EMENDAMENTI CIVICO10 - RIFORMA FISCALE



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EMENDAMENTI CIVICO10 - RIFORMA FISCALE Art.13, comma 2 lettera i) - MODIFICATIVO i) Lettera a) e 1): 17 /o 15%, fermo restando un abbattimento dell aliquota d imposta del 70% per il primo anno di attività, del 60% per il secondo anno di attività e del 50% per il terzo anno di attività; lettera l): 17% Art.14, comma 1 lettera a) - MODIFICATIVO "a) le spese effettuate nel territorio sammarinese per l acquisto di beni o servizi purché documentate da fattura o documento equivalente o effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento definiti con circolare dell Ufficio tributario tutte le spese effettuate nel territorio sammarinese per l acquisto di beni e servizi, per un valore pari al 40% della spesa se documentata da fattura o documento equivalente, per un valore pari al 60% se effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento definiti con circolare dell Ufficio Tributario, e per un valore dell'80% se effettuate con Smac card.. EMENDAMENTO CONNESSO. Art C1 - MODIFICATIVO 1. Aliquote e scaglioni di imposta relativi all'imposizione dei redditi delle persone fisiche. Scaglioni di reddito imponibile Aliquota d'imposta Sino a 6000 0% Da 6000.01 a 18.000 20% Da 18.001 a 30.000 35% Oltre 30.000 45% 2. Gli scaglioni sono adeguati ogni biennio in funzione dell'incremento dell'indice del costo della vita. 3. Con Decreto Delegato potranno essere annualmente modificate le aliquote di cui al precedente comma 1, sulla base dell'andamento della propensione al consumo interno generato dal meccanismo di cui all'art.14, comma 1, lettera a), e del gettito d'imposta delle persone fisiche. Tali modifiche dovranno comunque mantenere la progressività delineata ed

un'area di non tassazione, fermo restando un obiettivo di aumento medio delle aliquote effettive sui redditi non superiore al 5% EMENDAMENTO CONNESSO. Art 24, comma 4 - ABROGATIVO 1. La base imponibile del reddito da lavoro dipendente è data dai redditi lordi di cui ai commi che precedono al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del lavoratore dipendente e di un abbattimento forfettario pari al 7 /o e sino ad un massimo di 3.500,00. La misura di tale abbattimento è modificabile con decreto delegato. Il comma 2 è abrogato. Art.14, comma 2 - ABROGATIVO EMENDAMENTO IN SUBORDINE Art.14, comma 2 - MODIFICATIVO "L'ammontare complessivo delle passività deducibili di cui al punto a) del precedente comma, è determinato in una misura pari al 10 /o del reddito complessivo in una misura pari al 25% del reddito complessivo per i redditi sino a 25.000, al 18% del reddito complessivo per i redditi sino a 40.000 ed al 10% del reddito complessivo per i redditi superiori, con un massimo deducibile pari ad 10.000" Art.14, comma 7 - AGGIUNTIVO "Le spese di cui al comma 1 lettera a), qualora riguardino beni durevoli, saranno annualmente deducibili in base alle quote stabilite da apposito Decreto Delegato, da emanarsi entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente legge" Art.14, AGGIUNTIVO di un comma 9 "Con Decreto Delegato, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le forme e le modalità con cui rendere obbligatoria la Smac Card, per le finalità di cui al precedente comma 1, lettera a), fermo restando che ogni impresa che venda prodotti e servizi a consumatori finali dovrà essere dotata di Smac Card entro Marzo 2014.

