DSA: normativa Fabrizia Monfrino, Settore Integrazione UfficioVIII Ambito territoriale Torino fabrizia.monfrino@istruzione.it Pininfarina, 3 aprile 2012
L. 59/97 art.21 sull autonomia scolastica ed educativa, introduzione dei POF (Piani dell Offerta Formativa). DPR 275/99 Regolamento dell autonomia: - art.4 Autonomia didattica (flessibilità) - art.5 Autonomia organizzativa - art.6 Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo - art.7 Accordi di reti di scuole - art. 8 Definizione dei curricoli
Art.4 del DPR 275/99 Art.4 permette alle scuole per tutti gli studenti di concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali tesi alla realizzazione del diritto di apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, che riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo
CONCETTO DI PERSONALIZZAZIONE legge 53/2003 (riforma Moratti) Indicazioni per il Curriculo, 2007 la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno
L. 170 del 8 ottobre 2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico - art. 1 Riconoscimento e definizione di: Dislessia, disturbo specifico nell imparare a leggere, nella correttezza e rapidità di lettura. Disgrafia, disturbo specifico di scrittura. Disortografia, disturbo specifico nei processi linguistici di transcodifica. Discalculia, disturbo specifico negli automatismi del calcolo e dell elaborazione dei numeri
- Art. 2 Finalità: Garantire il diritto all istruzione. Favorire il successo scolastico. Ridurre i disagi relazionali-emozionali. Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti. Favorire la diagnosi precoce. Preparare gli insegnanti e sensibilizzare igenitori. Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia-scuola-servizi sanitari, Assicurare eguali opportunità in ambito sociale e professionale
- Art. 3 Diagnosi La diagnosi è effettuata, su richiesta della famiglia, dal Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti/strutture accreditate, ed è comunicata dalla stessa alla scuola. E compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell infanzia, attivare, previa comunicazione alla famiglia, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA.
- Art. 4 Formazione Per gli anni 2010 e 2011, nell ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese l infanzia, è assicurata un adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA finalizzata ad acquisire la competenza per individuare precocemente i segnali, applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
- Art. 5 Misure educative e didattiche Gli studenti DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica. Le istituzioni scolastiche garantiscono: l uso di una didattica individualizzata e personalizzata; l introduzione di strumenti compensativi compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche; misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere; adeguate forme di verifiche e di valutazione.
Decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 - Art.1 Finalità Il presente decreto individua, ai sensi dell art.7, comma 2, della L.170/2010: le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici; le misure educative e didattiche di supporto, nonchè le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni DSA
- Art. 2 Individuazione di alunni con DSA - Art. 3 Linee guida - Art. 4 Misure educative didattiche: le istituzioni scolastiche provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni DSA, che tengano conto delle abilità possedute e potenzino le funzioni non coinvolte nel disturbo; adozione di strumenti compensativi e misure dispensative onde evitare situazioni di affaticamento e disagio.
- Art. 5 Interventi didattici individualizzati e personalizzati:attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato. - Art. 6 Forme di verifica e valutazione La valutazione periodica e finale deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.le Commissioni: riservano ai candidati DSA tempi più lunghi, assicurano l utilizzo di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti più ai contenuti che alla forma.le prove orali in sede di esami di Stato(I e II )sono stabilite dalle Commissioni sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe.
Apprendimento delle lingue straniere Privilegiare l espressione orale. Le prove scritte sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. Art.6 comma 5 elenca tutte le condizioni in cui si possono dispensare gli alunni DSA dalle prestazioni Scritte:certificazione di DSA recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;richiesta di dispensa presentata dalla famiglia;approvazione da parte del Consiglio di classe che confermi la dispensa temporanea o permanente.
Art. 6 comma 6 Solo in casi di particolare gravità del DSA, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie risultanti dal certificato diagnostico, l alunno può, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di classe, essere esonerato dall insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato, MA in sede di esami il candidato con DSA sosterrà prove differenziate finalizzate solo al rilascio dell attestazione di cui all art.13 del D.P.R n. 323/1998
- Art. 7 Interventi di formazione - Art. 8 Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti con il progetto Nuove Tecnologie e Disabilità come centri di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio, sono interconnessi telematicamente ( gestione di sussidi e strumenti tecnologici specifici per i DSA). - Art. 9 Gruppo di lavoro nazionale con il compito di monitorare l attuazione della L. 170/2010, con compiti consultivi e propositivi.
LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEI DSA - Premessa ( indirizzo sito web del MIUR http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa). - Cap.1 I disturbi Specifici di Apprendimento Cap. 2 L osservazione in classe 2.1 Osservazione e prestazioni atipiche 2.2 Osservazione degli stili di apprendimento - Cap.3 Didattica individualizzata personalizzata ( il PDP è un contratto fra Scuola, Istituzione socio-sanitaria, famiglia per individuare e organizzare un percorso personalizzato)
Strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione: -Sintesi vocale -Registratore -Programmi di video-scrittura con correttore ortografico -Calcolatrice -Tabelle, formulari, mappe concettuali Misure dispensative: -non far leggere un lungo brano -non far copiare dalla lavagna -Tempi più lunghi-aggiuntivi -interrogazioni programmate -Prove disciplinarmente significative ma ridotte
4.4 Didattica per le lingue straniere Nella programmazione didattica si deve assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali( comprensione) rispetto a quelle scritte. In merito agli strumenti compensativi uso di audiolibri e di sintesi vocale, computer con correttore automatico e con dizionario digitale.per le misure dispensative:tempi aggiuntivi,riduzione del carico di lavoro.in caso di disturbo grave è possibile dispensare l alunno dalle prove scritte e prevedere prove orali sostitutive.l esonero riguarda la lingua straniera nel suo complesso, mentre la dispensa concerne unicamente la forma scritta
- Cap. 5 La dimensione relazionale Spesso gli alunni DSA provano frustrazione,hanno una scarsa percezione di autoefficacia e di autostima e non per assenza di buona volontà. Occorre saper creare un clima di classe sereno, accogliente, condividendo con i compagni le ragioni dell applicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative per evitare la stigmatizzazione e le ricadute psicologiche negative.
6.2 Il Dirigente Scolastico Garante delle opportunità formative. Deve attivare ogni possibile iniziativa affinchè il diritto allo studio di tutti si realizzi. Promuove e valorizza progetti mirati. Assicura il coordinamento delle azioni (finalità, modalità, finanziamenti). Attiva monitoraggi relativi alle azioni messe in atto. Promotore di iniziative rivolte agli insegnanti, famiglie, alunni
6.3 Il referente DSA di Istituto (2006) Le funzioni del referente,avendo acquisito una formazione adeguata e specifica sono: sensibilizzazione, supporto ai colleghi, fornire informazioni circa le disposizioni vigenti e sugli strumenti compensativi, diffondere le iniziative di formazione specifica, funge da mediatore tra famiglie-studenti-colleghi-operatori dei servizi sanitari-enti Locali. La nomina, laddove se ne ravvisi l utilità, per la migliore funzionalità ed efficacia dell azione formativa, può essere formalizzata come figura di sistema, di supporto alla progettualità scolastica.
6.4 I docenti Tutta la comunità educante deve possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, perchè tutti sono corresponsabili del progetto formativo per gli alunni con DSA. In particolare ogni docente: cura l acquisizione dei prerequisiti ponendo particolare attenzione ai segnali di rischio in un ottica di prevenzione; mette in atto strategie di recupero; segnala alla famiglia le difficoltà; prende visione della certificazione diagnostica; procede alla realizzazione insieme con i colleghi della classe di percorsi didattici individualizzati e personalizzati; attua strategie compensative; adotta misure dispensative; realizza incontri di continuità con il precedente e successivo ordine di scuola al fine di non disperdere il lavoro svolto.
6.5 La famiglia La famiglia che si accorge per prima delle difficoltà del figlio ne informa la scuola; provvede a far valutare l alunno secondo le modalità previste dall art.3 della L.170/2010; consegna alla scuola la certificazione; condivide i percorsi individualizzati e personalizzati; sostiene la motivazione e l impegno nel lavoro scolastico e domestico; incoraggia l acquisizione della autonomia.
6.6 Gli studenti Gli studenti e le studentesse, con le necessarie differenziazioni in relazione all età, sono i primi protagonisti di tutte le azioni che devono essere messe in atto in situazione di DSA, pertanto hanno diritto: ad una chiara informazione riguardo alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità; a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonchè all adozione di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative. Soprattutto devono sentirsi ascoltati, compresi e accettati. Potenziando sia gli aspetti cognitivi che emotivi.
- Art. 7 Interventi di formazione - Art. 8 Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti con il progetto Nuove Tecnologie e Disabilità come centri di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio, sono interconnessi telematicamente ( gestione di sussidi e strumenti tecnologici specifici, software compensativi e strumenti multimediali per i DSA presso l Istituto Tecnico Statale Arduino Via Figlie dei Militari 25 Torino) Art. 9 Gruppo di lavoro nazionale con il compito di monitorare l attuazione della L. 170/2010, con compiti consultivi e propositivi.
C.M. n. 110 del 29/12/2011 ( iscrizioni) Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) Per l attuazione delle misure previste dalla L.170/2010, i genitori di alunni DSA presentano la certificazione diagnostica effetuata dal SSN o da specialisti e strutture accreditate, secondo l art. 3 della stessa legge n.170/2010. Il quadro applicativo delle disposizioni della L.170 non è giunto a completamento ed è in corso di predisposizione l Accordo Stato-Regioni per il rilascio delle diagnosi DSA da parte del SSN. Rimane ancora valida la certificazione presentata prima dell entrata in vigore della L.170/2010
Circ. Reg. n. 347 del 16/9/2011 sui DSA...le UMVD ( Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità) minori hanno il compito di vigilare sulla correttezza e completezza del percorso clinico che ha portato alla formulazione della diagnosi DSA. Pertanto al fine di non sottoporre nuovamente i minori ad un gravoso percorso di valutazione, qualora la famiglia abbia già acquisito la certificazione da professionisti di fiducia le UMVD minori acquisiranno la documentazione presentata e convalideranno la stessa. La documentazione deve essere recente e compatibile con la
Grazie per l attenzione