Il libero convincimento



Похожие документы
La successione. Obiettivi

Sede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA

INDICE SOMMARIO. Sezione prima PROVA PENALE E GIUSTO PROCESSO (Pietro Silvestri)

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE»

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI (adottato ai sensi

Indagini bancarie aperte a tutti.

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO RECLUTAMENTO PERSONALE

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

Capo I - PARTE GENERALE

Documento informatico e firme elettroniche

[REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA ESTERNA]

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1

LEGGE 68/99 ART 9 COMMA 5: AVVIAMENTO NUMERICO E A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI DI SELEZIONE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO NELLE CATEGORIE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BASSANO DEL GRAPPA

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna

SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1

PROFESSIONALITÀ PER L INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRESSO L AZIENDA SPECIALE UFFICIO D AMBITO DELLA PROVINCIA DI CREMONA.

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

SAFETY CAFFÈ - DIRIGENTI E PREPOSTI. La formazione per dirigenti e preposti sulla sicurezza e salute sul lavoro

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

DOCCIA SERVICE SRL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1.1) Il presente regolamento stabilisce i requisiti essenziali, i criteri e. le modalità generali di reclutamento del personale, con contratto di

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

AGENZIA PER LA FORMAZIONE L ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI MELZO

Agenzia Spaziale Italiana

CAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

Regolamenti Isvap 21, 22, 25, 26, 27 attuativi del Codice delle Assicurazioni Private

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

Art. 54 decreto legge

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Istituzione del marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine. Regolamento.

Modelli ex d.lgs. 231/01 e Modelli di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012. Massimo Malena & Associati 20 maggio 2015

1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti?

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AGENZIA PER LA FORMAZIONE L ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA BORROMEO

Italia. La videoconferenza, tuttavia, non è estranea al nostro ordinamento.

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SCHEDA TECNICA. contenente i riferimenti ad articoli e normative rilevanti ai fini delle investigazioni difensive

ISTITUZIONE DELLA De.Co (Denominazione Comunale)

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI PREMESSA

Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n del deliberazioni di approvazione del

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

CARTA INTESTATA PREMESSA

Prot. N Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 Ottobre 2010, nel rispetto dei principi di

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO tel Fax comune@comune.robassomero.to.it -

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

Direttiva Macchine2006/42/CE

LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI

REGOLAMENTO. (a completamento di quanto indicato nello statuto associativo) ITALA Motore di Impresa 1 - FINALITA DEL REGOLAMENTO

Riferimenti normativi: DM 42/07 E 80/07 OM N 92/07 Legge n 1/07

IL CONSIGLIO COMUNALE

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

PRINCIPIO DI REVISIONE (SA Italia) 250B LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE

RISOLUZIONE N. 211/E

La certificazione dei contratti di appalto

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI ACCESSO DALL ESTERNO AI POSTI DI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO , 1027) INDICE

Il concetto di gestione dei rifiuti

LA FORMAZIONE DELLA PROVA PENALE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

Транскрипт:

Il libero convincimento Prof. Tonino Di Bona Mezzi di prova Per "mezzi di prova" si intendono gli istituti giuridicoprocessuali preordinati per introdurre nel processo i dati di ricostruzione del fatto.

La testimonianza La testimonianza, che è il tipico mezzo di prova che garantisce la oralità ed il contraddittorio, è testimone colui che è a conoscenza dei fatti oggetto della prova e non riveste alcuna qualifica cui la legge riconduce la incompatibilità a testimoniare. La persona con tale qualità conoscitive diventa testimone quando è chiamato a deporre avanti al giudice. L esame delle parti L'esame delle parti, può definirsi il mezzo di prova attraverso il quale si acquisisce il contributo dichiarativo delle parti private, pur trattandosi di un contributo dichiarativo sono dettate regole diverse dalla testimonianza. a

La ricognizione La ricognizione è il mezzo di prova mediante il quale ad una persona che abbia percepito con i propri sensi una persona o una cosa si chiede di riconoscerla, individuandola fra altre simili. Lo svolgimento della ricognizione è disciplinato in modo dettagliato dal codice di rito. Il confronto Il confronto è un atto a partecipazione necessariamente plurima e consiste nell esame congiunto di due persone (testimoni o parti) che siano state già esaminate o interrogate e vi è disaccordo fra esse su importanti fatti e circostanze riferite.

L esperimento giudiziale L esperimento giudiziale è un mezzo di prova volto a dimostrare la veridicità o la verosimiglianza di un accadimento; si sperimenta la ripetizione dell accadimento riproducendo, per quanto possibile, situazione originaria e le stesse modalità di svolgimento del fatto. la Documenti Sono documenti tutte le rappresentazioni di un fatto incorporate in una base materiale (es. foto, video, atti amministrativi, contratti, ecc.). Il codice ha recepito una nozione limitativa di documenti e intende per tali solo quelli che si sono formati fuori dal procedimento penale.

Perizia Quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche scientifiche o artistiche il giudice può ammettere la perizia. Prova scientifica Nei processi ad alta complessità fattuale la ricostruzione probatoria dei fatti reato specie se a struttura complessa è affidata ai risultati della cosiddetta prova scientifica conseguita attraverso le forma della consulenza o della perizia.