Art.16, comma 1 - MODIFICATIVO 1. Dall'imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono: a) 250100 350,00 per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato; b) 250,00 350,00 per ogni figlio a carico; c) 125100 200,00 per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi; d) 125,00 200,00 per ogni altro familiare convivente a carico; e) 125,00 per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti. EMENDAMENTO CONNESSO Art.C4-C8 - Abrogativi Gli articoli da C4 a C8 sono abrogati Art.27, comma 4 - MODIFICATIVO "Le spese relative all'acquisto di beni mobili e servizi, anche per il tramite di contratti di locazione finanziaria, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione ed all'uso personale o familiare del contribuente, non sono ammortizzabili o deducibili sono ammortizzabili o deducibili nella misura del 50 /o, Quando il bene mobile acquistato sia costituito da un automezzo, oppure il servizio acquistato sia relativo ad un automezzo, l'importo massimo sul quale applicare la predetta percentuale è pari ad 50.000,00 30.000,00. Art.43, comma 4 - MODIFICATIVO 1. L'imposta generale sui redditi di cui al presente Titolo III è determinata applicando l'aliquota proporzionale, nella misura del 15% 17 /o, al reddito imponibile calcolato a norma degli articoli seguenti, fermo restando un abbattimento dell aliquota d imposta del 70% per il primo anno di attività, del 60% per il secondo anno di attività e del 50% per il terzo anno di attività. La misura di tale aliquota è modificabile con decreto delegato. Art.50, comma 1, lettera b) - MODIFICATIVO "b) i costi relativi alle attività di elaborazione dati, ivi compresi quelli relativi alle ricerche di mercato, sono deducibili fino al limite massimo del 4% 10 /o dei ricavi della gestione, dì cui al successivo articolo 51;" Art.61, comma 1 - MODIFICATIVO

1. Gli utili annuali di bilancio, conseguiti dai soggetti che svolgono attività di impresa indipendentemente dalla forma giuridica e purché in regime di contabilità ordinaria, utilizzati per interventi di investimento in beni strumentali nella stessa impresa, non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte dirette, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli. Art.61, comma 2 - MODIFICATIVO 2. Le presenti disposizioni si applicano alle imprese che, alla data della presentazione del progetto di cui all articolo 65 abbiano almeno cinque dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui almeno il 50% siano sammarinesi o residenti, o due tre dipendenti purché tutti sammarinesi o residenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; qualora nel periodo di durata del progetto il numero dei predetti dipendenti divenga inferiore alle soglie di cui sopra cinque o alle tre unità i benefici decadono interamente con gli effetti di cui all articolo 67. Art.62, comma 1, lettera a) - MODIFICATIVO a) l acquisizione di beni materiali ed immateriali, l introduzione di avanzamenti tecnologici Art.62, comma 1, lettera b) AGGIUNTIVO b) costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti o ad introdurne di nuovi in presenza di progetti aziendali che prevedano l occupazione di almeno cinque dipendenti di cui il 60% a tempo indeterminato e di cui almeno il 50% sammarinesi o residenti; Art.69, comma 2 MODIFICATIVO 2. Ai fini dell applicazione delle disposizioni del presente Capo II per numero medio di lavoratori dipendenti occupati si intende la somma algebrica dei dipendenti subordinati, a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi o indeterminato, nell anno di riferimento, ponderata per il numero di mesi dell anno in cui risultano alle dipendenze dell operatore economico. Si considera mese di occupazione quello in cui il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario. Art.69, comma 3 MODIFICATIVO 3. I benefici di cui al presente Capo II sono riconosciuti alle attività economiche che prima dell incremento occupazionale hanno alle proprie dipendenze almeno cinque unità lavorative o almeno una tre unità, purché sammarinesei o residentei, assunte con contratto a tempo indeterminato ai sensi dei commi che precedono. Il predetto limite è elevato rispettivamente a dieci unità e tre unità per le imprese industriali di produzione. Art.70, comma 1 MODIFICATIVO

