QUADRO E ONERI E SPESE

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1 QUADRO E ONERI E SPESE ASPETTI GENERALI Il Quadro E deve essere utilizzato per riportare alcune tipologie di spese, sostenute nel 2012, che danno diritto a detrazioni d imposta o deduzioni dal reddito. Per onere deducibile si intende un componente negativo che può essere portato a diretta riduzione del reddito complessivo percepito dal singolo contribuente. Le imposte dovute dal contribuente verranno, quindi, calcolate su di un reddito complessivo già ridotto dell ammontare degli oneri deducibili. Per onere detraibile si intende un componente negativo che può essere portato a diretta riduzione dell imposta calcolata sul reddito complessivo percepito dal contribuente. A differenza dell onere deducibile, pertanto, le imposte verranno comunque calcolate su un reddito complessivo determinato senza tener conto degli onere in esame. Novità di quest anno Il Quadro E del Mod. 730/2013 contiene alcune novità e precisamente: la Sezione II, dedicata alle spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo si arricchisce nel Rigo E21, della nuova Colonna 1 CSSN - RC veicoli), in cui indicare i contributi sanitari obbligatori per l assistenza nell ambito del SSN versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli, che sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro e non più totalmente (art. 4, comma 76, legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. riforma del lavoro Fornero). Inoltre, sempre con riferimento alla Sezione II, è possibile dedurre dal proprio reddito fino all importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore della Sacra Arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale, dell Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa Apostolica in Italia (Rigo E24); la Sezione III, dedicata alle spese per le quali spetta la detrazione d imposta per interventi di recupero del patrimonio edilizio recepisce le novità emanate nel 2012 (si ricorda che l agevolazione va a regime con il nuovo art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986). In particolare, per le spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012 (e sino al 30 giugno 2013), aumenta la percentuale di detrazione che passa dal 36% al 50% ed il limite di spesa che passa da euro a euro. La stessa detrazione si applica ora anche interventi necessari alla rico- DICHIARAZIONI FISCALI

2 struzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Inoltre, dal 2012, non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 anni e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali: pertanto, tutti i contribuenti devo ripartire la detrazione in 10 rate annuali; la Sezione IV, relativa alla detrazione del 55% sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica e finalizzati al risparmio energetico recepisce la proroga della suddetta detrazione. Inoltre, la detrazione viene estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Condizioni per poter detrarre/dedurre una spesa Affinché una spesa o un onere sia deducibile occorre che vengano rispettate alcune condizioni, tra cui è possibile evidenziare le seguenti: la fattispecie deve rientrare tra quelle previste dalla legge; infatti, esiste una elencazione tassativa delle spese detraibili o deducibili; il contribuente deve avere effettivamente sostenuto la spesa nel corso dell anno d imposta, in applicazione del principio di cassa e questa deve essere rimasta a suo carico. Su tale ultimo aspetto, come si dirà meglio in seguito, va ricordato che alcune spese possono essere deducibili anche se sostenute nell interesse di persone fiscalmente a carico del contribuente; la spesa deve risultare da apposita documentazione (fattura, ricevuta, ecc.). Relativamente al rispetto del principio di cassa è stato chiarito che, in caso di utilizzo della carta di credito per il pagamento degli oneri, ai fini della deducibilità rileva il momento in cui viene utilizzata la carta mentre non ha nessuna rilevanza il momento, diverso e successivo, in cui avviene l effettivo addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può anche collocarsi nel periodo d imposta successivo (Risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E). SPESE SOSTENUTE PER PERSONE FISCALMENTE A CARICO - REGOLE Spese sostenute a favore di persone fiscalmente a carico di più soggetti (ad esempio, per il figlio a carico di entrambi i genitori) Spesa sostenuta per i figli Documento che comprova la spesa intestato al figlio Volontà di ripartire le spese in misura diversa dal 50% Uno dei due coniugi fiscalmente a carico dell altro Spese sostenute per soggetti non a carico (ad eccezione delle spese sanitarie sostenute per familiari affetti da gravi patologie e delle spese mediche e di assistenza specifica per portatori di handicap) L onere va ripartito in proporzione alla quota effettivamente sostenuta La deduzione/detrazione spetta, ove possibile, al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa Le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute Nel documento che comprova la spesa occorre annotare la percentuale di ripartizione Il coniuge non a carico può considerare l intero ammontare della spesa Non sono deducibili né per la persona che ha sostenuto l onere né per quella che ha beneficiato della prestazione 320 DICHIARAZIONI FISCALI

3 Gli eredi hanno diritto alla detrazione d imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso. I familiari cui si fa riferimento sono i seguenti: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati a affidati, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell Autorità giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori, compresi i genitori naturali e quelli adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali; i nonni e le nonne, compresi quelli naturali. Con la Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E è stato chiarito che nel caso di figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale del figlio, in assenza di un provvedimento per il riconoscimento, la detrazione spetta esclusivamente alla madre anche se questa non può fruirne per incapienza dell imposta. Spese sostenute dal contribuente nell interesse dei familiari fiscalmente a carico Sono detraibili, anche se sostenute nell interesse dei familiari fiscalmente a carico, le seguenti spese: spese sanitarie; spese per i mezzi necessari per l accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili; spese per l acquisto e la riparazione di veicoli per disabili; spese per l acquisto di cani guida; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000; premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001; spese per l istruzione secondaria e universitaria; spese sostenute per gli addetti all assistenza personale nell interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti; spese per attività sportive praticate da ragazzi; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli; DICHIARAZIONI FISCALI

4 contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Invece, per quanto riguarda gli oneri deducibili, il contribuente può dedurre, anche se sostenuti per familiari fiscalmente a carico: i contributi previdenziali ed assistenziali; gli oneri di previdenza complementare e i contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, per la quota non detratta dal familiare stesso. In tutti questi casi, la detrazione o la deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia (quest ultime, invece, sono attribuite interamente ad un altro soggetto). Spese sostenute dal contribuente nell interesse dei familiari fiscalmente non a carico Sono, inoltre, detraibili/deducibili, le seguenti spese anche se sostenute per familiari non a carico: spese sanitarie sostenute nell interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell imposta da questi ultimi dovuta; spese funebri; spese mediche e di assistenza specifica di portatori di handicap. Soci di società semplice In base a quanto disposto dall art. 15, comma 3 e dall art. 10, comma 3, TUIR, i soci di società semplice hanno diritto di detrarre dal reddito o dedurre dall imposta personale gli oneri di seguito indicati, nella stessa misura con la quale partecipano al reddito della società. I soci di società semplice hanno diritto di dedurre dal reddito o detrarre dall imposta personale alcuni oneri, nella stessa misura con la quale partecipano al reddito della società ESEMPIO DI COMPUTO DELLE SPESE DETRAIBILI NEL CASO DI SOCIETA SEMPLICE Si consideri il caso di una società semplice ALFA costituita dai seguenti soci: socio X al 30%; socio Y al 20%; socio Z al 50%. Nel corso del 2012 la società ALFA sostiene spese per il recupero del patrimonio e- dilizio per euro. 322 DICHIARAZIONI FISCALI

5 Nel Quadro E, Sezione III-A, i singoli soci indicheranno la parte di spesa rapportata alla loro quota di partecipazione nella società ALFA. In particolare: il socio X indicherà euro; il socio Z indicherà euro; il socio K indicherà euro. Struttura del Quadro Sulla base di quanto detto in precedenza, il Quadro E del Mod. 730/2013 si compone di 6 Sezioni: Sezione Righi Cosa va indicato I Da E1 a E19 Spese per le quali è riconosciuta la detrazione d imposta del 19% II Da E21 a E31 Spese e oneri deducibili dal reddito complessivo III-A Da E41 a E44 Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41% o del 36% o del 50% III-B Da E51 a E53 Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36%/50% IV Da E61 a E63 Spese per interventi di risparmio energetico per i quali spetta la detrazione del 55% V Da E71 a E72 Dati per fruire delle detrazioni d imposta per canoni di locazione VI Da E81 a E83 Dati per fruire di altre detrazioni d imposta Le spese che danno diritto ad una detrazione d imposta sono le seguenti: TAVOLE DI SINTESI - SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI Tipologia Righi Detrazione Spese sanitarie E1 19% Spese sanitarie per familiari non a carico E2 19% Spese sanitarie per disabili E3 19% Spese veicoli per disabili E4 19% Spese per l acquisto di cani guida E5 19% Spese sanitarie rateizzate in precedenza E6 19% Interessi per mutui ipotecari E7-E10 19% Interessi per prestiti di mutui agrari E11 19% Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni E12 19% Spese di istruzione E13 19% Spese funebri E14 19% DICHIARAZIONI FISCALI

6 Tipologia Righi Detrazione Spese per addetti all assistenza personale E15 19% Spese per attività sportive praticate da ragazzi E16 19% Spese per intermediazione immobiliare E17-E19 19% Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede E17-E19 19% Altre spese E17-E19 19% Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio E41-E44 E51-E53 36% o 41% o 50% Spese per interventi di risparmio energetico E61-E63 55% Spese per canoni di locazione E71-E72 Varie Altre detrazioni E81-E83 Varie Invece, gli oneri deducibili dal reddito complessivo sono i seguenti: Tipologia Contributi previdenziali ed assistenziali Assegno al coniuge Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap Altri oneri deducibili Contributi per la previdenza complementare Righi E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27-E31 SPESE SANITARIE - REGOLE GENERALI Vanno dichiarate, nei Righi E1 a E3 una serie di spese sanitarie detraibili sostenute nel 2012, senza alcun abbattimento. Invece, nel Rigo E4 vanno indicate le spese sostenute per l acquisto di veicoli per disabili. Le spese detraibili sono molteplici e le regole per la detrazione variano da caso a caso (una elencazione sintetica delle spese sanitarie detraibili è presente nell appendice delle istruzioni di compilazione del modello). Volendo sintetizzare, per applicare la detrazione del 19% occorre distinguere tra: Tipo di spesa Limite (**) Modalità operative Spese sostenute dal contribuente nell interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico per: prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; La detrazione si applica sugli importi eccedenti 129,11 euro Le spese sanitarie relative all acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. scontrino parlante ) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità 324 DICHIARAZIONI FISCALI

7 Tipo di spesa Limite (**) Modalità operative prestazioni specialistiche; acquisto o affitto di protesi sanitarie; prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica); ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall Istituto; acquisto di medicinali; spese relative all acquisto o all affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); spese relative al trapianto di organi; importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell ambito del Servizio sanitario nazionale; assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all assistenza di base o di o- peratore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. dei prodotti acquistati nonché il Codice fiscale del destinatario (per maggiori dettagli cfr. tabella che segue). DICHIARAZIONI FISCALI

8 Tipo di spesa Limite (**) Modalità operative Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell imposta lorda da questi dovuta Spese sanitarie, sostenute dal contribuente nell interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico, per disabili: spese per mezzi necessari all accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di disabili, per le quali spetta la detrazione sull intero importo; Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per: - l acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della Colonna vertebrale; - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto disabile (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11; - l acquisto di arti artificiali per la deambulazione; - la trasformazione dell ascensore adattato al contenimento della carrozzella (*); - la costruzione di rampe per l eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (*); - l installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili (*); L ammontare massimo delle spese su cui calcolare la detrazione è complessivamente di euro 6.197,48; l importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare L importo delle spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell imposta del familiare Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità dell handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l accertamento dell handicap di cui all art. 4 della L. n. 104 del Per i soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l indennità di accompagnamento è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l accertamento dell invalidità civile, mentre per la certificazione dell handicap è sufficiente un certificato emesso da una commissione medica pubblica (ed. commissione per il riconoscimento dell invalidità civile, di guerra, ecc.) purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. 326 DICHIARAZIONI FISCALI

9 Tipo di spesa Limite (**) Modalità operative spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l autosufficienza e le possibilità d integrazione dei disabili riconosciuti tali ai sensi dell art. 3 legge n. 104/1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico. Spese, sostenute dal contribuente nell interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico per l acquisto e la riparazione di veicoli per disabili, e precisamente: di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili; di autoveicoli, anche non a- dattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni La detrazione, nei limiti di spesa di euro ,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro ,99, si sottrae l eventuale rimborso dell assicurazione La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall acquisto è dovuta la differenza tra l imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell agevolazione e quella risultante dall applicazione dell agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell handicap che comporti per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti. La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo Nota: (*) Si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41% o del 36% o del 50% per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche. (**) La franchigia di 129,11 euro viene scomputata dal soggetto che presta assistenza fiscale prima di calcolare la detrazione spettante. Pertanto il contribuente è tenuto ad indicare nel modello 730 l intero importo delle spese per le quali chiede la detrazione. DICHIARAZIONI FISCALI

10 COME DOCUMENTARE LE SPESE SANITARIE Spese relative all acquisto di medicinali La detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. scontrino parlante ) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il Codice fiscale del destinatario. In particolare la qualità (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all immissione in commercio (Codice AIC) anziché con la denominazione specifica del medicinale. Sempre in tema di certificazione degli acquisti di medicinali, con la Risoluzione 17 febbraio 2010, n. 10/E è stato ribadito che: non è più necessario conservare la prescrizione medica; per l indicazione della natura è sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di farmaco o di medicinale oppure la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali, ad esempio, la dicitura omeopatico, ticket, ovvero sigle SOP (senza obbligo di prescrizione) e OTC (medicinali da banco); per le preparazioni galeniche, l indicazione della natura del prodotto venduto può essere del tipo farmaco o di medicinale e la qualità dello stesso può essere indicata con la dizione preparazione galenica ; le abbreviazioni med. o f.co. equivalgono alla menzione per esteso dei termini medicinale e farmaco. Spese relative all acquisto di protesi Inoltre, con la Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E è stato chiarito che la generica dicitura dispositivo medico sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa. Comunque, per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora: dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE; per i dispositivi medici compresi nell elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, è necessaria anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall esercente l arte ausiliaria, il 328 DICHIARAZIONI FISCALI

11 Spese relative all acquisto di sussidi tecnici e informatici medesimo deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da e- sibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell Agenzia delle entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi. Oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto disabile ai sensi dell art. 3 legge n. 104/1992. Spese mediche all estero Le spese mediche sostenute all estero sono soggette allo stesso regime di quelle a- naloghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Con la Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E è stato chiarito che dalla documentazione attestante le spese sanitarie sostenute all estero si devono poter ricavare le stesse informazioni ricavabili da quelle sostenute in Italia (quindi, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati e Codice fiscale del destinatario). Se tali informazioni mancano, si potrà indicare il Codice fiscale a mano, mentre le altre informazioni devono risultare da una documentazione rilasciata dal farmacista. Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie. In merito alla documentazione si precisa che, qualora la stessa sia redatta in lingua originale, è necessario allegare una traduzione in italiano. In caso di documentazione in inglese, francese, tedesco e spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e dallo stesso sottoscritta; diversamente, se la documentazione è redatta in un altra lingua, la stessa va corredata da una traduzione giurata. Per i contribuenti aventi domicilio in Val d Aosta e nella provincia di Bolzano, non è necessaria la traduzione qualora la documentazione sia scritta in francese o in tedesco. Valuta estera Nel caso di spese sostenute in valuta estera il cambio di conversione è dato, se il contribuente è in grado di provarlo, da quello effettivamente applicato per il pagamento della spesa; in caso contrario il contribuente dovrà applicare il tasso ufficiale di cambio nel mese in cui la spese è stata sostenuta. DICHIARAZIONI FISCALI

12 Rimborso da parte di terzi Non vanno indicate, tra le spese mediche detraibili, le spese sostenute nel 2012 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi. In particolare, non possono essere indicate nella dichiarazione se: le spese, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, sono risarcite dal danneggiante o da terzi per suo conto; le spese sanitarie sono rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro. L importo dei contributi è segnalato al punto 131 del CUD 2013 e nel punto 129 del CUD 2012; se nel Modello CUD (nelle annotazioni) viene indicato un importo superiore al limite di cui sopra, la differenza concorre alla formazione del reddito; pertanto le spese sostenute e rimborsate possono originare le detrazioni d imposta in misura proporzionale. ESEMPI DI DETRAIBILITA DI SPESE OGGETTO DI RIMBORSO Esempio n. 1 Contributo versato 3.615,20 euro Spese sostenute 3.098,74 euro Rimborsate 2.065,83 euro Il contribuente potrà indicare al Rigo E1 l importo di 1.032,91 euro [3.098, ,83] Esempio n. 2 Contributo versato 6.000,00 euro Spese sostenute 3.098,74 euro Rimborsate 2.065,83 euro Quota spese rimborsate detraibili = (contributo versato ,20)/contributo versato = 1.549,37/6.000,00 = 39,75%. Il contribuente potrà indicare al Rigo E1 l importo di 1.854,08 euro, dato da: (3.098, ,83) + (2.065,83 x 39,75%) = 1.032, ,17 = 1.854,08 Il contribuente, inoltre, dovrà dichiarare un reddito superiore di 2.384,80 euro [6.000, ,20], pari al 39,75% del contributo versato. Spese a carico del contribuente Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente le spese sanitarie sostenute nel 2012 che: sono state rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente, per i quali non spetta la detrazione del 19%; 330 DICHIARAZIONI FISCALI

13 sono state rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d imposta o pagate direttamente dal contribuente con o senza trattenuta a carico del dipendente. L esistenza dei premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni risulta al punto 133 del CUD 2013 o punto 131 del CUD Franchigia di 129,11 euro Le spese sanitarie indicate nei Righi E1 e E2 del Mod. 730 concorrono alla determinazione della detrazione del 19% solo per l importo che eccede 129,11 euro. La franchigia viene applicata dal soggetto che presta assistenza fiscale (quindi il contribuente nei suddetti Righi indica l importo totale delle spese) che, operativamente, utilizza tale importo nel seguente ordine: nella Colonna 2 del Rigo E1; nel Rigo E2; nella Colonna 1 del Rigo E1. Rateizzazione spese sanitarie Le detrazioni indicate nei Righi E1, E2 ed E3 possono essere ripartite in quattro quote annuali di pari importo se l ammontare complessivo delle spese sostenute nell anno è superiore a ,71 euro (ammontare che prescinde dalla considerazione della franchigia di 129,11 euro - vedi Circolare 3 gennaio 2001, n. 1/E). In tal caso va barrata l apposita casella presente in corrispondenza dei suddetti Righi. L importo totale delle spese sanitarie rateizzate (somma Righi E1, E2 ed E3 al netto della franchigia di 129 euro) deve essere riportato nel Rigo 136 del Mod In tal modo, il contribuente, anno per anno ha a disposizione il dato da riportare nel Rigo E6 della dichiarazione seguente (infatti, i contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare tale Rigo E6). Inoltre: la scelta della rateazione è irrevocabile; va effettuata con riferimento all anno in cui le spese sono state sostenute. Contributi sanitari I contributi sanitari che il contribuente riceve da parte di un ente costituiscono ipotesi di rimborso di spese sanitarie. Di conseguenza le spese mediche sostenute dal contribuente e poi rimborsate dall ente, sono deducibili ai fini IRPEF solo per la quota rimasta effettivamente a carico del contribuente (R.M. 30 maggio 1995, n. 154/E). DICHIARAZIONI FISCALI

14 Contributi al FASI Il trattamento tributario delle spese sanitarie che hanno dato luogo al rimborso, a fronte dei contributi versati al FASI, è diverso a seconda che i contributi stessi siano versati a favore di dirigenti in servizio oppure in pensione. In particolare, per i dirigenti in servizio, le spese sanitarie sostenute, che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi versati al FASI, esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, non possono essere detratte dall imposta dovuta dal contribuente ai sensi del richiamato art. 15 TUIR. Al contrario, i contributi erogati dai dirigenti in pensione o in loro favore, per i quali non è consentita alcuna deduzione, non precludono la detrazione delle spese mediche dagli stessi sostenute (per la parte che eccede i 129,11 euro), anche se le stesse sono rimborsate dal FASI (Risoluzione n. 78/E del 28 maggio 2004). Va anche ricordato che, con la Circolare 23 aprile 2000, n. 21/E è stato chiarito che qualora il FASI rimborsi al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, tali spese sono detraibili da parte dello stesso contribuente che le ha sostenute. GUIDA ALLA COMPILAZIONE Rigo E1 - Spese sanitarie Vanno dichiarate nel Rigo E1 le spese sanitarie detraibili nella misura del 19%, sostenute nel 2012, senza alcun abbattimento. Tra le altre, rientrano in tale Rigo le seguenti spese: prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; acquisto o affitto di protesi sanitarie; prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica); ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall Istituto; acquisto di medicinali; spese relative al trapianto di organi; importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell ambito del Servizio sanitario nazionale. 332 DICHIARAZIONI FISCALI

15 CASI PARTICOLARI Tipologia di spese Prestazioni eseguite da dietisti e chiropratici Prestazioni sanitarie rese dal podologo, dal fisioterapista e dal logopedista Ausili per incontinenti (esempio, pannoloni) Materassi Macchinari per magnetoterapia e fisiokinesiterapia Parrucche Integratori alimentari Parafarmaci Spese sostenute per conservare le cellule staminali del cordone ombelicale per uso futuro proprio Spese sostenute per l affitto di apparecchiature sanitarie Detraibilità SI. Però, se le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai medici, la detrazione è ammissibile solo a condizione che le prestazioni stesse, oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, punto 4.6) SI, purché siano state prescritte da un medico (Circolare 1 luglio 2010, n. 39/E) SI. Per documentare la spesa è necessario lo scontrino fiscale emesso dal rivenditore commerciale, che deve necessariamente contenere la descrizione del prodotto acquistato, e in ogni caso, in alternativa, la prescrizione del medico oppure un autocertificazione attestante la necessità per la quale è stato acquistato l ausilio (Circolare 18 maggio 2006, n. 17/E) SI, ma solo per l acquisto di materassi che presentino le caratteristiche tipologiche individuate dal D.M. n. 332/1999 come idonee a consentire la riconduzione alla categoria dei materassi antidecubito (Risoluzione 26 gennaio 2007, n. 11/E) SI, se rientrano nella classificazione nazionale dei dispositivo medici (Risoluzione 29 settembre 2009, n. 253/E) SI, se servono a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia (ad esempio in caso di cure chemioterapiche) e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana (Risoluzione 16 febbraio 2010, n. 9/E) NO, anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione di un medico specialista (Risoluzione 20 giugno 2008, n. 256/E) NO (Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 396/E) NO (Risoluzione 12 giugno 2009, n. 155/E) SI, sono detraibili le spese sostenute per l affitto di apparecchiature sanitarie quali macchie per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna (Circolare 1 giugno 1999, n. 122/E) Prestazioni professionali di psicologi e psicoterapeuti Spese specialistiche Perizie medico legali Acquisto di occhiali SI, sono equiparabili alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica: pertanto è possibile ammettere alla detrazione per spese mediche le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica (Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E ) SI. Rientrano tra le spese specialistiche anche l anestesia epidurale, l inseminazione artificiale, l amniocentesi, la villocentesi e altre analisi di diagnosi prenatale (C.M. 3 maggio 1996, n. 108/E) SI. Le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili (C.M. 12 maggio 2000, n. 95) SI. Con particolare riferimento al caso della detrazione di spese sostenute per l acquisto di occhiali certificate dall emissione da parte dell ottico del solo scontrino fiscale, con la Circolare n. 95/E DICHIARAZIONI FISCALI

16 Tipologia di spese Acquisto dispositivi medici presso erboristerie Spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica Spesa per l iscrizione ad una palestra Acquisto di una macchina a ultrasuoni Detraibilità del 12 maggio 2000, è stato sostenuto che detta spesa deve essere documentata oltre che dallo scontrino fiscale anche da un attestazione dell ottico dalla quale risulti che l acquisto della protesi è necessaria a sopperire ad una patologia della vista del contribuente o dei suoi familiari a carico, esplicitamente escludendo la possibilità dei ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per giustificare l acquisto. Nello stesso senso si è espressa la Circolare n. 55/E del 14 giugno Si. E possibile beneficiare della detrazione d imposta anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie, purché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella circolare n. 20/E del 2011 (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E) SI. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E). NO. Non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini della fruizione delle detrazioni IRPEF, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E). SI. Però, non rientrando la stessa nell elenco dei dispositivi medici di uso più comune allegato alla circolare n. 20/E/2011, il contribuente ha diritto alla detrazione qualora: - dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; - sia in grado di comprovare che il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. Il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura prodotto con marcatura CE, con l indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/E del Il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E). Limiti alla detrazione Le spese da indicare nel Rigo E1 non hanno alcun limite di detraibilità. E solo prevista una franchigia pari a 129,11 euro che, però, va scomputata dal soggetto che presta assistenza fiscale prima di calcolare la detrazione spettante. Pertanto, nel Rigo E1 va indicato l importo totale delle spese sostenute. 334 DICHIARAZIONI FISCALI

17 Nel Rigo E1, Colonna 2 possono essere indicate le spese sanitarie sostenute dal contribuente sia per conto proprio che per conto dei familiari fiscalmente a suo carico. Alcune tipologie di spese detraibili Spese per patologie esenti Se per una parte delle spese sanitarie, il contribuente si è rivolto a strutture che richiedono il pagamento delle prestazioni sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica (ad esempio, spese per prestazioni in cliniche private), è possibile che la detrazione non trovi capienza nell imposta dovuta: pertanto, l importo va indicato in Colonna 1. Si evidenzia che qualora tali spese siano indicate nella Colonna 1, non possono essere comprese tra quelle indicate in Colonna 2. L elenco completo delle malattie e condizioni patologiche che danno diritto all esenzione del ticket è consultabile nella banca dati del ministero della Salute disponibile sul sito Nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del Mod. 730/3 sarà riportato l ammontare delle spese la cui detrazione non ha trovato capienza nell imposta dovuta in modo da consentire al familiare che le ha sostenute di fruire della restante quota di detrazione. Prestazioni specialistiche Per prestazioni specialistiche si intendono quelle rese da un medico specialista nella particolare branca in cui ha svolto la prestazione. Le prestazioni odontoiatriche sono detraibili solo se rese da esercenti la professione di odontoiatria (medico dentista). Protesi sanitarie Si considerano protesi sanitarie non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità. Per l integrale detraibilità delle spese in questione è necessario che alla documentazione della spesa (fattura/ricevuta fiscale) sia allegata anche la prescrizione del medico curante. In alternativa alla prescrizione medica il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un autocertificazione al fine di attestare la necessità e la causa per la quale è stata acquistata la protesi. Ad esempio, rientrano tra le protesi: protesi dentarie e apparecchi ortodontici; apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali); lenti a contatto (compreso il liquido) e occhiali da vista; apparecchi auditivi; arti artificiali e apparecchi ortopedici (cinture medico chirurgiche, scarpe e tacchi ortopedici ecc.); DICHIARAZIONI FISCALI

18 protesi fonetiche; stimolatori e altre protesi cardiache e vascolari; stampelle, bastoni canadesi, ecc. (anche se presi in affitto); siringhe e relativi aghi. In merito alle protesi di cui sopra si precisa che sono indetraibili le spese sostenute per l impiego di metalli preziosi nella montatura degli occhiali da vista e nella costruzione di apparecchi acustici. Modalità di compilazione Nella Colonna 2 del Rigo E1 vanno indicate le spese sanitarie sostenute nel 2012 per il loro intero ammontare (senza dunque la franchigia di 129 euro). Nella Colonna 1 va invece indicata la quota di spesa sostenuta dai familiari a proprio favore in relazione alle patologie esenti. L importo indicato nella Colonna 1 non deve essere compreso nella Colonna 2. Inoltre, la casella in comune con i Righi E1, E2 ed E3 va barrata se il contribuente decide di rateizzare la detrazione spettante nel caso di spese sanitarie superiori a ,71 euro. Spese sanitarie sostenute nel 2012 Spese per patologie esenti sostenute da familiare Barrare se si intende rateizzare le spese Per un dettaglio sulle spese sanitarie per patologie esenti vedi paragrafo seguente, mentre sulla rateizzazione delle spese sanitarie superiori a ,71 euro vedi paragrafo Spese sanitarie - regole generali Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico Nel Rigo E2 vanno indicate alcune tipologie di spese sanitarie sostenute nell interesse di familiari non a carico. Più in dettaglio, è possibile detrarre le spese sanitarie sostenute direttamente dal contribuente per conto di familiari non a carico, sempre che: il familiare non abbia redditi superiori a 2.840,51 euro (nell importo deve essere compreso anche l eventuale reddito soggetto alla cedolare secca sulle locazioni); la detrazione si riferisca solo alla quota che eccede l imposta lorda del familiare non a carico (quota che altrimenti si perderebbe). 336 DICHIARAZIONI FISCALI

19 In tal caso nel Rigo E1 della propria dichiarazione, il contribuente non a carico (malato) deve indicare la quota di spese per patologie esenti sostenute per suo conto da altri familiari. Tali spese non devono essere ricomprese nelle altre spese sostenute direttamente dal contribuente e riportate nella Colonna 2. Invece, in tale Colonna, il contribuente malato indica: la quota di spese per patologie esenti direttamente sostenute; le altre spese sanitarie sostenute per sé stesso e per i propri familiari a carico. Il familiare che ha effettivamente sostenuto la spesa, nel Rigo E2 della propria dichiarazione indicherà l eccedenza non utilizzata dal contribuente malato. Nel Rigo E2 non è possibile indicare un importo superiore a 6.197,48 euro. Sulla somma degli importi di cui al Rigo E1 ed E2 opera la franchigia di 129,11 euro che va scomputata dal soggetto che presta assistenza fiscale prima di calcolare la detrazione spettante. Inoltre, le spese, se di ammontare superiore a ,71 euro possono essere rateizzate in quattro rate annuali di pari importo. Tipologie di spese Le spese da indicare nel Rigo E2 riguardano le patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (l elenco è contenuto nel D.M. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modificazioni ed integrazioni). Si tratta, in particolare, di malattie croniche ed invalidanti che permettono ai soggetti interessati di fruire dell esenzione dal ticket. La patologia, comunque, deve essere documentata da apposita certificazione rilasciata dall ASL. Contribuente Compila Cosa indica Non a carico (malato) Rigo E1, Colonna 1 Spese sostenute per patologie esenti Che sostiene le spese Rigo E2 Spese per la parte di detrazione non utilizzata dal malato (max 6.197) Modalità di compilazione La compilazione del Rigo E2 del Mod. 730 del familiare che ha sostenuto le spese è strettamente legata alla compilazione del Rigo E1 del modello del familiare cui le spese sono riferite. In particolare, nel Rigo E2 va riportata la parte di spese sanitarie relative alle patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell imposta del familiare malato. DICHIARAZIONI FISCALI

20 Tale importo si desume dalla dichiarazione dei redditi del familiare malato ed, in particolare dalle annotazioni del Mod , oppure dal Quadro RN del Mod. UNICO. Nello spazio riservato ai messaggi del Mod va riportata la quota di spese la cui detrazione d imposta non ha trovato capienza nell imposta dovuta dal contribuente malato. Inoltre, la casella in comune con i Righi E1, E2 ed E3 va barrata se il contribuente decide di rateizzare la detrazione spettante nel caso di spese sanitarie superiori a ,71 euro. Spese sanitarie sostenute nel 2012 nell interesse di familiari non a carico (parte non detraibile dal malato per incapienza max euro) Rigo E3 - Spese sanitarie per disabili Sono considerati disabili i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento della Commissione medica e coloro che sono stati riconosciuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell invalidità civile, di lavoro, di guerra ecc. I grandi invalidi di guerra (art. 14 D.P.R. n. 915/1978) e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati al riconoscimento della Commissione di cui sopra; per questi soggetti ha rilevanza la documentazione rilasciata dai Ministeri competenti, al momento della concessione dei benefici pensionistici. Si devono indicare nel presente Rigo anche gli importi indicati nelle annotazioni del CUD 2013 e/o 2012 con il Codice 3. Il disabile può attestare la sua condizione personale con una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, con sottoscrizione autenticata, oppure in forma semplice accompagnata da fotocopia della carta d identità, attestante che l invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Inoltre, l atto notorio dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all accertamento di invalidità. Tipologie di spese Rientrano in questa tipologia di oneri, a titolo esemplificativo: le spese sostenute per mezzi di accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento; spese per trasformazione dell ascensore adattato al contenimento della carrozzella (*); 338 DICHIARAZIONI FISCALI

