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Spett.le Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM di Roma Via Magna Grecia 30/g 00183 Roma federazione@tsrm.org Oggetto: obbligo di iscrizione all albo anche per i TSRM pubblici dipendenti. Nel caso vengono ad applicarsi una serie di norme che qui di seguito indicherò, non escludendo riferimenti all orientamento giurisprudenziale compreso quello della Corte Costituzionale. Art. 2 legge 4.8.1965 n. 1103 come modificata da legge 25/83; art. 12 legge 4.8.1965 n. 1103 come modificata da legge 25/83; art. 1 DM 26.9.1994 n. 746; art. 1 legge 23.10.1992 n. 421; Corte Costituzionale sent. 626 del 30.12.1987; Corte di Cassazione IV sez. penale n. 492 del 1.4.2003; Consiglio di Stato in sede consultiva parere 133. Del 17.3.2004; art. 2 comma 3 legge 1.2.2006 n. 43.

Le prime quattro norme richiamate rappresentano norme speciali, cioè norme che regolano aspetti particolari relativi ad una specifica e peculiare professione, quella del tsrm. Secondo i criteri interpretativi contenuti nel codice civile, come è noto, le norme speciali possono essere superate solo da norme successive nel tempo, aventi lo stesso carattere speciale; nella sostanza le norme speciali non possono essere superate da norme, ancorché successive, aventi natura generale. Per gli artt. 2 e 12 L. 1103/1965 come modificati dalle legge 25/83 chiunque intenda esercitare, sia presso ospedali o enti pubblici, sia presso ambulatori privati di radiologia, (omissis l arte etc. ma poi modificata) la professione di tecnico sanitario di radiologia medica deve essere munito del diploma di abilitazione. l effettivo esercizio della (omissis l arte etc. ma poi modificata) professione di tecnico sanitario di radiologia medica è subordinato all iscrizione all albo provinciale. Anche alla luce della specialità delle norme richiamate, la Corte Costituzionale con la richiamata sentenza 626 del 1987 dichiarò la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell art. 12 (legittimandone la vigenza) che era stata sollevata con ordinanza di rinvio dal Pretore di Genova, con riferimento alla parte della norma che disponeva l obbligo di iscrizione dei tsrm pubblici dipendenti. Anche in ragione della persistenza delle norme adesso richiamate, suffragate dalla forza della sentenza della Corte Costituzionale adesso citata, il legislatore successivo, con l art. 1 della legge 23.10.1992 ha potuto affermare, senza introdurre alcuna distinzione rispetto ai modi ed ai luoghi

relativi allo svolgimento dell attività dei tecnici che il tecnico sanitario di radiologia medica (anche quello di pubblico impiego) è l operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell iscrizione all albo professionale, è responsabile degli atti di sua competenza ed è autorizzato ad espletare indagini e prestazioni radiologiche. In ragione della specialità delle norme ora chiamate, appaiono inutili i riferimenti alla pronuncia delle Corte di Cassazione e al parere del Consiglio di Stato sopra indicati, usati, in qualche circostanza, per confortare la tesi per cui l obbligo di iscrizione non sia dovuto per i pubblici dipendenti; la sentenza della Corte di Cassazione è infatti pronunciata nei riguardi degli infermieri ed appare evidente che per i principi che accompagnano il giudicato, questa non possa essere estesa ai tsrm; diversamente, per quanto concerne il parere del Consiglio di Stato dobbiamo concludere che anch esso non possa avere una portata significativa avverso le norme speciali che abbiamo visto disciplinare la professione di tsrm; il parere del Consiglio di Stato non ha la forza, né può dunque superare il contenuto delle norme speciali vigenti, almeno fino a quando la Corte Costituzionale non si pronunci per l incostituzionalità delle norme in parola che prescrivono quell obbligo. I brevi richiami sarebbero bastevoli per legittimare la tesi per cui anche i tsrm pubblici dipendenti, sono tenuti e devono iscriversi all albo provinciale di competenza per esercitare la relativa attività; vi è tuttavia una norma recente che pare non lasciare dubbi circa l obbligo dei pubblici dipendenti di iscriversi all albo di riferimento. La norma (art. 2 comma 3 legge 43/2006) è contenuta nella legge che dispone in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,

riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione, dei relativi ordini professionali e recita quanto segue: l iscrizione all albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge. Dobbiamo indicare che alcuni, per il vero pochi, hanno osservato che la norma in parola non avrebbe forza cogente fino a quando non fossero varati i relativi decreti attuativi ; l osservazione è priva di pregio. Intanto dobbiamo notare che il titolo della legge è, per così dire, diviso in due parti che sono, per l appunto, distinte dalla congiunzione e ; si dice infatti in materia di professioni sanitarie. e delega al Governo. ; dunque il legislatore ordinario, con la legge ha nei primi due articoli voluto offrire una ulteriore regolamentazione in materia di professioni sanitarie ed ha poi voluto, nel successivo art. 3, disporre una delega al Governo per l istituzione degli ordini. Possiamo inoltre chiaramente constatare che l art. 2, di cui parliamo, è posto nella parte iniziale dell articolato, dove ci si riferisce comunque alle professioni sanitarie già esistenti, indicando un contenuto diverso, distinto e anteriore rispetto all art. 3 dell articolato. Dobbiamo infine evidenziare che l art. 2, nel rendere obbligatoria l iscrizione per i pubblici dipendenti, si riferisca all albo delle professioni esistenti e non all ordine; vanificandosi così la tesi dei detrattori che, evidenziando la mancata istituzione degli ordini, ricavavano che il predetto

obbligo di iscrizione dovesse determinarsi solo al momento in cui gli ordini sarebbero stati istituti con i decreti attuativi. Che questa prima parte della normativa sia pienamente vigente si ricava, fra l altro dagli effetti che si sono realmente prodotti alla luce del contenuto del comma 5 del medesimo art. 2, dove, in effetti l art. 3 bis del Dlgs 30.12.1992 n.502 ha subito delle modifiche rispetto alla formulazione previgente proprio in forza del contenuto del richiamato comma 5. Fatte queste osservazioni, dobbiamo concludere che anche i pubblici dipendenti tsrm hanno l obbligo di iscrizione all albo del Collegio di propria competenza, dove a nulla vale l osservazione per cui l obbligo, semmai, dovrebbe riferirsi alla sola fase preconcorsuale; poiché, se il legislatore avesse voluto riferirsi a quella fase non avrebbe indicato l obbligo per i pubblici dipendenti, cioè per soggetti che dunque devono già qualificarsi come tali (appunto pubblici dipendenti), ma avrebbe fatto riferimento ai concorrenti che intendono partecipare ad un pubblico concorso. Firenze, 6.11.2012