M5S Liguria - Guida per i rappresentanti di lista alle elezioni Regionali Bozza

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Introduzione Bozza Questa breve guida ha lo scopo di fornire al rappresentate di lista le informazioni minime per poter svolgere il suo ruolo durante i due giorni delle Elezioni Regionali 2015. La fonte delle informazioni è la pubblicazione Le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione: Pubblicazione n. 7 Regionali 2015 del 7 maggio 2015 predisposta dal Ministero dell'interno e reperibile all'indirizzo web: http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/pubblicazioni/istruzioni-operazioni-uffici-elettorali-sezione-pubblicazione-n-7- regionali-2015 La guida è lo strumento principale per lo svolgimento delle operazioni elettorali e si raccomanda di fare riferimento ad essa ogni volta che dovessero sorgere dubbi sul procedimento. In corsivo blu sono inseriti alcuni commenti che non sono parte delle istruzioni ministeriali. 1) Seggio Il termine seggio (o seggio elettorale) è utilizzato con più significati per indicare l insieme dei suoi componenti (presidente, scrutatori...); il complesso delle funzioni che svolge (operazioni di voto e scrutinio e altre operazioni...); il luogo di svolgimento (sala della votazione e locali adiacenti). Il seggio è composto da: il presidente; il segretario; quattro scrutatori. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti. Il presidente o il vicepresidente deve essere sempre presente nel seggio. I componenti del seggio e i rappresentanti di lista sono pubblici ufficiali. 1.1) Presidente Il presidente decide su: difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali; reclami e proteste; contestazioni e nullità dei voti. La decisione del presidente è provvisoria : il giudizio definitivo sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo mentre le decisioni relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminate dall ufficio elettorale. Il presidente ha poteri di polizia e può disporre delle forze dell'ordine per garantire lo svolgimento delle operazioni elettorali. 1 / 13

1.2) Vicepresidente Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il suo compito è sostituire il presidente nei casi di assenza o di impedimento. Quando sostituisce il presidente ne ha tutte le funzioni e i poteri. 1.3) Scrutatori Gli scrutatori hanno i seguenti compiti: autenticare le schede (firmandole); registrare gli elettori che si presentano a votare; effettuare lo spoglio e lo scrutinio delle schede votate; recapitare i plichi. Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede. Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori quando: occorre decidere sui reclami, anche orali; è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali; occorre decidere sulla nullità dei voti e sull assegnazione dei voti contestati; decide di allontanare dalla sale degli elettori che hanno già votato. Gli scrutatori non hanno potere di decisione nelle operazioni elettorali. 1.4) Segretario compila il verbale e l estratto del verbale delle operazioni del seggio; nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi; raccoglie gli atti da allegare ai verbali; confeziona i plichi. 2) Verbale Nel verbale, compilato in due copie, deve prendersi nota dettagliata di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni. Il verbale deve essere autenticato con l'aggiunta in ogni foglio, del bollo della sezione e della firma di tutti i componenti del seggio e dei rappresentanti di lista presenti. Il verbale è fondamentale perché rappresenta il diario delle operazioni di voto e la principale fonte di informazioni nel caso di contestazioni o irregolarità. E' previsto che sia firmato al termine delle operazioni ma, per velocizzare le operazioni, è abitudine farlo firmare durante lo scrutinio o durante le operazioni di voto. Si consiglia al rappresentante di lista di firmarlo solo al termine delle operazioni in modo da mantenere la possibilità di far registrare i propri commenti e verificarne il contenuto (il rappresentante di lista ha l'obbligo di firma solo se presente alla 2 / 13

dichiarazione del risultato dello scrutinio). 3) Rappresentante di lista I rappresentanti di lista sono designati, cioè assegnati, ai seggi in tre modi: 1. Entro il venerdì: il Movimento presenta i documenti al Comune che informa il presidente di seggio. Il rappresentante di lista presenta la documentazione fornita dal Movimento direttamente al presidente del seggio; può farlo in due occasioni: 2. il sabato pomeriggio durante le operazioni preliminari; 3. la domenica mattina prima che abbiano inizio le operazioni di voto. Il rappresentante di lista: deve mostrare al presidente un documento di identità valido (preferibilmente la carta di identità); se presenta la sua designazione direttamente al presidente o se vuole votare nel seggio cui è assegnato deve essere in possesso della tessera elettorale. I rappresentanti di lista: hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità; possono far inserire sinteticamente nel verbale dichiarazioni; possono firmare: le strisce di chiusura dell urna contenente le schede votate; il verbale del seggio; i plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio; le strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione. sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano. Il simbolo che portano i rappresentanti di lista serve a renderli riconoscibili e non è uno strumento di propaganda elettorale che è vietata; è quindi opportuno evitare magliette, sciarpe o cappelli con simboli o slogan. La presenza dei rappresentanti di lista non è necessaria per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Il presidente di seggio deve consentire ai rappresentanti di lista di svolgere il loro compito nel modo più ampio e completo possibile compatibilmente con il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Dopo due richiami ufficiali, il presidente può far allontanare i rappresentanti di lista che ostacolano gravemente le operazioni elettorali (impedire lo svolgimento delle operazioni può essere punito con 3 / 13

la reclusione). M5S Liguria - Guida per i rappresentanti di lista alle elezioni Regionali 2015 I rappresentanti di lista non hanno nessun potere decisionale sulle operazioni del seggio e non sono autorizzati a maneggiare il materiale in dotazione al seggio (matite, schede, timbri, arredi...). Come tutti i componenti del seggio, anche i rappresentanti di lista devono rispettare la legge sulla privacy. Non possono compilare liste di persone che hanno o non hanno votato. Non fare foto, video o registrazioni audio all'interno o nelle vicinanze del seggio e ricordare che, oltre al voto, sono riservate tutte le informazioni sulla salute e la condizione penale dei cittadini. 4 / 13

4) Voto 4.1) Operazioni preliminari alla votazione Il sabato pomeriggio, a partire dalle 16, sono svolte tutte le attività necessarie a preparare il seggio per la raccolta dei voti (il presidente ha ricevuto in consegna il materiale la mattina di sabato). Il rappresentante di lista deve prestare attenzione in particolare alle seguenti attività: Conteggio delle schede che l'ufficio elettorale ha consegnato al presidente: è possibile che il numero indicato nella documentazione non coincida con quello delle schede effettivamente consegnate. Schede in eccesso non registrate potrebbero essere utilizzate per brogli. Integrità e presenza delle matite e del timbro di sezione (detto bollo ). Corretta custodia e conteggio di eventuali matite di riserva. Autenticazione delle schede; che richiede: la firma di uno scrutatore; l apposizione del timbro della sezione (da parte del presidente). Le schede autenticate dovrebbero essere in numero pari agli elettori ma alcuni presidenti ne autenticano meno contando sulla scarsa affluenza. Nel caso in cui sbaglino la stima dovranno autenticare le schede durante la votazione. In tal caso occorre prestare particolare attenzione essendoci l'urna aperta ed elettori nel seggio. Durante l'autenticazione delle schede nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala (per evitare il rischio di sottrazione o alterazione delle schede) Rigorosa separazione delle schede autenticate (custodite in una scatola o cassetta apposita) da quelle non autenticate (custodite nella pacco originale) che possono essere usate durante le votazioni per sostituire schede autenticate deteriorate o per far votare elettori non presenti nelle liste. Chiusura della scatola contente le schede autenticare con sigillo di carta adesiva firmato. 4.2) Ricostituzione del seggio Alle 7 della mattina di domenica il seggio si ricostituisce. Il presidente verifica i sigilli, controlla che l'urna sia vuota e che il numero di schede autenticate coincida con quello della sera precedente. E' utile che il rappresentante di lista sia presente alla riapertura del seggio in particolare per la verifica delle scatole sigillate e il conteggio delle schede autenticate. 4.3) Votazioni Durante le votazioni possono presentarsi molti problemi più meno complessi ma è importante ricordare che risolverli è compito del presidente di seggio. I rappresentanti di lista devono controllare che le operazioni si svolgano correttamente. 5 / 13

