PROTOCOLLO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEL PORTO DELLA SPEZIA. Il giorno 28 del mese di settembre 2009 presso la sede della Prefettura, Premesso:

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PROTOCOLLO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEL PORTO DELLA SPEZIA Il giorno 28 del mese di settembre 2009 presso la sede della Prefettura, Premesso: che la particolarità e le peculiarità delle attività portuali ed i rischi ad esse connesse, impongono a tutta la comunità locale ed in particolar modo a quella portuale, una maggior attenzione alle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro; che la complessità del sistema porto, caratterizzato da una forte interferenza tra i vari soggetti e soprattutto da una costante interazione tra personale a terra e macchine operative, particolarmente nel settore delle merci varie, impone una attenta verifica delle procedure, costanti controlli sul rispetto delle norme, interventi strutturali sugli spazi e sulla gestione del ciclo produttivo e l adozione di efficaci strumenti operativi e tecnologici; che la rilevanza dei temi in materia di salute e sicurezza nelle lavorazioni portuali è stata evidenziata e condivisa nel corso di incontri promossi dalla Prefettura in data 22 e 30 Gennaio 2009 ove si è convenuto sulla necessità di porre in essere iniziative finalizzate all'avvio di un impegno comune di tutte le parti interessate istituzionali, datoriali e sociali- per l'effettivo miglioramento della prevenzione e della sicurezza nel porto della Spezia; che la piena attuazione del disposto normativo del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n 81, si basa sul coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza, attraverso la figura dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS) e di sito produttivo (RLSS), la cui valorizzazione costituisce un elemento importante delle politiche della prevenzione e della sicurezza;

che la competitività tra porti e tra imprese dello stesso porto (anche adottando CCNL diversi dal punto di vista economico e normativo a quello dei porti) non può essere la causa dei diversi livelli di sicurezza adottati dalle varie aziende; che sulla base di questo principio il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito (RLSS) costituisce uno strumento insostituibile al fine di rendere il più possibile omogenee le tutele dei lavoratori che operano nello stesso sito produttivo; che in data 28 ottobre 2008, è stato definito tra le parti firmatarie del CCNL dei porti il PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE PREVISIONI DELLA SEZ. VII, CAPO III, TITOLO I, D. LG.VO N. 81/2008 ; che in data 24 febbraio 2009 tra le rappresentanze datoriali e sindacali è stato firmato il PROTOCOLLO Applicativo in sede locale per gli aspetti che l accordo del 28 ottobre 2008 demanda a quel livello, e in particolare sull individuazione e compiti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito (RLSS); che in data 4 settembre 2009 le rappresentanze delle imprese portuali hanno firmato un accordo con il quale viene convenuto di adottare integralmente e di dare immediata applicazione al PROTOCOLLO Applicativo del 24 febbraio 2009; che il contrasto del fenomeno infortunistico e la salvaguardia della salute dei lavoratori attraverso gli interventi sugli ambienti di lavoro richiedono la realizzazione di azioni organiche e congiunte tra tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, nell ambito delle rispettive competenze e responsabilità; che a tale azione congiunta concorrono gli enti locali, nel favorire iniziative tese al miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori e promuovere ogni azione e sinergia tra istituzioni e parti sociali; che in tale contesto assume un ruolo primario l Autorità Portuale nello svolgimento delle funzioni proprie di organizzazione, coordinamento e di indirizzo, anche attraverso l adozione di specifici atti regolamentari;

Si conviene quanto segue: 1) Il presente accordo si applica nel porto della Spezia di cui all art. 4, comma 1, lettere b), c) e d) della Legge 84/94, ricompreso nella circoscrizione dell Autorità Portuale ed è riferito a tutte le attività svolte dalle imprese autorizzate ai sensi degli art. 16, 17, 18 della stessa legge. 2) Per raggiungere gli obiettivi prefissati occorre dare piena attuazione agli istituti previsti nella normativa vigente in materia, anche attraverso un maggiore impulso degli stessi che veda il coinvolgimento dei vari soggetti, pubblici e privati, operanti all interno del porto, in un ottica di condivisione di responsabilità. 3) L Autorità Portuale disciplina con proprio regolamento l organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato di igiene e sicurezza previsto dall art. 7 del D.Lgs. 272 del 27 luglio 1999, recependo le seguenti indicazioni: il predetto organo assume un ruolo centrale rispetto alle tematiche in materia di salute e sicurezza nell ambito portuale; la composizione del Comitato è allargata alla partecipazione della Capitaneria di Porto, nonché di volta in volta di rappresentanti di altre istituzioni competenti in materia di salute e sicurezza, occorrenti per l esame di particolari tematiche che richiedano contributi di specifica professionalità, quali ad es. Arpal, Vigili del Fuoco, DPL, Inail, nonché di responsabili sindacali confederali per ogni azione di supporto ai RLSS su problematiche di carattere generale; si riunisce periodicamente e ogni qualvolta sia necessario affrontare problematiche emergenti che richiedano l adozione di decisioni o soluzioni urgenti relativamente sia a situazioni di infortuni, incidenti o pericoli immediati che a tecniche migliorative riguardanti attrezzature e impianti nonché aspetti sull organizzazione del lavoro; di ogni seduta viene redatto apposito verbale; recepisce le istanze degli rls di sito, attivando le parti per la soluzione dei problemi esposti; svolge attività di monitoraggio e prevenzione dei rischi, assumendo le informazioni e dati disponibili sia dalle istituzioni preposte sia

