I principali accordi bilaterali Svizzera-UE



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SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro

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Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Direzione degli affari europei DAE I principali accordi bilaterali Svizzera-UE Giugno 2015

Accordi bilaterali Svizzera-UE B. I B. II 2

I primi Accordi bilaterali 1972 Libero scambio dei prodotti industriali Abolizione degli ostacoli sui prodotti industriali (dazi doganali, contingenti) 1989 Assicurazioni Stessi diritti di stabilirsi per le compagnie di assicurazione (eccetto il settore dell assicurazione vita) 1990 (integralmente riveduto, 2009) Facilitazione e sicurezza doganali Regole sui controlli e sulle procedure doganali (regola delle 24 ore) Interesse Accesso reciproco al mercato 3

Libero scambio L accordo crea una zona di libero scambio tra la Svizzera e l UE per prodotti esclusivamente industriali. Vieta dazi doganali e misure di effetto equivalente per i prodotti industriali con origine nel territorio di entrambe le parti contraenti nonché qualsiasi restrizione quantitativa all importazione o all'esportazione (contingenti). Importante per l'economia svizzera poiché nel 2014 il 55 per cento delle esportazioni svizzere (circa 114 miliardi di franchi) erano dirette verso l'area UE e, viceversa, 73 per cento delle importazioni svizzere (circa 131 miliardi di franchi) sono provenivano dall'ue. Entrata in vigore: 1973 Fonte: Amministrazione federale delle dogane AFD 4

Assicurazioni L accordo attribuisce alle compagnie di assicurazione nel ramo della copertura danni diretta (assicurazione mobiliare, per i veicoli a motore, viaggi, responsabilità civile ecc.) la libertà di stabilirsi, sulla base del principio della reciprocità e della parità di diritti. Rilevante per le compagnie di assicurazione attive a livello internazionale. Importante per l economia svizzera poiché nel 2014 il settore assicurativo svizzero ha offerto un posto di lavoro a 47 832 persone in Svizzera e 69 236 all estero. Entrata in vigore: 1993 Fonte: Associazione Svizzera d'assicurazioni ASA 5

Facilitazione e sicurezza doganali L Accordo sul trasporto di merci del 1990 disciplina i controlli e le pratiche doganali nell'ambito degli scambi di beni tra la Svizzera e l UE. Obiettivi: mira a snellire le pratiche dello sdoganamento dei beni e a migliorare la collaborazione ai valichi di frontiera. Nuovo Accordo del 2009: sospende l obbligo di predichiarazione (regola delle 24 ore) nel trasporto delle merci e regola le modalità della collaborazione in materia di sicurezza. Ogni giorno, 20 000 mezzi pesanti attraversano le frontiere svizzere. Entrata in vigore: 1991; accordo riveduto 2011 Fonte: Amministrazione federale delle dogane AFD 6

Gli Accordi bilaterali I (1999) 1. Libera circolazione delle persone 2. Ostacoli tecnici al commercio 3. Appalti pubblici 4. Agricoltura 5. Ricerca 6. Trasporto aereo 7. Trasporti terrestri Interessi Migliore accesso reciproco ai mercati del lavoro, dei beni e dei servizi 7

Libera circolazione delle persone L accordo concede ai cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell UE il diritto di scegliere liberamente, purché si verifichino determinate condizioni, il luogo in cui lavorare e soggiornare (all interno del territorio delle parti contraenti). Comporta l apertura reciproca, graduale e regolata dei mercati del lavoro con l introduzione di regimi transitori. Introduce misure di accompagnamento per tutelare i lavoratori (rispetto delle condizioni lavorative e retributive minime usuali in Svizzera) Stimolo per la crescita: l economia svizzera dipende dalla manodopera straniera. Migliori opportunità per gli Svizzeri nell UE. Entrata in vigore: 2002 8

Che cosa succede con l ALC dopo il 9 febbraio 2014? Accettazione dell iniziativa «Contro l immigrazione di massa» il 9 febbraio 2014, con il 50,3 per cento di voti favorevoli e la maggioranza dei Cantoni Il nuovo articolo della Costituzione 121a non è compatibile con l Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) concordato con l UE. L ALC dev essere negoziato ex novo entro tre anni e dev essere adattato al nuovo sistema d immigrazione della Svizzera. Se, passati tre anni, l articolo costituzionale non è ancora entrato in vigore, il Consiglio federale emana le disposizioni d esecuzione mediante ordinanza. Se l ALC viene denunciato temporaneamente, sussiste ev. la minaccia della «clausola ghigliottina»: tutti gli accordi dei Bilaterali I verrebbero dichiarati nulli. 9