Gli elementi da tenere sotto controllo sono: L elettore che si presenta a votare deve essere identificato dal presidente di seggio. Nel caso in cui un elettore lo chieda, è il presidente del seggio a dare indicazioni sulla modalità di voto facendo esempi generici. È opportuno che il presidente consegni la scheda spiegata, cioè aperta, per verificare che all interno non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla. Non è obbligatorio ma è una prassi consolidata e un suggerimento che si può dare al presidente (soprattutto se alle prime armi). L'elettore deve riconsegnare la scheda piegata in modo che il voto non sia visibile. E' uno degli eventi più probabili; in teoria è piuttosto grave perché rende il voto non segreto ma di norma il presidente invita l'elettore a tornare in cabina e piegarla o per soggetti con evidenti difficoltà la piega lui stesso senza guardare. Mancata restituzione di scheda o matita (richiede la verbalizzazione da parte del presidente). Accurata custodia delle schede autenticate non ancora utilizzate e di quelle non autenticate. Presenza nel seggio di troppi elettori o di estranei. Rifiuto del presidente a far votare un elettore per la mancanza o incompletezza di documenti (può accadere per elettori fuori sede o con disabilità). Verbalizzazione di proteste e reclami dei componenti del seggi, dei rappresentanti di lista e degli elettori (non deve essere verbalizzata ogni discussione ma solo i casi in cui qualcuno si oppone o ritiene errata a una procedura o scelta fatta durante le operazioni di voto). I rappresentanti di lista possono votare nella sezione dove esercitano le funzioni purché siano elettori della circoscrizione. Il presidente non è tenuto a fornire ai rappresentanti i dati parziali sull'affluenza ma farlo è prassi consolidata. 4.4) Chiusura della votazione Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 23 della domenica. Se a tale ora sono presenti nella sala del seggio o nelle vicinanze elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare (è quindi possibile che le votazioni proseguano oltre le 23). Prima di iniziare lo scrutinio il presidente sigilla l'urna chiude in plichi sigillati (e spedisce) le matite copiative, le liste degli elettori, i registri per l'annotazione del numero di tessera e le schede non utilizzate. La procedura di formazione dei plichi è complessa ma necessaria per evitare brogli poiché toglie dal seggio tutto il materiale utilizzato per la votazione prima che inizi lo scrutinio. Questa è la fase in cui presidente e segretario rischiano di compiere errori nella procedura di impacchettamento e spedizione quindi, senza intralciare le operazione, è importante controllare che siano raccolte e sigillate nel plico le matite (intere) e che siano accuratamente sigillate le schede non utilizzate. Dopo questa fase è ufficialmente noto il numero dei votanti. 6 / 13

5) Scrutinio M5S Liguria - Guida per i rappresentanti di lista alle elezioni Regionali 2015 Le operazioni di scrutinio devono avere inizio non appena completate le operazioni di chiusura della votazione, devono svolgersi senza alcuna interruzione e essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. A differenza delle operazioni di voto, per la validità dello scrutini devono essere presenti 5 componenti del seggio; a ogni componente e assegnato un compito preciso. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista e gli elettori della sezione. In alcuni casi i presidenti chiudono la porta del seggio durante le operazioni di scrutinio. Ciò non è richiesto dalla procedura e non serve a impedire l'ingresso o l'uscita di coloro che possono assistere ma è una prassi dettata dalla volontà di meglio controllare le operazioni. Si raccomanda al rappresentante di lista di entrare uscire dal seggio durante lo scrutinio solo se strettamente necessario. Le informazioni raccolte durante lo scrutinio sono: i voti attribuiti alle liste regionali; i voti attribuiti alle liste provinciali; i voti di preferenza per i candidati delle liste provinciali. La procedura di scrutinio è estremamente precisa e descritta con chiarezza nelle istruzione delle operazioni di seggio (pag 71). In sintesi: la scheda è estratta dall'urna; i risultati sono enunciati ad alta voce da presidente e segretario; i risultati sono registrati contemporaneamente in due registri; la scheda è riposta in una scatola (quella che precedentemente conteneva le schede non autenticate imbustate e spedite prima dello scrutinio). Gli aspetti fondamentali sono: in ogni momento c'è solo una scheda fuori dall'urna; i voti sono visti da più componenti del seggio e registrati appena rilevati. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio (i rappresentanti di lista non sono componenti del seggio). E vietato estrarre dall urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola. Non è consentito estrarre contemporaneamente dall urna più schede e accantonarle provvisoriamente per un successivo spoglio o riesame. Metodi di scrutinio diversi da quello indicato sono una violazione della legge indipendentemente da quello che può sostenere qualche componente del seggio o un altro rappresentante di lista. Inoltre la presenza di molte liste con preferenze rende il meccanismo previsto dalla legge uno dei più efficaci dato che la rilevazione delle preferenze è una delle fasi in cui più facilmente si commettono errori. 7 / 13

