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Mario Tagliaferri Dott. Comm. R.C. Claudio Boschiroli Dott. Comm. R.C. Giovanna Maria Fossa Dott. Comm. R.C. Matteo Zucca Dott. Comm. R.C. Emanuele Serina Dott. Comm. R.C. Claudia Nassa Dott. Comm. R.C. Rina Chiesa Dott. Comm. R.C. Paola Pala Dott. Stefania Sudati Dott. Stefania Serina Dott. Spettabili Clienti Loro Sedi Crema, 3 febbraio 2012. CIRCOLARE n. 2/2012: Decreto Salva-Italia Premessa Il 6 dicembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.284 Supplemento Ordinario n.251 il D.L. 6/12/2011, n.201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. Decreto salva-italia ). Il Decreto è entrato in vigore il 6/12/2011. Successivamente, il 27 dicembre 2011, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.300 Supplemento ordinario n.276 la L. 22/12/2011, n.214, che dispone la conversione, con modificazioni, del Decreto Legge in oggetto. Tale Legge è entrata in vigore il 28/12/2011. Con la presente Circolare si fornisce dapprima un illustrazione schematica della struttura del Decreto, in modo da comprendere a pieno quali sono state le principali aree di intervento, per poi focalizzare l attenzione sulle principali disposizioni a carattere fiscale. Provvedimenti commentati Artt. 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 11-bis, 12, 13, 14, 14-bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 31 e 33 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n.214; Disegno di Legge A.C. n.4829: Relazione illustrativa e Relazione tecnica; Disegno di Legge A.C. n.4829 Schede di lettura: Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici, a cura del Servizio Studi della Camera; Disegno di Legge A.C. n.4829-a: Relazione delle Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze); Disegno di Legge A.C. n.4829-a Schede di lettura: Gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite V e VI, a cura del Servizio Studi della Camera; Disegno di Legge A.S. n.3066 Schede di lettura: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici Edizione provvisoria. Disegno di Legge A.S. n.3066 Testo a fronte: Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici. Via Boldori n.18 26013 Crema (Cr) Via Brera n. 6 20121 Milano P.IVA, cod.fisc.: 01346500190 Tel. 0373 8781 r.a. Fax 0373 878149 e-mail: studio@lexis.it

STRUTTURA DEL D.L. N.201/2011. Viene qui fornita una schematizzazione del Decreto in oggetto, ponendo in evidenza le principali disposizioni che rilevano sotto il profilo fiscale. Decreto Legge 6/12/2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n.214 Titolo I Sviluppo ed equità Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace) Art. 2 Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani Art. 3 Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia Art. 4 Detrazione per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali Art. 5 Introduzione dell ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie Art. 6 Equo indennizzo e pensioni privilegiate Art. 6-bis Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito Titolo II Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale Art. 7 Partecipazione italiana a banche e fondi Art. 8 Misure per la stabilità del sistema creditizio Art. 9 Imposte differite attive Titolo III Consolidamento dei conti pubblici Art. 11-bis Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie Art. 14 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Capo I Misure per l emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale Art. 12 Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all uso del contante Art. 14-bis Disposizioni in materia di riscossione dei comuni Art. 10 Regime premiale per favorire la trasparenza Capo II Disposizioni in materia di maggiori entrate Art. 15 Disposizioni in materia di accise Art. 11 Emersione di base imponibile Art. 13 Anticipazione sperimentale dell imposta municipale propria Art. 16 Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei Art. 17 Canone RAI Art. 18 Clausola di salvaguardia Art. 19 Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori scudati e su attività finanziarie e immobili detenuti all estero Art. 20 Riallineamento partecipazioni Capo III Riduzioni di spesa. Costi degli apparati Art. 23-bis Compensi per gli amministratori con deleghe delle Società partecipate dal Ministero dell economia e delle finanze Art. 21 Soppressione enti e organismi Art. 23-ter Disposizioni in materia di trattamenti economici Art. 22 Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni Art. 23 Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 2

