Capitolo VII LA MEDIA-CONCILIAZIONE IN CONDOMINIO

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183 Capitolo VII LA MEDIA-CONCILIAZIONE IN CONDOMINIO con la collaborazione di Erasmo Di Franco e Stefania Ugliano Sommario: 1. La natura giuridica - 1.1. Libertà di forme - 1.2. I tipi di mediazione - 1.3. Esclusi dall istituto di mediazione - 2. Lo svolgimento della procedura - 2.1. Riservatezza - 2.2. Organismi di conciliazione - 3. Clausola di mediazione - 4. Istanza di mediazione - 5. Invito alla mediazione - 6. Verbale di comparizione ed accordo o mancato accordo - 7. Istanza di omologazione dell accordo. 1. La natura giuridica Deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo. È questa la finalità del nuovo istituto della mediazione civile e commerciale, approvato con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009) e successive modificazioni. Si tratta di una novità che, a regime, è destinata a modificare la mappatura del processo civile. È definita mediazione l attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti: - sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva); - sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva). La mediazione è lo strumento per addivenire alla conciliazione; per arrivare a ciò, vi è il supporto degli organismi, ovvero enti pubblici o privati, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (senza l autorità per imporre una soluzione), iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia. 1.1. Libertà di forme Chiunque può accedere alla mediazione, purchè si pongano questioni inerenti diritti disponibili, senza escludere aprioristicamente forme di negoziazione.

184 Nunzio Costa e Selene Costa Non sono previste formalità particolari ed è possibile utilizzare anche modalità telematiche. È sufficiente presentare un istanza presso l organismo competente, indicando: 1. l organismo; 2. le parti; 3. l oggetto; 4. le ragioni della pretesa (c.d. causa petendi). È prevista una sorta di litispendenza: in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda (il tempo della domanda si individua con la data della ricezione della comunicazione). Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ex art. 17. Tuttavia, va evidenziato che vi è un nuovo obbligo per l avvocato, che deve informare l assistito in modo chiaro e per iscritto, nel primo colloquio, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; il documento così formato e sottoscritto dal cliente dovrà essere allegato all atto introduttivo nell eventuale giudizio; diversamente, sarà il giudice ad informare la parte della facoltà di intraprendere un procedimento di mediazione. 1.2. I tipi di mediazione Sono stati previsti, essenzialmente, tre tipi di mediazione: 1) facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti; 2) obbligatoria quando è imposta dalla legge; il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità (da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie relative a: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di azienda; risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria e colpa medica;

Il condominio 2017 185 risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari; In particolare questo ultimo tipo di mediazione è stato ritenuto illegittimo dalla Consulta per eccesso di delega, con la conseguenza che per le materie sopraelencate il procedimento resta facoltativo. Per quel che attiene la materia condominiale l ulteriore novità è rappresentata dall introduzione dell Art. 71-quater, in base al quale: Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l attuazione del codice. La mediazione dopo la pronunzia della consulta è divenuta nuovamente obbligatoria e si specifica che la materia condominiale di cui alla media-conciliazione attiene le violazioni o errate applicazioni delle norme sulla proprietà in comunione ossia dagli artt. 1100 a 1139 cc, compresi. Inoltre si definisce una competenza territoriale tanto che al successivo comma si stabilisce che: La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Infine si procede a stabilire la legittimazione e le maggioranze necessarie alla partecipazione: Al procedimento è legittimato a partecipare l amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all articolo 1136, secondo comma, del codice. Secondo opportunità è possibile ottenere una proroga della prima comparizione: Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. Infine si fissano le maggioranze necessarie per assumere la delibera che

186 Nunzio Costa e Selene Costa accetta la proposta di mediazione e le conseguenze in caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo, il termine entro il quale deve giungere la delibera di accettazione: La proposta di mediazione deve essere approvata dall assemblea con la maggioranza di cui all articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l amministratore di munirsi della delibera assembleare. 3) Giudiziale, quando è il giudice ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l invito potrà essere fatto in qualunque momento, purchè prima dell udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. 1.3. Esclusi dall istituto di mediazione L istituto di mediazione non può riguardare: - i procedimenti per ingiunzione, inclusa l opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; - i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all art. 667 c.p.c.; - i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.; - i procedimenti introdotti ex art. 702 bis c.p.c., sino all eventuale mutamento del rito; - i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all esecuzione forzata; - i procedimenti in camera di consiglio; - l azione civile esercitata nel processo penale. 2. Lo svolgimento della procedura Il procedimento di mediazione ha una durata di 3 mesi: a) Viene presentata la domanda di mediazione b) il responsabile dell organismo designa un mediatore, fissando il primo incontro tra le parti (non oltre quindi giorni dal deposito della domanda)

