LE NOVITA PER IL 2015 NEL 730. E NON SOLO 3 marzo 2015. Consorzio Nazionale CAAF CGIL 1



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Transcript:

LE NOVITA PER IL 2015 NEL 730. E NON SOLO 3 marzo 2015 1

730 Precompilato Il Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata Consorzio Nazionale CCAF CGIL 2

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata relativa ai redditi prodotti nell anno precedente, che può essere accettata o modificata Art. 1 Co. 1 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA 3

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 viene resa disponibile ai Titolari nel 2014 di: Redditi da lavoro dipendente Redditi da pensione Redditi da lavoratori soci di cooperative - art. 50 let. a) - Redditi da borse di studio - art. 50 let. c) - Redditi da collaborazione co.co - art. 50 let. c-bis) - Remunerazioni dei Sacerdoti - art. 50 let. d) - Indennità per cariche elettive -art. 50 let. g) escluse indennità Parlamento europeo - Assegni periodici al coniuge - art. 50 let. i) - Redditi lavori socialmente utili - art. 50 let. l) - Art. 1 Co. 1 CONTRIBUENTU INTERESSATI 4

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 che hanno presentato: 730/2014 per i redditi 2013 UNICO/2014 per i redditi 2013 pur avendo i requisiti per presentare il 730 oppure hanno presentato oltre al modello 730/2014 anche i quadri RM - RT e RW di UNICO/2014 e sono in possesso della Art. 1 Co. 1 CONTRIBUENTU INTERESSATI 5

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 Per predisporre il 730 precompilato l Agenzia delle entrate utilizza: le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria i dati trasmessi da parte di soggetti terzi i dati contenuti nella Art. 1 Co. 1 I DATI UTILIZZATI 6

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 viene trasmessa in via telematica all Agenzia delle entrate entro il 7 marzo Art. 2 Co. 1 L ACQUISIZIONE DEI DATI DELLA CU 7

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100. La sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata nei cinque giorni successivi alla scadenza - 12 marzo - Art. 2 Co. 1 L ACQUISIZIONE DEI DATI DELLA CU 8

Adempimenti del Sostituto d Imposta 28 febbraio 2015 = SABATO il termine è spostato a Lunedì 2 marzo 2015 Sostituto d imposta Entro il 28 febbraio Entro il 7 marzo Consegna la CU al Sostituito Trasmette i dati della CU all Agenzia 7 marzo 2015 = SABATO il termine è spostato a Lunedì 9 marzo 2015 NON VIENE MENO L OBBLIGO DI PRESENTARE IL MODELLO 770 9

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 I soggetti: che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati.. Art. 3 Co. 1 L ACQUISIZIONE DEI DATI DA SOGGETTI TERZI 10

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014... dei seguenti oneri corrisposti nell anno precedente: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni contributi previdenziali ed assistenziali contributi previdenza integrativa Art. 3 Co. 1 L ACQUISIZIONE DEI DATI DA SOGGETTI TERZI 11

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014... Per le prestazioni erogate dal 2015 inviano i dati anche: le ASL e le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, le strutture per l erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, i presidi accreditati per l erogazione dei servizi sanitari, gli iscritti all albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri Art. 3 Co. 1 L ACQUISIZIONE DEI DATI DA SOGGETTI TERZI 12

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 per ogni comunicazione La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretta è effettuata nei cinque giorni successivi alla scadenza - 5 marzo - Art. 3 Co. 1 L ACQUISIZIONE DEI DATI DA SOGGETTI TERZI 13

L Agenzia elabora i dati SOGGETTI TERZI SOSTITUTI D IMPOSTA Agenzia delle Entrate 730 precompilato entro il 15.04 DICHIARAZIONI PRECEDENTI ANAGRAFE TRIBUTARIA 14

Fonti utilizzate per precompilare i quadri ISTRUZIONI 730/2015 15

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 La dichiarazione precompilata è resa disponibile: direttamente al contribuente mediante i servizi telematici dell Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d imposta che presta assistenza fiscale, tramite un Caf, tramite un iscritto all albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (che comprende anche i ragionieri liberi professionisti. Art. 1 Co. 3 DISPONIBILITA DELLA DICHIARAZIONE 16

La delega al CAF 5 Delega per l accesso 5.1 Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono le deleghe.. 5.3 La delega per l accesso ai documenti contiene le seguenti informazioni: a. codice fiscale e dati anagrafici del contribuente; b. anno d imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata; c. data di conferimento della delega; d. indicazione che la delega si estende, oltre all accesso alla dichiarazione 730 precompilata di cui alla punto 3.1, lettera a), anche alla consultazione dell elenco delle informazioni 5.4 L eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le stesse modalità di cui ai punti 5.1 e 5.2 ed ha un contenuto analogo a quello di cui al punto 5.3. 5.5 Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all accesso alla dichiarazione 730 precompilata. Provvedimento del Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015 17

La delega al CAF 5 Delega per l accesso 5.6 Il sostituto d imposta, il CAF e il professionista abilitato conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 5.7 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati: numero progressivo e data della delega; codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante; estremi del documento di identità del delegante. Provvedimento del Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015 18

La delega al CAF 5 Delega per l accesso 5.8 L Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull accesso ai documenti anche presso le sedi dei sostituti d imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati. Inoltre l Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate. In tal caso, i sostituti d imposta, i CAF e i professionisti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l altro, alla revoca di cui all art. 8, co. 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e l applicazione delle eventuali sanzioni penali. 5.9 Il contribuente può visualizzare l elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i documenti tramite le apposite funzionalità presenti nell area autenticata, nonché consultando il proprio cassetto fiscale... Provvedimento del Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015 19

La delega al CAF 4 Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del CAF 4.2.1.1 Per accedere ai documenti, il sostituto d imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato acquisisce preventivamente dal contribuente la delega di cui al punto 5. 4.2.2.2 I CAF e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati, ai sensi del citato Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, ad effettuare l accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, mediante apposita funzionalità resa disponibile all interno dell area autenticata del sito dei servizi telematici dell Agenzia delle entrate. 4.2.2.3 L accesso ai documenti è consentito fino al 10 novembre effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web. Provvedimento del Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015 20

La delega al CAF 4 Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del CAF 4.2.3 Richiesta tramite file 4.2.3.1 Il CAF, il professionista abilitato accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione all Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel,.. con un numero massimo di 20 percipienti, di un file contenente l elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti, per l accesso ai quali è stata acquisita la delega di cui al punto 5. 4.2.3.2 Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui all allegato A del presente provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall Agenzia delle entrate. Provvedimento del Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015 21

La delega al CAF 4 Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del CAF 4.2.3 Richiesta tramite file 4.2.3.3 Nel file inviato sono indicati i seguenti dati: codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d imposta, CAF, professionista abilitato); ; l elenco dei documenti. richiesti contenente, per ciascun contribuente, i seguenti elementi: codice fiscale del contribuente; reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche; importo esposto al rigo differenza nella dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche; numero e data della delega di cui al punto 5; tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante. La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è indicata sul sito internet dell Agenzia delle entrate. Provvedimento del Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015 22

La delega al CAF 4 Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del CAF 4.2.3 Richiesta tramite file 4.2.3.7 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile, i documenti sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file, nell area autenticata del sito dei servizi telematici dell Agenzia delle entrate, entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile, i documenti sono resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile. Contestualmente è reso disponibile: l elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione 730 precompilata; l elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la dichiarazione 730 precompilata. Provvedimento del Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015 23

La delega al CAF 4 Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del CAF 4.2.4 Richiesta via web 4.2.4.1 In via residuale, i CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di download dei documenti relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili, previo inserimento delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall Agenzia delle entrate, nonché dei seguenti dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata: codice fiscale del contribuente; reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche; importo esposto al rigo differenza nella dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche; numero e data della delega di cui al punto 5; tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante. 4.2.4.2 I documenti, richiesti via web, sono resi disponibili in tempo reale. Provvedimento del Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015 24

La delega al CAF APPOSITA DELEGA Per incapaci e minori il precompilato non viene messo a disposizione 25

La delega al CAF Se il contribuente si rivolge al CAF la consultazione dei dati contenuti nella dichiarazione precompilata messa a disposizione dall Agenzia delle entrate non può in nessun caso essere una scelta del CAF è una espressione di volontà del contribuente che deve essere manifestata anche se non intende delegare il CAF alla consultazione dei dati X APPOSITA DELEGA E PENALIZZANTE PER IL COMPENSO 26

. La delega al CAF APPOSITA DELEGA La volontà del contribuente di conferire o di non conferire la delega al CAF deve essere manifestata per ogni anno d imposta La delega precedentemente data per l anno d imposta può essere revocata in qualsiasi momento (naturalmente prima che il CAF consulti i dati) La delega deve essere accompagnata da un documento d identità del contribuente, valido al momento della firma e dal consenso al trattamento dei dati - privacy X 2014 27

La delega al CAF Il contribuente potrebbe richiedere al CAF la sola consultazione della dichiarazione precompilata messa a disposizione dall Agenzia delle entrate senza poi dare seguito alla presentazione della stessa tramite lo stesso CAF oppure decidendo poi di fare il Modello UNICO Il contribuente: X 2014 Il CAF consegna al contribuente il 730 precompilato che non ha alcuna validità ai fini della presentazione 28

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. Quindi il contribuente può: presentare il modello UNICO con le modalità e nei termini già previsti ma Art. 1 Co. 4 DICHIARAZIONE CON MODALITA ORDINARIE 29

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 in caso di presentazione di modello 730 ad un CAF o ad un professionista si applicano le disposizioni di cui all art. 5 comma 3 (controllo al CAF) e 6 (visto di conformità pesante). Quindi il contribuente può presentare al CAF: il Modello 730 autocompilato (allegando tutta la documentazione); tutta la documentazione e chiedere assistenza per la compilazione. In entrambi i casi deve delegare o non delegare il CAF a consultare i dati dell eventuale 730 precompilato dall Agenzia. Art. 1 Co. 4 DICHIARAZIONE CON MODALITA ORDINARIE 30

