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Ricerca Certificazione Verifica Dipartimento Certificazione e Conformità di Prodotti ed Impianti DM.11 aprile 2011 Prima verifica periodica attrezzature a pressione Allegato II punto 4.1.2 Andrea Tonti Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e degli Impianti VII U.F. Impianti a Pressione

DM.11 aprile 2011 attuazione D.Lgs.81/2008, art. 71 allegato VII del D.Lgs.81/2008 individua attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche gruppo GVR organismi abilitati

DM.11 aprile 2011 punto 4.1.4 deroghe affidate a M.S.E. 4.1.4. Periodicità delle verifiche, differenti da quelle di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/12008, e tipologia di ispezioni alternative a quelle stabilite ai punti seguenti, ma tali da garantire un livello di rischio equivalente, potranno essere autorizzate in deroga, previa richiesta da inoltrare al Ministero dello sviluppo economico. possibili per tutte le tipologie di apparecchi scheda tecnica: individua attrezzatura controllo matricole controllo parametri esercizio controllo applicazione istruzioni

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DM.11 aprile 2011 insiemi U.I. insiemi matricola unica periodicità insiemi costituiti da numero limitato attrezzature (10?) per gli insiemi di limitata complessità (criogenici, coldbox, apparecchi di tintura, generatori di vapore a tubi da fumo, ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha richiesto in sede di dichiarazione di messa in servizio, esplicitamente di voler considerare l'insieme stesso come unità indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell'insieme.

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Le verifiche periodiche secondo il D.M. 11 aprile 2011 4.1. Periodicità delle verifiche 4.1.1. Per le attrezzature/insiemi a pressione di cui al punto 1.1.3 del presente allegato le periodicità sono regolamentate secondo lo schema riportato nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, la categorizzazione è definita dal datore di lavoro ai sensi dell'allegato II del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329.

Le verifiche periodiche secondo il D.M. 11 aprile 2011 4.1.2. Per le attrezzature/insiemi di cui al punto 4. per verifiche periodiche si intendono: a) La «prima delle verifiche periodiche». b) Le «verifiche periodiche successive»: b1) di funzionamento; b2) interna; b3) di integrità (decennali). 4.1.3. Le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza seguono la periodicità dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.

Le verifiche periodiche secondo il D.M. 11 aprile 2011 4.2. La prima delle verifiche periodiche 4.2.1. La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329. 4.2.2. La prima delle verifiche periodiche andrà eseguita secondo la periodicità di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.

Le verifiche periodiche secondo il D.M. 11 aprile 2011 4.2.4. Per gli insiemi verrà redatto un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente l'insieme. Occorre anche riportare sul verbale di ogni singola attrezzatura immatricolata il riferimento al numero identificativo dell'insieme di cui fa parte, indicato nella dichiarazione di conformità dell'insieme stesso. Si dovrà procedere a redigere una relazione complessiva sulla certificazione e protezione.

DM.11 aprile 2011 Organismi abilitati Decreto Direttoriale n. 83 del 4 luglio 2011 di costituzione della Commissione di cui al punto 3.1 dell allegato III del D.M. 11.04.11, di seguito Commissione di cui al D.M. 11.04.11; Circolare n. 21 del 8 agosto 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell allegato III al D.M. 11.04.11 ; Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012 di cui al punto 3.7 dell allegato III del D.M. 11.04.11, contenente l elenco dei soggetti abilitati; Decreto Dirigenziale del 30 luglio 2012 di cui al punto 3.7 dell allegato III del D.M. 11.04.11, contenente l elenco dei soggetti abilitati;

Organismi abilitati 1. L iscrizione nell elenco dei soggetti abilitati di cui all articolo 1, comma 1, ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. 2. Con l iscrizione nell elenco di cui all articolo 2, comma 4, del D.M. 11.04.11, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui all articolo 2, comma 1, del D.M. 11.04.11. 3. I soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati di cui al punto 4.2 dell allegato III del D.M. 11.04.11. 4. Tutti gli atti documentali relativi all attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni. 5. Il registro informatizzato di cui al comma 3 deve essere trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione.

