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730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 10 22.05.2013 Modello 730/2013: il quadro E, le spese mediche detraibili La compilazione del rigo E1 del 730/2013 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l istruzione o per gli interessi sul mutuo dell abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19% per le spese sanitarie). In caso di incapienza, cioè quando l imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l imposta non può essere rimborsata. Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell interesse delle persone fiscalmente a carico. Premessa In linea generale, la detrazione o deduzione per gli oneri spettano al contribuente che li ha effettivamente sostenuti per conto proprio e che, quindi, risulta intestatario della documentazione. Tuttavia, il legislatore ha previsto che determinate tipologie di oneri possano essere portate in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell interesse dei familiari. Si ricorda che possono essere considerati familiari, il coniuge, i figli (naturali o adottivi), i discendenti dei figli, i genitori, anche adottivi e gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. www.fiscal-focus.it 1 www.fiscal-focus.info

In particolare, per verificare la possibilità o meno di portare in detrazione l importo sostenuto nell interesse dei familiari, è necessario verificare la tipologia di onere di cui trattasi e distinguere a seconda che si tratti di spese sostenute nell interesse di familiari: - fiscalmente a carico; - fiscalmente non a carico. SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Gli oneri per i quali spetta una detrazione d imposta anche se sostenuti per familiari fiscalmente a carico sono: - spese sanitarie, anche per portatori di handicap (righi RP1, col. 2 e RP3); - spese per veicoli adattati per portatori di handicap (rigo RP4); - spese per l acquisto di cani guida (rigo RP5); - assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, l invalidità e la non autosufficienza (rigo RP12); - spese di istruzione (rigo RP13); - spese per addetti all assistenza personale (rigo RP15); - spese per attività sportive praticate dai ragazzi (rigo RP16); - spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP17 a RP19, codice 18); - contributi per il riscatto della laurea relativi al familiare che non ha iniziato l attività lavorativa e non risulta iscritto alla previdenza obbligatoria (righi da RP17 a RP19, codice 32); - spese per frequenza asili nido (righi RP17 a RP19, codice 33). ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE O DEDUZIONE SPETTANTE In linea generale, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento comprovante gli oneri sostenuti per i figli è intestato: - a uno dei genitori, la detrazione/deduzione spetta interamente a questi; - è intestato al figlio, le spese vanno suddivise al 50% tra i due genitori, a meno che i genitori intendano dividere le spese in una percentuale diversa. In tale ultimo caso, sul documento deve essere annotata la percentuale di divisione; se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei due e questi annota, nel documento che la comprova, di averla sostenuta interamente, la detrazione/deduzione spetta a quest ultimo per il 100%. 2

Diversamente, se uno dei genitori è fiscalmente a carico dell altro, spetta a quest ultimo indicare l intera spesa ai fini della detrazione/deduzione. Con Circolare 16 febbraio 2007, n. 11, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni inerenti la ripartizione delle detrazioni per carichi di famiglia (50% a testa ovvero 100% al coniuge con il reddito maggiore) non pregiudicano la possibilità di ripartire la detrazione/deduzione per gli oneri indicati nel quadro E o RP in base all effettivo sostenimento della spesa, ovvero anche con percentuali differenti (es. 70% - 30%). SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO Il Legislatore ha previsto la possibilità di beneficiare della detrazione/deduzione spettante anche per talune tipologie di spese sostenute nell interesse di familiari non a carico, vale a dire: 1. spese sanitarie sostenute nell interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP2). In questo caso, la spesa può essere portata in detrazione solo per la parte che non trova capienza nell imposta dovuta dal familiare malato ; 2. spese funebri (rigo RP14); 3. spese per addetti all assistenza personale (rigo RP15); 4. spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap (rigo RP25). ONERI SOSTENUTI PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO FISCALMENTE NON A CARICO DETRAIBILI DEDUCIBILI DETRAIBILI DEDUCIBILI - Spese sanitarie - Acquisto veicoli per portatori di handicap - Acquisto cane guida - Assicurazioni vita/infortuni - Spese di istruzione e per asili nido - Attività sportive dei ragazzi - Canoni di locazione studenti universitari fuori sede - Contributi riscatto laurea - Contributi previdenziali e assistenziali - Contributi di previdenza complementare* - Contributi fondi integrativi SSN* * Per la quota non dedotta da parte del familiare - Spese per patologie esenti (parte che non trova capienza nell imposta dovuta dal familiare) - Spese per addetti all assistenza personale - Spese funebri - Spese sanitarie per portatori di handicap 3

La compilazione del rigo E1 ed E2 Rigo E1 - Spese sanitarie La tipologia di oneri più comune a cui è dedicato E1 riguarda le spese per acquisto di medicinali: da banco; con prescrizione medica. La detrazione spetta anche in relazione all eventuale ticket pagato. In Colonna 2: indicare l intero importo delle spese sanitarie sostenute nell interesse proprio e dei familiari a carico. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l importo di 129,11 euro. Per le spese sanitarie relative all acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. scontrino parlante ) in cui devono essere specificati: - la natura del bene (cioè se si tratta di medicinale, prodotto veterinario o prodotto sanitario); - la qualità del bene (cioè la descrizione dettagliata); - la quantità; - il codice fiscale del destinatario. In generale: Farmaco-Medicinale Sono VALIDE anche: natura o abbreviazioni: med.; f.co; omeo. o ticket: (in quanto medicinali erogati dal ssn) o SOP: senza obbligo prescrizione o OTC: over the counter Scontrino parlante contiene qualità TIPOLOGIA di MEDICINALE Dal 1 gennaio 2010 Individuabile dal CODICE alfanumerico AIC (numero autorizzazione immissione in commercio) quantità Codice fiscale del destinatario 4