Capo V Misure per la riduzione del debito pubblico Art. 25 Riduzione del debito pubblico Art. 26 Prescrizione anticipata delle lire in circolazione Art. 27 Dismissione immobili Capo VI Concorso alla manovra degli Enti territoriali Art. 28 Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese Capo VII Ulteriori riduzioni di spese Art. 29 Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l editoria Art. 29-bis Introduzione dell impiego di software libero negli uffici pubblici per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione Capo VIII Esigenze indifferibili Art. 30 Esigenze indifferibili Titolo IV Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza Capo I Liberalizzazioni Art. 31 Esercizi commerciali Art. 32 Farmacie Art. 33 Soppressione di limitazioni all esercizio di attività professionali Capo II Concorrenza Art. 34 Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante Art. 35 Potenziamento dell Autorità garante della concorrenza e del mercato Art. 36 Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari Art. 36-bis Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito Art. 37 Liberalizzazione del settore dei trasporti Capo III Misure per lo sviluppo industriale Art. 38 Misure in materia di politica industriale Art. 39 Misure per le micro, piccole e medie imprese Art. 40 Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese Capo IV Misure per lo sviluppo infrastrutturale Art. 41 Misure per le opere di interesse strategico Art. 42 Misure per l attrazione di capitali privati Art. 43 Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure Art. 44 Disposizioni in materia di appalti pubblici Art. 44-bis Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute Art. 45 Disposizioni in materia edilizia Art. 46 Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale Art. 47 Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie Art. 48 Clausola di finalizzazione Art. 49 Norma di copertura Art. 50 Entrata in vigore 3

NORME A CARATTERE AGEVOLATIVO. Di seguito vengono illustrate le disposizioni introdotte dal D.L. 6/12/2011, n.201, così come modificato dalla L. 22/12/2011, n.214, connotate da un intento agevolativo. 1. Aiuto alla crescita economica (ACE) AMBITO SOGGETTIVO L articolo 1 del D.L. 201/2011, al fine di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio, introduce un Aiuto alla crescita economica (ACE), consentendo di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Con tale disposizione viene affrontata la sottocapitalizzazione delle imprese italiane con un sistema premiante per le imprese virtuose che fornisce un incentivo alle imprese che decidono di trattenere in azienda gli utili conseguiti, anziché distribuirli fra la base partecipativa. Le norme in esame riguardano: le società di capitali residenti nel territorio dello Stato (di cui all art. 73, comma 1, lett. a), del Tu.i.r.); gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali (art. 73, comma 1, lett. b), del del Tu.i.r.); le società e gli enti non residenti (di cui all art. 73, comma 1, lett. d), del Tu.i.r.), relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, è previsto che le norme si applichino anche ad alcuni soggetti IRPEF, e in particolare al reddito d impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Le modalità di applicazione sono affidate al Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze di attuazione delle norme in esame, in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti IRES cui è concessa l agevolazione in esame. Nella relazione tecnica al D.D.L. n.4829 è stato affermato che questo regime di favore si applica anche nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale, commisurando il rendimento nozionale dell incremento netto del capitale proprio al reddito da imputare al consolidato. MODALITÀ DI APPLICAZIONE Le modalità di calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, prevedono l applicazione di un aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31/12/2010. In particolare: per il primo triennio di applicazione, l aliquota è fissata al 3%; dal quarto periodo di imposta l aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sarà determinata con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze da emanare entro il 31/1 di ogni anno. Ai sensi del comma 4, in caso di eccedenza del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto dichiarato nel periodo d imposta, viene reso possibile computare la parte eccedente in aumento dell importo deducibile dal reddito dei periodi d imposta successivi. Rilevano come variazioni in aumento: i conferimenti in denaro; gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; Rilevano invece come variazioni in diminuzione: le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; gli acquisti di partecipazioni in società controllate; gli acquisti di aziende o di rami di aziende. Il comma 6 specifica l operatività temporale degli incrementi e dei decrementi di capitale. In particolare, per quanto attiene agli incrementi: quelli derivanti da conferimenti in denaro, la rilevanza è fissata a partire dalla data del versamento; per quelli derivanti dall accantonamento di utili, la rilevanza è fissata a partire dall inizio dell esercizio in cui sono formate le relative riserve; per le aziende e le società di nuova costituzione, è considerato incremento tutto il patrimonio conferito. Per quanto concerne i decrementi, essi rilevano a partire dall inizio dell esercizio in cui si sono verificati. DECORRENZA Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2011. 4