21 costruzione di rampe per eliminare barriere architettoniche interne ed esterne all abitazione (*); installazione e/o manutenzione di pedana di sollevamento in ambito immobiliare (*); i sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l autosufficienza e possibilità di integrazione dei soggetti di cui sopra; installazione di pedana sollevatrice su veicolo per portatore di handicap. Nota (*): si può fruire della detrazione sulle spese relative a questi punti solo per la parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire della detrazione del 36%/50% relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati all eliminazione di barriere architettoniche (Righi da E41 a E44). Le spese di cui si discute possono essere portate in detrazione anche se sostenute per conto di familiari a carico. Limite alla detrazione Per queste tipologie di spese non è previsto alcun limite alla detrazione, né alcuna franchigia. Modalità di compilazione Nel Rigo E3 del Mod. 730 va indicato l intero importo delle spese sostenute nel 2012 per i portatori di handicap. Inoltre, la casella in comune con i Righi E1, E2 ed E3 va barrata se il contribuente decide di rateizzare la detrazione spettante nel caso di spese sanitarie superiori a ,71 euro. Spese sanitarie sostenute nel 2012 per i portatori di handicap senza alcun limite o franchigia Rigo E4 - Spese per veicoli portatori di handicap Nel Rigo E4 vanno indicate le spese sostenute per l acquisto di veicoli per portatori di handicap. Si devono indicare nel presente Rigo anche gli importi indicati nelle annotazioni del CUD 2013 e/o 2012 con il Codice 4. Tipologie di spese Rientrano in questa tipologia di oneri le spese per veicoli (non importa se nuovi o usati) adattati ad invalidi, anche se prodotti in serie, di cui agli artt. 53, comma 1, DICHIARAZIONI FISCALI

22 lett. b) c), f) e 54, comma 1, lett. a), c), f), m), D.Lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della strada ). In particolare, si tratta di: di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili; di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni. E possibile fruire della detrazione, oltre che per le spese di acquisto, anche per quelle di adattamento del veicolo (sistema di guida o cambio automatico o, ancora, interventi sulla struttura). Tra gli interventi di adattamento sono comprese: la pedana sollevatrice ad azione, meccanica/elettrico/idraulico; lo scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrico/idraulico; il braccio sollevatore ad azione, meccanico/elettrico/idraulico; il paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; il sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l insediamento del disabile nell abitacolo; il sistema di ancoraggio delle carrozzelle e le cinture di sostegno; lo sportello scorrevole. Sono inoltre detraibili le spese di manutenzione straordinaria effettuate su tali veicoli, mentre non sono detraibili le spese per la manutenzione ordinaria e i costi di esercizio quali, i tagliandi periodici, pneumatici, carburante, lubrificante, ecc. (Risoluzione 17 settembre 2002, n. 306/E). Limiti alla detrazione Per queste tipologie di oneri è previsto un limite alla spesa detraibile pari a ,99 euro. Inoltre, la detrazione spetta: per un solo veicolo; una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo. Inoltre, per fruire dell agevolazione: occorre che i mezzi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti con handicap; non è possibile trasferire a titolo oneroso o gratuito i veicoli prima del decorso del termine di due anni dall acquisto. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall acquisto è dovuta la differenza tra l imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell agevolazione e quella risultante dall applicazione dell agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell handicap che comporti per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti. 340 DICHIARAZIONI FISCALI

23 Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal linite di ,99 euro va detratto l eventuale rimborso dell assicurazione. Inoltre, in caso di trasferimento a titolo o- neroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall acquisto, è dovuta la differenza fra l imposta che sarebbe determinata in assenza dell agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti. Non si decade dall agevolazione se un soggetto, avendo ricevuto in eredità un auto che un genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali, intende rivenderla prima che siano trascorsi due anni dall acquisto (Risoluzione 28 maggio 2009, n. 136/E). Documentazione necessaria Con la Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E è stato chiarito che: anche per i portatori di handicap psichico o mentale, lo stato di handicap grave di cui all art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, può essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo e- splicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Viceversa non può essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale; per quanto concerne i soggetti disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, in merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l acquisto del veicolo senza vincoli di a- dattamento, è richiesto il verbale di accertamento dell handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all art. 4 legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell art. 3 legge n. 104/1992, derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una grave limitazione permanente della deambulazione. Comunque, si deve ritenere che lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente l impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l aiuto di un accompagnatore, sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. E possibile, pertanto, prescindere dall accertamento formale della gravità dell handicap da parte della commissione medica di cui all art. 4 legge n. 104/1992; per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l indennità di accompagnamento, come previsto dall art. 30 legge 23 dicembre 2000, n DICHIARAZIONI FISCALI

24 Casi risolti Per completezza, si riportano alcuni chiarimenti emanati, in materia, dall Agenzia delle entrate. Circolare 10 giugno 2004, n. 24/E Circolare 20 aprile 2005, n. 15/E Risoluzione 17 gennaio 2007, n. 4/E Risoluzione 25 gennaio 2007, n. 8/E Nel caso in cui un contribuente abbia indicato quale onere detraibile, ripartito in quattro anni, l importo per l acquisto di un veicolo non adattato, poiché si tratta di soggetto riconosciuto invalido con gravi limitazioni della capacità di deambulazione da una commissione medica, e successivamente, a seguito di trapianto, egli viene confermato disabile senza però le gravi limitazioni della capacità di deambulazione, le quote residue continuano ad essere detraibili in quanto lo stato di soggetto portatore di handicap con gravi limitazioni della capacità di deambulazione deve sussistere al momento dell acquisto Un portatore di handicap che ha acquistato un auto nel 2010 e non ha presentato per tale anno la dichiarazione dei redditi non usufruendo, quindi, della prima rata di detrazione, può usufruire della seconda rata della detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all anno successivo. Nel caso in cui un contribuente portatore di handicap acquista un auto nel 2009 scegliendo di rateizzare la detrazione e nel 2010, l auto viene rubata e il contribuente ne acquista un altra, avendo pertanto diritto alla detrazione in relazione al nuovo acquisto, può essere operata la detrazione relativa alle rate residue relative al veicolo rubato (in tal caso vanno compilati due Righi E4 e, quindi, due Modelli) Il veicolo acquistato dalla madre di un soggetto disabile, che - insieme al figlio - è fiscalmente a carico del marito, non gode dei benefici fiscali previsti dall art. 8 legge n. 449/1997, pur essendo civilisticamente di proprietà di entrambi i genitori (in regime di comunione dei beni). Il fatto che i due coniugi siano in comunione dei beni e che il veicolo sia civilisticamente di proprietà di entrambi non comporta, comunque, relativamente all acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali di cui sopra, in quanto il veicolo è stato intestato alla madre del disabile, fiscalmente a carico del marito. Non è possibile interpretare le disposizioni di legge (che, come detto, richiedono l intestazione del veicolo - in alternativa - in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico) nel senso di consentire la fruizione dell agevolazione in caso di cointestazione del veicolo. Nel caso in cui i soggetti disabili presentino una menomazione dovuta all assenza di entrambi gli arti superiori si può prescindere dall accertamento formale della gravità dell handicap da parte della commissione di cui all art. 4 legge n. 104/1992. Tali soggetti possano usufruire dell agevolazione di cui all art. 30 comma 7, legge n. 388/2000 anche sulla base di certificazione rilasciata da commissioni mediche pubbliche diverse da quelle di cui all art. 4 legge n. 104/92, qualora detta certificazione indichi che la tipologia della pluriamputazione consista nell assenza di entrambi gli arti superiori. In particolare, riguardo i pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra è sufficiente l accertamento sanitario dell handicap eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra di cui all art. 105 D.P.R. n. 915/1978. Tale certificazione non può, però, essere ritenuta sufficiente a certificare lo stato di gravità derivante dalla perdita della sola funzionalità anatomica degli arti. Infatti, coloro che sono affetti da tale tipologia di handicap non rientrano nella categoria dei pluriamputati, non avendo di fatto perso gli arti, ma, probabilmente, in quella degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione oppure in quella dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. La valutazione di questa particolare patologia richiede, però, specifiche conoscenze mediche e dovrà necessariamente essere effettuata, di volta in volta, in base al singolo caso concreto, da una commissione medica pubblica. 342 DICHIARAZIONI FISCALI

25 Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E Circolare 1 giugno 2012, n. 19/E A prescindere dai criteri adottati dalla provincia di Trento per il riconoscimento delle provvidenze economiche da attribuire agli invalidi civili, questi ultimi possano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l acquisto di veicoli a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento, nel caso di soggetti affetti da disabilità motoria, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, per i soggetti affetti da disabilità psichica, alla natura psichica o mentale della patologia e alla gravità della stessa. Per i soggetti affetti da handicap psichico o mentale si rammenta che è altresì necessaria l attribuzione dell indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1998. È possibile fruire, ai fini IRPEF, della detrazione prevista per l acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili, nell ipotesi in cui tale veicolo venga acquistato ed utilizzato all estero. In tal caso, la documentazione delle spese in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. Inoltre, nel quadriennio successivo al suddetto acquisto il contribuente non potrà acquistare in Italia un altro veicolo usufruendo della detrazione né potrà avvalersi del beneficio per il veicolo estero qualora nel precedente quadriennio ne avesse già usufruito in Italia. L esportazione all estero del veicolo, che comporta la cancellazione del veicolo dal PRA, non integra la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio. TABELLA DI SINTESI - SPESE PER VEICOLI PER PORTATORI DI HANDICAP Oggetto Spese relative all acquisto di automobili e motoveicoli, adattati ad invalidi, anche se prodotti in serie, di cui agli artt. 53, comma 1, lett. b) c), f) e 54, comma 1, lett. a), c), f), m), D.Lgs. n. 285/1992. Soggetti Portatori di handicap di cui alla legge n. 104/1992; soggetti ritenuti invalidi dalle commissioni mediche; sordomuti, non vedenti ai sensi della legge n. 68/1999; soggetto con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l indennità di accompagnamento, in tal caso la detrazione spetta anche per veicoli non adattati; invalidi con grave limitazione alla capacità di deambulare; soggetti affetti da pluriamputazioni. Tipologie di a- dattamenti Pedana sollevatrice ad azione, meccanica/elettrico/idraulico; scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrico/idraulico; braccio sollevatore ad azione, meccanico/elettrico/idraulico; paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l insediamento del disabile nell abitacolo; sistema di ancoraggio delle carrozzelle e le cinture di sostegno; sportello scorrevole. Modalità di compilazione Nel Rigo E4 del Mod. 730 va indicato l intero importo della spesa sostenuta per l acquisto del veicolo per i portatori di handicap, nel limite massimo di ,99 euro. DICHIARAZIONI FISCALI

26 Inoltre, la casella va compilata se il contribuente decide di rateizzare la detrazione. In tal caso va indicato il numero (da 1 a 4) della rata corrispondente. Spese per l acquisto del veicolo (max ) Numero dell eventuale rata Rigo E5 - Spese per l acquisto di cani guida Nel Rigo E5 vanno indicate le spese sostenute per l acquisto di cani guida da parte dei soggetti non vedenti. Si devono indicare nel presente Rigo anche gli importi indicati nelle annotazioni del CUD 2013 e/o 2012 con il Codice 5. La detrazione può essere fruita anche dai soggetti che hanno sostenuto tali spese per conto di familiari fiscalmente a carico. Limite alla detrazione La detrazione di cui si discute spetta: con riferimento all acquisto di un solo cane; una sola volta nell arco di quattro anni, ad eccezione del caso di perdita dell animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tale caso è obbligatorio indicare, nell apposita casella riportata sullo stesso Rigo, il numero della rata di cui si fruisce (rata n. 1, rata n. 2 ecc.) e l intero importo della spesa sostenuta. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2012 dovrà essere indicato il numero rata 1 e l intero importo. Documentazione Per detrarre la spesa è necessario essere in possesso e conservare i documenti comprovanti l acquisto (fattura o ricevuta). La documentazione deve essere intestata: al soggetto non vedente, se non fiscalmente a carico; in caso contrario, indifferentemente, al soggetto non vedente o alla persona a cui risulta a carico (Circolare 22 dicembre 2000, n. 238/E). Modalità di compilazione Nel Rigo E5 del Mod. 730 va indicato l intero importo delle spese sostenute per l acquisto del cane, a prescindere dall eventuale scelta per la rateazione. Inoltre, la casella va compilata se il contribuente decide di rateizzare la detrazione spettante; in tal caso va indicata la rata corrispondente (numero da 1 a 4). 344 DICHIARAZIONI FISCALI

27 Spese per l acquisto del cane Numero dell eventuale rata Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate nelle precedenti dichiarazioni Il Rigo E6 va compilato nel caso in cui, nelle precedenti dichiarazioni, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a ,71 euro, si è optato, nel 2009, nel 2010 e/o nel 2011, per la rateizzazione. Si devono indicare nel presente Rigo anche gli importi indicati nelle annotazioni del CUD 2013 e/o 2012 con il Codice 6. Limite alla detrazione Non è previsto alcun limite alla detrazione. Al contrario, va indicato un importo minimo di ,71 euro. Modalità di compilazione Colonna 1: indicare il numero della rata (4 se la rateizzazione è iniziata nel 2009, 3 se è iniziata nel 2010, 2 se è iniziata nel 2011); Colonna 2: indicare l importo delle spese di cui è stato chiesto la rateizzazione. L importo è riportato: per le spese sostenute nel 2011 al Rigo 136 del prospetto 730-3/2012; per le spese sostenute nel 2009 o 2010 al Rigo E6 del Modello 730/2012 ovvero, in caso di presentazione del Modello UNICO, quello derivante dalla somma dei Righi RP 1, Colonna 1 e Colonna 2 e RP2 e RP3. Importo delle spese rateizzate Numero della rata Interessi passivi - Regole generali Sono detraibili nella misura del 19% gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione ISTAT per mutui ipotecari. Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi deri- DICHIARAZIONI FISCALI

28 vanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. Oneri accessori Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. Inoltre, per la quota interessi non detratta, in quanto coperta dal contributo regionale, il contribuente può usufruire della detrazione del 19%, nel periodo d imposta in cui ha restituito alla Regione il contributo indebitamente percepito (Risoluzione 2 agosto 2010, n. 76/E). ONERI ACCESSORI Tipo di oneri Detraibilità Onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, SI nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l iscrizione e la cancellazione dell ipoteca) Spese di perizia SI Spese di istruttoria SI Commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività SI di intermediazione Provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti SI Penalità per anticipata estinzione del mutuo SI Quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione SI Perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera SI Imposta per l iscrizione o la cancellazione di ipoteca SI Imposta sostitutiva sul capitale prestato SI Spese di assicurazione dell immobile NO, neppure qualora l assicurazione sia richiesta dall istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato Spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari) NO, per esse è prevista un apposita detrazione Onorario del notaio per il contratto di compravendita NO Imposte di registro, IVA, imposte ipotecarie e catastali NO Gli oneri accessori agli interessi passivi appena elencati sono detraibili nei limiti del 19%, e tale detrazione deve essere fruita nell anno in cui sono sostenuti gli interessi. Mutuo superiore al costo di acquisto Nel caso in cui l importo del mutuo sia superiore al costo sostenuto per l acquisto degli immobili, comprensivo delle spese notarili e degli oneri accesso- 346 DICHIARAZIONI FISCALI

29 ri, la detrazione degli interessi passivi deve essere limitata all ammontare di quest ultimo costo. Pertanto, ai fini della determinazione dell importo di interessi passivi detraibile va considerato il valore dell immobile dichiarato nell atto di compravendita. In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l acquisto dell abitazione principale, la detrazione del 19% deve essere commisurata all ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l operazione di acquisto. Tra le voci che vanno a sommarsi al costo sostenuto per l acquisto dell immobile e che concorrono a formare la base per il calcolo degli interessi passivi detraibili, rientrano le spese di mediazione immobiliare, le spese per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare, le spese previste in caso di acquisto nell ambito di procedure esecutive o concorsuali e le spese notarili relative alla stipula del contratto di mutuo. Gli oneri accessori agli interessi passivi appena elencati sono detraibili nei limiti del 19%, e tale detrazione deve essere fruita nell anno in cui sono sostenuti gli interessi. Qualora l importo delle detrazioni risulti essere superiore all imposta dovuta, l eccedenza non può essere riportata in detrazione negli esercizi successivi; pertanto non può avere rilevanza in periodi di imposta diversi da quelli in cui l onere è stato a tutti gli effetti sostenuto. L Agenzia delle entrate, inoltre, propone, per il calcolo degli interessi su cui applicare la detrazione, la seguente formula (Risoluzione 23 settembre 2005, n. 128/E): costo di acquisizione x interessi pagati / capitale dato in mutuo ESEMPIO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE valore dell immobile risultante dal rogito notarile: euro; spese notarili, costo della mediazione e imposte: euro; mutuo erogato: euro; interessi pagati nell anno 2012: euro. In tal caso, relativamente all anno 2012, il contribuente deve effettuare i seguenti calcoli: Interessi detraibili: ( ) x / = euro; Detrazione spettante: x 19% = 285 euro. Spese per mediazione immobiliare Tra le voci che vanno a sommarsi al costo sostenuto per l acquisto dell immobile e che concorrono a formare la base per il calcolo degli interessi passivi detraibili, rientrano le spese di mediazione immobiliare, le spese per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare, le spese previste in caso di acquisto nell ambito di procedure DICHIARAZIONI FISCALI

30 esecutive o concorsuali e le spese notarili relative alla stipula del contratto di mutuo. Detrazione superiore all imposta dovuta Qualora l importo delle detrazioni risulti essere superiore all imposta dovuta, l eccedenza non può essere riportata in detrazione negli esercizi successivi; pertanto non può avere rilevanza in periodi di imposta diversi da quelli in cui l onere è stato a tutti gli effetti sostenuto. Accollo di mutuo L accollo del mutuo è una situazione che ricorre quando ci si trova di fronte all eventualità di dover acquistare un immobile già gravato da un mutuo precedente non ancora saldato. Si ha accollo di un mutuo perciò quando si subentra, a titolo particolare, nelle obbligazioni assunte dal contraente originario a seguito della vendita del bene ipotecato. L importo del prestito residuo verrà detratto dal corrispettivo della vendita. L accollo rappresenta un contratto a favore del terzo (creditore) per cui il contratto ha efficacia immediata tra le parti, e il terzo creditore acquista il diritto contro l accollante (compratore) non appena questi ha concluso l accordo con l accollato (venditore), ma finché non aderisce espressamente all accordo delle parti (accollante e accollato) queste possono in ogni momento sciogliere l accordo stesso. Il debitore originario rimane obbligato in solido con l accollante, a meno che non venga richiesto al creditore (la banca) di essere liberato e questi presti il suo consenso. Allorché si decidesse di procedere all accollo, tale decisione andrà indicata nell atto di compravendita e dovrà essere notificata alla banca mutuante. In caso di accollo di mutuo avvenuto dopo il 1 gennaio 1993, le condizioni di detraibilità devono ricorrere nei confronti di chi si è accollato il mutuo. In tal caso, per data di stipulazione del mutuo si intende quella di stipula del contratto di accollo. E possibile, inoltre, beneficiare della detrazione del 19% degli interessi passivi sostenuti in seguito a mutui garantiti per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche nel caso in cui l originale contratto di mutuo venga estinto e ne venga stipulato uno nuovo. La disposizione in esame si applica a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, anche con riferimento ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1 gennaio Inoltre, nell ipotesi in cui l originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l acquisto in comproprietà dell abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i coniugi comproprietari, dei quali uno fiscalmente a carico dell altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico. 348 DICHIARAZIONI FISCALI

31 Modalità e limiti per la detrazione Le modalità per la detrazione e i limiti massimi detraibili variano a seconda del tipo di immobile, della data di stipula del mutuo e della finalità dello stesso. Nel rimandare, per maggiori dettagli, alle singole fattispecie trattate nei paragrafi seguenti, si riassumono, brevemente, le principali caratteristiche di ciascuna tipologia di detrazione. In particolare, occorre distinguere tra: Tipo di mutuo Acquisto abitazione principale L immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall acquisto, avvenuto nell anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo. La detrazione non spetta se l immobile perde il requisito di abitazione principale, salvo che per motivi di lavoro. Nel caso di acquisto di immobile locato, è necessario che, entro tre mesi dall acquisto, il contribuente notifichi al locatario l atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, lo stesso immobile venga adibito ad abitazione principale. Inoltre, per provare che il mutuo si riferisce ad una abitazione principale, è sufficiente che ciò risulti dal contratto di mutuo, dal contratto di acquisto dell immobile, da altra documentazione rilasciata dalla banca su apposita richiesta del contribuente L immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro l 8 dicembre 1993 e nella rimanente parte dell anno non sia variata l abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Nel caso di acquisto di immobile locato, è necessario che, entro tre mesi dall acquisto, il contribuente notifichi al locatario l atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, lo stesso immobile venga adibito ad abitazione principale. Inoltre, per provare che il mutuo si riferisce ad una abitazione principale, è sufficiente che ciò risulti dal contratto di mutuo, dal contratto di acquisto dell immobile, da altra documentazione rilasciata dalla banca su apposita richiesta del contribuente Acquisto abitazione principale Costruzione e la ristrutturazione edilizia di abitazione principale Data di stipula del mutuo A partire dal 1 gennaio 1993 Sino al 31 dicembre 1992 A partire dal 1 gennaio 1998 Limite massimo detraibile euro da dividere tra i vari aventi diritto euro per ciascun intestatario del mutuo Modalità per la detrazione 2.582,28 euro Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni: l unità immobiliare che si costruisce DICHIARAZIONI FISCALI

32 Tipo di mutuo Acquisto di altri immobili Recupero edilizio Data di stipula del mutuo Sino al 31 dicembre 1992 Dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997 Limite massimo detraibile 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo 2.582,28 euro da dividere tra i vari a- venti diritto Modalità per la detrazione deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente; il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione. Con riferimento a questa condizione a decorrere dal 1 dicembre 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all inizio dei lavori di costruzione; l immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione; il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale. La condizione del trasferimento della dimora abituale nell immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta per l acquisto di immobili da adibire a propria abitazione anche diversa da quella principale e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l immobile viene concesso in locazione) La detrazione spetta per gli interessi passivi in proporzione al mutuo effettivamente utilizzato a titolo di recupero del patrimonio edilizio Rinegoziazione del mutuo In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all estinzione anticipata della provvista in valuta estera). 350 DICHIARAZIONI FISCALI

33 Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo. Cooperative Sono detraibili gli interessi e gli altri oneri sull abitazione, principale e non, rimborsati dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di immobili di nuova costruzione alla cooperativa e/o imprese di costruzione. Interessi per prestiti o mutui agrari Sono detraibili, sempre nella misura del 19% gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. L importo dell onere non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati. Rigo E7 - Mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale Il Rigo E7 è dedicato all indicazione degli interessi passivi, pagati nel 2012, per mutui ipotecari contratti per l acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale. Si devono indicare nel presente Rigo anche gli importi indicati nelle annotazioni del CUD 2013 e/o 2012 con il Codice 7. Nozione di abitazione principale Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. Tipologie di spese Rientrano in questa tipologia di oneri: gli interessi passivi; gli oneri accessori; le quote di rivalutazione a seguito di clausole di indicizzazione; DICHIARAZIONI FISCALI

34 pagati nel 2012 a prescindere dalla scadenza della rata, in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un ulteriore quota di proprietà dell unità immobiliare. Le spese di cui si discute possono essere portate in detrazione anche se sostenute per conto di familiari a carico. Documentazione Il contribuente, per ottenere il riconoscimento della detrazione degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale, deve poter documentare che il mutuo è stato contratto per l acquisto dell immobile da adibire ad abitazione principale. In ordine alla documentazione che i contribuenti che si avvalgono dell assistenza dei CAF per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, devono presentare per ottenere il riconoscimento della detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l acquisto dell abitazione principale, in considerazione del fatto che non sempre le banche mutuanti sono in grado di attestare le motivazioni del mutuo riconducibili alla sfera personale del contribuente, l Agenzia delle entrate ha stabilito una sorta di gerarchia tra i documenti che il contribuente deve presentare ai CAF per vedersi riconoscere l agevolazione fiscale in questione: il contribuente può dimostrare che l agevolazione gli spetta attraverso la manifestazione della volontà di destinare la somma presa a mutuo all acquisto dell abitazione principale nel contratto di compravendita ovvero nel contratto di mutuo; qualora ciò non sia avvenuto, il contribuente (come esplicitato nella Circolare n. 15/E/2005) può richiedere alla banca mutuante (che potrà rendere tale attestazione solo qualora disponga di tali informazioni, per averle acquisite - ad esempio - nel corso dell istruttoria della pratica di finanziamento) un espressa dichiarazione in cui sia attestata tale circostanza; qualora la banca non sia in grado di attestare tale destinazione, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiarando che il mutuo è stato contratto per l acquisto dell abitazione principale, assumendosi la responsabilità penale e civile delle dichiarazioni rese; il CAF potrà riconoscere la detrazione sulla base dell autodichiarazione (Risoluzione 22 dicembre 2006, n. 147/E e Circolare 23 marzo 2007, n. 17/E). Separazione legale Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta, comunque, il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. 352 DICHIARAZIONI FISCALI

35 Variazione di residenza La detrazione viene meno a partire dal periodo d imposta successivo a quello in cui l abitazione non è più utilizzata come dimora abituale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari. Nel caso in cui si manifesti una delle due ultime casistiche viene ulteriormente richiesto che l immobile non risulti locato). Tuttavia se il contribuente torna ad adibire l immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione. La continuità non è un requisito richiesto per usufruire della detrazione (C.M. n. 55/E del 14 giugno 2001). Si ha diritto alla detrazione anche se l unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l acquisto. Si verifica variazione di destinazione dell immobile adibito ad abitazione principale anche a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l originario contratto di mutuo per l acquisto dell abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall art. 8 D.L. 31 gennaio 2007, n. 7. In tale ipotesi, come nell ipotesi di rinegoziazione del mutuo, il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorato delle spese e oneri accessori correlati con l estinzione del vecchio mutuo e l accensione di quello nuovo. Soggetti appartenenti alle forze armate La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di Polizia civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora a- bituale. Tipologia di mutui e limiti alla detrazione Ai fini dei limiti di detrazione è necessario distinguere: i mutui stipulati a partire dal 1º gennaio 1993; i mutui stipulati ante Mutui stipulati a partire dal 1993 Mutui stipulati ante 1993 La detrazione compete su un importo massimo di euro a condizione che l immobile sia adibito ad abitazione principale entro sei mesi, ovvero 1 anno per i mutui stipulati dal 2001, dall acquisto e che lo stesso sia avvenuto nei sei mesi, ovvero 1 anno, antecedenti o successivi alla La detrazione compete su un importo massimo di euro per ciascun intestatario del mutuo a condizione che l immobile sia stato adibito ad abitazione principale alla data dell 8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell anno e negli anni successivi il contribuente non abbia variato l abitazione DICHIARAZIONI FISCALI

36 data di stipulazione del contratto di mutuo. La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un ulteriore quota di proprietà dell unità immobiliare; la stessa non compete, invece, per l acquisto di una pertinenza dell abitazione principale (ad esempio: autorimessa). Per i soli mutui stipulati nel corso dell anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l 8 giugno 1994 Variazione di destinazione Anche in tal caso occorre distinguere tra: principale, se non per motivi di lavoro mutui stipulati a partire dal 1º gennaio 1993: se nel corso dell anno l immobile non è più adibito ad abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro o ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari), per lo stesso anno la detrazione spetta nell intera misura; dall anno successivo il contribuente non ha più diritto alla detrazione; mutui stipulati ante 1993: se nel corso dell anno l immobile non è più adibito ad abitazione principale (per motivi diversi di lavoro) a partire dallo stesso anno la detrazione spetta su un importo massimo di 2.065,83 euro per intestatario. Mutuo cointestato stipulato dal 1 gennaio 1993 In caso di contitolarità del mutuo, l importo di euro va suddiviso tra i cointestatari. Coniuge fiscalmente a carico In caso di mutuo ipotecario, stipulato dopo il 1 gennaio 1993, intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge fiscalmente a carico che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi. Casi risolti Per completezza, si riportano alcuni dei più recenti chiarimenti emanati, in materia, dall Agenzia delle entrate. Risoluzione 14 ottobre 2008, n. 385/E Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, punto 4.4 La detrazione del 19% degli interessi passivi pagati sul mutuo contratto per l acquisto all asta di un immobile (che l ex proprietario si rifiutava di rilasciare) compete anche se il proprietario l ha adibito ad abitazione principale oltre il termine di un anno dall acquisto. Infatti, per poter usufruire della detrazione è possibile far riferimento, in via analogica, alla disposizione prevista per l acquisto di immobili locati, in base alla quale - ai fini agevolativi - è necessario che l unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio dell immobile da parte dell inquilino, anziché dal momento dell acquisto Nell ipotesi in cui l originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l acquisto in comproprietà dell abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i coniugi comproprietari, dei quali uno fiscalmente a ca- 354 DICHIARAZIONI FISCALI

37 Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, punto 4.5 Circolare 1 luglio 2010, n. 39/E Risoluzione 2 agosto 2010, n. 76/E Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E rico dell altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico. Resta inteso che la detrazione compete solo per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nei limiti di 4.000,00 euro complessivi per entrambi i coniugi. L art. 15, comma 1, lett. b), TUIR consente di continuare a fruire della detrazione degli interessi passivi pagati per l acquisto dell immobile adibito ad abitazione principale anche nell ipotesi in cui il soggetto trasferisca la propria abitazione principale in un nuovo comune per motivi di lavoro. Il dipendente che fissi la nuova dimora abituale in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro non può continuare a beneficiare della detrazione con la conseguenza che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi Il coniuge donante può continuare a detrarre gli interessi a suo carico sulla prima casa fino al momento in cui è rimasto comproprietario della stessa. In seguito, qualora ricorrano i presupposti prescritti dalla legge, l agevolazione si sposta sugli oneri finanziari pagati per il secondo mutuo. Comunque sia, l importo complessivo annuo della detrazione non può superare i euro Per la quota interessi non detratta, in quanto coperta dal contributo regionale, il contribuente può usufruire della detrazione del 19%, nel periodo d imposta in cui ha restituito alla Regione il contributo indebitamente percepito Nel caso di decesso di uno dei due coniugi cointestatario del mutuo, considerato che la moglie e gli eventuali altri eredi subentrano comunque nel debito verso la banca, in presenza delle altre condizioni richieste, la detrazione per interessi passivi può essere riconosciuta agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca. L eventuale pagamento dell intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l obbligo del pagamento dell intero debito relativo a detto mutuo. Detto accordo ha la finalità di documentare, ai fini fiscali, che il mutuo è pagato da uno solo degli e- redi, dato che in assenza di modifiche contrattuali inerenti l intestazione del mutuo, continuano ad essere debitori tutti gli eredi. In caso di mutuo intestato interamente ad un soggetto per l acquisto della nuda proprietà di un immobile concesso in usufrutto al figlio, il nudo proprietario può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all intero valore dell immobile, sempre che, naturalmente, risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa. Non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario contratto per l acquisto dell abitazione principale, il contribuente in servizio presso le Forze armate se è proprietario di un altra unità immobiliare, anche se della stessa non può disporre in modo pieno ed esclusivo, perché gravata da un diritto di abitazione a favore di uno stretto congiunto. Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, è diventato proprietario esclusivo dell immobile e si è accollato - secondo lo schema del cd. accollo interno - le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi. Ciò a condizione che l accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall attestazione che l intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all ex coniuge. Stesso discorso vale in caso sentenza di separazione da cui risulti in capo al marito l obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l abitazione: in DICHIARAZIONI FISCALI

