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REGOLAMENTO 24/09/2013, n. 6 Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche LA GIUNTA REGIONALE ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE visto l'articolo 121, 4 comma della Costituzione; visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n.6; visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare; visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell iter procedimentale per l emanazione dei regolamenti regionali); vista la delibera della Giunta regionale n. 130 del 27 maggio 2013; considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell articolo 56 dello Statuto EMANA il seguente Regolamento regionale: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Con il presente regolamento vengono individuati, ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche. Art. 2 Definizioni 1. Per l'applicazione del presente regolamento, a norma del D. Lgs. n. 152/06 e salvo ogni successiva integrazione, modificazione o sostituzione, si intende per: a) acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (articolo 74);

b) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (articolo 74); c) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (articolo 74); d) acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue provenienti dalle attività di cui all articolo 101, comma 7 del D. Lgs. n. 152/06, nonché quelle individuate dall articolo 3 del presente regolamento; e) acque di ruscellamento superficiale: la porzione di acque meteoriche che non penetra nel suolo e nel sottosuolo, ma che defluisce in superficie; f) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. 152/06 (articolo 74); g) titolare dello scarico: titolare dell attività dalla quale si origina lo scarico, ovvero consorzio, se i titolari di più stabilimenti decidono di consorziarsi per l effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle singole attività, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell eventuale impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni normative vigenti e della presente direttiva; h) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata o in massa per unità di tempo (articolo 74); Art. 3 Criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche 1. Ai sensi dell' articolo 101 comma 7, lettera e), del D. Lgs. n. 152/06, la Regione Campania individua i seguenti criteri di assimilazione qualitativa delle acque reflue: a) sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all elenco della Tabella A. Se è presente la coesistenza di due o più attività tra quelle riportate in elenco della Tabella A, la classificazione di scarichi domestici assegnata ai rispettivi scarichi e alla loro unione non è modificata. Ai sensi dell articolo 124, comma 4, del D. Lgs. n. 152/06, per queste attività in caso di scarico in rete fognaria non è prevista autorizzazione. Per gli scarichi non in rete fognaria si rinvia alla normativa vigente che disciplina gli scarichi delle acque reflue su suolo ed in corpo idrico superficiale; b) sono da considerarsi assimilabili alle acque reflue domestiche le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense e le acque reflue scaricate da tutte quelle attività, che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B del presente regolamento e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella Tabella B, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura. Per queste attività non è richiesta l autorizzazione, ma è fatto l'obbligo di consentire i controlli così come previsto ex D. Lgs. n.152/06 e di inviare una richiesta di assimilazione attraverso una Dichiarazione Inizio Attività all'autorità competente al rilascio dell autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Tale richiesta contiene la documentazione necessaria alla completa definizione dell attività produttiva, delle modalità di scarico, e comprovante la quantità e qualità del refluo scaricato. L' autorità competente verifica, previa istruttoria, la richiesta di assimilazione e notifica al richiedente l esito (accoglimento o rigetto) dell istanza; c) nel caso in cui un attività supera i valori limite di emissione di cui alla Tabella B, ma rispetta comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione, il titolare dell attività o il legale rappresentante può presentare istanza di assimilazione all autorità competente, che trasmette l accoglimento o il rigetto solo dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del gestore dell impianto di depurazione finale in cui è convogliato lo scarico da

autorizzare, circa la capacità dell impianto a ricevere ed a trattare tale tipologia di refluo. L eventuale parere negativo rilasciato dal gestore, si concretizza in un rigetto dell istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il titolare dell attività o del legale rappresentante, di richiedere l autorizzazione allo scarico ai sensi dell articolo 124 del D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, è fatto obbligo per l attività di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna Scarichi in acque superficiali e dalla Tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06; d) sono da considerarsi non assimilabili a domestiche le acque reflue scaricate da attività che non rientrano tra quelle indicate alla lettera a) e alla lettera b) del presente articolo, ferme restando le fattispecie già previste come assimilate dal D. Lgs. n. 152/2006. Per queste tipologie di scarico, il titolare dell attività o il legale rappresentante, richiede l autorizzazione allo scarico conforme al regolamento dell autorità competente, ai sensi dell articolo 124, D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, resta l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna Scarichi in acque superficiali e dalla Tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06; e) se un attività presenta una combinazione di scarichi di acque reflue che rientrano fra quelle assimilate a domestiche secondo le lettere a) e b) del presente articolo con acque reflue non assimilate né assimilabili alle acque reflue domestiche, il titolare dell attività o il legale rappresentante, richiede l autorizzazione allo scarico ai sensi dell articolo 124, D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, resta l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna Scarichi in acque superficiali, e dalla Tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06. Art. 4 Scarichi non assoggettati ai criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche 1. Le acque di ruscellamento superficiale, che colano dalle superfici adibite a tetto e/o che defluiscono lungo le aree esterne, pertinenziali alle attività rispettanti quanto disciplinato alle lettere a) e b) dell articolo 3, adibite esclusivamente alla sosta (per le ordinarie attività di carico e scarico), al transito e/o al parcheggio, dei clienti e/o delle maestranze, (es: parcheggi esterni antistanti abitazioni, scuole, uffici pubblici, strade e autostrade e rispettive aree pertinenziali), non rientrano nella fattispecie delle acque reflue. Tali scarichi non sono soggetti ad autorizzazione, salvo il caso in cui vengono convogliati in corpo idrico superficiale. In questa ultima ipotesi è necessario richiedere preventivamente l autorizzazione al soggetto proprietario e/o gestore del corpo idrico presso il quale si intende convogliare le acque oggetto del presente articolo. Art. 5 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento regionale entra in vigore al momento della pubblicazione e comporta l abrogazione del Regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 11 (Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche). Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania. Caldoro

