Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Documenti analoghi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Caso 4 Caso 4. A Qual è il giudice territorialmente competente per le controver- sie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria laddo.

Acquisto dei beni immobili a titolo di usucapione: la Cassazione torna sul tema dei presupposti

RIFORMA 2009 AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Precisazioni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sommario. Prefazione 7 Introduzione 9

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

Tabella del contributo unificato

TRIBUNALE DI BARI Atto di pignoramento di autoveicolo ex art. 521 bis c.p.c.

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

N /2013 REG.PROV.CAU. N /2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO. Nella Causa Civile Promossa da: Il. e residente in. Codice Fiscale. e domiciliato/a presso l Avvocato. Contro.

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n commento e testo

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE

Cassazione penale, n /10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio

ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione Penale, Sez. 3, 27 aprile 2011, n Responsabilità del

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza

Actio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n (L. D Apollo)

ART. 35 PROCEDIMENTI. Tipologia di Procedimento art.35, co. 1

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contro nei confronti di per la riforma

ha pronunciato la presente

INDICE. Schemi. Prefazione... p. XV

ha pronunciato la presente

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012

ISTANZA DI CONCILIAZIONE IN MATERIA ASSICURATIVA

Deliberazione n. 8/2004/C

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Ordinanza 28 dicembre 2011, n

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

PCT - LA COMPARSA DI RIASSUNZIONE: ATTO IN- TRODUTTIVO O ATTO ENDOPROCESSUALE AL FINE DELLE MODALITÀ DI DEPOSITO?

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tit del 24/09/2014

RISOLUZIONE n. 332/E QUESITO

La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139 S.O. n. 126

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XV. Capitolo I LA TUTELA CAUTELARE

Corte di Cassazione. Sez. Seconda Civ. Sent. del , n Svolgimento del processo

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2015.

Cassazione, Sez. III, 12 ottobre 2010, n (Pres. Varrone Rel. Filadoro) Svolgimento del processo

RISOLUZIONE N. 64 /E

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI. Milano 29 ottobre 2015

Formula Pignoramento presso terzi dopo la legge 162/2014. Di Filippo PISTONE

APPELLO: DOVE VA NOTIFICATA L IMPUGNAZIONE SE IL PROCURATORE COSTITUITOSI È TRASFERITO?

TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

SFRATTO PER MOROSITÀ E PER FINITA LOCAZIONE

Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

INDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI

Medici specializzandi e mancata remunerazione della frequenza alle scuole di specializzazione

RISOLUZIONE N. 82/E. Roma, 21 novembre 2013

L art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:

I procedimenti. 1-con valore determinato: 2-con valore indeterminabile

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

LYBRA ASSOCIAZIONE GIURIDICO CULTURALE

NOTA A CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA 16 febbraio 2016, n.2951

1) CLAUSOLA STANDARD PER ARBITRALE RITUALE DI DIRITTO COMUNE (TRA DUE PARTI) COLLEGIO ARBITRALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI BANDO DI GARA D'APPALTO CIG D Progetto di archiviazione in

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D. L. 18/10/2012, N. 179 RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE PROPOSTA DI EMENDAMENTO

R I C O R S O i. di COGNOME NOME, nato a Località (xx) il e residente a località in via xxxxxxxxxxx

Tit del 29/04/2016

Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via

contro nei confronti di per la riforma

Transcript:

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18050 Anno 2017 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: OLIVIERI STEFANO Data pubblicazione: 21/07/2017 ORDINANZA sul ricorso 10213-2016 proposto da: PETRUCCI NICOLINO e PETRUCCI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato VALERIO MINUCCI; - ricorrenti - contro GENERALI ITALIA SPA, LUCCI ANTONIO; - intimati - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2773/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 02/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI; 1

lette le conclusioni scritte dal P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, che chiede la Corte di Cassazione, in accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, dichiari la competenza del Giudice di Pace di Napoli e rinvii la causa al Tribunale di Napoli per il giudizio di appello, con le conseguenze di legge. Premesso IL COLLEGIO che il Tribunale di Napoli, con sentenza 2.3.2016 n. 2773, ha rigettato l'appello proposto Petrucci Maria e Petrucci Nicolino pro sto avverso la decisione del Giudice di Pace di Napoli che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore di quella del Giudice di Pace di Pozzuoli, in ordine alla domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale proposta dai Petrucci nei confronti di Lucci Antonio -responsabile del danno- e di GENERALI Italia s.p.a. quale impresa designata dal FGVS/' che i Petrucci hanno proposto istanza di regolamento di competenza con atti notificati a Generali Italia s.p.a. in data 31.3.2016 ed a Lucci Antonio in data 2.4.2016: nessuno degli intimati ha svolto difese / che il Procuratore Generale ha rassegnato requisitoria scritta instando per l'accoglimento della istanza, con indicazione della competenza territoriale del Tribunale di Napoli e richiesta di rinvio della causa avanti quel Tribunale per la definizione del giudizio di merito Ritenuto : - che la istanza di regolamento necessario di competenza è fondata, essendo competente in ordine alla proposta domanda il Giudice di Pace di Napoli, dovendosi in conseguenza riassumere il giudizio avanti il Tribunale di Napoli, non vertendosi in tema di vizi del procedimento per i quali è necessario rimettere la causa avanti il primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c. 7