730 precompilato non disponibile Non viene reso disponibile il 730 da parte dell Agenzia per quei contribuenti: che nel 2014 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi e all Agenzia risulta per l anno d imposta 2014 solo una CU che, pur avendo presentato nel 2014 la dichiarazione dei redditi, all Agenzia non è pervenuta nessuna CU (es. frontalieri e lavoratori domestici) per i quali l Agenzia ha ricevuto una CU ma nell anno 2014 hanno presentato il Modello UNICO esponendo redditi che non possono essere dichiarati nel 730 segue 31

730 Precompilato non disponibile Non viene reso disponibile il 730 da parte dell Agenzia per quei contribuenti: ULTIMA ORA Con partita IVA attiva almeno per un giorno nel corso dell anno d imposta, ad eccezione dei produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero (P.I. dormienti: posizione verbale dell Agenzia ) Per i quali sia noto all Anagrafe tributaria il decesso alla data di elaborazione del 730 precompilato Che dalla dichiarazione relativa all anno d imposta precedente risultino soggetti legalmente incapaci Che non hanno raggiunto la maggiore età Che hanno presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento dell elaborazione, è ancora in corso l attività di liquidazione automatizzata (36-bis) Per tutti questi contribuenti è possibile presentare il 730 con le modalità ordinarie sempre che ne ricorrano le condizioni. Provvedimento Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015 punto 2.2 e 2.3 32

730 precompilato non disponibile In tutti i casi deve essere conferita o non conferita al CAF la delega per verificare se il precompilato è presente o no 33

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 La dichiarazione è presentata entro il 7 luglio: all Agenzia delle entrate direttamente in via telematica; al sostituto d imposta che presta assistenza fiscale; a un Caf o a un professionista, presentando anche la relativa documentazione. L attività di verifica di conformità è effettuata ( ), sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità ( ) Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 34

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 Contribuenti senza sostituto la dichiarazione è presentata entro il 7 luglio: all Agenzia delle entrate direttamente in via telematica (se il 730 è reso disponibile); a un Caf o a un professionista ( ). Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell Irpef. 16 giugno senza maggiorazione 16 luglio con maggiorazione 0,4% Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 35

F24 - Nuove modalità di pagamento Salvo quanto previsto con la Circolare n. 27/E del 19.09.2014 per il periodo transitorio che andava dall 1.10 al 31.12.2014, a decorrere dall 1 gennaio 2015 i versamenti devono essere eseguiti: Esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero. Non potrà essere presentato in banca il Modello F24 cartaceo a zero. Esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo. Non potrà essere presentato in banca il Modello F24 cartaceo che, pur contenendo compensazioni, presenta un saldo finale positivo (indipendentemente dall importo del debito). Esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. Non potrà essere presentato in banca il Modello F24 cartaceo che non contiene compensazioni e presenta un saldo finale di importo superiore a mille euro. Quindi a decorrere dall 1 gennaio 2015 il contribuente potrà effettuare pagamenti presentando il modello F24 cartaceo in banca, solo nel caso in cui nel modello non siano contenute compensazioni e il saldo sia di importo inferiore a mille euro. D.L. 66/2014 Art. 11 - Circ. n. 27/E del 19.09.2014 36

ULTIMA ORA 730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 Dichiarazione Congiunta I coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni e presentare: il 730 congiunto all Agenzia delle entrate direttamente in via telematica, se la dichiarazione è messa a disposizione di entrambi i coniugi. In caso di dichiarazione messa a disposizione di uno solo dei coniugi, può essere presentata dichiarazione congiunta solo tramite CAF, professionista o al sostituto d imposta La dichiarazione nella forma congiunta potrà essere presentata solo tramite CAF, professionista o Sostituto che eroga assistenza fiscale Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Provvedimento del Direttore dell Agenzia entrate del 23.02.2015 punto 6.8 37

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 Il CONTRIBUENTE PUO PRESENTARE la dichiarazione DIRETTAMENTE: accedendo con proprio PIN all apposita sezione del sito dell Agenzia delle entrate TRAMITE SOSTITUTO D IMPOSTA che presta assistenza TRAMITE CAF o PROFESSIONISTI abilitati Art. 5 LIMITI AI POTERI DI CONTROLLO 38

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 CONTRIBUENTE che presenta: DIRETTAMENTE TRAMITE SOSTITUTO D IMPOSTA Senza modifiche, non si effettua il controllo: formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (36-ter). Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni; per crediti superiori a 4.000 Art. 5 LIMITI AI POTERI DI CONTROLLO 39

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 CONTRIBUENTE che presenta: DIRETTAMENTE TRAMITE SOSTITUTO D IMPOSTA Senza modifiche, restano comunque gli ordinari controlli su tutto ciò che non attiene agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata: 36-bis e Accertamenti sostanziali Art. 5 LIMITI AI POTERI DI CONTROLLO 40

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 CONTRIBUENTE che presenta: DIRETTAMENTE TRAMITE SOSTITUTO D IMPOSTA Con modifiche, Non operano le esclusioni dal controllo: formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (36-ter); per crediti superiori a 4.000 Art. 5 LIMITI AI POTERI DI CONTROLLO 41

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 CONTRIBUENTE che presenta: DIRETTAMENTE TRAMITE SOSTITUTO D IMPOSTA Con o senza modifiche, e dopo la presentazione si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, non può modificare direttamente o tramite sostituto d imposta ma dovrà rivolgersi al CAF per la presentazione di un 730-Integrativo - se ricorrono le condizioni oppure può presentare UNICO Correttivo nei termini o UNICO Integrativo 42

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 CONTRIBUENTE che presenta: DIRETTAMENTE Può presentare 730 Integrativo direttamente ULTIMA ORA esclusivamente per modificare i dati del sostituto d imposta ovvero per indicare l assenza del sostituto d imposta Quello cioè che comunemente viene definito integrativo di tipo 2 Provvedimento del Direttore dell Agenzia entrate del 23.02.2015 punto 6.6 43

730 - D.Lgs. 175/2014 CONTRIBUENTE che presenta: TRAMITE CAF O PROFESSIONISTA Con o senza modifiche, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del Professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti dai soggetti terzi (36-ter), indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni Art. 5 LIMITI AI POTERI DI CONTROLLO 44

730 - D.Lgs. 175/2014 CONTRIBUENTE che presenta: TRAMITE CAF O PROFESSIONISTA Con o senza modifiche, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF ULTIMA ORA: CIRCOLARE PER LA LIQUIDAZIONE ED IL CONTROLLO punto 14.3 Nel caso di assistenza fiscale prestata da CAF o professionista abilitato, NON trova MAI applicazione il controllo preventivo sui rimborsi. Art. 5 LIMITI AI POTERI DI CONTROLLO 45

730-3 2015 IL CONTRIBUENTE CONFERISCE DELEGA NON CONFERISCE DELEGA Dichiarazione Accettata Dichiarazione Modificata CAF Non delegato Dichiarazione non presente 46

730-3 2015 DICHIARAZIONE CONGIUNTA PRECOMPILATA ENTRAMBI DELEGANO ENTRAMBI NON DELEGANO DISPONIBILE PER ENTRAMBI NON DISPONIBILE PER ENTRAMBI DISPONIBILE PER UNO SOLO Deve essere barrata la casella Modificata Deve essere barrata la casella Dichiarazione precompilata non presente Deve essere barrata casella Modificata Deve essere barrata la casella Sostituto, CAF o professionista non delegato 47

Visto di conformità - D.Lgs. 175/2014 Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione presentata con modello 730, i soggetti indicati all art. 35 del D.Lgs. 241/1997 (RAF) sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all importo dell imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente Art. 6 Co. 1 VISTO DI CONFORMITA 48

Visto di conformità - D.Lgs. 175/2014 Se entro il 10 novembre dell anno in cui la violazione è stata commessa il Caf o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica ( ) la somma dovuta è pari alla sola sanzione(..) Il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi Art. 6 Co. 1 VISTO DI CONFORMITA 49

Visto di conformità - D.Lgs. 175/2014 Se entro il 10 novembre dell anno in cui la violazione è stata commessa il Caf trasmette una dichiarazione rettificativa o una comunicazione la sanzione è ridotta ( ) se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre Art. 6 Co. 1 VISTO DI CONFORMITA 50

Visto di conformità - D.Lgs. 175/2014 Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione presentata con modello 730, non si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582. Art. 6 Co. 1 VISTO DI CONFORMITA 51

Visto di conformità DICHIARAZIONE 730 Per il RAF - CAF Assume valore di definitività della pretesa sul contribuente VISTO DI CONFORMITA PESANTE Somma dovuta PARI AL DANNO 52

Visto di conformità infedele IMPOSTA + SANZIONE + INTERESSI Che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell art. 36-ter del DPR 600/1973 Quale sanzione : Art. 13 D.Lgs. 471/1997 30% della maggiore imposta liquidata ai sensi dell art. 36-ter DPR 600/1973 ridotta ai 2/3 se il pagamento avviene entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione 53

Visto di conformità infedele IMPOSTA + SANZIONE + INTERESSI Quale sanzione: ad esempio se l apposizione del visto infedele ha causato per il contribuente il pagamento di una minore imposta di 1.000, la somma che il RAF dovrà allo Stato o al diverso ente impositore sarà: 1.000 + 30% + intersessi = 1.300 + interessi Se la somma è pagata entro 60 gg. dalla notifica dell atto di contestazione da parte della DRE la sanzione è ridotta ai 2/3.. quindi 1.000 + 20% + interessi = 1.200 + interessi 54

Visto di conformità infedele RETTIFICATIVO - COMUNICAZIONE SOLO SANZIONE Se entro il 10 novembre dell anno in cui la violazione è stata commessa il Caf trasmette una dichiarazione rettificativa o una comunicazione, la somma dovuta è pari alla sola sanzione. La sanzione è ridotta se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre 55

