UUf fff ffi iicci iioo AAt ttt tti ii NNoorrmmaat tti iivvi UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA STATUTO Testo emendato e suggerimenti dalla Commissione della Facoltà di Economia Testo predisposto dalla COMMISSIONE STATUTO TITOLO I Principi generali Art. 1 (Natura giuridica e finalità) Art. 2 (Autonomia) Art. 3 (Libertà e principi fondamentali) Art. 4 (Regolamenti di Ateneo) Art..5 (Regolamenti delle strutture con autonomia regolamentare) Art. 6 (Bollettino Ufficiale di Ateneo) Art. 7 (Attività di ricerca) Art. 8 (Attività didattica) Art. 9 (Docenti) Art. 10 (Studenti) Art. 11 (Personale tecnico amministrativo e Dirigenti) TITOLO II - Organi di Ateneo Art. 12 (Organi politici) Art. 13 (Rettore) Art. 14 (Elezioni del Rettore) Art. 15 (Senato Accademico) Art. 16 (Composizione del Senato Accademico) Art. 17 (Consiglio di Amministrazione) Art. 18 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) Art. 19 (Bilancio) Art. 20 (Consiglio Studentesco) Art. 21 (Attribuzioni del Consiglio Studentesco) Art 22 (Organi ausiliari) Art. 23 (Rettore vicario) Art. 24 (Nucleo di Valutazione di Ateneo) Art. 25 (Collegio dei Revisori dei conti) Art. 26 (Comitato consultivo tecnico amministrativo) Atr. 27 (Giunta di Ateneo) TITOLO III Strutture didattiche e scientifiche Art. 28 (Strutture didattiche) Art. 29 (Compiti della Facoltà) Art. 30 (Organi della Facoltà) Art. 31 (Preside) Art. 32 (Composizione del Consiglio di Facoltà) Art. 33 (Comitati per la didattica) Art. 34 (Attività di specializzazione) Art. 35 (Scuole Superiori) Art.36 ( Strutture Scientifiche) Art. 37 (Dipartimenti) Art. 38 (Competenze dei Dipartimenti) Art. 39 (Organi del Dipartimento) Art. 40 (Competenze degli Organi del Dipartimento) Art. 41 (Collegio dei Direttori di Dipartimento) Art. 42 Centri di Ricerca Interdipartimentali) Art. 43 (Centri Interuniversitari) TITOLO I Principi generali Art. 1 (Natura giuridica e finalità) Art. 2 (Autonomia) Art. 3 (Libertà e principi fondamentali) Art. 4 (Regolamenti di Ateneo) Art..5 (Regolamenti delle strutture con autonomia regolamentare) Art. 6 (Bollettino Ufficiale di Ateneo) Art. 7 (Attività di ricerca) Art. 8 (Attività didattica) Art. 9 (Docenti) Art. 10 (Studenti) Art. 11 (Personale tecnico amministrativo e Dirigenti) TITOLO II - Organi di Ateneo Art. 12 (Organi politici) Art. 13 (Rettore) Art. 14 (Elezioni del Rettore) Art. 15 (Senato Accademico) Art. 16 (Composizione del Senato Accademico) Art. 17 (Consiglio di Amministrazione) Art. 18 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) Art. 19 (Bilancio) Art. 20 (Consiglio Studentesco) Art. 21 (Attribuzioni del Consiglio Studentesco) Art 22 (Organi ausiliari) Art. 23 (Rettore vicario) Art. 24 (Nucleo di Valutazione di Ateneo) Art. 25 (Collegio dei Revisori dei conti) Art. 26 (Comitato consultivo tecnico amministrativo) Atr. 27 (Giunta di Ateneo) TITOLO III Strutture didattiche e scientifiche Art. 28 (Strutture didattiche) Art. 29 (Compiti della Facoltà) Art. 30 (Organi della Facoltà) Art. 31 (Preside) Art. 32 (Composizione del Consiglio di Facoltà) Art. 33 (Comitati per la didattica) Art. 34 (Attività di specializzazione) Art. 35 (Scuole Superiori) Art.36 ( Strutture Scientifiche) Art. 37 (Dipartimenti) Art. 38 (Competenze dei Dipartimenti) Art. 39 (Organi del Dipartimento) Art. 40 (Competenze degli Organi del Dipartimento) Art. 41 (Collegio dei Direttori di Dipartimento) Art. 42 Centri di Ricerca Interdipartimentali) Art. 43 (Centri Interuniversitari) TITOLO IV Strutture di Servizio Art. 44 (Strutture di servizio) Art. 45 (Centri di Servizio) Art. 46 (Biblioteche) Art. 47 (Sistema Museale di Ateneo) TITOLO V - Amministrazione Art. 48 (Attribuzioni degli Organi di indirizzo e di governo di Ateneo) Art. 49 (Dirigenza) Art. 50 (Direttore Amministrativo) TITOLO VI Norme finali e transitorie Art. 51 (Definizioni) Art. 52 (Funzionamento degli Organi Collegiali) Art. 53 (Disposizioni finali) TITOLO IV Strutture di Servizio Art. 44 (Strutture di servizio) Art. 45 (Centri di Servizio) Art. 46 (Biblioteche) Art. 47 (Sistema Museale di Ateneo) TITOLO V - Amministrazione Art. 48 (Attribuzioni degli Organi di indirizzo e di governo di Ateneo) Art. 49 (Dirigenza) Art. 50 (Direttore Amministrativo) TITOLO VI Norme finali e transitorie Art. 51 (Definizioni) Art. 52 (Funzionamento degli Organi Collegiali)
