Deliberazione n. Concessione congedo per gravi motivi, dipendente V.L. Collaboratore Professionale - Assistente Sociale, a tempo indeterminato. Il Direttore Generale Matteo Stocco PUBBLICALA ALL'ALBO ON-MNE IL coadiuvato da: 14 MA6. 2014 Il Direttore Amministrativo: Filomena Lopedoto Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli Il Direttore Sociale: Roberto Calia Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; Premesso che, con nota protocollo n. 36278/14 del 06.05.2014, la dipendente V.L. - matricola n. 1132 - Collaboratore Professionale - Assistente Sociale, a tempo indeterminato in servizio presso ru.o. Assistenza Socio Sanitaria e Famiglia - Distretto di Monza, ha chiesto la concessione di un congedo per gravi motivi familiari dal 15.05.2014 al 29.08.2014; Considerato che a tutt'oggi la dipendente V.L. - matricola n. 1132 non ha usufruito del congedo per gravi motivi familiari; Letto l'art. 4 - comma 2 - della Legge 08.03.2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari, che dispone: "/ dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, il periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni"; Atteso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Sociali, con Decreto Ministeriale n. 278 del 21.07.2000, ha emanato il regolamento di attuazione dell' art. 4 comma 2 della legge 53/2000; Letto, altresì, quanto disposto agli artt. 1 e 2 del regolamento di attuazione suindicato; 1
Lombardia ASL Monza e Brianza Accertato che il punto 5 dell'art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001 del 26.03.2001 prevede, fra l'altro, il diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione ed il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa; Accertato altresì che la dipendente V.L. - matricola n. 1132 - è l'unico familiare legittimato alla fruizione del congedo in parola come si evince dalle autocertificazioni prodotte, agli atti del Servizio Personale; Atteso che il congedo che si andrà a concedere con il presente provvedimento non supera il limite previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 151/2001; Richiamato il D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 in merito al riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi che all'art. 4 - comma 5 quater - stabilisce: - per un periodo continuativo non superiore a sei mesi il lavoratore che presta l'assistenza ha diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbe maturato nello stesso arco di tempo lavorativo senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa; - il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della 13 A mensilità e del trattamento di fine rapporto; Richiamato, altresì: - la Circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011, in merito alla retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap; - la Circolare della FUNZIONE PUBBLICA n. 1 del 03/02/2012 avente per oggetto: "modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 Omissis" che illustra le novità apportate e, fra l'altro, le seguenti: disciplina del congedo, cumulo di permessi per l'assistenza a più persone in situazione di handicap grave e necessità di documentazione a supporto del permesso nel caso di assistenza nei confronti di persone disabili residenti ad oltre 150 Km di distanza stradalerispettoalla residenza del lavoratore; - la Circolare INPS n. 32 del 06/03/2012 che, al punto 3.3, precisa che utilizzati i due anni di congedo, il soggetto legittimato alla fruizione avrà esaurito anche il limite "individuale" per gravi e documentati motivi famigliari nell'arco della vita lavorativa; Atteso che la dipendente V.L. - matricola n. 1132 - non fruirà del permesso retribuito di cui all'art. 33 della legge 05.02.1992, n. 104 per tutto il periodo di congedo per gravi motivi fruito per un periodo continuativo; Accertato che la dipendente V.L. - matricola n. 1132 - ha prodotto adeguata documentazione sanitaria rilasciata dal medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N., depositata agli atti del Servizio Personale; Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Sanitario, Zarinelli Patrizia, dal Direttore del Dipartimento delle Cure Primarie e Gestione del Territorio, Lopiccoli Silvia, dal Direttore del Distretto di Monza, Guzzon Corrado; 2
Ritenuto di concedere un congedo per gravi motivi, alla dipendente V.L. - matricola n. 1132 dal 15.05.2014 al 29.08.2014; Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento; Dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta ulteriori oneri a carico di questa ASL; Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; DELIBERA per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 1) di concedere il congedo per gravi motivi, alla dipendente V.L. - matricola n. 1132 - dal 15.05.2014 al 29.08.2014; 2) di precisare che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti previsti, la dipendente V.L. - matricola n. 1132 - ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione; 3) di concedere permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbe maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzionefigurativaai sensi e per gli effetti dell'art. 4 - comma 5 quater - del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119; 4) di precisare che il congedo per gravi motivi non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della 13 mensilità, del trattamento di fine rapporto come normato dal D.Lgs. 119/2011 e dalla Circolare INPDAP del 28.12.2011, n. 22 nonché dalla Circolare INPS del 06.03.2012, n. 32; 5) di precisare altresì che la dipendente V.L. - matricola n. 1132 - alla data del 29.08.2014 avrà fruito complessivamente di n. 107 giorni di congedo per gravi motivi; 6) di incaricare il Servizio Personale, in qualità di Responsabile del procedimento, per gli atti conseguenti al presente atto; 7) di dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta ulteriori oneri a carico di questa ASL; 3
Lombardia ASL Monza e Brianza 000972 8) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo dell'azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33. IL DIRETT (Ma )RE GENERALE Stocco) Esprimono parere favorevole: Il Direttore Amministrativo: Filomena Lo Il Direttore Sanitario: Patrizia Zaringlli Il Direttore Sociale: Roberto Cali 4
Lombardia ASL Monza e Brlanza 000973 Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 1 3 MAG 2014 Oggetto: Concessione congedo per gravi motivi, dipendente V.L. Collaboratore Professionale - Assistente Sociale, a tempo indeterminato. Il Responsabile del Procedimento Il Direttore del Servizio Personale ^---ielena Sartori) Visto di congruità tecnica di competenza Parere in ordine alla regolarità contabile Servizio ContabilitàeTiinanza f\ (Maria Elena Galbuseraj 5