INSEGNAMENTO DI DIRITTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE LEZIONE X IL MERCATO FINANZIARIO ON LINE PROF. SIMONE OREFICE
Indice 1 I Servizi ed i Prodotti Finanziari On Line --------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Gli Obiettivi Della Disciplina Del Mercato Finanziario On Line ----------------------------------------------------- 4 3 La Disciplina Generale Del Mercato Finanziario On Line ------------------------------------------------------------- 5 4 La Disciplina Speciale Del Mercato Finanziario On Line -------------------------------------------------------------- 7 4.1 L INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA ----------------------------------------------------------------------------------------- 7 4.2 L ATTIVITÀ BANCARIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 4.3 L ATTIVITÀ ASSICURATIVA -------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2 di 2
1 I servizi ed i prodotti finanziari on line I prodotti ed i servizi offerti sul mercato finanziario si caratterizzano per la loro consistenza virtuale infatti molti dei prodotti e servizi offerti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione sono privi di consistenza materiale, essendo sostanzialmente, formati da una serie di diritti che vengono riconosciuti al beneficiario della prestazione, che difficilmente entra in contatto fisico con l oggetto materiale (ove presente) di tali diritti. Proprio in ragione del loro contenuto virtuale, i servizi ed i prodotti finanziari sono tra quelli che hanno maggiormente beneficiato delle evoluzioni tecnologiche raggiunte nel campo della comunicazione. Infatti, in tutti e tre i segmenti in cui viene diviso il mercato finanziario (bancario, dell intermediazione finanziaria e assicurativo) si è assistito ad una vera e propria rivoluzione nelle modalità di offerta di servizi e prodotti. Nel mercato dell intermediazione finanziaria, può farsi riferimento al trading on line: cioè una modalità di offerta ed esecuzione che dà al cliente-investitore la possibilità di contattare agevolmente via internet l intermediario e di impartire allo stesso, sempre via internet, i propri ordini di negoziazione, con un sensibile accorciamento dei tempi di esecuzione dell ordine impartito ed una significativa riduzione dei costi. Nel mercato dei servizi e prodotti bancari, può essere citato il banking on line: che permette sia ai privati (home banking) che alle imprese (corporate banking) di ottenere in tempi veloci ed a costi ridotti, utilizzando il telefono (phone banking) o Internet (remote banking), sia l erogazione di informazioni dettagliate relative ai rapporti in essere (saldi, movimenti, etc.) e sia l esecuzione di singole operazioni bancarie (bonifici, pagamenti, etc.). Nell attività assicurativa, si è assistito al successo di imprese di assicurazioni che, sfruttando le economie di costi connesse all utilizzo di Internet, vedono sul mercato servizi assicurativi equipollenti a quelli offerti dalle imprese che si avvalgono di agenzie tradizionali, a fronte, però, di premi più economici. 3 di 3
2 Gli obiettivi della disciplina del mercato finanziario on line L ampia diffusione del mercato finanziario on line offre dunque molteplici vantaggi e le nuove tecnologie, internet in primis, incrementano in maniera decisiva la competizione tra intermediari bancari, finanziari ed assicurativi. Tuttavia, per rendere tali vantaggi reali ed effettivi è opportuno che anche nel mercato finanziario on line siano rispettati quei meccanismi di salvaguardia predisposti nel mercato finanziario tradizionale a tutela del contraente debole e dell integrità del mercato e contro gli abusi che facilmente possono aver luogo. E necessario cioè che vi siano dei meccanismi di salvaguardia anche all interno del mercato finanziario on line, in particolare perchè il rischio di opacità e scarsa trasparenza è accentuato dalle peculiarità tecniche del mezzo di comunicazione utilizzato da chi eroga il servizio e dalla distanza che lo separa dal suo cliente. E necessario dunque che la commercializzazione dei servizi finanziari a distanza sia regolata da una disciplina che, da un lato, permetta agli operatori di sfruttare appieno le nuove tecnologie di comunicazione, e dall altro lato, assicuri che la libertà di scelta degli utenti sia tutelata da un livello elevato di protezione idoneo ad aumentare la fiducia nel commercio a distanza. 4 di 4
3 La disciplina generale del mercato finanziario on line Il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 190, che recepisce la direttiva n. 2002/65/CE, ha recentemente introdotto una disciplina generale sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari nei confronti dei consumatori: - Si intendono in primo luogo tali servizi finanziari quei servizi aventi ad oggetto prestazioni di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale erogati attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentono la commercializzazione del servizio tra le parti senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore (art. 2). - Il decreto riguarda esclusivamente i rapporti che vedono coinvolto un consumatore, e cioè quella persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (c.d rapporti B2C), rimanendo esclusi dalla sua applicazione i rapporti intercorrenti tra soli imprenditori (c.d. rapporti B2B). - Il principale aspetto regolato dal decreto riguarda le informazioni che devono essere fornite al consumatore, prima della conclusione del contratto. E infatti previsto che nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un offerta, egli abbia diritto a ricevere in modo chiaro e comprensibile, con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, informazioni riguardanti in particolare il fornitore, il servizio finanziario e il contratto a distanza (art. 3). - In particolare, con rifornimento alla figura del fornitore, è richiesto che ne sia comunicata l identità, la sua attività principale e l indirizzo geografico ove questi è stabilito, oltre che, ove richiesta dalla normativa vigente, gli estremi dell autorizzazione per la prestazione del servizio offerto rilasciata dalla competente autorità di controllo (art. 4). - Circa il servizio finanziario offerto, durante la fase delle trattative devono essere comunicati al consumatore: una descrizione delle principali caratteristiche del servizio offerto, il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere, l eventuale avvertenza della rischiosità del servizio offerto, le modalità di pagamento, le caratteristiche essenziali, ed altro (art. 5). - Devono essere prestate una serie di informazioni relative ai diritti riconosciuti al cliente dal contratto tra cui: l esistenza o la mancanza di un diritto di recesso dal contratto e le 5 di 5