Il condominio 2017 187 c) viene data comunicazione all altra parte (se sono necessarie competenze tecniche particolari, l organismo nomina uno o più mediatori ausiliari). d) viene svolto un incontro pre - filtro. e) a seguito dell incontro pre - filtro il mediatore cerca un accordo amichevole. A questo punto sono possibili due ipotesi: 1. si raggiunge l accordo (conciliazione), il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti. l accordo (non contrario all ordine pubblico o a norme imperative), che può prevedere il pagamento di somme di denaro. Con la sottoscrizione degli avvocati il verbale diviene titolo esecutivo ai sensi dell art. 474 c.p.c. In caso di mancanza della firma dei legali di tutte le parti ogni violazione o inosservanza ai patti contenuti nel verbale può essere esecutata solo dopo omologa con decreto del Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede l organismo, previo accertamento della regolarità formale. Il verbale omologato è titolo esecutivo per l espropriazione forzata, per l esecuzione in forma specifica e per l iscrizione di ipoteca giudiziale; 2. non si raggiunge l accordo (conciliazione), il mediatore forma processo verbale con l indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo. Da qui su impulso di una delle parti si può dare inizio al processo civile: quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice: a) esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa; b) condanna al pagamento delle spese processuali di controparte; c) condanna al versamento di un ulteriore somma, di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. 2.1. Riservatezza Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell organismo è tenuto all obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, ex art. 9. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell insuccesso della mediazione. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni delle parti, conosciute nel procedimento di mediazione, fruendo delle garanzie di libertà

188 Nunzio Costa e Selene Costa del difensore, ex art. 103 c.p.p., nonché della disciplina sul segreto professionale, ex art. 200 c.p.p. 2.2. Organismi di conciliazione Gli organismi deputati alla mediazione saranno enti pubblici o privati, che diano garanzia di serietà ed efficienza, iscritti in un registro. I consigli dell ordine degli avvocati, ma anche di altri ordini professionali, potranno istituire organismi, avvalendosi del proprio personale e dei propri locali. Sarà istituito presso il Ministero della Giustizia l albo dei formatori per la mediazione. Di seguito, continuando le formule che potranno essere utilizzate nel caso di appalti di lavori in condominio contro la ditta esecutrice. Nel contratto d appalto deve vincolarsi la ditta esecutrice al preventivo esperimento della procedura. 3. Clausola di mediazione Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque allo stesso connessa sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione preventivo presso l organismo. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. La procedura poi inizia con la presentazione della domanda: 4. Istanza di mediazione ITALIA CONCILIA Organismo di mediazione iscritto al n. 133 degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia Sede Operativa di Via N. Verde: 800685531

Il condominio 2017 189 ISTANZA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CONDOMINIALE D.LSG. 28/2010, D.M. 180/10, D.M. 145/2011 Oggetto Natura della mediazione: Obbligatoria Delegata Clausola Contrattuale Volontaria Condominio Appalto: azione di garanzia per vizi e difetti Impugnazione di delibera assembleare Annullamento della delibera per mancato raggiungimento del quorum delibarativo Modalità di riscaldamento dei locali Modalità di uso del cortile Regolamentazione spazi destinati a posto auto Realizzazione - Destinazione a passo carrabile Albero che toglie luce e aria a condominio Rumori molesti da parte del vicino Immissioni Infiltrazioni Danni da caduta intonaci, cornicioni, frontalini Proprietà di sottotetto (controversia tra condominio e singolo condominio) Destinazione a studio medico di appartamento, in contrasto con il regolamento condominiale Mutamento di destinazione parti comuni Mutamento di destinazione unità private Ripartizione delle spese condominiali Pagamento quote Modifica dei millesimi di proprietà o di riscaldamento Risarcimento polizza globale fabbricati: controversia con l assicuratore Divisione di supercondominio in condomini autonomi Controversia tra comunione e condominio Altro (Specificare) VALORE della Controversia: SCAGLIONE di riferimento: ISTANZA DI MEDIAZIONE finalizzata alla conciliazione

190 Nunzio Costa e Selene Costa ISTANTE Il/la sottoscritto nato a il residente in provincia alla via c.f. tel. cell mail La parte dichiara di: non essere assistita da legale di essere assistita da legale: Avvocato, con studio in, alla via, telefono, fax, mail. CHIEDE DI AVVIARE IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE NEI CONFRONTI DI (possono essere individuati vari chiamati in mediazione): Nome e cognome o società Residente in prov. c.f. o sede legale in via CHIAMATO IN MEDIAZIONE PER I SEGUENTI MOTIVI DI FATTO: NORME CHE SI ASSUMONO VIOLATE

Il condominio 2017 191 MOTIVI DI DIRITTO RICHIESTA DELLA PARTE ISTANTE: VALORE DELLA MEDIAZIONE Euro Motivazioni alla base della richiesta: MEZZI DI PROVA CHE SI INTENDONO PRESENTARE LA PARTE ISTANTE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali Il sottoscritto nato a il ivi residente alla via c.f. autorizza l organismo di mediazione al trattamento dei dati personali, finalizzato alla presente procedura di mediazione, e alla trasmissione dei dati e dei flussi ai Ministeri competenti.