2. Novità in materia di IRAP DEDUZIONE DELL IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI A decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione dall IRES e dall IRPEF un importo pari all IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997. La norma ha lo scopo di affermare, in deroga al principio generale di indeducibilità dell IRAP dalle imposte statali, la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell IRAP gravante sul costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente e assimilato. Si ricorda che il principio di generale indeducibilità era già stato mitigato rendendo deducibile ai fini IRES e IRPEF una quota forfettaria, pari al 10%, dell IRAP pagata a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31/12/2008, riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato. Infatti, in sede di conversione del D.L. 6/12/2011, n.201, sono stati introdotti i commi 1-bis e 1-ter attraverso i quali è stato coordinato il nuovo regime di deducibilità dell IRAP con quello del 10% dell IRAP pagata. In particolare, il nuovo comma 1-bis elimina dal citato art. 6 il riferimento alla deducibilità delle spese per il personale dipendente e assimilato. La deducibilità dell IRAP ai fini IRES e IRPEF per una quota pari al 10% resta quindi applicabile a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31/12/2012 alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati. DEDUZIONI DALLA BASE IMPONIBILE IRAP Sono state apportate modificazioni alle deduzioni previste dall articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La nuova formulazione dell art. 11, comma 1, lett. a), nn.2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n.446 è, pertanto, la seguente: Nella determinazione della base imponibile: a) sono ammessi in deduzione: 2) per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse ( ), un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; 3) per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi ( ), un importo fino a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI Le nuove deduzioni si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. 3. Trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta L art. 2 del D.L. 29/12/2010, n.225, consente di trasformare in crediti di imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d esercizio. In particolare, il comma 55 del citato art. 2 del D.L. 29/12/2010, n.225, cui fanno riferimento le novità apportate dal D.L. 6/12/2011, n.201, prevede che le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, nonché quelle relative al valore dell avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d esercizio. Le modifiche introdotte hanno l obiettivo di eliminare qualsiasi circostanza in cui il recupero delle DTA (Deferred Tax Asset) possa dipendere dalla redditività futura delle imprese, in modo da assicurare in ogni situazione la certezza del recupero delle DTA stesse. Ai sensi del comma 56, la trasformazione delle DTA in crediti d imposta di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell assemblea dei soci ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra: a) la perdita d esercizio, e b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve. Con decorrenza dal periodo d imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d imposta ai sensi del presente comma. Il nuovo comma 56-bis dell art. 2 del D.L. 29/12/2010, n.225, così come introdotto dall art. 9 del D.L. 6/12/2011, n.201, prevede la trasformazione in crediti d imposta delle DTA da perdite fiscali per la quota di queste dovuta alla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55. La trasformazione riguarda le DTA da perdite fiscali generate dai componenti negativi di reddito di 5

cui al comma 55 per l intero ammontare delle stesse che trova capienza nella perdita fiscale dell esercizio. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita fiscale di cui al comma in esame. La trasformazione di una parte delle DTA in credito d imposta comporta che l ammontare della perdita fiscale dell esercizio, computabile in diminuzione del reddito imponibile nei periodi d imposta successivi, va depurato della quota di perdita fiscale che ha dato luogo alle DTA trasformate in crediti d imposta ai sensi del comma 56 bis. Infine, il nuovo comma 56-ter estende l applicazione della disciplina in argomento ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d Italia. Il credito d imposta di cui ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell imposta regionale sulle attività produttive. L eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. 4. Novità in merito al riallineamento fiscale delle partecipazioni L art. 20 del Decreto in commento, sostanzialmente, proroga di un anno il regime dell imposta sostitutiva, di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell art. 15 del D.L. 29/11/2008, n.185, introdotto dall art. 23, comma 12, del D.L. 6/7/2011, n.98, per i soggetti che hanno iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un operazione straordinaria o traslativa e facenti parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato riferibile all esercizio in corso al 31/12/2010, a seguito di una delle predette operazioni, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali. Tale regime, pertanto, si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31/12/2011. Contrariamente al previgente regime, l imposta sostitutiva dovuta è ripartita in tre rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta 2012 nonché della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta 2014. In sostanza, per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare e considerate le vigenti scadenze dei termini dei citati versamenti, le tre rate sono da versare entro il 16/6/2013, il 16/6/2014 e il 30/11/2014. Il nuovo comma 1-bis dell art. 20 del D.L. 6/12/2011, n.201, estende i termini di versamento rateale dell imposta sostitutiva anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31/12/2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dall 1/12/2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale. Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e, pertanto, per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, a partire dal 2015. 5. Regime premiale per favorire la trasparenza L articolo 10 del D.L. 6/12/2011, n.201 propone di istituire un nuovo regime semplificato e agevolato, opzionale, per i soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all art. 5 del TUIR. Il nuovo regime è contraddistinto da alcune caratteristiche innovative: infatti, se il contribuente accetta di sottoporsi a forme di controllo potenziate da parte del fisco, può accedere al nuovo regime (denominato di trasparenza fiscale ), che comporta vantaggi di natura premiale. L idea centrale è di abbinare la volontaria accettazione di adempimenti in grado di rafforzare fortemente i controlli e l accertamento da parte del fisco (in particolare l invio telematico all amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute, la tracciabilità delle operazioni bancarie di tutti i movimenti finanziari di importo superiore a 1.000 euro e l accesso diretto alle evidenze sulle disponibilità finanziarie) a una serie di vantaggi di tipo premiale, quali, ad esempio, la drastica semplificazione degli adempimenti amministrativi, il tutoraggio prestato dall amministrazione fiscale, sia ai fini degli adempimenti IVA sia ai fini degli adempimenti in qualità di sostituto d imposta, una corsia preferenziale per i rimborsi e le compensazioni dei crediti IVA (particolarmente importante per chi esporta). Il regime sarà graduato su più livelli, prevedendo i benefici prima elencati come comuni per tutti i soggetti che, rispettando le condizioni previste dalla norma, intendono accedere alle semplificazioni in esame. Ulteriori benefici sono più specificamente indirizzati verso i soggetti che non sono in regime di contabilità ordinaria. Infatti, ai soggetti che non sono in regime di contabilità ordinaria e che rispettano le condizioni di trasparenza, sono riconosciuti altresì i seguenti benefici: a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili; 6