Art. 54 (Revisione dello Statuto) Art. 55 (Entrata in vigore) Art. 53 (Disposizioni finali) Art. 54 (Revisione dello Statuto) Art. 55 (Entrata in vigore) 2
Nel testo vengono indicati in rosso i suggerimenti e gli emendamenti proposti. Elimin 3
TITOLO I??? Art. 1 (Natura giuridica e finalità) Art. 1 Principi fondamentali 1. L Università degli Studi di Siena, di seguito denominata Università, è una comunità di docenti, studenti e personale tecnico ed amministrativo. E improntata ai principi del pluralismo, della democrazia e delle libertà personali e collettive ed è ispirata al rispetto del diritto individuale al sapere. 2. L Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento, promuove il confronto culturale e un ampia diffusione della conoscenza, riconosce le associazioni studentesche e quelle sindacali dei dipendenti, s impegna a creare le condizioni per l esercizio delle libertà fondamentali garantite dallo Statuto. 3. L Università in conformità all Art. 34 della Costituzione ed alla vigente normativa sul diritto allo studio, assicura, per quanto di propria competenza, l accesso dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, ai gradi più alti degli studi. 4. L Università garantisce a chiunque, nell ambito delle disposizioni vigenti, l iscrizione ai propri programmi culturali e formativi nonché il libero accesso alle proprie strutture. Promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio. QUI VA INSERITO UN RIFERIMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA IN MERITO ALL OBBLIGATORIETA DELLA SELEZIONE PER L ACCESSO ALLE LM 1. L Università degli Studi di Siena ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato. Si organizza ed opera secondo il presente Statuto, espressione fondamentale della sua autonomia. 2.I fini primari dell Università sono la promozione e l organizzazione della ricerca scientifica e dell istruzione superiore, l elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, anche attraverso la formazione dei docenti, la preparazione culturale e professionale degli studenti, la promozione culturale e l innovazione scientifica e tecnologica nella società. 3. Per il conseguimento delle proprie finalità l Università promuove forme di consultazione e collaborazione con Enti di cultura e di ricerca, nazionali ed internazionali, e con Istituzioni locali, pubbliche e private. 4. L Università, nell ambito della sua vocazione internazionale, promuove gli scambi culturali, la mobilità dei docenti e degli studenti e agevola il riconoscimento dei curricula didattici, secondo la normativa stabilita dalle strutture didattiche competenti. 5. L Università favorisce la partecipazione delle sue componenti alla vita dell Ateneo; riconosce, nel rispetto del proprio carattere unitario, l autonomia delle singole strutture didattiche e scientifiche; valorizza le professionalità e le competenze; persegue l efficienza e la trasparenza dell attività amministrativa; attua, secondo criteri di economicità, il decentramento nei servizi e nelle strutture riconoscendone la specificità. 6. L Università programma periodicamente lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca e delle relative strutture, tenendo conto delle prospettive di crescita dell Ateneo, del sistema universitario regionale e nazionale, della comunità internazionale e delle esigenze del territorio. 7. L Università favorisce anche attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura degli scambi culturali, e del tempo libero. Facilita le attività sportive degli studenti e del proprio personale docente, tecnico e amministrativo. TITOLO I Principi generali Art. 2 (Finalità) Art. 2 (Autonomia) 1. Finalità primarie dell Università sono l elaborazione, lo sviluppo, la trasmissione e la diffusione della scienza e della cultura, mediante la ricerca e l insegnamento. 1. Conformemente ai principi stabiliti dall articolo 33 della Costituz dalle leggi sull ordinamento universitario, l Università ha auton statutaria, regolamentare, organizzativa, finanziaria e cont 2. L Università può stipulare convenzioni, contratti e concludere ac 4
