ALLEGATO 1 RIF. 2013/33 AL SINDACO DEL COMUNE DI CHIERI Via Palazzo di Città n. 10 10023 CHIERI Oggetto: DOMANDA DI CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIALE FIUME PER LA GESTIONE DEL PUNTO INFORMATIVO Il sottoscritto.. nato a... il., CODICE FISCALE....., e residente a. CAP. in via/p.za..... nella sua qualità di: (BARRARE LA CASELLA INTERESSATA) PRIVATO CITTADINO TEL...... E-MAIL....... RAPPRESENTANTE DELLA DITTA.............. con sede a....... CAP.., in via......, TEL...... E-MAIL....... COD. FISCALE.... ; P.IVA....... RAPPRESENTANTE DELL ASSOCIAZIONE............. con sede a....... CAP.., in via......, TEL...... E-MAIL....... COD. FISCALE.... ; P.IVA....... TEL...... E-MAIL....... Intende partecipare alla selezione pubblica per l affidamento della concessione in oggetto ed a tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 1. di chiedere l assegnazione: in concessione singola in concessione in couso con il seguente soggetto:...... 1
2. Di aver preso visione dell avviso pubblico e dello Schema di contratto di concessione e di accettarne tutte le condizioni, consapevole della natura pubblicistica del rapporto concessorio e della relativa disciplina; 3. Che le informazioni fornite nella SCHEDA DATI allegata sono corrispondenti al vero, consapevole delle sanzioni penali derivanti, ai sensi di Legge, da dichiarazioni non veritiere. Si allega: 1. scheda dati 2. proposta tecnica di concessione 3. copia di valido documento di identità del sottoscrittore In fede 2
IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE SE PERSONA GIURIDICA SCHEDA DATI (barrare le caselle che interessano) DENOMINAZIONE.. SEDE LEGALE (indirizzo)....... SEDE OPERATIVA IN CHIERI (eventuale).......... NATURA GIURIDICA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA ONG (Legge 49/1987) ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (Legge 266/1991) ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (Legge 383/2000) ALTRO ENTE O ORGANISMO.. IMPRESA SPECIFICARE SE: 1. ENTE NON COMMERCIALE (art. 87, comma 1 lett. C) T.U.I.R. approvato con DPR 917/1986 2. ONLUS (d. Lgs. 460/1997) 3. IMPRESA COMMERCIALE *********************** DATA DI COSTITUZIONE.... PARTITA IVA.. CODICE FISCALE.. TELEFONO.. FAX... E-MAIL.. ALTRE EVENTUALI SEDI. ISCRIZIONE ALL ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO SI NO ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE SI NO NUMERO DI ASSOCIATI ALLA DATA ATTUALE.. EVENTUALE PRESENZA DI PERSONALE DIPENDENTE SI NO DATI RELATIVI ALLA PERSONA FISICA RESPONSABILE COGNOME E NOME... QUALIFICA CODICE FISCALE... INDIRIZZO..... TEL..E-MAIL.., lì. in fede 3
ALLEGATO 2 CITTÀ DI CHIERI (Provincia di Torino) CONVENZIONE TRA LA CITTA DI CHIERI E - PER LA CONCESSIONE DI LOCALI IN VIALE FIUME PER LA GESTIONE DEL PUNTO INFORMATIVO. SCADENZA: 31.12.2015 CONCEDENTE: COMUNE DI CHIERI codice fiscale 82000210011 CONCESSIONARIO:. codice fiscale REPERTORIO N. ***************************** L anno, addì del mese di in Chieri, nel Palazzo Comunale PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.... del..., avente ad oggetto... si è stabilito di destinare il locale denominato ex biglietteria, sito in V.le Fiume, per la gestione del punto informativo, come meglio specificato ai seguenti artt. 1 e 2; con determinazione del Dirigente n.. del. si è approvata la procedura di aggiudicazione e la bozza di contratto; CIO PREMESSO TRA Il Comune di Chieri, rappresentato dal Dott., nato a il, che agisce nel presente atto nell esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di., domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città n.10 E Associazione/ impresa, rappresentata da., nato a il...., che agisce nel presente atto nell esclusivo interesse della stessa, nella sua qualità di Presidente/legale rappresentante, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 FINALITÀ Il Comune di Chieri (di seguito definito Comune o Concedente ) e il Sig.., (di seguito Concessionario ), in riferimento a quanto esplicitato in premessa, che costituisce parte integrante della presente convenzione, hanno ritenuto opportuno concordare lo svolgimento di servizi di informazione e promozione turistica locale e territoriale rivolto gratuitamente a turisti, visitatori e cittadini chieresi. Art. 2 OBIETTIVI E CONTENUTI L attività svolta, anche eventualmente attraverso il lavoro volontario dei suoi membri, dovrà essere autofinanziata dal gestore mediante lo sviluppo di iniziative e progetti di carattere turistico-culturale, didattico e ambientale, come presentati in sede di gara, può essere altresì consentito lo svolgimento di attività commerciale idonea alla destinazione d uso stabilita dall Amministrazione (gadget turistici, vendita servizi/pacchetti turistici, ecc ). I locali dovranno essere aperti al pubblico nel periodo marzo-ottobre (fatta eccezione per le due settimane centrali di agosto), con orario di apertura di almeno 12 ore settimanali, così modulate: 4 mezze giornate di 3 ore ciascuna, da ripartirsi due in giorni feriali e due nel fine settimana; eventuali altre fasce orarie Dovranno essere garantite aperture straordinarie in occasione di particolari eventi organizzati dall'amministrazione, non ricadenti nel periodo sopra indicato. 4
Si individua come referente del Concedente, il funzionario responsabile del Servizio., Sig... Si individua come referente del Concessionario il Sig.. Art. 3 DESTINAZIONE DEI LOCALI Per sviluppare il progetto di cui sopra, il Concedente assegna il locale in uso esclusivo/couso sito in Viale Fiume, di circa mq.., contrassegnato con la lettera nella planimetria di cui all allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, da destinare a punto informativo. ART. 4 - DECORRENZA E DURATA La presente convenzione ha durata dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2015. ART. 5 REVOCA 1. Per esigenze di interesse pubblico, o comunque in caso di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, sopravvenuta inabitabilità, o diversa destinazione dei locali, la concessione del locale potrà essere revocata con un preavviso scritto, da inviarsi alla controparte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata, con un mese di anticipo rispetto alla data per la quale si intendono liberare i locali. 2. Parimenti, la concessione del locale potrà essere revocata in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali ed in particolare in caso di mancata rendicontazione entro il 28 febbraio. 3. Il Concedente sottoporrà a verifiche nel corso della realizzazione le attività del Concessionario ed in caso di mancata realizzazione anche solo parziale del progetto, ovvero di un uso dei locali non conforme alle finalità pattuite, oppure qualora il progetto non venga ultimato nei tempi previsti e/o non siano state preventivamente comunicate e concordate con gli uffici comunali competenti eventuali modificazioni resesi necessarie per comprovate particolari esigenze, il Concedente potrà disporre la revoca del locale, con le modalità di cui al comma 1. 4. Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata, l immobile dovrà essere riconsegnato al Concedente in buono stato di uso e manutenzione. 5. Il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dell immobile. ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Sono a carico del Concessionario: - l attrezzatura necessaria allo svolgimento del servizio consistente in: pc portatile e/o tablet, stampante da tavolo e allacciamenti dati e fonia; - la pulizia dei locali assegnati; - le spese per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; - l obbligo di dotarsi di idonea assicurazione (R.C conduzione locali ed eventuale polizza furto per il contenuto); - segnalare al Concedente qualsiasi anomalia di funzionamento dei locali assegnati e delle parti comuni; - erogare gratuitamente i servizi a favore della cittadinanza, come da progetto presentato al momento della selezione pubblica per l affidamento della presente concessione; - presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, la rendicontazione delle attività svolte l anno precedente. ART. 7 ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE E MANUTENZIONI Il Concedente: affida in uso gratuito al Concessionario i locali individuati al precedente art. 3 per le finalità già indicate; provvede ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria; provvede alle spese per le utenze energetiche nonché alle spese per l adeguamento dei locali agli usi cui intende destinarli. 5
Il Concedente potrà procedere ad opere di restauro esterne ed interne o di abbellimento dei locali senza che il Concessionario possa fare opposizione né chiedere compensi od indennizzi di sorta, valendosi degli art. 1583-1584 del Cod. Civ. Non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze previsto dall art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non applicabile al contratto in oggetto. ART. 8 - TRASFORMAZIONI E INNOVAZIONI DELL IMMOBILE Il Concessionario non potrà apportare alcuna modifica e/o trasformazione dei locali concessi, senza il preventivo consenso scritto del Concedente, che si riserva di accertarne l opportunità e la necessità. ART. 9 - LOCALI CONCESSI IN USO E fatto divieto al Concessionario di adibire l immobile ad uso diverso da quello pattuito, intendendosi come clausola risolutiva espressa ai sensi dell art. 1456 del Codice Civile. E fatto inoltre divieto al Concessionario di sublocare in tutto o in parte o concedere in via gratuita l immobile in oggetto. ART. 10 - RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario è costituito custode dell immobile in oggetto del presente contratto ed esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti alle persone e/o alle cose che potessero derivare dall uso dell immobile. Il Concessionario è responsabile, infine, a tutti gli effetti, nessuno escluso, della gestione dell immobile o dei macchinari, per gli scopi suddetti. ART. 11 - ACCERTAMENTI Il Concedente potrà ispezionare in qualsiasi momento i locali concessi in uso, per constatarne lo stato di manutenzione e di conservazione. ART. 12 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL IMMOBILE L immobile si intende concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Concessionario dichiara espressamente di conoscere e si impegna a restituire nelle medesime condizioni. ART. 13 - VARIAZIONI Eventuali modificazioni alla presente convenzione dovranno essere approvate per iscritto. ART. 14 - CLAUSOLE NON PREVISTE Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti richiamano le disposizioni del Codice Civile in materia di Comodato. ART. 15 - SPESE DI CONTRATTO - REGISTRAZIONE Le spese inerenti la presente scrittura privata sono a carico del Concessionario. La presente convenzione, considerata la natura prevalente dei servizi resi dal Concessionario al Concedente, verrà registrata in caso d uso. Letto, confermato e sottoscritto. IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO 6