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Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA K163-0758 Commenti alle proposte di modifica 1. Modifica dell ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013) Articolo 5 capoverso 1 Con l entrata in vigore, il 1 gennaio 2010, della legge sul trasferimento del traffico merci (LTrasf; RS 740.1), è stata abrogata la legge dell 8 ottobre 1999 sul trasferimento del traffico. Il rimando alla LTrasf viene pertanto cancellato dalla nota a piè di pagina per essere integrato nel testo dell ordinanza. Articolo 8 Il 1 gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), rendendo obsoleti i codici di procedura penale cantonali. Il riferimento alla procedura penale cantonale può pertanto essere soppresso. Articolo 11 Capoverso 5 Secondo l articolo 31 capoverso 2 bis della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) 1, il Consiglio federale può vietare a determinati gruppi di persone di guidare sotto l influsso dell alcol. L articolo 11 capoverso 5 lettera c disciplina come può essere accertata l inosservanza di questo divieto mediante l analisi dell alito. Il capoverso 5 ha inoltre subito qualche modifica redazionale. Le persone soggette al divieto di guidare sotto l influsso dell alcol secondo l articolo 2a capoverso 1 dell ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) avranno la possibilità di riconoscere, apponendo la propria firma, il risultato della suddetta analisi se il tasso alcolemico rilevato non supera lo 0,49 per mille (un tasso compreso tra lo 0,50 e lo 0,79 per mille indica che la persona ha guidato in stato di ebbrezza, mentre un tasso pari o superiore allo 0,80 per mille indica che la persona in questione ha guidato con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue). Capoverso 6 L accertamento dell inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche cui sono sottoposti i conducenti che effettuano il trasporto internazionale di viaggiatori concessionario e autorizzato è ora disciplinato nel capoverso 5, ragione per cui il capoverso 6 può essere abrogato. Articolo 12 capoverso 1 lettera a Numeri 1 e 3 Modifiche redazionali. 1 Nella versione del 15 giugno 2012 (RU 2012 6291, pag. 6299). 1/10

Numero 2 Se, pur essendo in grado di farlo, una persona non riconosce con la propria firma il risultato dell analisi dell alito, occorre disporre un esame del sangue, al pari di quanto fatto sinora. È possibile riconoscere mediante apposizione della firma il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolemico nell aria espirata se la concentrazione di alcol nel sangue corrisponde a un valore compreso tra: - lo 0,10 e lo 0,49 per mille, in caso di persone soggette al divieto di guidare sotto l influsso dell alcol di cui all articolo 2a capoverso 1 ONC; - lo 0,50 e lo 0,79 per mille, nel caso di persone che hanno guidato un veicolo a motore; - lo 0,50 e l 1,09 per mille, nel caso di persone che hanno guidato un veicolo senza motore o un ciclomotore. Articolo 17, ultimo periodo Il rimando al diritto procedurale cantonale, ormai obsoleto, è stato stralciato. Articolo 30 lettera c bis Conformemente all articolo 2a capoverso 1 ONC, la polizia vieta di proseguire il viaggio alle persone che contravvengono al divieto di consumare bevande alcoliche. Articoli 46 lettera b e 47 capoverso 2 lettera b Nel 2006 è stato fondato il Forum internazionale dei trasporti (International Transport Forum, ITF) dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla base e in sostituzione della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT); di conseguenza i rapporti menzionati negli articoli in oggetto vanno ora presentati all ITF. 2. Modifica dell ordinanza del 4 marzo 1996 concernente le multe disciplinari (OMD; RS 741.031) Le modifiche apportate riguardano per lo più rimandi o adeguamenti di ordine redazionale. Le modifiche materiali riguardano unicamente i numeri riportati qui di seguito. Numero 100.7 Dal 1 gennaio 2009, data in cui è entrata in vigore l ordinanza sull ammissione degli autisti (OAut; RS 741.521), per effettuare trasporti di persone con autoveicoli della categoria D o della sottocategoria D1, oppure trasporti di merci con autoveicoli della categoria C o della sottocategoria C1, è necessario un certificato di capacità, il cui ottenimento è attestato dalla «carta di qualificazione del conducente». L omissione di recare con sé la suddetta carta sarà sanzionata, come nel caso di altri documenti, con una multa disciplinare di 20 franchi. Numero 323 Dal 1 gennaio 2014 sarà obbligatorio circolare con le luci accese anche di giorno (art. 41 nuova LCStr). Le infrazioni a questa disposizione saranno sanzionate secondo la procedura della multa disciplinare. I conducenti di veicoli a motore saranno passibili di una multa di 40 franchi (in analogia alla fattispecie «Circolare con luci di posizione di notte, su strada illuminata»). Numero 324 D ora in poi saranno puniti con una multa disciplinare i conducenti che circolano con le luci di circolazione diurna di notte su una strada illuminata o in una galleria illuminata. 2/10

3. Modifica dell ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) Articolo 2 capoversi 4 e 5 Il divieto di assumere bevande alcoliche cui sono soggetti i conducenti che effettuano il trasporto professionale di persone e quelli che effettuano il trasporto internazionale di viaggiatori concessionario e autorizzato è ora disciplinato nell articolo 2a capoverso 1. I capoversi 4 e 5 vanno pertanto abrogati. Articolo 2a Secondo l articolo 31 capoverso 2 bis della nuova LCStr, il Consiglio federale può proibire a determinati gruppi di persone di guidare sotto l influsso dell alcol. Emanando la presente disposizione, il Consiglio federale si avvale in modo esaustivo della competenza conferitagli. Il trasporto di persone è considerato di natura professionale (lett. b) se sono soddisfatti i requisiti di cui all articolo 3 capoverso 1 bis dell ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR2; RS 822.222). In virtù dell articolo 31 capoverso 2 ter della nuova LCStr, il Consiglio federale stabilisce il tasso alcolemico a partire dal quale si parla di guida sotto l influsso dell alcol. Il campo di misura degli apparecchi di rilevazione dell alcolemia è compreso tra lo 0,05 e il 3,00 per mille (all. 1 n. 1 dell ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata [OMAA; RS 941.210.4]). Fissando il valore limite allo 0,10 per mille si dovrebbe impedire la pratica di assumere bevande alcoliche in quantità tali da non superare il limite legale, garantendo tuttavia che i valori rilevati possano essere qualificati in modo analitico e inequivocabile; al tempo stesso, il consumo di frutta in fermentazione non comporterà il superamento dei limiti ammessi. Articolo 30 L articolo 41 capoverso 1 LCStr e l articolo 39 capoverso 2 ONC stabiliscono quando i veicoli devono circolare con le luci accese. La presente disposizione prescrive invece quali luci devono essere usate in tali casi e disciplina le relative eccezioni. I fari anabbaglianti devono essere accesi ogni qualvolta un veicolo non può essere individuato per tempo dagli altri utenti della strada. Fanno eccezione i veicoli a motore che non ne sono muniti (p. es. veicoli a motore con una velocità massima di 15 km/h; cfr. art. 120 lett. c dell ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali [OETV; RS 741.41]). Su questi ultimi devono essere accese le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione. Questo capoverso disciplina l attuazione del nuovo obbligo di tenere le luci accese durante il giorno. Tale obbligo concerne soltanto gli autoveicoli e i motoveicoli, sui quali dovranno essere usati i fari anabbaglianti o le luci di circolazione diurna. Ne sono esonerati gli autoveicoli e i motoveicoli immatricolati per la prima volta prima del 1970 nonché i restanti tipi di veicoli (p. es. ciclomotori o tricicli a motore secondo l art. 15 OETV). Capoverso 3 All occorrenza, durante la marcia possono essere accesi i fari di profondità. Nella misura del possibile, si deve tuttavia evitarne l uso all interno delle località, come previsto dal diritto vigente. Per quanto riguarda l incrocio con altri utenti della strada e mezzi su rotaia, d ora in poi sarà richiesto unicamente di passare «per tempo» dai fari di profondità agli anabbaglianti; non viene invece precisata (in metri) la distanza entro cui occorre commutare le luci, sia perché per gli utenti è difficile stimarla sia perché dipende molto dalle circostanze concrete. Si intende così porre l accento sulla responsabili- 3/10