2. L università promuove e organizza la ricerca scientifica, favorisce e diffonde l innovazione tecnologica; persegue l eccellenza nell istruzione superiore degli studenti, riconoscendone il diritto ad un sapere critico e ad una formazione adeguata ad un inserimento qualificato nella società e nel momdo del lavoro; partecipa ad iniziative rivolte all educazione permanente, all aggiornamento culturale degli adulti e alla formazione dei docenti. con persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private, restando il principio della prevalenza complessiva delle risorse pub rispetto ai finanziamenti privati. 3. Per il conseguimento delle proprie finalità l Università promuove forme di consultazione e collaborazione con Enti di cultura e di ricerca, nazionali ed internazionali, e con Istituzioni locali, pubbliche e private. 4. L Università promuove gli scambi culturali, la mobilità dei docenti e degli studenti anche in una prospettiva internazionale; favorisce e promuove il riconoscimento e la circolazione dei titoli di studio nello Spazio Europeo dell Istruzione superiore. 5. L Università favorisce la partecipazione delle sue componenti alla vita dell Ateneo; riconosce, nel rispetto del proprio carattere unitario, l autonomia delle singole strutture didattiche e scientifiche; valorizza le professionalità e le competenze; persegue l efficienza e la trasparenza dell attività amministrativa; attua, secondo criteri di economicità, il decentramento nei servizi e nelle strutture riconoscendone la specificità. 6. L Università programma periodicamente lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca e delle relative strutture, tenendo conto delle prospettive di crescita dell Ateneo, del sistema universitario regionale e nazionale, della comunità internazionale e delle esigenze del territorio. 7. L'Università, per il conseguimento delle sue finalità, promuove la cultura della valutazione. Riconosce nella valutazione una significativa modalità di crescita qualitativa della ricerca, della didattica e dell'azione amministrativa. 8. L Università favorisce anche attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali. Art. 3 (Autonomia) 1. L Università è istituzione pubblica ed ha piena capacità giuridica. Si organizza ed opera secondo il presente Statuto, espressione fondamentale della sua autonomia. 2. Conformemente ai principi stabiliti dall Art. 33 della Costituzione e dalle leggi sull Ordinamento Universitario, l Università ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile. 3. L Università per il perseguimento delle proprie finalità, può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private. Art. 4 (Regolamenti di Ateneo) SI SUGGERSICE UNA DIVERSA COLLOCAZIONE 1. L Università adotta i seguenti Regolamenti di Ateneo: a) Regolamento per l amministrazione, la finanza e la contabilità; b) Regolamento Didattico di Ateneo; c) Regolamento su trasparenza, procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; d) Regolamento elettorale per la costituzione degli organi di Ateneo. 2. Nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, i Regolamenti di cui alle lettere b) e d) sono approvati dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione; i Regolamenti di Art. 3 (Libertà e principi fondamentali) 1. L Università è una comunità di docenti, studenti e personale tecnico ed amministrativo. E improntata ai principi del pluralismo, della democrazia e delle libertà personali e collettive ed è ispirata al rispetto del diritto individuale al sapere. 2. L Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento, promuove il confronto culturale e un ampia diffusione della conoscenza, riconosce le associazioni studentesche e quelle sindacali dei dipendenti, s impegna a creare le condizioni per l esercizio delle libertà fondamentali garantite dallo Statuto. 3. L Università garantisce a chiunque, nell ambito delle disposizioni vigenti e delle compatibilità strutturali stabilite nei piani di sviluppo dell Ateneo, l iscrizione ed il libero accesso alle facoltà ed ai corsi di studio, e promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio. Art. 4 (Regolamenti di Ateneo) 1. L Università adotta i seguenti Regolamenti di Ateneo: a) Regolamento per l amministrazione, la finanza e la contabilità; b) Regolamento Didattico di Ateneo; c) Regolamento su trasparenza, procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; d) Regolamento elettorale per la costituzione degli organi di Ateneo. 2. Nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, 5
