TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: COSA CAMBIA CON IL NUOVO DECRETO MADIA

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Luglio 2016 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: COSA CAMBIA CON IL NUOVO DECRETO MADIA 1. INTRODUZIONE Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, recante Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza ( Decreto Madia ), che costituisce il primo degli undici decreti attuativi della delega di cui all articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 ( Legge Madia ), ha apportato alcune modifiche ai primi 14 commi della legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione ( Legge Severino ), e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ( Decreto Trasparenza ). In particolare, il Decreto Madia persegue i seguenti obiettivi: ridefinire l ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle PA; razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; individuare i soggetti competenti all irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza. 2. MODIFICHE AL DECRETO TRASPARENZA Il Capo I del Decreto Madia apporta significative modifiche al Decreto Trasparenza, riassunte nei seguenti sottoparagrafi. a) Ambito di applicazione soggettivol art. 3, secondo comma del Decreto Madia introduce il nuovo articolo 2 bis nel Decreto Trasparenza, che prevede che la disciplina obblighi in materia di trasparenza si applichi, oltre che alle PA e agli atri soggetti già previsti nella previgente disciplina 1, anche ad ulteriori categorie di soggetti (c.d. Destinatari ), in quanto compatibile, e specificamente: 1 Si trattava, ai sensi dell abrogato art. 11 del Decreto Trasparenza, di: PA di cui all art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001,comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, (ii) enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, (iii) regionali e (iv) locali, istituiti, vigilati, finanziati dalla PA che conferisce l incarico ovvero i cui Amministratori sono da questa nominati ( Enti ); per tali Enti, era prevista l applicazione integrale del Decreto Trasparenza; enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle PA o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ex art. 2359 c.c. da parte di PA, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle PA, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; l applicazione del Decreto trasparenza era prevista limitatamente all attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell Unione Europea;

agli enti pubblici economici ed agli ordini professionali; alle società in controllo pubblico secondo la definizione fornita dall emanando Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ad eccezione delle società quotate; dunque, a differenza della disciplina previgente, alle società controllate da PA ex art. 2359 c.c., si applica il Decreto Trasparenza, per qualsiasi tipo di attività e non più solo per quelle di pubblico interesse; alle società a partecipazione pubblica non maggioritaria, come definite dall emanando Testo unico in materia di società a partecipazione, limitatamente ai dati e documenti inerenti all attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell UE; in precedenza, invece, tali società erano soggette solo ai commi 15-33 della legge Severino; alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell ultimo triennio, da PA e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell organo d amministrazione o di indirizzo sia designata da PA. b) Ambito di applicazione oggettivo Il Decreto Madia, ha modificato l art 1, comma primo, del Decreto Trasparenza stabilendo espressamente che al fine di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all attività amministrativa deve essere garantita l accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle PA, dunque non limitando l accessibilità alle sole informazioni relative all organizzazione e all attività delle PA. c) Accesso civico Il Decreto Madia conferma l impostazione dell art. 5 del Decreto Trasparenza di garantire a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di poter accedere ai documenti della PA, fatto salvo il rispetto di alcuni limiti, introdotti nel Decreto Trasparenza e previsti all articolo 5 bis, a tutela di interessi pubblici o privati di particolare rilevanza. In altri termini, così come chiaramente posto in evidenza dalla Relazione illustrativa, la disciplina dell accesso civico dettata dal Decreto Trasparenza si differenzia dalla legge 241/90 in materia di accesso ai documenti informativi, perché, nella prima ipotesi, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto, e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l accesso, così come invece stabilito per l accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell istanza, con la comunicazione al richiedente ed ai controinteressati. Nei casi di diniego totale o parziale dell accesso o di mancata risposta entro il suindicato termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza ( RPCC ), che deve decidere nel termine di 20 giorni. Avverso la decisione della PA competente o in caso di richiesta di riesame avverso la decisione del RPCC, il richiedente può proporre ricorso al TAR. società partecipate dalle PA in casi di partecipazioni non maggioritarie; in tal caso, era prevista l applicazione delle sole disposizioni di cui all art. 1, commi 15-33, della Legge Severino, limitatamente all attività di pubblico interesse. 2