L abbattimento di cui al precedente articolo 69 è riconosciuto nell esercizio fiscale ove avviene, rispetto all esercizio precedente, un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati di almeno due tre unità. Art.71, comma 3 MODIFICATIVO 3. Con riferimento ai commi precedenti per data di avvio della nuova impresa si intende quella di rilascio della licenza. E ammesso ai benefici chi non ha cessato, nell anno precedente la data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiede l accesso ai benefici, nonché chi non abbia parenti e affini di primo grado che, nell anno precedente la data della richiesta, abbiano cessato impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiede l accesso ai benefici. Art.73, comma 4 AGGIUNTIVO Per le nuove imprese, anche in forma cooperativa, partecipate in misura maggioritaria dai soggetti aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 1 ovvero da lavoratori disoccupati che stiano percependo ammortizzatori sociali ovvero da giovani di età inferiore ai 35 anni o da donne è previsto inoltre: a) l abbattimento a 1 del capitale sociale richiesto al momento della costituzione dell impresa, con obbligo di ricostituzione del capitale minimo richiesto dalla vigente normativa in materia societaria entro 3 anni dall avvio dell impresa stessa; b) la possibilità di rilascio della licenza col meccanismo del silenzio assenso entro un massimo di 14 giorni lavorativi dal momento della richiesta, qualora l impresa abbia presentato tutta la documentazione prevista dalla normativa; c) la possibilità di accedere ai benefici della legge 110/1994 e successive modifiche per l acquisto, anche in locazione finanziaria, della sede dell attività di impresa, ovvero di un contributo pubblico sull affitto della medesima sede, che avrà durata massima triennale e sarà definito nelle forme e nelle modalità di erogazione da apposito Decreto Delegato da emanarsi entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge; d) abbattimento del 50% per un massimo di 3 anni, per la parte a carico dell impresa, dei contributi previdenziali e degli oneri sociali sui dipendenti sammarinesi o residenti assunti; e) l innalzamento al 15% per un massimo di 3 anni della quota di cui al successivo articolo 74, comma 2

Art.84, comma 3 AGGIUNTIVO Tutti i soggetti passivi sono tenuti a dichiarare all Ufficio Tributario, con le modalità che saranno definite da apposita circolare, i redditi a tassazione separata di cui all art.13 percepiti nell anno di riferimento. Tali redditi non saranno soggetti ad ulteriore imposizione ma concorreranno a determinare il reddito complessivo del contribuente, rilevante per l accesso a tutte le prestazioni sociali ed ai servizi pubblici. Art.106, comma 1 - MODIFICATIVO 1. L'Ufficio tributario raccoglie i dati e le notizie che valgono ad assicurare l'esatto accertamento dei redditi, controlla le dichiarazioni presentate dai contribuenti, ivi compresi i sostituti d'imposta, verifica la regolarità della tenuta delle scritture contabili e l'adempimento degli altri obblighi previsti dalla legge, prende atto delle omesse dichiarazioni e di quelle considerate tali a tutti gli effetti, incrocia i dati rilevanti a fini fiscali in possesso di vari uffici, effettua le verifiche necessarie ad una corretta determinazione del reddito. Art.106, comma 2, lettera a) - ABROGATIVO 2. Ai fini del controllo e dell'accertamento l'ufficio tributario può: a) richiedere ai pubblici uffici riferimenti o copia dei documenti, anche in formato elettronico, con rilevanza fiscale di cui sono in possesso, se necessari all'attività di controllo e/o dì accertamento; Art.106, comma 2, lettera e) - AGGIUNTIVO e) effettuare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, accessi, ispezioni e verifiche presso i locali destinati all'esercizio delle attività economiche; Art.106, comma 2, lettera i) - AGGIUNTIVO i) raccogliere ogni altro tipo di informazione economica e patrimoniale utile alla determinazione del reddito del contribuente ricercandola anche tra quelle in possesso del Servizio di Esattoria, del Tribunale Unico, escluse quelle relative a vertenze giudiziarie non definite, e di ogni altro ufficio della Pubblica Amministrazione, nonché presso autorità estere, mediante attivazione delle procedure di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa previste dagli accordi internazionali e dalla legge; Art.106, comma 2, lettera l) - AGGIUNTIVO