L Agenzia delle Entrate ha precisato che gli scontrini parlanti non devono necessariamente riportare la tradizionale dicitura farmaco o medicinale, tali diciture possono essere sostituite dalle corrispondenti sigle: OTC medicinale da banco SOP senza obbligo di prescrizione Omeopatico Ticket Med medicinale F.co farmaco L Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Risoluzione n. 396 del 22 ottobre 2008 che non possono beneficiare della detrazione i prodotti farmaceutici qualificati come parafarmaci: Colliri; garze; pomate; cerotti; Prodotti fitoterapici ed integratori alimentari. Con la risoluzione del 20 giugno 2008 la n. 256 l Agenzia delle Entrate ha specificatamente negato la detraibilità delle spese sostenute per l acquisto di integratori alimentari anche se assunti a scopo terapeutico e con la prescrizione del medico. Posso beneficiare della detrazione d imposta i medicinali fitoterapici qualora risultino approvati dall Agenzia Italiana del Farmaco (Ris. A.E. n. 396 del 22 ottobre 2008). Medicinali fitoterapici Detraibili se Approvati dall AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) È possibile fruire della detrazione del 19 % per le spese sostenute per: 1. prestazioni chirurgiche; 2. analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; 3. prestazioni specialistiche; 4. acquisto o affitto di protesi sanitarie; 5

5. prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica); 6. ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E25); 7. acquisto di medicinali; 8. spese relative all acquisto o all affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011); 9. spese relative al trapianto di organi; 10. importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell ambito del Servizio sanitario nazionale. È possibile fruire della detrazione d imposta del 19% anche per le spese di assistenza specifica sostenute per: 1. assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.); 2. prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all assistenza diretta della persona; 3. prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; 4. prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; 5. prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1 giugno 2012). 6

Vengono considerate protesi sanitarie non solo la sostituzione di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità: Apparecchi di protesi dentaria; Apparecchi di protesi oculistica; Apparecchi di protesi fonetica; Occhiali da vista e lenti a contatto (compresi i relativi liquidi) ; Arti artificiali e apparecchi di ortopedia; Apparecchi auditivi; Apparecchi per fratture (gesso garze busti, stecche); Stampelle e bastoni canadesi (anche in affitto); Stimolatori (pace Maker, protesi cardiache e vascolari; Poltrone e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale. Non sono detraibili le spese sostenute per l impiego di materiali preziosi nella montatura degli occhiali da vista. Sono detraibili le spese sostenute per l utilizzo di metalli preziosi negli apparecchi di protesi dentaria. L Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 del 16 febbraio 2010, ha stabilito che l acquisto di una parrucca, effettuato per superare i disagi psicologici derivanti dalla caduta di capelli a seguito di trattamenti chemioterapici, è classificabile come spesa detraibile. Rientrano tra gli oneri detraibili anche le spese sostenute per l affitto e l acquisto delle attrezzature sanitarie: Macchina per aerosol; Macchine per la misurazione della pressione sanguigna; Siringhe e relativi aghi. Materassi sanitari Pannoloni per incontinenti La spesa è detraibile a condizione che il materasso sia antidecubito. È necessaria la prescrizione medica o eventualmente autocertificazione attestante la necessità per l acquisto. Sono detraibili a prescindere dall esercizio commerciale presso cui sono acquistati. È necessaria la prescrizione medica o una dichiarazione sostitutiva del contribuente che attesti la necessità della spesa. 7

Le cure odontoiatriche sono considerate detraibili sono se certificate da un medico dentista nell ambito della propria specializzazione. Sono comprese anche le spese per le prestazioni rese da esercenti la professione di odontoiatra. Secondo l Agenzia delle Entrate, la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale non può beneficiare della detrazione. Secondo l Amministrazione a tale procedura non può essere riconosciuta efficacia di tipo terapeutico. Spese mediche all estero Le spese mediche sostenute all estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all estero, sia pure per motivi di salute, non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione, in quanto non sono spese sanitarie. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate, va corredata da una traduzione giurata. Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia appartiene alla minoranza slovena. Documentazione da conservare Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme: per le spese sanitarie relative all acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali; per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall esercente l arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver 8

eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi; per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell art. 3 della L. n. 104 del 1992. L importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 1 o alla voce Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia. Colonna 1: indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it. Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2 (v. istruzioni di colonna 2). L agevolazione consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell imposta dovuta. L eccedenza verrà indicata da chi presta l assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730/3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (v. le istruzioni del rigo E2). E2 Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico: va indicato l importo della spesa sanitaria sostenuta nell interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell imposta lorda da questi dovuta. La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del Modello 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest ultimo. 9

L ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro. La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l importo di 129,11 euro. - Riproduzione riservata - 10