38 Risoluzione 12 aprile 2011, n. 43/E Circolare 1 giugno 2012, n. 19/E tal caso, il marito può detrarre gli interessi che corrisponde in relazione a detto impegno, anche se il mutuo è intestato all altro coniuge, sempre che nei confronti del primo ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio. Possono rientrare nella detrazione del 19% anche gli interessi prodotti sul conto accessorio dopo aver rinegoziato il mutuo per acquistare, costruire o ristrutturare l abitazione principale. Infatti, secondo la Convenzione ABI-MEF per la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati prima del 28 maggio 2008, la causa della rinegoziazione coincide con quella del contratto di mutuo, per il quale trova applicazione la norma TUIR che prevede la detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti, rispettivamente, per l acquisto e la costruzione dell abitazione principale; ne consegue la detraibilità anche degli interessi maturati sul conto di finanziamento accessorio aperto per rinegoziare il mutuo originario. Qualora il contribuente abbia costituito il deposito presso il notaio in un dato anno e il notaio depositario abbia emesso fattura per la somma imputata ad onorario nell anno successivo in base all art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974, il relativo onere è detraibile dall imposta dovuta per l anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa di cui all art. 15, comma 1, del TUIR. Del resto, il termine di sessanta giorni previsto dall art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974 consente comunque al contribuente di conoscere, nei tempi utili per la liquidazione della dichiarazione dei redditi, la parte della somma versata a titolo di deposito che costituisce onere detraibile ai sensi dell arti. 15, comma 1, lett. b), del TUIR. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici, la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio, con annotazione degli estremi del deposito cui si riferisce. Modalità di compilazione Nel Rigo E7 del Mod. 730 va indicato l importo degli interessi passivi corrisposti nel 2012 in dipendenza di mutui contratti per l acquisto dell abitazione principale. L importo massimo che può essere indicato, comunque, non può superare euro. Interessi passivi corrisposti nel 2012 Max Rigo E8 - Mutui ipotecari per l acquisto di altri immobili Il Rigo E8 è dedicato all indicazione degli interessi passivi, pagati nel 2012, per mutui ipotecari contratti per l acquisto di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale. Si devono indicare nel presente Rigo anche gli importi indicati nelle annotazioni del CUD 2013 e/o 2012 con il Codice 8. Tipologie di spese Rientrano in questa tipologia di oneri: gli interessi passivi; gli oneri accessori; 356 DICHIARAZIONI FISCALI

39 le quote di rivalutazione a seguito di clausole di indicizzazione, pagati nel 2012 a prescindere dalla scadenza della rata, in dipendenza di mutui ipotecari contratti, prima del 1993, per l acquisto dell unità immobiliare da non adibire ad abitazione principale. Tipologia di mutui e limiti alla detrazione La detrazione è possibile solo per i mutui stipulati fino al 31 dicembre Inoltre, l importo detraibile non può superare 2.065,83 euro, per ciascun intestatario del mutuo. Più in dettaglio, occorre distinguere tra: mutui stipulati anteriormente al 1 gennaio 1991: la detrazione, sempre nel suddetto limite di 2.065,83 euro, spetta su qualsiasi tipo di immobile e anche per motivi diversi dall acquisto (es. costruzione, ristrutturazione, ecc.); mutui stipulati nel 1991 e 1992: la detrazione, entro il suddetto limite, spetta con riferimento ad immobili adibiti ad abitazione diversa da quella principale e solo nel caso di acquisto; mutui stipulati a partire dal 1 gennaio 1993: non spetta alcuna detrazione. Per definire il regime di detraibilità occorre verificare la data di stipula del contratto. Nel caso di mutuo cointestato ai coniugi, ognuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Infatti, al contrario di quanto previsto per i mutui su abitazione principale, non è consentita l imputazione della quota dell altro coniuge anche se fiscalmente a carico. Modalità di compilazione Nel Rigo E8 del Mod. 730 va indicato l importo degli interessi passivi corrisposti nel 2012 in dipendenza di mutui contratti, stipulati prima del 1 gennaio 1993, per l acquisto di immobili diversi dall abitazione principale. L importo massimo che può essere indicato, comunque, non può superare euro. Interessi passivi corrisposti nel 2012 Max Rigo E9 - Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio Il Rigo E9 è dedicato all indicazione degli interessi passivi, pagati nel 2012, per mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tale possibilità è stata prevista dall art. 1, comma 4, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 26 febbraio 1997, n. 30. DICHIARAZIONI FISCALI

40 Si devono indicare nel presente Rigo anche gli importi indicati nelle annotazioni del CUD 2013 e/o 2012 con il Codice 9. Tipologie di spese Rientrano in questa tipologia di oneri: gli interessi passivi; gli oneri accessori; le quote di rivalutazione a seguito di clausole di indicizzazione; pagati nel 2012 a prescindere dalla scadenza della rata, in dipendenza di mutui (non necessariamente ipotecari) contratti, nel 1997, per effettuare interventi di recupero edilizio. Tipologia di interventi e limiti alla detrazione La detrazione è possibile solo per i mutui stipulati nel 1997 riguarda sia immobili in proprietà, ma anche di terzi, utilizzati, dal contribuente, con contratto a titolo oneroso, a titolo gratuito o ad altro titolo. Inoltre, l importo detraibile non può superare 2.582,28 euro (limite riferito all ammontare complessivo degli interessi). Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in relazione ai millesimi di proprietà. La detrazione, comunque, spetta per gli interessi passivi in proporzione al mutuo effettivamente utilizzato a titolo di recupero del patrimonio edilizio. Gli interventi di ristrutturazione rilevanti sono (art. 3, lett. a), b), c), d), D.P.R. n. 380/2001): opere di manutenzione ordinaria, cioè quelle che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; interventi di manutenzione straordinaria e, cioè, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; interventi di restauro e di risanamento conservativo e, cioè, quelli rivolti a conservare l organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso, l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio; interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti. 358 DICHIARAZIONI FISCALI

41 Nel caso in cui siano state sostenute spese per interventi di recupero edilizio inferiori all ammontare del mutuo si dovrà determinare l importo degli interessi passivi detraibili in proporzione all importo del mutuo effettivamente utilizzato. Se si è usufruito di una maggiore detrazione per tali interessi negli anni precedenti, gli stessi devono essere indicati nella Sezione II - Redditi soggetti a tassazione separata - del Quadro D, Rigo D7. Documentazione Per fruire di detta detrazione il contribuente deve aver cura di conservare la seguente documentazione: quietanza di pagamento degli interessi relativi al mutuo; copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti; copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi. Modalità di compilazione Nel Rigo E9 del Mod. 730 va indicato l importo degli interessi passivi corrisposti nel 2012 in dipendenza di mutui contratti, stipulati prima nel 1997, per l acquisto interventi di recupero edilizio. L importo massimo che può essere indicato, comunque, non può superare euro. Interessi passivi corrisposti nel 2012 Max Rigo E10 - Mutui ipotecari per la costruzione dell abitazione principale Il Rigo E10 è dedicato all indicazione degli interessi passivi, pagati nel 2012, per mutui ipotecari contratti per la costruzione e ristrutturazione dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Tale possibilità è stata prevista dall art. 3, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n Si devono indicare nel presente Rigo anche gli importi indicati nelle annotazioni del CUD 2013 e/o 2012 con il Codice 10. Tipologie di spese Rientrano in questa tipologia di oneri: gli interessi passivi; gli oneri accessori; le quote di rivalutazione a seguito di clausole di indicizzazione, DICHIARAZIONI FISCALI

42 pagati nel 2012 a prescindere dalla scadenza della rata, in dipendenza di mutui ipotecari contratti per la costruzione e ristrutturazione dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Tipologia di interventi e limiti alla detrazione La detrazione è possibile solo per i mutui, esclusivamente ipotecari, stipulati a partire dal 1 gennaio 1998 e riguarda gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compreso gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all art. 31, comma 1, lett. d), legge n. 457/1978. Inoltre, l importo detraibile non può superare 2.582,28 euro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti, il limite di 2.582,23 euro è riferito all ammontare complessivo degli interessi ed oneri. L agevolazione, inoltre, si applica solo sulle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente. L importo delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell immobile (Circolare 3 maggio 2005, n. 17/E) Per importo rimasto effettivamente a carico si intende l ammontare degli interessi passivi riconducibili all importo del mutuo affettivamente utilizzato per la copertura delle spese relative alla costruzione dell immobile. La detrazione non spetta se i lavori di costruzione non sono ultimati entro il limite temporale previsto dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell immobile stesso. Il diritto alla detrazione decade dal periodo d imposta successivo a quello in cui lo stesso non è più utilizzato come abitazione principale. Elementi necessari per poter usufruire della detrazione Per fruire della detrazione è necessario che: l unità immobiliare che si costruisce sia quella in cui intendono dimorare abitualmente il contribuente o i suoi familiari; l unità immobiliare in costruzione sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione; il mutuo sia stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1 dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione. Comunque, il diritto alla detrazione non viene meno se, per i ritardi imputabili esclusivamente all Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo; il contratto di mutuo deve essere stipulato dallo stesso soggetto che avrà il possesso dell unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale. 360 DICHIARAZIONI FISCALI

43 ESEMPIO - TERMINI PER LA STIPULAZIONE DEL MUTUO Un contribuente ha presentato una DIA in data 15 settembre 2012 per la costruzione della propria abitazione principale. In tal caso, il contribuente, per rispettare i termini previsti dalla norma, può stipulare, alternativamente, il mutuo entro: sei mesi dalla data di inizio dei lavori di costruzione (15 marzo 2012); diciotto mesi dopo la data di inizio lavori (15 marzo 2014). Si segnala, inoltre, che la detrazione in oggetto è cumulabile con quella prevista per l acquisto dell abitazione principale soltanto per il periodo di durata della costruzione e per i sei mesi successivi al termine della costruzione. La detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell immobile. Pertanto, nel caso in cui l ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi, per gli anni precedenti, si è fruito della detrazione, è necessario che siano dichiarati nella Sezione II Redditi soggetti a tassazione separata del Quadro D al Rigo D7. Forze armate La detrazione è riconosciuta, a prescindere dal requisito della dimora abituale, al personale in servizio permanente delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di Polizia civile, per l acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà. Documentazione In merito alla documentazione probatoria, si precisa che il contribuente deve conservare: le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo; la copia del contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che esso è stato stipulato per la costruzione dell immobile da adibire ad abitazione principale; le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia; la copia della documentazione comprovante le spese di costruzione dell immobile. Casi risolti Per completezza, si riportano alcune dei più recenti chiarimenti emanati, in materia, dall Agenzia delle entrate. DICHIARAZIONI FISCALI

44 Risoluzione 7 settembre 2007, n. 241/E Circolare 21 dicembre 2007, n. 390/E E stata estesa anche ai mutui contratti per la costruzione o ristrutturazione dell abitazione principale la possibilità di attestare che il contratto è stato stipulato per la costruzione dell immobile da adibire a abitazione principale tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio effettuata ai sensi dell art. 47 D.P.R. 445/2000 resa dallo stesso contribuente La detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale si applica anche in caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto di mutuo. Per quanto riguarda i mutui per l acquisto dell abitazione principale - l agevolazione è riconosciuta anche nel caso in cui l originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Stante il carattere unitario dell operazione di estinzione e accensione del nuovo mutuo, e la continuità del rapporto di mutuo, è possibile la conservazione dei benefici fiscali già riconosciuti in relazione al primo contratto. Il mantenimento dei benefici fiscali nel caso di surroga nel rapporto di mutuo per volontà dello stesso debitore, è espressamente previsto dal D.L. n. 7/2007, sulla portabilità del mutuo. Considerata la stretta affinità tra le fattispecie di mutuo per l acquisto dell abitazione principale e di mutuo per la costruzione della stessa, per evitare di trattare in modo differente situazioni sostanzialmente identiche, è possibile conservare i benefici già riconosciuti in relazione al primo contratto Modalità di compilazione Nel Rigo E10 del Mod. 730 va indicato l importo degli interessi passivi corrisposti nel 2012 in dipendenza di mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione o ristrutturazione dell abitazione principale. L importo massimo che può essere indicato, comunque, non può superare euro. Interessi passivi corrisposti nel 2012 Max Rigo E11 - Prestiti e mutui agrari Il Rigo E11 è dedicato all indicazione degli interessi passivi, oneri accessori e quote di indicizzazione, pagati nel 2012, relativi a finanziamenti sia di esercizio che di miglioramento a breve, medio o lungo termine previsti dalla legge per l ordinamento agrario. Si devono indicare nel presente Rigo anche gli importi indicati nelle annotazioni del CUD 2013 e/o 2012 con il Codice 11. Tipologie di spese Rientrano in questa tipologia di oneri: gli interessi passivi; gli oneri accessori; le quote di rivalutazione a seguito di clausole di indicizzazione, 362 DICHIARAZIONI FISCALI

45 pagati nel 2012 a prescindere dalla scadenza della rata, in dipendenza prestiti o mutui agrari. Limiti alla detrazione Indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, gli oneri sono detraibili nei limiti del reddito dominicale e agrario dichiarato. Documentazione Per fruire di detta detrazione il contribuente deve aver cura di conservare la seguente documentazione: quietanza di pagamento degli interessi passivi e relativi oneri accessori; copia del contratto di mutuo. Modalità di compilazione Nel Rigo E11 del Mod. 730 va indicato l importo degli interessi passivi corrisposti nel 2012 in dipendenza di prestiti o mutui agrari. L importo massimo che può essere indicato, comunque, non può superare la somma dei redditi dominicale e agrario (rivalutati) dei relativi terreni. Interessi passivi corrisposti nel 2012 Max reddito dominicale + reddito agrario rivalutati Presenza di più tipologie di mutui Nel caso in cui il contribuente abbia stipulato più tipologie di mutui sono previste regole specifiche per la detrazione dei relativi interessi passivi. In particolare si possono presentare le seguenti situazioni: Compresenza Mutuo per acquisto abitazione principale (Rigo E7) e mutuo per acquisto di immobili diversi (Rigo E8) Mutuo per acquisto abitazione principale (Rigo E7) e mutuo per costruzione abitazione principale (Rigo E10) Regole da seguire Come detto in precedenza sono previsti i seguenti limiti: importo massimo interessi detraibili su Rigo E7: euro; importo massimo interessi detraibili su Rigo E8: euro. Nel caso in cui un soggetto sia intestatario, contemporaneamente di entrambe le tipologie di mutuo è necessario verificare l importo del Rigo E7. In particolare: se l importo del Rigo E7 è maggiore di 2.066, l importo del Rigo E8 non concorre al calcolo della detrazione; se l importo del Rigo E7 è minore di 2.066, la somma degli importi dei Righi E7 ed E8 non può superare concorre al calcolo della detrazione In tal caso è possibile il cumulo degli interessi passivi, però, solo: per la durata dei lavori di costruzione e DICHIARAZIONI FISCALI

46 Compresenza Mutuo per interventi di ristrutturazione edilizia (Rigo E9) e, alternativamente, mutuo per acquisto abitazione principale (Rigo E7) o mutuo per acquisto di immobili diversi (Rigo E8) Regole da seguire per i sei mesi successivi al termine dei lavori La detrazione indicata nel Rigo E9 è compatibile: sia con quella prevista per gli interessi su mutui per acquisto abitazione principale (Rigo E7); sia con quella prevista per gli interessi su mutui per acquisto di immobili diversi (Rigo E8) Rigo E12 - Premi di assicurazione Il Rigo E12 è dedicato all indicazione dei premi di assicurazione, pagati nel 2012, per i quali è possibile fruire della detrazione d imposta. Si devono indicare nel presente Rigo anche gli importi indicati nelle annotazioni del CUD 2013 e/o 2012 con il Codice 12. Tipologie di spese La detrazione spetta per determinate fattispecie di polizze; in particolare occorre distinguere a seconda della data di stipula: Data di stipula o rinnovo della polizza Entro il 31 dicembre 2000 (4) A partire dal 1 gennaio 2001 Condizioni per la detrazione e particolarità Il contratto di assicurazione deve avere durata non inferiore a 5 anni, a decorrere dalla data di stipulazione; deve essere vietata la concessione di prestiti nel suddetto periodo di durata minima. Se l assicurato esercita il riscatto dell assicurazione entro i primi 5 anni dalla stipula (ad eccezione del decesso), viene meno il diritto alla detrazione e i premi per i quali si è usufruito della detrazione sono assoggettati a tassazione separata. Se la polizza è mista, infortuni/malattia è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio infortuni, poiché solo questo può essere detratto. Infatti, la polizza malattia non è detraibile La detrazione spetta solo per i premi relativi a contratti che coprono i seguenti rischi: morte (anche in caso di contratti di tipo misto, per la sola parte relativa al rischio morte) (1); invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante (malattia o infortuni) (2); non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (3). Nel caso di polizza mista malattia/infortuni, se offre garanzie di risarcimento anche in caso di invalidità inferiore al 5%, la detrazione è riconosciuta per la sola quota del premio riferibile alla copertura del rischio di invalidità superiore al 5%. Lo stesso dicasi per le polizza che coprono il rischio di non autosufficienza unitamente ad altri rischi. In caso di polizza mista rischio morte, l importo incassato a scadenza o in seguito a riscatto in permanenza in vita dell assicurato costituisce reddito di capitale (ai sensi dell art. 44, comma 1, lett. g-quater TUIR) relativamente all ammontare maturato per la parte dei premi che hanno fruito della detrazione. 364 DICHIARAZIONI FISCALI

47 Note: (1) Rientrano tra i contratti di assicurazione finalizzati alla copertura del rischio di morte quelli che prevedono, in alternativa, l erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte; l erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (cosiddetti contratti di tipo misto ); in tal caso la detrazione spetta solo in relazione alla parte del premio riferibile al rischio di morte. (2) Riguardo all assicurazione del rischio di invalidità va chiarito che: nel caso in cui la polizza malattia o infortuni sia finalizzata a garantire un risarcimento anche in caso di invalidità inferiore al 5%, la detrazione spetta solo con riferimento alla parte del premio relativo alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%; detta quota (in valore assoluto o percentuale) deve essere indicata separatamente nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all assicurato; rimangono comunque escluse dalla detrazione le somme versate per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale. (3) Sono considerati non autosufficienti, i soggetti che, in alternativa: sono incapaci di svolgere, anche solo in parte, almeno una delle seguenti attività; assunzione di alimenti; espletamento delle funzioni fisiologiche e dell igiene personale; deambulazione; indossare gli indumenti; necessitano di sorveglianza continuativa. Inoltre, è necessario rispettare i seguenti requisiti: i contratti devono prevedere la copertura del rischio di non autosufficienza per l intera vita dell assicurato; se tali contratti sono stipulati nell ambito di assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza con contratti di durata almeno pari a 10 anni che prevedano il rinnovo del contratto (obbligatorio per l impresa assicuratrice) al termine di ogni periodo decennale; in caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell assicurato; l impresa assicuratrice può variare, ad intervalli non inferiori a 5 anni, l ammontare dei relativi premi; in nessun caso è ammessa la facoltà di recesso da parte dell impresa assicuratrice. (4) In relazione, ai contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, continua ad applicarsi il precedente regime di detraibilità dei premi, anche se gli stessi sono versati a partire dal 1 gennaio Però, nei contratti assicurativi c.d. a vita intera, la fattispecie della rinnovazione non è applicabile, in quanto la scadenza contrattuale, ossia il termine allo scadere del quale l assicuratore deve corrispondere la prestazione, coincide con il decesso dell assicurato. Spese sostenute per familiari a carico Con riferimento alla detrazione per spese di assicurazione sostenute nell interesse di familiari fiscalmente a carico, il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione, indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti sia come contraente che come assicurato. Infatti, l Agenzia delle entrate, modificando parzialmente il precedente orientamento (Circolare n. 15 del par. 8), con la Circolare 18 maggio 2006, n. 17/E, ha ritenuto che, ai sensi dell art. 15, comma 2, TUIR, la detrazione per i premi assicurativi spetti anche nel caso in cui il familiare fiscalmente a carico del contribuente risulti sia come contraente del contratto di assicurazione che come assicurato, posto che, anche in tal caso, l onere economico è sopportato dal contribuente. Limiti alla detrazione Gli oneri sono detraibili nel limite di 1.291,14. Pertanto, nel Rigo E12 potrà essere indicato al massimo euro. DICHIARAZIONI FISCALI

48 Documentazione Per fruire di detta detrazione il contribuente deve aver cura di conservare la documentazione che, generalmente, viene rilasciata dall assicurazione, nella quale sono evidenziati: i dati del contraente; i dati dell assicurato; il tipo e la decorrenza del contratto; gli importi fiscalmente rilevanti. Nel caso di polizze miste infortuni/malattia stipulate entro il 31/12/2000 il prospetto deve evidenziare la parte relativa al rischio infortuni in quanto solo essa è detraibile. Modalità di compilazione Nel Rigo E12 del Mod. 730 va indicato l importo dei premi di assicurazione corrisposti nel L importo massimo che può essere indicato, comunque, non può superare 1.291,00 euro. Importo dei premi assicurativi nel 2012 Max Rigo E13 - Spese di istruzione Il Rigo E13 è dedicato all indicazione delle spese di istruzione, sostenute nel 2012, per le quali è possibile fruire della detrazione d imposta. Si devono indicare nel presente Rigo anche gli importi indicati nelle annotazioni del CUD 2013 e/o 2012 con il Codice 13. Tipologie di spese Sono detraibili le spese sostenute nel periodo d imposta, anche se riferibili a più anni, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private. Non sono detraibili le spese sostenute per l acquisto dei libri di testo, di strumenti musicali, materiale di cancelleria né le spese per i viaggi ferroviari, di vitto e di alloggio necessarie per la frequenza delle scuole. Per quanto riguarda le università, sono detraibili sia le tasse di immatricolazione ed iscrizione, anche se riferibili a più anni (compresi gli anni fuori corso) che le soprattasse per esami di profitto e di laurea. Per gli istituti o università privati e stranieri l ammontare della spesa su cui va calcolata la detrazione non può essere superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi dei corrispondenti istituti statali italiani. 366 DICHIARAZIONI FISCALI

49 Più precisamente, in caso di corsi universitari esteri, occorre fare riferimento alle corrispondenti spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti presso l Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente. Casi risolti Per completezza, si riportano alcuni chiarimenti emanati, in materia, dall Agenzia delle entrate. Tipologia di spese Iscrizione al corso di dottorato di ricerca Frequentazione di master Corso per laureati presso la scuola di specializzazione per l insegnamento secondario Partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea Contributi pagati all università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all estero Spese di iscrizione ai conservatori musicali Detraibilità SI. Infatti, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione. Pertanto, anche i corsi di dottorato di ricerca possono considerarsi corsi di istruzione universitaria al fine di poter usufruire della detrazione. Si tratta di una conclusione coerente con la precedente prassi amministrativa che ha riconosciuto la detrazione per le spese di iscrizione ai corsi di perfezionamento, ai corsi di specializzazione e ai master post universitari, contemplati, insieme ai dottorati, dall art. 3 del decreto n. 270/2004 tra i titoli e i corsi di studio universitari (Risoluzione 17 febbraio 2010, n. 11/E) SI, a condizione che il master: sia assimilabile, per durata e struttura dell insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione; sia gestito da istituti universitari, pubblici o privati (Circolare 19 maggio 2000,n. 101/E, punto 8.2) SI. Il corso seguito dai laureati presso la scuola di specializzazione per l insegnamento secondario può essere considerato un corso di istruzione universitaria (Risoluzione 4 marzo 2008, n. 77/E) SI. Le spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea possono essere considerate spese per istruzione e come tali detratte dall imposta: lo svolgimento della prova di preselezione, laddove richiesto dall ordinamento universitario, costituisce infatti una condizione indispensabile per l accesso a corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11 marzo 2008, n. 87/E) NO. Non sono detraibili i contributi pagati all università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all estero, in quanto non possono essere assimilati alle spese per frequenza di corsi di i- struzione secondaria e universitaria, ammesse invece al beneficio fiscale (Circolare 1 luglio 2010, n. 39/E) SI. Più precisamente: le spese sostenute per l iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l iscrizione ai corsi universitari; le spese sostenute per l iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria. Il predetto Ministero ha, infatti, fatto presente che, in attesa che trovi piena attuazione la riforma della scuola secondaria che prevede l istituzione dei licei musicali, i Conservatori sono obbligati per legge ad assicurare a tutti la formazione base in materia musicale (Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E) DICHIARAZIONI FISCALI

50 Spese sostenute per familiari a carico Le spese sono detraibili anche se sostenute dal contribuente nell interesse del coniuge, di figli e altri familiari a carico. In particolare: se il documento è intestato ad uno solo dei genitori, la detrazione compete al genitore stesso; se il documento indica solo il nome dello studente a carico, la spesa può essere suddivisa in parti uguali tra i genitori dichiaranti; se essi intendono ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento; inoltre, se un coniuge è fiscalmente a carico, l altro può detrarre integralmente la spesa. Limiti alla detrazione Le spese sono detraibili nel limite di quelle previste negli istituti e scuole statali. Documentazione Per fruire di detta detrazione il contribuente deve aver cura di conservare la documentazione che attesti i versamenti sostenuti nel 2011 (ad esempio, i bollettini di c/c, le ricevute bancarie, ecc.). Modalità di compilazione Nel Rigo E13 del Mod. 730 va indicato l importo delle spese di istruzione sostenute nel 2012, in misura non superiore a quella prevista per le tasse e i contributi dei corrispondenti istituti statali. Importo delle spese sostenute nel 2012 Max spese previste per gli istituti statali Rigo E14 - Spese funebri Il Rigo E14 è dedicato all indicazione delle spese funebri, sostenute nel 2012, per le quali è possibile fruire della detrazione d imposta. Si devono indicare nel presente Rigo anche gli importi indicati nelle annotazioni del CUD 2013 e/o 2012 con il Codice 14. Tipologie di spese Sono detraibili le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari, indicati nell art. 433 c.c. e di affidati o affiliati. 368 DICHIARAZIONI FISCALI

51 In particolare, possono essere detratte le spese sostenute con riferimento al decesso dei seguenti familiari: coniuge, anche se legalmente ed effettivamente separato; figli legittimi, legittimanti, naturali riconosciuti, adottivi, affidati e affiliati; discendenti dei figli, anche naturali; genitori e ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. La detrazione spetta anche se i familiari non sono a carico. Limiti alla detrazione L importo, riferito a ciascun decesso, non può superare euro 1.549,37. In caso di più soggetti che sostengono le spese relative allo stesso defunto, resta fermo, ai fini della detrazione, il suddetto limite massimo complessivo di 1.549,37 euro. Tenendo conto sempre del suddetto limite, per le spese sostenute per lo stesso decesso in due anni separati (ad esempio, decesso avvenuto a dicembre 2012 con sostenimento delle spese per funerale, spese per lapide sostenute a gennaio 2013) è possibile detrarre i relativi importi nelle dichiarazioni presentate per gli anni interessati. Documentazione Per fruire di detta detrazione il contribuente deve aver cura di conservare la documentazione che attesti le spese sostenute nel 2012 (ad esempio, fatture, ricevute, ecc.). La spesa funebre può essere detratta da più persone che l hanno sostenuta, anche se il documento contabile (ricevuta o fattura) è intestato o rilasciato ad una sola di esse, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento. Modalità di compilazione Nel Rigo E14 del Mod. 730 va indicato l importo delle spese funebri sostenute nel 2012, in misura non superiore a per ogni decesso. Importo delle spese sostenute nel 2012 Max spese per decesso DICHIARAZIONI FISCALI

52 Rigo E15 - Spese per addetti all assistenza personale Il Rigo E15 è dedicato all indicazione delle spese, sostenute nel 2011, per addetti all assistenza personale, per le quali è possibile fruire della detrazione d imposta. Si devono indicare nel presente Rigo anche gli importi indicati nelle annotazioni del CUD 2013 e/o 2012 con il Codice 15. Tipologie di spese Sono detraibili le spese sostenute per gli addetti all assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all esistenza di patologie. La detrazione spetta anche per le spese sostenute a favore dei seguenti familiari, non rilevando il fatto che questi siano fiscalmente a carico o meno del contribuente: coniuge; coniuge effettivamente e legalmente separato; figli naturali, adottivi, affiliati a affidati; genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle, anche unilaterali. Limiti alla detrazione Le spese sono detraibili per un importo non superiore a euro 2.100,00. Inoltre, è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro ,00. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Il limite di euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l assistenza. Se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l importo su cui calcolare la detrazione non può essere comunque superiore a euro 2.100, DICHIARAZIONI FISCALI

53 Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100,00 deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa. Documentazione Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall addetto all assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il Codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli e- stremi anagrafici e il Codice fiscale di quest ultimo. Modalità di compilazione Nel Rigo E15 del Mod. 730 va indicato l importo delle spese per l assistenza personale in ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sostenute nel Il limite massimo di euro va riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l assistenza. Nel caso in cui più contribuenti abbiano sostenuto le spese con riferimento allo stesso familiare, l importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa. Importo delle spese sostenute nel 2012 Max spese a prescindere dei soggetti assistiti Rigo E16 - Spese per attività sportive per ragazzi Il Rigo E16 è dedicato all indicazione delle spese, sostenute nel 2012, per attività sportive praticate dai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, per le quali è possibile fruire della detrazione d imposta. Si devono indicare nel presente Rigo anche gli importi indicati nelle annotazioni del CUD 2013 e/o 2012 con il Codice 16. Tipologie di spese Sono detraibili le spese sostenute per l iscrizione annuale e l abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con D.P.C.M. 28 marzo DICHIARAZIONI FISCALI

54 STRUTTURE SPORTIVE IDONEE Associazioni sportive Palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica Società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all art. 90, comma 17 e seguenti, legge n. 289/2002, che recano nella propria denominazione sociale l espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica Impianti, comunque organizzati, destinati all esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui al punto precedente, pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del Codice civile Pur in assenza di una specifica norma, in considerazione del principio di unità del periodo d imposta il requisito dell età può ritenersi comunque soddisfatto anche nel caso in cui sussista per una sola parte del periodo d imposta (Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E). La detrazione spetta anche per le spese sostenute non solo a favore dei figli ma anche di altri familiari fiscalmente a carico. Limiti alla detrazione L importo, riferito a ciascun ragazzo, non può superare 210 euro. In altre parole, il tetto massimo di 210 euro è riferito a ciascun figlio e non a ciascun genitore. Pertanto, il limite di detrazione rimane tale anche se la spesa è sostenuta da entrambi i genitori. ESEMPIO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE PER ATTIVITA SPORTIVA In caso di una spesa complessiva di 500 euro per l attività sportiva di due figli sostenuta da entrambi i genitori al 50%, la detrazione massima spettante per ciascuno dei genitori è pari a: 210 x 2 x 19% x 50% = 39,90 euro. Documentazione Ai fini della detrazione, la spesa è certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti sopra indicati, recante l indicazione (D.M. 28 marzo 2007): della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero - se persona fisica - del nome cognome e della residenza, nonché del Codice fiscale, dei soggetti di cui sopra; della causale del pagamento; dell attività sportiva esercitata; dell importo corrisposto per la prestazione resa; 372 DICHIARAZIONI FISCALI

55 dei dati anagrafici del praticante l attività sportiva e del Codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (Vedi anche Comunicato 30 marzo Ministero per le Politiche giovanili e le attività sportive). Nell ipotesi in cui alcuni comuni stipulino accordi con associazioni sportive, palestre, piscine, per la frequenza delle attività di nuoto, ginnastica ecc., da parte di ragazzi tra i cinque ed i diciotto anni di età, ai fini della detrazione per le spese per attività sportive svolte dai ragazzi tra i cinque e i diciotto anni di età, sono sufficienti il bollettino di c/c intestato direttamente al Comune e la ricevuta complessiva che rilascia l associazione sportiva con l elenco dei ragazzi che hanno frequentato i corsi sportivi, purché siano riportate le indicazioni di cui sopra (Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E). COME DOCUMENTARE LE SPESE Tipo di versamento Versamento postale o bancario Versamento diretto Documento giustificativo Bollettino di versamento in conto corrente postale o bancario Fattura, ricevuta o quietanza di pagamento contenente i seguenti dati: ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero - se persona fisica - nome cognome e residenza, nonché Codice fiscale, dei soggetti di cui sopra; causale del pagamento; attività sportiva esercitata; importo corrisposto per la prestazione resa; dati anagrafici del praticante l attività sportiva e Codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento Modalità di compilazione Nel Rigo E16 del Mod. 730 va indicato l importo delle spese per attività sportive praticate da ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, sostenute nel 2012, in misura non superiore a 210 euro per ciascun ragazzo. Per quanto riguarda le modalità di compilazione valgono le seguenti regole: se la spesa è sostenuta per un solo ragazzo, va compilata la colonna 1; se la spesa è sostenuta per due ragazzi, vanno compilate le colonne 1 e 2; se la spesa è sostenuta per più di due ragazzi, oltre a compilare le due colonne, per gli altri ragazzi eccedenti i primi due occorre compilare un ulteriore modulo. Importo delle spese sostenute nel 2012 Max spese 210 per ciascun ragazzo Righi E17, E18, E19 - Altri oneri I Righi E17, E18 e E19 sono dedicati all indicazione delle spese, sostenute nel 2012, per le quali è possibile fruire della detrazione d imposta del 19% e che non possono DICHIARAZIONI FISCALI

