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Allegato 5 alla circolare 50/2013 Rendite per inabilita' permanente in corso di godimento alla data del 1 luglio 2013 Criteri di riliquidazione 1. Gestione industriale 1.1 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI EFFETTIVE Le rendite per infortuni e per malattie professionali manifestatesi dal 1 aprile 1937 al 30 giugno 2013 - calcolate su retribuzioni annue effettive eventualmente già rivalutate 1 - sono riliquidate, a decorrere dal 1 luglio 2013, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti stabiliti 2, entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro 15.983,10 ed euro 29.682,90. Artigiani Le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite degli artigiani, scelte tra le classi retributive superiori al minimo, sono da considerare "convenzionate" o "convenute" e quindi da assimilare alle effettive. Tali retribuzioni sono state quindi rivalutate secondo il corrispondente coefficiente ai fini della riliquidazione delle rendite. Si ricorda, inoltre, che per tutti gli eventi occorsi ad artigiani a partire dal 1 gennaio 1996, le relative retribuzioni vanno sempre contraddistinte con il codice "E" ("effettiva") 3. 1.2 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI CONVENZIONALI Le rendite per infortuni e malattie professionali manifestatesi dal 1 aprile 1937 al 30 giugno 2013, liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate sulla retribuzione minima di euro 15.983,10 qualora il salario convenzionale in essere al 30 giugno 2013 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di euro 29.682,90. Studenti e alunni In conseguenza della variazione della retribuzione minima e massima stabilite per l'industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1 luglio 2013 - conformemente a quanto disposto 4 - sulle seguenti retribuzioni convenzionali che sostituiscono quelle di cui alla circolare Inail 49/2012: 1 Art. 116 del Testo unico e successive modifiche. 2 D.m. 10 giugno 2013. 3 Circolare Inail 70/1996. 4 D.m. 12 dicembre 1968, art. 2.

2 a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti: euro 15.983,52; b) per gli alunni e studenti di scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16 anno di età fino ai 21 anni compiuti: euro 16.824,56; c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore, e, comunque, dal 22 anno di età in poi: euro 18.227,70. Lavoratori portuali Per le rendite dei lavoratori portuali va operata la seguente distinzione: a) rendite per eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, costituite sulla base di retribuzioni convenzionali distinte per lavoratori delle ex "Compagnie portuali" e per lavoratori degli ex "gruppi portuali" per le quali è prevista la rivalutazione automatica 5. Tali rendite vengono riliquidate dal 1 luglio 2013, applicando il coefficiente di rivalutazione alle retribuzioni in essere al 30 giugno 2013; quindi, rispettivamente per le due categorie, sul massimale di euro 29.682,90 (euro 28.813,20 x 1,0302) e sulla retribuzione di euro 15.983,10 (euro 15.514,80 x 1,0302). b) Rendite per eventi verificatisi dal 1 gennaio 1996, costituite sulla base di una retribuzione convenzionale unica: vengono riliquidate sul massimale di euro 29.682,90 6. c) Rendite relative a: lavoratori portuali del ramo industriale carenanti ed ormeggiatori del porto di Genova lavoratori del Porto di Genova confluiti nella Compagnia Unica lavoratori merci varie vengono riliquidate sul massimale di euro 29.682,90. Allievi di corsi aziendali Le rendite relative ad allievi di corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul minimale di euro 15.983,10 7. Lavorazioni meccanico-agricole Le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate 8 riliquidate sul minimale di euro 15.983,10. sono Lavori domestici e familiari Le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari sono riliquidate sul minimale di euro 15.983,10, essendo le relative retribuzioni convenzionali, moltiplicate per 300, inferiori - per la quasi totalità - alla misura anzidetta. Qualora le Unità operative evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni. 5 6 7 8 D.m. 13.11.1987 - vedi circolare Inail 52/1988. Cfr. lettera del 12.12.1996 ai Dirigenti delle Unità periferiche con oggetto "Aggiornamento circolari n. 27/1996 e n. 70/1996". D.m. 26 ottobre 1970. Titolo I del Testo unico.

3 Familiari partecipanti all'impresa familiare Le rendite relative ai familiari partecipanti all'impresa familiare 9, per le quali è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione (1,0568) alla retribuzione convenzionale giornaliera di euro 51,94 in essere al 1 gennaio 2012, ovvero, se più favorevole, sul minimale di euro 15.514,80. Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati Le rendite erogate ai lavoratori italiani che prestano la propria attività lavorativa in paesi esteri non convenzionati sono liquidate su specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi e vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali 10, ovviamente entro il massimale e il minimale di legge dell'industria. Lavori occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi Le rendite relative ai lavoratori che svolgono attività occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi sono riliquidate sul minimale di euro 15.983,10. 2. Gestione agricola Tutte le rendite in corso di godimento sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alla pagina 3 della presente circolare. Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nel settore agricolo nei paesi non convenzionati sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di euro 24.122,02. 3. Gestione per conto dello stato I criteri di riliquidazione innanzi descritti sono applicati 11 alle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti delle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo 12, nonché ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato e a cittadini italiani in forza di legge. In particolare si precisa che: 1) le rendite a cittadini italiani costituite a seguito di eventi lesivi verificatisi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica Federale di Germania 13 sono riliquidate sul minimale di euro 15.983,10; 9 Circolari Inail 42/1989 e 24/1990. 10 Circolare Inail n. 2/2013. 11 Art. 190 del Testo unico. 12 Art. 127 del Testo unico. 13 Art. 10, Legge 251/1982.

