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Spazio riservato per il protocollo di VUS COM SRL Spett.le VUS COM SRL Viale IV Novembre, 20 06034 FOLIGNO (PG) Mod. H (produzione di energia elettrica) rev.00 RICHIESTA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art.46 del DPR 28.12.2000 n.445)-dichiarazione SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art.47 del DPR 28.12.2000 n.445) RELATIVE ALL APPLICAZIONE DELLE ACCISE SUL GAS NATURALE PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (cogenerazione) Nome Utente (*): Codice Servizio (*) Allegato al Contratto Numero: Data Contratto: N. pratica (a cura VUS COM SRL) : Il/La sottoscritto/a (*) nato/a (*) a (*) il (*) residente in (*) Via (*), nella sua qualità di legale rappresentante della ditta (*) con sede in (*) Via (*) Codice Fiscale N (*) Partita Iva N (*) Telefono n. (*) Fax n. in riferimento all utenza sita in (*) Via (*) n.(*) Codice ISTAT (Ateco 2007) (*).. Codice Utenza N Matricola Contatore N. (*) Mc. risultanti dal segnante del misuratore (*) alla data del (*) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, CHIEDE che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale agevolato previsto per gli usi dichiarati, ai fini dell accisa e dell addizionale regionale (ove prevista). A tale scopo D I C H I A R A (sotto la propria personale responsabilità (art.46 del DPR 28.12.2000 n.445 Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione): che la Ditta/Società qui rappresentata risulta iscritta presso l Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di dal / / (gg/mm/aa) con il numero di iscrizione (indicare il numero di iscrizione, non il R.E.A.) oppure (se non ancora iscritta) di aver presentato, in data, domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio (in mancanza di numero di iscrizione viene sottinteso che si è in attesa del medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a trasmettere per iscritto non appena disponibile). In qualità di impresa: INDUSTRIALE ARTIGIANA (N.Iscr.Albo Artigiani ) AGRICOLA(n. Iscr.Imprese Agricole ) e che la sede di fornitura per la quale è prodotta la presente documentazione risulta iscritta (ovvero è indicata nella domanda di iscrizione) al predetto Ufficio; DICHIARA INOLTRE (sotto la propria personale responsabilità (art.47 del DPR 28.12.2000 n.445 Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio): che i consumi di gas metano relativi alla predetta utenza sono relativi al consumo di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica afferente il gruppo elettrogeno installato presso lo stabilimento per il quale si effettua la richiesta (Allegato I e Tabella A, del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 e ss.mm.) che i consumi di gas metano sono riferiti agli usi nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell art.11, c.2, lett.b), della L.09.01.1991 n.10, anche se riforniscono utenze civili art.26 D.Lgs. n.26.10.1995 n.504. ALLEGA comunicazione dell Agenzia delle Dogane circa l accoglimento della richiesta della società all assoggettamento del gas naturale all aliquota ridotta relativamente ai volumi impiegati nell autoproduzione di energia elettrica limitatamente al gruppo elettrogeno oggetto di richiesta, misurato dall apposito contatore matr. Firma (leggibile) 1

DICHIARA INOLTRE di essere consapevole che l applicazione dell agevolazione decorre dalla data di presentazione della seguente documentazione: -istanza per l'applicazione delle aliquote ridotte dell'accisa e dell'addizionale regionale; -dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; -certificazione (vale la data di protocollo della scrivente azienda) rilasciata dall Agenzia delle Dogane circa l idoneità dell officina elettrica o, in alternativa, in caso di subentro nella gestione dell officina elettrica, dalla data di comunicazione e di presentazione della relativa e idonea documentazione da parte del subentrante. di essere consapevole che la scrivente società erogatrice di gas naturale applicherà l aliquota agevolata dell accisa riguardante il gas naturale consumato sui metri cubi che la medesima società richiedente si obbliga a comunicare con cadenza mensile Prende atto infine della seguente informativa di VUS COM SRL, resa ai sensi e per gli effetti di cui all art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali): -i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, al fine dell applicazione delle aliquote ridotte delle accise sul gas metano; -il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli implica l impossibilità di accogliere la richiesta di applicazione delle aliquote ridotte delle accise sul gas metano; -i dati potranno essere comunicati all Ufficio Tecnico di Finanza (U.T.F.); -potrà esercitare i diritti di cui all art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196; -il Titolare del trattamento è la VUS COM (nella persona dell amministratore Unico) V.le IV Novembre,20 06034 FOLIGNO (PG) Firma (leggibile) 2