tà individuale, senza con ciò escludere la possibilità di sanzionare qualsiasi comportamento palesemente scorretto. Il caso in cui un conducente proveniente in senso inverso chiede, attraverso l uso intermittente dei fari di profondità, di passare ai fari anabbaglianti non viene espressamente menzionato perché questo segnale serve più che altro a richiamare l attenzione sul fatto che l obbligo di commutare le luci non è stato rispettato in tempo utile. Capoverso 4 Le regole concernenti l uso dei fari fendinebbia e dei fari fendinebbia di coda rimangono invariate. Tuttavia, invece di vincolare l utilizzo di queste luci a una distanza di visibilità espressa in metri, viene posta come unica condizione una visibilità notevolmente ridotta (p. es. a causa della nebbia). Capoverso 5 Questa disposizione autorizza a utilizzare le luci di posizione in caso di fermata prolungata. Non ne impone invece l obbligo per il fatto che non tutti i veicoli ne sono dotati. Articolo 31 Secondo la nuova LCStr (art. 41 cpv. 2), i veicoli in sosta devono avere le luci accese soltanto al di fuori dei parcheggi e in condizioni d illuminazione insufficienti; sono esonerati da quest obbligo i veicoli non a motore aventi le ruote disposte in senso longitudinale. D ora in poi, se un veicolo a motore è in sosta, invece delle luci di posizione, sarà sufficiente accendere le luci di posteggio dal lato del traffico. Nella nuova disposizione vengono inoltre menzionati i veicoli che non sono dotati di luci di posizione o di posteggio (p. es. veicoli a motore con una velocità massima di 10 km/h o carri a mano provvisti di motore). Questi dovranno usare le luci prescritte di cui all articolo 30 capoverso 1 ONC. Conformemente alla LCStr vigente, anche i veicoli senza motore aventi più ruote sul medesimo asse (in particolare i rimorchi) devono essere illuminati di notte. Tuttavia, poiché di solito non sono muniti di batteria propria, per questi veicoli è sufficiente una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia, sempre che sia effettivamente necessario un dispositivo di illuminazione secondo l articolo 41 capoverso 2 della nuova LCStr. La luce dev essere fissata stabilmente al veicolo. Capoverso 3 In questa disposizione viene definito quando, su un veicolo in sosta, sono sufficienti i catarifrangenti: viene così sancito che non devono necessariamente essere muniti di un illuminazione propria i veicoli in sosta all interno delle località e quelli di ampiezza inferiore a un metro (p. es. veicoli a due ruote montate sull asse longitudinale o veicoli di dimensioni ridotte, come ad es. un velocipede a tre ruote o con un rimorchio). Articolo 32 Conformemente a quanto prescritto dalla LCStr, di notte anche i rimorchi trainati da veicoli a motore e i veicoli rimorchiati devono avere le luci accese in presenza di cattive condizioni di visibilità e nelle gallerie. Rispetto alla regola applicata sinora, secondo cui le luci dei rimorchi e dei veicoli rimorchiati dovevano essere accese contemporaneamente a quelle del veicolo trattore, è ora prevista un eccezione nel caso in cui quest ultimo viaggi con solo le luci di circolazione diurna accese. Di giorno non è dunque necessario che le luci dei rimorchi siano accese. La limitazione d uso applicabile alle luci di lavoro viene estesa anche alle luci orientabili. 4/10

