Senato Accademico del 30 novembre 2011 ALLEGATO al punto XII EVENTUALI 1. Scuole Dottorali venete - Regolamenti



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Senato Accademico del 30 novembre 2011 ALLEGATO al punto XII EVENTUALI 1. Scuole Dottorali venete - Regolamenti REGOLAMENTO Scuola Superiore di Economia e Management Scuola di dottorato di ricerca interateneo XXVII ciclo (Università Ca Foscari Venezia, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Verona) Art. 1 - Istituzione, contenuti e obiettivi generali È istituita la Scuola Superiore di Economia e Management (d ora in poi Scuola) promossa dall Università Ca Foscari Venezia (Dipartimento di Economia e Dipartimento Management), dall Università di Padova (Dipartimento di Scienze Economiche Marco Fanno ), dall Università di Verona (Dipartimento di Economia Aziendale e Dipartimento di Scienze Economiche), che mettono a disposizione strutture, servizi e finanziamenti nei limiti complessivi definiti dai Consigli di Amministrazione di ciascun Ateneo adeguati alle attività della Scuola. La Scuola si volge a valorizzare e a coordinare le competenze, gli ambiti di ricerca e le diverse specializzazioni tematiche sviluppate nelle tre università venete di Padova, Venezia, Verona, ampliandone la portata territoriale e incrementando le occasioni di dialogo e dibattito scientifico tra docenti e dottorandi. Questa unione scaturisce infatti dai profondi legami scientifici che già uniscono le tre sedi a livello individuale e dalle numerose attività congiunte (di seminari, di ricerche, di tutoraggio) che già nel passato sono state realizzate prevalentemente fra le sedi di Venezia e di Padova, ma anche fra Padova e Verona. La Scuola si propone di costituirsi come punto di riferimento in ambito internazionale per la formazione di ricercatori delle discipline oggetto di studio, che svolgano la propria attività in ambito accademico, in azienda o presso istituzioni internazionali. Pertanto la lingua ufficiale della Scuola è l inglese: tutte le attività didattiche si svolgono in inglese, e le tesi sono redatte esclusivamente in lingua inglese. Il nome inglese della scuola è Graduate School in Economics and Management Art. 2 - Aree di afferenza e settori scientifico-disciplinari L area scientifica di riferimento della Scuola è l area CUN 13 (Scienze Economiche e Statistiche). I settori scientifico-disciplinari presenti sono tutti quelli designati con le lettere SECS-P (da 01 a 12) e inoltre i settori SECS-S/01, SECS-S/03 e SECS-S06. Art. 3 - Articolazione La Scuola è articolata nei seguenti corsi di dottorato di ricerca, tra loro coordinati, per lo sviluppo del progetto formativo: Dottorato di ricerca in Economia aziendale e dottorato di ricerca in Economia dell Università Ca Foscari Venezia Dottorato di ricerca in Economa e Management dell Università di Padova Dottorato di ricerca in Economia e direzione aziendale e dottorato di ricerca in Economia e finanza dell Università di Verona Sono organi della Scuola: a) il Direttore; Art. 4 - Organi

b) i Vicedirettori; c) il Consiglio Direttivo; d) i Collegi dei docenti dei dottorati; e) il Comitato Scientifico. f) i Coordinatori dei dottorati Art. 5 Il Direttore 1. Il Direttore è eletto da tutti i docenti membri dei Collegi dei Docenti dei dottorati della Scuola, tra i suoi componenti di ruolo presso le Università Ca Foscari Venezia, Università di Padova, Università di Verona. La votazione avviene, anche per via telematica, in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dalla successiva votazione a maggioranza assoluta dei votanti. Sono incompatibili con la funzione di Direttore le funzioni di Rettore, Pro Rettore vicario, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà (o analoga struttura di coordinamento della didattica). L incarico di Direttore della Scuola ha durata triennale e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. 2. Il Direttore: a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni; b) organizza e coordina le attività della Scuola, ivi incluse quelle amministrative; c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l attuazione delle delibere; d) convoca e presiede la riunione congiunta dei Collegi dei docenti; e) insieme con i vicedirettori presenta annualmente al consiglio direttivo una dettagliata relazione sull andamento della Scuola da sottoporre al preventivo esame dei Nuclei di Valutazione di ciascuna sede (Ateneo) anche ai fini del giudizio di cui al D.M. 224/1999, nonché dei Senati Accademici e dei Consigli di Amministrazione di ciascun Ateneo 3. Il Direttore nomina entro un mese dalla elezione un Vicedirettore per ciascuna delle tre sedi (Ateneo) tra i componenti del Consiglio Direttivo afferenti alla sede stessa, e fra i vicedirettori questi il proprio vicario. 4. Il Direttore ha facoltà di delegare specifiche funzioni ad altri docenti del Consiglio Direttivo, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Art. 6 I Vicedirettori I Vicedirettori sono, insieme al Direttore, responsabili delle attività e dell organizzazione della Scuola. Ciascun vicedirettore si fa carico dei rapporti con la sede di afferenza e autorizza, sentito il direttore e il supervisore del dottorando (se già assegnato), i periodi all estero fino a sei mesi. Art. 7 - Il Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è l organo di programmazione e di indirizzo delle attività della Scuola. Esso è composto da:

a) quattro rappresentanti per sede universitaria inclusi il Direttore, ed i Coordinatori dei Dottorati b) un rappresentante dei dottorandi per ciascuna sede, eletto annualmente, che parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva limitatamente alle questioni riguardanti l andamento generale della Scuola e i percorsi formativi. 2. Una volta noti i nomi del Direttore della Scuola e dei Coordinatori di dottorato, i restanti componenti per ciascuna sede e dottorato sono eletti dai componenti dei rispettivi Collegi dei docenti. 3. Il Consiglio Direttivo predispone le linee guida della Scuola, le attività didattiche comuni (almeno il cinquanta percento delle attività del primo anno) e le modalità di effettuazione dell esame di ammissione e dell esame finale. In particolare: a) ripartisce tra i dottorati, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione di ciascuno degli Atenei, le specifiche risorse assegnate alla scuola interateneo; b) predispone, sentiti i Collegi dei docenti, il progetto formativo complessivo della Scuola comprendente le attività didattiche comuni della Scuola, nonché i criteri per la formulazione di giudizi sull attività dei dottorandi; c) determina le linee di attività della Scuola; d) delibera, su proposta dei collegi dei docenti, l ammissione degli studenti all anno successivo e) delibera, su proposta dei collegi dei docenti, l ammissione degli studenti a sostenere l esame finale f) definisce le modalità di effettuazione dell esame finale g) propone al Rettore della sede amministrativa del dottorato, acquisito il parere favorevole dei Collegi dei docenti, i membri delle Commissioni per l esame finale; h) propone al Rettore della sede amministrativa del dottorato, acquisito il parere favorevole dei Collegi dei docenti, i membri delle Commissioni per l esame di ammissione; i) promuove la partecipazione a reti di dottorato, eventualmente anche di interesse per singoli dottorati; 4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore, ovvero qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. 5. Il Consiglio Direttivo è rinnovato ogni tre anni. Art. 8 - Il Collegio dei docenti 1. Per ciascuno dei corsi di dottorato di ricerca in cui si articola la Scuola è costituito un Collegio dei docenti composto da almeno 10 docenti, dell ateneo di riferimento afferenti ad ambiti disciplinari coerenti con ciascun dottorato, che svolgono le funzioni di supervisore o attività didattiche strutturate, per un impegno temporale minimo di 10 ore annue. L attività dei docenti svolta nell ambito di ciascuno dei dottorati della Scuola è riconosciuta dai rispettivi Atenei di

appartenenza ai fini dell assolvimento degli obblighi didattici e organizzativi previsti dalla normativa vigente. Fa inoltre parte del Collegio dei docenti un rappresentante dei dottorandi, eletto annualmente, che partecipa alle riunioni del Collegio con funzione consultiva, limitatamente alle questioni riguardanti l andamento generale del dottorato e i percorsi formativi. Il Collegio dei docenti è rinnovato annualmente. Il Collegio dei docenti è convocato dal Coordinatore del dottorato, ovvero qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del Collegio dei docenti possono svolgersi anche per via telematica. 2. Il Collegio dei docenti ha le seguenti funzioni: a) eleggere il Coordinatore del dottorato, scelto tra i propri membri e deve afferire all Ateneo sede del Corso. Detto coordinatore è membro del Consiglio Direttivo; b) proporre al Consiglio Direttivo che a sua volta li proporrà al Rettore i nominativi dei membri delle Commissioni per l esame di ammissione; c) proporre al Consiglio Direttivo che a sua volta li proporrà al Rettore i nominativi dei membri delle commissioni per l esame finale; d) proporre la programmazione delle attività annuali specifiche del dottorato; e) individuare un supervisore per ciascun dottorando; f) approvare il piano formativo e di ricerca di ciascun dottorando, coerentemente alle linee definite dal Consiglio Direttivo; g) autorizzare i periodi di sospensione e recupero h) autorizzare i dottorandi a recarsi fuori sede per periodi di formazione o ricerca eccedenti i sei mesi; i) approvare la partecipazione dei dottorandi a stages organizzati presso soggetti pubblici o privati; j) autorizzare il dottorando a svolgere attività didattica, sussidiaria, e attività di ricerca extracurriculare; k) proporre al Consiglio Direttivo, al termine dell anno accademico, l ammissione o meno dei dottorandi all anno di corso successivo sulla base di una valutazione dell attività svolta, ovvero l ammissione a sostenere l esame finale; l) presentare alla Commissione per l esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca il giudizio sulle attività svolte da ciascun dottorando. n) proporre al Rettore eventuali istanze di proroga per la presentazione della tesi. Art. 9 Il Coordinatore del Dottorato Il Coordinatore del dottorato è eletto dal Collegio dei docenti e assume la carica previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento proponente il Dottorato. Il coordinatore designa tra i membri del Collegio dei docenti un vice coordinatore che, in caso di assenza o impedimento temporaneo lo sostituisce in tutte le funzioni previste dal presente regolamento. Il coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti. Il Coordinatore del dottorato decade con la fine del mandato del Direttore.