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE Che l imposizione fiscale in materia di accisa e di addizionale regionale sul gas naturale disciplinata dal D.Lgs.26.10.1995 n.504, dal D.Lgs.21.12.1990 n.398, dalle conseguenti leggi regionali e dalle successive modifiche ed integrazioni, verrà applicata sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio delle Dogane Che i mutamenti nell impiego del gas e nella destinazione d uso dei locali possono comportare l assoggettamento in misura piena dell accisa e all addizionale regionale sul gas naturale Che, qualora, anche in seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, addizionale regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che VUS COM SRL sarà tenuta a versare all Amministrazione Finanziaria e alle Regioni; Che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas naturale all accertamento o al pagamento delle accise, l art.40 del citato D.Lgs. 26.10.1995 n.504 prevede sanzioni di carattere penale; Che, a norma dell art.76 del DPR 28.12.2000 n.445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; Che le dichiarazioni rilasciate devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a VUS COM SRL in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato; Che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze con circolare n.8822 del 20.09.1977, l applicazione dell agevolazione decorre dalla data di presentazione (ricevimento da parte di VUS COM SRL) della documentazione prescritta, salvo casi eventualmente esplicitamente previsti. Luogo e data Timbro e firma leggibile del dichiarante A cura della VUS COM SRL: La presente dichiarazione viene consegnata in data contestualmente alla copia o alla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., ed a copia fotostatica del seguente documento d'identità del sottoscrittore: Carta d'identità n. - patente n. rilasciata il Eventuali note: Timbro e Firma Istruzioni per la compilazione del presente modello Il modello deve essere compilato dal titolare/legale rappresentante avente potere di firma Le pagine 1 e 2 vanno semplicemente firmate mentre la pag. 3 oltre alla firma deve presentare anche il timbro della ditta/società. Si chiede di fornire TUTTI i dati richiesti individuati con (*). Per le utenze già in essere l indicazione della lettura segna la variazione di trattamento fiscale dell accisa. E necessario barrare la ricorrenza che interessa circa la condizione di impresa già iscritta o iscrizione richiesta. Riguardo alla dichiarazione sostitutiva dell atto notorio (art.47) si prega di barrare le caselle in maniera corrispondente all effettivo utilizzo del gas naturale presso il luogo di fornitura. ALLEGARE SEMPRE COPIA DI UN DOCUMENTO D IDENTITA VALIDO (FRONTE-RETRO); la fotografia deve essere identificabile. In caso di incompletezza o scarsa comprensibilità la VUS COM SRL si vedrà costretta a respingere la richiesta ed a richiederne al ripresentazione. 3

Trattamento fiscale delle Attività di Cogenerazione in strutture come ospedali e cliniche private. Con Telex prot. N.9501680/IV del 26 aprile 1995 il Ministero delle Finanze precisava che gli ospedali e le case di cura non possono rientrare nelle previsioni di agevolazione poiché sono considerate strutture poste in essere per la cura della salute e non attività industriali produttive di beni e servizi. Per quanto precede quindi sia gli ospedali che le cliniche sono tenute al pagamento dell imposta sul gas metano ad aliquota intera. Tuttavia la Direttiva n.2003/96/ce del 27/10/2003, all art.15 afferma che si possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:.. c) ai prodotti energetici e all elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia. La normativa di riferimento 1 afferma che: al fine di conseguire la necessaria uniformità nella trattazione delle pratiche della specie, si dispone che, ferma restando l osservanza delle disposizioni che disciplinano l installazione e l esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione o l autoproduzione di energia elettrica, per ottenere il riconoscimento dell agevolazione sull impiego di oli minerali e di gas metano, sia seguita la stessa procedura delineata nella prima parte della presente Circolare AD n. 33/D del 15 settembre 2006 - Impieghi degli oli minerali che comportano l esenzione dell accisa o l applicazione di un aliquota ridotta con le varianti di cui al punto 11 2 della medesima circolare. Tale procedura è in carico al cliente finale e deve essere direttamente sottoposta all approvazione della competente Agenzia delle Dogane. Per la fornitura di gas metano per uso combustione in esenzione/agevolazione d imposta 3, l organismo