COMUNE DI VEGLIE (Provincia di Lecce)

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1 COMUNE DI VEGLIE (Provincia di Lecce) DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE COPIA DEL 1. SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO Personale: trattamento giuridico - contrattazione decentrata Numero 34 del 26/02/2015 Numero 82 Reg. Generale del 26/02/2015 OGGETTO: CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. N. 151/2011 AL DIPENDENTE C.R. MATRICOLA N. 67.

2 L'anno 2015 il giorno 26 del mese di FEBBRAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto Dott. SCALINCI Silvio, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Personale: trattamento giuridico - contrattazione decentrata: Visti: il D.Lgs n. 267; il vigente Statuto comunale; il vigente Regolamento per l Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; il vigente Regolamento di Contabilità; il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore; l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006; Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; VISTA l'istanza acquisita al protocollo dell' Ente in data 31 dicembre 2014 al 17459, con la quale il dipendente C.R,( matricola 67) in servizio presso questo Comune con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica B3, ha inoltrato richiesta per la concessione del congedo straordinario ai sensi dell art. 42 del Decreto legislativo 151/2001 al fine di prestare assistenza, in qualità di unico referente, a familiare (padre) portatore di handicap in situazione di gravità; VISTO il Decreto Legislativo 151 del 26 marzo 2001 il quale ai seguenti commi dell art. 42, come modificato dall art. 4, comma 1, lettera b) del d. lgs. N. 119 del 2011 così dispone: «5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n.104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto. 5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro ,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non

3 superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 VISTA : - La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica, 3 febbraio 2012, n. 1 esplicativa delle modifiche apportate alla disciplina in materia di permessi e congedi per l assistenza a persone con disabilità dal d. lgs 119/2011; - la circolare INPS 6 marzo 2012, n. 32 avente ad oggetto Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio Attuazione dell articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l assistenza a disabili in situazione di gravità ; - La sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 che ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave, in violazione degli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, 4 comma, della Costituzione. - La circolare INPS n. 159 del 15 novembre 2013 avente ad oggetto Sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 3 luglio Estensione del diritto al congedo di cui all art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave. DATO ATTO che, alla luce della circolare da ultimo richiamata, i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario, entro 60 giorni dalla richiesta, per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni sono individuati con un ordine di priorità: il primo beneficiario è, quindi, il coniuge convivente con la persona gravemente disabile; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio). Non viene previsto alcun limite di età di chi dovrebbe assistere il disabile; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di decesso dei figli conviventi, mancanti o invalidi, il beneficio passa ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli o delle sorelle, il diritto al congedo passa a parenti e affini, comunque conviventi, fino al terzo grado Ritenuto che, in riferimento ai requisiti soggettivi per il riconoscimento del congedo straordinario quali quelli di mancanza, di affezione da patologie invalidanti, e di convivenza, viene confermato quanto riportato nella circolare dell'inps n. 32 del 6 marzo 2012 e precisamente: per quanto concerne la mancanza, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono; ai fini dell individuazione delle patologie invalidanti, in assenza di un esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000(Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000; Infine si ribadisce che il requisito della convivenza sarà accertato d ufficio previa indicazione da parte dell interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all' art. 32 D.P.R N. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale ( residenza) del dipendente o del disabile PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dal dipendente conformi a quanto richiesto dalla normativa

4 vigente e come esplicitato nelle circolari sopra citate dalle quali risulta: 1. di essere convivente con il proprio familiare in situazione di disabilità grave ed unico referente; 2. di essere il beneficiario perché, nell ordine di priorità fra i familiari, previsto dal D.Lgs. 119/11, il coniuge del disabile è affetto da patologia invalidante ( invalido al 100%) e non vi sono altri figli conviventi ; 3. la persona per la quale si richiede il beneficio de quo non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati; 4. che il verbale di accertamento della condizione d handicap si trova già agli atti dell ufficio personale; 5. di prestare assistenza al proprio familiare in forma ed in maniera esclusiva. DATO ATTO che il dipendente di che trattasi fruisce dei benefici di cui l art 33, comma 3 della legge 104/1992, per il padre portatore di handicap come si evince dall esame degli atti conservati nel fascicolo personale, giusta determinazione n. 581 del 12/11/2014 ; TENUTO CONTO CHE il congedo ex art. 42 comma 5 del d.lgs 151/2001 ed i permessi di cui all art. 33, comma 3 della legge 104/1992, come disposto dal successivo comma 5 bis non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per assistere la stessa persona in situazione di gravità ( secondo il principio del c.d. referente unico già introdotto dall art, 24 della legge 183/2010); PRECISATO che il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni e/o dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell istanza, quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell amministrazione; RITENUTO, sulla scorta delle dichiarazioni rese e certificazioni prodotte, nonchè della normativa vigente, di dover accogliere l istanza del dipendente C.R. in servizio presso questo Comune con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica B3, e, per l effetto, riconoscere allo stesso i benefici previsti dall art. 42 comma 5 del d. lgs n. 151/2011, DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa; VISTI E RICHIAMATI: - Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000 ( Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); - Decreto Legislativo 151 del 26 marzo 2001; DETERMINA per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 1. DI ACCOGLIERE l istanza acquisita al protocollo dell' Ente in data 31 dicembre 2014 al con la quale il dipendente C.R, ( matricola 67) in servizio presso questo Comune con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica B3, ha inoltrato richiesta per la concessione del congedo straordinario ai sensi dell art. 42 del Decreto legislativo 151/2001. al fine di prestare assistenza, in qualità di unico referente, a familiare (padre) portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell art. 42 del Decreto legislativo 151/2001; 2. DI AUTORIZZARE, per l effetto, il dipendente alla fruizione del beneficio di cui al punto precedente con decorrenza e sino al 28 febbraio 2017, come da richiesta del dipendente ; 3. DARE ATTO che ai sensi del comma 5 quinques dell art. 42 del D. Lgs. n.151 del 2001 i periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio, ma essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità; 4. DARE ATTO che al predetto dipendente spetta l'indennità dell'ultima retribuzione con il riferimento delle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;

5 5. DI PRECISARE che il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni e/o dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell istanza, quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell amministrazione; 6. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa, minori entrate e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore economico finanziario; 7. DI TRASMETTERE copia del presente atto al dipendente interessato (matricola n. 67) ed al Responsabile del settore cui lo stesso è assegnato; 8. DI TRASMETTERE altresì copia del presente provvedimento al Settore economico finanziario Ufficio personale trattamento economico e previdenziale stipendi per gli adempimenti di competenza. 9. DI DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia, alle relative norme di attuazione e al CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali. La sottoscritta attesta di aver regolarmente effettuato l istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta altresì che la presente determinazione è conforme alle risultanze dell istruttoria condotta. Avv. Anna Maria Marasco

6 Il presente approvato viene sottoscritto. IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Dott. SCALINCI Silvio Visto il testo determinativo che precede; Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari Eseguito il dovuto controllo di regolarità contabile sull'atto che precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e delle disposizioni di cui al vigente regolamento di contabilità e dei controlli interni rilascia il visto di competenza attestante la regolare copertura della spesa impegnita; Veglie, lì IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO f.toalemanno Cosimo Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d Ufficio; n Che la presente determinazione: ATTESTA Verrà affissa all Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici (N. Reg. Pub.); n Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione. Veglie, lì IL SEGRETARIO GENERALE f.to GRASSO Giuliana

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