Tabella A articolo 3, comma 1, lettera a) - Attività i cui scarichi sono assimilabili a scarichi domestici: ATTIVITA' NOTE 1 Attività alberghiera, villaggi turistici a denominazione alberghiera, residence Posti letto < 240 2 Rifugi montani, agriturismi, campeggi e villaggi, locande e simili 3 Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, Posti a sedere < pizzerie, osterie e birrerie con cucine 200 4 Mense Pasti/die < 500 5 Attività ricreativa 6 Attività turistica non ricettiva 7 Attività sportiva 8 Attività culturale 9 Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare 10 Attività informatica Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività 11 12 Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno 13 14 15 16 17 Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio, ad es. cartolerie, edicole, tabaccherie, esposizione e vendita di mobili senza produzione o laboratorio di falegnameria, librerie, articoli per la casa e detersivi, profumerie, parafarmacie, erboristeria, farmacie, oggettistica, ferramenti (con esclusione dei centri commerciali) Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio Bar, caffé, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione Asili nido, istruzione primaria e secondaria dì primo e secondo grado, istruzione universitaria 18 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili 19 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) 20 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l igiene della persona Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate 21 22 Vendita al minuto di generi di cura della persona 23 Palestre Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e 24 ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno 25 Studi medici, veterinari, odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori dì analisi e ricerca (con esclusione dei centri di dialisi e dei laboratori odontotecnici)

26 Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca 27 Macellerie sprovviste del reparto di macellazione 28 Agenzie di viaggio 29 Call center 30 Attività di servizi di natura esclusivamente immateriale ed intellettuale : ad es. attività di intermediazione assicurativa, monetaria, finanziaria e immobiliare, banche, sportelli postali, studi di avvocati, di ingegneria, uffici pubblici e privati 31 Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria, corallo e pietre preziose 32 Riparazione di beni di consumo, con esclusione delle attività che producono rifiuti liquidi 33 Ottici 34 Studi audio video registrazioni 35 Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio 36 Liuteria

Tabella B - (articolo 3, comma 1, lettera b)) Caratteristiche del refluo prodotto da qualsiasi attività affinché possa essere considerato assimilato ad acque reflue domestiche: N. PARAMETRI UNITA' DI MISURA VALORI LIMITE DI EMISSIONE 1 Portata mc/giorno 15 2 PH 5,5-9,5 3 Temperatura C 30 4 Colore Non percettibile con diluizione 1:40 5 Materiali grossolani assenti 6 Solidi Sospesi Totali mg/l 450 7 BOD5 mg/l 250 8 COD mg/l 500 9 Rapporto COD/BOD5 2,2 10 Fosforo Totale mg/l 30 11 Azoto Ammoniacale mg/l 35 12 Azoto Nitroso mg/l 0,6 13 Azoto Nitrico mg/l 20 14 Grassi e olii animali/vegetali mg/l 30 15 Tensioattivi mg/l 15

Note Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale ). Comma 1. Note all'articolo 1. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale.. Articolo 101: Criteri generali della disciplina degli scarichi.. Comma 7, lettera e): 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;. Comma 1, lettere d), e f). Note all'articolo 2. Articolo 101 già citato nella nota all'articolo 1. Comma 7: 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame; c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore. Articolo 114: Dighe.. 1. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il

mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto. 2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse. 3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose. 4. Il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. 5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato è trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine. 6. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni. 7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico. 8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione. 9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione..

Comma 1. Note all'articolo 3. Articolo 101 già citato nella nota all'articolo 1. Comma 7, lettera e) già citato nella nota all'articolo 1. Comma 1, lettera a). Articolo 124: Criteri generali.. Comma 4: 4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'autorità d'ambito.. Comma 1, lettera b). Allegato 5 alla parte Terza: LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI. Tabella 3: Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura. Comma 1, lettera c). Articolo 124 già citato nella nota al comma 1, lettera a). Allegato 5 alla parte Terza già citato nella nota alla lettera b). Tabella 3 già citato nella nota alla lettera b). Tabella 4: Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo. Comma 1, lettere d) e e). Articolo 124 già citato nella nota al comma 1, lettera a). Allegato 5 alla parte Terza già citato nella nota alla lettera b). Tabella 3 già citato nella nota alla lettera b). Tabella 4 già citato nella nota alla lettera c). Comma 1. Note all'articolo 5. Regolamento Regionale 12 ottobre 2012, n. 11: Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche..