C i t t à d i B a c o l i (Prov. di Napoli)
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1 COPIA C i t t à d i B a c o l i (Prov. di Napoli) SETTORE : I SERVIZIO : RISORSE UMANE DETERMINAZIONE adottata il e registrata al n. 605 in data OGGETTO : Richiesta congedo straordinario ai sensi dell' art. 42,comma 5, del d.lgs 151/2001 e s.m.i. al dip.te matr Decorrenza dal 15/09/2014 al 14/09/2015. Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria responsabilità, che le notizie, i dati e tutto quanto riportato nella presente determinazione rispondono al vero e sono stati personalmente controllati dallo stesso. Il Resp. del Procedimento Filomena Carannante L anno 2014 il giorno 22, del mese di LUGLIO, il Responsabile di Settore, vista la deliberazione di G.C. n.358 del , con la quale sono state attribuite le risorse ai responsabili di settore; Premesso che con istanza, prot. Gen. n del acquisita con prot. Ufficio di Staff Risorse Umane n. 837 del , il dipendente matr. n. 227, incardinato nell'ufficio di Staff Segreteria Sindaco e Segretario, chiede la concessione del congedo retribuito ai sensi dell'art 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001, così come riformulato dall' art. 4 del D.Lgs 119/2011, e successivamente dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 3 febbraio 2012 e, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 18 luglio 2013, per assistere la madre, persona disabile con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 1, e 3 della Legge 104/92, per complessivi 12 mesi, a decorrere dal al ; che il D.Lgs 119/2011 pur confermando i beneficiari potenziali (coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle) previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza precedente, fissa condizioni diverse di priorità nell accesso ai congedi. Successivamente la Sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 dichiara l'illegittimità costituzionale dell' art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151 del 2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti leggittimati a fruire del congedo, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati a prendersi cura della persona in situazione di disabilita' grave. che la circolare dell' INPS n. 159 del 15 novembre 2013 ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 che ha esteso il diritto al congedo a parente o affine entro il
2 terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave, per cui alla luce della circolare soprarichiamata i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario, entro 60 giorni dalla richiesta, per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni sono individuati con un ordine di priorità: il primo beneficiario è, quindi, il coniuge convivente con la persona gravemente disabile; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio). Da far rilevare che non viene previsto alcun limite di età di chi dovrebbe assistere il disabile; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di decesso dei figli conviventi, mancanti o invalidi, il beneficio passa ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli o delle sorelle, il diritto al congedo passa a parenti e affini, comunque conviventi, fino al terzo grado. Ritenuto che, in riferimento ai requisiti soggettivi per il riconoscimento del congedo straordinario quali quelli di mancanza, di affezione da patologie invalidanti, e di convivenza, viene confermato quanto riportato nella circolare dell'inps n. 32 del 6 marzo 2012 e precisamente: per quanto concerne la mancanza, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono; ai fini dell individuazione delle patologie invalidanti, in assenza di un esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000; Infine si ribadisce che il requisito della convivenza sarà accertato d ufficio previa indicazione da parte dell interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all' art. 32 D.P.R N. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale ( residenza) del dipendente o del disabile. Accertato che, ai sensi dell' art. 42 comma 5-bis del D.Lgs 151/2001, così come riformulato dal D.Lgs 119/2011, il congedo fruito ai sensi del comma 5 dello stesso articolo non puo' superare la durata complessiva di due anni, anche frazionabili nell'arco della vita lavorativa, del dipendente cui è accordata la fruizione del beneficio e che sussista come condizione per la concessione dei congedi, l'assenza di attività lavorativa da parte della persona disabile da assistere. Il congedo è accordato a condizione