interessato presenta formale dichiarazione all azienda erogatrice, anche in forma di autodichiarazione, con l indicazione delle utenze adibite agli usi ammessi all esenzione/agevolazione e, nel caso specifico, allega la documentazione rilasciata dall Agenzia delle dogane. L applicazione dell agevolazione decorre, al pari delle imprese industriali ed artigiane, dalla data di presentazione del documento in oggetto 4. Nella determinazione della quota parte di gas che si può considerare impiegata nella produzione di energia elettrica, si può applicare il criterio fissato ai fini dell applicazione delle accise 5. Nel T.U.A. (D.Leg.vo n.504/95) tra le norme collegate di cui agli Usi Agevolati tabella A si fa riferimento alla Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 che all art.4.6 (come modificato dall art. 20 della Legge 9.1.91, n. 9) afferma che È consentita alle imprese la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime. Tuttavia la richiesta di applicazione dell aliquota agevolata deve essere richiesta dal legale rappresentante della società cui viene effettuata la fatturazione del gas naturale. Per tale motivo, nel caso specifico, pur non nutrendosi dubbi circa il diritto (in forza dell uso specifico) all applicazione dell imposta agevolata ai volumi utilizzati per cogenerazione si ritiene che debba essere nuovamente presentata una richiesta a nome dell attuale intestatario del contratto di fornitura allegando la medesima documentazione già oggetto di prima concessione di imposta agevolata dichiarando altresì che gli impianti certificati quali beneficiari di imposta agevolata non hanno subito modifiche tali da pregiudicare l applicazione dell agevolazione stessa. L Azienda erogatrice, sostituto d imposta, in forza della richiesta presentata è obbligata ad applicare l aliquota agevolata. C è però anche da tenere in considerazione la Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 4/F del 29 maggio 2001 - Applicazione dell addizionale regionale all imposta erariale di consumo sul gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica che, integralmente, recita. Con le note in riferimento codeste Società chiedono di sapere se l art. 8 della legge 23 dicembre 1998 n.448, che prevede la tassazione del gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica, comporti, conseguentemente, l applicazione dell addizionale regionale all imposta di consumo su tale utilizzo del combustibile. Le stesse società ritengono che tali usi non siano soggetti al tributo regionale in virtù del disposto dell articolo 10, comma 5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Al riguardo la scrivente, sentita l Agenzia delle dogane - Direzione Centrale dell imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi- che ha reso il parere con nota n.916.01 dell 8 febbraio 2001, ed acquisita la valutazione dell Ufficio per il Coordinamento Legislativo, nota 3-4439 del 2 aprile 2001, sulla controversa materia, ritiene quanto segue. L addizionale regionale sull imposta erariale sul consumo del gas metano è stata istituita dalla legge 14 giugno 1990, n.158 e successivamente regolamentata dal D.lgs. 21 dicembre 1990, n.398, il quale, all articolo 9, dispone che il tributo regionale non si applicava agli usi industriali ma solo a quelli civili. Pertanto, il campo di applicazione dell addizionale regionale in parola era parzialmente difforme da quello dell imposta erariale. Difatti, il decreto legge 15 settembre 1990, n.261, 1 Punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico Accise approvato con Decreto Legislativo n. 504/1995: agevolazioni per l impiego di oli minerali nella produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l imposta di consumo sull energia elettrica. 2 a) la richiesta per usufruire dell agevolazione, di cui al punto 1 della procedura, deve contenere: - i dati tecnici riguardanti l officina elettrica, inclusa la potenza minima nonché la curva di consumo del motore accoppiato con l alternatore alle varie percentuali di carico fornita dal costruttore o dall assemblatore o ricavata dal bilancio energetico; - una descrizione sintetica delle principali utenze collegate con le relative potenze nominali di targa espresse in kw; - l indicazione della potenza complessiva richiesta a regime, con la descrizione del processo produttivo dell impianto alimentato da ll officina elettrica; - le caratteristiche dei serbatoi di oli minerali asserviti all impianto; ciascun serbatoio dovrà essere omologato e provvisto della relativa tabella di ragguaglio metricocapacitiva e del certificato di collaudo, forniti dalla casa costruttrice e sottoscritti dal legale rappresentante della ditta e da un tecnico iscritto al relativo albo professionale che attesta la regolare posa in opera; b) l ufficio competente procede alle normali operazioni