DM.11 aprile 2011 MODALITA' OPERATIVE Il 23 maggio 2012 entra in vigore la norma (art. 71 del D.L.gs 81/08) Per i seguenti adempimenti: Denuncia di impianto scariche atmosferiche (DPR 462/2001) Immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e materiali (DM 11 aprile 2011) Immatricolazione di apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi (DM 11 aprile 2011) Richiesta di prima verifica periodica (DM 11 aprile 2011) per: Sollevamento persone e materiali Apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi Impianti termici (All. 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), I datori di lavoro possono presentare richiesta all' INAIL nelle seguenti modalità: per via telematica, accedendo al portale PUNTO CLIENTE; per via cartacea, inoltrando la richiesta per posta o con modalità di consegna a mano, indirizzata al dipartimento territoriale di competenza. Analoga procedura può essere attivata per gli adempimenti inerenti la denuncia di impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, disciplinata dal D.P.R. 462/2001.

DM.11 aprile 2011 VERIFICA IMPIANTI E ATTREZZATURE Attrezzature a pressione Forni Denuncia di messa in servizio/immatricolazione (.pdf 99 Kb) Richiesta di verifica messa in servizio (.pdf 102 Kb) Richiesta prima verifica periodica (.pdf 98 Kb) Generatori di vapore Denuncia di messa in servizio/immatricolazione (.pdf 104 Kb) Richiesta di verifica messa in servizio (.pdf 100 Kb) Richiesta prima verifica periodica (.pdf 104 Kb) Recipienti Denuncia di messa in servizio/immatricolazione (.pdf 100 Kb) Richiesta di verifica messa in servizio (.pdf 102 Kb) Richiesta prima verifica periodica (.pdf 100 Kb) Tubazioni Denuncia di messa in servizio/immatricolazione (.pdf 99 Kb) Richiesta di verifica messa in servizio (.pdf 103 Kb) Richiesta prima verifica periodica (.pdf 101 Kb)

DM.11 aprile 2011 Insiemi Insiemi considerati unità indivisibili (UI) Denuncia di messa in servizio/immatricolazione (.pdf 116 Kb) Richiesta di verifica messa in servizio (.pdf 115 Kb) Richiesta prima verifica periodica (.pdf 112 Kb) Insiemi non considerati unità indivisibili (UI) Denuncia di messa in servizio/immatricolazione (.pdf 118 Kb) Richiesta di verifica messa in servizio (.pdf 123 Kb) Riscaldamento Denuncia impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda (.pdf 57 Kb) Mod. RD (.pdf 41 Kb) Mod. RR (.pdf 60 Kb) Mod. RR/Circuiti (.pdf 30 Kb) Mod. RR/Generatori (.pdf 40 Kb) Richiesta di verifica impianto di riscaldamento ad acqua calda (.pdf 52 Kb) Richiesta verifica periodica impianti con potenzialità superiore a 116 Kw (.pdf 104 Kb)

DM.11 aprile 2011 Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL Premesso che gli obblighi stabiliti dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si ritiene che, se le attrezzature non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11 aprile 2011. Per quanto sopra esposto si evidenzia che: alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11 aprile 2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 1º dicembre 1975; ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11 aprile 2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 1º dicembre 2004, n. 329, il D.M. 29 febbraio 1988, il D.M. 23 settembre 2004 ed il D.M. 17 gennaio 2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.

Verbale I Periodica

Attività di ricerca e sviluppo (attrezzature a pressione & I periodica) Piano innovazione tecnologica (supporto alle aziende, formazione specifica, sviluppo nuove tecnologie, supporto tecnico autorità competenti) Piano attività di ricerca Creep Fatica oligociclica FFS RBI Nuove tecnologie Controlli non distruttivi Prove tecnologiche Invecchiamento dei materiali

Grazie per l attenzione! Andrea Tonti - DCC