Consorzio delle Strade Vicinali ad Uso Pubblico. Regolamento per la Manutenzione delle Strade Vicinali ad Uso Pubblico

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Consorzio delle Strade Vicinali ad Uso Pubblico Regolamento per la Manutenzione delle Strade Vicinali ad Uso Pubblico Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24/06/2011 Approvato dalle Assemblee di Strada del 27 e 29 Luglio 2011 Modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 04/03/2013 Approvato dalle Assemblee di Strada del 17/10/2014 Modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 17/01/2017 Approvato dalle Assemblee di Strada del 24/02/2017 1

PREMESSA Il presente regolamento disciplina le modalità per la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico, aderenti al Consorzio delle Strade Vicinali di Castagneto Carducci (Co.S.V.U.P) ART.1 DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Sono strade vicinali di uso pubblico, come da elenco allegato, quelle così classificate dallo stradario comunale definitivamente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 10 Ottobre 2006 e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le strade che dalle mappe catastali risultino eventualmente iscritte quali vicinali di uso pubblico, ma che non sono state inserite come tali nello stradario comunale sono soggette al regime giuridico delle strade agrarie ed alle tutele e vincoli previsti in materia dal diritto privato. 3. La tutela del diritto pubblico sulle strade vicinali di uso pubblico è esercitata dal Sindaco, anche per mezzo dei competenti uffici comunali. ART. 2 - CONTRIBUTI 1. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito, il Comune contribuisce alle spese, nella misura del 50% dell importo complessivo, purchè i cittadini proprietari di fondi contermini e/o utenti delle stesse facciano parte del Consorzio, costituito ai sensi dell Art. 5 del Decreto Luogotenziale 01.09.1918 n. 1446 e del disposto dell Art. 14 della legge 12.02.1958 n. 126. ART. 3 - MANUTENZIONI 1. Le opere di manutenzione ordinaria ammesse a contributo del Comune sono: ripristino e pulizia fossette laterali e chiaviche. ripristino e consolidamento massicciata stradale. ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato. taglio erba banchine laterali e scarpate ripristino canalette e canali di scolo laterali 2. Le opere di manutenzione straordinaria ammesse a contributo del Comune, nel limite delle risorse stanziate in bilancio, riguardano le seguenti tipologie d intervento: ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento. ripristino muri a monte e a valle delle strade. esecuzione di fossette laterali e chiaviche esecuzione di canalette e canali di scolo trasversali trattamenti con semipenetrazione di strade bianche. cementificazione di tratti di massicciata Eventuali asfaltature e loro manutenzioni, possono essere effettuate, ma non rientrano tra le opere oggetto di contributo da parte del Comune e pertanto saranno a totale carico degli utenti richiedenti. 2

ART. 4 INTERVENTI D URGENZA 1. In caso di interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi o eventi pregiudizievoli per la viabilità e la sicurezza stradale, il Servizio Tecnico Comunale ha facoltà di provvedere direttamente come previsto dagli articoli 146 e 147 del D.P.R. 554/99 2. Il Consorzio si riserva di richiedere azione di rivalsa sui proprietari che per loro negligenza o incuria abbiano determinato o concorso a determinare eventi calamitosi e/o eventi pregiudizievoli per la sicurezza stradale. ART. 5 RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA 1. Ogni utente inscritto nel catasto consortile è soggetto a contribuzione risultante dalla somma di una quota fissa ed una quota mobile. 2. La quota fissa, relativa alle spese tecniche amministrative e di funzionamento, dedotto il 50% a carico del Comune, è uguale per tutti gli utenti consorziati; la sua determinazione viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione, entro il mese di Gennaio di ogni anno ed entra in applicazione dopo la sua approvazione da parte dell Assemblea di Strada. 3. La quota mobile, relativa alle spese di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle strade e loro pertinenze, dedotto il 50% a carico del Comune, viene ripartita, su base millesimale, tra tutti gli utenti di ciascuna strada interessata e varia in funzione dei lavori proposti dal Consiglio di Amministrazione, determinati dall Assemblea Generale e approvati dall Assemblea di Strada. 4. L approvazione della quota mobile da parte dell Assemblea di Strada, avviene, di norma, contestualmente a quella della quota fissa, entro il mese di Febbraio di ogni anno. In presenza di particolari criticità tecniche e/o organizzative, il Consiglio si riserva la facoltà di modificare la data di approvazione della quota fissa e della quota mobile 4.a Il Consiglio, previa comunicazione ai Rappresentanti di Strada interessati, ha la facoltà di sospendere il servizio di manutenzione di una strada consorziata, quando la capacità contributiva degli utenti morosi, rimane sopra il 20% della capacità contributiva complessiva degli utenti della strada stessa. 5. Il dato di riferimento per la determinazione della tabella millesimale è l ettaro parametrato. 6. L ettaro parametrato è la risultante del prodotto dell ettaro reale per i coefficienti sotto indicati. Concorrono alla determinazione dell ettaro parametrato i seguenti coefficienti: a) coefficiente S (relativo alla superficie) b) coefficiente D (relativo alla distanza) c) coefficiente I (relativo agli immobili) d) coefficiente A (relativo alle attività) e) coefficiente P (relativo al tipo di accesso) 3

