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Transcript:

Regolamento per l utilizzo e la gestione delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico 1

I n d i ce Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione Art. 2 - Disposizioni generali Art. 3 - Fruibilità Art. 4 - Attività consentite Art. 5 - Norme per la tutela dei frequentatori, dell ambiente naturale e delle attrezzature Art. 6 Circolazione dei veicoli Art. 7 Circolazione degli animali Art. 8 Verde pubblico all interno del centro abitato Art. 9 Aree verdi attrezzate monte Vesole Art. 10 - Vigilanza e sanzioni Art. 11 - Entrata in vigore Pag.3 Pag.3 Pag.3 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.5 Pag.6 Pag.6 Pag.7 Pag.8 2

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina l utilizzo da parte dei cittadini delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico, site nel territorio comunale, al fine di migliorarne la fruizione e di tutelare l ambiente naturale nonché di salvaguardare le attrezzature e gli arredi che vi si trovano. E finalizzato, inoltre, a potenziare la gestione delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico incentivando la collaborazione dei privati per la realizzazione, la manutenzione e la cura delle stesse. 2. Rientrano pertanto nella previsione del presente Regolamento, se di proprietà o d uso pubblico: a) i parchi e i giardini comunali; b) le aree a verde pubblico; c) i campi di gioco situati nelle aree verdi attrezzate; d) le aree verdi di pertinenza di impianti pubblici; e) le aiuole di arredo urbano; f) i parchi e i giardini privati aperti al pubblico mediante apposita convenzione. Art. 2 - Disposizioni generali 1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi, definite al comma 2 dell art. 1, ed i manufatti su di esse esistenti nonché a rispettare gli altri frequentatori. 2. Nelle aree verdi non possono essere svolte attività che possano impedire il normale uso del verde. Ogni cittadino è responsabile di eventuali danni arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia, ed è tenuto al relativo risarcimento ovvero, nei casi previsti, è perseguibile a norma di legge. Art. 3 Fruibilità 1. Le aree verdi pubbliche e di uso pubblico sono fruibili dalla generalità dei cittadini nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e limitazioni contenute nel presente Regolamento. Art. 4 - Attività consentite 1. Le aree verdi urbane sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisicomotorie e sociali, il riposo, lo studio e l osservazione della natura. Tali attività sono consentite purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l ambiente naturale ed i beni ivi presenti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area. 3

2. Nelle aree verdi attrezzate allestite sul monte Vesole, ricadenti in zona A del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e in area SIC e ZPS, lo svolgimento di attività fisico-motorie, sociali e ricreative, si svolge con le modalità previste dal presente Regolamento e con le specifiche norme concordate tra il comune ed il Gestore e rese note da quest ultimo. 3. Le limitazioni e le prescrizioni previste dal presente Regolamento hanno lo scopo di tutelare il pacifico godimento dell area da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e la fauna e di far sì che la funzione specifica di ogni area verde non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti o comunque incompatibili; pertanto, l Amministrazione Comunale, attraverso gli Uffici deputati, può disporre la sospensione immediata delle attività che arrechino disturbo, pericolo o danno per i frequentatori o per l ambiente naturale. Art. 5 - Norme per la tutela dei frequentatori, dell ambiente naturale e delle attrezzature 1. Nelle aree verdi: a) Non sono consentite attività rumorose che, per loro intensità e durata, disturbino la quiete del luogo. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori. b) Nelle aree verdi urbane sono vietati gli schiamazzi e l uso delle apparecchiature menzionate dopo le ore 22,00 e fino alle ore 8,00 successive. Eventuali deroghe alla diffusione sonora, in caso di particolari eventi, possono essere richieste al Comune di Trentinara con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data della manifestazione programmata. c) E vietato campeggiare, pernottare e tenere comportamenti non conformi all ordine pubblico e al buon costume. Occasionali attività di campeggio e pernottamento, esclusivamente in tenda, sono consentiti solo nelle aree attrezzate di cui all art. 9. d) E vietato gettare o abbandonare rifiuti e accatastare materiale di ogni genere. e) E vietato danneggiare alberi, piante, fiori, asportare terreno vegetale, rimuovere nidi, catturare e cacciare animali selvatici. f) E vietato arrampicarsi sugli alberi, appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese cartelli segnaletici e pubblicità. g) E vietato calpestare le aiuole fiorite. I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono calpestabili, tranne che nelle zone in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco. In ogni caso, su di essi non possono essere usate scarpe con i tacchetti o comunque con suole che danneggino la cotica erbosa né possono essere infissi pali, picchetti o simili. h) Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai dieci anni. i) Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione. E vietato manomettere, spostare, o asportare qualsiasi attrezzatura; posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione; deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi ed i manufatti. 4