5.1) Modalità di votazione Il sistema elettorale prevede che l'elettore possa esprimere un voto per la lista regionale e uno per quella provinciale con la possibilità di indicare una preferenza per i candidati della lista provinciale. Le possibilità di voto sono le seguenti. Segno solo nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale. Segno sia nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale, sia sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale collegata alla lista provinciale votata. Voto valido sia per la lista provinciale sia per la lista regionale collegata. Voto valido sia per la lista provinciale sia per la lista regionale collegata. Voto disgiunto: segno nel rettangolo che contiene il contrassegno di una lista provinciale e un altro segno sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) di una lista regionale NON collegata alla lista provinciale votata. Voto valido sia per la lista provinciale sia per la lista regionale, sebbene NON collegate fra loro. Segno solo sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale, senza tracciare alcun altro segno per le liste provinciali. Voto solo per la lista regionale. Il voto NON può essere attribuito ad alcuna lista provinciale, neppure se collegata a quella regionale votata. Può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso in una lista provinciale, scrivendone il cognome oppure il nome e cognome sulla apposita riga tracciata alla destra del contrassegno della lista provinciale stessa. Il voto di preferenza deve essere manifestato esclusivamente per un candidato compreso nella lista provinciale votata. Si noti che il segno non deve necessariamente essere una X 5.2) Validità del voto Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale della salvaguardia della validità del voto. Ciò significa i voti di lista o di preferenza devono essere ritenuti valiti tutte le volte in cui si può capire la volontà effettiva dell elettore tranne nel caso in cui: la scheda utilizzata non è conforme a quella prevista dalla legge; manca la firma dello scrutatore o il bollo della sezione; sono presenti segni, scritte o espressioni che senza dubbio fanno capire la volontà dell elettore di far riconoscere il proprio voto (i segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli fatti dall elettore, non i segni tipografici o di altro genere). 8 / 13

Non invalidano il voto: le anomalie della scrittura; i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un espressione rafforzativa del voto; l imprecisa collocazione dell espressione di voto rispetto agli spazi riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione serva al riconoscimento dell autore; erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'identificazione; le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti. I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere. Per interpretazioni sulla validità del voto vedere l'appendice. 5.3) Scheda e voti di preferenza nulli Ci sono tre casi di nullità delle schede. 1) Scheda nulla Si ha nullità totale della scheda quando: presenta scritture o segni tali da far ritenere senza dubbio che l elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; non è conforme al modello previsto dalla legge; la volontà dell elettore si è manifestata in modo non univoco e non c è possibilità di identificare la lista provinciale o regionale prescelta (nemmeno attraverso il voto di preferenza). Casi tipici di nullità sono: distinti segni di voto su due o più nominativi di capolista regionale; distinti segni di voto su due o più contrassegni di liste regionali; unico segno di voto a cavallo di più riquadri contenenti i contrassegni di liste regionali. Nota bene La nullità del voto espresso per la lista regionale determina, in ogni caso, la nullità della scheda e quindi anche del voto per la lista provinciale e del voto di preferenza eventualmente espressi. 9 / 13

2) Schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma validi per le liste regionali Si ha quando l espressione di voto, anche univoca per la lista regionale, non è altrettanto univoca per la lista provinciale e non c è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista provinciale scelta. Costituiscono, ad esempio, casi di nullità del voto alla lista provinciale, dopo che l elettore ha espresso univocamente un segno di voto per una lista regionale ma non ha espresso alcun voto di preferenza per un candidato di liste provinciali: avere tracciato un altro segno di voto a cavallo di due o più contrassegni contigui di liste provinciali, collegate o meno alla lista regionale prescelta; avere tracciato distinti altri segni di voto su due o più contrassegni di liste provinciali, collegate o meno alla lista regionale prescelta. 3) Scheda contenente voti di preferenza nulli Il voto di preferenza è nullo, per esempio, nei seguenti casi: voto di preferenza espresso scrivendo un numero, ad esempio il numero d ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome e cognome) del candidato stesso; non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (per omonimia, ecc.); avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata; avere espresso più di un voto di preferenza. Nota bene La nullità del voto alla lista provinciale determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda. Invece la nullità dei voti di preferenza non importa necessariamente la nullità dei voti espressi per la lista regionale o provinciale (se non sono nulli per altre cause). Sono validi i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista provinciale votata, purché si riferiscano a candidati della lista stessa. I voti di preferenza, inoltre, sono validi, se espressi nello spazio posto a fianco della lista provinciale nella quale i candidati votati sono compresi, anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contrassegno della lista. In tal caso, il voto si intende espresso anche per la lista provinciale stessa e per la lista regionale collegata (a meno che l elettore non abbia espresso un voto disgiunto, cioè abbia votato per una lista regionale non collegata alla lista provinciale nella quale è compreso il candidato consigliere votato). Se l elettore ha segnato più di un contrassegno di liste provinciali ma ha scritto una preferenza per un candidato compreso in una di tali liste, il voto è attribuito alla lista provinciale cui appartiene il candidato consigliere votato e alla lista regionale collegata (a meno che l elettore non abbia espresso un voto disgiunto, cioè abbia votato per una lista regionale non collegata alla lista provinciale nella quale è compreso il candidato consigliere votato). E ovviamente valido anche il voto di preferenza. 10 / 13