56 essere indicati nei Righi precedenti (codici da 17 a 34 della Tabella allegata alle I- struzioni di compilazione del Mod. 730/2013). Tra le altre, nei suddetti Righi possono essere indicate: le spese per intermediazione immobiliare; le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; altre spese. Nella Colonna 1 deve essere indicato il Codice e nella Colonna 2 il relativo importo. Spese per intermediazione immobiliare (Codice 17) E possibile detrarre i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (Codice 17, da indicare in Colonna 1). Vanno indicati anche gli importi indicati nelle annotazioni del CUD 2013 e/o 2012 con il Codice 17. L agevolazione spetta anche per l acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà, a condizione che l immobile sia adibito ad abitazione principale. Va però precisato che, poiché l agevolazione è subordinata alla condizione che l immobile sia adibito ad abitazione principale, il beneficio viene meno qualora l acquisto dell immobile non è stato concluso (Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E). Inoltre, la detrazione spetta anche se: è stato stipulato un contratto preliminare a condizione che esso sia registrato. Però, va ricordato che l agevolazione è subordinata alla condizione che l immobile sia adibito ad abitazione principale, il beneficio viene meno se l acquisto dell immobile non viene concluso. Poiché il preliminare di vendita non produce effetti reali, se le parti non giungono alla stipula del contratto definitivo, la detrazione operata in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere restituita. Se l acquisto è effettuato da più proprietari detrazione deve essere ripartita in ragione della percentuale di proprietà (Risoluzione 30 gennaio 2009, n. 26/E); le spese sono state pagate prima del compromesso e del rogito purché siano state sostenute in occasione dell acquisto (Circolare 1 luglio 2010, n. 39/E). Se l acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di euro, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà. In particolare: in caso di acquisto di immobile da parte di due soggetti e fattura per intermediazione immobiliare intestata ad uno solo di essi: al fine di ammettere proquota al beneficio della detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, è necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest ultimo; in caso di acquisto di immobile da parte di un solo proprietario e fattura per intermediazione cointestata all acquirente e ad un altro soggetto: al fine di consentire la detrazione dell intero importo all unico proprietario è necessario integrare la fattura, annotando che l onere per l intermediazione è stato sostenuto interamente da quest ultimo; in caso di fattura per intermediazione intestata esclusivamente ad un soggetto (ad esempio il coniuge) che non sia proprietario dell immobile: le spese per 374 DICHIARAZIONI FISCALI

57 l intermediazione non possono essere detratte neanche dal proprietario dell immobile (Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E). Limiti alla detrazione E possibile detrarre i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore a euro per ciascuna annualità. Se l unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è acquistata da più soggetti, la detrazione nel limite di euro va ripartita fra i comproprietari, in base alla percentuale di proprietà. L importo di euro costituisce il limite massimo cui commisurare la detrazione in relazione all intera spesa sostenuta per il compenso versato agli intermediatori immobiliari per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Inoltre, la possibilità di portare in detrazione quest onere si esaurisce in un unico anno di imposta. Documentazione Ai fini della detrazione, la spesa è certificata da apposita documentazione rilasciata dall intermediario immobiliare (fattura, ricevuta, ecc.). Tuttavia, può essere utile anche copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell immobile in cui sono riportati: l ammontare della spesa sostenuta; le modalità di pagamento; il numero di partita IVA o Codice fiscale dell agente immobiliare. Spese per canoni di locazione sostenute da studenti fuori sede (Codice 18) E possibile detrarre le spese sostenute, anche per familiari fiscalmente a carico, dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso un università distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza e comunque situata in un altra provincia rispetto a quella di residenza (Codice 18, da indicare in Colonna 1). Inoltre, l unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l università o in un comune limitrofo. Le spese si riferiscono: ai canoni di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431; ai canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Vanno indicate anche gli importi indicati nelle annotazioni del CUD 2013 e/o 2012 con il Codice 18. La norma fa riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431/1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati DICHIARAZIONI FISCALI

58 dall ordinamento nazionale (collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro, ecc.), in tal modo escludendo dall agevolazione i contratti stipulati in base a normative proprie di altri ordinamenti e si applica agli studenti che alloggiano nel territorio nazionale (Interrogazione - Camera dei deputati - Commissione Finanze - 27 novembre 2008, n ). Inoltre, non riguarda le locazioni di immobili all estero (Circolare 21 aprile 2009, n. 18/E) e non può essere applicata in caso di contratti di subaffitto (Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, punto 4.3). La legge Comunitaria 2010 (legge n. 217/2011) ha ampliato, a decorrere dal 1 gennaio 2012, la detrazione dei canoni di locazione per gli studenti universitari anche agli studenti italiani iscritti a un corso di laurea presso un università ubicata nel territorio di uno stato membro dell Unione europea o in uno degli stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella white list di cui al decreto del ministro dell Economia e finanze emanato ai sensi dell art. 168-bis TUIR. Spese sostenute per familiari a carico La spesa è detraibile dal contribuente anche nel caso in cui sia sostenuta nell interesse del coniuge, dei figli o di altri familiari a carico. Non è richiesto che il contratto di locazione sia intestato allo studente; può essere intestato anche al soggetto a cui è a carico. La detrazione spetta al genitore intestatario del documento di spesa. Se il documento è intestato allo studente, la spesa può essere suddivisa in parti uguali tra i genitori dichiaranti; se essi intendono ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento; inoltre, se un coniuge è fiscalmente a carico, l altro può detrarre integralmente la spesa (sempre nel limite di euro). Limiti alla detrazione La detrazione spetta su un importo massimo di euro. Inoltre: la detrazione non è cumulabile con le altre detrazioni eventualmente spettanti per i canoni di locazione (in genere, va scelta quella più conveniente); in caso di contributi ricevuti a sostenimento del canone di affitto, tali importi vanno detratti dalla spesa totale; non va rapportata al periodo di tempo durante il quale l immobile preso in affitto è adibito dallo studente a propria dimora abituale. L importo di euro va inteso come limite massimo applicabile a nucleo familiare a prescindere: dal numero dei contratti di locazione stipulati; dal numero dei figli studenti universitari fiscalmente a carico. Documentazione Ai fini della detrazione, la spesa è certificata da: copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, o dal contrato di ospitalità; 376 DICHIARAZIONI FISCALI

59 ricevute di pagamento del canone di locazione. Altre spese Le altre spese detraibili sono varie. Esse vengono sintetizzate nella tabella che segue, con l indicazione del Codice da riportare nella Colonna 1 (vanno indicate anche le spese contrassegnate con i corrispondenti Codici nelle annotazioni del CUD). Codice da Tipo di onere, caratteristiche e limiti indicare in Colonna 1 19 (*) Erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di 51,65 euro, e un importo massimo di ,38 euro. L erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione relativa ai redditi del 2011, ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che abbiano, o abbiano avuto, almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica. 20 (*) (**) Erogazioni liberali, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei Paesi non appartenenti all Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate e- sclusivamente tramite: ONLUS; organizzazioni internazionali di cui l Italia è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; associazioni sindacali di categoria 21 (*) Erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 1.500,00 euro, effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche 22 (*) Contributi associativi, per un importo non superiore a 1.291,14 euro, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all art. 1 legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro, o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione 23 (*) (**) Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L importo di tale erogazione non può superare i 2.065,83 euro 24 Erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia. Il soggetto che presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30% del reddito complessivo (compreso l imponibile alla cedolare secca sulle locazioni) 25 Spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (ai sensi dell art. 47 D.P.R. DICHIARAZIONI FISCALI

60 Codice da Tipo di onere, caratteristiche e limiti indicare in Colonna 1 n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. La detrazione è cumulabile con quella del 36%/50% per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50%. Pertanto, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36%, sostenute dal 1 gennaio al 25 giugno 2012 fino ad un importo pari a ,00 euro e per quelle per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 50%, sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 fino ad un importo pari a euro, devono essere indicate in questo Rigo per un importo ridotto al 50%. Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di o euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Per le spese eccedenti il predetto ammontare e per cui non spetta più la detrazione del 36%/50% va, invece, riportato l intero importo. 26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche autorizzate. La documentazione richiesta ai fini del conseguimento della suddetta agevolazione fiscale è sostituita da un apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell art. 47 D.P.R. n. 445/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono (art. 40, comma 9, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201). 27 Erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (comprensivo dell imponibile alla cedolare secca sulle locazioni), a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo 28 Erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (comprensivo dell imponibile alla cedolare secca sulle locazioni), a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato. Il limite è elevato al 30% per le somme versate: al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione; come contributo alla gestione dell ente nell anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione; come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso, per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell impegno si provvederà al recupero delle somme indebitamente detratte 29 Spese veterinarie nel limite massimo di 387,34 euro, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione si calcola sulla parte eccedente l importo di 129,11 euro. Ad esempio, in caso di spese veterinarie sostenute per un totale di 500 euro, nel rigo andrà indicato 387 euro e la detrazione del 19% sarà calcolata su un importo di 258 euro (pari a ) 30 Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della legge 26 maggio 1970, n Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. Detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di i- struzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Tali erogazioni devono essere finalizzate all innovazione tecnologica, all edilizia scolastica e 378 DICHIARAZIONI FISCALI

61 Codice da Tipo di onere, caratteristiche e limiti indicare in Colonna 1 all ampliamento dell offerta formativa. Le erogazioni devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari 32 Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico. Qualora i contributi siano stati versati dall interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, i contributi devono essere dedotti dal reddito di quest ultimo 33 (***) Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivo non superiore a 632 euro annui per figlio 34 Altri oneri per i quali spetta la detrazione d imposta del 19%. Tali spese si riferiscono: ai canoni di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431; ai canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Rientra in questa categoria anche il contributo pubblico ricevuto su un mutuo per l acquisto dell abitazione principale che i contribuente, in un secondo momento, ha dovuto restituire all ente erogante per insussistenza dei requisiti soggettivi (Risoluzione 2 agosto 2010, n. 78/E) Note: (*) Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l esibizione, in caso di eventuale richiesta dell Amministrazione finanziaria, dell estratto conto della società che gestisce la carta di credito. (**) Per le liberalità alle ONLUS (Codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (Codice 23) è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo. Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d imposta o della deduzione dal reddito, non potendo cumulare entrambe le agevolazioni. (***) Non risulta richiesto che per usufruire della detrazione delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido i bambini debbano rispettare una specifica fascia d età quanto, piuttosto, che gli stessi siano ammessi e frequentino l asilo nido (C.M 13 febbraio 2006, n. 6/E). Modalità di compilazione Nei Righi E17, E18 ed E19 del Mod. 730 vanno indicati: in Colonna 1: il Codice come sopra elencato; in Colonna 2: l importo della spesa detraibile, tenendo conto degli eventuali limiti di legge. Codice (da 17 a 34) Importo delle spese sostenute nel 2012 DICHIARAZIONI FISCALI

62 Oneri deducibili Nella Sezione II del Quadro E, Righi da E21 a E31, vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione. caso in cui il contribuente abbia stipulato più tipologie di mutui sono previste regole specifiche per la detrazione dei relativi interessi passivi. Non devono essere riportati nei Righi da E21 a E31 gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato ed indicati: al punto 120 del CUD 2013 o del CUD 2012 al punto 129 del CUD 2013 o 127 del CUD 2012 in quanto i relativi importi sono già stati esclusi dal sostituto d imposta dall imponibile di lavoro dipendente. Rigo E21 - Contributi previdenziali ed assistenziali deducibili Il Rigo E21 è dedicato all indicazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, versati nel Vanno indicati anche i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Sono deducibili anche gli oneri sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. Da quest anno il rigo è sdoppiato in due Colonne. Infatti, dal 2012, i contributi sanitari obbligatori per l assistenza nell ambito del SSN versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (anche agricoli cfr. circolare 14 giugno 2001, n. 55/E), sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro e non più totalmente (art. 4, comma 76, legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. riforma del lavoro Fornero). A tale proposito è stata inserita la nuova Colonna 1 nel Rigo E21 in vanno indicati tali contributi. Tipologie di contributi Tra i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori rientrano: i contributi previdenziali e assistenziali corrisposti dagli spedizionieri doganali, non lavoratori dipendenti; i contributi INPS, mutue di categoria (commercianti, artigiani, professionisti ecc.); i contributi versati da quei soggetti tenuti all assicurazione obbligatoria presso il Servizio Sanitario Nazionale, in quanto non assistiti da servizio mutualistico pubblico; i contributi al fondo previdenza per la quota a carico dell agente o rappresentante, versati a cura della casa mandante all ENASARCO; 380 DICHIARAZIONI FISCALI

63 i contributi agricoli unificati versati all INPS (ex SCAU), per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti); i contributi versati per l assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe). I contributi versati sul compenso di co.co.pro. non devono essere indicati in quanto si tratta di oneri già dedotti dal reddito da parte del sostituto d imposta. Contributi volontari Tra i contributi previdenziali e assistenziali non obbligatori rientrano: i contributi pagati all INPS per la prosecuzione volontaria di una forma di assicurazione obbligatoria; i contributi per il riscatto degli anni di laurea; i contributi per il riscatto del servizio militare; i contributi per la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi; i contributi versati al fondo casalinghe. I contributi previdenziali volontari sono: deducibili: quelli pagati in base a contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2001; detraibili, sino ad un ammontare massimo pari a euro 1.291,14: quelli versati in base a contratti stipulati fino al 31 dicembre Casi risolti Per completezza, si riportano alcuni chiarimenti emanati, in materia, dall Agenzia delle entrate. Circolare 10 giugno 2004, n. 24/E Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E Non sono deducibili le somme versate all INPS per ottenere l abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi, in quanto non possono essere considerate come contributi previdenziali obbligatori o facoltativi In caso di conferimento di assegni per la collaborazione ad attività ricerca di cui all art. 51, comma 6, legge n. 449/1997, non sono deducibili, da parte del titolare dell assegno di ricerca, ovvero del familiare di cui sia fiscalmente a carico, i contributi previdenziali a suo carico, trattenuti e versati all INPS dall ente di ricerca Contributi corrisposti per conto di terzi In caso di contributi corrisposti per conto di altri (ad esempio, impresa familiare), la deduzione compete unicamente alla persona per conto della quale i contributi sono stati versati. Poiché la ricevuta del pagamento del contributo risulta intestata solo al titolare dell impresa, si ritiene opportuno conservare la documentazione sottoscritta dal titolare attestante il sostenimento della spesa per conto del collaboratore. DICHIARAZIONI FISCALI

64 Spese sostenute per familiari a carico I contributi sono deducibili dal contribuente anche nel caso in cui siano sostenuti nell interesse del coniuge, dei figli o di altri familiari a carico. Limiti alla deduzione Salvo quanto detto a proposito dei contributi SSN sulle assicurazioni R.C. auto (deducibili solo per la parte che eccede 40 euro), non sono previsti limiti alla deduzione. Se il contributo è versato per conto di un altro soggetto, la deduzione compete unicamente al soggetto per conto del quale i contributi sono versati, ove la legge preveda l esercizio del diritto di rivalsa. I contributi previdenziali dovuti da un soggetto deceduto, qualora siano successivamente versati dal coniuge superstite sono deducibili dal reddito complessivo di quest ultimo. Tale principio si applica nel caso di contributi: versati alla forma pensionistica di appartenenza del de cuius (Risoluzione 28 aprile 2009, n. 114/E); dovuti per il riscatto di laurea e versati a favore del coniuge deceduto (Risoluzione 31 ottobre 2005, n. 155/E). Documentazione Ai fini della deduzione, la spesa è certificata da: ricevute di pagamento; documentazione rilasciata dall ente previdenziale. Modalità di compilazione Nel Rigo E21 del Mod. 730 va indicato: Colonna 1: l importo dei contributi sanitari obbligatori per l assistenza erogata nell ambito del S.S.N. versati nel 2012 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. Chi presta assistenza porterà in deduzione dal reddito solo la parte dei contributi che supera complessivamente l importo di 40 euro. L abbattimento dell importo che concorre alla base di calcolo della deduzione deve essere comunicato al contribuente mediante apposito messaggio (Codice: E45). Colonna 2: l importo dei contributi previdenziali ed assistenziali, versati nel 2012, senza alcun limite. Importo dei altri contributi versati Contributi SSN assicurazioni RC veicoli 382 DICHIARAZIONI FISCALI

65 Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge Il Rigo E22 è dedicato all indicazione degli assegni periodici corrisposti, nel 2012, all ex coniuge. Tipologie di oneri Si tratta dell assegno periodico corrisposto al coniuge, anche se residente all estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento del matrimonio o di divorzio, risultante da provvedimento dell autorità giudiziaria. Non sono deducibili: gli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli. Tali assegni, infatti, non vanno né dichiarati dal coniuge che li percepisce, né dedotti dal coniuge che li versa; le maggiori somme corrisposte alla ex moglie a titolo di adeguamento ISTAT dell assegno di mantenimento, a meno che l aumento non sia stato specificamente previsto dal giudice nella sentenza di separazione (Risoluzione 19 novembre 2008, n. 448/E); le somme corrisposte in un unica soluzione (Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E); il pagamento a rate dell assegno una tantum versato al coniuge separato. In particolare l erogazione in un unica soluzione della somma stabilita per il mantenimento dell ex coniuge non può essere dedotta dall imponibile, neanche se il versamento viene fatto in forma rateale. La possibilità di rateizzare l assegno, infatti, è solo una diversa modalità di liquidazione di una cifra concordata liberamente tra le parti e non più rivedibile nel tempo. E l esclusione di qualsiasi successiva domanda di contenuto economico che differenzia l assegno una tantum da quello corrisposto periodicamente, il cui importo può essere invece modificato in un secondo momento sia in aumento che in diminuzione. In questo caso, gli assegni sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente per l ex marito o moglie che li riceve, mentre rappresentano oneri deducibili per il contribuente che li versa, a patto che importo e periodicità di pagamento siano stabiliti da un provvedimento dell autorità giudiziaria (Risoluzione 11 giugno 2009, n. 153/E). Limiti alla deduzione Non sono previsti limiti alla deduzione. Qualora l assegno corrisposto al coniuge non contenga la specifica della parte destinata al coniuge e di quella destinata al mantenimento dei figli, l importo deducibile sarà pari al 50% dell assegno ricevuto. Documentazione Ai fini della deduzione, la spesa è certificata dalla sentenza di separazione o divorzio, unitamente alle certificazioni relative all erogazione mensile degli importi. DICHIARAZIONI FISCALI

66 Modalità di compilazione Nel Rigo E22 del Mod. 730 va indicato: Colonna 1: il Codice fiscale del soggetto al quale sono state erogate le somme (ex coniuge); Colonna 2: l importo dell assegno periodico erogato, senza alcun limite. Importo dell assegno erogato Codice fiscale dell ex coniuge Rigo E23 - Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari Il Rigo E23 è dedicato all indicazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, versati nel 2012, per gli addetti ai servizi domestici e all assistenza personale e familiare. Tipologie di oneri Si tratta dei contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e per l assistenza personale o familiare (ad esempio: baby-sitter e assistenza alle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. La deduzione in esame non pregiudica la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per addetti all assistenza personale nei casi di non autosufficienza nello svolgimento degli atti della vita quotidiana, di cui al Rigo E15. Non è deducibile il contributo forfetario di euro versato per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri (art. 5 D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109). Limiti alla deduzione La deducibilità è consentita, nel limite massimo di 1.549,37 euro. Documentazione Ai fini della deduzione, la spesa è certificata dalle ricevute di versamento dei contributi. Modalità di compilazione Nel Rigo E23 del Mod. 730 va indicato l importo dei contributi, versati nel 2012, nel limite massimo di euro. 384 DICHIARAZIONI FISCALI

67 Importo dei contributi versati Max Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose Il Rigo E24 è dedicato all indicazione delle erogazioni liberali in denaro corrisposte, nel 2012, a favore di enti religiosi italiani. Tipologie di oneri Tra le istituzioni religiose italiane sono comprese: l Istituto centrale per il sostenimento della Chiesa cattolica italiana; l Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno, in tal caso le erogazioni sono destinate al sostentamento di ministri di culto e missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione; l Ente morale delle assemblee di Dio in Italia, in tal caso le erogazioni sono destinate al sostentamento di ministri di culto, cura delle anime e amministrazione ecclesiastiche; la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, i- struzione e beneficenza e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell ordinamento valdese; l Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti a- venti parte nell Unione; la Chiesa Evangelica Luterana in Italia e le comunità ad essa collegate, in tal caso le erogazioni sono destinate al sostentamento di ministri di culto e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione; l Unione delle comunità ebraiche italiane, in tale caso sono deducibili anche i contributi annuali versati. Inoltre, da quest anno, è possibile dedurre le erogazioni liberali versate in favore: della Sacra Arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza; dell Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessitò delle anime, rimborso delle spese dei ministri del culto e dei missionari; della Chiesa Apostolica in Italia ed enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. DICHIARAZIONI FISCALI

68 Eventuali erogazioni liberali eseguite a favore di istituzioni religiose diverse da quelle appena elencate non costituiscono onere deducibile. Limiti alla deduzione La deducibilità è consentita nel limite massimo di 1.032,91 euro per ogni ente o istituto religioso. Documentazione Ai fini della deduzione, la spesa è certificata dalle ricevute di versamento effettuate o dalle quietanze liberatorie rilasciate dagli enti. In particolare, il decreto del Ministro delle finanze del 12 dicembre 1988 ha precisato che i contributi a favore dell Istituto, per poter essere dedotti, devono essere documentati da: bollettino di versamento in conto corrente postale; quietanza liberatoria redatta su appositi stampati dell Istituto; in caso di bonifico bancario a favore dell ente, ricevuta rilasciata dall azienda di credito al cliente che attesti l accredito dell importo erogato. Le erogazioni all Istituto per il sostentamento del clero possono essere effettuate anche con carta di credito in analogia a quanto disposto per le ONLUS e le associazioni di promozione sociale. I contributi possono essere versati in banca, presso l ufficio postale, e con le modalità di pagamento previste dall art. 23 D.Lgs. n. 241/1997 quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. I contribuenti devono conservare le ricevute dei versamenti relativi alle suddette erogazioni. Inoltre, chi effettua versamenti a titolo di liberalità alla Chiesa o a ONLUS mediante carta di credito deve conservare l estratto conto ed esibirlo in caso di controllo della dichiarazione dei redditi (Risoluzione 3 agosto 2009, n. 199/E). Modalità di compilazione Nel Rigo E24 del Mod. 730 va indicato l importo delle erogazioni liberali, versate nel 2012, nel limite massimo di 1.032,00 euro per ciascun ente. Importo delle erogazioni liberali versate Max per ogni ente Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap Il Rigo E25 è dedicato all indicazione delle spese generiche e per l assistenza specifica sostenute, nel 2012, dai disabili, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell assegno. 386 DICHIARAZIONI FISCALI

69 Tipologie di oneri Sono comprese in questa categoria di oneri le spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute per i soggetti di cui al Rigo E3. Le spese di assistenza specifica sostenute per i soggetti portatori di handicap sono quelle relative a: spese di assistenza infermieristica e riabilitativa; spese relative al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all assistenza diretta della persona; spese relative al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; spese relative al personale con la qualifica di educatore professionale; spese relative al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Possono essere ammesse alla detrazione d imposta le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa (circolare 1 giungo 2012, n. 19/E). In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda la spese mediche e paramediche di assistenza specifica, che devono essere distintamente indicate nella documentazione rilasciata dall istituto. Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, protesi dentarie e sanitarie, mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l autosufficienza e l integrazione di questi soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei Righi E1, E2, E3 e E4. Limiti alla deduzione Non è previsto alcun limite massimo deducibile per questo tipo di onere. Le spese sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari compresi tra quelli indicati all art. 433 c.c., anche se non fiscalmente a carico. Documentazione La deduzione spettante per l acquisto di medicinali deve essere documentata da fattura o da scontrino fiscale parlante in cui siano specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il Codice alfanumerico, identificativo della qualità del farmaco, posto sulla confezione del medicinale nonché il Codice fiscale del destinatario. DICHIARAZIONI FISCALI

70 In particolare, la qualità del farmaco dal 1 gennaio 2010 deve essere indicata con il numero di autorizzazione all immissione in commercio (Codice AIC) invece che con la denominazione specifica del medicinale. Modalità di compilazione Nel Rigo E25 del Mod. 730 va indicato l importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica per soggetti disabili, sostenute nel 2012, senza alcun limite massimo. Importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica Rigo E26 - Altri oneri deducibili Il Rigo E26 è dedicato all indicazione di alcuni oneri deducibili diversi da quelli indicati nei Righi precedenti. Nella Colonna 1 deve essere indicato il Codice e nella Colonna 2 il relativo importo. Tipologie di oneri Le spese deducibili sono varie. Esse vengono sintetizzate nella tabella che segue, con l indicazione del Codice da riportare nella Colonna 1. Codice da Tipo di onere, caratteristiche e limiti indicare in Colonna 1 1 Contributi versati ai fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale per un importo non superiore a 3.615,20 euro (nel computo di tale limite concorre l importo indicato nel punto 131 del CUD 2013 o nel punto 129 del CUD 2012 che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo); la deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell interesse delle persone fiscalmente a carico 2 Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle Organizzazioni Non Governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2% del reddito complessivo (comprensivo dell imponibile alla cedolare secca sulle locazioni). I contribuenti devono comunque conservare copia delle ricevute di versamento in c/c postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per tali liberalità è possibile indicare, in alternativa al Codice 2, il Codice 3 in presenza del quale chi presta l assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di euro. L elenco delle ONG riconosciute idonee è consultabile sul sito 3 (*) Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Organizzazioni Non Lucrative di U- tilità Sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute. Dette liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di: Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (di cui all art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460); associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383; 388 DICHIARAZIONI FISCALI

71 Codice da Tipo di onere, caratteristiche e limiti indicare in Colonna 1 fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42); fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 8 maggio 2007, se effettuate oltre tale data. Il soggetto che presta l assistenza fiscale dedurrà tali importi nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (comprensivo dell imponibile alla cedolare secca sulle locazioni) e, comunque nella misura massima di euro. In tale Rigo non devono essere indicate le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni a ONLUS (Codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (Codice 23) di cui ai Righi E17, E18, E19 4 Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali. Dette liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di: università, fondazioni universitarie (di cui all art. 59, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388); istituzioni universitarie pubbliche; enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, ivi compresi l Istituto superiore di sanità e l Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; enti parco regionali e nazionali 5 Altri oneri deducibili diversi da quelli sopra riportati, quali: il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 ( esclusa l imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2009; canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sul reddito degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi a consorzi obbligatori per legge o per provvedimento della Pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati: sono deducibili per l intero importo corrisposto; assegni periodici corrisposti a seguito di testamento o di disposizioni contenuti nell atto di donazione modale: sono deducibili gli interi importi; assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell art. 433 c.c.: sono deducibili gli importi risultanti dai provvedimenti dell autorità giudiziaria; indennità per la perdita dell avviamento corrisposto per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo; se a corrispondere l indennità è una società semplice, l importo è deducibile pro quota dai soci; somme che in precedenti periodi d imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e, nel 2011 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche dei compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro); somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, che erroneamente sono stati assoggettati a tassazione; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 217; il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri. Le spese in oggetto devono essere certificate dall ente autorizzato che ha ricevuto l incarico di curare la procedura di adozione. L albo degli enti autorizzati è consultabile sul sito Internet Rientrano in questa tipologia anche le spese sostenute dagli aspiranti genitori che avendo iniziato la procedura prima del 16/11/2000 si sono avvalsi di enti non autorizzati o hanno iniziato procedure di adozione senza l aiuto di intermediari, la deducibilità di tali spese è ammessa se la prosecuzione della procedura è stata successivamente autorizzata dalla commissione di cui sopra. DICHIARAZIONI FISCALI

72 Codice da indicare in Colonna 1 Tipo di onere, caratteristiche e limiti Tra tali spese deducibili sono comprese: assistenza che gli adottanti hanno ricevuto; legalizzazione o traduzione di documenti; richiesta di visti; trasferimento e soggiorno all estero; quota associativa ad enti; altre spese documentate finalizzate all adozione. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite in euro. Non vanno indicate in questo Rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (Codice 20) e delle associazioni di promozione sociale (Codice 23) di cui ai Righi E17, E18, E19. Documentazione Le erogazioni di cui ai Codici 2, 3 e 4 devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l esibizione, in caso di eventuale richiesta dell amministrazione finanziaria, dell estratto conto della società che gestisce la carta di credito. Modalità di compilazione Nel Rigo E26 del Mod. 730 va indicato: alla Colonna 1: il relativo Codice come elencato sopra; alla Colonna 2: l importo corrispondente, nel rispetto degli eventuali limiti massimi di deducibilità previsti. Codice (da 1 a 5) Importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica Previdenza complementare - Disciplina generale Con il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 sono state riformate le forme di previdenza per l erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. 390 DICHIARAZIONI FISCALI

73 Novità introdotte dalla riforma Le principali novità della riforma sono le seguenti: l adesione alla previdenza complementare deve essere libera e volontaria, pertanto libera da condizionamenti anche di natura fiscale; l adesione può avvenire anche con il solo conferimento del Trattamento di fine rapporto; tutti i fondi pensione autorizzati dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) alla raccolta del risparmio previdenziale possono essere destinatari del TFR maturando dal 1 gennaio Mentre nulla cambia per l adesione ad un fondo pensione, il cui finanziamento può continuare ad essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro, del committente o mediante conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), nuove regole sono state emanate sul regime fiscale dei fondi sia per quanto riguarda la contribuzione sia per la tassazione dei rendimenti e delle prestazioni. In particolare, la disciplina fiscale della previdenza complementare delinea un sistema articolato nelle seguenti fasi: dei contributi (o fase dell accumulazione); dei rendimenti (o fase dell investimento); delle prestazioni (o fase dell erogazione. Sintetizzando, la disciplina fiscale prevede che all esenzione dei contributi (entro determinati limiti di deducibilità) si accompagna la tassazione dei rendimenti prodotti nella fase di accumulo e la tassazione delle prestazioni erogate (al netto della quota corrispondente ai rendimenti già tassati e al netto dei contributi non dedotti). Al fine di favorire l adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina, entrata in vigore dal 1 gennaio 2007, prevede importanti agevolazioni fiscali. Soggetti interessati Alle nuove forme di previdenza possono aderire (individualmente o collettivamente): i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici; i lavoratori autonomi e i liberi professionisti; i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate; i soggetti destinatari del D.Lgs. n. 565/1996. Tipologia delle forma pensionistiche complementari Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria. Tali forme sono autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Sono forme pensionistiche complementari: DICHIARAZIONI FISCALI

74 i fondi pensione negoziali; i fondi pensione aperti; i piani individuali pensionistici; i fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al novembre Le forme pensionistiche complementari si distinguono anche in collettive e individuali, in base alle modalità istitutive. Nelle forme collettive l adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all appartenenza ad una determinata a- zienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo; nelle forme individuali invece l adesione avviene su base rigorosamente individuale a prescindere dal tipo di attività prestata e dall esercizio o meno di attività lavorativa. Le forme collettive sono attuate mediante: fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale (c.d. fondi chiusi ); fondi aperti che ricevono adesioni collettive; fondi preesistenti. Esistono, poi, ulteriori forme pensionistiche complementari collettive quali i fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate o quelli istituiti o promossi dalle regioni. Le forme individuali sono attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici individuali. Fondi pensione chiusi o negoziali I fondi pensione negoziali detti anche chiusi nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l area dei destinatari cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma). Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri (assemblea, organi di amministrazione e controllo e responsabile del fondo, ecc.). L attività del fondo pensione negoziale consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell individuazione della politica di investimento delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria e nella erogazione delle prestazioni. Fondi pensione aperti I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da: banche; società di intermediazione mobiliare; compagnie di assicurazione; società di gestione del risparmio. Nell ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all erogazione delle prestazioni previdenziali. L adesione ai fondi aperti può avvenire in forma collettiva o individuale. 392 DICHIARAZIONI FISCALI