Visto di conformità infedele RETTIFICATIVO - COMUNICAZIONE SOLO SANZIONE ad esempio: se entro il 10 novembre il CAF, accortosi di avere commesso un errore nell apposizione del visto che ha determinato per il contribuente il pagamento di una minore imposta di 1.000, presenta una dichiarazione rettificativa o una comunicazione, la somma dovuta è pari all importo della sola sanzione: 1.000 x 30% = 300 La sanzione del 30% è ridotta ad 1/8 se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre 1.000 x 3,75% (30% : 8) = 37,5 56

730-3 2015 730 Rettificativo - posto che tale modello presuppone sempre un errore del CAF del quale il contribuente è a conoscenza, nella casella vanno indicati i codici: 1. Se la rettifica riguarda errori che non hanno comportato l apposizione di un visto infedele 2. Se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l apposizione di un visto infedele 3. Se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l apposizione di un visto infedele sia errori che non hanno comportato l apposizione di un visto infedele Comunicazione dati rettificavi - la casella deve essere barrata nel caso in cui il CAF riscontri errori che hanno comportato l apposizione di un visto infedele e il contribuente, messo a conoscenza, non acconsenta alla presentazione del modello rettificativo Entrambi i modelli devono essere inviati entro il 10 novembre e, se l errore ha comportato l apposizione del visto infedele, entro tale data il CAF deve pagare la sanzione prevista 57

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 All articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 241/1997 il primo periodo è soppresso All articolo 18 del D.M. 164/1999 il comma 1 è abrogato Sono aboliti i compensi ai sostituti d imposta sia per le dichiarazioni singole che per le dichiarazioni congiunte Art. 7 Commi 1 e 2 ABOLITI I COMPENSI AI SOSTITUTI D IMPOSTA 58

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014 Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2014, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti che presentano la dichiarazione all Agenzia delle entrate direttamente o al sostituto d imposta, le misure dei compensi previste ( ) tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei Caf e dei professionisti. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall assistenza fiscale prestata nel 2015 Art. 7 Co. 3 RIMODULATI I COMPENSI AI CAF E PROFESSIONISTI 59

Compensi ai CAF - Decreto 29.12.2014 PRECOMPILATO AGENZIA 2015 2016 dal 2017 DATI INVARIATI Esclusi i dati anagrafici e del sostituto d imposta RIFIUTO DELEGA Il contribuente non ha conferito delega DATI MODIFICATI Variazione dei dati presenti nel precompilato esclusi i dati anagrafici e del sostituto d imposta DATI INTEGRATI Integrazione dei dati con o senza modifica di quelli presenti nel precompilato PRECOMPILATO NON PRESENTE Se il contribuente ha conferito delega 13,60 15,40 16,90 14,30 16,60 17,70 16,20 18,30 18,30 DICHIARAZIONE CONGIUNTA Indipendentemente dai dati trasmessi 28,60 33,20 35,40 ESONERATI Dichiarazione di soggetto esonerato che non deve far valere oneri detrazioni o altri benefici anche se non è stata conferita delega o se il precompilato non è presente - 12-10,20 11,55 12,675 60

Le scadenze 2015 Entro il 02.03.2015 (28.02.2015 è sabato) 09.03.2015 (7.03.2015 è sabato) Adempimento Il Sostituto d imposta rilascia la CU/2015 al contribuente Il Sostituto invia i dati della CU all Agenzia delle entrate 15.04.2015 L Agenzia delle entrate rende disponibile il 730/2015 precompilato 06.06.2015 16.06.2015 30.06.2015 07.07.2015 Il Caaf consegna al contribuente (lavoratore dipendente privo di sostituto) il Mod. F24 per il versamento del saldo e del 1 acconto Pagamento IMU - TASI prima rata o in unica soluzione Pagamento saldo e 1^ acconto delle imposte che scaturiscono da 730 privo di Sostituto e da UNICO (senza maggiorazione) Presentazione del Modello UNICO/2015 in forma cartacea ad un Ufficio Postale Presentazione del 730/2015 al CAF, al Sostituto o direttamente all agenzia delle entrate Il CAF consegna al contribuente il 730/2015 e il 730-3 elaborati Il CAF trasmette all A.d.E. i dati contenuti nei 730/2015 e i risultati contabili contenuti nel 730-4/2015 I Sostituti d imposta effettuano i conguagli a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio 61

Le scadenze 2015 Entro il 16.07.2015 30.09.2014 05.10.2015 (90 gg. dal 7.07.2014) 26.10.2015 (25.10.2015 è domenica) 10.11.2015 Adempimento Pagamento saldo e 1^ acconto delle imposte che scaturiscono da 730 privo di Sostituto e da UNICO con maggiorazione dello 0,40% Il CAF trasmette all A.d.E. i dati delle dichiarazioni UNICO/2015 ordinario e UNICO/2015 correttivo nei termini Il Contribuente comunica per iscritto al Sostituto d imposta eventuali riduzioni del secondo o unico acconto Il CAF trasmette all A.d.E. eventuali 730/2015 non inviati nei termini, ravvedendosi per la tardiva presentazione con la sanzione ridotta ad 1/10 e pari ad 51 (1/10 di 516) Il contribuente presenta al CAF il 730 Integrativo Termine ultimo per poter prelevare un 730 precompilato Il CAF trasmette all A.d.E. i dati dei 730 Integrativi e i risultati contabili contenuti nel 730-4 Integrativo Il CAF trasmette all A.d.E. i dati dei 730 Rettificativi e i risultati contabili contenuti nel 730-4 Rettificativo Il CAF trasmette all A.d.E. i dati delle comunicazioni rettificative Il CAF trasmette all A.d.E. eventuali 730 non inviati entro il 5 ottobre, ravvedendosi per la tardiva presentazione con la sanzione ridotta ad 1/8 e pari ad 64 (1/8 di 516) 62

Le scadenze 2015 Entro il 20.11.2015 30.11.2015 Adempimento Il CAF consegna al contribuente (lavoratore dipendente privo di sostituto) il Mod. F24 per il versamento del 2 acconto Pagamento 2^ o unico acconto delle imposte che scaturiscono da 730 privo di Sostituto e da UNICO/2015 16.12.2015 Pagamento IMU - TASI seconda rata 29.12.2015 Presentazione del modello Unico Tardivo (90 gg. dalla scadenza ordinaria del 30 settembre) 63

Le scadenze 2015 La rateizzazione nel modello UNICO per i contribuenti non titolari di partita IVA 64

Le scadenze 2015 Termine di presentazione del Modello UNICO da parte degli eredi 65

Visto di conformità 730 con CREDITI IN COMPENSAZIONE SUPERIORI A 15.000 SOGGETTI LEGITTIMATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA si ritiene di poter ricomprendere tra i soggetti che possono apporre il visto di conformità anche i RAF dei CAF dipendenti, tenuto conto delle attività già poste in essere da questi in relazione al visto di conformità. È di tutta evidenza che i predetti RAF dei CAF-dipendenti potranno apporre il visto di conformità limitatamente sulle dichiarazioni dei soggetti nei confronti dei quali, secondo il decreto legislativo n. 241 del 1997, già svolgono l attività di assistenza fiscale Circolare n. 28/E del 25.09.2014 punto 1 66

I dati del contribuente Non è più richiesto lo stato civile se non la condizione di Tutelato o Minore 67

Addizionali Regionale e Comunale ADDIZIONALE REGIONALE Versata in UNICA SOLUZIONE Alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale all 1.01 dell anno d imposta - 2014 - Le Regioni sono tenute ad inviare le variazioni, per la pubblicazione nel sito informatico, entro il 31 gennaio dell anno d imposta. La mancata pubblicazione comporta l inapplicabilità di sanzioni e interessi D.Lgs. n. 175/2014 Art. 8 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI ALL IRPEF 68

Addizionali Regionale e Comunale ADDIZIONALE COMUNALE Versata in DUE RATE Al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale all 1.01 dell anno d imposta - 1.1.2014 saldo - - 1.1.2015 acconto - Ai fini della determinazione dell acconto l aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell anno precedente. ACCONTO 2015: Aliquota e soglia esenzione = Saldo 2014 D.Lgs. n. 175/2014 Art. 8 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI ALL IRPEF 69

Addizionale Regionale Casi particolari X BARRARE LA CASELLA Regione Veneto aliquota 0,9%: Soggetti con disabilità ai sensi dell art. 3 L. 104/1992 con reddito imponibile 2014 fino a 45.000 Contribuenti, con un familiare con disabilità ai sensi della L. 104/1992 fiscalmente a carico, con reddito imponibile 2014 fino a 45.000; se la persona con disabilità è a carico di più soggetti il limite di 45.000 si applica alla somma dei redditi delle persone di cui il disabile è a carico. Regione Basilicata aliquota 1,23%: Due o più figli a carico di più soggetti se la somma dei loro redditi imponibili 2014 risulta compresa tra 55.000 e 75.000 Regione Lazio aliquota 1,73%: Tre figli a carico di più soggetti, se la somma dei loro redditi imponibili 2014 è inferiore a 50.000 70

Familiari a carico Codice fiscale obbligatorio anche se il familiare è residente all estero Non è più prevista la casella per indicare il numero dei figli residenti all estero a carico del contribuente 71

Quadro A - TERRENI Rivalutazioni Reddito Dominicale e Agrario Per i periodi d imposta 2013, 2014 e 2015 nonché a decorrere dal 2016, per determinare l imponibile dei redditi dei terreni, alla rivalutazione dell'80% del reddito dominicale e del 70% di quello agrario, viene aggiunta un ulteriore rivalutazione del: 15% per i periodi d imposta 2013 e 2014 30% per il periodo d imposta 2015 7% a decorrere dal periodo d imposta 2016 Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti (C.D.) e imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) iscritti nella gestione previdenziale dell'inps, l ulteriore rivalutazione è pari al: 5% per i periodi d imposta 2013 e 2014 10% per il periodo d imposta 2015 D.L. n. 91/2014 Art. 7 Co. 4 72