Articolo 39 capoverso 2 In questa disposizione viene sancito unicamente l obbligo di accendere le luci nelle gallerie, mentre è disciplinato nell articolo 30 ONC quali luci debbano essere usate. Articolo 50 capoverso 3 Dal 1 gennaio 2013 il limite d età per circolare in velocipede vige soltanto sulle strade principali e non più su quelle secondarie. Poiché l impiego dei mezzi simili a veicoli non è consentito sulla carreggiata di strade principali, per questi mezzi si può rinunciare completamente a fissare un limite di età. Articolo 63 capoverso 3 lettera d D ora in poi, su un velocipede appositamente predisposto sarà possibile trasportare al massimo due bambini sistemati su sedili protetti, al pari di quanto già previsto per i rimorchi. Si è reso necessario disciplinare questo aspetto in seguito all importazione delle biciclette a due o tre ruote diffuse nei Paesi nordici, munite di una cassa fissata sulla parte anteriore e dotata di sedili per bambini (p. es. le «bakfiets»). Per essere adibiti al trasporto di bambini, tali sedili devono disporre di una protezione. Per ragioni di sicurezza, l uso di questo sistema è ammesso, in base all OETV, soltanto sui velocipedi e sui ciclomotori leggeri, mentre è vietato sui ciclomotori per via delle velocità di percorrenza più elevate. Oltre ai bambini sistemati sulla parte anteriore, queste bici possono trasportare un bambino sulla parte posteriore utilizzando un apposito seggiolino. 4. Modifica dell ordinanza del 20 novembre 1959 sull assicurazione dei veicoli (OAV; RS 741.31) Articolo 8 capoverso 1, secondo periodo La procedura disciplinata nell ordinanza in vigore non corrisponde più alla prassi seguita. Articolo 13 capoverso 2, secondo periodo Avendo dato adito a interpretazioni divergenti da parte delle autorità esecutive cantonali, la disposizione è stata riformulata in modo da esplicitare che il divieto di adoperare per uno stesso veicolo più di una targa trasferibile o più di una coppia di targhe trasferibili si applica anche agli autoveicoli di lavoro e ai rimorchi. Articolo 19 La prescrizione secondo la quale si deve disporre di un attestato d assicurazione contrassegnato in modo speciale risale al periodo in cui gli attestati erano consegnati in forma cartacea. Quest obbligo non si applica più agli odierni attestati d assicurazione (elettronici). Capoverso 4 In caso di immatricolazione provvisoria, gli assicuratori dovranno accertarsi che il premio venga pagato anticipatamente. Con l abrogazione del capoverso 4 non sarà infatti più possibile fare ritirare le targhe per mancanza di assicurazione. Questo perché il rilascio di decisioni di ritiro e l emissione di ordini di confisca delle targhe da parte della polizia comportano, per le autorità cantonali, lavoro supplementare e costi elevati. Spesso, inoltre, è impossibile ritirare le licenze e le targhe, ad esempio perché nel frattempo l indirizzo è cambiato o il detentore risiede di nuovo all estero. 5/10

5. Modifica dell ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41) Articolo 18 lettera b numeri 2, 3 e 4 D ora in poi sui ciclomotori leggeri sarà possibile installare fino a due sedili protetti per bambini (autorizzazione dell uso di «bakfiets», cfr. commento all art. 63 cpv. 3 lett. d ONC). Articolo 179a capoverso 2 lettera f Secondo il diritto vigente, non è ammesso l uso di luci di circolazione diurna sui ciclomotori di cui all articolo 18 lettera a OETV. Tali luci possono invece essere impiegate su velocipedi, ciclomotori leggeri, motoleggere e motoveicoli; le luci impiegate sui velocipedi e sui ciclomotori leggeri non devono necessariamente essere omologate. In considerazione del fatto che gli autoveicoli e i motoveicoli dovranno circolare con le luci accese anche durante il giorno, non sembra giustificato vietare l uso delle luci di circolazione diurna sui ciclomotori. Secondo la disposizione in oggetto, anche i ciclomotori di cui all articolo 18 lettera a OETV potranno quindi essere muniti di tali luci, eliminando in questo modo disparità di trattamento per i diversi tipi di veicoli. Articolo 193 capoverso 1 lettera s Poiché, di notte, i rimorchi in sosta (a meno che non si trovino in un parcheggio o in un luogo sufficientemente illuminato) devono essere provvisti di una luce gialla