Prova scientifica I risultati della prova scientifica sono conseguiti dal perito o dal consulente: Attraverso la applicazione di regole e leggi scientifiche note e tradizionalmente affidabili; Attraverso la applicazione di nuovi e non sperimentati strumenti di informazione e pertinenti al patrimonio culturale della scienza e della tecnica nella sua rinnovata attualità. Prova scientifica L utilizzo dei dati scientifici o di procedimenti scientifici per la acquisizione di dati conoscitivi presenta numerose e rilevanti questioni sia dia ammissibilità che di valutazione, anche in ragione dell impiego di tecniche ad elevata specializzazione (es. ricostruzione dinamica del fatto con un computer).

Prova scientifica/ammissibilità Negli ordinamenti di common law particolare attenzione è riservata alla ammissibilità della prova scientifica, ciò in ragione della particolare struttura del procedimento. Certezza scientifica In primo luogo va disatteso il dogma dell autonoma esistenza di una certezza scientifica salda e irreversibile cui il giudice deve sempre e comunque far riferimento.

Prova scientifica Gli ordinamenti di tipo europeo offrono articolate basi normative per la disciplina della provascientifica nelle fasi di: Ammissibilità; Acquisizione; Utilizzazione del dato acquisito; Interferenza del dato sul risultato probatorio; Verifica del criterio di interferenza e di valutazione conclusiva. Prova scientifica Nel nostro ordinamento specifiche norme regolano la ammissibilità della prova anche scientifica sulla base dei criteri fondamentali della rilevanza e della non manifesta superfluità.

Articolo 190 c.p.p. L art. 190 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di esclusione delle prove: Vietate dal legge; Superflue; Irrilevanti. Articolo 495 c.p.p. L art. 495 c.p.p. impone il contraddittorio nella fase di ammissione delle prove e fissa la forma del provvedimento che il giudice emette ordinanza.

Ammissione delle prove In ogni caso il procedimento acquisitivo non è concentrato temporalmente ma è scandito in varie fasi. L oralità e la immediatezza del contraddittorio sono temperate dalla ammissibilità di relazioni scritte dell esperto e di memorie delle parti. Il giudice ha un potere di integrazione probatorio di ufficio. Il giudice nomina l esperto tra persone fornite di particolare competenza tecnica e scientifica. Il giudice decide sul fatto determinando liberamente il suo convincimento, dando comunque atto, in forma razionale e logica, del percorso argomentativo seguito. Ammissione delle prove Il giudice può ammettere, anche prove atipiche, (art. 189 c.p.p.) ) ma deve preliminarmente verificare: Che per i metodi e le tecniche utilizzate, non sia lesiva della libertà morale della persona; Che non sia contra legem; Che sia concretamente utile ed idonea ad assicurare l accertamento dei fatti.

Acquisizione della prova Il giudice, dopo avere sentito le parti sulle modalità di assunzione, provvede con ordinanza fissando le regole per la corretta applicazione dei metodi e delle procedure per la acquisizione della prova. Prove atipiche In relazione alla prove atipiche la Relazione al progetto del nuovo codice stabiliva bl è sembrato che una norma così articolata possa evitare eccessive restrizioni ai fini dell accertamento della verità, tenuto conto del continuo sviluppo tecnologico che estende le frontiere dell investigazione, senza mettere in pericolo le garanzie difensive i.

Prove atipiche Perché possano essere efficacemente introdotte nel processo prove atipiche è necessario tenere presente che l ordinamento ha quale paradigma la prova costituenda, orale e dichiarativa. La prova scientifica La prova scientifica si colloca prima e fuori dal dibattimento, quindi il contraddittorio non è per la prova (criterio di formazione della prova ), ma mera critica sulla prova.

Irripetibilità La attività investigativa svolta su basi scientifiche, tecnologiche oinformatiche, normalmente è irripetibile, bl e la irripetibilità costruisce un limite naturale al metodo del contraddittorio. Il libero convincimento Nel nostro ordinamento non è costituzionalizzato il principio del lb libero convincimento del giudice. È sancito il principio dell obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionale; le decisioni del giudice devono: Seguire ad un ragionamento probatorio corretto; Essere assunte nel rispetto della legalità e dell ordine normativo precostituito; Rispondere ai postulati della logica.

Valutazione della prova Gli artt. 192 co. 1 e 546 co. 1 lett. e) c.p.p rappresentano il modello valutativo della prova. Ogni passaggio argomentativo dal fatto probatorio al fatto da provare deve essere giustificato. Occorre dare atto dei dati acquisti e dei criteri di interferenza adottati. Occorre enunciare i motivi di inattendibilità delle prove contrarie. Motivazione Sulla motivazione si stende un potere di controllo di legittimità della Corte di Cassazione. Uno dei casi di ricorso al Giudice di Legittimità è appunto la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato cioè l ordinamento pretende la trasparenza e al comunicabilità intersoggettiva della trama giustificativa delle ragioni e della logica della decisione.

Motivazione Il nostro ordinamento non prevede forme di verdetto immotivato, né riconosce un illimitato principio di lb libero convincimento, quale forma arbitraria ed insindacabile di intima convinzione del giudice. Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto itt d'autore e sui diritti itti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi. Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Copyright UNIMARCONI