a) Coefficiente S Il coefficiente S, relativo alla superficie complessiva del terreno di ogni utente, per ogni singola strada, sommata alla superficie attribuita agli eventuali immobili presenti, in ragione di 0,1 Ha per ogni annesso, 0,3 Ha per la prima unità abitativa e 0,5 Ha per ogni ulteriore unità abitativa, assume i seguenti valori: - fino a 0,3 Ha S = 1,8 - oltre 0,3 Ha fino a 0,5 Ha S = 1,6 - oltre 0,5 Ha fino a 0,7 ha S = 1,4 - oltre 0,7 Ha fino a 1 Ha S = 1,2 - oltre 1 Ha fino a 2 Ha S = 1,0 - oltre 2 Ha fino a 4 Ha S = 0,9 - oltre 4 Ha fino a 6 Ha S = 0,8 - oltre 6 Ha fino a 10 Ha S = 0,7 - oltre 10 Ha S = 0.6 b) Coefficiente D Il coefficiente D, relativo al tratto stradale da percorrere per raggiungere l accesso al fondo dell utente consorziato, viene determinato frazionando la via vicinale in tre segmenti di uguale lunghezza se questa non ha sfondo, in cinque segmenti di uguale distanza, se è consentito l accesso dalle due parti (strada con sfondo). Esso assume i seguenti valori: Strada senza sfondo - primo segmento (prossimale) D = 0,8 - secondo segmento (mediano) D = 0,9 - terzo segmento (distale) D = 1 Strada con sfondo - primo segmento (prossimale) D = 0,8 - secondo segmento (mediano) D = 0,9 - terzo segmento (centrale) D = 1 - quarto segmento (mediano ) D = 0,9 - quinto segmento ( prossimale ) D = 0,8 c) Coefficiente I Il coefficiente I, relativo alla tipologia degli immobili realizzati sul terreno dell utente consorziato, assume i seguenti valori: - terreno boschivo senza immobili e/o laghi I = 0,7 - terreno agricolo senza immobili I = 1,0 - terreno con solo annessi agricoli I = 1,1 - terreno con un unità abitativa I = 1,2 - terreno con più unità abitative I = 1,3 d) Coefficiente A Il coefficiente A, legato alle attività che si effettuano sul fondo dell utente consorziato, assume i seguenti valori: - attività agricola semplice (solo produzione) A = 1,0 - attività agricola semplice con abitazione o solo abitazione A = 1,1 - attività agricola con trasformazione, commercializzazione e altre attività connesse (es. agriturismi, cantine, frantoi aziendali, maneggi, servizio a terzi, ecc.) A = 1,2 4