Quadro A - TERRENI Rivalutazioni Reddito Dominicale e Agrario Ai fini della determinazione dell acconto IRPEF 2015 dovranno essere considerate le rivalutazioni del 30% o del 10% Riepilogo rivalutazioni D.L. n. 91/2014 Art. 7 Co. 4 73

Quadro A - TERRENI Col. 7 CASI PARTICOLARI Abrogata la norma (art. 31 co. 1 TUIR) che prevedeva che se un fondo rustico costituito per almeno 2/3 da terreni coltivabili a prodotti annuali non era coltivato, neppure in parte, per l intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale era ridotto al 30% Eliminati i Casi particolari - codici 1 e 5 - Se il terreno non è coltivato i redditi dominicale e agrario sono imponibili D.L. n. 91/2014 Art. 7 Co. 3 74

Quadro A - TERRENI Col. 9 IMU NON DOVUTA 2014 - TERRENI PER I QUALI NON ERA DOVUTA IMU Ubicati in Comuni classificati Totalmente Montani "T" Ubicati in Comuni classificati Parzialmente Montani "P" Ubicati in Comuni ad altitudine > a 600 m. Ubicati in Comuni ad altitudine compresa tra 281 e 600 m. A immutabile destinazione agro-silvopastorale Da chiunque posseduti o condotti Posseduti e condotti da CD o IAP o dagli stessi concessi in comodato o in affitto a CD o IAP Da chiunque posseduti o condotti Decreto 28.11.2014 e D.L. n. 4/2015 Posseduti da CD o IAP o dagli stessi concessi in comodato o in affitto a CD o IAP A proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile da chiunque condotti 75

Quadro B - FABBRICATI Abrogata la norma che prevedeva che nel quadro relativo ai fabbricati venisse indicato l importo dell ICI/IMU dovuta per l anno precedente Eliminata la Col. 10 IMU DOVUTA PER IL D.Lgs. n. 175/2014 Art. 4 Co. 8 76

Quadro B - FABBRICATI Col. 7 CASI PARTICOLARI Differito al 31.12.2014 il termine per l esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione in caso di immobile locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio Ai fini della determinazione dell acconto IRPEF 2015 non si tiene conto del beneficio Per il calcolo del saldo 2014 il reddito del fabbricato è ricondotto a zero Per il calcolo dell acconto 2015 il reddito del fabbricato - rendita canone - deve essere considerato come se il codice caso particolare 6 non ci fosse 6 D.L. n. 150/2013 Art. 4 Co. 8 77

Quadro B - FABBRICATI Cedolare secca Aliquota agevolata per canoni concordati Per il quadriennio 2014 2017 l aliquota del 15% è ridotta al 10% La disposizione si applica anche se l immobile, pur non essendo ubicato in un comune ad alta densità abitativa, è situato in un comune per il quale è stato deliberato negli ultimi 5 anni precedenti la data del 28.05.2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi L opzione per la cedolare può essere esercitata anche: per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o a enti senza fine di lucro se sublocate a studenti universitari e date a disposizione del comune con la rinuncia all aggiornamento del canone di locazione D.L. n. 47/2014 Art. 9 Commi 1-2 e 2bis 78

Quadro B - FABBRICATI 8-12 3 X Per gli immobili che sono ubicati in un Comune che non rientra tra quelli ad alta densità abitativa, ma per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza, I codici 8 o 12 sono possibili solo se si opta per la cedolare secca X 79

Canone di locazione Canone di locazione non riscosso - Intervento di prassi.., la disposizione, limitata ai soli immobili concessi in locazione ad uso abitativo, deroga al principio generale di imputazione dei redditi fondiari in quanto esclude dal reddito i canoni che non sono stati percepiti a condizione che lo stato di morosità del conduttore risulti da un accertamento giudiziale il cui procedimento abbia avuto termine. Per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto una disposizione analoga. Ne consegue che: il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo; le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate. Si fa presente, infine, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 362 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell articolo 23 (ora articolo 26) del TUIR in quanto il sistema di tassazione che presiede alle locazioni non abitative non risulta gravoso e irragionevole dal momento che il locatore può utilizzare tutti gli strumenti previsti per provocare la risoluzione del contratto di locazione (dalla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione a seguito di diffida ad adempiere ex art. 1454, alla azione di convalida di sfratto ex artt. 657 e ss del c.p.c.) e far riespandere la regola generale di attribuzione del reddito fondiario basata sulla rendita catastale. Circolare 11/E 21.05.2014 punto 1.3 80

Certificazione Unica 2015 2014 Deve essere rilasciata per certificare: redditi di lavoro dipendente e assimilati redditi di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA ENTRATE PROT. 2015/479 del 15.01.2015 - APPROVAZIONE MODELLO E ISTRUZIONI 81

Certificazione Unica 2015 2014 Vengono esposte distintamente le tipologie di reddito certificato e, per il lavoro dipendente, sono indicati i codici che identificano il tipo di rapporto di lavoro 1-2 Corrispondenza con il Quadro C Sezioni I e II 1-2 82

Certificazione Unica 2015 2014 Al fine di una corretta compilazione del Quadro F del 730/2015 nella CU vengono esposti separatamente per il dichiarante e per il coniuge: gli acconti 2014 trattenuti dal sostituto e derivanti dal 730-4 2014 i crediti non rimborsati derivanti dal 730-4 2014 83

Certificazione Unica 2015 2014 Al fine di una corretta compilazione del Quadro E, gli oneri detraibili per i quali la detrazione è stata attribuita dal sostituto, vengono singolarmente identificati da un codice 84

Certificazione Unica 2015 2014 Al fine di una corretta compilazione del Quadro G Rigo G4 85

Certificazione Unica 2015 2014 Al fine di una corretta compilazione del quadro C Sezione VI - Altri dati - Contributo di solidarietà Prorogato fino al 31.12.2016 dalla Legge n. 147/2013 art. 1 co. 590 171 Trattenuto: È indicato l importo trattenuto dal Sostituto sulla parte eccedente 300.000. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel 2014 il Sostituto nelle annotazioni con il codice BY deve evidenziare che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi Contributo Trattamenti pensionistici Introdotto a decorrere dal 2014 per un periodo di tre anni dalla Legge n. 147/2013 art. 1 co. 486 173 Reddito netto: È indicato l ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo applicato 174 Trattenuto: E indicato l ammontare del contributo dovuto sui trattamenti pensionistici 86

Certificazione Unica 2015 2014 Al fine di una corretta compilazione del Quadro C Tipo reddito 4 175 Reddito frontalieri: È indicato l ammontare del reddito di lavoro dipendente al lordo della quota esente di 6.700 87

Certificazione Unica 2015 Al fine di una corretta compilazione dei Quadri: C Tipo reddito 3 e F rigo F2 2014 241 - Quota esente: E indicata la parte di compensi esclusi dalla tassazione 242 - Quota imponibile: È indicata la parte assoggettata a tassazione eccedente complessivamente nell anno 3.098,74 243 - Ritenute Irpef: È indicato l importo delle ritenute Irpef 244 - Add. Reg. Irpef: È indicato l importo di addizionale regionale 88

Certificazione Unica 2015 2014 Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti Codice fiscale del sostituto che ha erogato redditi conguagliati nella CU Se il conguaglio effettuato dal sostituto si riferisce a redditi erogati in precedenza da più sostituti, vengono compilati tanti quadri quanti sono i sostituti 89

Certificazione Unica 2015 2014 Con lo stesso schema previsto nella dichiarazione dei redditi il Sostituto deve indicare nella CU i dati dei familiari fiscalmente a carico per i quali ha attribuito le detrazioni 90

Reddito complessivo Fino a 8.000 da 8.001 a 28.000 da 28.001 a 55.000 Redditi di lavoro dipendente La detrazione per lavoro dipendente: importi per l anno d imposta 2014 Importo detrazione 1.880 da rapportare ai giorni di lavoro 978* + [902* x ( )] * da rapportare ai giorni di lavoro 978 x 28.000 Reddito Complessivo 20.000 55.000 Reddito Complessivo 27.000 Detrazione spettante Fatti salvi gli importi minimi che competono indipendentemente dai gg. di lavoro nell anno: 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato Per determinare la quota spettante di 902, il risultato della proporzione si assume nelle prime 4 cifre decimali Per determinare la quota spettante di 978, il risultato della proporzione si assume nelle prime 4 cifre decimali da rapportare ai giorni di lavoro oltre 55.000 Non spetta Il reddito complessivo va considerato al netto dell abitazione principale e relative pertinenze Art. 1 Co. 127 Legge n. 147/2013 - Stabilità 2014-91

Bonus IRPEF 80 euro E riconosciuto un bonus nella forma di credito che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Condizioni per beneficiare del credito Per avere diritto al credito devono sussistere contemporaneamente tre presupposti: 1. la tipologia di reddito prodotto, 2. la sussistenza di un imposta a debito al netto delle detrazioni per lavoro, 3. l importo del reddito complessivo. 1. Tipologia di reddito prodotto Il reddito complessivo nell anno d imposta 2014 deve essere costituito da almeno uno dei seguenti redditi: redditi di lavoro dipendente di cui all art. 49 comma 1 del TUIR, sono quindi esclusi i redditi da pensione; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all art. 50 comma 1 del TUIR quali: compensi percepiti dai soci delle cooperative (lett. a), indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b), somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c), redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis), remunerazioni dei sacerdoti (lett. d), prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis), compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l). Art. 1 D.L. n. 66/2014 92