c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell acconto ai fini IVA. Il nuovo regime premiale decorre dal 1 gennaio 2013. DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI 6. Detrazione per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico Per effetto dell art. 4, comma 1, del D.L. 6/12/2011, n.201, dal 1/01/2012 entra a regime la detrazione del 36% delle spese sostenute per il recupero edilizio, mediante aggiunta dell art. 16 bis del TUIR. Dall imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000,00 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l immobile sul quale sono effettuati gli interventi. In caso di vendita dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo, all acquirente persona fisica dell unità immobiliare. In caso di decesso dell avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conservi la detenzione materiale del bene. Rimangono invariati tutti gli adempimenti previsti per la fruizione dell agevolazione. Il comma 4 del medesimo articolo, proroga al 31/12/2012 le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (c.d. 55%). A decorrere dall 1/1/2013 per tali interventi si applicherà la detrazione del 36% come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR. NORME A CARATTERE IMPOSITIVO. Di seguito vengono illustrate le disposizioni introdotte dal D.L. 6/12/2011, n.201, così come modificato dalla L. 22/12/2011, n.214, esplicitamente rivolte ad ottenere maggior gettito. 7. Tassazione di auto di lusso, imbarcazioni e aerei ADDIZIONALE ERARIALE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA A partire dall anno 2012 l addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt. L addizionale è ridotta nella seguente misura: al 60% dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo; al 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo; al 15% dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo; non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo. I predetti periodi decorrono dall anno successivo a quello di costruzione. TASSA ANNUALE DI STAZIONAMENTO Dal 1 maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, in base alla lunghezza dello scafo. La tassa è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di costruzione. IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI Dal 6 dicembre 2011 è istituita l imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale. 7

8. Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari A partire dal 1 gennaio 2012, gli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti nonché gli estratti di conto corrente postale e i rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, sono soggetti ad una imposta fissa pari a: 34,20 euro se il cliente è persona fisica, prevedendo l esenzione qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a euro 5.000; 100,00 euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica. Inoltre, le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, sono assoggettate ad una imposta proporzionale pari all 1 per mille per il 2012 e all 1,5 per mille a decorrere dal 2013. L estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell anno, l imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. La modifica governativa interviene per precisare l estensione dell imposta anche alla comunicazione relativa ai prodotti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito. L emendamento del Governo, inoltre, vi include esplicitamente i buoni postali fruttiferi, ad eccezione di quelli di valore di rimborso non superiore a 5.000 euro. Si chiarisce, inoltre, che qualora le comunicazioni siano inviate periodicamente nel corso dell anno, l imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. L imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 e, limitatamente all anno 2012, nella misura massima di 1.200,00. 9. Imposta sulle attività emerse a seguito dello scudo fiscale I commi da 6 a 12 dell art. 19 del D.L. 6/12/2011, n.201 come modificati nel corso dell esame in sede referente prevedono l applicazione di un imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille sulle attività finanziarie oggetto di emersione (c.d. scudo fiscale). Per gli anni 2012 e 2013 l aliquota, è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille. Il versamento, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31/12 dell anno precedente, avviene entro il 16/2 di ciascun anno per il tramite degli intermediari finanziari, che provvedono a trattenere l imposta del soggetto che ha effettuato l emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6/12/2011. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille. Ai sensi del nuovo comma 9 (comma 6 nella formulazione originaria), gli intermediari segnalano all Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l imposta. Nei confronti dei contribuenti l imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo. Per l omesso versamento si applica una sanzione pari all importo non versato, mentre per l accertamento e la riscossione dell imposta, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte di bollo e non, come originariamente previsto, in materia di imposte sui redditi. 10. Imposta sulle attività finanziarie detenute all estero A decorrere dal 2011 è istituita un imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L imposta è dovuta proporzionalmente nella seguente misura: 1 per mille annuo per il 2011 e il 2012; 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013. Base imponibile è il valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall imposta si deduce, per evitare fenomeni di doppia imposizione, un credito d imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le predette attività finanziarie. [Art. 19, commi 18, 19, 20 e 21 del D.L. 6/12/2011, n.201] 8