Circolare - Notiziario n. 10



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.. Circolare - Notiziario n. 10 CATTABRIGA CLAUDIA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 16 settembre 2013 Nuovo redditometro Circ. Ag. Entrate 31.07.2013, n. 24/E Il nuovo metodo di ricostruzione del reddito si fonda sulle spese certe e sulle spese per elementi certi, tenendo conto, per tali ultime spese, della tipologia di famiglia del contribuente e dell area geografica di appartenenza. Solo in via residuale e per le spese correnti, in quanto numerose e di importi non significativi, ma frequenti nel corso dell anno, al fine di evitare ulteriori oneri di conservazione della documentazione da parte del contribuente, si utilizza la corrispondente spesa media Istat. I valori Istat, pertanto, hanno la funzione di integrare gli elementi presenti in Anagrafe Tributaria. Ai fini dell applicazione delle nuove regole è sufficiente uno scostamento più ridotto rispetto a quello previsto dalla disciplina applicabile fino agli accertamenti relativi alle annualità precedenti al 2009 (pari al 25%); è, inoltre, sufficiente lo scostamento per un solo periodo d imposta e non più biennale. La normativa vigente in materia di accertamento sintetico conserva, comunque, la clausola di garanzia dello scostamento superiore al 20% del dichiarato, che costituisce un ulteriore presidio posto a tutela del contribuente. Il nuovo redditometro non guarda più al solo possesso di beni o investimenti in quanto tali, ma tende a misurare la spesa complessiva ed effettiva del contribuente, in relazione al dichiarato. A differenza del redditometro precedente, che faceva riferimento a pochi elementi significativi di capacità contributiva, il nuovo redditometro poggia su un maggior numero di elementi, considerando anche la composizione del nucleo familiare. Il precedente sistema basato sul D.M. 10.09.1992 resta comunque applicabile agli accertamenti sintetici riferiti agli anni d imposta fino al 2008. Attività di accertamento 2013 Circ. Ag. Entrate 31.07.2013, n. 25/E Nel 2013 l Agenzia delle Entrate svolge attività di controllo specifica nei confronti di grandi contribuenti, imprese di medie dimensioni, imprese minori e lavoratori autonomi, soggetti che beneficiano di regimi agevolati (ad esempio, enti non commerciali, Onlus e società cooperative) e persone fisiche. All attività di controllo si affiancano le attività trasversali come quelle antifrode, di contrasto all evasione internazionale e in materia di riscossione. Con riferimento ai controlli sulla platea dei lavoratori autonomi, la circolare ribadisce l opportunità di fare ricorso alle indagini finanziarie. Questo strumento, in ogni caso, dovrà essere utilizzato solo a valle di una attenta attività di analisi del rischio dalla quale emergano, soprattutto su un trend di anni, significative anomalie dichiarative. Perdite su crediti Circ. Ag. Entrate 1.08.2013, n. 26/E L Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti il trattamento fiscale applicabile alle nuove ipotesi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti. In particolare, per quanto concerne la determinazione degli elementi certi e precisi, necessari ai fini della deducibilità della perdita su crediti, sono previste ipotesi in presenza delle quali tali elementi possono considerarsi realizzati. Si tratta di perdite relative a crediti: - di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento; - il cui diritto alla riscossione è prescritto; - per i quali il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti; - che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto IAS adopter in dipendenza di eventi estintivi. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. La modesta entità è individuata considerando il valore nominale del credito e prescindendo da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale. La verifica del limite quantitativo (2.500 euro o 5.000 euro se l impresa è di più rilevanti dimensioni) deve essere effettuata in relazione al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d imposta più posizioni creditorie. Pagina 1 di 5