4 2) le rendite a infortunati addetti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive con i coefficienti indicati nella presente circolare, entro i nuovi limiti minimo e massimo e il loro importo è raddoppiato 14 ; 3) le rendite agli studenti di scuole o istituti di istruzione statale 15 sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali precedentemente indicate; 4) le rendite ai detenuti, internati per misure di sicurezza e ai minori sottoposti a misure rieducative, occupati in lavori condotti direttamente dallo Stato 16 sono riliquidate sulla retribuzione effettiva, fermi restando i limiti del minimale (euro 15.983,10) e del massimale (euro 29.682,90) rivalutati; le rendite ai detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima dell'entrata in vigore della sottocitata convenzione 16 sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli (euro 24.122,02); 5) le rendite ai cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1 maggio 1945-18 dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla ex Jugoslavia in forza del trattato di pace, nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani nella zona "B" del territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di euro 15.983,10; per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo; 6) le rendite a persone colpite dalla catastrofe del Vajont 17 sono riliquidate come segue: a coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 18, per coloro la cui retribuzione non è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni 19, secondo i seguenti criteri: a) per i lavoratori autonomi e i prestatori d'opera a terzi, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro 15.983,10; b) per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati, dediti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di euro 15.983,10 o sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro 29.682,90; 14 D.lgs luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 e successive modifiche. 15 D.M. 12 dicembre 1968. 16 Convenzione stipulata il 1 giugno 1979 con il Ministero di grazia e giustizia vedi circ. Inail 10/1980. 17 Legge 31 maggio 1964, n. 357, art. 22. 18 regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni 19 D.m. 5 febbraio 1966.

5 c) per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno, nonché per i minori di anni 15, sul minimale di euro 15.983,10; 7) le rendite attribuite: ai cittadini colpiti dai terremoti in Sicilia dell ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968 20 ; ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 21 ; ai cittadini colpiti da calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 22 ; ai cittadini colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo 23 ; ai cittadini colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 della Sicilia e della Calabria 24 ; sono riliquidate come segue: per le persone la cui retribuzione, ai fini delle liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su quest'ultima retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo; per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro 24.122,02; per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri: a) per gli esercenti libere professioni e per i lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro 15.983,10, ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro 29.682,90; b) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa non viventi nell'ambiente economico agricolo, sul minimale di euro 15.983,10; c) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa viventi nell'ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro 24.122,02. 8) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto del Friuli Venezia Giulia del maggio 1976 25 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 15.983,10 26 ; 20 Dl 27 febbraio 1968, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 247. 21 Legge 12 febbraio 1969, n. 6. 22 Legge 12 dicembre 1970, n. 979. 23 Legge 26 maggio 1971, n. 288. 24 Legge 23 marzo 1973, n. 36. 25 Legge 29 maggio 1976, n. 336 e legge 30 ottobre 1976, n. 730. 26 Legge 336/76, art. 39.

6 9) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto in Basilicata e Campania del novembre 1980 27 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 15.983,10; 10) le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme 28 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 15.983,10; 11) le rendite a favore dei cittadini dei comuni della Valtellina, della della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 29 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 15.983,10; 12) le rendite costituite in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994 30 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 15.983,10; 13) le rendite a favore del personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, già liquidate sulla retribuzione effettiva 31 sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge; 14) le rendite a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari 32 sono riliquidate sul minimale di euro 15.983,10 o sulla retribuzione di euro 24.122,02 prevista per il settore agricolo, a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo unico. Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'ente assicuratore libico o rumeno, sono confermati i criteri di cui alla Circolari Inail 113/1970 e 1/1975. Pertanto, ove l'importo delle rendite già liquidate dall'ente assicuratore libico o rumeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria o alla retribuzione convenzionale di euro 24.122,02 per il settore agricolo, le medesime rendite devono essere integrate dalle Unità operative, che provvedono al relativo pagamento fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi; 15) le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere di carbone del Belgio 33 sono soggette all operatività dell'art. 116 del Testo unico, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del nuovo massimale di euro 29.682,90. La riliquidazione deve essere operata dalle competenti Unità operative per: 27 Legge 22 dicembre 1980, n. 874. 28 Legge 21 novembre 1985, n. 662. 29 Legge 19 novembre 1987, n. 470. 30 Legge 21 gennaio 1995, n. 22. 31 Circolare Inail 42/1981. 32 Legge 19 ottobre 1970, n. 744 - d.m. 6 novembre 1973. 33 Legge 27 luglio 1962, n. 1115.

7 le rendite per le quali, al 1 luglio 2013, era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita 32 e quella erogata dal Fonds des maladies professionnelles di Bruxelles; le rendite unificate 34 attualmente segnalate come "prestazioni particolari" 35. Le stesse Unità operative devono ovviamente riliquidare, a partire dal 1 luglio 2013, le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento. 34 Art. 80 del Testo unico. 35 Lettere alle Direzioni regionali del 23/7/1998 e 1/12/1998.\