Art. 10 Comitato Scientifico Per il XXVII ciclo restano in vigore i comitati scientifici dei singoli corsi o scuole di dottorato Art. 11 Sede amministrativa In attesa di una sede amministrativa unica della Scuola, per il XXVII ciclo la sede dei singoli indirizzi è presso l università che emana il bando di concorso per l ammissione. Art. 12 Risorse, posti, borse di studio, riserve a)per il XXVII ciclo ciascuna sede (Ateneo) emanerà il proprio bando con i propri posti con e senza borsa. I posti senza borsa da bandire sono deliberati dal Consiglio Direttivo della Scuola. b) nel caso di finanziamenti provenienti da enti esterni destinati alla Scuola, il Consiglio Direttivo stabilisce in quale corso bandire la borsa, a meno che l ente esterno non indichi espressamente a quale corso sono destinati. c) nel caso di finanziamenti esterni destinati ad uno specifico corso, la borsa sarà bandita dalla sede di afferenza del corso. Art. 13 Ciclo formativo La durata del ciclo formativo della Scuola è di tre anni. L attività di formazione di ciascun dottorando, con le relative verifiche in itinere e finale, autorizzazioni e scadenze, è seguita dai Collegi dei docenti. Le decisioni sull ammissione all anno successivo e sull ammissione all esame finale è invece di pertinenza del Consiglio Direttivo su proposta del Collegio di Indirizzo. Il dottorando può svolgere parte della propria attività di ricerca presso strutture qualificate in Italia o all estero, nel rispetto della normativa vigente. Art. 14 Reti e Internazionalizzazione La Scuola intrattiene rapporti con Istituti scientifici e Università italiane e straniere ai fini di collaborare in attività di ricerca e formative di interesse comune e può promuovere accordi di cotutela, di joint degree e di double degree con Università straniere. La Scuola esprime pareri in merito a proposte provenienti da soggetti terzi. La Scuola promuove specifiche convenzioni Erasmus per i propri dottorandi. Art. 15 Obblighi dei dottorandi Gli obblighi e i diritti dei dottorandi sono elencati nelle Policies and procedures approvate dal Consiglio Direttivo, ove costituito, ovvero dal Comitato Tecnico Ordinatore di cui al successivo art. 19. Art. 16 - Esame finale 1.Alla fine del corso di dottorato, il dottorando presenterà una tesi scritta redatta in lingua inglese. 2. Entro il 30 Settembre dell ultimo anno di corso, il dottorando chiede al collegio dei docenti di essere ammesso a sostenere l esame finale, o di ottenere una sola proroga annuale della

consegna della tesi. In caso di accoglimento della domanda di ammissione, la tesi deve essere consegnata entro il 31 Gennaio o il 30 Giugno successivi. 3. L esame finale consisterà nella discussione della tesi di dottorato e sarà sostenuto dinanzi a una Commissione composta da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce la Scuola, esclusi i supervisori dei dottorandi. Almeno due membri dovranno appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non dovranno essere componenti degli organi della Scuola. La composizione della Commissione potrà essere integrata secondo le modalità del D.M. 224/1999. I membri della commissione sono proposti dal Consiglio Direttivo, sentiti i collegi dei docenti. La Commissione sarà nominata dal Rettore della sede del corso di dottorato. 2. Per l esame finale possono essere nominate più commissioni, in considerazione dei diversi indirizzi di ricerca e tenendo conto degli specifici contenuti delle tesi di dottorato. Art. 17 - Modalità di conferimento del titolo Al candidato che abbia superato l esame finale verrà attribuito il titolo di Dottore di Ricerca (Ph. D.) e verrà in tal senso rilasciato un diploma che riporterà la dicitura del corso di dottorato di ricerca frequentato, della sede amministrativa, nonché della Graduate School in Economics and Management. Il titolo di Dottore di Ricerca sarà rilasciato congiuntamente dai Rettori delle tre sedi (Atenei). Art. 18 - Approvazione e modifiche del Regolamento Il regolamento della Scuola è proposto dal comitato tecnico ordinatore (di cui all art. 19) e approvato dai competenti organi di governo delle tre sedi. Le modifiche saranno proposte dal Consiglio Direttivo. La stessa procedura è applicata alle modifiche del regolamento che non siano automatiche per disposizioni di legge. Art 19. Norme Transitorie e finali In fase di costituzione della Scuola, i compiti del Consiglio Direttivo sono assolti da un Comitato Tecnico Ordinatore composto dai tre direttori delle Scuole delle singole sedi, ed altri tre docenti di ciascuna sede nominati dai competenti organi di governo delle Scuole. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si farà riferimento alla normativa della sede universitaria presso la quale il dottorando è iscritto.