75 La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito. La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno. Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti. L interesse degli aderenti è tutelato anche dall organismo di sorveglianza. Piani individuali pensionistici Si tratta di forme pensionistiche individuali realizzate attraverso la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Le regole che disciplinano il rapporto con l iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP e dalla stessa autorizzato al fine di garantire all aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari. Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile della forma pensionistica che ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti. Fondi pensione preesistenti I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 che presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente (come ad esempio la possibilità di gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati). Il D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che l adeguamento di tali forme alle norme dello stesso decreto avvenga secondo criteri, modalità e tempi stabiliti dal Ministero dell economia di concerto con quello del lavoro sentita la COVIP. L adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali. Deducibilità dei contributi Con la riforma sono state riviste anche le regole per la deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Infatti, è previsto che sono deducibili i contributi versati dai lavoratori dipendenti, autonomi e dagli imprenditori a forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 252/2005. Più precisamente, i contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell Unione europea e negli Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. DICHIARAZIONI FISCALI

76 ESEMPIO - IMPORTO DEDUCIBILE Un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a euro è tassato con aliquota marginale IRPEF del 23%, il costo effettivo sostenuto dal lavoratore sarà pari a euro, con un risparmio fiscale pari a 460 euro. Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell anno d imposta. Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell art c.c. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. I lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 2005/252 (quindi successiva al 1 gennaio 2007), ovvero i soggetti che a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro ,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. Per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, a partire dall anno 2012, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. A tale proposito, è stata modificata la sezione del CUD 2013 dedicata ai suddetti dati (punti 122, 123, 124, 125, 126 CUD 2013). Per i contributi versati nell interesse dei familiari a carico, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l importo complessivo di euro 5.164,57. Infine, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola E- spero destinato ai lavoratori della scuola) continuano ad applicarsi le vecchie dispo- 394 DICHIARAZIONI FISCALI

77 sizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006 e, pertanto, l importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro al netto dell importo già escluso dal sostituto d imposta. DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Tipologia di contribuzione Contributi a deducibilità ordinaria Contributi versati da lavoratori di prima occupazione Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario Contributi versati per familiari a carico Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici Modalità di deduzione Deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57 Deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro ,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. In altri termini, come chiarito con la Risoluzione 27 dicembre 2011, n. 131/E, è prevista: una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, la differenza tra l importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni successivi; una seconda fase, durante la quale il plafond così accumulato può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86) Deducibili dal reddito complessivo senza alcun limite Deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57 Deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore al 12% del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro al netto dell importo già escluso dal sostituto d imposta Rigo del Quadro E E27 E28 E29 E30 E31 DICHIARAZIONI FISCALI

78 Rigo E27 - Contributi per previdenza complementare - Deducibilità ordinaria Il Rigo E27 è dedicato all indicazione dei contributi e dei premi versati, nel 2012, alle forme pensionistiche complementari, per le quali il limite massimo di deducibilità è fissato in misura ordinaria a 5.164,57 euro. Tipologie di oneri Nel Rigo in oggetto vanno riportate le somme versate alle forme di previdenza complementare a deducibilità ordinaria, sia che si tratti di fondi negoziali che fondi individuali. Per i contributi negoziali, i dati sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2013 e/o CUD 2012 se è indicato il Codice 1 in casella 8 Previdenza complementare presente nella Sezione Dati generali del CUD 2013 e/o Se, invece, nella suddetta casella 8 è riportato il Codice A ( che indica la presenza di diverse tipologie di fondi) si deve far riferimento a quanto indicato nelle annotazioni del CUD medesimo. I dipendenti pubblici possono compilare questo Rigo solo per indicare i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica. Invece, per dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali devono compilare il Rigo E31. Vanno indicati in questo Rigo anche le somme che sono state versate a forme pensionistiche complementari istituite in Stati dell UE e in Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell art. 168-bis TUIR (c.d. white list ). Limiti alla deduzione I contributi indicati in tale Rigo sono assoggettati al limite massimo di deducibilità pari a 5.164,57 euro. Documentazione Per documentare la spesa è necessario avere e conservare: le ricevute di pagamento; la documentazione rilasciata dall ente previdenziale; il Mod. CUD 2013 o Modalità di compilazione Nel Rigo E27 del Mod. 730 va indicato: alla Colonna 1: l importo dei contributi che il sostituto d imposta ha escluso dall imponibile di cui al punto 120 del CUD 2013 e/o del CUD 2012, eventualmente diminuito dell importo escluso dal reddito riferito alla previdenza complementare per familiari a carico desumibile dalle annotazioni del CUD stesso. Se è stato compilato il punto 127 del CUD 2013 e/o il punto 125 del CUD DICHIARAZIONI FISCALI

79 (previdenza per familiari a carico) l importo da indicare in tale Colonna è indicata nel punto 120 del CUD 2013 e/o del CUD 2012 diminuita dell importo e- scluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico (desumibile dalle annotazioni riportate sui CUD stessi); alla Colonna 2: l importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione di cui al punto 121 del CUD 2013 e/o del CUD 2012, oltre alle somme versate sia ai fondi negoziali che alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto. Se è stato compilato il punto 127 del CUD 2013 e/o il punto 125 del CUD 2012 (previdenza per familiari a carico) l importo da indicare in tale Colonna è indicata nel punto 121 del CUD 2013 e/o CUD 2012 diminuita dell importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico (desumibile dalle annotazioni riportate sui CUD stessi). Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione Il Rigo E28 è dedicato all indicazione dei contributi e dei premi versati, nel 2012, alle forme pensionistiche complementari, dai lavoratori di prima occupazione. Tipologie di oneri Nel Rigo in oggetto vanno riportate le somme versate alle forme di previdenza complementare dai lavoratori la cui prima occupazione è successiva al 1 gennaio 2007 ovvero a quei soggetti che alla stessa data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Se nella casella 8 della Sezione Dati generali del CUD 2013 e/o 2012 è indicato il Codice 3, i dati da indicare in questo Rigo sono quelli riportati nei punti 120, 121 e 123 del CUD 2013 e/o del CUD Se, invece, nella casella 8 è riportato il Codice A (quindi si è in presenza di diverse tipologie di fondi) per compilare il Rigo E28 si può fare riferimento alle annotazioni dei CUD stessi. Limiti alla deduzione La deducibilità spetta nella misura ordinaria di 5.164,57 euro. È prevista però una maggiorazione a partire dal sesto anno successivo di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto. La maggiorazione pari alla differenza positiva tra ,85 euro ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni è, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. DICHIARAZIONI FISCALI

80 Nel 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è stato possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Documentazione Per documentare la spesa è necessario avere e conservare: le ricevute di pagamento; la documentazione rilasciata dall ente previdenziale; il Mod. CUD 2013 o 2012 nei quali, per questi lavoratori, sono indicati gli importi esclusi e non esclusi dal reddito di lavoro dipendente (punti 120, 121 e 123 CUD 2013). Modalità di compilazione Nel Rigo E28 del Mod. 730 va indicato: alla Colonna 1: l importo dei contributi che il sostituto d imposta ha escluso dall imponibile di cui al punto 120 e 123 del CUD 2013; alla Colonna 2: l importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione di cui al punto 121 del CUD 2013, oltre alle somme versate sia ai fondi negoziali che alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto. Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario Il Rigo E29 è dedicato all indicazione dei contributi e dei premi versati, nel 2012, alle forme pensionistiche complementari che risultano in squilibrio finanziario, per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. Tipologie di oneri Nel Rigo in oggetto vanno riportate le somme versate alle forme di previdenza complementare in squilibrio finanziario per le qual è stato approvato il piano di riequilibrio dal Ministero del lavoro. Se nella casella 8 della Sezione Dati generali del CUD 2013 e/o 2012 è indicato il Codice 2, i dati da indicare in questo Rigo sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2013 e/o del CUD Se, invece, nella casella 8 è riportato il Codice A (quindi si è in presenza di diverse tipologie di fondi) per compilare il Rigo E28 si può fare riferimento alle annotazioni dei CUD stessi. Limiti alla deduzione Non è previsto alcun limite di deducibilità. Infatti, tali contributi sono totalmente deducibili. 398 DICHIARAZIONI FISCALI

81 Documentazione Per documentare la spesa è necessario avere e conservare: le ricevute di pagamento; la documentazione rilasciata dall ente previdenziale; il Mod. CUD Modalità di compilazione Nel Rigo E29 del Mod. 730 va indicato: alla Colonna 1: l importo dei contributi che il sostituto d imposta ha escluso dall imponibile di cui al punto 120 del CUD 2013 e/o del CUD 2012; alla Colonna 2: l importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione di cui al punto 121 del CUD 2013 e/o del CUD Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico Il Rigo E30 è dedicato all indicazione dei contributi e dei premi versati, nel 2012, alle forme pensionistiche complementari per familiari fiscalmente a carico, per la quota da questi non dedotta. Limiti alla deduzione Sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente i contributi versati nell interesse dei familiari fiscalmente a carico, ma solo per la quota da questi non dedotta. In sostanza, la parte dei contributi che può non essere dedotta dal soggetto a carico può essere portata in deduzione dal contribuente cui risulta a carico sempre nel rispetto del limite di deducibilità di 5.154,57 euro. Documentazione Per documentare la spesa è necessario avere e conservare: le ricevute di pagamento; la documentazione rilasciata dall ente previdenziale; il Mod. CUD Modalità di compilazione Nel Rigo E30 del Mod. 730, se è stato compilato il punto 127 del CUD 2013 e/o il punto 125 del CUD 2012, va indicato: alla Colonna 1: l importo dei contributi che il sostituto d imposta ha escluso dall imponibile desumibile dalle annotazioni del CUD; alla Colonna 2: l importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione desumibile dalle annotazioni del CUD. DICHIARAZIONI FISCALI

82 Rigo E31 - Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici Il Rigo E31 è dedicato all indicazione dei contributi e dei premi versati, nel 2012, dai dipendenti pubblici alle forme pensionistiche di natura negoziale. Tipologie di oneri Nel Rigo in oggetto vanno riportate le somme versate dai dipendenti pubblici alle forme pensionistiche di natura negoziale (ad esempio, al Fondo Scuola Esperto, destinato ai lavoratori della scuola). Non vanno indicati i premi ed i contributi che il soggetto ha invece versato a fondi per i quali non rileva la qualifica di lavoratore pubblico. Pertanto, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica devono compilare il Rigo E27. Se nella casella 8 della Sezione Dati generali del CUD 2013 e/o 2012 è indicato il Codice 4, i dati da indicare in questo Rigo sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2013 e/o del CUD Se, invece, nella casella 8 è riportato il Codice A (quindi si è in presenza di diverse tipologie di fondi) per compilare il Rigo E28 si può fare riferimento alle annotazioni dei CUD stessi. Limiti alla deduzione Per tali soggetti l importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro. Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può inoltre superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei suddetti limiti. Nel reddito complessivo va compreso anche quello dei fabbricati assoggettato a cedolare secca. Documentazione Per documentare la spesa è necessario fare riferimento al Mod. CUD Modalità di compilazione Nel Rigo E31 del Mod. 730 va indicato: alla Colonna 1: l importo dei contributi che il sostituto d imposta ha escluso dall imponibile di cui al punto 120 del CUD 2013 e/o del CUD 2012; alla Colonna 2: l importo relativo all ammontare della quota di TFR destinata al fondo di cui alle annotazioni del CUD 2013 e/o del CUD 2012; alla Colonna 3: l importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione di cui al punto 121 del CUD 2013 e/o del CUD DICHIARAZIONI FISCALI

83 Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio Nella Sezione III del Mod. 730/2013, che quest anno, come nel modello dello scorso anno, è sdoppiata in due sottosezioni (III-A e III-B), devono essere indicate le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 36-41%, e, novità di quest anno, del 50% (per le spese sostenute dal 26 giugno 2012). Tale agevolazione, che è in vigore dal 1998 (è stata introdotta dalla legge n. 449/1997) e, dopo svariate proroghe, è a regime dal 2012 (art. 16-bis TUIR), riguarda le spese per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Per le sole parti comuni degli edifici residenziali è possibile usufruire delle detrazione anche per le spese di manutenzione ordinaria. L agevolazione è strettamente connessa con un altra valevole ai fini IVA e cioè la possibilità di applicare l aliquota IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. Novità di quest anno Durante il 2012 l agevolazione ha subito importanti novità che ne hanno radicalmente modificato la fisionomia. Rimandando all analisi che segue l approfondimento di tali novità, alcune della quali esplicano importanti effetti sul modello di quest anno, è possibile ricordare tra esse: entrata a regime dell agevolazione: l agevolazione, dal 2012, è a regime e non più soggetta a proroghe. Infatti, è stato introdotto nel TUIR un nuovo articolo (art. 16-bis) che contiene la nuova disciplina dell agevolazione ricalcando sostanzialmente, salvo alcune modifiche, la struttura della vecchia agevolazione così come prevista dalla legge n. 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni (art. 4 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201); estensione della detrazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 16-bis TUIR); eliminazione della possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Per tutti i contribuenti, la ripartizione avviene solo ed esclusivamente in 10 rate annuali; innalzamento della percentuale di detrazione al 50%, nel limite massimo di spesa di euro, per le spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012 (tale innalzamento è a tempo in quanto vale per le spese sostenute sino al 30 giugno 2013). Proroghe ed entrata a regime Come accennato, la detrazione di cui si discute, nata in un primo momento con un limitato effetto temporale, è stata, nel corso degli anni oggetto di varie proroghe. DICHIARAZIONI FISCALI

84 Inoltre, la stessa percentuale di detrazione e il limite massimo di spesa è stato modificato nel corso degli anni. Da ultimo, però, con il c.d. Decreto Monti (art. 4 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) l agevolazione è entrata a regime, e, quindi, non è più soggetta a proroghe, a partire dalle spese sostenute dal 1 gennaio Infatti, pur mantenendo, salvo qualche piccolo ritocco, la connotazione sin qui a- vuta, la norma è stata riscritta e inserita nel TUIR (art. 16-bis). Pertanto, i soggetti beneficiali, le tipologie di immobili e le regole applicative della detrazione rimangono, sostanzialmente, quelle attualmente previste, salvo quanto si dirà appresso. Come già anticipato, però, viene comunque previsto che, sempre a partire dal 2012, godono della suddetta detrazione le spese sostenute per interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione. Di seguito, per comodità, si riporta una tabella contenente le varie proroghe, le percentuali di detrazione, gli importi massimi detraibili e la rateizzazione possibile: Anni Detrazione Limite di spesa Rateizzazione 1/1/ /12/ % ,53 5 o 10 rate annuali 1/1/ /12/ % ,53 5 o 10 rate annuali 1/1/ /12/ % ,53 5 o 10 rate annuali 1/1/ /12/ % ,53 5 o 10 rate annuali 1/1/ /12/ % ,53 10 rate annuali 1/1/ /12/ % ,00 10 rate annuali 1/1/ /12/ % ,00 10 rate annuali 1/1/ /12/ % ,00 10 rate annuali 1/1/ /9/ % ,00 10 rate annuali 1/10/ /12/ % ,00 (*) 10 rate annuali 1/1/ /12/ % ,00 (*) 10 rate annuali 1/1/ /12/ % ,00 (*) 10 rate annuali 1/1/ /6/ % ,00 (*) 10 rate annuali 26/6/ /12/ % ,00 (*) 10 rate annuali Nota (*) dal 1 ottobre 2006, l importo massimo di spesa pari a euro, per cui è possibile fruire dell agevolazione IRPEF, va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Soggetti interessati Possono godere della detrazione tutti coloro che sono assoggettati all IRPEF (pertanto, esclusivamente le persone fisiche), residenti o meno nel territorio dello Stato. Più in particolare possono beneficiare dell agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. 402 DICHIARAZIONI FISCALI

85 Pertanto, sono interessati alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); il soggetto che occupa l immobile a titolo di locazione o comodato; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati. Familiari La detrazione può essere fruita anche dai familiari conviventi del possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, a condizione che: le spese siano sostenute dal familiare che chiede la detrazione; le fatture e i bonifici siano a lui intestati; lo status di convivente o comodatario sussista al momento di inizia dei lavori. Tra i familiari interessati rientrano: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. Il coniuge può, inoltre, usufruire della detrazione nell ipotesi in cui abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un fabbricato in comproprietà ed abbia effettuato la comunicazione di inizio lavori e il pagamento mediante bonifico mentre la fattura è intestata all altro coniuge a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura. Eredi In caso di decesso del contribuente la detrazione si trasmette agli eredi del deceduto. Pertanto, trattandosi di un diritto per il quale è ammessa il trasferimento mortis causa, segue le medesime regole giuridiche stabilite per il trasferimento degli altri diritti dal de cuius agli aventi causa. In particolare, nel caso di più eredi, ciascuno può usufruire della detrazione in misura proporzionalmente pari alla quota di eredità spettante. A partire dal 2012, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 201/2011, in caso di decesso dell avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Cessione dell immobile Prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 138/2011, in caso di vendita dell unità immobiliare (anche a titolo gratuito) sulla quale sono stati realizzati gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettavano per i rimanenti periodi di imposta all acquirente/donatario persona fisica dell unità immobiliare. Se era stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l acquirente dell immobile aveva diritto alla detrazione se era stato immesso nel possesso ed eseguiva gli interventi a proprio carico. DICHIARAZIONI FISCALI

86 In questo caso era però necessario che: la registrazione del compromesso presso l Ufficio competente; l indicazione, da parte dell acquirente, degli estremi della registrazione nell apposito spazio del modulo di inizio lavori. Inoltre, la trasmissione dei diritto di detrarre le quote residue si verificava in capo all acquirente solo in ipotesi di cessione dell intero immobile o qualora, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventava proprietaria esclusiva dell immobile. Se però chi acquistava una porzione dell abitazione era già proprietario della restante parte era possibile trasmettere la detrazione residua del 36%, perché si realizzava una fattispecie assimilabile a quella di cessione dell intera unità immobiliare. Con il D.L. n. 138/2011 prima e con il D.L. n. 201/2011 dopo, le regole sono cambiate. Infatti, in sede di conversione in legge del D.L. n. 138, è stata introdotta la possibilità, per il venditore dell immobile su cui sono stati effettuati lavori agevolati, di mantenere le quote residue della detrazione non ancora indicate in dichiarazione. In altre parole, le rate residue possono essere oggetto di contrattazione tra le parti, potendo, il venditore, decidere di cederle o tenerle per sé. Pertanto, viene previsto che le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi d imposta all acquirente persona fisica. Le nuove disposizioni sono applicabili anche in caso di permuta (considerata l indubbia assimilazione di questa alla compravendita) e di donazione. Successivamente, con la Manovra Monti (D.L. n. 201/2011), pur mantenendo ferma la possibilità di negoziare il trasferimento della detrazione è stata completamente rovesciata l impostazione. Infatti, per gli atti stipulati dal 1 gennaio 2012, se nell atto di trasferimento dell unità immobiliare non viene fornita alcuna specifica indicazione la detrazione si trasferisce automaticamente all acquirente. Tuttavia, rispetto alla formulazione originaria della norma (legge n. 449/1997), il venditore può trattenere per sé la detrazione. In questo caso è necessario effettuarne esplicita menzione nel rogito. Pertanto il silenzio dell atto di compravendita vale il trasferimento della detrazione all acquirente. Le regole in caso di vendita dell abitazione su cui sono effettuati gli interventi valgono anche in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell immobile, anche nelle cessioni a titolo gratuito (donazione e successione) e alla permuta. Nell ipotesi, invece, di trasferimento mortis causa dell immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione, purché conservino la detenzione materiale e diretta dell immobile. Inoltre, le nuove disposizioni sul trasferimento della detrazione trovano applicazione solo qualora per effetto della cessione pro-quota, il diritto di proprietà si consolida in capo all acquirente che diventa proprietario esclusivo dell immobile(ad es. comproprietario per metà che acquista l altra metà) (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E). 404 DICHIARAZIONI FISCALI

87 Acquisto di diritto reale di godimento parziale L acquisto di un diritto reale di godimento parziale (ad esempio, l usufrutto) costituisce titolo per la fruizione della detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie. Pertanto, la detrazione d imposta deve essere riconosciuta - qualora la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta e, quindi, in ogni caso, entro i limiti dell importo fatturato - in relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti quali risultano dall atto di compravendita o di assegnazione del diritto immobiliare. SOGGETTI INTERESSATI AGEVOLATI - PRINCIPALE PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE Estremi Circolare 10 giugno 2004, n. 24/E Circolare 20 aprile 2005, n. 15/E Risoluzione 9 gennaio 2007, n. 1/E Risoluzione 21 luglio 2008, n. 314/E Risoluzione 17 novembre 2008, n. 442/E Chiarimenti Nel caso in cui due soggetti acquistino uno la nuda proprietà e l altro l usufrutto dell immobile ristrutturato, la detrazione calcolata sul 25% del prezzo di acquisto deve essere proporzionata ai rispettivi valori della nuda proprietà e dell usufrutto. Il coniuge può usufruire della detrazione nell ipotesi in cui abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un fabbricato in comproprietà ed abbia effettuato il pagamento mediante bonifico mentre la fattura è intestata all altro coniuge a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura. L acquisto di un diritto reale di godimento parziale (ad esempio, l usufrutto) costituisce titolo per la fruizione della detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie. Pertanto, la detrazione d imposta deve essere riconosciuta - qualora la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta e, quindi, in ogni caso, entro i limiti dell importo fatturato - in relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti quali risultano dall atto di compravendita o di assegnazione del diritto immobiliare. In relazione alle modalità di fruizione della detrazione del 36% prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia, all amministratore giudiziario può essere riferita la disciplina prevista, in generale, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici: pertanto, tale soggetto può effettuare gli adempimenti con le stesse modalità seguite dall amministratore del condominio. Ne consegue che la comunicazione e gli altri adempimenti relativi alla detrazione del 36% possono essere posti in essere dall amministratore giudiziale, che - nella comunicazione di inizio lavori, da trasmettere al Centro Operativo di Pescara - deve barrare la casella predisposta per l amministratore di condominio ed indicare nell apposito spazio il codice fiscale dell amministrazione giudiziale (da riportare anche nelle fatture e nei bonifici di pagamento). l amministratore giudiziale deve quindi rilasciare ai singoli proprietari una certificazione (relativa agli interventi effettuati e ai pagamenti eseguiti) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 36% e che indichi la somma di cui il partecipante alla comunione può tenere conto ai fini della detrazione, determinata in funzione della quota di comunione posseduta. Ai fini delle fruizione delle detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione edilizia è l amministratore giudiziario del condominio che interagisce col Fisco e non la cooperativa formata dai condomini. Pertanto, i versamenti e tutti gli adempimenti previsti dalla legge devono essere effettuati dall amministratore giudiziario. DICHIARAZIONI FISCALI

88 Estremi Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E Chiarimenti Nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest ultimo sostenuta. Resta inteso che l altro soggetto, per beneficiare della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nell apposito campo, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l invio. Interventi agevolati Gli interventi che possono fruire della detrazione sono quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (previsti, rispettivamente, dall art. 3, lett. b), c), d), D.P.R. n. 380/2001) sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. La nozione di pertinenza, nel caso in esame, deve essere intesa in senso ampio, purché esistano le condizioni oggettive e soggettive, previste all art. 817 c.c. che danno vita al rapporto di pertinenza. L elemento oggettivo è costituito dalla destinazione durevole e funzionale di servizio od ornamento tra l elemento di pertinenza e l elemento principale, per il miglior uso od ornamento di quest ultima. L elemento soggettivo è dato dalla volontà del proprietario dell elemento principale o di chi ne abbia sulla medesima un diritto reale o la detenzione, di porre la pertinenza in rapporto di complementarietà o strumentalità funzionale dell elemento principale. Ne consegue che sono compresi nell ambito applicativo della disposizione tutti gli interventi, anche innovativi, realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali (senza alcun limite numerico) già dotate del vincolo di pertinenzialità con l unità immobiliare principale. E esclusa, quindi, in via generale, la possibilità di realizzare volumi autonomi rispetto ad una unità immobiliare principale. Per le sole parti comuni degli edifici residenziali è possibile usufruire delle detrazione anche per le spese di manutenzione ordinaria (art. 3, lett. a), D.P.R. n. 380/2001). Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l esecuzione dei lavori, sono comprese: le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge n. 46/1990 e successive modificazioni (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge n. 1083/1971); le spese per l acquisto dei materiali; il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l effettuazione di perizie e sopralluoghi; l imposta sul valore aggiunto, l imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; 406 DICHIARAZIONI FISCALI

89 gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal decreto 18 febbraio 1998, n. 41. Di seguito si riporta una tabella esplicativa degli interventi agevolabili: Tipo di intervento Manutenzione straordinaria (solo per lavori su parti comuni di edifici) (1) Manutenzione straordinaria In cosa consiste Interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. La caratteristica della manutenzione ordinaria è, pertanto, il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti attraverso opere di riparazione dell esistente Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi i- gienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso Tipologie Sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione; riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori; rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; rifacimento pavimentazione esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali; sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni; riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; riparazione recinzioni; sostituzione di elementi di impianti tecnologici; sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso. Sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso; realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie; realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici; realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell edificio; consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione; rifacimento vespai e scannafossi; sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d imposta; rifacimento di scale e rampe; realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; DICHIARAZIONI FISCALI

90 Tipo di intervento Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia In cosa consiste Interventi edilizi rivolti a conservare l organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli e- lementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso, l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica Tipologie sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell unità immobiliare; realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali; interventi finalizzati al risparmio energetico Modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione; innovazione delle strutture verticali e o- rizzontali; ripristino dell aspetto storicoarchitettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni; adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti; apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali Riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni; costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi e- sistenti; mutamento di destinazione d uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale; trasformazione dei locali accessori in locali residenziali; modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d imposta dei solai; interventi di ampliamento delle superfici Nota: (1) Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall articolo 1117, n. 1, c.c.: il suolo su cui sorge l edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell edificio necessarie all uso comune. Altri interventi ammessi Sono ammessi al beneficio della detrazione anche gli interventi finalizzati: all eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti (anche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi); 408 DICHIARAZIONI FISCALI

91 al conseguimento di risparmi energetici; alla cablatura degli edifici; al contenimento dell inquinamento acustico; all adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici; all esecuzione di opere interne; alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; all adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; alla riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili. Dal 2012, sono ammessi anche gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Di seguito si riporta una tabella di sintesi degli altri interventi agevolabili: Tipo di intervento Eliminazione delle barriere architettoniche Opere finalizzate alla cablatura degli edifici Opere finalizzate al contenimento dell inquinamento acustico Opere finalizzate al risparmio energetico In cosa consiste Opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori: la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofoni, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l inserimento di rampe interne ed e- sterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici. In linea generale le opere finalizzate all eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria Realizzazione di antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Ai fini delle agevolazioni fiscali la tipologia di intervento ammissibile è limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali. I- noltre, possono essere oggetto di agevolazione fiscale gli interventi di cablatura degli edifici per l accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione dell energia da centrali di teleriscaldamento o di cogenerazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza Opere finalizzate al contenimento dell inquinamento acustico che possono essere realizzate anche in assenza di o- pere edilizie propriamente dette: ad esempio sostituzione di vetri degli infissi. In tal caso occorre acquisire idonea documentazione (ad es. scheda tecnica del produttore) che attesti l abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all abitazione, nei limiti fissati dalla predetta normativa Opere di coibentazione dell involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10%; DICHIARAZIONI FISCALI

92 Tipo di intervento Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica In cosa consiste opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori; impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani; impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria; impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%; apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%; apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell aria all interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l unità immobiliare; apparecchiature di contabilizzazione individuale dell energia termica fornita alle singole unità immobiliari; trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile; sorgenti luminose aventi un efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell unità immobiliare. Anche le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette (vale quanto detto a proposito dell inquinamento a- custico) Opere di consolidamento statico riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi possono interessare anche le strutture di fondazione nonché la rete dei servizi ed in particolare acquedotti, fognature, elettricità. Nell ambito dei centri storici essi devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. La norma rende necessario non solo la cooperazione tra proprietari interessati, ma anche l intervento attivo degli enti locali. Pertanto, ai fini dell applicazione della disposizione, devono essere i privati, di norma, a predisporre progetti unitari, ed a sottopor- 410 DICHIARAZIONI FISCALI

93 Tipo di intervento Interventi di messa a norma degli edifici Opere interne Realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione per le persone portatrici di handicap gravi Adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi In cosa consiste li all esame del comune, per una approvazione di tipo edilizio : ovverosia mediante una concessione, stante che non si tratta, nel caso in esame, di piano urbanistico. Ma non può essere esclusa l iniziativa dei comuni, intesa a fornire, quanto meno, le linee di indirizzo per la formazione dei progetti unitari Interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell abitazione meglio individuati all art. 1 legge n. 46/1990 e definiti nel successivo regolamento attuativo. Sono quindi compresi tutti gli interventi effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima, indipendentemente dalla categoria edilizia di intervento edilizio Opere le cui caratteristiche principali ed unificanti sono, in sintesi, l assenza di alterazione dell aspetto esterno degli edifici, nonché la natura di interventi edilizi che non comportino trasformazioni urbanistiche, oggetto di concessione edilizia Spese sostenute esclusivamente per realizzare interventi sugli immobili; la detrazione, quindi, non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell agevolazione di cui trattasi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere e- spanse. Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali a certe condizioni è prevista la detrazione IRPEF del 19% in sede di dichiarazione dei redditi Con il termine atti illeciti si fa riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad esempio non rientra nell agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo esemplificativo: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; DICHIARAZIONI FISCALI

94 Tipo di intervento Riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili In cosa consiste esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici Semplici riparazioni quali: la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa mal funzionante; l installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; il montaggio di vetri anti-infortunio; l installazione del corrimano; interventi di bonifica dell amianto, limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale Interventi di ampliamento previsti dal Piano casa La Risoluzione 4 gennaio 2011, n. 4/E ha chiarito le modalità per usufruire dell agevolazione per gli interventi di ampliamento previsti dal c.d. Piano Casa, introdotto dall art. 11 D.L. 112/2008, realizzati sul patrimonio edilizio esistente. A tale proposito, va detto che: la ristrutturazione costituita da operazione di demolizione e di ricostruzione di un fabbricato esistente comporta l ammissibilità dei benefici fiscali soltanto limitatamente alle ipotesi di ricostruzione operata senza variazioni alla sagoma e volumetria dell edificio; l eventuale ampliamento esclude la detrazione in quanto l opera edilizia si configura come nuova costruzione ; la ristrutturazione effettuata senza la demolizione del fabbricato esistente, al quale si aggiunga un ampliamento, è suscettibile di far conseguire al contribuente la detrazione soltanto in relazione alle spese ed oneri ascrivibili alla porzione di edificio esistente, con esclusione della parte rappresentata dall ampliamento. INTERVENTI AGEVOLATI - PRINCIPALE PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE Estremi Risoluzione 8 febbraio 2005, n. 14/E Risoluzione 24 gennaio 2008, n. 18/E Nota Direzione Regionale del Piemonte, 17 aprile 2009, prot. 2009/24882 Chiarimenti Nel caso in cui i lavori di ristrutturazione interessino un fabbricato rurale strumentale (un fienile) che - a seguito della realizzazione dell intervento edilizio - acquisisce la destinazione d uso abitativo, è possibile fruire del diritto alla detrazione di imposta del 36%, a condizione che - nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori - risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo. Infatti, nell ipotesi in discorso gli interventi programmati concretizzano una ristrutturazione edilizia, di cui all art. 31, lett. d), legge n. 457/1978 comprendendo, tra l altro, opere necessarie per il conseguimento del risparmio energetico e la messa in sicurezza statica e antisismica del fienile che risultano agevolabili. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati (usufruendo in parte di un finanziamento pubblico) su un unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all esercizio dell attività di bed & breakfast, è possibile usufruire del diritto alla detrazione d imposta ridotta al 50%, per le spese rimaste a carico del contribuente. Il pagamento rateale, per il tramite di un finanziamento, delle spese per l acquisto di impianti antifurto e sistemi di sicurezza non fa venire meno il diritto di fruire della detrazione del 36%. È tuttavia necessario che: 412 DICHIARAZIONI FISCALI