dalle parti sociali; formula proposte per l adozione di misure di prevenzione e buone prassi, con riferimento anche a interventi di natura organizzativa, da porre all attenzione degli organismi, pubblici e privati, ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza; a tal fine nel proprio ambito possono essere costituiti specifici gruppi di lavoro per l analisi comparata di problematiche; promuove iniziative destinate alla informazione/formazione dei lavoratori e delle imprese, verificandone modalità e qualità. 4) Presso le aziende portuali nelle quali ad oggi non siano stati ancora individuati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a norma dell art. 47 del D. Lgs. n. 81/2008, si provvederà alla loro elezione entro 15 gg dalla data della stipula del presente patto. Sarà garantita adeguata formazione in conformità a quanto previsto dall articolo 37, D. Lgs. n. 81/2008, nella durata stabilita all articolo 58 del vigente CCNL. I RLS saranno coinvolti dalle Autorità competenti fatte salve riservate funzioni di competenza delle stesse durante le verifiche e le visite nelle aree portuali. 5) L attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, previsti dall art. 49 del D.Lgs. 81/08 costituisce, nel sistema della prevenzione nelle realtà complesse con interferenze tra le varie componenti produttive, una imprescindibile e prioritaria funzione. Le parti firmatarie degli accordi stipulati a livello locale (24.2.2009 e 4.9.2009) si impegnano a dare concreta e rapida attuazione a tutte le previsioni negli stessi contenute in termini di disponibilità di locali e di mezzi per consentire che gli RLSS possano svolgere al meglio e quanto prima le funzioni loro assegnate. I RLSS saranno coinvolti dalle Autorità competenti fatte salve riservate funzioni di competenza delle stesse durante le verifiche e le visite nelle aree portuali. 6) Le parti (datoriali e sindacali) concordano di porre in essere una mirata attività di prevenzione verso tutti i lavoratori che operano all interno del porto, anche con rapporto di lavoro saltuario e precario, attraverso corsi di formazione periodica, di almeno 4 ore, per lavoratore, ogni biennio, in

aggiunta a quella prevista dalla normativa vigente, Sarà altresì effettuata una mirata, informazione (rischi e pericoli in ambito portuale) almeno un ora (1), ai lavoratori impegnati in lavori di altra natura che accedono alle aree portuali. Il permesso per accedere alle aree portuali sarà subordinato alla effettiva partecipazione del lavoratore alla suddetta formazione. 7) L Autorità Portuale, nell ambito delle proprie competenze, provvederà alla vigilanza sull attuazione dei contenuti della presente protocollo, attivando tutte le procedure perché possa essere effettuato il coinvolgimento dei vari soggetti interessati e l attivazione delle varie competenze specifiche, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e soprattutto nei casi di inottemperanza alle norme in materia di salute e sicurezza. 8) Le istituzioni pubbliche, aventi funzioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compresi gli organi di vigilanza, fermo restando l ambito di rispettiva competenza, garantiranno lo scambio dei flussi informativi dei dati per l attuazione di attività di vigilanza coordinata e concertata tra tutti gli enti, secondo una pianificazione che sarà effettuata in sede di Conferenza provinciale permanente. 9) Il codice ILO costituisce la regola di riferimento applicabile in linea generale; le aziende possono prevedere procedure diverse solo se più sicure o qualora il codice ILO non risulti applicabile. 10) I soggetti firmatari del presente protocollo, si impegnano a verificare, nella sede della Prefettura, l'effettiva applicazione dello stesso entro tre mesi dalla data della stipula, anche eventualmente per integrarne o modificarne i contenuti. Il Prefetto---------------------------------------------------------------------- Il Presidente della Provincia------------------------------------------------

Il Sindaco del Comune della Spezia----------------------------------------- Il Presidente dell Autorità Portuale--------------------------------------------- L ASL n. 5- Dipartimento per la prevenzione---------------------------------- UOPSAL Direzione Provinciale del Lavoro-------------------------------------------------- ARPAL-------------------------------------------------------------------------------- INAIL---------------------------------------------------------------------------------- INPS----------------------------------------------------------------------------------- Capitaneria di Porto----------------------------------------------------------------- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco-------------------------------------- ASSOTERMINAL------------------------------------------------------------------------------------------------ --

ASSOLOGISTICA----------------------------------------------------------------------------------------------- -- CGIL---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - CISL---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UIL-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------