non abbagliante, visibile da entrambi i sensi di marcia, anche la OETV deve prevedere la possibilità di usare tale luce. Nella disposizione in oggetto si specifica, in particolare, che possono essere installate una o due luci da ogni lato, nel punto più esterno possibile. Articolo 211 capoverso 3 Le carriole larghe più di un metro dovranno essere munite di un dispositivo di illuminazione conformemente all articolo 120a lettera a OETV. Questa modifica consente di equiparare le carriole ai carri a mano della stessa larghezza per quanto riguarda le norme di illuminazione, garantendo così che entrambi i tipi di veicoli, tra loro appunto simili, possano essere riconosciuti tempestivamente dagli altri utenti della strada in presenza di cattive condizioni di visibilità. Articolo 215, rubrica e capoverso 2 La modifica proposta consente di impiegare ovvero installare sui velocipedi due sedili protetti per bambini (cfr. quanto detto sulle «bakfiets» nel commento all art. 63 cpv. 3 lett. d ONC). L indicazione «oltre a un sedile per fanciullo» può essere eliminata, essendo questo aspetto disciplinato nell ordinanza sulle norme della circolazione stradale. Articoli rimanenti Modifica di rimandi. 6. Modifica dell ordinanza del 27 ottobre 1976 sull ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51) Ingresso I rimandi esistenti sono stati adeguati conformemente alle norme di delega. Sono inoltre stati aggiunti i rimandi agli articoli entrati in vigore il 1 gennaio 2013 nel quadro del primo pacchetto di misure Via sicura. Articolo 7 capoverso 3 La disposizione in oggetto è stata adeguata conformemente all articolo 14 della nuova LCStr. 6/10

Articolo 24b, terzo periodo Poiché tutti i corsi di formazione frequentati sono oggi registrati nel sistema SARI (sistema per l amministrazione, la registrazione e l informazione) dell Associazione dei servizi della circolazione, alcuni Cantoni esonerano i richiedenti dall obbligo di presentare il modulo di cui all allegato 4a, nel quale viene attestata la partecipazione alla formazione complementare. Il terzo periodo (nuovo) della disposizione in oggetto tiene conto di tale prassi. Articolo 24f capoverso 2, terzo periodo L espressione, troppo vaga, «di norma» è stata sostituita con il rinvio, più preciso, all articolo 24h capoversi 2 e 3 AP OAC. Articolo 24g capoverso 2 In seguito all entrata in vigore, il 1 settembre 2009, dell ordinanza sull ammissione degli autisti (OAut), la formazione minima dei conducenti di autocarri è stata sostituita con l esame per ottenere il certificato di capacità per il trasporto di merci. Da allora, l obbligo di portare con sé il certificato di capacità è disciplinato nell articolo 10 capoverso 4 LCStr. Essendo divenuto privo di oggetto, il secondo capoverso dell articolo 24g può quindi essere abrogato. Articolo 24h Le licenze di condurre hanno di norma validità illimitata. Il Consiglio federale può tuttavia prevedere delle eccezioni per le persone domiciliate all estero (art. 15c cpv. 1 e 2 nuova LCStr). Si propone pertanto che il Consiglio federale faccia uso di questa competenza nell articolo in oggetto. Gli autisti di professione domiciliati all estero che guidano veicoli a motore immatricolati in Svizzera devono sottoporsi a esami medici periodici in materia di circolazione stradale. In mancanza di un domicilio in Svizzera, tuttavia, non è sempre semplice far pervenire la convocazione agli esami periodici, il che significa che, di fatto, l accertamento medico non è eseguito sistematicamente. Considerata l importanza, in termini di sicurezza stradale, di verificare a intervalli regolari l idoneità alla guida degli autisti di professione, i Cantoni chiedono che alle persone domiciliate all estero sia rilasciata una licenza di condurre di validità limitata. In questo modo dovrà provvedere l autista stesso a sottoporsi per tempo agli esami prescritti se non vuole perdere la propria licenza. Il capoverso 2 riprende, senza modifiche materiali, l ultimo periodo dell articolo 24f capoverso 2. Capoverso 3 Affinché le persone domiciliate all estero che, oltre alla patente del proprio Paese, hanno ottenuto la licenza di condurre svizzera in virtù dell articolo 42 capoverso 3 bis OAC possano continuare a svolgere la propria attività professionale in caso di perdita o distruzione della licenza svizzera, l autorità del Cantone in cui è immatricolato il veicolo impiegato per l attività potrà rilasciare una licenza di validità limitata fino al successivo esame medico in materia di circolazione stradale (lett. a). Alcuni Paesi non prevedono la possibilità per gli immigrati di ottenere per conversione una patente di guida nazionale, ammettono però che continuino a utilizzare la patente straniera (lett. c). Se quest ultima va persa o distrutta (p. es. in un incendio), il titolare resta privo di patente. Poiché, spesso, l attestato dell autorizzazione a condurre ottenuta in Svizzera, rilasciato dall autorità d ammissione del Cantone di domicilio, non viene riconosciuto all estero (lett. b), occorre consentire al Cantone in questione di rilasciare una licenza di condurre di validità limitata. Titolo prima dell articolo 28 Il numero 131 contempla ora anche i provvedimenti secondo l articolo 15d capoverso 1 della nuova LCStr. 7/10

Articolo 28 capoverso 1 La disposizione in oggetto è stata adeguata conformemente all articolo 15d capoverso 5 della nuova LCStr. Articolo 28a lettere a e b L articolo 28a precisa le disposizioni dell articolo 15d capoverso 1 della nuova LCStr. L esame di verifica dell idoneità alla guida va eseguito nei seguenti casi: - guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari o superiore all 1,6 per mille (cpv. 1 lett. a; entrata in vigore il 1 luglio 2014 2 ); - guida sotto l influsso di stupefacenti; - presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza; - violazione delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada; - segnalazioni di un ufficio cantonale AI o di un medico attestante disturbi fisici o psichici che compromettono l idoneità alla guida. Gli esami di verifica possono essere eseguiti soltanto da chi ha le competenze specialistiche per rilasciare le perizie del caso, vale a dire da medici che possiedono il titolo di «medico del traffico SSML» o un titolo riconosciuto come equivalente dalla SSML (lett. a), da psicologi specialisti in psicologia del traffico FSP con specifiche competenze in diagnostica o psicologi del traffico che possiedono un titolo riconosciuto come equivalente dalla VfV (lett. b). Questa disposizione disciplina la procedura da seguire qualora i dubbi sull idoneità alla guida fossero associati a questioni attinenti tanto alla medicina quanto alla psicologia del traffico. Articolo 29 capoverso 1 La disposizione in oggetto è stata adeguata conformemente all articolo 15d capoverso 5 della nuova LCStr. Articolo 30 La disposizione in oggetto è stata adeguata conformemente all articolo 15d capoverso 1 della nuova LCStr. Articolo 30a La presente disposizione si applica nei casi in cui, in seguito a una segnalazione, l autorità nutra dei dubbi sull idoneità alla guida di una persona e intenda pertanto procurarsi un rapporto medico. Nell impossibilità di procurarsi tale rapporto, l autorità deciderà, a seconda della natura dei suoi dubbi, se disporre l esame dello stato di salute fisico o psichico della persona in questione. L obiettivo è di garantire che soltanto i conducenti idonei alla guida siano autorizzati a circolare (art. 14 cpv. 1 e 2 LCStr). Articolo 42 capoverso 2 La modifica apportata a questa disposizione serve a chiarire la prassi corrente. Secondo il diritto vigente, la patente di guida straniera, nazionale o internazionale, autorizza il rispettivo titolare a condurre in Svizzera tutte le categorie di veicoli a motore per le quali è stata rilasciata. 2 Cfr. l ordinanza concernente l entrata in vigore parziale della modifica del 15 giugno 2012 della legge federale sulla circolazione stradale. 8/10

Nella prassi, questa formulazione può creare problemi se, per esempio, una patente straniera è stata rilasciata unicamente per la categoria B, ma secondo il diritto straniero tale categoria contempla anche l autorizzazione a condurre altre categorie di veicoli (p. es. motoveicoli della sottocategoria A1). In caso di un controllo della circolazione, non si può pretendere che la polizia conosca tutte le autorizzazioni contemplate nella patente di guida secondo il diritto del Paese che l ha rilasciata. È pertanto importante specificare che soltanto le autorizzazioni indicate espressamente (o mediante codice UE armonizzato) sulla patente straniera sono considerate valide e consentono quindi di condurre un veicolo a motore in Svizzera. Allegato 12 cifra V I motoveicoli con una velocità massima superiore ai 30 km/h devono essere muniti di un sellino per il conducente (art. 119 lett. h in combinato disposto con l art. 144 cpv. 7 OETV). La modifica proposta garantisce che l esame pratico di conducente per ottenere una licenza di condurre della sottocategoria A1 venga sostenuto con un motoveicolo «vero e proprio» (e non con monopattini giroscopici, monopattini con motori a benzina o elettrici o veicoli analoghi). 7. Modifica dell ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511) Appendice 1 numero 2.1 Le luci di circolazione diurna che possono essere montate sui ciclomotori di cui all articolo 18 lettera a OETV sono esonerate dall obbligo di approvazione del tipo. Lo stesso dicasi per le luci che devono essere montate sui rimorchi in sosta sulla strada al di fuori delle località (non in parcheggi o in luoghi sufficientemente illuminati da lampioni). 8. Modifica dell ordinanza del 28 settembre 2007 sui maestri conducenti (OMaeC; RS 741.522) Articolo 2 lettera f L attuale lettera f contiene una disposizione contraddittoria rispetto a quanto previsto dalla legge sulla formazione professionale, secondo la quale non è consentito riconoscere scuole professionali, né prescriverne la frequentazione. La formazione deve essere regolata esclusivamente dall esame finale e dai moduli necessari per l ammissione a quest ultimo. Le organizzazioni del mondo del lavoro devono quindi limitarsi a riconoscere la competenza degli organizzatori di moduli. Articoli 5, 7, 23, secondo periodo, e 24 capoverso 4 All attuale attestato professionale di «maestro conducente» vengono aggiunti gli attestati professionali di «maestro conducente per motoveicoli» (modulo A) e «maestro conducente per autocarri» (modulo C). Articoli 17 21 Il divieto, applicabile ai maestri conducenti, di guidare sotto l influsso dell alcol durante l esercizio della professione è ora disciplinato nell articolo 2a ONC, mentre l accertamento della sua violazione è disciplinato negli articoli 11 capoverso 5 e 12 OCCS. L esercizio, sotto l influsso dell alcol, di altre attività professionali non è invece più oggetto di regolamentazione, ragione per cui vengono abrogate le disposizioni concernenti il divieto applicabile ai maestri conducenti di assumere bevande alcoliche. Articolo 29 capoverso 1 lettera a Le sanzioni penali applicabili se un maestro conducente viola il divieto di guidare sotto l influsso dell alcol durante l esercizio della professione sono ora disciplinate nell articolo 91 capoverso 1 lettera b della nuova LCStr. L articolo 29 va pertanto adeguato. 9/10

Allegato 1 La competenza stabilita per il modulo B4 viene adeguata all identificazione dei moduli rivista dalle organizzazioni del mondo del lavoro. 9. Modifica dell ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621) Articolo 10 capoverso 2 Il divieto di consumare bevande alcoliche cui sono soggetti i conducenti che trasportano merci pericolose è ora disciplinato nell articolo 2a ONC. L articolo 10 capoverso 2 viene pertanto abrogato. Appendice 2 numero 1.9.6.1 Su richiesta del Cantone di Ginevra, il tratto SC 75 (Chemin du Bois de Bay-Peney-Dessous [lunghezza 1,4 km]) è stato cancellato dall elenco dei tratti stradali su cui è vietato trasportare determinate merci pericolose. Non venendo più trasportata acqua potabile in questa zona, non vi è infatti più ragione di applicare la norma speciale. 10/10