Ostacoli tecnici al commercio L accordo prevede per la maggior parte dei prodotti industriali il reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità. Verifica del rispetto delle prescrizioni necessarie affinché un prodotto possa essere introdotto sul mercato. Nei rispettivi settori, i produttori svizzeri godono praticamente delle medesime condizioni di accesso ai mercati dei loro concorrenti dell UE. Le imprese risparmiano tempo e denaro nella commercializzazione di nuovi prodotti. Entrata in vigore: 2002 10

Appalti pubblici L accordo stabilisce i criteri secondo i quali determinati acquisti devono essere oggetto di una gara d appalto internazionale. Estende il campo di applicazione dell Accordo dell OMC: l Accordo si applica anche alle offerte presentate da distretti o Comuni, e alle offerte di imprese pubbliche e private che operano, per esempio, nei settori dei trasporti per ferrovia, della fornitura di gas e di energia termica. Potenziali risparmi per l Amministrazione federale, i Cantoni e i Comuni, indotti dalla maggiore concorrenza. Le imprese svizzere godono dei medesimi diritti di accesso al mercato UE, che vale parecchi miliardi. Entrata in vigore: 2002 11

Agricoltura Agevola il commercio di prodotti agricoli tra la Svizzera e l UE tramite l abolizione di: dazi doganali: formaggi, frutta e prodotti ortofrutticoli nonché carne e vino ostacoli non tariffali al commercio: per esempio sui vini e le bevande spiritose, sui prodotti agricoli ottenuti da produzione biologica, sulle misure di protezione fitosanitaria, sui mangimi per animali e sulle sementi Nel settore agricolo l UE è il principale partner commerciale della Svizzera (Nel 2014 il 60 % delle esportazioni svizzere era diretto verso l UE e il 74 % delle importazioni è arrivato dall UE). Determina un incremento delle esportazioni: le esportazioni di formaggio sono aumentate del 2,8 per cento annuo tra il 2004 e il 2014. Entrata in vigore: 2002; 2011: il protocollo che garantisce il riconoscimento reciproco delle denominazioni d rigine (AOC, DOP) è entrato in vigore. 12

Ricerca Partecipazione del mondo della ricerca svizzero (università, imprese, privati cittadini) ai programmi quadro di ricerca e sviluppo dell UE (PQRS). «Horizon 2020»: nuova generazione di programmi Benefici tecnologici, scientifici ed economici. I contributi versati sono ritornati in Svizzera sotto forma di sostegno a progetti di ricerca, con una resa finanziaria superiore al 100 per cento. Stato delle trattative: Le trattative sulla completa partecipazione della Svizzera dopo il 9 febbraio 2014 sono state sospese dalla Commissione europea. Il 7 marzo 2014 il Consiglio federale ha approvato una soluzione transitoria per il 2014. Il 5.12.2014, la Svizzera e l UE hanno firmato un accordo per un associazione parziale della Svizzera a Horizon 2020. 13

Trasporto aereo 1. L accordo disciplina, in base al principio della reciprocità, l accesso delle compagnie aeree ai mercati del trasporto aereo. 2. Le compagnie aeree svizzere possono operare quasi alle stesse condizioni delle loro concorrenti europee e non sono più discriminate, ad esempio, in materia di diritti di traffico aereo. Importante per il successo delle compagnie svizzere nel competitivo mercato del traffico aereo. Entrata in vigore: 2002; da novembre 2011 sono in corso negoziati sui voli interni operati da compagnie aeree straniere (8a e 9a libertà) 14

Trasporti terrestri Mobilità: liberalizza l accesso al mercato dei trasporti stradali e ferroviari per il trasporto di persone e merci. Tutela ambientale: contribuisce al trasferimento del trasporto di merci in attraversamento dell arco alpino dalla strada alla ferrovia. Introduzione di una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e aumento del limite massimo di peso degli autotreni a 40 tonnellate Ogni giorno, 20 000 mezzi pesanti attraversano le frontiere svizzere. Nel 2014: il 67,3 per cento del traffico pesante attraversa le Alpi su rotaia. I proventi della TTPCP (2014: 1,493 miliardi di franchi) saranno utilizzati per l ampliamento dell infrastruttura ferroviaria. Entrata in vigore: 2002; Accordo sul transito 1992 15

Gli Accordi bilaterali II (2004) 1. Schengen / Dublino 2. Fiscalità del risparmio 3. Lotta contro la frode 4. Prodotti agricoli trasformati 5. MEDIA 6. Ambiente 7. Statistica 8. Pensioni 9. Educazione, formazione, gioventù Interessi - Cooperazione politica estesa - Migliori condizioni quadro in ambito economico 16