192 Nunzio Costa e Selene Costa autorizza non autorizza Lì Data Firma Informativa sulla privacy Informativa all utente e all associato per il trattamento dei dati personali ed acquisizione del consenso La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell Art. 13 di cui al D.lgs 196/03 e nel totale rispetto dei diritti di cui all Art. 7 del predetto D.Lgs.. Si informa la S.V. che i dati personali da Ella forniti all ADR Conciliando, nell ambito dei rapporti professionali instaurandi o instaurati, verranno trattati nel pieno rispetto della normativa prevista dal D.lgs 196/03 e degli obblighi di riservatezza previsti dalla Legge; pertanto l Organismo si pregia di fornire alla S.V. la seguente informativa in merito alle modalità adottate per il trattamento dei dati da Voi conferiti: 1 - Il trattamento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari, è finalizzato esclusivamente alla corretta, completa e compiuta tutela dell utente, dell associato e del consumatore in genere, da effettuarsi con ogni mezzo legittimo per garantirne la tutela dei diritti. I dati saranno trattati nell ambito del mandato ricevuto e nel corretto e completo espletamento dello stesso, ai soli fini contabili, fiscali, contrattuali, nonché per l espletamento delle attività professionali afferenti al mandato ricevuto, così come previste nello Statuto dell organismo e nel regolamento di procedura. 2 - I dati personali conferiti saranno trattati con modalità tali da assicurarne la sicurezza e la riservatezza, nonché con quelle previste dall Art. 4 lettera a) del D.lgs 196/03, con o senza l ausilio di strumenti elettronici e comporterà la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, la consultazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati, anche con l impiego e l utilizzo di strumenti elettronici che rispondano a criteri qualitativi, quantitativi e temporali. I dati trattati potranno essere diffusi o comunicati a terzi solo previo Vs. consenso o, nei casi tassativi in cui la legge preveda la comunicazione dei dati a terzi senza il preventivo consenso, senza l acquisizione dello stesso.

Il condominio 2017 193 3 - Non v è obbligo a Vs. carico di conferire i dati relativi a nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio e codice fiscale; tuttavia il conferimento dei dati è un atto necessario ai fini dell espletamento del servizio ed, in particolare, della fornitura delle prestazioni da Lei richieste e previste nello Statuto dell Organismo. Il rifiuto al conferimento dei dati necessari all espletamento del servizio o previsti dalla legge per l adempimento degli obblighi fiscali, con consentirà, in tutto o in parte l espletamento del servizio e ne impedirà la corretta esecuzione. 4 - I dati conferiti potranno essere comunicati, per il compimento delle finalità del trattamento indicate al capo 1), a collaboratori esterni, delegati, domiciliatari, parti, difensori di parte, medici, periti, consulenti, ausiliari, esperti e ad ogni altro soggetto cui sia necessario comunicare i dati ai fini del corretto e completo espletamento del mandato. 5 - Pertanto, nell ambito dell espletamento del mandato ricevuto, l Organismo, potendo dover trattare dati sensibili riguardanti la S.V., con la presente si pregia di chedervi il consenso espresso per il trattamento degli stessi. Si precisa che il trattamento dei dati sensibili avverrà nel pieno rispetto e nella totale osservanza degli artt. 23 e 26 D.lgs 196/03 e che gli stessi verranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario all espletamento del mandato. Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione e cognizione dell informativa sulla Privacy. Pertanto, avendo assunto piena e totale conoscenza di ciò che viene inteso con il termine dati sensibili, essendo pienamente consapevole che l Associazione può dover effettuare trattamenti di dati sensibili afferenti la mia persona, presto il mio consenso per il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati comuni, sensibili e giudiziari, limitatamente a quelli necessari alla completa esecuzione del servizio che l Organismo presterà a mio favore. Luogo Data Firma Successivamente l altra parte del procedimento riceverà la comunicazione dell avvio della procedura ad iniziativa del condominio (o viceversa).