Spesometro (ex elenchi clienti/fornitori) Provv. Ag. Entrate 2013/94908 l. È stato approvato il provvedimento contenente le misure di semplificazione che riguardano la comunicazione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro). La comunicazione può essere in forma analitica o, a scelta del contribuente, in forma aggregata. Il nuovo modello di comunicazione sarà utilizzato anche per la comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo, nonché delle o- perazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi. Oggetto della comunicazione sono, quindi, i corrispettivi relativi alle: - cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura; - cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura, qualora l importo unitario dell operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell'iva; - operazioni in contanti legate al turismo, effettuate da commercianti al dettaglio e agenzie viaggi nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000 euro. Per motivi di semplificazione, con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013, è consentita a commercianti al minuto e agenzie viaggi la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene e- messa fattura di importo unitario pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell'iva. Per le comunicazioni relative al 2012, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva trasmettono la comunicazione entro il 12.11.2013; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il 21.11.2013. Per le comunicazioni relative al 2013 e successivi, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva trasmettono la comunicazione entro il 10.04 dell'anno successivo a quello di riferimento; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il 20.04 dell'anno successivo a quello di riferimento. Errati versamenti da parte dei contribuenti Circ. Ag. Entrate 2.08.2013, n. 27/E Il versamento delle imposte riferite alla dichiarazione dei redditi nel termine lungo (30 giorno successivo ai termini previsti) comporta l applicazione della maggiorazione dello 0,40%, che è versata congiuntamente all imposta dovuta, aggiungendosi a questa, senza distinzione di codice tributo. Qualora sia dovuta un imposta maggiore rispetto a quella calcolata e versata nel termine lungo, detto versamento non è da considerarsi tardivo ma semplicemente insufficiente; la sanzione, in misura ordinaria - pari al 30% dell importo non versato - deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel termine lungo e quanto dovuto (imposta più maggiorazione). Non assume rilevanza stabilire se il contribuente abbia versato la sola imposta e non la maggiorazione, o se abbia eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente. Comunicazione beni ai soci Provv. Ag. Entrate 2.08.2013 L Agenzia delle Entrate, sostituendo il provvedimento del 16.11.2011, ha indicato modalità e termini della comunicazione all Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari. A decorrere dall anno 2012, i soggetti obbligati devono comunicare all anagrafe tributaria i dati dei soci e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta. L obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l utilizzo nell anno di riferimento della comunicazione. Sono esclusi dalla comunicazione, tra gli altri: - i beni concessi in godimento agli amministratori; - i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del Tuir; - i beni concessi in godimento all imprenditore individuale. L'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore siano di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell Iva. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello approvato e può essere assolta, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore. Pagina 2 di 5

La comunicazione deve essere trasmessa entro il 30.04 dell'anno successivo a quello di chiusura dell anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. Per i beni in godimento nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12.12.2013. Comunicazione dei finanziamenti di soci e familiari Provv. Ag. Entrate 2.08.2013 L'Agenzia delle Entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall impresa, deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. La comunicazione deve riguardare le informazioni relative a specifici versamenti erogati all impresa dai soci o dai familiari dell imprenditore. Al fine di semplificare l adempimento, l obbligo di comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni sussiste qualora nell anno di riferimento l ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a 3.600 euro. Detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue. È prevista l esclusione dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l Amministrazione sia già in possesso (ad esempio, finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata). La comunicazione deve essere effettuata entro il 30.04 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni. Per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nell anno 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12.12.2013. Modello 730 in assenza di sostituto d'imposta Provv. Ag. Entrate 22.08.2013 - Circ. Ag. Entrate 22.08.2013, n. 28/E A decorrere dall anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, in assenza di un sostituto d imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l apposita dichiarazione modello 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille ad un Caf o ad un intermediario abilitato. Se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il soggetto che presta l assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall Agenzia delle Entrate ovvero, entro il 10 giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento. I rimborsi sono eseguiti dall Amministrazione Finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. Per l anno 2013 le dichiarazioni possono essere presentate dal 2 al 30.09.2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico G.U. 3.08.2013, n. 181 Il D.L. 4.06.2013, n. 63, convertito dalla L. 3.08.2013, n. 90, conferma l aumento della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie nella misura del 50% dal 6.06.2013 fino al 31.12.2013. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è altresì confermata la detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. In sede di conversione l agevolazione è stata estesa all acquisto di grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A+) e ai forni (categoria A). È stata confermata anche la detrazione sugli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.06 al 31.12.2013. La medesima detrazione si applica nella misura del 65% alle spese sostenute fino al 30.06.2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La legge di conversione del D.L. 63 riammette al beneficio le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, nonché le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La legge di conversione prevede, inoltre, che per le spese sostenute per gli interventi volti all adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 63/2013 (dal 5.08.2013), su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20.03.2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31.12.2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Pagina 3 di 5