di verifica di primo impianto, che comportano la ricognizione dell officina di produzione di energia elettrica, dei certificati di collaudo e di taratura della strumentazione di misura ed il controllo della tabella di taratura dei serbatoi di stoccaggio. L officina dovrà essere dotata di apposite ed idonee attrezzature per consentire di determinare gli elementi necessari al calcolo dei consumi reali. In particolare, le grandezze da rilevare sono, oltre all energia elettrica prodotta, le ore di lavoro del gruppo elettrogeno e la quantità di combustibile utilizzato. Pertanto, la strumentazione minima deve comprendere, oltre alle attrezzature già presenti sul gruppo elettrogeno in grado di rilevare le grandezze elettriche (tensione, corrente per calcolare la percentuale di carico del gruppo elettrogeno), un contatore suggellabile e provvisto di certificato di idoneità, al fine di poter quantificare il tempo durante il quale il gruppo elettrogeno effettivamente produce energia elettrica ed alimenta le utenze collegate; c) le grandezze da determinare, durante la marcia controllata da eseguire nel caso previsto al punto 4 della procedura, sono almeno: la produzione di energia elettrica, le ore di utilizzo, la qualità e la quantità di combustibile impiegato, la percentuale media di carico ed il coefficiente di sfasamento avuto mediamente nel periodo di durata della prova. 3 Telex Minfinanze prot. 7979 del 19 dicembre 1996 - Modalità di applicazione art. 17, comma 1, lett. c, del testo unico delle accise approvato con D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504-4 Ministero delle Finanze Divisione XI, prot.8822 del 20/09/1977 5 Detta quota sarà determinata: - utilizzando il criterio appositamente concordato con l Ufficio Tecnico di Finanza dell Agenzia delle Dogane in base al quale sono specificati i quantitativi di gas impiegati per la produzione di energia elettrica; - in assenza di tale criterio, sulla base del parametro di 0,250 metri cubi per kwh stabilito dall Autorità per l energia elettrica ed il gas con la deliberazione n.16/98 dell 11 marzo 1998 ed indicato nel telescritto del Ministero delle finanze, Dipartimento delle Dogane, del 5 giugno 1998, n. 2768/7. 4

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n.331, prevedeva l applicazione dell accisa erariale anche agli usi industriali, con esclusione del gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica. Quindi, il richiamato tributo regionale, pur rientrando nell ambito delle addizionali, le quali seguono il tributo principale, aveva un campo di applicazione diverso. Tanto è vero questo che, al fine di adeguare l imposta regionale a quella erariale è occorso un espresso provvedimento legislativo, il decreto legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, articolo 10, comma 5, che dispone l estensione del campo di applicazione del tributo regionale agli usi industriali, con le esclusioni indicate nel richiamato decreto legge n.261 del 1990. Si può quindi dedurre che sia stato sempre necessario un provvedimento legislativo per adeguare il campo di applicazione del tributo regionale a quello erariale. Questo non si è verificato per quanto riguarda l uso del gas metano per la produzione di energia elettrica. Difatti, l articolo 8 della legge 23 dicembre 1998 n.448, istituendo la cosiddetta carbon tax, come anche rilevato dall Ufficio per il Coordinamento Legislativo nella nota sopra citata, non ha assolutamente inciso sulla normativa del tributo regionale anzi, il comma 2 dello stesso articolo, pur riferendosi solo alle accise sugli oli minerali, recita testualmente che La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalità di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro. Pertanto, la causa della non estensibilità all addizionale regionale alle modifiche introdotte dal citato art.8 della legge n.448 del 1998 va individuata nel carattere della nuova imposizione sul gas metano, che si ritiene agevolativo in quanto l applicazione dell imposta non deve determinare effetti negativi sulla pressione fiscale complessiva. E possibile, quindi interpretare tale disposizione, alla luce di quanto sopra esposto, affermando che l applicazione delle aliquote dell accisa erariale sul gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica, non poteva dare luogo, in automatico, ad ulteriori carichi tributari sui contribuenti, oltre quelli già disposti dall articolo 8 della legge n. 448 del 1998. In conclusione, sulla base di quanto sopra esposto e conformemente a quanto espresso dall Agenzia delle dogane e dall Ufficio per il Coordinamento Legislativo nelle note sopra citate, si ritiene che l addizionale regionale sull imposta di consumo sul gas metano non si applica agli usi di tale combustibile per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica. 5