194 Nunzio Costa e Selene Costa 5. Invito alla mediazione Invito ad aderire alla procedura di conciliazione Egr. sig. Via Città Con la presente il sottoscritto dr. nella qualità di responsabile del procedimento di mediazione della sede di dell organismo di mediazione le comunica che in data è stata presentata presso il detto ente la seguente: ISTANZA DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE Il/la sottoscritto/a Sig./sig.ra residente a prov via n cap tel cell e-mail fax c.f. oppure: Sig./sig.ra Legale rappresentante dell impresa sede a prov via n cap tel cell e-mail fax p.iva/ cod.fisc Rappresentato da difensore con specifica procura nome cognome studio in città prov tel fax e-mail * da compilare solo nel caso in cui il ricorrente intenda farsi assistere da un legale durante la procedura di conciliazione. CHIEDE DI AVVIARE IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE NEI CONFRONTI DI:

Il condominio 2017 195 Sig./sig.ra residente a prov via n cap tel cell e- mail fax c.f. oppure: Impresa sede a prov via n cap tel cell e-mail fax p.iva/ cod.fisc RELATIVO ALLA SEGUENTE CONTROVERSIA INSORTA TRA LE PARTI: INDICARE L OGGETTO SINTETICO DELLA CONTROVERSIA: DESCRIZIONE DELLA CONTROVERSIA IL VALORE ECONOMICO DELLA CONTROVERSIA È INDICATIVA- MENTE PARI AD EURO SI ALLEGA MEMORIA INTEGRATIVA DELL AVVOCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. Firma A tal proposito si comunica che: la data del primo incontro è stata fissata per il giorno alle ore presso la sede di mediazione di sita in alla via

196 Nunzio Costa e Selene Costa E che il nome del mediatore scelto tra le persone inserite nei propri elenchi risulta essere il dr. Con la presente inoltre si sollecita il formale invito ad aderire alla mediazione, compilando l apposito modulo di adesione alla domanda di mediazione, e a pagare le spese di avvio e di mediazione, entro i tre giorni antecedenti la data indicata per il primo incontro. Il responsabile del procedimento dell Organismo di Mediazione dr. Infine la procedura si concluderà con la mancata comparizione che verrà attestata da un verbale come quello di seguito. 6. Verbale di comparizione ed accordo o mancato accordo RISPOSTA ALLA PROPOSTA DEL MEDIATORE ORGANISMO N. MEDIAZIONE N. Nel procedimento di mediazione promosso da con l avv. contro con l avv. Premesso - che veniva presentata presso domanda di mediazione da parte di per il tramite dell avv. relativamente a controversia sorta tra le parti in merito a ; - che la domanda di mediazione veniva accettata da in data ; - che in data l organismo determinava di affidare l incarico di mediatore per la controversia in epigrafe a con studio in e fissava udienza avanti a sé per il giorno, alle ore, convocando formalmente le parti a mezzo di raccomandata A.R. anticipata a mezzo telefax; - che il mediatore in data accettava l incarico; - che oggi, alle ore, presso sono comparse le parti assistite quanto a rappresentata dal signor

Il condominio 2017 197 dall avv. e quanto a rappresentata dal signor dall avv. ; - che il mediatore ha proceduto ad ascoltare le parti congiuntamente e disgiuntamente; - che all udienza del le parti hanno richiesto al mediatore di formulare una proposta per la risoluzione della controversia insorta tra le parti; - che il mediatore ha informato le parti in merito alle possibili conseguenze di cui all art. 13 del D.lgs n. 28 del 2010; - che il mediatore in data ha inviato alle parti la seguente proposta ; - che la parte intende accettare/rifiutare 1 la proposta; - tutto ciò premesso come sopra rappresentato ed assistito DICHIARA Di accettare/rifiutare la proposta formulata dal mediatore Luogo data Firma parte Firma Avv. In ogni caso, se vi è stato accordo, la parte che ne ha interesse può portare lo stesso verbale presso la cancelleria del Presidente del Tribunale per l omologa, in modo che diventi titolo esecutivo. 1 Indicare solo la parte voluta.

198 Nunzio Costa e Selene Costa 7. Istanza di omologazione dell accordo Al Presidente de Tribunale Ordinario di Istanza di omologazione (art. 12, co.1, d.lgs. 28/2010) ORGANISMO N. MEDIAZIONE N. Nel procedimento di mediazione promosso da con l avv. contro con l avv. Premesso - che veniva presentata presso domanda di mediazione da parte di per il tramite dell avv. relativamente a controversia sorta tra le parti in merito a, la quale veniva assunta al protocollo n. ed assegnata al mediatore dr. ; - che all udienza del le parti hanno sottoscritto la proposta per la risoluzione della controversia insorta tra loro ed hanno quindi raggiunto l accordo; - tutto ciò premesso come sopra rappresentato ed assistito CHIEDE Alla S.V. di omologare il verbale di accordo sottoscritto dalle parti in data ; Si produce in allegato la copia del verbale di mediazione sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore dott.. Luogo data Firma parte Firma Avv. Procura Io sottoscritto, conferisco mandato all avv. per il presente procedimento con tutte le facoltà di legge.