Bonus IRPEF 80 euro 2. Sussistenza di un imposta a debito al netto delle detrazioni per lavoro L imposta lorda determinata sui redditi precedentemente indicati deve essere superiore alle detrazioni da lavoro di cui all art. 13 comma 1 del TUIR. Ai fini del diritto a beneficiare del bonus, non rileva il fatto che l imposta lorda venga azzerata da eventuali detrazioni diverse da quelle di lavoro dipendente quali ad esempio le detrazioni per familiari fiscalmente a carico o detrazioni per oneri. 3. Importo del reddito complessivo Il contribuente, per l anno d imposta 2014, deve avere un reddito complessivo non superiore a 26.000. Il reddito complessivo aumentato del reddito derivante da cedolare secca e diminuito della deduzione per abitazione principale, non deve essere superiore a 26.000. Soggetti che non beneficiano del credito Sono esclusi dal beneficio: i contribuenti il cui reddito complessivo è formato da redditi diversi da quelli rappresentati al punto 1 (redditi di pensione, assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli indicati, di lavoro autonomo anche occasionale, fondiari, di capitale, d impresa e redditi diversi; i contribuenti che, pur essendo titolari dei redditi previsti, hanno su tali redditi un imposta lorda che non supera la detrazione da lavoro spettante; i contribuenti che, pur essendo titolari dei redditi previsti ed avendo un imposta lorda che supera la detrazione, sono titolari di un reddito complessivo (come sopra definito) superiore a 26.000 Art. 1 D.L. n. 66/2014 93

Bonus IRPEF 80 euro Determinazione del credito Per l anno d imposta 2014 il credito, rapportato al periodo di lavoro nell anno spetta: per un importo annuo pari a 640 se il reddito complessivo (al netto dell abitazione principale) non è superiore a 24.000, 640 : 365 x gg. di lavoro per la parte di 640 corrispondente al rapporto tra l importo di 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l importo di 2.000, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 ma non a 26.000. 640 x ( 26.000 Reddito complessivo ) : 365 x gg. lavoro 2.000 Per espressa previsione normativa il credito doveva essere riconosciuto dal Sostituto d imposta In sede di dichiarazione dei redditi viene automaticamente riliquidato per tutti Art. 1 D.L. n. 66/2014 94

Certificazione Unica 2015 2014 Nella CU vengono esposti i dati relativi al bonus al fine di una corretta liquidazione dello stesso in dichiarazione dei redditi 119 - Codice bonus: 1 - se il sostituto ha riconosciuto al dipendente il bonus e lo ha erogato in tutto o in parte 2 - se il sostituto non ha riconosciuto al dipendente il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte 120 - Bonus erogato: È indicato l importo del bonus erogato dal sostituto 121 - Bonus non erogato: È indicato l importo del bonus che il sostituto ha riconosciuto ma non ha erogato 95

Il BONUS nella dichiarazione Rigo 66 - Bonus spettante: importo del bonus spettante determinato dal CAF sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione (tipologia di reddito, importo reddito complessivo, gg. di lavoro) Rigo 67 - Bonus riconosciuto in dichiarazione: nel caso in cui l importo spettante, determinato dal CAF sia superiore a quanto erogato dal sostituto ed esposto nel Quadro C al Rigo C14 Col. 2 Rigo 68 - Restituzione bonus non spettante: nel caso in cui l importo spettante, determinato dal CAF sia inferiore a quanto erogato dal sostituto ed esposto nel Quadro C al Rigo C14 Col. 2 96

Bonus IRPEF 80 euro Il bonus 80 euro, originariamente previsto per il solo 2014, viene reso strutturale DETERMINAZIONE DEL CREDITO DAL 2015 Il credito, rapportato al periodo di lavoro nell anno spetta: per un importo annuo pari a 960 se il reddito complessivo (al netto dell abitazione principale) non è superiore a 24.000, 960 : 365 x gg. di lavoro per la parte di 960 corrispondente al rapporto tra l importo di 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l importo di 2.000, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 ma non a 26.000. 960 x ( 26.000 Reddito complessivo ) : 365 x gg. lavoro 2.000 Ai fini della determinazione della soglia di reddito non si computano le riduzioni di base imponibile in favore dei ricercatori che tornano in Italia. Art. 1 commi 12, 13, 15 Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015-97

Incremento produttività - Quadro C Somme per incremento della produttività: vanno sempre indicate al Quadro C Rigo C4 a prescindere dalla tassazione in quanto, anche se assoggettate ad imposta sostitutiva, rilevano, per la determinazione della condizione di capienza dell imposta sui redditi da lavoro, rispetto alla detrazione da lavoro, ai fini del riconoscimento del bonus IRPEF degli 80 euro 98

Somme incremento produttività Somme per incremento della produttività Aggiornamento tabella riepilogativa per la verifica del diritto alla detassazione Anno di percezione somme Somme erogate Importo massimo detassabile Reddito di lavoro dipendente anno precedente (al lordo dei compensi detassati) Lavoro straordinario e supplementare 2008 Premi di produttività 3.000 nel 2007 <Euro 30.000 2009 Premi di produttività 6.000 nel 2008 <Euro 35.000 2010 Somme correlate con parametri di produttività 6.000 nel 2009 <Euro 35.000 2011 6.000 nel 2010 <Euro 40.000 In attuazione a quanto previsto dai contratti 2012 territoriali o aziendali correlate a incrementi di 2.500 nel 2011 <Euro 30.000 2013 produttività e collegate ai risultati dell'andamento 2.500 nel 2012 <Euro 40.000 economico e agli utili dell'azienda. 2014 3.000 nel 2013 <Euro 40.000 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19.02.2014 99

Contributo solidarietà - Pensioni A volte ritornano. A decorrere dall'1 gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6% della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. TRATTAMENTO MINIMO 2014: mensile 501,38 annuo 6.517,94 Trattamento % Contributo Valori per l anno 2014 Compreso fra 14 e 20 volte il trattamento minimo 6% Da 91.251,16 a 130.358,8 Compreso fra 20 e 30 volte il trattamento minimo 12% Da 130.358,81 a 195.538,20 Oltre 30 volte il trattamento minimo 18% Da 195.538,21 in poi Art. 1 comma 486 Legge n. 147/2013 - Stabilità 2014-100

Il Contributo nel Quadro C A carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 lordi annui è previsto un contributo di solidarietà del 3%, da applicarsi sulla parte di reddito che supera il predetto importo. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Il contributo di solidarietà non è dovuto sui trattamenti pensionistici già assoggettati al contributo pensioni (rigo C15, colonna 1). Chi presta l assistenza fiscale ricalcola l ammontare del contributo di solidarietà dovuto tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, modello 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte 101

Franchigia per frontalieri A decorrere dall 1.01.2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all estero in zone di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l importo eccedente 6.700 4 Codice che individua il reddito da lavoro dipendente frontaliere Indicare il reddito da lavoro dipendente frontaliere al lordo della franchigia di 6.700 Nella dichiarazione 2015 Verrà considerato l importo al netto della franchigia: sia per calcolare il saldo 2014 sia per calcolare l acconto 2015 Per i redditi prodotti dal 2015 la franchigia passa da 6.700 a 7.500 Art. 1 Co. 690 Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 - Art. 1 Co. 175 Legge n. 147/2013 - Stabilità 2014-102

Certificazione Unica 2015 2014 Codice che individua la causale del pagamento in relazione al tipo di reddito erogato 103

Quadro D - Certificazione Unica 2015 Causale Descrizione 730 B Utilizzazione economica, da parte dell autore o inventore, di opere dell ingegno, brevetti industriali ecc. Rigo D3 - Cod. 1 Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, quando C Rigo D3 - Cod. 3 l apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro D Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali Rigo D3 - Cod. 3 E Levata dei protesti cambiari esercitata dai segretari comunali Rigo D3 - Cod. 2 L L1 Redditi derivanti dall utilizzazione economica di opere dell ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad. esempio eredi e legatari dell autore e inventore) Redditi derivanti dall utilizzazione economica di opere dell ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione Rigo D4 - Cod. 6 Rigo D4 - Cod. 6 104

Quadro D - Certificazione Unica 2015 Causale Descrizione 730 M Prestazioni di lavoro autonomo occasionale Rigo D5 - Cod. 2 M1 Redditi derivanti dall assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere Rigo D5 - Cod. 3 N O O1 Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese, premi e compensi erogati: nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, in relazione a rapporti di co.co.co di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori e bande da parte del direttore e dei collaboratori tecnici Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l obbligo di iscrizione alla gestione separata Redditi derivanti da assunzione di obblighi di fare non fare o permettere per i quali non sussiste l obbligo di iscrizione alla gestione separata Rigo D4 - Cod. 7 Rigo D5 - Cod. 2 Rigo D5 - Cod. 3 V1 Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente Rigo D5 - Cod. 1 105

Oneri detraibili: le novità Spese sanitarie - Interventi di prassi 2.1 Detraibilità spese osteopata D. Sono detraibili come spese mediche gli importi pagati per prestazioni rese dall osteopata? R. In considerazione del parere fornito dal Ministero della salute, si ritiene che le prestazioni rese dagli osteopati non consentano la fruizione della detrazione e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie. 2.2 Detraibilità spese biologo nutrizionista D. Sono detraibili come spese mediche gli importi pagati per prestazioni rese dal biologo nutrizionista? R. In considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della salute, si ritiene che le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, siano detraibili. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica. Circolare 11/E 21.05.2014 106

Oneri detraibili: le novità Interessi Passivi per mutui - Interventi di prassi 3.1 Acquisto di immobili da accorpare catastalmente D. Sono detraibili gli interessi passivi di un secondo mutuo contratto per l acquisto di un abitazione principale adiacente alla abitazione principale (sulla quale era stato contratto il primo mutuo al momento dell acquisto) posto che dopo il secondo acquisto viene effettuata una variazione catastale unificando le due unità immobiliari ed ottenendo così un unica unità immobiliare presso la quale il contribuente già aveva la residenza? R. Il contribuente che acquista un unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale, con l intenzione di accorparle, può fruire della detrazione per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per detto acquisto. Dopo che sia stato realizzato l accorpamento, risultante anche dalle variazioni catastali in modo da risultare un unica abitazione principale. Il limite di 4.000 deve essere riferito all ammontare complessivo degli interessi e oneri accessori relativi ai due mutui accesi per l acquisto delle unità da accorpare. Nel caso in cui il mutuo relativo al secondo acquisto sia superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l importo degli interessi detraibili 3.2 Mutuo per la costruzione abitazione principale - Coniuge a carico D. L art. 15 del TUIR prevede che se uno dei due coniugi, comproprietari e cointestatari del mutuo per acquisto abitazione principale, sia fiscalmente a carico dell altro, questo può fruire anche della quota di detrazione spettante al coniuge. Si chiede di conoscere se detta disposizione sia applicabile anche nella diversa ipotesi in cui il mutuo sia finalizzato alla ristrutturazione o costruzione dell abitazione principale. R. In mancanza di una disposizione analoga a quella introdotta dalla L. 388/2000 in relazione alle tipologie di mutuo contemplate dalla lettera b) dell art. 15, comma 1, del TUIR, in caso di mutuo contratto per la costruzione dell abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall altro coniuge. Circolare 11/E 21.05.2014 107