95 Estremi Risoluzione 12 febbraio 2010, n. 7/E Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E Circolare 1 giugno 2012, n. 19/E Chiarimenti 1) il pagamento - da parte della società finanziaria in favore della ditta che vende ed installa gli impianti - sia effettuato tramite bonifico (bancario o postale) dal quale risulti, nella causale, il nome e il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento; 2) l importo indicato corrisponda a quello della fattura emessa dalla ditta nei confronti del cliente. La detrazione IRPEF del 36% deve intendersi riconosciuta per gli interventi edilizi realizzati dal condominio su tutte le parti comuni dell edificio residenziale, come definite dall art. 1117, nn. 1, 2 e 3, c.c. In particolare, per l individuazione delle parti comuni interessate dalla possibilità di detrarre dall IRPEF il 36% delle spese sostenute nel corso dell anno per la ristrutturazione di case di abitazione e di parti comuni di edifici residenziali, l art. 1 della legge n. 449/1997, rinvia alle parti condominiali indicate dall art. 1117, n. 1, c.c. (il suolo su cui sorge l edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell edificio necessarie all utilizzo comune). Tuttavia, le Circolari del 24 febbraio 1998 n. 57/E/1998/29636 e n. 121/E/1998/32884 del 7 settembre adottate in materia hanno ritenuto agevolabili le spese di manutenzione della casa del portiere (contemplata al n. 2 dell art c.c.) e, tra i servizi igienico-sanitari, hanno individuato i lavori di nuova costruzione e rifacimento della fognatura (contemplata al n. 3 dello stesso art c.c.). Di segno contrario la Risoluzione 7 maggio 2007, n. 84/E, secondo cui la legge n. 449/1997 si riferirebbe ai soli lavori eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali elencate nel n. 1 dell art c.c., escludendo così dal beneficio i lavori eseguiti sulle altre parti comuni. Al fine di superare tali contrasti, l Agenzia delle entrate chiarisce che la detrazione IRPEF del 36% deve intendersi riconosciuta per gli interventi edilizi realizzati dal condominio su tutte le parti comuni dell edificio residenziale, come definite dall art c.c., nn. 1, 2 e 3, c.c. E possibile usufruire della detrazione IRPEF del 36% (e dell aliquota IVA ridotta) in caso di installazione di addolcitori domestici ma solo nel caso in cui tale installazione comporti modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell abitazione e/o degli impianti relativi. le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione dell intervento di ristrutturazione delle fognature oggetto dell agevolazione e nei limiti della parte della spesa strettamente necessaria per la realizzazione dell intervento agevolato. Alle condizioni descritte, infatti, si ravvisa lo stretto collegamento e l accessorietà rispetto alla realizzazione degli interventi agevolabili che consente, come precedentemente specificato, il riconoscimento dei relativi costi. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia ambientale, la sussistenza del carattere di indispensabilità dei lavori di bonifica e l individuazione della parte di spesa da considerare strettamente necessaria dovranno risultare da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi. Realizzazione di autorimesse, posti auto o parcheggi pertinenziali Possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. DICHIARAZIONI FISCALI

96 In tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempre che le stesse risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Va anche detto che, in relazione all assegnazione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione, di box auto pertinenziali, con la Risoluzione 7 luglio 2008, n. 282/E, è stato chiarito che i soci possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d imposta del 36% per gli acconti pagati con bonifico, in relazione al costo di costruzione del box pertinenziale, già dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione, anche se questo non è sottoposto a registrazione; ciò anche nell ipotesi in cui il rogito avvenga in un periodo d imposta successivo. Inoltre, la detrazione spetta anche per la realizzazione di parcheggi residenziali. A tale proposito, si ricorda che la legge 24 marzo 1989, n. 122 e successive modificazioni, relativa a disposizioni in materia di parcheggi, consente anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, la realizzazione di parcheggi, in due condizioni: a) da privati proprietari di immobili (comma 1), nel sottosuolo degli stessi e nei locali al piano terreno, oppure nel sottosuolo di aree private esterne agli edifici, purché ciò non sia in contrasto con i piani urbani del traffico e nel rispetto dell uso della superficie soprastante e con la tutela dei corpi idrici; b) su aree pubbliche (comma 4), per le quali le amministrazioni comunali individuano privati o società cooperative concessionari del diritto di superficie, i quali, in conformità al piano urbano dei parcheggi, realizzano parcheggi in superficie o interrati, da destinare a pertinenza di immobili privati. La norma ha origine dalla riscontrata carenza di parcheggi, sia privati che pubblici, e consente, con una serie di agevolazioni di natura regolamentare e finanziaria la promozione degli interventi di realizzazione di immobili destinati a parcheggio. In ambedue le fattispecie la legge prevede l obbligo di pertinenzialità ad una unità immobiliare e di inalienabilità della pertinenza dall immobile principale, essendo considerato il parcheggio spazio asservito, indispensabile all uso dell unità immobiliare. In genere, le amministrazioni locali hanno imposto un limite massimo di distanza del parcheggio dall unità immobiliare da asservire. Ciò premesso, è evidente che l ipotesi a) non comporta particolari problemi interpretativi, ed è, quindi, consentito usufruire dei benefici fiscali sia per interventi di realizzazione di parcheggi che per opere di recupero degli stessi, purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Viceversa, nel caso dell ipotesi b), la detrazione può essere concessa se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) qualora si sia instaurato un rapporto di proprietà o di patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione da parte di un contribuente soggetto all IRPEF; 2) qualora vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare, di proprietà del contribuente soggetto all IRPEF, oppure se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia una obbligazione per la creazione di un vincolo di pertinenzialità con un immobile esistente; 3) qualora siano contabilizzati distintamente i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi e quelli relativi ai costi necessari, non ammissibili a beneficio fiscale. 414 DICHIARAZIONI FISCALI

97 Nella ipotesi sopra descritta, appare evidente che la comunicazione da parte del contribuente soggetto all IRPEF può intervenire successivamente all inizio dei lavori, iniziati dal concessionario. Al concessionario, quindi è fatto obbligo di fornire la documentazione da allegare alla richiesta di detrazione fiscale. La detrazione spetta per l acquisto di box pertinenziali anche nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell atto di acquisto, ma in un orario antecedente alla stipula stessa (Risoluzione 13 gennaio 2011, n. 7/E). REALIZZAZIONE DI RIMESSE E POSTI AUTO - PRINCIPALE PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE Estremi Circolare 10 giugno 2004, n. 24/E Risoluzione 8 febbraio 2008, n. 38/E Risoluzione 7 luglio 2008, n. 282/E Chiarimenti Nel caso in cui venga costruito in proprio un immobile abitativo ed un box ad esso pertinenziale, ai fini della detrazione, nella misura del 36%, delle spese di costruzione del box qualora questo venga terminato prima della costruzione definitiva dell appartamento, non sussistendo un contratto preliminare, poiché trattasi di costruzione realizzata in economia, è necessario che l esistenza del vincolo pertinenziale debba risultare dalla concessione edilizia. Naturalmente, la detrazione compete limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale che risultino documentate da pagamento avvenuto mediante bonifico. In assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell immobile, i contribuenti non possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d imposta, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box. Nella fattispecie, i contribuenti hanno provveduto a pagare con bonifici bancari le spese relative alla realizzazione dei box auto pertinenziali prima ancora dell atto notarile e in assenza di un preliminare d acquisto registrato. Al momento in cui sono stati effettuati i pagamenti con bonifico, i contribuenti non risultavano, dunque, proprietari o promissari acquirenti del box né dell immobile abitativo. La circostanza che l atto d acquisto sia stato stipulato nello stesso periodo d imposta in cui sono state sostenute le spese con bonifico, non è sufficiente a giustificare la mancata stipula (e registrazione) di un preliminare d acquisto, necessario per poter riscontrare l effettiva sussistenza - al momento del pagamento - del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma agevolativa in discussione. Ne consegue che i contribuenti - in assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell immobile - non possano essere ammessi a beneficiare della detrazione d imposta di cui all art. 1 legge n. 449/1997, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box. In relazione all assegnazione, da parte delle cooperative edilizie di a- bitazione, di box auto pertinenziali, i soci possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d imposta per gli acconti pagati con bonifico, in relazione al costo di costruzione del box pertinenziale, già dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione, anche se questo non è sottoposto a registrazione; ciò anche nell ipotesi in cui il rogito avvenga in un periodo d imposta successivo. DICHIARAZIONI FISCALI

98 Estremi Risoluzione 13 gennaio 2011, n. 7/E Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E Chiarimenti La detrazione IRPEF spetta per l acquisto di box pertinenziali anche nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell atto di acquisto, ma in un orario antecedente alla stipula stessa. Se, al momento del pagamento, il box per il quale si intende fruire della detrazione non è stato ancora destinato al servizio dell abitazione, l attribuzione della destinazione pertinenziale nell arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, realizza comunque la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione del beneficio. Nel caso di acquisto di un box, di cui risulti il vincolo pertinenziale in atto con l unità abitativa, presso un impresa costruttrice, la detrazione è attribuita in base all onere effettivamente sostenuto. Pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura. Misura della detrazione e limiti Come accennato, la detrazione, per il 2012, risulta sdoppiata. Infatti bisogna distinguere tra: spese effettuate dal 1 gennaio al 25 giugno 2012: la detrazione si applica nella misura del 36% per un ammontare complessivo di spesa di ; spese effettuate dal 26 giugno al 31 dicembre 2012: la detrazione si applica nella misura del 50% per un ammontare complessivo di spesa di La detrazione, così calcolata, va ad incidere sull imposta lorda IRPEF, fino a concorrenza del suo ammontare. Va ricordato che la suddetta percentuale ha subito, nel corso del tempo, alcune variazioni; infatti, per maggiore chiarezza va detto che la detrazione è pari: al 36% per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1 gennaio 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 25 giugno 2012; al 41% per quelle sostenute negli anni 1998 e 1999 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1 gennaio al 30 settembre Anche l ammontare massimo di spesa ha subito nel corso del tempo modifiche. Infatti, i limiti di spesa su cui applicare la percentuale sono pari a: ,53 euro, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002; ,00 euro, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2003 al 25 giugno Va anche precisato che, dal 1º ottobre 2006, l importo massimo di spesa di / euro, per cui è possibile fruire dell agevolazione IRPEF, va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull ammontare complessivo di spesa di / euro). 416 DICHIARAZIONI FISCALI

99 Inoltre, in base alle regole attuali, la detrazione spettante va spalmata su dieci anni. PERCENTUALI E LIMITI DI SPESA - ANNO 2012 Periodo di sostenimento spese % detrazione Limite di spesa 1/1/ /6/ % euro 26/6/ /12/ % euro Prosecuzione di lavori Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. ESEMPI - SPESE PER PROSECUZIONE LAVORI Esempio n. 1 spese di ristrutturazione sostenute nel 2011 euro ,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2012 (fino al 25 giugno), in prosecuzione del medesimo intervento euro ,00. L importo su cui calcolare la detrazione (in dieci rate) è pari euro ,00. Esempio n. 2 spese di ristrutturazione sostenute nel 2010 euro ,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2011 in prosecuzione del medesimo intervento euro ,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2012 (fino al 25 giugno), in prosecuzione del medesimo intervento euro ,00. In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro ,00 l importo su cui calcolare la detrazione (in dieci rate) è pari a euro 8.000,00, dato dalla seguente operazione: DICHIARAZIONI FISCALI

100 48.000,00 (limite massimo) ,00 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2010 e 2011). Esempio n. 3 spese di ristrutturazione sostenute nel 2011 euro ,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2012 (fino al 25 giugno), in prosecuzione del medesimo intervento euro ,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2012 (fino al 25 giugno) per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro ,00. In questo caso l importo su cui calcolare la detrazione (in dieci rate) è pari a euro ,00. Infatti, occorre determinare l importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all esempio precedente: ,00 (limite massimo) ,00 (somma complessiva sostenuta nel 2011) = ,00. Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2012 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro ,00 deve essere sommata all importo di euro ,00. Tenuto conto che l importo risultante da tale sommatoria (euro ,00) supera il limite massimo annuo (euro ,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro ,00. Esempio n. 3 spese di ristrutturazione sostenute nel 2011 euro ,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2012 (fino al 25 giugno), in prosecuzione del medesimo intervento euro ,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2012 (dopo il 25 giugno) in prosecuzione del medesimo intervento euro ,00. In questo caso l importo su cui calcolare la detrazione (in dieci rate) è pari a: euro dato dalla seguente operazione: ,00 (limite massimo sino al 25 giugno 2012) ,00 (somma complessiva sostenuta nel 2011); euro ,00 dato dalla seguente operazione: (limite massimo dal 26 giugno 2012) (spesa complessiva sostenuta nel 2011 e sino al 25 giugno 2012 ricondotta al limite massimo). Gli importi andranno inseriti in due distinti righi della Sezione III-A. Rateizzazione contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni In generale, la detrazione spettante va spalmata su 10 anni. Dal 2012, infatti, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni non possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo. In particolare sino al 2011 era previsto che: coloro che alla data del 31 dicembre dell anno per il quale si chiede la detrazione avevano compiuto 75 anni, potevano optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo; 418 DICHIARAZIONI FISCALI

101 coloro che alla predetta data avevano compiuto 80 anni, potevano optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo. Tale scelta non può essere effettuata neppure per le spese sostenute in anni precedenti. Invece, i contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 3 o 5 rate, possono proseguire secondo tale rateazione. Modalità per usufruire della detrazione Come già anticipato, con le modifiche introdotte dal D.L. n. 70/2011, sono state previste, a partire dal 14 maggio 2011, notevoli semplificazioni della procedura o- perativa. Pertanto, per una maggiore comprensione degli adempimenti da eseguire, è opportuno descrivere la situazione pre e post D.L. n. 70/2011. Regole sino al 13 maggio 2011 Sino al 13 maggio 2011, per fruire della detrazione occorreva trasmettere una comunicazione su apposito modello al Centro operativo di Pescara (l indirizzo è: via Rio Sparto Pescara). La comunicazione doveva essere inviata preventivamente o nel giorno stesso dell inizio dei lavori. Nel caso di acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati, era consentito di inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche successivamente alla data di inizio lavori, purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui s intendeva fruire della detrazione (Risoluzione 20 dicembre 1999, n. 166/E, successivamente confermata dalla Risoluzione 8 febbraio 2008, n. 38/E). Alla comunicazione andava allegata la documentazione richiesta, tra cui: le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare; la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti; le ricevute di pagamento dell ICI, se dovuta; la delibera assembleare di approvazione dell esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese; la dichiarazione di consenso all esecuzione dei lavori, rilasciata dal possessore dell immobile, in caso di lavori realizzati dal detentore, se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi. Comunque, in luogo della trasmissione della documentazione prevista, i contribuenti potevano rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari (in tal caso va barrata l apposita casella presente sul Modello). Inoltre, se i soggetti che si avvalgono del beneficio sono più di uno, era sufficiente che uno solo provvedesse alla trasmissione del modulo; il contribuente che non aveva trasmesso il modulo doveva indicare il Codice fiscale di chi aveva provveduto alla trasmissione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. In ogni caso, l inesatta compilazione della comunicazione di inizio lavori o la mancata allegazione alla stessa dei documenti richiesti dalla legge poteva comportare la DICHIARAZIONI FISCALI

102 decadenza dal beneficio soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non vi provvedeva entro il termine fissato dall ufficio. Regole dal 14 maggio 2011 Con le modifiche apportate, la procedura sopra elencata perde un importante a- dempimento e precisamente l obbligo di presentare la comunicazione al Centro operativo di Pescara. Infatti, dal 14 maggio 2011, non è più necessario trasmettere la suddetta comunicazione essendo sufficiente, per usufruire dell agevolazione, l indicazione nella dichiarazione dei redditi: dei dati catastali identificativi dell immobile; degli estremi di registrazione dell atto che ne costituisce titolo in caso di lavori effettuati dal detentore (ad esempio, in caso di conduttore di immobile in locazione); degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Per far ciò è prevista, nel Mod. 730/2013, la Sezione (Sez. III B) destinata a contenere i suddetti dati. In relazione all ultimo punto, con Provvedimento dell Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011 è stato disposto che i soggetti che beneficiano dell agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta dell ufficio, i seguenti documenti: 1) le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa ai sensi dell art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente; 2) per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; 3) ricevute di pagamento dell imposta comunale sugli immobili, se dovuta; 4) delibera assembleare di approvazione dell esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; 5) in caso di lavori effettuati dal detentore dell immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all esecuzione dei lavori; 6) comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; 7) fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute; 8) ricevute dei bonifici di pagamento. 420 DICHIARAZIONI FISCALI

103 Resta ancora valido l obbligo di conservare le ricevute di versamento dell ICI, anche se, come noto, tale imposta dal 2012 non è più in vigore, essendo stata sostituita dall IMU (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E). Adempimenti ancora validi Restano confermati, anche nella nuova versione della norma, gli ulteriori adempimenti da porre in essere. In particolare occorre: comunicare all azienda sanitaria competente per territorio, mediante lettera raccomandata A.R., la data di inizio dei lavori stessi, la loro ubicazione, la natura delle opere, il committente e l impresa esecutrice; ottenere dall impresa esecutrice dei lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa il rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e in materia contributiva (a pena di decadenza dalle agevolazioni); per i lavori superiori a euro ,69 trasmettere, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d imposta in cui sono eseguiti i lavori, una dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli Albi degli ingegneri, architetti e geometri o da altro soggetto abilitato all esecuzione degli stessi; su questo punto, però, va detto che l Agenzia delle entrate, con la Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, ha riconosciuto che la mancata trasmissione di tale dichiarazione non determina la decadenza dall agevolazione; effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento (per le spese sostenute dal 1 gennaio 2012 va indicato il riferimento all art. 16-bis del TUIR), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato. Su tale ultimo aspetto si segnala che è possibile utilizzare anche un bonifico on line purché il contribuente fornisca alla banca i dati necessari che non è possibile indicare per mancanza di spazio a disposizione e cioè: la partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato e il Codice fiscale del beneficiario della detrazione. Sulla base di tali informazioni, la banca può adempiere all obbligo di trasmettere all Agenzia delle entrate, in via telematica, i dati identificativi del mittente e dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. In caso di bonifico incompleto non è possibile usufruire della detrazione, a meno che il contribuente non proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dall art. 1, comma 3, del D.M. n. 41/1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell art. 25 del D.L. n. 78/2010 (Risoluzione 7 giugno 2012, n. 55/E). Detrazione per le spese sulle parti comuni del condominio E possibile godere della detrazione per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per la realizzazione di interventi di ma- DICHIARAZIONI FISCALI

104 nutenzione straordinari, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari. La definizione di parti comuni dell edificio residenziale è quella contenuta nell art. 1117, nn. 1, 2 e 3, c.c. In particolare, vi rientrano: il suolo su cui sorge l edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell edificio necessarie all utilizzo comune. Tuttavia, secondo la posizione più volte espressa dall Agenzia delle entrate (si veda, da ultimo, la Risoluzione 12 febbraio 2010, n. 7/E) sono agevolabili anche le spese di manutenzione della casa del portiere, la nuova costruzione e rifacimento della fognatura. In caso di lavori di ristrutturazione delle parti comuni di un condominio, il limite massimo di euro su cui operare la detrazione è riferito ad ogni singola abitazione: fermo restando tale limite massimo per ogni appartamento, il beneficio deve essere suddiviso con gli altri soggetti eventualmente contitolari di ogni unità immobiliare. La detrazione che compete con riferimento all anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell amministrazione del condominio, spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputata da parte dell amministratore, sempreché quest ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche anticipatamente o posticipatamente alla data di effettuazione del bonifico. Riguardo al bonifico, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al Codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento. Relativamente ai documenti da allegare alla comunicazione di inizio lavori (prima della sua soppressione), per i lavori eseguiti su parti comuni di edifici residenziali valevano le seguenti particolarità: andava allegata la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se in seguito l importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, era necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che aveva ricevuto la comunicazione originaria; non andava allegata la ricevuta di pagamento dell ICI. Per i condomini, anche a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 70/2011, sono confermate le vecchie regole (Circolare 1 giugno 1999, n. 122/E, par. 4.6) secondo cui il condomino potrà fruire della detrazione in esame, se in possesso della certificazione dell amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione, di essere in possesso della documentazione originale e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. È necessario, inoltre, che l amministratore conservi tutta la documentazione originale, così come individuata dal Provvedimento del Direttore dell Agenzia del 2 novembre 2011 al fine di esibirla a richiesta degli uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali identificativi dell immobile. Tali dati saranno indicati dall amministratore di condominio nel quadro AC concernente le comunicazioni dell amministratore del condominio, da allegare alla propria dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esenzione da tale obbligo o di 422 DICHIARAZIONI FISCALI

105 utilizzo del Mod. 730, da presentare unitamente al frontespizio del modello UNICO PF della propria dichiarazione dei redditi (Circolare 1 giugno 2012, n. 19/E). Come già accennato, la detrazione spettante va ripartita in capo ad ognuno dei condomini che ne indica il relativo ammontare nella propria dichiarazione dei redditi. I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico. Generalmente, tale documentazione deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione. Tuttavia, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti: di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 36%/50%; la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino, calcolata in base ai millesimi. Inoltre, nella quietanza che l amministratore deve rilasciare, per attestare il pagamento delle spese sostenute da ciascun condomino, deve indicare specificamente la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino. Le regole valide per i condomini si applicano anche in caso di lavori svolti dall amministratore giudiziario: pertanto, tale soggetto può effettuare gli adempimenti con le stesse modalità seguite dall amministratore del condominio (Risoluzione 21 luglio 2008, n. 341/E). Detrazione per gli acquirenti e assegnatari di immobili ristrutturati L art. 9, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha esteso la detrazione anche nel caso di alienazione o assegnazione, da parte delle imprese edili, di interi fabbricati ristrutturati. In particolare, è previsto che l agevolazione si applica anche nel caso di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell immobile. In questo caso, l acquirente o l assegnatario ha diritto alla detrazione calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell abitazione, risultante dall atto di acquisto o di assegnazione. Pertanto, supponendo un prezzo di acquisto dell immobile pari a euro, l importo su cui calcolare la detrazione del 36%/50% è pari a euro. DICHIARAZIONI FISCALI

106 L agevolazione, prima dell entrata a regime disposta dal D.L. n. 201/2011, era legata al rispetto di precisi termini temporali (più volte prorogati) connessi al periodo in cui i lavori sono stati ultimati e al momento in cui è avvenuta la cessione. In particolare, a seguito dell ultima proroga contenuta nella legge n. 191/2009, la detrazione spetta purché l ultimazione degli interventi avvenga entro il 31 dicembre 2012 e la stipula dell atto di vendita sia effettuato entro il 30 giugno Con le nuove disposizioni, essa rientra nell art. 16-bis del TUIR, il cui comma 3 prevede che la detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell unità immobiliare risultante nell atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l importo massimo di euro. Per tale agevolazione valgono le seguenti regole: la detrazione spetta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell immobile; la detrazione spetta a condizione che la vendita o l assegnazione dell immobile sia effettuata entro sei mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione; la detrazione spetta nella misura del 36% (50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012) e deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo; la spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l importo massimo di euro ( euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012); per gli acquisti o le assegnazioni effettuati dal 1 ottobre 2006, il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (ad esempio, in caso di comproprietari), il limite di spesa va ripartito tra loro; anche nel caso di stipula del compromesso il rogito deve avvenire entro i termini previsti; non è prescritta la comunicazione all Azienda sanitaria locale competente; non è richiesto che le spese sostenute vengano pagate tramite bonifico bancario o postale; è necessario essere in possesso di idonea documentazione costituita dalla copia della concessione edilizia, dalla dichiarazione di ultimazione lavori, dall atto di compravendita da cui risulti il corrispettivo sul quale deve essere calcolata la detrazione. In caso di successiva cessione dell immobile da parte di un soggetto che lo ha acquistato da una impresa di costruzioni che ha effettuato il lavori di ristrutturazione, l agevolazione si trasmette al nuovo acquirente e quest ultimo può usufruirne anche se il vecchio proprietario non se ne è avvalso. 424 DICHIARAZIONI FISCALI

107 In particolare, va ricordato che: il contribuente che vende l immobile ristrutturato, trasferendo sull acquirente l onere economico sostenuto per la ristrutturazione, perde il beneficio per le restanti quote. Il beneficio si trasferisce all acquirente, il quale, per poterne usufruire, deve essere in possesso della documentazione necessaria; la mancata fruizione del beneficio per le prime rate non comporta la decadenza dell agevolazione per le rate successive. Infatti, pur in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, deve tenersi presente che il beneficio connesso all acquisto di un immobile da parte dell impresa che lo ha ristrutturato si innesta sulla matrice fondamentale rappresentata dalla detrazione per spese di recupero edilizio, di cui costituisce una specie particolare. Pertanto, il diritto a subentrare nel beneficio fiscale spetta anche nell ipotesi in cui la detrazione sia riconosciuta per l acquisto di un immobile ristrutturato dall impresa edile. ESEMPIO DI COMPUTO DELLA DETRAZIONE Si supponga il caso di un contribuente che ha acquistato, il 30 giugno 2012, una u- nità immobiliare facente parte di un edificio interamente sottoposto a intervento di restauro e di risanamento conservativo da parte della stessa impresa di costruzione e ristrutturazione. Il prezzo di acquisto è pari a euro. In contribuente può usufruire della detrazione del 50% su un importo pari al 25% del prezzo di acquisto. Pertanto si avrà: Spesa detraibile: * 25% = euro Poiché la spesa detraibile (62.500) non supera il limite massimo di spesa annuo previsto (96.000), potrà essere detratto, in 10 rate, l intero importo: Importo rata: ,00 / 10 = 6.250,00 euro Importo detrazione per il 2012: 6.250,00 * 50% = 3.125,00 euro Cumulo La detrazione per le ristrutturazioni edilizie, in linea teorica, è cumulabile con altre agevolazioni che interessano gli stessi immobili, salvo che, le altre agevolazioni interessate non prevedano appositi limiti di cumulo. Ciò avviene, ad esempio, nel caso di contemporanea presenza anche di interventi che godono della detrazione del 55% per il risparmio energetico di cui si dirà appresso, che per espressa previsione normativa, non possono essere cumulati. DICHIARAZIONI FISCALI

108 Modalità di compilazione Come anticipato, la Sezione III del Mod. 730/2013, è sdoppiata in due sottosezioni: Sez. III-A: in essa vanno inseriti i dati relativi al calcolo della detrazione; Sez. III-B: in essa vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili ed altri dati precedentemente inseriti nell abrogata comunicazione di inizio lavori. Sezione III A - Spese per le quali spetta la detrazione d imposta del 36% o 41% o 50% Nella Sezione III-A, Righi da E41 a E44 sono presenti 10 Colonne. Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo Rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto Rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali. In particolare, la compilazione avviene nel seguente modo: Colonna 1 - Anno Deve essere indicato l anno in cui sono state sostenute le spese. Colonna 2 - Periodo 2006/2012 Va compilata solo se le spese sono state sostenute nel 2006 o nel 2012 indicando: Codice 1, se le spese sono relative a fatture emesse dal 1 gennaio 2006 al 30 settembre 2006 (detrazione al 41%); Codice 2, se le spese sono relative a fatture emesse dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006 o a fatture emesse in data antecedente al 1 gennaio 2006 o se le spese sono sostenute dal 1 gennaio 2012 al 25 giugno 2012 (detrazione al 36%); Codice 3, se le spese sono sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione al 50%). La Colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella Colonna 4 è indicato il Codice 3. Colonna 3 - Codice fiscale La colonna va compilata solo nei seguenti casi: lavori su parti condominiali: per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, i singoli condomini devono indicare il Codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di Colonna 2 Condominio di uno dei Righi da E51 a E53 senza riportare i dati catastali identificativi dell immobile (tali dati saranno indicati dall amministratore di condominio nel Quadro AC della propria dichiarazione); per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa; interventi da parte di soggetti di cui all art. 5 del TUIR: se si tratta di interventi sostenuti da parte di società di persone ed enti equiparati (art. 5 TUIR), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso art. 5 devono indicare in questa Colonna il Codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell immobile nella Sezione III-B; 426 DICHIARAZIONI FISCALI

109 comunicazione al Centro operativo di Pescara: per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara. La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante; acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati: per l acquisto o l assegnazione di immobili ristrutturati che fanno parte di edifici ristrutturati va indicato il codice fiscale dell impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori. Colonna 4 Devono essere indicati i seguenti Codici: 1 nel caso di spese sostenute dal 2003 al 2012 in relazione a lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso nell anno in cui si chiede di fruire della detrazione; 2 nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003; 3 nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi per spese sostenute dal 2003 al 2006; 4 nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun Codice. Le Colonne 5, 6 e 7 riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Infatti, vanno compilate solo dai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile oppure dalle persone di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, hanno rideterminato negli anni dal 2008 al 2011, il numero delle rate. Colonna 5 - Situazioni particolari - Codice Deve essere indicato il Codice: 1 nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile da un soggetto che, avendo un età non inferiore a 75 anni, a- veva scelto di rateizzare o rideterminare la spesa in 3 o 5 rate; 2 nel caso in cui il contribuente aveva compiuto 80 anni nel 2010 o nel 2011 ed aveva rideterminato nello stesso anno n. 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate; 3 nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell anno 2010 o 2011 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione in precedenza già rideterminata in 5 rate; 4 nel caso in cui il contribuente nell anno 2011 o 2012 abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile da un soggetto che aveva rateizzato la spesa in 10 rate e, pertanto, non rientra nei casi di cui ai Codici 1 e 3. DICHIARAZIONI FISCALI

110 Colonna 6 - Situazioni particolari - Anno Deve essere indicato l anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione (in Colonna 5 sono stati indicati i Codici 2 o 3 ), deve indicare in questa Colonna l anno della prima rideterminazione. Colonna 7 - Situazioni particolari - Rideterminazione rate Deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell anno di sostenimento della spesa. La casella di Colonna 7 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5). Questa Colonna va compilata solo se si è compilato la Colonna 6. Colonna 8 - N. rata Deve essere indicato nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il Si segnala, ancora una volta, che per le spese sostenute nel 2012, va obbligatoriamente indicato il numero 1 nella casella relativa alla ripartizione della spesa in 10 rate. Colonna 9 - Spesa Deve essere indicato l intero importo delle spese sostenute nell anno indicato in Colonna 1, anche nel caso in cui si sia optato per la rideterminazione delle rate. In caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati indicare il 25% del prezzo di acquisto. Se l importo delle spese sostenute nel 2012 si riferisce alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l importo da indicare nella Colonna 9 non può superare la differenza tra euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento. Per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, la detrazione spetta nel limite di euro, al netto delle spese sostenute, nel limite di euro, dal 1 gennaio al 25 giugno 2012 e negli anni precedenti. Colonna 10 - Numero d ordine immobile La Colonna va compilata nel caso di interventi iniziati a partire dal 2011 per indicare il numero progressivo che identifica l immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Tale numero sarà, poi, riportato nella successiva Sez. III-B ove vanno indicati i dati catastali dell immobile. 428 DICHIARAZIONI FISCALI