I ricorrenti hanno dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere il motivo di gravame con il quale veniva contestata la incompletezza ed inefficacia della eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta da Generali Italia s.p.a. nella comparsa di risposta in quanto, non estesa a tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.. Tale rilievo trova riscontro negli atti processuali, essendosi limitata Generali Italia s.p.a., nella comparsa di risposta, ad assolvere al requisito richiesto dall'art. 38co1 c.p.c. in relazione soltanto ad alcuni dei criteri di collegamento previsti dal "forum rei", tanto con riferimento al convenuto Lucci Antonio (rimasto contumace), essendo stato contestato ai sensi dell'art. 18 c.p.c. soltanto il luogo di "residenza" della persona fisica (in Bacoli con conseguente indicazione del Giudice di Pace competente in quello di Pozzuoli) e non anche il luogo del "domicilio" (che riveste carattere autonomo: Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24277 del 22/11/2007), quanto con riferimento al convenuto persona giuridica, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., essendo stato contestato in modo idoneo soltanto il criterio della "sede legale" (peraltro erroneamente indicato in Mogliano Veneto-Treviso nella intestazione della comparsa, e poi chiarito trattarsi di mero errore materiale, essendo ubicata la sede legale in Trieste: comparsa risposta pag. 3), non integrando il mimino di sufficienza per la necessaria completezza della eccezione -in difetto della indicazione degli elementi di riscontro- la mera allegazione che la società assicurativa "non ha né stabilimento, né propri rappresentanti, né institori nel Circondario del Giudice adito". Le indicate carenze che determinano la inefficacia della eccezione pregiudiziale, per omessa contestazione di tutti i possibili criteri di determinazione della competenza territoriale derogabile (giurisprudenza consolidata: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 8224 del 28/07/1999; id. Sez. 3, Sentenza n. 6893 del 21/05/2001; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13202 del 16/06/2011; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12009 del 28/05/2014), non sono suscettibili di essere emendate come, invece, ha ritenuto il Tribunale, dovendosi ritenere inoltre errata in diritto l'affermazione, 3

contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la eccezione di incompetenza per territorio doveva ritenersi completa in relazione alla "residenza del convenuto responsabile civile, così come indicata nell'atto di citazione e nella relativa notifica", ed in quanto la società assicurativa aveva fatto affidamento -sulla base dell'atto introduttivo- sulla presunzione di coincidenza del luogo di domicilio e di residenza, atteso che, la presunzione legale prevista dall'art. 44, comma 2, c.c. opera esclusivamente in caso di "trasferimento" della residenza e sul presupposto di fatto che tale coincidenza sia già preesistente, mentre alcuna presunzione di coincidenza è data desumere dalle norme processuali (artt. 139, 142, 143, 163, comma 3, n.2) c.p.c.) che -al contrario- considerano, in via generale, "distinti ed alternativi" i luoghi di "residenza" e di "domicilio", e dunque la eccipiente, per rendere efficace la propria eccezione pregiudiziale, avrebbe dovuto contestare specificamente entrambi tali criteri di collegamento del "forum rei". Non è, invece, dirimente l'altra affermazione contenuta nella sentenza del Tribunale secondo cui poiché "il legale rapp.te...autorizzato a stare in giudizio [ndr della società mandataria]... domiciliava per la carica in Trieste c/o la sede legale della Compagnia", risultava contestato anche il criterio di collegamento ex art. 19 c.p.c. della sede secondaria o dello stabilimento con rappresentante autorizzato. Deve, infatti, ritenersi insufficiente, ai fini della completezza della eccezione di incompetenza, sotto il profilo della contestazione dell'art. 19 c.p.c., la indicazione -nella comparsa di risposta- della domiciliazione, presso la sede della Compagnia assicurativa, della "procuratrice Generali Business Solution s.c.p.a.", atteso che : a) parte in senso sostanziale del giudizio è Generali Italia s.p.a. cui è stato notificato l'atto di citazione e non la mandataria Generali Business Solution s.p.a. -costituitasi in giudizio e che riveste la qualità di parte in senso formale-; b) il criterio alternativo di collegamento ex art. 19 c.p.c., individuato nel luogo in cui è presente uno "stabilimento" o un "rappresentante autorizzato a stare in giudizio", deve essere verificato pertanto in relazione alla articolazione delle strutture organizzative della società -convenuta in senso sostanziale-; c) il conferimento 4

alla mandataria dei poteri di gestione della lite concernente la domanda risarcitoria proposta dagli attori Petrucci e della relativa legittimazione processuale, non esaurisce l'onere di argomentazione a supporto della contestazione della inesistenza di altro rappresentante autorizzato presso il circondario del Giudice adito, ovvero di altro "stabilimento", inteso quale sede secondaria reale od effettiva (cfr. Corte cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014). Deve in conseguenza ritenersi incompleta e come non proposta la eccezione di incompetenza territoriale formulata da Generali Italia s.p.a., venendosi definitivamente a radicare la competenza territoriale della causa introdotta dagli attori Petrucci presso il Tribunale Ordinario di Napoli. Come esattamente rilevato dal Pubblico Ministero, infatti, il vizio di nullità della sentenza del Giudice di Pace, per erronea declaratoria di incompetenza territoriale, non è più ricompreso, dopo la riforma della legge 26 novembre 1990 n. 353, tra le tassative ipotesi di rimessione della causa in primo grado. Pertanto, quando il giudice d'appello abbaia confermato la errata pronunzia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, e la sentenza di secondo grado sia cassata, la Corte di cassazione deve rinviare la causa al giudice di appello, affinchè decida la causa nel merito, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13623 del 02/07/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 5887 del 24/03/2016) P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Napoli dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge. Spese rimesse. Così deciso in Roma il 16 /02 /2017 Il Presidente (Adelaide Amendola)

IL CANCELLIER /t _2 1_111G...,1D17 s_.-:.,.teezmo;?alifre (/'