j) E vietato l uso dell acqua delle fontanelle, salvo che per bere e per uso igienico personale. k) E vietato accendere fuochi, salvo che nelle aree appositamente attrezzate per picnic, e abbandonare mozziconi accesi. 2. La vigilanza sul rispetto delle predette norme sarà assicurata dagli agenti della Polizia Locale e dagli Ispettori Comunali Ambientali. Nelle aree verdi attrezzate allestite sul monte Vesole, la vigilanza sul rispetto delle specifiche regole di comportamento dei visitatori, oltre che dai predetti organi, sarà assicurata dal Gestore. 3. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente articolo comporta l irrogazione della sanzione da 50,00 a 500,00, fatte salve ulteriori sanzioni civili e penali, ove previste. Art. 6 Circolazione dei veicoli 1. Nelle aree di cui al presente Regolamento è vietato l accesso ai veicoli motorizzati. 2. Nelle stesse aree la circolazione è consentita, in caso di necessità, unicamente: ai mezzi di polizia e di soccorso; ai mezzi per lo svolgimento di lavori di manutenzione; ai mezzi di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate. 3. Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l accesso e la circolazione delle motocarrozzette usate per il trasporto di portatori di handicap. 4. In casi particolari, per motivate esigenze valutate dall Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicoli per disabili. 5. I mezzi autorizzati hanno l obbligo di esporre il contrassegno con riferimento all autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo. 6. Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sulle strade e sui sentieri, con l eccezione prevista all art. 5 lettera h) per tricicli, carrozzine, passeggini, monopattino e veicoli giocattolo usati dai bambini di età inferiore ai dieci anni. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente articolo comporta l irrogazione della sanzione da 200,00 a 1.000,00, fatte salve ulteriori sanzioni civili e penali, ove previste. Art. 7 Circolazione degli animali 1. In tutte le aree di cui al presente Regolamento è vietato introdurre animali, con la sola eccezione dei cani condotti al guinzaglio. In ogni caso è fatto obbligo ai conduttori di cani di provvedere all immediata rimozione dei residui organici degli stessi. 2. Nei campi di gioco situati nelle aree verdi attrezzate e nelle aree di pertinenza di servizi pubblici è vietato introdurre animali compresi i cani di qualsiasi razza e taglia, anche se condotti al guinzaglio. 3. Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi, sono accompagnati da cani guida. 4. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da 50,00 a 500,00. 5

Art. 8 Verde pubblico all interno del centro abitato 1. L Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, per la manutenzione, gestione e cura degli spazi di verde pubblico; in particolare la cura e manutenzione delle aree indicate all art. 1 del presente Regolamento, ubicate nel centro abitato, possono essere affidate ad enti e società, associazioni di persone, fondazioni, cooperative sociali, scuole, istituti di credito, parrocchie e privati cittadini attraverso specifico atto di assegnazione in adozione. 2. I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta all Amministrazione Comunale contenente le seguenti informazioni: a) numero delle persone coinvolte nell intervento e indicazione del responsabile di ogni rapporto intercorrente con l Amministrazione Comunale; b) proposta di massima contenente l ubicazione dell area verde e le forme e modalità di gestione dell intervento; c) indicazione dei mezzi economici e/o strumenti disponibili per la gestione dell intervento; d) durata dell adozione. 3. Gli interventi programmati si possono distinguere nelle seguenti forme: a) manutenzione ordinaria e cura dell area assegnata; b) sorveglianza e segnalazioni all Amministrazione Comunale; c) educazione al corretto uso del verde; d) altre forme e modalità concordate con l Amministrazione Comunale. 4. L Amministrazione Comunale assegna la cura e manutenzione delle aree di cui al presente articolo, con delibera della Giunta Comunale, previa istruttoria e parere favorevole dell Ufficio Tecnico Comunale. Contestualmente all atto di assegnazione viene stipulata con l assegnatario una convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla cura e manutenzione dell area interessata dell intervento prospettato. Detta convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere: a) l esatta individuazione dell assegnatario; b) l esatta individuazione dell area verde; c) i contenuti e le finalità dell atto di assegnazione dell area; d) i termini di inizio e fine dell assegnazione; e) le clausole di risoluzione e recesso; f) le cause di revoca e decadenza della stessa; g) eventuali sanzioni; h) eventuali forme di concorso dell Amministrazione Comunale Art. 9 Aree verdi attrezzate monte Vesole 1. L Amministrazione Comunale, in considerazione dell alta valenza paesaggistica e ambientale delle aree verdi attrezzate allestite sul monte Vesole, ricadenti in zona A del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e in area SIC e ZPS, che necessitano di specifiche misure di salvaguardia e di un assidua vigilanza e cura, ne affida la gestione ad enti, società, associazioni 6