Disciplina Iva delle somministrazioni di alimenti e bevande G.U. 3.08.2013, n. 181 Il D.L. 4.06.2013, n. 63, così come modificato dalla L. 3.08.2013, n. 90 di conversione, prevede che dal 2014 sarà innalzata dal 4% al 10% l Iva sui distributori automatici di alimenti e bevande situati in luoghi agevolati, quali uffici e scuole. La L. 9.08.2013, n. 98 converte il D.L. 21.06.2013, n. 69, il cosiddetto decreto del fare. La versione finale del provvedimento conferma la responsabilità solidale di committente o appaltatori in caso di omesso versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, ma non dell Iva. È stata eliminata la previsione del Durt (documento unico di regolarità tributaria) che doveva attestare l inesistenza di debiti tributari. L art. 31, c. 5 del D.L. 69/2013 interviene sulla validità temporale del DURC stabilendo che il documento è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Il Ministero del lavoro ha precisato, con circolare 36/2013, che si tratta di una disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla L. n. 98/2013 quest ultima in vigore dal 21.08.2013 e che pertanto risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC rilasciati prima del 21.08.2013 atteso peraltro la mancata conversione in legge della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che prevedeva una validità pari a 180 giorni godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente. Decreto lavoro G.U. 22.08.2013, n. 196 La L. 9.08.2013, n. 99 converte il D.L. 28.06.2013, n. 76 ( decreto lavoro ). In sede di conversione è stata introdotta una procedura agevolata per la stabilizzazione dell occupazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. La legge di conversione abolisce la società a responsabilità limitata con capitale ridotto, consentendo la costituzione di Srl ordinarie con capitale anche inferiore a 10.000 euro. È rivista anche la disciplina della srl semplificata, prevedendo che i soci debbano essere persone fisiche, senza limiti di età. Gli amministratori non devono necessariamente essere soci. Decreto Imu G.U. 31.08.2013, n. 204 Il D.L. 31.08.2013, n. 102 abolisce la 1 rata dell Imu 2013 per abitazione principale, terreni agricoli, fabbricati rurali, immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi Iacp. Non è dovuta, inoltre, la 2 rata dell imposta per gli immobili merce. Nell ambito della cedolare secca il provvedimento riduce l imposta sostitutiva dal 19% al 15% per i contratti a canone concordato. L ammontare massimo dei premi di assicurazione sulla vita o di invalidità permanente, relativi a contratti stipulati o rinnovati entro il periodo d imposta 2000, passa, a decorrere dal periodo d imposta 2013, da euro 1.291,14 a euro 630 per il 2013 e a euro 230 a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31.12.2014. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali è ulteriormente differito al 30.11.2013. Attività estere e Quadro RW L. 6.08.2013, n. 97 La L. 6.08.2013, n. 97 riscrive l art. 4 del D.L. 167/1990 relativo al monitoraggio delle attività estere. In particolare, in relazione al quadro RW, sono state ridotte le sanzioni (ora fissate da un minimo del 3% a un massimo del 15% senza confisca) ed eliminate le sezioni prima e terza del modello. È stato ampliato il novero dei soggetti tenuti alla compilazione includendo anche il titolare effettivo, ossia colui che può essere considerato proprietario pur non avendone i titoli formali. È stato abrogato anche il vecchio limite di 10.000 euro di investimenti all estero o attività estere di natura finanziaria per l obbligo dichiarativo. Invece, non sono stati effettuati interventi normativi sul trasporto al seguito di denaro contante che, quindi, è confermato in euro 10.000. Nuova direttiva Ue sui bilanci Direttiva 2013/34/Ue L art. 16 della direttiva Ue 26.06.2013 definisce nuove regole per i bilanci d esercizio dal 2016, con nuovi modelli per la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Pagina 4 di 5

Durc Mess. Inps 23.08.2013, n. 13414 Dal 2.09.2013 la trasmissione dei DURC deve essere effettuata ai richiedenti esclusivamente tramite PEC. Dalla stessa data, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall'inail, dalle Casse Edili e dall Inps, esclusivamente tramite PEC, agli indirizzi indicati dagli u- tenti nel modulo telematico di richiesta. Pagina 5 di 5