111 Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi siano stati compilati più Righi della Sez. III-A, nella Colonna 10 di tutti i Righi compilati va riportato lo stesso numero d ordine identificativo. Per maggiori dettagli vedi esempi di compilazione riportati nelle istruzioni al Mod. 730/2013. Sezione III-B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% La Sezione III-B, Righi da E51 a E53, è composta da 9 Colonne e va compilata solo in relazione ai lavori iniziati a partire dal In essa vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36% o del 50%. Deve essere compilata anche la Colonna 10 della Sezione III-A. Nel caso in cui i Righi non siano sufficienti occorre compilare altri moduli numerandoli progressivamente nell apposita casella posta in alto a destra. La Sezione III-B deve essere compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all anno d imposta in cui è stata sostenuta la spesa o, comunque, nella prima dichiarazione in cui si fruisce della detrazione. Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili nelle dichiarazioni dei redditi in cui vengono riportate le successive rate della detrazione. In particolare, la Sezione si suddivide in due parti: Righi E51 e E52: Dati catastali dell immobile; Rigo E53: Altri dati. Dati catastali dell immobile - Righi E51 e E52 La compilazione avviene nel seguente modo: Colonna 1 - N. d ordine immobile Questa Colonna riprende quanto già indicato nella Colonna 10 della sez. III-A. In particolare, in essa deve essere riportato il numero progressivo, che identifica l immobile oggetto di interventi di ristrutturazione, già indicato nella suddetta Colonna 10. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi in relazione allo stesso immobile (quindi, sono stati compilati più Righi della Sez. III-A con lo stesso numero d ordine), in questa Colonna deve essere compilato un solo Rigo. Colonna 2 - Condominio Va barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando la casella, dichiarano che la spesa riportata nella sez. III-A si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. Pertanto non devono essere compilate le successive Colonne dei Righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell immobile (tali dati, infatti, vanno indicati nel Quadro AC dell amministratore di condominio). Nella Colonna 3, della Sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio. DICHIARAZIONI FISCALI

112 La casella va barrata anche per gli interventi iniziati dal 1 gennaio al 13 maggio 2011, se è stata inviata la comunicazione al Centro Operativo di Pescara e lo scorso anno non è stata presentata la dichiarazione perché esonerati o comunque non si è fruito della detrazione del 36%. Colonna 3 - Codice comune Deve essere indicato il Codice catastale del comune ove è situato l immobile. Colonna 4 - Terreni/urbano Deve essere indicato il Codice: T nel caso in cui l immobile è censito nel catasto terreni; U nel caso in cui l immobile è censito nel catasto edilizio urbano. Colonna 5 - Intero/porzione Deve essere indicato il Codice: I nel caso in cui si tratti di immobile intero (particella o unità immobiliare); P nel caso in cui si tratti di porzione di immobile. Colonna 6 - Sezione urbana/comune catastale Devono essere indicate le lettere o i numeri riportati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare, va indicato il Comune catastale. Colonna 7 - Foglio Deve essere indicato il numero di foglio riportato nel documento catastale. Colonna 8 - Particella Deve essere indicato il numero di particella riportato nel documento catastale. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Colonna 9 - Subalterno Deve essere indicato il numero di subalterno eventualmente riportato nel documento catastale. Altri dati - Rigo E53 Il Rigo E53 è destinato ad accogliere ulteriori dati relativi a situazioni particolari e, precisamente: se i lavori sono stati effettuati dal conduttore o dal comodatario devono essere indicati, oltre ai dati identificativi dell immobile di cui ai Righi E51 e E52, anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato; se l immobile non è ancora censito al momento di presentazione della dichiarazione, devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento. 430 DICHIARAZIONI FISCALI

113 Colonna 1 - N. d ordine immobile Questa Colonna riprende quanto già indicato nella Colonna 10 della Sez. III-A. In particolare, in essa deve essere riportato il numero progressivo, che identifica l immobile oggetto di interventi di ristrutturazione, già indicato nella suddetta Colonna 10. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi in relazione allo stesso immobile (quindi, sono stati compilati più Righi della Sez. III-A con lo stesso numero d ordine), in questa Colonna deve essere compilato un solo Rigo. Colonna 2 - Condominio Va barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando la casella, dichiarano che la spesa riportata nella sez. III-A si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. Pertanto non devono essere compilate le successive Colonne del Rigo E53. Nella Colonna 3, della Sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio. La casella va barrata anche per gli interventi iniziati dal 1 gennaio al 13 maggio 2011, se è stata inviata la comunicazione al Centro Operativo di Pescara e lo scorso anno non è stata presentata la dichiarazione perché esonerati o comunque non si è fruito della detrazione del 36%. I dati da inserire nelle Colonne 3, 4, 5 e 6 riguardano l ipotesi in cui l immobile oggetto di intervento è detenuto in locazione o comodato. I dati richiesti possono essere ricavati: dal contratto di locazione o comodato registrato; dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite le applicazioni software disponibili sul sito dell Agenzia delle entrate ( Siria Locazioni web o Contratti on line ). Colonna 3 - Data Deve essere indicata la data di registrazione del contratto. Colonna 4 - Serie Deve essere indicato il Codice relativo alla modalità di registrazione e precisamente: 3 in caso di registrazione del contratto presso un ufficio dell Agenzia delle entrate; 3P in caso di registrazione telematica tramite Siria e Iris; 3T in caso di registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti on Line); 3A e 3B in caso di codici di serie in uso in passato presso gli uffici. Colonna 5 - Numero e sottonumero Deve essere indicato il numero e l eventuale sottonumero di registrazione del contratto. DICHIARAZIONI FISCALI

114 Colonna 6 - Codice Ufficio Agenzia delle Entrate Deve essere indicato il Codice identificativo dell Ufficio dell Agenzia delle entrate presso il quale è stata presentato registrato il contratto (i codici sono disponibili sul sito dell Agenzia). I dati da inserire nelle Colonne 7, 8 e 9 riguardano l ipotesi in cui l immobile oggetto di intervento non è ancora accatastato. Colonna 7 - Data Deve essere indicata la data di presentazione della domanda di accatastamento. Colonna 8 - Numero Deve essere indicato il numero della domanda di accatastamento. Colonna 9 - Provincia Ufficio Agenzia del Territorio Deve essere indicata la sigla della provincia in cui è situato l Ufficio provinciale dell Agenzia del territorio presso il quale è stata presentata la domanda. Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico Nella Sezione IV del Mod. 730/2013 devono essere indicate le spese sostenute nell anno 2012 e/o negli anni dal 2008 al 2011 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 55%. L agevolazione (introdotta, a tempo determinato dall art. 1, commi , legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stata periodicamente prorogata. Da ultimo, con l art. 11 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), la detrazione, nella misura del 55% è stata prorogata sino al 30 giugno A partire dal 1 luglio 2013, la detrazione verrà assorbita nella detrazione del 36% così come prevista dall art. 16-bis TUIR. In particolare, l agevolazione, resa strutturale (e quindi non più soggetta a proroga, dal 1 luglio 2013, rientra nel più ampio novero delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie con l applicazione della percentuale di detrazione del 36% nel limite massimo di spesa di euro. Per la dichiarazioni di quest anno, comunque, le regole non cambiano per cui la detrazione spetta nella misura del 55% con i consueti limiti di spesa variabili a seconda del tipo di intervento. C è però una novità: con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato in sede di conversione in legge, tra l altro, è stato previsto che la detrazione si applica anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, fino a un valore massimo della detrazione di euro (art. 1, comma 347, legge n. 296/2006). Le disposizioni sulla detrazione per il risparmio energetico, rimandano, in buona parte, alle norme che disciplinano la detrazione del 36% (in particolare al decreto di attuazione 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni), anche se, come ver- 432 DICHIARAZIONI FISCALI

115 rà detto in seguito, ci sono sostanziali differenze specialmente sulla procedura da seguire. Soggetti interessati Possono godere della detrazione del 55% tutti coloro i quali possiedono, a qualsiasi titolo, l immobile oggetto di intervento, siano essi residenti o meno nel territorio dello Stato. Pertanto, a differenza di quanto previsto per la detrazione del 36%, possono godere del beneficio del 55% non solo le persone fisiche, ma anche le società. In particolare, sono ammessi all agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Dal punto di vista della titolarità del diritto, sono interessati alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); il soggetto che occupa l immobile a titolo di locazione o comodato; il condomino, per gli interventi sulle parti comuni condominiali. Il beneficio, comunque, spetta solo al soggetto che utilizza l immobile. In altre parole, per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati (anche se essa svolge attività di locazione immobiliare). La detrazione non spetta nemmeno in caso di società, esercente attività di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce. Familiari La detrazione può essere fruita anche dai familiari conviventi del possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, a condizione che: le spese siano da loro sostenute; si tratti di lavori eseguiti su immobili appartenenti all ambito privatistico, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza. La detrazione, quindi, non spetta per i lavori eseguiti su immobili strumentali all attività d impresa, arte o professione. Tra i familiari interessati rientrano: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. Eredi La detrazione, in caso di decesso dell avente diritto, si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Variazione della titolarità In caso di variazione della titolarità dell immobile (vendita o donazione) durante il periodo di godimento dell agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizza- DICHIARAZIONI FISCALI

116 te) sono trasferite salvo diverso accordo delle parti da indicare nell atto di trasferimento, all acquirente persona fisica o donatario. Pertanto, le regole previste, in caso di vendita, per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie valgono anche per la detrazione del 55% sul risparmio energetico (Circolare 1 giugno 2012, n. 19/E). Tale regola dovrebbe valere anche in caso di permuta (considerata l indubbia assimilazione di questa alla compravendita). Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario, qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. Immobile locato In caso di interventi effettuati presso un unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica la detrazione spetta sia al nudo proprietario che all inquilino per l ammontare di spesa effettivamente sostenuto da ciascuno, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con i- dentificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, rispetto dei parametri tecnici dell intervento. La comunicazione all ENEA può essere unica facendo riferimento all unico intervento ed ai due beneficiari. Immobile utilizzato promiscuamente Il contribuente che svolge l attività professionale presso l immobile che utilizza anche per i propri fini abitativi può usufruire, per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sul predetto immobile, della detrazione del 55% anche se le relative spese, riferite all immobile utilizzato promiscuamente, sono state dedotte, nella misura consentita, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall esercizio dell attività professionale (Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E). SOGGETTI INTERESSATI - PRINCIPALE PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE Estremi Risoluzione 5 febbraio 2008, n. 33/E Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E Risoluzione 15 luglio 2008, n. 303/E Chiarimenti Un Comune non può fruire di alcuna detrazione per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica dal momento che - ai sensi dell art. 74 D.P.R. n. 917/ non è un soggetto passivo IRES. Trattandosi, nella specie, di una detrazione dalle imposte sul reddito (e non di un credito d imposta), presupposto per godere del beneficio è avere capienza d imposta e, pertanto, in primo luogo, essere un soggetto passivo IRPEF o IRES Qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura Una società, esercente attività di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, non può usufruire della detrazione IRPEF del 55% delle spese per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce. La normativa in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, infatti, è finalizzata a promuovere il miglioramento delle pre- 434 DICHIARAZIONI FISCALI

117 Estremi Circolare 23 giugno 2010, n. 38/E Chiarimenti stazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio In caso di sostituzione di serramenti ed infissi presso un unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica la detrazione spetta sia al nudo proprietario che all inquilino per l ammontare di spesa effettivamente sostento da ciascuno, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa euro , rispetto dei parametri tecnici dell intervento. La comunicazione all ENEA può essere unica facendo riferimento all unico intervento ed ai due beneficiari. Interventi agevolati Gli interventi che possono godere dell agevolazione sono, sostanzialmente, divisi in quattro blocchi: 1) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un apposita tabella (Allegato C al D.M. 19 febbraio 2007); 2) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi. La condizione per fruire dell agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, e- spressa in W/m2K, in un apposita tabella (i nuovi valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell 11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010); in questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d ingresso sempreché si tratti di serramenti che delimitano l involucro riscaldato dell edificio, verso l esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E); 3) spese relative all installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; 4) spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1 gennaio 2008 tale agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Nel caso in cui in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull intera spesa sostenuta per l installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripar- DICHIARAZIONI FISCALI

118 tizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E). In base alle modifiche introdotte dal D.L. n. 210/2011, così come modificato in sede di conversione in legge, rientrano in questa categoria anche le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, fino a un valore massimo della detrazione di euro. Per fruire della detrazione, gli interventi devono essere eseguiti solo ed esclusivamente su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l attività d impresa o professionale). A tal fine, la prova dell esistenza dell edificio può essere fornita o dall iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell ICI/IMU, ove dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell immobile. Ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione valgono le seguenti regole: Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con ampliamento Ristrutturazione senza demolizione dell esistente e ampliamento La detrazione spetta solo in caso di fedele ricostruzione La detrazione non spetta in quanto l intervento si considera nuova costruzione La detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In tale caso, l agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell edificio, in quanto per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all intero edificio, comprensivo anche dell ampliamento Altri interventi È, invece, possibile godere della detrazione del 55% per il nuovo portone d ingresso, ma solo se questo presenta le stesse componenti costruttive richieste per le finestre; in tal caso, per comprovare il risparmio energetico, basta la certificazione rilasciata dal produttore (Risoluzione 9 dicembre 2008, n. 475/E). Inoltre, per alcune tipologie di interventi, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche. Ad esempio, essi: devono essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari; nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità. 436 DICHIARAZIONI FISCALI

119 Sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di sola acqua calda Possono usufruire della detrazione anche i sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di sola acqua calda ovvero per la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica. Infatti: i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda sono assimilabili ai pannelli solari e possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all art. 1, comma 346, legge n. 296/2006; i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all art. 1, comma 346, legge n. 296/2006 per i soli usi termici. La detrazione, però spetta limitatamente alla produzione di energia termica. Pertanto, le spese sostenute per l installazione dei sistemi termodinamici finalizzati alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica possono essere detraibili per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica. A tale proposito, la quota di spesa detraibile va calcolata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall impianto (Risoluzione 7 febbraio 2011, n. 12/E). INTERVENTI AMMESSI - PRINCIPALE PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE Estremi Risoluzione 11 settembre 2007, n. 244/E Risoluzione 14 luglio 2008, n. 299/E Chiarimenti La detrazione IRPEF del 55% prevista per l installazione di pannelli solari spetta solo se vengono montati pannelli con certificazione di qualità conforme alle norme UNI e garantiti per 5 anni; per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, invece, serve una certificazione di qualità del vetro e delle strisce assorbenti e la partecipazione a un corso di formazione del soggetto beneficiario. E, inoltre, obbligatorio l attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica dell edificio, l asseverazione del tecnico abilitato, nonché la scheda informativa relativi agli interventi realizzati. Con riferimento alle spese sostenute per l installazione di un impianto di pannelli solari che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva, di utilizzare l acqua calda dei pannelli solari per l integrazione del riscaldamento invernale e di integrare anche il riscaldamento annuale dell acqua calda ad uso sanitario, il contribuente può godere dell agevolazione fiscale della detrazione dall imposta lorda pari al 55% soltanto in relazione alle spese direttamente ricollegabili all installazione di pannelli solari utilizzati per la produzione di acqua calda per uso sanitario. Infatti, per quanto concerne i pannelli solari, la detrazione del 55% delle spese spetta a condizione che gli stessi siano destinati alla produzione di acqua calda per uso sanitario e rispondano alle caratteristiche tecniche indicate nel decreto di attuazione. In tale ipotesi, rientrano tra le spese agevolabili la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, e- lettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianto di riscaldamento. In relazione, invece, agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, la detrazione spetta a condizione che la sostituzione - integrale o parziale - dell impianto esistente sia effettuata con impianti dotati di caldaie a condensazione DICHIARAZIONI FISCALI

120 Estremi Risoluzione 1 dicembre 2008, n. 458/E Risoluzione 9 dicembre 2008, n. 475/E Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E Circolare 23 giugno 2010, n. 38/E Circolare 1 luglio 2010, n. 39/E Chiarimenti e contestuale messa in distribuzione, o con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia Anche gli interventi di risparmio energetico consistenti nella sola integrazione dell impianto di riscaldamento esistente godono della detrazione, se viene conseguito l indice di risparmio previsto. Invece non è possibile fruire della detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico aventi ad oggetto la climatizzazione invernale, consistenti in: - sostituzione di alcune unità terminali del riscaldamento autonomo primario con una pompa di calore ad alta efficienza; - mantenimento della caldaia autonoma esistente (riscaldamento primario), mediante sostituzione della vecchia pompa di calore (riscaldamento integrativo) con una nuova pompa calore ad alta efficienza È possibile godere della detrazione del 55% anche per il nuovo portone d ingresso, ma solo se questo presenta le stesse componenti costruttive richieste per le finestre; in tal caso, per comprovare il risparmio energetico, basta la certificazione rilasciata dal produttore. Le spese relative agli interventi sulle strutture verticali ammesse a fruire della detrazione possono consistere: - in lavori che interessano le strutture opache; - in interventi riguardanti le finestre consistenti, a loro volta, nella sostituzione di finestre comprensive di infissi o nella sostituzione delle sole strutture vetrate. Nel caso in cui in uno stabile alcuni appartamenti abbiano il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull intera spesa sostenuta per l installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento. In caso di sostituzione di serramenti ed infissi presso un unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica la detrazione spetta sia al nudo proprietario che all inquilino per l ammontare di spesa effettivamente sostento da ciascuno, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa euro , rispetto dei parametri tecnici dell intervento. La comunicazione all ENEA può essere unica facendo riferimento all unico intervento ed ai due beneficiari. La spettanza della detrazione per gli interventi di risparmio energetico è subordinata alla circostanza che tali interventi siano realizzati su edifici esistenti. Nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l intervento si considera nuova costruzione ; mentre, in caso di ristrutturazione senza demolizione dell esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In quest ultimo caso, l agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell edificio, in quanto per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all intero edificio, comprensivo anche dell ampliamento. 438 DICHIARAZIONI FISCALI

121 Misura della detrazione e limiti Per ciascuno dei predetti interventi, la detrazione, nella misura del 55%, si applica su un ammontare massimo di spese sostenute. In particolare, è previsto che, l ammontare massimo della detrazione di cui è possibile usufruire è pari a: ,00 euro per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell apposita tabella; ,00 euro per gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; ,00 euro per le spese relative all installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; ,00 euro per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Di seguito, si riporta una tabella di sintesi con l indicazione, anche, della spesa massima agevolabile: Tipo di intervento Spesa massima (in euro) Detrazione massima (in euro) Riqualificazione energetica di edifici esistenti , ,00 Strutture opache verticali, strutture opache orizzontali , ,00 (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua , ,00 calda Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale , ,00 Modalità per usufruire della detrazione In sintesi, per poter fruire della suddetta agevolazione il contribuente deve: acquisire la fattura relativa all intervento effettuato; documentare il pagamento tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il Codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il Codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L art. 7, comma 2, lett. r), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 ha eliminato l obbligo di indicare il costo della manodopera nelle fatture relative ai lavori agevolati. Inoltre, è previsto che il contribuente deve farsi rilasciare da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali DICHIARAZIONI FISCALI

122 (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari) la seguente documentazione: a) una asseverazione che contenga la rispondenza dell intervento ai previsti requisiti; il tecnico abilitato che rilascia l asseverazione ne risponde civilmente e penalmente; b) la certificazione energetica dell edificio, di cui all art. 6 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall ente locale, ovvero, negli altri casi, un attestato di qualificazione energetica, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato. Questi documenti non sono richiesti, a partire dal 1 gennaio 2008, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l installazione di pannelli solari. Inoltre l art. 31 della legge n. 99/2009 ha abolito l obbligo di produrre l attestato di qualificazione e- nergetica anche per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; c) una scheda informativa sugli interventi realizzati, da compilare telematicamente sul sito dell ENEA ( che deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l attestato di qualificazione e- nergetica, rientrano negli importi detraibili. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all ENEA telematicamente (attraverso il sito internet, ottenendo ricevuta informatica), i dati contenuti nell attestato di certificazione energetica, ovvero nell attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La fine dei lavori coincide con il giorno del cosiddetto collaudo, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. A tale proposito, l Agenzia delle entrate, con la Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E ha chiarito che nel caso in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa), mentre non è ammessa una autocertificazione del contribuente. Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica. E possibile rettificare la comunicazione inviata all ENEA purché la comunicazione in rettifica della precedente sia inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell anno al quale la dichiarazione si riferisce (Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E). Tale procedura, che trova applicazione con riferimento alle spese sostenute dal periodo d imposta 2009, costituisce l unica modalità per far valere le spese non indicate nel- 440 DICHIARAZIONI FISCALI

123 la comunicazione originariamente inviata all ENEA (Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E). Inoltre, il pagamento delle spese sostenute per l esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il Codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il Codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è escluso per i soggetti esercenti attività d impresa e per il caso in cui in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria. Qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura. Va anche ricordato che con il D.M. 6 agosto 2009, in una logica di semplificazione degli adempimenti, è stato: previsto che non è necessario acquisire l asseverazione nel caso in cui la stessa sia sostituita con quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell art. 8, comma 2, D.Lgs.19 agosto 2005, n. 192 ovvero venga esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell art. 28, comma 1, legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell inizio dei lavori; abolito l obbligo di allegare all asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto (ciò in relazione alla sostituzione di finestre comprensive di infissi); abolito l obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato (per i pannelli solari realizzati in autocostruzione). L asseverazione, la ricevuta della trasmissione all ENEA della documentazione, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e - limitatamente alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all art. 5 D.P.R. n. 917/1986, non titolari di reddito d impresa - la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui è stato effettuato il pagamento devono essere conservate (ed esibite, a richiesta degli uffici finanziari). Rateizzazione La detrazione spettante va ripartita in rate variabili a seconda del periodo d imposta, così come riportato nella tabella seguente: Anno Rate annuali (*) da 3 a DICHIARAZIONI FISCALI

124 Anno Rate annuali (*) Nota: (*) A scelta irrevocabile del contribuente operata all atto della prima detrazione. Lavori che proseguono oltre il periodo d imposta Per le spese sostenute nei periodi d imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previste dalle relative disposizioni normative, occorre inviare all Agenzia delle entrate, un apposita comunicazione. A tale proposito valgono le seguenti regole: il predetto modello deve essere presentato con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati; per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d imposta, mentre non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d imposta; il modello non deve essere presentato se nel periodo d imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese; il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio; per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. La mancata osservanza dei predetti termini e l omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; piuttosto, come precisato con la Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, è applicabile la sanzione da euro 258 a euro (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997). Le persone fisiche non imprenditori, che sostengono spese per interventi di risparmio energetico rientranti della detrazione del 55%, in caso di lavori che si protraggono per più anni, devono detrarre tali spese in base al principio di cassa. Pertanto, l ammontare detraibile corrisponde a quello sostenuto per ciascun anno. In particolare, se una persona fisica non imprenditore sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, porterà in detrazione, in ossequio al principio di cassa, le spese sostenute e rimaste a carico, ad esempio nel 2010, nella dichiarazione dei redditi relativa all anno 2010 e quelle sostenute e rimaste a carico nel 2011 nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, anche se riferite ad un unico intervento che prosegue per diversi periodi di imposta (2010 e 2011). Se, invece, i suddetti interventi sono realizzati da un imprenditore, le relative spese saranno portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le stesse devono intendersi sostenute in base al principio di competenza (le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate). Inoltre, poiché per il 2011 le nuove disposizioni prevedono che le spese sostenute in tale anno devono essere ripartite in 10 rate (e non in 5 come previsto dalla precedente normativa), le stesse, anche se riferite al medesimo intervento, dovranno essere rateizzate in base alla normativa vigente nell anno di sostenimento dell onere. 442 DICHIARAZIONI FISCALI

125 Pertanto, se, ad esempio, una persona fisica non imprenditore ha iniziato gli interventi agevolati nel 2010 e li ha ultimati nel 2011, le spese sostenute nel 2010 devono essere rateizzate in 5 anni (secondo la normativa in vigore nel 2010), mentre le spese sostenute nel 2011 devono essere rateizzate in 10 anni (Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E). Cumulo La detrazione d imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, sino al 30 giugno 2013, la detrazione del 36%/50% per il recupero del patrimonio edilizio). Inoltre, il cumulo non è possibile nemmeno: con il premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell energia di cui all art. 7 D.M. 19 febbraio Tale incentivo, calcolato in ragione dell energia fotovoltaica prodotta annualmente dall impianto medesimo, viene erogato per un periodo di venti anni; con eventuali incentivi riconosciuti dalle Regioni o dagli enti locali per gli stessi interventi; con le agevolazioni previste per interventi su immobili soggetti al vincolo della tutela del patrimonio culturale. La non cumulabilità deve ritenersi riferibile anche alla detrazione del 19% prevista dal TUIR per le spese relative alla manutenzione e al restauro dei beni vincolati. Modalità di compilazione Riguardo alla compilazione della Sezione IV, Righi da E61 a E63, valgono le seguenti modalità operative. Colonna 1 - Tipo di intervento In questa Colonna va indicato uno dei seguenti Codici che identifica l intervento effettuato: 1 Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all allegato C del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio Ad esempio: rientrano in questa tipologia di interventi la sostituzione o l installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazioni non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati; 2 Interventi sull involucro di edifici esistenti: sono tali gli interventi su edifici o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti) o strutture o- pache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione DICHIARAZIONI FISCALI

126 dell elemento costruttivo a condizione che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, di cui all Allegato B del Decreto del Ministro per lo sviluppo economico 11 marzo 2008; 3 Installazione di pannelli solari: sono tali gli interventi per l installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico; 4 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: sono tali gli interventi per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1 gennaio 2008 rientra negli interventi agevolabili per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1 gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Colonna 2 - Anno Va indicato l anno in cui sono state effettuate le spese. Colonna 3 - Casi particolari Deve essere indicato uno dei seguenti Codici: 1 per spese sostenute a seguito di lavori iniziati dal 2008 al 2011 e ancora in corso nel 2012; 2 se le spese sostenute riguardano un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione negli anni dal 2009 al 2012; 3 nell ipotesi in cui le ipotesi di cui ai numeri precedenti risultino sussistere contemporaneamente (ad esempio, continuazione lavori ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione). Colonna 4 - Rideterminazione rate E riservata ai contribuenti che, dal 2009 al 2012, abbiano acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile che, esclusivamente nel corso dell anno 2008 è stato oggetto di lavori di riqualificazione energetica e hanno rideterminato o intendano rideterminare il numero delle rate. La rideterminazione del numero delle rate non può essere liberamente scelta dal contribuente, bensì risulta costituita da 10 rate. Nel caso in cui il contribuente si trovi nell ipotesi sopra prospettata, nella Colonna 4 si deve indicare il numero delle rate in cui era stata inizialmente ripartita la detrazione. Colonna 5 - Ripartizione rate Deve essere indicato il numero di rate in cui risulta essere stata ripartita la detrazione. In particolare andrà indicato: 10 se la spesa è stata sostenuta nel 2011 o 2012; 444 DICHIARAZIONI FISCALI

127 5 se la spesa è stata sostenuta nel 2009 o 2010; fra 3 e 10 se la spesa è stata sostenuta nel Se è stata compilata la Colonna 4, in questa Colonna va indicato 10. Colonna 6 - Numero rata Deve essere indicato il numero della rata che il contribuente utilizza nell anno Pertanto, per le spese sostenute nel 2008 andrà indicato il n. 5 (oppure 1, 2 o 3 se è stata compilata la Colonna 4), per quelle del 2009, il n. 4, per quelle del 2010, il n. 3, per le spese sostenute nel 2011, il n. 2, per le spese sostenute nel 2012, il n. 1. Colonna 7 - Spesa Va indicato l ammontare della spesa sostenuta, nei limiti individuati dalla normativa per tipologia d intervento e, precisamente: se nella Colonna 1 è stato inserito il Codice 1 (interventi di riqualificazione e- nergetica di edifici esistenti): ; se nella Colonna 1 è stato inserito il Codice 2 (interventi sull involucro degli edifici esistenti) o il Codice 3 (installazione di pannelli solari): ; se nella Colonna 1 è stato inserito il Codice 4 (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale): Detrazioni per canoni di locazione Nella Sezione V del Mod. 730/2013 devono essere indicati i dati necessari per fruire delle detrazioni per canoni di locazione. Le detrazioni riconosciute sono diverse e precisamente: ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale; ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni; ai lavoratori dipendenti. Titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: 300 euro, se il reddito complessivo non supera ,71 euro; 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a ,71 euro, ma non superiore a ,41 euro. Inoltre, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati secondo il c.d. canale concordato, spetta una detrazione complessivamente pari a: 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera ,71 euro; DICHIARAZIONI FISCALI

128 247,90 euro, se il reddito complessivo supera ,71 euro ma non ,41 euro. Giovani Per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati è prevista la detrazione pari a 991,60 euro. Tale detrazione spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera ,71 euro. Lavoratori dipendenti A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione pari a: 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera ,71 euro; 495,80 euro, se il reddito complessivo è superiore a ,71 euro, ma non a ,41 euro. La detrazione si applica in presenza delle seguenti condizioni: il dipendente deve aver trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo; il nuovo comune deve essere distante almeno 100 chilometri dal precedente e comunque al di fuori della propria regione; la residenza nel nuovo comune deve essere stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione. La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza (ad esempio, se un contribuente ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2011, potrà beneficiare della detrazione per gli anni 2011, 2012 e 2013) e non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, borse di studio). Disposizioni comuni Le predette detrazioni: vanno ripartite tra gli aventi diritto e non sono tra loro cumulabili; il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole; vanno rapportate al periodo dell anno durante il quale l unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all imposta lorda diminuita, nell ordine, delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 D.P.R. n. 917/1986, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. 446 DICHIARAZIONI FISCALI

129 Si ricorda, infine, che nel computo del reddito complessivo va compreso anche il reddito delle eventuali locazioni su cui si applica la cedolare secca. Modalità di compilazione La Sezione V, destinata ai dati per fruire delle detrazioni d imposta per canoni di locazione, si compone di due soli Righi: Rigo E71: relativo alle detrazioni riconosciute agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, a quelli con contratti concordati o ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni; Rigo E72: relativo alla detrazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale - Rigo E71 Questo Rigo va compilato dai titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale che si trovano in uno dei seguenti casi: 1) aver stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431); 2) aver stipulato o rinnovato il contratto secondo quanto disposto dall art. 2, comma 3 e dall art. 4, commi 2 e 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431 (c.d. contratti convenzionati); 3) avere un età compresa tra i 20 e i 30 anni e avere stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n In tal caso è necessario che l unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La compilazione avviene nel seguente modo: Colonna 1 - Tipologia In questa Colonna deve essere indicato: 1, se il contribuente si trova nel caso previsto al sopra evidenziato punto 1; 2, se il contribuente si trova nel caso previsto al sopra evidenziato punto 2; 3, se il contribuente si trova nel caso previsto al sopra evidenziato punto 3. Colonna 2 - N. di giorni Va indicato il numero di giorni nei quali l unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale. Qualora, nel corso dell anno, il contribuente si trovi in situazioni identificate con Codici differenti, occorre compilare, per ognuna di esse, un Rigo E71 apposito utilizzando un nuovo Modello. La somma dei giorni indicati nella Colonna 2 dei diversi Righi non potrà essere superiore a 365. Colonna 3 - Percentuale Deve essere indicata la percentuale nella cui misura spetta la detrazione. DICHIARAZIONI FISCALI

130 Nel caso in cui il contratto sia cointestato a più soggetti, la percentuale di spettanza della detrazione va ripartito tra gli stessi. Ad esempio, in caso di due contribuenti cointestatari del contratto di locazione gli stessi dovranno indicare in Colonna 3 il 50% a testa. Nel caso in cui, nel corso dell anno, la percentuale di spettanza sia variata, occorre compilare per ognuna di esse un Rigo E71, utilizzando un nuovo Modello. La somma dei giorni indicati nella Colonna 2 dei diversi Righi non potrà risultare superiore a 365. Inoltre, le detrazioni previste dal Rigo E71 non sono cumulabili fra loro, ma il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando il Rigo che interessa. Tuttavia è possibile che il contribuente possa beneficiare di più detrazioni, ad esempio nel caso in cui lo stesso si trovi per una parte d anno in una delle previste situazioni e per la restante parte dell anno in un altra previsione. In tal caso sarà possibile compilare più Righi, ma la somma dei giorni indicati nella Colonna n. 2 non potrà risultare superiore a 365 giorni. Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro - Rigo E72 Questo Rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 km di distanza dal precedente e, in ogni caso, al di fuori della propria regione. La compilazione avviene nel seguente modo: Colonna 1 - N. di giorni Va indicato il numero di giorni nei quali l unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale. Colonna 2 - Percentuale Deve essere indicata la percentuale nella cui misura spetta la detrazione. Nel caso in cui il contratto di locazione è intestato a più soggetti; in tale caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente. Nel caso in cui, nel corso dell anno, la percentuale di spettanza sia variata, occorre compilare per ognuna di esse un Rigo E72, utilizzando un nuovo Modello. La somma dei giorni indicati nella Colonna 1 dei diversi Righi non potrà risultare superiore a 365. Inoltre, le detrazioni previste dal Rigo E71 e dal Rigo E72 non sono cumulabili fra loro, ma il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando il Rigo che interessa. Righi E81,E82, E83 - Altre detrazioni d imposta I Righi E81, E82 ed E83 sono destinati ad altre detrazioni d imposta e precisamente: detrazione per spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81); 448 DICHIARAZIONI FISCALI