di persone, fondazioni, cooperative sociali, regolarmente costituite, che operino per la promozione del turismo ovvero la tutela dell ambiente e del territorio. 2. Il gestore delle predette aree assume i seguenti obblighi: a) Sorveglianza generale dell area attrezzata e delle aree contigue e segnalazioni di eventuali illeciti all Amministrazione Comunale; b) Manutenzione ordinaria dell area attrezzata con interventi di riqualificazione secondo criteri che favoriscano al massimo il rispetto ambientale; c) Smaltimento dei rifiuti, correttamente differenziati. 3. A fronte degli obblighi di cui al comma precedente il Gestore è autorizzato a: a) Prevedere un compenso per l uso degli spazi e delle attrezzature ivi presenti, in occasione di pic-nic e feste di gruppo ovvero di spettacoli e manifestazioni sportive e culturali. Queste ultime vanno preventivamente concordate con l Amministrazione Comunale; b) Prevedere un compenso per l uso degli spazi e delle attrezzature ivi presenti per occasionali attività di campeggio e pernottamento, che possono essere svolte esclusivamente in tenda. c) Prevedere un compenso per la fornitura di legna e carbone per l uso dei barbecue da parte dei fruitori. d) Prevedere l allestimento di un chiosco mobile per la vendita di prodotti di ristoro, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge. 4. Nelle aree attrezzate è consentito il libero accesso senza l uso di attrezzature (barbecue, griglie, tavoli, panche, ecc). Non è consentito, invece, l utilizzo di griglie o barbecue privati diversi da quelli consegnati dal gestore. 5. La gestione delle aree di cui al presente articolo avrà la durata di cinque anni, non prorogabili. 6. L affidamento sarà effettuato a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 163/2006); la procedura di gara sarà quella prevista dall art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 La selezione avverrà fra i soggetti che avranno manifestato l interesse, individuati tramite indagine di mercato ad evidenza pubblica. Art. 10 - Vigilanza e sanzioni 1. L attività di vigilanza è esercitata dal personale della Polizia Locale e dagli Ispettori Comunali Ambientali nonché dal personale delle altre forze di Polizia e dall eventuale gestore dell area. 2. I trasgressori alle norme del presente Regolamento, qualora non integrino estremi di reato, sono soggetti al pagamento delle sanzioni riportate negli articoli precedenti. Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, ai sensi dell art. 16 della Legge 689/81. 7

3. Nei casi di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, per le quali non è esplicitamente definita, la sanzione sarà applicata nella misura massima di.200,00, fermo restando il diritto dell Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento dell eventuale danno e l applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze. Art. 11 - Entrata in vigore 1. Le norme di cui al presente Regolamento entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all Albo, da effettuarsi successivamente all esecutività della relativa deliberazione di approvazione. 2. Con l entrata in vigore del presente Regolamento cessano la loro efficacia le norme di cui al Regolamento per la gestione, su base volontaria, delle aree verdi comunali a valenza turistica, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.18 del 15.07.2004, nonché tutte le disposizioni di precedenti regolamenti comunali con questo incompatibili. 8