Le schede nulle devono essere immediatamente firmate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Nel caso di contestazioni sull'annullamento del voto si può suggerire al presidente di consultare la giurisprudenza riportata nelle istruzioni per cercare similitudini con il caso in discussione. 5.4) Schede bianche Una scheda è detta bianca quando non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura. Le schede bianche devono essere immediatamente timbrate e firmate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Fare attenzione che schede bianche siano firmate e timbrate in modo da evitare il rischio di brogli. 5.5) Voti contestati Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto di lista o di preferenza. Il presidente decide sull assegnazione o meno dei voti contestati ascoltando anche il parere degli scrutatori. Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante. I voti contestati possono essere sia assegnati che non assegnati. In entrambi i casi: devono essere registrati nel verbale: le liste regionali il cui voto viene contestato, le liste provinciali il cui voto viene contestato, i candidati consiglieri il cui voto di preferenza viene contestato; il motivo della contestazione; la decisione presa dal presidente; la scheda deve essere firmata immediatamente dal presidente e da due scrutatori Nel caso che, su schede contestate, non possa essere attribuito il voto alla lista regionale, devono ritenersi contestati e non attribuibili anche i voti alla lista provinciale e quelli di preferenza eventualmente espressi. Le schede contestate sono accantonate per essere inserite in buste separate. 5.6) Risultato dello scrutinio Dopo aver contato tutte le schede (valide, nulle, bianche e contestate) e verificato la congruenza con quanto riportato nelle tabelle di scrutinio e nel verbale, il presidente: dichiara il risultato dello scrutinio, dandone pubblica lettura nella sala del seggio elettorale; attesta e certifica il risultato dello scrutinio nel verbale; fa firmare in ciascun foglio e sottoscrivere da tutti i componenti dell ufficio e dai rappresentanti di lista presenti il verbale del seggio. Poiché è raro che ci siano elettori ad assistere allo scrutinio, di solito la pubblica lettura del verbale non viene fatta ma il rappresentante di lista ha il diritto di conoscere l'esito dello scrutinio 11 / 13

(di solito durante la registrazione nel verbale). Appendice Decisioni del Consiglio di Stato sulla nullità del voto Le istruzioni riportano nelle note, a partire da pag. 67, diverse decisioni del Consiglio di Stato in modo da guidare il presidente nelle decisioni sui casi di nullità. Non invalidano il voto Mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l imprecisa collocazione dell espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell elettore di farsi riconoscere. Il segno di abrasione rinvenuto su una scheda. Il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato. L allungamento verso il basso dell ultima vocale del nominativo del candidato per il quale viene espressa la preferenza. La preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori. L indicazione del titolo professionale del candidato. Il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce. Segni vari e discontinui dovuti all incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti. Un breve segno presso il contrassegno di altra lista se è presente anche un inequivocabile segno di voto su una lista. Oltre al voto di lista e ai voti di preferenza, le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato. Il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza: può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l elettore ha votato. Il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato. Voto di lista e relativi voti di preferenza e anche altro voto di lista cancellato. La deformazione del cognome o del nome di un candidato, o anche l incertezza nella relativa indicazione: si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un inesatta memoria del nome, mentre non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell elettore di rendere riconoscibile il proprio voto. Due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell elettore. 12 / 13

L indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento fianco del contrassegno della lista votata. L erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome. Invalidano il voto Il motto sei forte, riferito al candidato per cui si esprime la preferenza. La frase candidato alla carica di consigliere apposta dall elettore prima del nome e cognome del candidato scelto. Le parole SI od OK scritte sul rigo della preferenza. Il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda. Il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall ufficio elettorale. L espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell elettore dovuto a ignoranza. Nomi di battesimo (prenome) di persone non candidate o presenti in altra lista In mancanza di segno sul contrassegno di lista la preferenza per un candidato espressa non nel riquadro della lista di appartenenza ma nel riquadro di un'altra lista. Il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni. Il mondo appartiene agli entusiasti capaci di non perdere la calma. William McFee andrea bono 11 maggio 2015 13 / 13