Il libero convincimento Prof. Tonino Di Bona Mezzi di prova Per "mezzi di prova" si intendono gli istituti giuridicoprocessuali preordinati per introdurre nel processo i dati di ricostruzione del fatto.
La testimonianza La testimonianza, che è il tipico mezzo di prova che garantisce la oralità ed il contraddittorio, è testimone colui che è a conoscenza dei fatti oggetto della prova e non riveste alcuna qualifica cui la legge riconduce la incompatibilità a testimoniare. La persona con tale qualità conoscitive diventa testimone quando è chiamato a deporre avanti al giudice. L esame delle parti L'esame delle parti, può definirsi il mezzo di prova attraverso il quale si acquisisce il contributo dichiarativo delle parti private, pur trattandosi di un contributo dichiarativo sono dettate regole diverse dalla testimonianza. a
La ricognizione La ricognizione è il mezzo di prova mediante il quale ad una persona che abbia percepito con i propri sensi una persona o una cosa si chiede di riconoscerla, individuandola fra altre simili. Lo svolgimento della ricognizione è disciplinato in modo dettagliato dal codice di rito. Il confronto Il confronto è un atto a partecipazione necessariamente plurima e consiste nell esame congiunto di due persone (testimoni o parti) che siano state già esaminate o interrogate e vi è disaccordo fra esse su importanti fatti e circostanze riferite.
L esperimento giudiziale L esperimento giudiziale è un mezzo di prova volto a dimostrare la veridicità o la verosimiglianza di un accadimento; si sperimenta la ripetizione dell accadimento riproducendo, per quanto possibile, situazione originaria e le stesse modalità di svolgimento del fatto. la Documenti Sono documenti tutte le rappresentazioni di un fatto incorporate in una base materiale (es. foto, video, atti amministrativi, contratti, ecc.). Il codice ha recepito una nozione limitativa di documenti e intende per tali solo quelli che si sono formati fuori dal procedimento penale.
Perizia Quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche scientifiche o artistiche il giudice può ammettere la perizia. Prova scientifica Nei processi ad alta complessità fattuale la ricostruzione probatoria dei fatti reato specie se a struttura complessa è affidata ai risultati della cosiddetta prova scientifica conseguita attraverso le forma della consulenza o della perizia.
Prova scientifica I risultati della prova scientifica sono conseguiti dal perito o dal consulente: Attraverso la applicazione di regole e leggi scientifiche note e tradizionalmente affidabili; Attraverso la applicazione di nuovi e non sperimentati strumenti di informazione e pertinenti al patrimonio culturale della scienza e della tecnica nella sua rinnovata attualità. Prova scientifica L utilizzo dei dati scientifici o di procedimenti scientifici per la acquisizione di dati conoscitivi presenta numerose e rilevanti questioni sia dia ammissibilità che di valutazione, anche in ragione dell impiego di tecniche ad elevata specializzazione (es. ricostruzione dinamica del fatto con un computer).
Prova scientifica/ammissibilità Negli ordinamenti di common law particolare attenzione è riservata alla ammissibilità della prova scientifica, ciò in ragione della particolare struttura del procedimento. Certezza scientifica In primo luogo va disatteso il dogma dell autonoma esistenza di una certezza scientifica salda e irreversibile cui il giudice deve sempre e comunque far riferimento.
Prova scientifica Gli ordinamenti di tipo europeo offrono articolate basi normative per la disciplina della provascientifica nelle fasi di: Ammissibilità; Acquisizione; Utilizzazione del dato acquisito; Interferenza del dato sul risultato probatorio; Verifica del criterio di interferenza e di valutazione conclusiva. Prova scientifica Nel nostro ordinamento specifiche norme regolano la ammissibilità della prova anche scientifica sulla base dei criteri fondamentali della rilevanza e della non manifesta superfluità.
Articolo 190 c.p.p. L art. 190 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di esclusione delle prove: Vietate dal legge; Superflue; Irrilevanti. Articolo 495 c.p.p. L art. 495 c.p.p. impone il contraddittorio nella fase di ammissione delle prove e fissa la forma del provvedimento che il giudice emette ordinanza.
Ammissione delle prove In ogni caso il procedimento acquisitivo non è concentrato temporalmente ma è scandito in varie fasi. L oralità e la immediatezza del contraddittorio sono temperate dalla ammissibilità di relazioni scritte dell esperto e di memorie delle parti. Il giudice ha un potere di integrazione probatorio di ufficio. Il giudice nomina l esperto tra persone fornite di particolare competenza tecnica e scientifica. Il giudice decide sul fatto determinando liberamente il suo convincimento, dando comunque atto, in forma razionale e logica, del percorso argomentativo seguito. Ammissione delle prove Il giudice può ammettere, anche prove atipiche, (art. 189 c.p.p.) ) ma deve preliminarmente verificare: Che per i metodi e le tecniche utilizzate, non sia lesiva della libertà morale della persona; Che non sia contra legem; Che sia concretamente utile ed idonea ad assicurare l accertamento dei fatti.
Acquisizione della prova Il giudice, dopo avere sentito le parti sulle modalità di assunzione, provvede con ordinanza fissando le regole per la corretta applicazione dei metodi e delle procedure per la acquisizione della prova. Prove atipiche In relazione alla prove atipiche la Relazione al progetto del nuovo codice stabiliva bl è sembrato che una norma così articolata possa evitare eccessive restrizioni ai fini dell accertamento della verità, tenuto conto del continuo sviluppo tecnologico che estende le frontiere dell investigazione, senza mettere in pericolo le garanzie difensive i.
Prove atipiche Perché possano essere efficacemente introdotte nel processo prove atipiche è necessario tenere presente che l ordinamento ha quale paradigma la prova costituenda, orale e dichiarativa. La prova scientifica La prova scientifica si colloca prima e fuori dal dibattimento, quindi il contraddittorio non è per la prova (criterio di formazione della prova ), ma mera critica sulla prova.
Irripetibilità La attività investigativa svolta su basi scientifiche, tecnologiche oinformatiche, normalmente è irripetibile, bl e la irripetibilità costruisce un limite naturale al metodo del contraddittorio. Il libero convincimento Nel nostro ordinamento non è costituzionalizzato il principio del lb libero convincimento del giudice. È sancito il principio dell obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionale; le decisioni del giudice devono: Seguire ad un ragionamento probatorio corretto; Essere assunte nel rispetto della legalità e dell ordine normativo precostituito; Rispondere ai postulati della logica.
Valutazione della prova Gli artt. 192 co. 1 e 546 co. 1 lett. e) c.p.p rappresentano il modello valutativo della prova. Ogni passaggio argomentativo dal fatto probatorio al fatto da provare deve essere giustificato. Occorre dare atto dei dati acquisti e dei criteri di interferenza adottati. Occorre enunciare i motivi di inattendibilità delle prove contrarie. Motivazione Sulla motivazione si stende un potere di controllo di legittimità della Corte di Cassazione. Uno dei casi di ricorso al Giudice di Legittimità è appunto la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato cioè l ordinamento pretende la trasparenza e al comunicabilità intersoggettiva della trama giustificativa delle ragioni e della logica della decisione.
Motivazione Il nostro ordinamento non prevede forme di verdetto immotivato, né riconosce un illimitato principio di lb libero convincimento, quale forma arbitraria ed insindacabile di intima convinzione del giudice. Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto itt d'autore e sui diritti itti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi. Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Copyright UNIMARCONI