STUDIAMO INSIEME Corso di sostegno metodologico alle preselezioni del concorso per INFERMIERI AOU Città della Salute e della Scienza di Torino DATE: 4/13/14/26 Aprile 2017 ORARIO: 15.00 19.00
ASPETTI NORMATIVI Diritto amministrativo e del lavoro (1) Relatore Maurilio Bessone
DIAPOSITIVA 1 DLGS.66/2003 L orario di lavoro nella regolamentazione giuridica: le funzioni dell istituto L orario di lavoro come parametro per la determinazione della retribuzione L orario di lavoro come strumento di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori L orario di lavoro come tecnica di organizzazione degli uffici e gestione del personale
DIAPOSITIVA 2 DLGS.66/2003 Il tempo di lavoro Orario normale di lavoro Orario massimo Orario medio (flessibile) Il tempo di non lavoro La pausa giornaliera Il riposo giornaliero Il riposo settimanale Le ferie annuali
DIAPOSITIVA 3 - DLGS.66/2003 Art. 36 Cost., comma 2: Il tempo di lavoro nella Costituzione la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Art. 36 Cost., comma 3: il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi L orario di lavoro nel pubblico impiego Il principio che ispira la disciplina: Il rapporto fra orario di lavoro (come elemento del rapporto contrattuale) e orario di servizio (come elemento del modello organizzativo).
DIAPOSITIVA 4 DLGS.66/2003 DLGS.66/2003 Il DLGS. 66 del 2003 recepisce nel nostro ordinamento la direttiva CE 93/104/Ce (ora direttiva 2003/88/Ce). Il DLGS.66/2003 è stato novellato dal 213 del 2004, dalla Legge 133 del 2008 e dalla Legge 161/2014.
DIAPOSITIVA 5 DLGS.66/2003 DEFINIZIONI Art. 1, comma 1, d. lgs. n. 66/2003: Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati Art. 19, comma 2: dalla data di entrata in vigore del presente DLGS. sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal DLGS. medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate Attività lavorativa Art. 1, comma 2, lett. a): qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Riposo Art. 1, comma 2, lett. b): qualsiasi periodo che non rientra nell orario di lavoro
DIAPOSITIVA 6 DLGS.66/2003 ORARIO DI LAVORO L orario normale di lavoro non può superare le 40 ORE SETTIMANALI La contrattazione collettiva potrà stabilire una durata minore e riferire l orario normale alla media in un periodo non superiore ad un anno. a) Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l orario normale (le 40 ore settimanali) b) In difetto di regole definite dalla contrattazione collettiva, è ammesso previo accordo e per un numero di ore non superiore a 250 ORE annuali c) Il lavoro straordinario è compensato con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva. La durata massima dell orario di lavoro è stabilita dai contratti collettivi di lavoro La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi (elevabile sino a 12 dalla contrattazione collettiva).
DIAPOSITIVA 7 DLGS.66/2003 RIPOSO GIORNALIERO ART.7 Al lavoratore spettano ogni 24 ore 11 ORE DI RIPOSO CONSECUTIVO Il riposo deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve la attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. Benché la legge non faccia espresso riferimento alla durata giornaliera della prestazione di lavoro, dalla disposizione sul riposo giornaliero si ricava una durata massima giornaliera dell orario di lavoro, salve le pause obbligatorie per legge, pari ad un massimo di 13 ORE. Se l orario di lavoro eccede il limite delle sei ore giornaliere, il lavoratore ha diritto ad un intervallo per la pausa.se la durata della pausa non è stabilita dalla contrattazione collettiva, essa è non inferiore a dieci minuti
DIAPOSITIVA 8 DLGS.66/2003 RIPOSO SETTIMANALE ART.9 Il lavoratore ha diritto ad almeno 24 ORE consecutive di riposo ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la DOMENICA; vanno cumulate alle ore di riposo giornaliero; Il riposo settimanale può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (riposo su base multiperiodale).
DIAPOSITIVA 9 DLGS.66/2003 FERIE La ratio secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale: l esigenza di reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore, nonché di consentire la fruizione di quote di tempo da dedicare alla famiglia, alle vacanze, etc. Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 SETTIMANE di ferie all anno, che non possono essere sostituite da una indennità per ferie non godute, salvo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La contrattazione collettiva potrà stabilire condizioni di miglior favore (per es. la quinta settimana di ferie). Le modalità di fruizione delle ferie (l art.10, in questa parte, è stato modificato dal DLGS.213 del 2004), salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva : Le prime due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, vanno fruite nel corso dell anno di maturazione; le restanti due settimane vanno fruite nei 18 mesi successivi alla fine dell anno di maturazione, per il comparto sanità viceversa nei sei mesi successivi. Sempre i comparto sanità è prevista la fruizione di tre settimane continuative di ferie nel periodo estivo Giugno-Settembre.
RingraziandoVi per la partecipazione Confidiamo che quanto svolto possa consentirvi di raggiungere un positivo risultato I Relatori