cui alle lettere a) e c) sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. I commi 3 e 4 di questo articolo dovrebbero confluire in un unico comma e riscritti indicando che i Regolamenti sono proposti da un organo sulla base del contenuto del regolamento stesso e delle competenzze dell organo ed aggiungendo l obbligo di sentire l altro organo. 3. I Regolamenti di cui al comma 1, sono proposti dal Rettore o da un quinto dei componenti l organo competente. Essi sono deliberati dal medesimo organo a maggioranza assoluta ed emanati con Decreto Rettorale. 4. Ulteriori Regolamenti di Ateneo possono essere approvati dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore o di un quinto dei componenti l organo competente, e saranno emanati con Decreto rettorale. i Regolamenti di cui alle lettere b) e d) sono approvati dal Senato Accademico; i Regolamenti di cui alle lettere a) e c) sono approvati dal Consiglio di Amministrazione. 3. I Regolamenti di cui al comma 1, sono proposti dal Rettore o da un quinto dei componenti l organo competente. Essi sono deliberati dal medesimo organo a maggioranza assoluta ed emanati con Decreto Rettorale. 4. Ulteriori Regolamenti di Ateneo possono essere approvati dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore o di un quinto dei componenti l organo competente, e saranno emanati con Decreto rettorale. Art. 5 (Regolamenti delle Strutture con autonomia regolamentare) 1. I Regolamenti delle strutture con autonomia regolamentare stabilita dal presente Statuto sono approvati dai rispettivi organi collegiali, in conformità del presente Statuto ed emanati ai sensi del successivo comma 3. Il comma secondo forse può sparire. 2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, a seconda delle rispettive competenze, deliberano i principi generali a cui i regolamenti delle strutture con autonomia regolamentare devono uniformarsi. Tali delibere sono immediatamente esecutive. 3 I Regolamenti sono emanati, a seconda delle competenze, con provvedimento del Preside o del Direttore di Dipartimento. Vi sono altre strutture con autonomia regolamentare? Art. 5 (Regolamenti delle Strutture con autonomia regolamentare) 1. I Regolamenti delle strutture con autonomia regolamentare stabilita dal presente Statuto sono approvati dai rispettivi organi collegiali ed emanati ai sensi del successivo comma 3. 2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, a seconda delle rispettive competenze, deliberano i principi generali a cui i regolamenti delle strutture con autonomia regolamentare devono uniformarsi. Tali delibere sono immediatamente esecutive. 3 I Regolamenti sono emanati, a seconda delle competenze, con provvedimento del Preside o del Direttore di Dipartimento. Art. 6 (Bollettino Ufficiale di Ateneo) 1. Il Bollettino Ufficiale è organizzato in ordine cronologico con modalità informatiche. Esso è unico, ma può essere organizzato in Sezioni. 2. Gli atti normativi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, salvo che non sia diversamente previsto nel provvedimento di emanazione. 3. Gli atti amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e hanno efficacia dal momento della pubblicazione. Art. 6 (Bollettino Ufficiale di Ateneo) 1. Il Bollettino Ufficiale è organizzato in ordine cronologico con modalità informatiche. Esso è unico, ma può essere organizzato in Sezioni. 2. Gli atti normativi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, salvo che non sia diversamente previsto nel provvedimento di emanazione. 