Oneri detraibili: le novità Altri - Interventi di prassi 7.2 Detraibilità spese per diverse forme di asili nido D. Nella Provincia di Bolzano, prevalentemente, nell ambito di cooperative sociali regolarmente convenzionate con i Comuni, operano alcune figure professionali iscritte in apposito albo provinciale, che offrono presso il loro domicilio servizi di cura ed educazione all'infanzia. Tali soggetti sono definiti "Tagesmutter" (c.d. mamma di giorno). Si chiede se queste strutture possono essere assimilate agli asili nido privati; si precisa che il contribuente provvede al pagamento della retta direttamente nei confronti della cooperativa sociale che rilascia quietanza. R... Si precisa che le spese sostenute dai genitori per le prestazioni di assistenza domiciliare all infanzia fornite nella provincia di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 posso essere ammesse alla detrazione d imposta. Rimane ferma negli altri casi la necessità di verificare in concreto l affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali. Circolare 11/E 21.05.2014 108

Oneri detraibili: le novità Condizioni e limiti di detraibilità ASSICURAZIONI DATA DI STIPULA O RINNOVO DEL CONTRATTO Fino al 31.12.2000 Dal 1.01.2001 Non rileva la data OGGETTO DEL CONTRATTO Assicurazione vita e infortuni Assicurazione Assicurazione CONDIZIONI RICHIESTE Contratto: di durata non inferiore a 5 anni che non consenta la concessione di prestiti nel LIMITE DI SPESA periodo di durata minima 530 Rischio morte o invalidità permanente superiore al 5% Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana La compagnia di assicurazione non può recedere dal contratto 1.291,14 D.L. 102/2013 Art. 12 Commi 1 e 2 109

Oneri detraibili: le novità Assicurazioni doppio limite di detraibilità I premi sono detraibili per un importo complessivo non superiore a 530 Limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, si applica il limite di detraibilità di 1.291,14 al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente 36 37 Massimo 530 Massimo 1.291,14 Codice 36 + Codice 37 Massimo 1.291,14 110

Oneri detraibili: le novità Erogazioni a favore delle ONLUS Aumenta la percentuale di detrazione che passa dal 24 al 26% 41 Massimo 2.065 Detrazione 26% Per somme erogate dal 2015 L importo massimo su cui calcolare il 26% sarà di 30.000 Art. 1 Co. 137 e 138 Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 - Art. 15 Commi 2 e 3 Legge n. 96/2012 111

Oneri detraibili: le novità Erogazioni a favore dei PARTITI POLITICI L importo di spesa detraibile deve essere compreso tra 30 e 30.000 Aumenta la percentuale di detrazione che passa dal 24 al 26% 42 Importo compreso tra 30 e 30.000 Codice 42 - Erogazioni liberali ai partiti politici L importo dichiarato deve essere compreso tra 30 e 30.000. Se è stato indicato un importo < a 30 tale importo deve essere ridotto a zero; se invece è indicato un importo > a 30.000, l importo deve essere riportato a tale limite Detrazione 26% Art. 15 Commi 2 e 3 Legge n. 96/2012 112

Oneri deducibili: le novità Non è più deducibile il contributo al SSN versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli D.L. 102/2013 Art. 12 Comma 2-bis 113

Oneri deducibili: le novità Acquisto - Costruzione - Ristrutturazione di abitazioni da dare in locazione Per l acquisto, effettuato dall 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data del 12.11.2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 133/2014) od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo (art. 3, co. 1 lett. d) e c) del D.P.R. n. 380/2001), cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi è riconosciuta all acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell immobile risultante dall atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l acquisto delle unità immobiliari medesime D.L. 133/2014 Art. 21 segue 114

Oneri deducibili: le novità Acquisto - Costruzione - Ristrutturazione di abitazioni da dare in locazione La deduzione spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall impresa che esegue i lavori. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000, la deduzione spetta anche per l acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione. D.L. 133/2014 Art. 21 segue 115

Oneri deducibili: le novità Acquisto - Costruzione - Ristrutturazione di abitazioni da dare in locazione La deduzione spetta a condizione che: l'unità immobiliare acquistata o costruita sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del D.M. n. 1444/1968 (parti del territorio destinate ad usi agricoli ed alla realizzazione degli impianti annessi, nonché alle residenze agricole); segue D.L. 133/2014 Art. 21 116

Oneri deducibili: le novità Acquisto - Costruzione - Ristrutturazione di abitazioni da dare in locazione La deduzione spetta a condizione che: l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B; il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 380/2001 (canoni predeterminati dalle competenti regioni ove esistenti) ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'art. 2, co. 3, della L. n. 431/1998 (contratti a canone concordato) e quello stabilito ai sensi dell'art. 3, co. 114, della L. n. 350/2003 (locazione a canone speciale); non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado (genitori figli) tra locatore e locatario. D.L. 133/2014 Art. 21 segue 117

Oneri deducibili: le novità Acquisto - Costruzione - Ristrutturazione di abitazioni da dare in locazione ALLOGGI Realizzati in CONVENZIONE Enti Locali SI Per la VENDITA e per la locazione ART. 18 DPR 380/2001 Per la VENDITA e per la locazione a canone speciale ART. 3 co.114 L. 350/2003 Superficie complessiva non superiore a 100 mq. La deduzione è ammessa se il contratto di locazione prevede il CANONE determinato dalla convenzione e tale condizione è citata nel contratto La misura del canone annuo non deve eccedere il 5% del valore convenzionale stabilito per la vendita, da CONFRONTARE Con il canone concordato art. 2 co. 3 L. 431/1998 Per stabilire se spetta la deduzione, vedere: contratto locazione La deduzione è ammessa se il contratto di locazione prevede il CANONE minore tra i due NO NON È AMMESSA LA DEDUZIONE Per stabilire se spetta la deduzione, vedere: Contratto di compra-vendita dell immobile per stabilire il limite del 5% Conoscere l importo del Canone concordato art. 2 co. 3 L. 431/1998 Verificare se nel contratto è applicato il minore tra i due 118

Oneri deducibili: le novità Acquisto - Costruzione - Ristrutturazione di abitazioni da dare in locazione La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. ATTENZIONE In caso di acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale facenti parte di edifici interamente ristrutturati, la deduzione dal reddito del 20% del prezzo di acquisto è alternativa alla detrazione del 50% calcolata sul 25% del prezzo di acquisto. segue D.L. 133/2014 Art. 21 119

Oneri deducibili: le novità Acquisto - Costruzione - Ristrutturazione di abitazioni da dare in locazione Data di stipula del contratto di locazione dell immobile acquistato o costruito Spesa sostenuta per l acquisto o la costruzione dell immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 Importo degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l acquisto delle unità immobiliari oggetto dell agevolazione La deduzione spettante viene calcolata e ripartita dal CAF in 8 rate di pari importo Se la deduzione spetta per l acquisto o la costruzione di più immobili, deve essere compilato un rigo E32 per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli L ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a 300.000. 120

Recupero del patrimonio edilizio Anno in cui sono state sostenute le spese Misura della detrazione 2005 36% dall 1.01.2006 al 30.09.2006 dall 1.10.2006 al 31.12.2006 dall 1.01.2007 al 25.06.2012 dal 26.06.2012 al 31.12.2015* dal 4.08.2013 al 31.12.2015** 41% 36% Limite massimo su cui calcolare la detrazione 48.000 per immobile, persona 100.000 per manutenzione o salvaguardia dei boschi 48.000 per immobile, persona 100.000 per manutenzione o salvaguardia dei boschi 48.000 per immobile 100.000 per manutenzione o salvaguardia dei boschi Art. 1 Co. 47 Legge 190/2014 - Stabilità 2015 Numero rate 36% 48.000 per immobile 10 50%* 96.000 per immobile 10 65% 96.000 per immobile in relazione ad interventi volti all adozione di misure antisismiche su immobili ubicati in zone definite ad alta pericolosità sismica * Termine e misura detrazione prorogato dalla Legge di stabilità 2015 in quanto la Legge di stabilità 2014 aveva previsto il 50% fino al 2014 e il 40% per le spese sostenute dal 2015. ** Termine e misura detrazione prorogato dalla Legge di stabilità 2015 in quanto la Legge di stabilità 2014 aveva previsto il 65% fino al 2014 e il 50% per le spese sostenute dal 2015. 10 10 10 10 121

Recupero del patrimonio edilizio Manutenzione straordinaria Introdotti tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l originaria destinazione d uso. D.L. 133/2014 Art. 17 122

Recupero del patrimonio edilizio Immobili facenti parte di edifici interamente ristrutturati ATTENZIONE In caso di acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale facenti parte di edifici interamente ristrutturati, la detrazione del 50% calcolata sul 25% del prezzo di acquisto è alternativa alla deduzione dal reddito del 20% del prezzo di acquisto 123