d) Nuovi compiti dell ANAC Tra le modifiche il Decreto Madia prevede anche l introduzione di nuove funzioni per l Autorità Nazionale Anti Corruzione; in particolare, essa: può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione; può, con il Piano Nazionale Anticorruzione ( Piano ), precisare modalità semplificate per adempiere agli obblighi per i comuni con popolazione inferire a 15.0000 abitanti e per gli organi e collegi professionali; può adottare gli standard, modelli e schemi per garantire in concreto l attuazione degli obblighi di pubblicità. e) Obblighi di pubblicazione Il Decreto Madia specifica inoltre la disciplina relativa agli obblighi di pubblicazione e prevede: obblighi di pubblicazione in capo a ciascuna PA, nell apposita sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale, (1) dei dati sui propri pagamenti, con particolare riferimento (i) alla tipologia di spesa sostenuta, (ii) all ambito temporale di riferimento, (iii) ai beneficiari (art. 4 bis Decreto Trasparenza), (2) del Piano triennale di prevenzione della corruzione, con l indicazione dei responsabili per la trasmissione e la pubblicazione dei Documenti (art. 10 Decreto Trasparenza), e (3) delle misure integrative della corruzione ex art. 1. Comma 2 bis della Legge Severino (arti. 12 Decreto Trasparenza); la possibilità di assolvere agli obblighi di pubblicazione delle banche dati mediante rinvio, attraverso l indicazione sul sito, nella sezione Amministrazione trasparente, del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati (art. 9 bis Decreto Trasparenza): l obbligo di indicare, sia in modo aggregato che analitico, negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti, gli obiettivi di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale; il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale (art. 14 Decreto Trasparenza). Risulta invece abrogato l obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione e concessione e quelli relativi a concorsi e procedure selettive per l assunzione di personale e, con riferimento ai provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l affidamento dei lavori, forniture, o servizi e/o agli accordi stipulati dalla PA con soggetti privati o pubblici, viene eliminato l obbligo di pubblicarne (i) il contenuto, (ii) l oggetto, (iii) l eventuale spesa prevista e (iv) gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento (art. 23 Decreto Trasparenza). f) Responsabilità dirigenziale e sanzioni Il Decreto Madia prevede specifiche ipotesi di responsabilità dirigenziale nei casi in cui siano violate le norme sulla trasparenza appena descritte e, nello specifico, quelle attinenti all accesso civico e agli obblighi di pubblicazione, stabilendo che: il differimento e la limitazione dell accesso civico sono idonei a dar luogo a responsabilità dirigenziale e responsabilità per danno all immagine della PA; il potere di irrogare le relative sanzioni spetta all ANAC e non più alla autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 689/1981; 3

costituisce ipotesi di responsabilità in capo al dirigente la mancata effettuazione della comunicazione relativa agli emolumenti a carico della finanza pubblica e la mancata pubblicazione dei dati. 3. MODIFICHE ALLA LEGGE SEVERINO Il Capo II del Decreto Madia apporta le seguenti modificazioni alla Legge Severino: iii. viene attribuito all ANAC il compito di adottare il Piano, in precedenza spettante al Dipartimento della funzione pubblica; tale Piano ha durata triennale e deve essere aggiornato annualmente, costituendo un atto di indirizzo (attraverso l individuazione dei principali rischi di corruzione e dei relativi rimedi) sia per le PA, ai fini dei rispettivi piani triennali di prevenzione della corruzione ( Piani triennali ), sia per gli altri Destinatari, ai fini dell adozione delle misure di prevenzione della corruzione, integrative a quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 (nuovo art. 2 bis Legge Severino); si procede ad una ridefinizione dei ruoli e poteri dell organo di indirizzo politico, del RPCC e dell organismo indipendente di valutazione ( OIV ) e in particolare: i. si stabilisce che l organo di indirizzo politico provveda (a) alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione della trasparenza e (b) all adozione del Piano triennale su proposta del RPCC entro il 31 gennaio di ogni anno; ii. è previsto che il RPCC sia di rango dirigenziale e debba segnalare all organo di indirizzo politico ed all OIV le disfunzioni inerenti all attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché risponda per omesso controllo sul piano disciplinare ed a titolo di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale, salvo il caso in cui dimostri di (a) aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e (b) aver vigilato sull osservanza del Piano triennale; si prevede che all OIV spettino i compiti di (a) verificare la coerenza dei Piani triennali con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, (b) tener conto, nella misurazione e valutazione delle performance, degli obiettivi connessi all anticorruzione e alla trasparenza e (c) verificare il contenuto della relazione sulla performance. 4

***** Legance Avvocati Associati è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche. Per ulteriori informazioni: LUCA GENINATTI SATÈ Tel. +39 02.89.63.071 lgeninatti@legance.it oppure il Vostro professionista di riferimento all interno di Legance. LO STUDIO Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 200 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Fusioni, Acquisizioni e Diritto Societario; Banking; Project Financing; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulation; Fondi di Investimento; Contenzioso, Arbitrati ed ADR; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Ue, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; Diritto dell Energia, Gas e Risorse Naturali; Compliance; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Technology, Media, Telecommunications); Diritto Ambientale; Insurance; Nuove Tecnologie; Legislazione Alimentare. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it. DISCLAIMER La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. Il titolare del trattamento dei dati è Legance Avvocati Associati, con sedi in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67, 00187, Milano, Via Dante n. 7, 20123 e Londra Aldermary House, 10-15 Queen Street, EC4N 1TX. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi di Legance ed è curato solo da dipendenti, collaboratori, associati o soci di Legance incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando un email a relazioni_esterne@legance.it. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l origine, nonché di verificarne l esattezza o chiederne l integrazione o l aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax a Legance Avvocati Associati, al numero +39 06 93 18 27 403.