l) effettuare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, verifiche presso i soggetti autorizzati ai sensi della legge 165/2005 e successive modifiche per controllare eventuali incongruenze fra reddito dichiarato e patrimonio finanziario posseduto. Art.106, comma 6 - AGGIUNTIVO 6. L Ufficio Tributario ha accesso a tutti i dati e le notizie in possesso dei vari uffici della pubblica amministrazione. I responsabili degli uffici pubblici, nonchè il Responsabile del Servizio Esattoria ed il cancelliere del Tribunale Unico, sotto la loro personale responsabilità, devono curare il regolare flusso di dati e notizie utili, escluse quelle relative a vertenze giudiziarie non definite, ai fini del controllo delle dichiarazioni e dell'accertamento dei redditi. L Ufficio Tributario riceve questi dati in via informatica e si dota di strumenti informatici capaci di individuare indici di anomalia fra reddito dichiarato e indicatori di capacità contributiva diversi provenienti da diversi uffici. Art.106, comma 8 - ABROGATIVO 8. I dipendenti di cui al comma precedente sono individuati con apposita deliberazione del Congresso di Stato su proposta del direttore. EMENDAMENTO IN SUBORDINE Art.106, comma 8 - MODIFICATIVO "8. I dipendenti di cui al comma precedente sono individuati con apposita deliberazione del Congresso di Stato su proposta del direttore sono individuati tramite concorso pubblico che preveda prove teoriche e pratiche nonchè un periodo di formazione di almeno 180 giorni presso strutture deputate ai controlli fiscali di altre giurisdizioni. Con Decreto Delegato da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà disciplinata la modalità di effettuazione del concorso pubblico." Art.108, comma 1 - ABROGATIVO " Le attività di controllo, nonché i relativi criteri selettivi dei contribuenti oggetto di controllo sono stabiliti annualmente e pianificati secondo criteri e parametri generali ed astratti da una apposita Commissione presieduta dal direttore del Dipartimento finanze, dal direttore dell Ufficio tributario, dal direttore dell Ufficio centrale di collegamento e dal direttore dell Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività economiche. I criteri di funzionamento della Commissione sono definiti da apposito regolamento, predisposto dalla stessa, e ratificato dal Congresso di Stato." Art.110, comma 1 - MODIFICATIVO

"Il personale dell'ufficio tributario di cui ai commi 7 ed 8 del precedente articolo 106 ha facoltà di accedere presso la sede del contribuente allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie, ai fini dell'attività di controllo ed accertamento, quando il contribuente abbia rifiutato l'esibizione della documentazione fiscale richiesta dall'ufficio tributario la cui conservazione è obbligatoria ai sensi della presente legge." Art.110, comma 3 - MODIFICATIVO "3. L'Ufficio tributario non può eseguire: a) perquisizioni personali; b) apertura coattiva di pieghi o plichi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli; c) esame di documenti e richiesta di notizie relativamente ai quali sia eccepito il segreto professionale; d) accesso ai veicoli o automezzi del contribuente." Art.110, comma 4 - MODIFICATIVO "4. L'espletamento delle attività di cui al comma precedente può avvenire, su motivata richiesta dell'ufficio tributario, solo dal personale delle forze di polizia e previa autorizzazione del Commissario della legge;" Art.110, comma 6 - AGGIUNTIVO "6. L'Ufficio tributario può ispezionare presso la sede del contribuente le scritture, i libri, i registri ed i documenti la cui istituzione, tenuta e conservazione sia obbligatoria per legge, così come tutti gli altri documenti ed elementi utili a determinare il reddito del soggetto, nonché raffrontare il loro contenuto con quello degli altri documenti reperiti nel corso delle ricerche ovvero in fasi successive della verifica. L'ispezione è finalizzata a: a) controllare la corretta istituzione, tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, nonché la loro complessiva attendibilità, anche ai fini della eventuale successiva rideterminazione in via induttiva del reddito e del volume d'affari; b) appurare il grado di coerenza interna del sistema contabile unitariamente considerato; c) individuare le procedure, se esistenti, di gestione e trattamento contabile dei dati aziendali, anche sotto il profilo fiscale; d) desumere eventuali redditi non dichiarati o ricercare altri elementi utili a determinare in via induttiva il reddito del contribuente. " Art.111, comma 2 - MODIFICATIVO