Recupero del patrimonio edilizio Recupero del patrimonio edilizio - Interventi di prassi 4.1 Familiare convivente D. E possibile detrarre la spesa effettivamente sostenuta dal familiare convivente se le fatture e i bonifici non sono a lui intestati? R. Fatture e bonifici a lui intestati Si tratta di un indicazione da seguire nella generalità dei casi che non preclude, tuttavia, la possibilità di applicare il più recente orientamento assunto con i documenti di prassi, alle medesime condizioni, nel caso in cui la spesa sia stata in parte sostenuta dai familiari conviventi del possessore o detentore dell immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione. Al riguardo, si precisa che l annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e che il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione. È esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta. 4.2 Lavori su parti comuni ed immobile di proprietà del coniuge incapiente D. Il proprietario dell immobile non ha redditi, le spese sulle parti comuni dell edificio, documentate dal condominio e a lui intestate, possono essere detratte dal coniuge convivente? R. Per quanto detto la scrivente ritiene che nel caso in esame il contribuente, coniuge convivente del proprietario dell immobile, possa portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi. Sul documento rilasciato dall amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spese in questione il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l attestazione dell effettivo sostenimento delle spese. Circolare 11/E 21.05.2014 124

Recupero del patrimonio edilizio Recupero del patrimonio edilizio - Interventi di prassi 4.3 Ripartizione delle spese in assenza di condominio D. Si chiede se, in assenza di un obbligo giuridico di costituzione del condominio e relative tabelle millesimali, i comproprietari possano suddividere la spesa sulla base di un rendiconto che tenga conto degli importi effettivamente pagati o se sia necessario ripartire in parti uguali la spesa. R... La nascita del condominio si determina automaticamente senza che sia necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l oggettiva condizione del frazionamento. Il condominio - per effetto dell art. - ha assunto la qualifica di sostituto d imposta, tenuto ad effettuare la ritenuta di acconto ogni qualvolta corrisponda compensi.., pertanto, è necessario che lo stesso sia provvisto di codice fiscale, indipendentemente dalla circostanza che non sia necessario, ai sensi dell art., nominare un amministratore... Al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.., i condomini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione a nome del condominio stesso. Per quanto concerne i pagamenti è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento, che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente bancario ovvero postale di uno dei condomini, a tal fine delegato dagli altri, o su conto appositamente istituito, demandando all'accordo degli interessati la definizione delle modalità interne di regolazione del pagamento, fermo restando il principio che la detrazione può spettare soltanto in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno e il rispetto delle altre prescrizioni stabilite dal decreto Per la ripartizione delle spese relative alla parti comuni alle unità immobiliari i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile... Infine, i documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni dovranno essere intestati al condominio. Circolare 11/E 21.05.2014 125

Recupero del patrimonio edilizio Recupero del patrimonio edilizio - Interventi di prassi 4.4 Spese sostenute mediante finanziamento D. Sono detraibili le spese sostenute dal contribuente per lavori riconducibili agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici in caso di pagamento effettuato da una società finanziaria a seguito del finanziamento della spesa del contribuente? R. Si ritiene che se il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest ultimo possa fruire della detrazione per gli interventi in esame a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire di operare la ritenuta del 4%.. e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. L anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria al fornitore della prestazione. Rimane ferma la necessaria sussistenza degli altri presupposti per la fruizione delle detrazioni richiesti dalle disposizioni in esame. Circolare 11/E 21.05.2014 126

Recupero del patrimonio edilizio Recupero del patrimonio edilizio - Interventi di prassi 4.5 Bonifico con causale errata D. Si chiede se sia possibile riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel caso in cui il contribuente nella causale del bonifico effettuato nel 2012 abbia riportato erroneamente i riferimenti normativi dell agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella previste per le ristrutturazioni edilizie. Si precisa che la banca ha regolarmente applicato la ritenuta del 4%. R. Nell ipotesi in cui l indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l applicazione della ritenuta d acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest ultima detrazione. Circolare 11/E 21.05.2014 127

Recupero del patrimonio edilizio Recupero del patrimonio edilizio - Interventi di prassi 4.6 Acquisto box pertinenziale D. Madre e figlia, all atto dell acquisto di un box, risultano conviventi nell appartamento cui il predetto box è pertinenziale. La fattura per l acquisto è emessa a nome della figlia proprietaria, ma il bonifico è eseguito dalla madre, che ha sostenuto la spesa. Di ciò, peraltro, viene data notizia anche nel rogito. Si chiede chi possa fruire della detrazione posto che l art. 16-bis del TUIR fa riferimento alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. R. La necessaria costituzione del vincolo pertinenziale comporta che la detrazione per gli interventi in esame abbia come presupposto l acquisto da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale sull unità immobiliare che può costituire tale vincolo. Ciò premesso, si ricorda che con circolare n. 15/E del 2005, par. 7.2, è stato ritenuta ammissibile la fruizione della detrazione in esame da parte del coniuge convivente per la costruzione di un box pertinenziale di proprietà dell altro coniuge, a carico del primo. Fermo restando che il vincolo pertinenziale deve risultare dall atto di acquisto, si ritiene che la detrazione competa al soggetto, familiare convivente, che ha effettivamente sostenuto la spesa, attestando sulla fattura che le spese per gli interventi agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Circolare 11/E 21.05.2014 128

Recupero del patrimonio edilizio Recupero del patrimonio edilizio Novità per il 2015 Comma 48 E stato allungato da 6 a 18 mesi il periodo entro il quale l impresa ristrutturatrice/cooperativa, può cedere/assegnare l unità immobiliare oggetto di intervento di recupero, consentendo all acquirente/assegnatario di beneficiare della detrazione del 50% (fino al 31.12.2015) o 36% (dall 1.1.2016) Comma 657 Dal 2015 passa dal 4% all 8% la ritenuta d acconto sui bonifici Art. 1 Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 129

Arredo immobili ristrutturati Numero rata per la quale si fruisce della detrazione nell anno d imposta Spesa sostenuta nel limite massimo di 10.000 per ogni immobile oggetto di intervento di recupero edilizio Interventi di prassi 5.1 Interventi che consentono la fruizione del bonus Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione l Agenzia ha ricompreso anche quelli che utilizzano fonti rinnovabili di energia e quelli finalizzati al risparmio energetico se riconducibili alla manutenzione straordinaria. Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. 5.2 Bonus mobili e acquisto box pertinenziali La detrazione non è ammessa nel caso in cui l intervento consista nella realizzazione di box pertinenziali Circolare 11/E 21.05.2014 segue 130

Arredo immobili ristrutturati Interventi di prassi 5.3 Bonus mobili e pagamento mediante bonifico Se il pagamento avviene mediante bonifico lo stesso deve contenere: Causale del versamento che riporta i riferimenti legislativi già previsti per i bonifici relativi spese per lavori di recupero del patrimonio edilizio; Codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa; Codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. 5.5 Acquisto mobili all estero Il bonifico può non contenere il codice fiscle o partita IVA del beneficiario qualora il pagamento venga effettuato mediante bonifico internazionale 5.6 Data di acquisto mobili e grandi elettrodomestici La legge di stabilità 2014,.. ha esteso al 31.12.2014 l arco temporale entro cui è possibile sostenere le spese per l acquisto dei mobili, senza introdurre alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l esecuzione dei lavori e l acquisto dei mobili. Pertanto, si conferma anche per il 2014 l indicazione circa la possibilità di fruire del bonus mobili per i contribuenti che abbiano sostenuto a decorrere dal 26 giugno 2012 spese per gli interventi edilizi. 5.7 Importo complessivo ammissibile alla detrazione L ammontare complessivo di 10.000 deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell intero arco temporale che va dal 6.06.2013 al 31.12.2014, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato un unità immobiliare. Circolare 11/E 21.05.2014 131

Arredo immobili ristrutturati Prorogata la detrazione al 31.12.2015 quindi l ammontare complessivo di 10.000 deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell intero arco temporale che va dal 6.06.2013 al 31.12.2015 Art. 1 Co. Circolare 47 Legge 11/E 190/2014 21.05.2014 - Stabilità 2015 132

Riqualificazione energetica Tipologia di impianti ammessi alla detrazione Riqualificazione energetica di edifici esistenti per conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria Art. 1 comma 344, L. 296/2006 Cappotti, finestre, tetti e pavimenti con bassa trasmissione termica Art. 1 comma 345, L. 296/2006 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda Art. 1 comma 346, L. 296/2006 Sostituzione di impianti di riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione Art. 1 comma 347, L. 296/2006 Importo massimo spesa detraibile DETRAZIONE 55% DETRAZIONE 65% fino al 5.06.2013 dal 6.06.2013 al 31.12.2015* Importo massimo della detrazione 181.818,18 153.846,15 100.000 109.090,91 92.307,69 60.000 109.090,91 92.307,69 60.000 54.545,45 46.153,85 30.000 * Termine e misura detrazione prorogato dalla Legge di stabilità 2015 in quanto la Legge di stabilità 2014 aveva previsto il 65% dal 6.06.2013 al 31.12.2014 e il 50% per le spese sostenute dall 1.01 al 31.12.2015. Art. 1 Co. 47 Legge 190/2014 - Stabilità 2015 133

Riqualificazione energetica Interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità di cui si compone il condominio Riqualificazione energetica di edifici esistenti per conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria Art. 1 comma 344, L. 296/2006 Cappotti, finestre, tetti e pavimenti con bassa trasmissione termica Art. 1 comma 345, L. 296/2006 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda Art. 1 comma 346, L. 296/2006 Sostituzione di impianti di riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione Art. 1 comma 347, L. 296/2006 Importo massimo spesa detraibile DETRAZIONE 55% DETRAZIONE 65% fino al 5.06.2013 dal 6.06.2013 al 31.12.2015* Importo massimo della detrazione 181.818,18 153.846,15 100.000 109.090,91 92.307,69 60.000 109.090,91 92.307,69 60.000 54.545,45 46.153,85 30.000 * Termine e misura detrazione prorogato dalla Legge di stabilità 2015 in quanto la Legge di stabilità 2014 aveva previsto il 65% dal 6.06.2013 al 30.06.2015 e il 50% per le spese sostenute dall 1.07.2015 al 30.06.2016. Art. 1 Co. 47 Legge 190/2014 - Stabilità 2015 134