3. Gli atti amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e hanno efficacia dal momento della pubblicazione. Art. 7 (Attività di ricerca) 1. L Università garantisce la libertà della Ricerca. Promuove e sostiene la ricerca scientifica sulla base del criterio della qualità e della valorizzazione delle capacità individuali e collettive. Si propone di togliere il comma secondo ed il comma terzo 2. In ogni caso devono essere rispettati il principio di pubblicità dei risultati scientifici di interesse generale ed ogni altra condizione derivante dai fini primari propri dell Università. Art. 7 (Attività di ricerca) 1. L Università promuove e sostiene la ricerca scientifica sulla base del criterio della qualità e della valorizzazione delle capacità individuali e collettive. 2. L Università promuove la sperimentazione scientifica nei limiti delle disposizioni vigenti e nei modi eventualmente previsti dai Regolamenti delle strutture scientifiche. 3. L Università, pur riconoscendo l importanza della ricerca finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinché gli interessi privati non prevalgano sui fini istituzionali dell Ateneo e non condizionino l autonomia delle strutture scientifiche e didattiche. 4. In ogni caso devono essere rispettati il principio di pubblicità dei risultati scientifici di interesse generale ed ogni altra 6
condizione derivante dai fini primari propri dell Università. Art. 8 (Attività didattica) 1. L Università organizza, coordina e svolge, nelle forme stabilite dal Regolamento Didattico d Ateneo, le attività didattiche per il conferimento dei titoli di studio relativi a tutti i livelli dell istruzione superiore previsti dall Ordinamento Universitario Nazionale. 2. L attività didattica deve fornire agli studenti le conoscenze, le competenze e le abilità congrue con il titolo di studio che essi intendono conseguire. L Università controlla e promuove la qualità e l efficacia della didattica. Gli studenti partecipano alla valutazione delle attività didattiche secondo le modalità stabilite dal R.D.A. 3. E garantita al singolo docente la libertà di scelta dei contenuti e dei metodi dell insegnamento affidatogli nel rispetto degli obiettivi di apprendimento definiti dal Regolamento Didattico del Corso di Studio e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici. Art. 8 (Attività didattica) 1. L attività didattica si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti con la piena utilizzazione degli stessi in conformità ai criteri organizzativi e di programmazione definiti dalle strutture didattiche e dagli ordinamenti statutari e regolamentari. 2. L Università promuove la sperimentazione didattica nei limiti delle disposizioni vigenti e nei modi eventualmente previsti dai Regolamenti delle strutture didattiche. 3. L Università favorisce la partecipazione studentesca e sostiene le diverse attitudini e l impegno individuale e collettivo nello studio e nell apprendimento. A tal fine, le strutture didattiche promuovono le condizioni di massima efficacia per l insegnamento 4. L Università assicura e promuove la partecipazione attiva degli studenti nell ambito delle strutture didattiche; sostiene le diverse attitudini e l impegno individuale e collettivo nello studio e nell apprendimento. 5. L Università promuove la sperimentazione didattica. Art. 9 (Docenti) 1. Il personale docente deve adempiere con assiduità e regolarità ai compiti didattici e di ricerca, deve partecipare regolarmente agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dallo Statuto o istituiti dalle strutture didattiche e scientifiche dell Ateneo. 2. Le strutture didattiche determinano annualmente, conformemente agli indirizzi del Senato Accademico, i compiti didattici, ne curano il regolare svolgimento, fissano le forme di verifica e di controllo. Si propone di togliere il vecchio comma 3 3. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il Senato Accademico propone le sanzioni da adottare a carico dei responsabili in conformità alle norme esistenti. 