"Le indagini finanziarie di cui al comma precedente sono effettuate dall'ufficio Tributario qualora dai controlli, diretti o indiretti, posti in essere a norma dei precedenti articoli emergano elementi che facciano pensare ad una non corretta determinazione del reddito, ad. devono essere autorizzate dalla Commissione di cui al precedente articolo 108, comma 1, sulla base di motivata richiesta dell'ufficio tributario riportante le indicazione delle circostanze che giustificano il ricorso alle indagini. Dette circostanze devono essere indicatrici di omissioni oppure ad una di indebita deduzione di passività e/o elementi negativi di reddito che per ammontare e per fattispecie prefigurano la violazione di dichiarazione infedele o omessa ai sensi dei successivi articoli 136 e 137." Art.111, comma 3 - MODIFICATIVO 3. Previo rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente Le indagini sono effettuate, con l'aiuto del Servizio Vigilanza Ispettiva di Banca Centrale, direttamente dal personale dell'ufficio Tributario, al quale si applica lo stesso obbligo di tenuta del segreto d'ufficio previsto per il personale del Servizio Ispettivo medesimo. Le indagini sono indirizzate alla ricerca a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla direzione del soggetto finanziario, di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto finanziario intrattenuto o operazione effettuata, con il dal contribuente, ivi compresi i servizi prestati nei confronti dello stesso, incluse le garanzie prestate a suo favore. Art.111, comma 4 - MODIFICATIVO "4. Il soggetto finanziario è tenuto a prestare la necessaria collaborazione nell'espletamento delle attività di cui al comma precedente. a) a dare notizia immediata al soggetto interessato del ricevimento della richiesta; b) a rispondere alla richiesta di cui al comma precedente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa." Art.111, comma 6 - MODIFICATIVO "6. Non è ammessa in ogni caso la facoltà per l'ufficio tributario di compiere accessi, verifiche ed ispezioni presso i soggetti finanziari di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165." b) dichiarazione infedele: Art.139, comma 1, lettera b) - MODIFICATIVO

I. da 1/4 a 1 volta 1 a 2 volte la maggiore imposta dovuta quando l'ammontare dell'imposta evasa è inferiore ad 120.000,00; II. da 1/2 a 2 1,5 a 3 volte la maggiore imposta dovuta quando l'ammontare dell'imposta evasa supera 120.000,00." Art.139, comma 1, lettera c) - MODIFICATIVO "c) dichiarazione omessa: da l a 3 3 a 4 volte l/imposta dovuta" Art.139, comma 1, lettera g) - MODIFICATIVO g) mancata applicazione delle ritenute: sanzione pari al 10 /o 100% dell'ammontare delle ritenute non applicate oltre all'applicazione della sanzione di cui al precedente punto f); Art.140, comma 2 - MODIFICATIVO 2. Nei casi di dichiarazione infedele, quando l'ammontare dell'indebito risparmio d'imposta supera 75.000,00 per ogni esercizio fiscale, l'ufficio tributario è in ogni caso tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria la condotta del contribuente al fine dell'accertamento dei misfatti di cui all'articolo 389 del Codice Penale, a prescindere dalla constatazione effettiva, da parte dell'ufficio tributario, di fatti o elementi indicatori di reato. " Art.146, comma 2 - MODIFICATIVO "l. L'articolo 389 del Codice Penale è sostituito come segue: "Art. 389 (Evasione fiscale) Chiunque omette la presentazione della dichiarazione dei redditi, quando l'ammontare dell'imposta evasa determinata anche in via sintetica dall'ufficio è superiore ad 25.000,00 è punito con la prigionia sino al secondo grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso società ed altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione. Chiunque emette o rilascia fatture od altri documenti per operazioni o servizi inesistenti è punito con la prigionia sino al secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado di cui al comma precedente. Chiunque, al fine di evadere le imposte, tasse e tributi in genere ovvero al fine di consentire a terzi l'evasione di tali imposte utilizza le fatture ed i documenti di cui al precedente secondo comma o presenta all'amministrazione tributaria dichiarazioni avvalendosi dei medesimi è punito con la