- attività non agricola (es. rimessaggi, opifici, frantoi, ristorazione, affittacamere, B&B, ecc.) A = 1,3 e) Coefficiente P Il coefficiente P, legato al tipo di passo carrabile per l accesso al fondo dell utente consorziato, assume i seguenti valori: - passo carrabile accesso principale P = 1 - passo carrabile accesso secondario P = 0,6 - senza accesso (solo frontista ) P = 0,3 Note: 1- se il fondo dell utente consorziato attesta o è asservito da due strade vicinali, la quota spettante viene calcolata per entrambe le strade, attribuendo il 70% della superficie del fondo alla strada di utilizzo prevalente e il 30% all altra strada. Se il fondo attesta o è asservito da tre strade vicinali, si attribuisce il 60% alla strada di utilizzo prevalente e il 20% alle altre due strade. 2- se il fondo dell utente consorziato ha l accesso principale su una strada Comunale o Provinciale, la quota spettante viene calcolata solo sulle particelle attestanti la strada vicinale, ovvero su tutte le particelle effettivamente asservite da un eventuale passo secondario. ART. 6 CATASTO CONSORZIALE Le proprietà degli utenti consorziati e i dati identificativi di ogni singolo utente vengono iscritti nel catasto consorziale, distinto per strade e tenuto con le norme fissate dal presente regolamento Catasto Il catasto consorziale comprende: a) la matricola degli utenti b) l elenco degli utenti c) il partitario degli utenti 1. La matricola degli utenti consorziati è costituita da una sigla alfanumerica corrispondente alla denominazione della strada vicinale su cui ricade la proprietà, seguita da un numero arabo intero. 2. L elenco degli utenti consorziati, suddiviso in tante sezioni per quante sono le strade vicinali, comprende la matricola degli utenti, il nominativo dell utente intestatario, l indirizzo postale, il recapito telefonico, l indirizzo di posta elettronica e l eventuale numero di fax. 3. Il partitario degli utenti consorziati proprietari di immobili, suddiviso in tante sezioni per quante sono le strade vicinali, è costituito da una mappa cartografica dell intera strada e da tante schede per quanti sono gli utenti. Ogni scheda comprende, oltre all intestazione della ditta/azienda, le generalità anagrafiche dei proprietari, i numeri di mappa, le particelle relative agli immobili con relativa superficie catastale complessiva, la 5

Iscrizioni distanza dall inizio strada, la presenza e destinazione dei fabbricati, l attività preminente svolta sul fondo e il tipo di accesso alla proprietà. 1. Ogni utente è iscritto al catasto consorziale secondo la denominazione risultante dalla visura catastale. 2. Quando la proprietà è intestata a più soggetti, salvo diversa indicazione,l utente assume la denominazione del primo intestatario della visura catastale, fatta seguire dalla dizione ed altri 3. Le società sono iscritte secondo la ragione sociale, fatta seguire dalle generalità anagrafiche del proprietario o del rappresentante legale. Variazioni 1. Ai fini dell aggiornamento del catasto, i consorziati sono tenuti a comunicare tempestivamente, qualsiasi variazione relativa alla proprietà. 2. Se gli atti di compra-vendita o frazionamento vengono stipulati e/o comunicati successivamente alla compilazione dei ruoli annuali, l utente/azienda venditrice rimane iscritta, a tutti gli effetti, al catasto consorziale per l intero anno a cui è riferito il ruolo. 3. Negli atti di compra-vendita, l utente acquirente o subentrante assume lo stesso numero di matricola dell utente venditore o cedente. 4. Nel caso che l utente acquirente sia già in possesso di numero di matricola nella stessa sezione, non si tiene conto del disposto del comma precedente. Ricorsi 1. Gli utenti iscritti al catasto consorziale possono ricorrere alla deputazione amministrativa per erronea inclusione parziale o totale dell immobile nel comprensorio consorziale; a tal fine l utente dovrà produrre formale istanza al Consiglio, corredata da opportuna documentazione. Aggiornamento dati catastali 1. Ogni cinque anni e preferibilmente prima delle elezioni degli organi consorziali o quando sia ritenuto più opportuno, il Consorzio provvede all aggiornamento dei dati in suo possesso; a tal fine gli utenti consorziati sono tenuti a compilare l apposito modulo, in tutte le sue parti e farlo pervenire al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre tre mesi dalla data di ricezione. 2. Avverso gli inadempienti il Consorzio provvederà d ufficio emettendo ruolo suppletivo per tutte le spese sostenute. Sanzioni 1. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge 04.01.1968 n. 15, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali vigenti in materia. 6

ART. 7 SEGNALETICA 1. Per tutte le strade vicinali di uso pubblico, l apposizione e la manutenzione della segnaletica, avverrà secondo il disposto del Codice della Strada. NOTA 1. Per quanto non indicato nel presente Regolamento, si fa riferimento al Codice della Strada, al Regolamento di Gestione delle Strade del Comune di Castagneto Carducci ed al Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Castagneto Carducci. 7