istruzioni pratiche per il suo esercizio; le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti di mettere fine al contratto; la legislazione applicabile alla fase delle trattative ed al contratto; l organo giurisdizionale competente a decidere su eventuali controversie (art. 6); l esistenza o mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore; l esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo (art. 7). - Le informazioni da comunicare prima della conclusione del contratto vanno comunicate al consumatore su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un offerta. Peraltro, in caso di conclusione del contratto attraverso una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali e le informazioni, queste potranno essere trasmesse subito dopo la conclusione del contratto (art. 10). - Circa altri aspetti del rapporto intercorrente tra intermediario e cliente possono essere ricordati: il diritto che deve essere riconosciuto al consumatore di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione, senza penali a suo carico (art. 11); le modalità di pagamento dei servizi attraverso carte di credito o altri strumenti di pagamento (art. 13); l irrinunciabilità dei diritti riconosciuti al consumatore (art. 17); un regime dell onere probatorio favorevole al consumatore (art. 20). 6 di 6
4 La disciplina speciale del mercato finanziario on line 4.1 L intermediazione finanziaria La disciplina di settore dei servizi finanziari on line va ricavata facendo riferimento sia alle disposizioni contenute nel d.lgs. 190/2005 e sia a quelle di rango primario e di rango secondario (come le comunicazioni di CONSOB e Banca d Italia) esclusivamente indirizzate a disciplinare i singoli segmenti del mercato finanziario. L attività di intermediazione finanziaria è infatti minuziosamente disciplinata da una regolamentazione che si pone come obiettivo quello di assicurare la competitività ed il buon funzionamento del sistema finanziario e la tutela degli investitori. In sintesi, la disciplina opera sotto due profili: 1) riconosce ai soli intermediari, dotati di rassicuranti requisiti patrimoniali e professionali la capacità di prestare i servizi d investimento professionalmente e nei confronti del pubblico 2) ed impone a tali intermediari di adottare, nella prestazione dei servizi di investimento, precise regole di comportamento. Con riferimento al punto 2) in questa sede occorre ricordare in particolare che gli intermediari finanziari: - devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell interesse dei clienti e per l integrità dei mercati; - devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano adeguatamente informati; - devono agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; - devono avere una gestione indipendente, sana e prudente; - devono assicurare una effettiva separazione patrimoniale tra il patrimonio loro e quello dei propri clienti; ed occorre ricordare anche che: 7 di 7
- i contratti conclusi su internet devono rispettare l obbligo di forma scritta e che per poter perfezionare telepaticamente un contratto occorre avvalersi della procedura della firma digitale; - è stato imposto di dotarsi di sistemi informativi interni adeguati a garantire il rispetto dell obbligo di eseguire con tempestività gli ordini impartiti dagli investitori; - vi è fatto l obbligo di predisporre adeguate procedure e risorse per far fronte ad eventuali cadute del sistema automatizzato, dotandosi di strumenti alternativi, efficienti e strutturati che consentano alla clientela di proseguire l operatività. 4.2 L attività bancaria Con riguardo ai servizi bancari occorre preliminarmente rammentare che la disciplina in vigore prescrive a carico degli operatori bancari una serie di obblighi di trasparenza finalizzati ad assicurare che i clienti della banca siano sufficientemente informati, sia prima della conclusione del contratto e sia durante la sua esecuzione, delle condizioni contrattuali loro applicate. A seguito dell avvento delle nuove tecniche di comunicazione a distanza, gli enti preposti (Banca d Italia e CICR), si sono preoccupati che tali obblighi di trasparenza venissero rispettati anche nel c.d. banking on line. In questa sede occorre ricordare che quando le banche si avvalgono di internet o sistemi analoghi: - l avviso delle principali norme di trasparenza e i fogli informativi devono risultare accessibili dal clienti direttamente dalla pagina di apertura del sito utilizzato e, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con i clienti; - i fogli informativi devono essere integrati con l indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato e dei recapiti che permettono di contattare rapidamente l intemediario; - deve essere sempre riconosciuto al cliente il diritto di ricevere in ogni momento del rapporto copia cartacea del contratto. Con riferimento poi alla fase esecutiva del rapporto, è stato previsto: 8 di 8
- che le parti possono pattuire che le comunicazioni siano fornite esclusivamente attraverso un particolare mezzo di comunicazione (ad esempio internet) purchè la relativa clausola contrattuale sia espressamente accettata da parte del cliente; - che gli avvisi concernenti le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato debbano essere pubblicati sui relativi siti con adeguata evidenza; - che in ogni momento del rapporto deve essere riconosciuto al cliente il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell operazione o del servizio. 4.3 L attività assicurativa Le nuove tecnologie della comunicazione hanno avuto larga diffusione anche nel mercato assicurativo. In questa sede è opportuno ricordare che gli intermediari, in caso di vendita a distanza, prima della conclusione del contratto, devono sempre comunicare al cliente: - la loro identità ed il fine della loro chiamata, - le principali caratteristiche del servizio prodotto o offerto, - il prezzo totale che il contraente dovrà corrispondere. Essi hanno inoltre: - l obbligo di indicare sul sito web la denominazione, l indirizzo della sede dell impresa e la data del provvedimento si autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa, - tutta una serie di obblighi attinenti l informativa precontrattuale nel caso di vendita tramite internet. 9 di 9