prigionia sino al secondo grado e con la multa, nonché con l'interdizione di terzo grado di cui al primo comma. Fuori dai casi di cui ai precedenti secondo e terzo comma chiunque, al fine di evadere tributi erariali o di agevolare l'altrui evasione dì tali tributi rende dichiarazioni utilizzando mezzi fraudolenti o comunque pone in essere mezzi fraudolenti, è punito, qualora l'ammontare dei tributi evasi sia superiore a 25.000,00 per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta, con la prigionia sino al secondo grado, con la multa a giorni e con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso società ed altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione. In caso di recidiva, si applica inoltre l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e la sospensione della licenza d'esercizio per mesi sei. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza. Con riferimento ai reati di cui ai precedenti primo e quarto comma la prescrizione ha corso a decorrere dalla data di notificazione dell'avviso dì accertamento." [segue...] Art.147 - MODIFICATIVO "l. Dopo l'articolo 389 del Codice Penale è inserito il seguente articolo 389 bis: "Art. 389 bis (Omissione di versamento di ritenute alla fonte) Chi non versa le ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto a titolo di acconto o di imposta, ed il debito non risulta dalla relativa dichiarazione fiscale, qualora l'ammontare superi l'importo annuale di 25.000,00, è punito con le stesse pene previste dal quarto comma dell'articolo 389 che precede. Si applicano, in quanto compatibili, le restanti disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 389 che precede.''. Art.149, comma 4 - MODIFICATIVO 4. Fatte salve le deleghe previste negli articoli precedenti, il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare con decreto delegato le disposizioni applicative e di coordinamento della presente legge necessarie alla sua attuazione e alla risoluzione di conflitti con altre disposizioni. La delega di cui al presente comma esaurisce la sua efficacia il 31 dicembre 2015. Entro due anni dalla entrata in

vigore della presente Legge le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto delegato. Allegato A - AGGIUNTIVO DI UN PUNTO 5bis " 5bis. Le spese per corsi di formazione, riqualificazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, comprese quelle per corsi di lingue o di informatica, così come definite da apposita circolare dell Ufficio Tributario e che siano sostenute al di fuori della Repubblica di San Marino, fino ad un importo massimo di 5.000 Allegato A - AGGIUNTIVO DI UN PUNTO 16 " 16. Le spese per il proprio benessere fisico e per il mantenimento di una corretta forma fisica, sulla base dell'istanza d'arengo approvata..." Art. C1 - MODIFICATIVO 1. Aliquote e scaglioni di imposta relativi all'imposizione dei redditi delle persone fisiche. Scaglioni di reddito imponibile Aliquota d'imposta Sino a 9000 0% Da 9000.01 a 30.000 15% Da 30.001 a 51.000 25% Da 51.001 a 72.000 35% Oltre 72.001 45% 2. Gli scaglioni sono adeguati ogni biennio in funzione dell'incremento dell'indice del costo della vita. 3. Con Decreto Delegato potranno essere annualmente modificate le aliquote di cui al precedente comma 1, sulla base dell'andamento della propensione al consumo interno generato dal meccanismo di cui all'art.14, comma 1, lettera a), e del gettito d'imposta delle persone fisiche. Tali modifiche dovranno comunque mantenere la progressività delineata ed un'area di non tassazione, fermo restando un obiettivo di aumento medio delle aliquote effettive sui redditi non superiore al 5% Art. C2 - MODIFICATIVO

"1. L'imposta generale sui redditi di cui al Titolo III della presente legge è determinata applicando l'aliquota proporzionale nella misura del 17 /o 15% al reddito imponibile calcolato a norma degli articoli previsti dal Titolo III, fermo restando un abbattimento dell aliquota d imposta del 70% per il primo anno di attività, del 60% per il secondo anno di attività e del 50% per il terzo anno di attività."