3 che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza; che, ai sensi dell' art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, così come riformulato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, al comma 5 - ter recita: "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; che, ai sensi dell' art. 42 comma 5 - quater. del D.Lgs 151/2001, i soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. Che, ai sensi dell' art. 42 comma 5 - quinques.del D.Lgs 151/2001, i periodi di congedo straordinario non sono computabili ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5 - bis e 5 quarter si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53. Visto il verbale dell' ASL NA2 dal quale si rileva che la persona da assistere è persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al comma 1 e 3 dell'art. 3 della ex legge 104/92 con connotazione di gravità ; Letta dichiarazione presentata dal dipendente, dalla quale si evince: la 1) di prestare assistenza continuativa ed esclusiva alla persona con handicap grave; 2) che la persona per la quale è richiesto il congedo, non è ricoverata a tempo pieno in alcuna struttura ospedaliera o comunque in alcuna struttura pubblica o privata che assicurino assistenza sanitaria (il D.Lgs 119/2001 ha introdotto l'eccezione a questo requisito nel caso in cui la presenza del familiare sia richiesta dalla struttura sanitaria) 3) che nessun altro familiare beneficia del congedo per lo stesso soggetto di handicap; 4) di essere convivente con il soggetto portatore di handicap, con dimora temporanea; 5) che la persona per la quale è richiesto il congedo, non presta alcuna attività lavorativa; Accertato che il dipendente non ha mai usufruito, nell arco della vita lavorativa presso questo Ente, di congedo straordinario retribuito di cui all art. 42, comma 5 del D.Lgs 151/2001, né del congedo per gravi e documentati motivi familiari previsti dall art. 4 comma 2 della L.53/2000. Preso atto della dichiarazione sopracitata nella quale il dipendente attesta che è l'unico ad usufruire del beneficio in parola, e che è convivente con il proprio coniuge in condizioni di handicap grave, prestandogli assistenza con carattere di sistematicità ed adeguatezza;
4 Vista la nota informativa del sito INPS in materia di congedi straordinari dalla quale si evince che il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data indicata sulla domanda. Ritenuto, pertanto, per i motivi sopra esposti, di poter concedere al dipendente matr. 227, il congedo straordinario, per complessivi mesi 12, da usufruire dal al , ai sensi dell' art. 42, comma 5 del D.Lgs 151/2001, per assistere la propria madre, in condizioni di handicap grave. DETERMINA 1) Fare proprio quanto detto in premessa. 2) Concedere al dipendente matr. 227, il congedo straordinario per complessivi mesi 12, da usufruire dal al , ai sensi dell' art. 42, comma 5 del D.Lgs 151/2001 e s.m.i., per assistere la propria madre, in condizioni di handicap grave; 3)Dare atto che ai sensi del comma 5 quinques dell art. 42 del D. Lgs. n.151 del 2001 i periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio, ma essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità; 4)Dare atto che al predetto dipendente spetta l'indennità dell'ultima retribuzione con il riferimento delle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; 5)Dare atto che il dipendente matr. n. 227 si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio di Risorse Umane ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione e delle agevolazioni ; 6)Dare atto che il requisito della convivenza sarà accertato d ufficio previa indicazione da parte dell interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all' art. 32 D.P.R N. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale ( residenza) del dipendente o del disabile. 7)Notificare copia della presente al Responsabile Ufficio di Staff Risorse Umane e al dipendente matr.227; 8)Dare atto della nota informativa del sito INPS in materia di congedi straordinari dalla quale si evince che il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data indicata sulla domanda. 9)Dare atto che si provvederà ai sensi di legge a verificare il contenuto delle autocertificazioni. 10)Dare atto che il presente atto non viene trasmesso all'ufficio Economico Finanziario per l'apposizione del visto come previsto dall'art. 151 del T.U.E.L. in quanto non necessita di alcun impegno di spesa. Il Resp.le del procedimento Sig.ra Filomena Carannante Il Resp.le Ufficio di Staff Risorse Umane dr. Vincenzo Pedaci
5 DETERMINAZIONE REGISTRATA NEL REPERTORIO TENUTO DALLA SEGRETERIA GENERALE AL N. 605 IN DATA IL RESPONSABILE DEL II SETTORE Dr.ssa Lucia BASCIANO Visto del responsabile del servizio finanziario, il quale ha accertato la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria sulla presente determinazione. Impegno n. cap. Euro Osservazioni : Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore Finanziario S. Stella FRISONE rag. Agostino FAGA Bacoli, lì Il Responsabile del Servizio finanziario, avendo rilevato rinvia l'atto al responsabile del servizio proponente. Bacoli, lì Il Responsabile del Settore Finanziario REFERTO DI PUBBLICAZIONE I sottoscritti, visti gli atti d ufficio, A T T E S T A N O che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito istituzionale all indirizzo web il giorno per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000 e art.8 c.2 dello Statuto Comunale). L Incaricato della pubblicazione Di Meo Maria Giovanna per Il Resp.le della Comunicazione on-line Fulvio Appratto Maria Di Roberto Il Responsabile del II Settore Dr.ssa Lucia BASCIANO
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