Riqualificazione energetica Abrogata la comunicazione all Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta che doveva essere inviata entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui le spese erano state sostenute. In applicazione del principio del favor rei devono ritenersi non applicabili la sanzione di 258 (Circ. 21/E/2010) anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima del 13.12.2014 per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo. Art. 12 D.Lgs. N. 175/2014 Decreto Semplificazioni 135

Riqualificazione energetica Riqualificazione energetica - Interventi di prassi 6.1 Interventi eseguiti da ditte individuali o società su immobili strumentali presso i quali è svolta l attività D. Si chiede di conoscere se siano detraibili le spese sostenute da imprese individuali e società, che svolgono attività di installazione di caldaie o infissi con i requisiti per il risparmio energetico (detrazione 65%), per l installazione di detti impianti negli immobili strumentali presso i quali viene svolta l'attività. R. Con riferimento al quesito posto concernente la possibilità di fruire della detrazione da parte di imprese individuali e società per interventi (installazione di caldaie e infissi esterni) realizzati in proprio su immobili strumentali presso i quali è svolta l'attività si osserva che la normativa di riferimento non prevede ostacoli al riconoscimento della detrazione nell ipotesi prospettata, ammettendo al beneficio i soggetti in precedenza indicati per particolari tipologie di interventi realizzati su immobili dagli stessi posseduti o detenuti. In tal caso, coerentemente con quanto affermato nella circolare n. 121/E del 1998, par. 2.3, sussistendo gli altri presupposti, la detrazione compete anche per gli interventi realizzati in economia con riferimento ai costi imputabili all intervento (quali, ad esempio, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino quando l acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell intervento, la mano d opera diretta, i costi industriali imputabili all intervento) in base alla corretta applicazione dei principi contabili. Circolare 11/E 21.05.2014 136

Riqualificazione energetica 2015 Tra le spese per le quali è possibile fruire della detrazione del 65% sono state introdotte: L acquisto e la posa in opera di schermature solari sostenute dall 1.01.2015 al 31.12.2015, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 corrispondente ad una spesa massima di 92.307,69 L acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili sostenute dall 1.01.2015 al 31.12.2015, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 corrispondente ad una spesa massima di 46.153,85. Art. 1 Co. 47 Legge 190/2014 - Stabilità 2015 137

Detrazioni per gli inquilini Intervento di prassi Compatibilità tra deduzione per abitazione principale e detrazione inquilini Nel caso in cui il contribuente sia proprietario di un immobile dato in uso gratuito ad un familiare che lo utilizza come abitazione principale e contemporaneamente sia titolare di un contratto di locazione per l immobile che adibisce a propria abitazione principale, la detrazione per canoni di locazione e la deduzione prevista per l abitazione principale sono tra loro compatibili. Il contribuente deve dichiarare l immobile di proprietà dato in uso al familiare nel Quadro B con Utilizzo 1 e nel contempo indicare nella sez. V del quadro E i dati per fruire della detrazione per canoni di locazione. Circolare 11/E 21.05.2014 punto 7.1 138

Detrazioni per gli inquilini Inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale Per il triennio 2014 2016, ai soggetti titolari di contratto di locazione di alloggio sociale, adibito a propria abitazione principale, spetta una detrazione pari a: 900 se il reddito complessivo non supera 15.493,71; 450 se il reddito complessivo supera 15.493,71 ma non 30.987,41. Se la detrazione è superiore all imposta lorda diminuita delle detrazione per familiari a carico e per lavoro, è riconosciuto un importo pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza segue Art. 7 D.L. 47/2014 139

Detrazioni per gli inquilini Inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale ALLOGGIO Sociale D.M. 22.04.2008 ASSEGNATO IN LOCAZIONE Proprietari potrebbero essere ex IACP ma anche privati La detrazione è ammessa se l immobile ha i requisiti di alloggio sociale come previsto dal D.M. 22.04.2008 e l atto di assegnazione in locazione prevede il canone predefinito per tali immobili Per stabilire se spetta la detrazione, vedere: Contratto di assegnazione in locazione (non è un contratto ai sensi della L. 431/1998) per verificare se si tratta di alloggio sociale e se il canone è quello previsto per tali alloggi. In mancanza dei previsti riferimenti nel contratto di locazione, il locatario deve produrre una dichiarazione del locatore (proprietario) che attesti le condizioni previste sia in relazione alla tipologia di immobile sia in relazione al canone applicato. 4 Codice che identifica la detrazione per inquilini di alloggio sociale Art. 7 D.L. 47/2014 140

Affitto terreni agricoli ai giovani Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. Se la detrazione è superiore all imposta lorda diminuita delle detrazione per familiari a carico e per lavoro, il CAF riconoscerà un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell imposta. Importo massimo del canone annuo da indicare 6.318 (6.318 x 19% = 1.200,42) Art. 7 D.L. n. 91/2014 141

Crediti d imposta Erogazioni liberali Cultura - Art Bonus Il credito, denominato anche Art Bonus spetta ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione; la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o di istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito è riconosciuto anche nel caso in cui il versamento sia effettuato in favore dei soggetti concessionari o affidatari dei beni culturali pubblici. MISURA DEL CREDITO D IMPOSTA L importo del credito spettante è pari al 65% dell erogazione effettuata nel limite del 15% del reddito imponibile (per le persone fisiche) ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Art. 1 D.L. 83/2014 così come modificato dall art. 1 comma 11 Legge 190/2014 - Stabilità 2015 - Circolare n. 24/E del 31.07.2014 - segue 142

Crediti d imposta Erogazioni liberali Cultura - Art Bonus La nuova agevolazione, che ha natura temporanea, è prevista: per gli anni 2014 e 2015-65% dell erogazione effettuata per l anno 2016-50% dell erogazione effettuata. La parte della quota annuale non utilizzata può essere recuperata negli anni successivi riportandola nelle dichiarazioni dei redditi degli anni seguenti senza limite di tempo. ADEMPIMENTI Le erogazioni liberali, devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: Banca o ufficio postale; sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. segue Art. 1 D.L. 83/2014 Circolare n. 24/E del 31.07.2014 143

Crediti d imposta Erogazioni liberali Cultura - Art Bonus ATTENZIONE Per le erogazioni che possono essere ricomprese nel cosiddetto Art Bonus non spetta la detrazione d imposta del 19% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Righi E8-E12 codici 26, 27 e 28 ) Va indicato l ammontare delle erogazioni liberali effettuate 144

Ravvedimento operoso Per i tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate si potrà accedere al ravvedimento operoso anche se sono iniziati ispezioni, accessi o verifiche salvo la notifica degli atti di liquidazione, di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme ai sensi dell art. 36-bis e e 36-ter del DPR 600/73. RIDUZIONE A 1/10 del minimo in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto A 1/9 del minimo per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo A 1/8 del minimo x la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo TERMINE Entro 30 gg. dalla data della violazione Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o dall omissione o errore Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione si applicano anche ai tributi locali (IMU, TASI, ecc.) Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015-145 segue

Ravvedimento operoso RIDUZIONE A 1/7 del minimo per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo 1/6 del minimo per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo A 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. TERMINE Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero entro due anni dall omissione o dall errore Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero oltre due anni dall omissione o dall errore Dopo la consegna del PVC (processo verbale di constatazione) A 1/10 del minimo di quella prevista per l omissione della presentazione della dichiarazione. solo per i tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015-146 segue

Ravvedimento operoso INTERESSE LEGALE/RAVVEDIMENTO OPEROSO (Art. 1284 c.c. Decreti MEF 11.12.2014 e 22.12.2014) Dall 1.1.2015 il tasso legale è passato dall 1% allo 0,5% ART. 36-BIS DPR 600/1973 Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta ART. 36-TER DPR 600/1973 Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti 147 segue

Ravvedimento operoso RAVVEDIMENTO OPEROSO Violazione: omesso, insufficiente, tardivo versamento VERSAMENTO SANZIONE IRROGABILE RAVVEDIMENTO 1 giorno successivo alla scadenza 2 giorno successivo alla scadenza 2% (pari a 1/15 del 30%) 4% (pari a 2/15 del 30%) 0,2% (1/10 del 2%) 0,4% (1/10 del 4%) Per ogni giorno in più fino al 14 6%, 8%... 28%) 0,6%, 0,8%.. 2,8% Dal 15 al 30 giorno successivo alla scadenza Dal 31 giorno e fino al 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione (se prevista) sennò entro 90 gg. dalla violazione 30% 30% 3% (1/10 del 30%) 3,33% (1/9 del 30%) Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015-148 segue

Ravvedimento operoso RAVVEDIMENTO OPEROSO Violazione: omesso, insufficiente, tardivo versamento VERSAMENTO SANZIONE IRROGABILE RAVVEDIMENTO Dal 91 giorno e fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (se prevista)sennò entro 1 anno dall omissione o dall errore Dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (o dalla scadenza dell anno dall omissione o dall errore) fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso della quale è stata commessa la violazione (ovvero entro due anni dall omissione o dall errore) 30% 30% 3,75% (1/8 del 30%) 4,29% (1/7 del 30%) Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015-149 segue

Ravvedimento operoso RAVVEDIMENTO OPEROSO Violazione: omesso, insufficiente, tardivo versamento VERSAMENTO SANZIONE IRROGABILE RAVVEDIMENTO Oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso della quale è stata commessa la violazione ovvero oltre due anni dall omissione o dall errore 30% 5% (1/6 del 30%) Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015-150 segue

Ravvedimento operoso RAVVEDIMENTO OPEROSO Esempio ravvedimento saldo Unico 2014 (senza 0,40%) PAGAMENTO dal 17.06.2014 al 30.06.2014 SANZIONE Ravvedimento sprint dal 01.07.2014 al 16.07.2014 3% dal 17.07.2014 al 31.12.2014 3,75% dal 01.01.2015 al 30.09.2015 * 3,75% dal 01.10.2015 al 30.09.2016 * 4,29% dal 01.10.2016 al 31.12.2018 (termine per azione accertatrice Agenzia) * * Teorico in quanto dovrebbe già essere arrivato il bonario ex art. 36-bis DPR 600/73 5% Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015-151 segue