4. Per l inosservanza da parte dei docenti dei doveri di cui al presente Statuto, che non comportino sanzioni disciplinari previste dalla legge, il Senato Accademico individua idonee misure a tutela del regolare funzionamento dell attività didattica. Non è ridondante rispetto al comma 3? E compatibile con la competenza dei Presidi? Art. 9 (Docenti) 1. Il personale docente deve adempiere con assiduità e regolarità ai compiti didattici e di ricerca, deve partecipare regolarmente agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dallo Statuto o istituiti dalle strutture didattiche e scientifiche dell Ateneo. 2. Le strutture didattiche determinano annualmente, conformemente agli indirizzi del Senato Accademico, i compiti didattici, ne curano il regolare svolgimento, fissano le forme di verifica e di controllo. 3. L Università, al fine di garantire a tutti i docenti lo svolgimento delle attività di ricerca e di didattica può, nei limiti posti dal presente Statuto e dai regolamenti, accettare finanziamenti e contributi. 4. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il Senato Accademico propone le sanzioni da adottare a carico dei responsabili in conformità alle norme esistenti. 5. Per l inosservanza da parte dei docenti dei doveri di cui al presente Statuto che non comportino sanzioni disciplinari previste dalla legge, il Senato Accademico individua idonee 7
misure a tutela del regolare funzionamento dell attività didattica. Si propone di eliminare il comma 1 Art. 10 (Studenti) 1.. L Università favorisce l esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, del diritto di associazione e di riunione degli studenti anche con la predisposizione di mezzi e strutture. 3. Gli studenti hanno diritto a servizi didattici e di orientamento, amministrativi, culturali efficienti. L'Università favorisce le politiche di integrazione degli studenti con disabilità. verificare la corretta terminologia. 3. Il R.d.A. individua i diritti ed i doveri degli studenti. Predispone adeguati strumenti di tutela e stabilisce le sanzioni per la violazione dei doveri 4. Gli studenti partecipano alla vita democratica dell Università, nelle forme previste dai Regolamenti di Ateneo. Art. 10 (Studenti) 1. L Università garantisce agli studenti un ampio sapere critico di base, una preparazione scientifica e culturale elevata ed una specializzazione adeguata agli sbocchi professionali. 2. L Università favorisce l esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, del diritto di associazione e di riunione degli studenti anche con la predisposizione di mezzi e strutture. 3. Gli studenti hanno diritto a servizi didattici e di orientamento, amministrativi, culturali e ricreativi efficienti e funzionali. L'Università favorisce le politiche di integrazione degli studenti con disabilità. 4. I diritti degli studenti sono tutelati con le modalità previste nel Regolamento Didattico di Ateneo. In particolare, il suddetto regolamento stabilisce i criteri per individuare le diverse condizioni e categorie di studenti, i casi di decadenza dallo status di studente e le sanzioni da comminare in caso di violazione degli obblighi fissati dal Regolamento stesso. 5. Gli studenti partecipano alla vita democratica dell Ateneo e alle attività didattiche, nelle forme previste dai Regolamenti didattici. Art. 11 (Personale tecnico amministrativo e Dirigenti) Il personale tecnico ed amministrativo ha diritto ad una collocazione funzionale che, nel rispetto delle normative vigenti, riconosca le professionalità specifiche e ne valorizzi l apporto. 2. L Università cura la formazione e l aggiornamento del personale tecnico amministrativo, al fine di contribuire alla crescita delle professionalità individuali ed all efficienza e all efficacia dell azione amministrativa. Art. 11 (Personale tecnico amministrativo e Dirigenti) 1. Il personale tecnico ed amministrativo, ivi compresi i Dirigenti, ha diritto ad una collocazione funzionale che, nel rispetto delle normative vigenti, riconosca le professionalità specifiche e ne valorizzi l apporto. 2. L Università cura la formazione e l aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire all efficienza e all efficacia dell azione amministrativa. 8