131 detrazione per spese per l acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e computer - anno 2009 (Rigo E82); altre detrazioni: Rigo E83). Spese di mantenimento di cani guida Il contribuente non vedente può portare in detrazione dall imposta lorda, nella misura forfetaria di 516,46 euro, le spese sostenute per il mantenimento dei cani guida. Spese per l acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e computer Vanno indicate le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 volte all acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, per l arredo di immobili ristrutturati. Si ricorda che l agevolazione, prevista per il 2009, non è stata prorogata. L indicazione di tali spese consente, pertanto, di fruire della quarta delle cinque rate annuali in cui la detrazione risulta suddivisa dal soggetto che presta l assistenza fiscale. La detrazione era riconosciuta per una quota del 20% delle spese sostenute nel 2009, fino a una soglia massima di spesa di euro. A tale importo massimo di spesa non concorrono gli acquisti di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni per cui risulta prevista l apposita detrazione del 20% precedentemente analizzata. La detrazione deve essere suddivisa tra gli aventi diritto. Altre detrazioni Le altre detrazioni di cui è possibile fruire riguardano: la borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che, al momento della richiesta, hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106; le donazioni effettuate all ente Ospedaliero Ospedale Galliera di Genova finalizzate all attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. La detrazione compete nei limiti del 30% dell imposta lorda dovuta. Modalità di compilazione Il Rigo E81 va barrato per usufruire della detrazione. Nel Rigo E82 va riportato lo stesso importo che è stato indicato nella dichiarazione dei redditi dello scorso anno (Rigo E82 del Mod. 730/2012 o Rigo RP82 del Mod. U- nico PF/ quest ultimo moltiplicato per cinque). Nel Rigo E83, vanno indicati: in Colonna 1: DICHIARAZIONI FISCALI

132 - il Codice 1 per la borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di i- struzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che, al momento della richiesta, hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106; - il Codice 2 per le donazioni effettuate all ente Ospedaliero Ospedale Galliera di Genova finalizzate all attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. La detrazione compete nei limiti del 30% dell imposta lorda dovuta. in Colonna 2 il relativo importo. CASI PRATICI Rigo E1: Spese sanitarie SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E PROTESI SANITARIE Si ipotizzi che il dichiarante abbia sostenuto, nel 2012, le seguenti spese sanitarie: visita specialistica: 200 euro; acquisto di occhiali (montatura e lenti): 300 euro. La compilazione del Quadro E, Rigo E1 avviene come segue: Colonna 2: 500 euro ( ) Chi presta l assistenza fiscale indicherà nel Mod , al Rigo 28, il 19% del Rigo E1 ridotto della franchigia di 129 euro: ( ) x 19% = 70 euro. 450 DICHIARAZIONI FISCALI

133 Rigo E2: Spese sanitarie per familiari non a carico SPESE SOSTENUTE DA CONTRIBUENTI PER CONTO DI SOGGETTI NON A CARICO Si ipotizzi che un pensionato di 73 anni (ALFA), affetto da patologie che danno diritto all esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria, nel corso del 2012 ha beneficiato di cure mediche per un ammontare complessivo di euro di cui: euro sostenute direttamente; euro sostenute per suo conto da un familiare (BETA). Il contribuente ALFA ha, inoltre, sostenuto altre spese mediche detraibili per 200 euro. Il reddito percepito nel 2012 dal contribuente ALFA (pensione) ammonta a euro. La compilazione del Quadro E spetta sia al contribuente ALFA che a BETA nel seguente modo. Contribuente ALFA Può portare in detrazione, oltre alla spesa sostenuta per le patologie esenti ( euro) anche le altre spese mediche (200 euro). Pertanto compila il Rigo E1 indicando: nella Colonna 1: l importo di euro (cioè l importo sostenuto dal familiare); nella Colonna 2: le spese che ha sostenuto direttamente e cioè euro (1.000 euro per patologie esenti euro per altre spese mediche). Il soggetto che presta assistenza, nella liquidazione delle imposte, verifica che l importo spettante in detrazione non trova capienza per intero essendo l imposta lorda di modesta entità. In particolare, l imposta lorda che residua dopo aver scomputato la detrazione per pensione è pari a: Reddito imponibile: 8.000,00 euro; Imposta lorda (8.000,00 x 23%): 1.840,00 euro; Detrazione per pensione (inferiore a 75 anni): 1.631,00 euro; Imposta lorda residua: 209,00 euro. Le detrazioni per oneri spettano al contribuente nel limite della capienza dell imposta residua (209 euro). Innanzitutto, si portano in detrazione le spese sostenute direttamente: ( ) = x 19% = 203 euro = 6 euro Poi si portano in detrazione le spese sostenute dall altro familiare: x 19% = euro di cui: 6 euro azzerano l imposta; euro non trovano capienza. DICHIARAZIONI FISCALI

134 Pertanto, il contribuente ALFA può recuperare l importo di 209 euro ( ) azzerando la propria imposta lorda. L ammontare di detrazione che non trova capienza pari a euro può essere portata in detrazione dal contribuente BETA. Tale importo deve essere ricondotto alla spesa nel seguente modo: x 100/19 = 8.968,42 Inoltre nella Sezione messaggi del modello occorre indicare: l importo di euro 8.968,42 sostenuto da altro familiare per patologie esenti non è stato portato in detrazione per incapienza di imposta: la somma può essere portata in detrazione dal familiare che l ha sostenuta. Contribuente BETA Il contribuente che ha sostenuto la spesa per conto del familiare non a carico può detrarre la quota di spesa pari a 8.968,42 euro, previa riduzione dello stesso a euro. Tale spesa va indicato nel Rigo E2 e dà diritto alla relativa detrazione. Rigo E3: Spese sanitarie per portatori di handicap ACQUISTO DI UN SUSSISIO INFORMATICO PER UN PORTATORE DI HANDICAP A CARICO DEL CONTRIBUENTE Si ipotizzi che un contribuente abbia acquistato, nel 2012, un computer per un parente, portatore di handicap, a suo carico. La spesa sostenuta ammonta a 1.000,00 euro. Tale importo va indicato nel Rigo E3. Chi presta l assistenza fiscale effettuerà il calcolo della detrazione (1.000 x 19% = 190,00 euro) ed indicherà tale importo al Rigo 28 del Mod DICHIARAZIONI FISCALI

135 Rigo E4: spese per acquisto veicolo per portatore di handicap ACQUISTO DI UN VEICOLO NEL 2012 Si ipotizzi che un contribuente, portatore di handicap, abbia acquistato, nel 2012, un veicolo adattato per un ammontare complessivo di euro. Si sceglie di rateizzare la detrazione. La compilazione del Quadro E, Rigo E4 avviene come segue: casella numero rata: 1; importo da indicare nel Rigo: Chi presta l assistenza fiscale compilerà il Mod indicando, al Rigo 28, la rata corrispondente della detrazione e, precisamente: ( / 4 ) x 19% = 750,00 Rigo E5: Acquisto di cane guida per non vedente ACQUISTO DI UN CANE NEL 2012 Si ipotizzi che un contribuente non vedente, nel 2012, abbia acquistato un cane guida per un ammontare complessivo di euro. Si sceglie di rateizzare la detrazione. La compilazione del Quadro E, Rigo E5 avviene come segue: casella numero rata: 1; importo da indicare nel Rigo: Chi presta l assistenza fiscale compilerà il Mod indicando, al Rigo 28, la rata corrispondente della detrazione e, precisamente: DICHIARAZIONI FISCALI

136 (1.260 / 4 ) x 19% = 60,00 Rigo E6: Spese sanitarie rateizzate nelle precedenti dichiarazioni SPESE SANITARIE SOSTENUTE NEL 2011 Si ipotizzi che un contribuente ha sostenuto, nel 2011, spese sanitarie per euro euro. L importo, al netto della franchigia di 129 euro (quindi pari a euro), è stato riportato dal soggetto che presta assistenza fiscale nel Rigo 136 del Mod 730-3/2012. La compilazione del Quadro E, Rigo E6 per fruire della seconda rata avviene come segue: Colonna 1: 2; Colonna 2: Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: / 4 x 19% = 754,00 Nulla andrà indicato nel Rigo 136 del Mod Rigo E7: Interessi su mutui per l acquisto dell abitazione principale MUTUO INTESTATO AD UN SOLO CONTRIBUENTE CON INTERESSI PASSIVI SUPERIORI A EURO Si ipotizzi il caso di un immobile acquistato ed adibito ad abitazione principale, intestato ad un solo contribuente. Interessi passivi pagati nel 2012: euro. Poiché l importo sostenuto supera la soglia massima di euro, sarà detraibile solo tale ultimo importo. 454 DICHIARAZIONI FISCALI

137 Nel Rigo E7 per fruire della detrazione il contribuente indicherà l importo di euro. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 760,00. MUTUO COINTESTATO AD ENTRAMBI I CONIUGI PER IMMOBILE COINTESTATO Si ipotizzi il caso di un immobile acquistato da entrambi i coniugi ed adibito ad abitazione principale degli stessi. Anche il mutuo è cointestato. Interessi passivi pagati nel 2012: euro. Poiché l importo sostenuto supera la soglia massima di euro, sarà detraibile solo tale ultimo importo. Ciascun coniuge detrae: x 50% = euro. Pertanto, ciascun coniuge, nel Rigo E7 per fruire della detrazione, indicherà l importo di euro. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 380,00. Si segnala che a diverse conclusioni si giunge nel caso in cui l immobile sia cointestato e il mutuo no o viceversa. Per maggiori dettagli su tali particolari ipotesi si rimanda alla successiva Sezione dedicata ai Casi particolari. DICHIARAZIONI FISCALI

138 Rigo E8: Interessi su mutui per l acquisto di altri immobili MUTUO CONTRATTO NEL 1992 Si ipotizzi il caso di un immobile acquistato ed adibito ad abitazione secondaria, intestato ad un solo contribuente. Interessi passivi pagati nel 2012: euro. Poiché l importo sostenuto supera la soglia massima di euro, sarà detraibile solo tale ultimo importo. Nel Rigo E8 per fruire della detrazione il contribuente indicherà l importo di euro. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 393,00. Rigo E9: Interessi su mutui contratti nel 1997 per ristrutturazioni MUTUO CONTRATTO NEL 1997 Si ipotizzi il caso di un contribuente che ha contratto, nel 1997, un mutuo pari a euro per ristrutturazione un immobile. Le spese sostenute e documentate sono: 1997: euro; 1998: euro; 1999: euro. Interessi passivi pagati nel 2012: euro. Il contribuente potrà portate in detrazione la seguente quota di interessi: ( ) / = 0,9 Quindi: x 0,9 = Nel Rigo E9 per fruire della detrazione il contribuente indicherà l importo di euro. 456 DICHIARAZIONI FISCALI

139 Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 428,00. Rigo E10: Interessi su mutui contratti per la costruzione o ristrutturazione dell abitazione principale MUTUO CONTRATTO NEL 2012 PER LAVORI DI RISTRUTURAZIONE INIZIATI NEL 2011 Si ipotizzi il caso di un contribuente che ha contratto, nel 2012, un mutuo pari a euro per la ristrutturazione dell abitazione principale. I lavori sono iniziati nel 2011 e terminati nel Le spese sostenute e documentate sono: 2011: euro; 2012: euro. Gli interessi passivi pagati ammontano a: 2011: euro; 2012: euro. Nel 2011, sulla base delle istruzioni fornite dall Agenzia delle entrate con la Circolare 3 maggio 2005, n.17/e, ha inserito nel Mod. 730 l intero ammontare degli interessi passivi corrisposti senza operare alcun rapporto tra spese sostenute e capitale concesso a mutuo. Nel 2012, avendo terminato i lavori di ristrutturazione (e, quindi, conoscendo la spesa complessiva sostenuta) il contribuente deve eseguire tale rapporto: ( ) / = 0,65 Quindi il contribuente potrà portate in detrazione la seguente quota di interessi: x 0,65 = Nel Rigo E10 per fruire della detrazione il contribuente indicherà l importo di euro. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 247,00. DICHIARAZIONI FISCALI

140 Va però detto che il contribuente, nel 2011, ha detratto l intero ammontare degli interessi sostenuti (2.500 euro) e non la quota esatta (cioè il 65% di 2.500) per cui nel Mod. 730/2013 sarà tenuto ad assoggettare a tassazione separata la differenza tra interessi indicati nel Mod. 730/2012 e l ammontare effettivamente detraibile. Pertanto si avrà: interessi passivi 2011 detratti: euro; interessi passivi 2011 effettivamente detraibili: x 0,65 = euro; differenza: = 875 euro. Tale importo deve essere indicato nel Mod. 730/2013, Quadro D, Rigo D7, Codice 4. Rigo E11: Interessi su mutui o prestiti agrari PRESTITO AGRARIO Si ipotizzi il caso di un contribuente che ha contratto un prestito agrario per un terreno con: reddito dominicale: 100,00 euro; reddito agrario: 80,00 euro. Gli interessi passivi pagati nel 2012 ammontano a 500 euro. Il contribuente potrà portate in detrazione la seguente quota di interessi: reddito dominicale rivalutato: 100,00 x 1,80 = 180,00 euro reddito agrario rivalutato: 80,00 x 1,70 = 136,00 euro Quindi: 180, ,00 = 316,00 Nel Rigo E11 per fruire della detrazione il contribuente indicherà l importo di 316 euro. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del modello Pertanto, indicherà: 316 x 19% = 60, DICHIARAZIONI FISCALI

141 Se il contribuente ha indicato nel Rigo E11 l importo di 500 euro, chi presta assistenza fiscale dovrà ricondurre tale importo a 316 dandone motivazione nelle annotazioni del Mod Rigo E12: Premi di assicurazione POLIZZA STIPULATA NEL 2012 Si ipotizzi il caso di un contribuente che ha stipulato, in data 10 gennaio 2012, una polizza di assicurazione con un premio annuo pari a euro, di cui: per rischio morte: 300 euro; per invalidità permanente non inferiore al 5%: euro; di natura finanziaria: euro. Gli importi detraibili sono solo quelli versati per rischio morte e invalidità permanente non inferiore al 5%, pari, complessivamente a euro ( ). Poiché l importo complessivo detraibile supera la soglia di euro, nel Rigo E12, il contribuente indicherà solo quest ultimo importo. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 245,00. Rigo E13: Spese di istruzione TASSE UNIVERSITARIE Si ipotizzi il caso di un contribuente che, nel 2012, ha sostenuto spese di iscrizione del proprio figlio fiscalmente a carico al 100%, in una università privata per un ammontare pari a euro. Le spese corrispondenti previste per l iscrizione all Università statale della stessa città ammontano a euro. DICHIARAZIONI FISCALI

142 Poiché si tratta di una università privata, gli importi detraibili sono solo quelli previsti per gli istituti statali corrispondenti, pari, nel caso prospettato, a euro. Pertanto, il contribuente indicherà nel Rigo E13 tale minore importo. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 285,00. Rigo E14: Spese funebri SPESE SOSTENUTE IN DUE DIVERSI PERIODI D IMPOSTA Si ipotizzi il caso di un contribuente che, per il decesso di un proprio parente (fratello), avvenuto a fine dicembre 2011, ha sostenuto le seguenti spese: dicembre 2011: spese per funerale pari a euro; gennaio 2012: spese per lapide pari a euro. Nel Mod. 730/2012 il contribuente ha detratto le spese sostenute nel 2011, pari a euro (l importo è totalmente detraibile in quanto inferiore al limite massimo di 1.549,37 euro). Pertanto, il contribuente ha indicato nel Rigo E14 tale minore importo. Chi presta l assistenza fiscale ha calcolato la detrazione spettante su tale importo e l ha indicata nel Rigo 28 del Mod /2012. Pertanto, ha indicato: x 19% = 228,00. Nel Mod. 730/2013 il contribuente potrà detrarre le spese sostenute nel 2012, pari a euro. Però, dovrà prima rapportare tale somma, tenendo conto di quanto già detratto nel 2011, al limite massimo di 1.549,37 euro. 460 DICHIARAZIONI FISCALI

143 In particolare: importo massimo detraibile nel 2012: 1.549, ,00 = 349,00 euro Pertanto, il contribuente indicherà nel Mod. 730/2013 solo tale minore importo. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod /2013. Pertanto: 349,00 x 19% = 66,00. Rigo E15: Spese per addetti all assistenza personale SPESE SOSTENUTE PER DUE DIVERSI FAMILIARI Si ipotizzi il caso di un contribuente che, nel 2012, ha sostenuto spese per l assistenza di due familiari non autosufficienti, appositamente documentate, pari a euro. Il contribuente potrà detrarre le spese sostenute nel 2012 per un ammontare massimo di euro in quanto tale limite si riferisce al singolo contribuente a prescindere dai familiari assistiti. Pertanto, il contribuente indicherà nel Rigo E15 tale minore importo. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 399,00. DICHIARAZIONI FISCALI

144 Rigo E16: Spese per attività sportiva praticata da ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni SPESE SOSTENUTE PER DUE RAGAZZI Si ipotizzi il caso di un contribuente che, nel 2012, ha sostenuto spese, di ammontare pari a 600 euro, per l attività sportiva di due figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni, fiscalmente a suo carico al 100%. Il contribuente potrà detrarre le spese sostenute nel 2012 per un ammontare massimo di 210 euro per ogni figlio, quindi al massimo 420 euro. Pertanto, il contribuente indicherà nel Rigo E16 tale minore importo. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: 420 x 19% = 80,00. Righi E17-E19: Spese per intermediazione immobiliare SPESE SOSTENUTE PER L ACQUISTO DI UNA ABITAZIONE PRINCIPALE DA PARTE DI DUE CONIUGI Si ipotizzi il caso di due coniugi non a carico, che, nel 2012, avendo acquistato in comproprietà una abitazione principale, hanno sostenuto spese di intermediazione immobiliare per un ammontare complessivo pari a euro. Ciascun contribuente potrà detrarre le spese sostenute nel 2012 per un ammontare massimo di euro, rapportate alla quota di possesso dell immobile. Quindi: x 50% = 500 euro. Pertanto, ciascun contribuente indicherà nel Rigo E17 della propria dichiarazione tale minore importo, con il Codice DICHIARAZIONI FISCALI

145 Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: 500 x 19% = 95,00. Righi E17-E19: Spese per canoni di locazioni per studenti fuori sede SPESE SOSTENUTE PER DUE FIGLI Si ipotizzi il caso di un contribuente, che, nel 2012, ha sostenuto spese per canoni di locazione di due figli universitari, fuori sede, fiscalmente a carico al 100%. L importo della spesa complessiva ammonta a euro. Poiché la spesa supera il limite massimo detraibile di euro, può essere detratto solo questo minore importo. Pertanto, il contribuente indicherà nel Rigo E17 (con il Codice 18) della propria dichiarazione tale minore importo. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 500,00. DICHIARAZIONI FISCALI

146 Rigo E21: Contributi previdenziali ed assistenziali CONTRIBUTO SSN PER ASSICURAZIONE RC VEICOLI Si ipotizzi il caso di un contribuente, che, nel 2012, ha versato un contributo al S.S.N. sulla polizza di assicurazione del proprio autoveicolo, per un ammontare pari a 75,00 euro. Dal 2012, la deducibilità di tali oneri è riservata solo alla quota che supera i 40 euro. Tale calcolo, però, viene fatto da chi presta assistenza fiscale. Pertanto, il contribuente indicherà nel Rigo E21, Colonna 1 della propria dichiarazione l intero importo. Chi presta l assistenza fiscale indicherà la differenza pari a 35 euro (tra 75-40), insieme a tutti gli altri oneri deducibili, nel Rigo 13 del Mod CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO CASALINGHE Si ipotizzi il caso di un contribuente, che, nel 2012, ha versato al fondo casalinghe contributi per euro. Pertanto, il contribuente indicherà nel Rigo E21, Colonna 2 della propria dichiarazione tale importo. Chi presta l assistenza fiscale indicherà tale importo, insieme a tutti gli altri oneri deducibili, nel Rigo 13 del Mod DICHIARAZIONI FISCALI

147 Rigo E22: Assegno periodico corrisposto al coniuge ASSEGNO CORRISPOSTO ALL EX CONIUGE Si ipotizzi il caso di un contribuente, che, nel 2012, ha versato all ex coniuge un assegno mensile di euro. Pertanto, il contribuente indicherà: nel Rigo E22, Colonna 1: il Codice fiscale dell ex-coniuge; nel Rigo E22, Colonna 2: l importo complessivo di euro (1.500 x 12 mesi). Chi presta l assistenza fiscale indicherà tale importo, insieme a tutti gli altri oneri deducibili, nel Rigo 13 del Mod Rigo E23: contributi per addetti ai servizi domestici e familiari CONTRIBUTI VERSATI PER LA COLF Si ipotizzi il caso di un contribuente, che, nel 2012, ha versato, per una colf, contributi previdenziali per un ammontare complessivo di euro, di cui 300 euro a carico del lavoratore. Il contribuente indica nella propria dichiarazione la quota dei contributi rimasti a suo carico, pari a euro ( ). Poiché il limite massimo di deducibilità è pari a 1.549,37, il contribuente indicherà nel Rigo E23 tale minore importo. DICHIARAZIONI FISCALI

148 Chi presta l assistenza fiscale indicherà tale importo, insieme a tutti gli altri oneri deducibili, nel Rigo 13 del Mod Rigo E24: Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose EROGAZIONE LIBERALE ALLA CHIESA CATTOLICA Si ipotizzi il caso di un contribuente, che, nel 2012, ha versato, all Istituto di sostentamento per la chiesa cattolica, contributi per un ammontare complessivo di euro. Poiché il limite massimo di deducibilità è pari a 1.032,00, il contribuente indicherà nel Rigo E24 tale minore importo. Chi presta l assistenza fiscale indicherà tale importo, insieme a tutti gli altri oneri deducibili, nel Rigo 13 del Mod Rigo E25: Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap SPESE SOSTENUTE PER UN FAMILIARE A CARICO Si ipotizzi il caso di un contribuente, che, nel 2012, ha sostenuto, per un familiare fiscalmente a carico, spese mediche generiche per un ammontare complessivo di euro. Poiché non è previsto alcun limite massimo di deducibilità, il contribuente indicherà nel Rigo E25 l intero importo. 466 DICHIARAZIONI FISCALI

149 Chi presta l assistenza fiscale indicherà tale importo, insieme a tutti gli altri oneri deducibili, nel Rigo 13 del Mod Rigo E27: Contributi per previdenza complementare a deducibilità ordinaria CONTRIBUTI VERSATI AD UN FONDO CHIUSO Si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente che ha aderito nel 2004 ad un fondo di previdenza complementare chiuso versando, complessivamente, nel 2012, contributi per un ammontare di euro. Il contribuente ha un reddito di lavoro dipendente di euro ed altri redditi (fabbricati) per euro. Nel CUD 2013 risulta: punto 120 (contributi esclusi dal reddito): 4.500; punto 121 (contributi non esclusi): 500. Pertanto, il contribuente indicherà nel Rigo E27: nella Colonna 1: 4.500; nella Colonna 2: 500 l intero importo. Chi presta l assistenza fiscale, per verificare l ammontare deducibile di quanto indicato nel Rigo E27, Colonna 2, effettuerà il seguente calcolo: limite massimo deducibile - quota già dedotta = quota massima ancora deducibile quindi: 5.164, = 664,57. Poiché: i contributi non ancor dedotti (500) sono inferiori alla quota massima ancora deducibile (664,57) e il reddito complessivo risulta capiente, DICHIARAZIONI FISCALI

150 l importo di 500 euro può essere interamente dedotto (verrà, dunque, riportato nel Rigo 13 del Mod ). Sez. III-A e III-B: Interventi di recupero del patrimonio edilizio SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTE ENTRO IL 25 GIUGNO DICHIARAZIONE CONGIUNTA Si ipotizzi il caso di due coniugi, che presentano dichiarazione congiunta, comproprietari al 50% di un immobile sito a Roma (cod. catastale H501), sul quale, a marzo 2012, sono state sostenute spese di ristrutturazione per un ammontare complessivo di euro. La spesa è stata sostenuta al 50% da entrambi i coniugi. Poiché l importo della spesa supera il limite massimo consentito, pari a euro, potrà essere detratto solo questo minore importo. Quindi la spesa che ciascun comproprietario potrà detrarre è pari a: x 50% = euro Il marito compilerà il Quadro E, Sez. III-A e III-B nel seguente modo: Rigo E41, Sez. III-A: - Colonna 1: 2012; - Colonna 2: 2 - Colonna 8 (casella 10): 1; - Colonna 9: ; - Colonna 10: 1. Rigo E51, sez. III-B: - Colonna 1: 1; - Colonna 3: H501; - Colonna 4: U; - Colonna 5: I; - Colonna 7: 112 (foglio catastale desumibile dal certificato catastale); - Colonna 8: 2225/712 (particella desumibile dal certificato catastale); - Colonna 9: 25 (subalterno catastale desumibile dal certificato catastale). 468 DICHIARAZIONI FISCALI

151 La moglie compilerà il Quadro E, Sez. III-A e III-B nel seguente modo: Rigo E41, Sez. III-A: - Colonna 1: 2012; - Colonna 2: 2 - Colonna 8 (casella 10): 1; - Colonna 9: ; - Colonna 10: 1. Rigo E51, sez. III-B: - Colonna 1: 1; - Colonna 3: H501; - Colonna 4: U; - Colonna 5: I; - Colonna 7: 112 (foglio catastale desumibile dal certificato catastale); - Colonna 8: 2225/712 (particella desumibile dal certificato catastale); - Colonna 9: 25 (subalterno catastale desumibile dal certificato catastale). Chi presta l assistenza fiscale effettuerà il seguente calcolo: / 10 = 2.400; x 36% = 864 (da indicare nel Rigo 29, Colonna 1 (dichiarante) e Colonna 2 (coniuge) del Mod ). DICHIARAZIONI FISCALI

152 SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTE DOPO IL 25 GIUGNO 2012 Si ipotizzi il caso di un contribuente, proprietario al 100% di un immobile sito a Roma (cod. catastale H501), sul quale, ad agosto 2012, sono state sostenute spese di ristrutturazione per un ammontare complessivo di euro. Poiché l importo della spesa non supera il limite massimo consentito, pari a euro, potrà essere detratto l intero importo. Il contribuente compilerà il Quadro E, Sez. III-A e III-B nel seguente modo: Rigo E41, Sez. III-A: - Colonna 1: 2012; - Colonna 2: 3 - Colonna 8 (casella 10): 1; - Colonna 9: ; - Colonna 10: 1. Rigo E51, sez. III-B: - Colonna 1: 1; - Colonna 3: H501; - Colonna 4: U; - Colonna 5: I; - Colonna 7: 112 (foglio catastale desumibile dal certificato catastale); - Colonna 8: 2225/712 (particella desumibile dal certificato catastale); - Colonna 9: 25 (subalterno catastale desumibile dal certificato catastale). Chi presta l assistenza fiscale effettuerà il seguente calcolo: / 10 = 7.000; x 50% = (da indicare nel Rigo 29, Colonna 1 (dichiarante) del Mod ). 470 DICHIARAZIONI FISCALI

153 SPESE DI RISTRUTTURAZIONE INIZIATE IN ANNI PRECEDENTI Si ipotizzi il caso di un contribuente che ha sostenuto spese di ristrutturazione su un immobile di sua proprietà per un ammontare complessivo di euro, così divise: anno 2011: ; anno 2012 (fino al 25 giugno): anno 2012 (dopo il 25 giugno): Innanzitutto, occorre verificare i limiti di spesa e, a tale proposito, va fatta una netta distinzione tra le spese effettuate fino al 25 giugno 2012 per le quali vale il limite di euro e quelle effettuate dopo tale data che godono del maggiore plafond di euro. Ai fini della verifica dei limiti di spesa, vanno dunque effettuate le seguenti operazioni: spese sostenute fino al 25/06/2012: (limite massimo) (spese del 2011) = (plafond ancora utilizzabile). spese sostenute dopo il 25/06/2012: (limite massimo) (spese sostenute nel 2011 e fino al 25/06/2012 ricondotte al limite massimo) = Pertanto: per le spese sostenute fino al 25/06/2012 (detrazione del 36%), il contribuente potrà detrarre solo l importo di spesa pari a euro, in quanto quelle sostenute ( euro) superano il plafond disponibile; per le spese sostenute dopo il 25/06/2012 (detrazione del 50%), il contribuente potrà detrarre l intero importo di spesa pari a euro, in quanto la spesa rientra nel limite massimo di plafond ancora disponibile pari a euro. Il contribuente, per le spese sostenute nel 2012, dovrà compilare due distinti righi della Sez. III-A. La compilazione avviene nel seguente modo: interventi anno Rigo E41, Sez. III-A: - Colonna 1: 2011; - Colonna 8 (casella 10): 2; - Colonna 9: interventi anno 2012 (fino al 25/06/2012) - Rigo E42, Sez. III-A: - Colonna 1: 2012; - Colonna 2: 2 - Colonna 4: Codice 1 (interventi di prosecuzione); - Colonna 8 (casella 10): 1; - Colonna 9: interventi anno 2012 (dopo il 25/06/2012) - Rigo E43, Sez. III-A: - Colonna 1: 2012; DICHIARAZIONI FISCALI

154 - Colonna 2: 3 - Colonna 4: Codice 1 (interventi di prosecuzione); - Colonna 8 (casella 10): 1; - Colonna 9: Poiché il contribuente ha già indicato i dati catastali nella dichiarazione dell anno precedente, non andrà compilata la Sez. III-B. Chi presta l assistenza fiscale effettuerà i seguenti calcoli: Spese 2011: / 10 = 3.500; Spese fino al 25/06/2012: / 10 = 1.300; Detrazione al 36%: ( ) x 36% = 1.728; Spese dopo il 25/06/2012: / 10 = Detrazione al 50%: x 50% = 500; Totale da indicare nel Rigo 29 del Mod : = Sez. IV: Interventi di risparmio energetico SPESE PER SOSTITUZIONE DI INFISSI SOSTENUTE NEL 2012 Si ipotizzi il caso un contribuente che, nel 2012, ha sostituito i vecchi infissi della sua abitazione con nuovi a risparmio energetico per un ammontare complessivo di euro. E stata regolarmente effettuata tutta la procedura prevista dalla norma e il contribuente è in possesso di tutta la documentazione idonea (fatture, ecc.). 472 DICHIARAZIONI FISCALI

155 Il contribuente compilerà il Quadro E, Sez. IV, Rigo E61 nel seguente modo: Colonna 1: Codice 2 (interventi sull involucro degli edifici per riduzione trasmittanza termica); Colonna 2: 2012; Colonna 5: 10 (numero di rate); Colonna 6: 1 (prima della 10 rate); Colonna 7: La spesa poiché è stata sostenuta nel 2012, va rateizzata in 10 rate di uguale importo, quindi, chi presta l assistenza fiscale effettuerà il seguente calcolo: / 10 = x 55% = 330 (da indicare nel Rigo 30 del Mod ) RIDETERMINAZIONE DELLE RATE NEL 2012 Si ipotizzi il caso un contribuente che, nel 2012, ha acquistato un immobile su cui il vecchio proprietario, nel 2010, aveva effettuato interventi di riqualificazione e- nergetica (installazione di pannelli solari per acqua calda) per un ammontare complessivo di euro. Il vecchio proprietario, che aveva rateizzato la detrazione in 5 quote annuali, ha ceduto al nuovo proprietario le rate residue. Il contribuente intende rideterminare le rate. A tal fine, compilerà il Quadro E, sez. IV, Rigo E61 nel seguente modo: Colonna 1: Codice 3 (installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda); Colonna 2: 2010; Colonna 3: Codice 2 (spese riferite a immobile acquistato); Colonna 4: 5 (numero di rate scelto dal vecchio proprietario); Colonna 5: 10 (numero di rate); Colonna 6: 1 (prima delle 10 rate); Colonna 7: DICHIARAZIONI FISCALI

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