Schengen Agevola la mobilità e i viaggi grazie all'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere interne dello Spazio Schengen. Migliora la sicurezza grazie al potenziamento della cooperazione transfrontaliera in materia di giustizia e polizia, segnatamente tramite il SIS (a partire dal 9 aprile 2013: SIS II). La Svizzera partecipa alla politica comune in materia di visti per soggiorni brevi che non superano 3 mesi (visto Schengen). Accesso a strumenti di lotta contro la criminalità internazionale e vantaggi economici per il turismo. Entrata in vigore operativa: 12.12.2008; dal 29.03.2009: abolizione dei controlli negli aeroporti, per i voli all interno dello Spazio Schengen 17

Lo Spazio Schengen Stati Schengen Stati non membri di Schengen con statuto speciale Stato Schengen con statuto speciale Futuri Stati membri Stati associati EDA, STS KMZ-Geodienste 18

Dublino L accordo coordina le procedure di asilo stabilendo criteri volti a determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo. L'accesso alla banca dati EURODAC, dove sono raccolte le impronte digitali dei richiedenti l asilo, consente di identificare le domande di asilo presentate abusivamente in più di uno Stato. Previene la presentazione doppia o molteplice di domande di asilo, che è costosa e inefficiente (cosiddetto «shopping o turismo dell'asilo»). Sgrava i sistemi nazionali di asilo attraverso la ripartizione degli oneri. Entrata in vigore operativa: 12 dicembre 2008 (come per Schengen) 19

Fiscalità del risparmio Consente una tassazione transnazionale dei redditi da risparmio delle persone aventi domicilio fiscale nell UE. Da luglio 2011 il tasso della trattenuta d imposta ammonta a 35 per cento (di cui il 75 % è ridistribuito agli Stati UE e il 25 % alla Svizzera). Questa trattenuta può essere sostituita da una dichiarazione volontaria degli interessi alle autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario. Obbliga a offrire assistenza amministrativa in caso di richiesta. Le parti contraenti rinunciano alla tassazione di dividendi, interessi e diritti di licenza tra imprese collegate. Gettito fiscale 2014: 317 milioni di franchi, di cui 237,8 milioni agli Stati membri dell UE e 79,2 milioni alla CH Entrata in vigore: 2005, trattative revisione / SAI 20

Scambio automatico di informazioni Con l'ausilio del nuovo standard internazionale dell OSCE per lo scambio automatico di informazioni si intende impedire la sottrazione d'imposta sul piano internazionale. L accordo tra la Svizzera e l UE è stato firmato il 27 maggio 2015. Quest ultimo sostituisce l Accordo sulla fiscalità del risparmio, in vigore dal 2005, e si applica a tutti i 28 Stati membri dell UE. Lo SAI permette pari condizioni per quanto concerne la concorrenza tra le piazze finanziarie, poiché queste regole valgono per tutti. Esso è pure un importante strumento per lottare contro la sottrazione d'imposta sul piano internazionale. 21

Lotta contro la frode L accordo migliora la cooperazione tra la Svizzera e l UE nella lotta contro il contrabbando e altre forme di delitti attinenti alla fiscalità indiretta (dazi doganali, IVA, imposta sul consumo), alle sovvenzioni e agli appalti pubblici. Riduce il rischio per la Svizzera di essere utilizzata quale piattaforma di attività illecite. Entrata in vigore: Attuazione anticipata (dall 8 aprile 2009) da parte della Svizzera assieme agli Stati membri che hanno ratificato l Accordo (tutti tranne l Irlanda). Ancora in sospeso la notifica da parte della Croazia. 22

Prodotti agricoli trasformati L accordo disciplina il commercio di prodotti agricoli trasformati (derrate alimentari quali cioccolata, biscotti, paste alimentari ecc.). Modifica il Protocollo n. 2 dell Accordo di libero scambio del 1972. Consente l esportazione senza dazi doganali per le imprese dell industria agroalimentare svizzera. Incrementa la competitività dell industria agroalimentare svizzera. Assicura una parte dei 37 000 posti di lavoro dell industria agroalimentare svizzera. Gli scambi con l UE di prodotti agricoli trasformati sono aumentati del 70 per cento dal 2005 e nel 2014 il loro valore ammontava a 7,0 miliardi di franchi. Entrata in vigore: 30 marzo 2005 23

MEDIA Partecipazione della Svizzera al programma di sostegno del cinema «MEDIA 2014-2020», parte del programma UE «Europa creativa». incentivi per l industria cinematografica, migliori opportunità per i film di produzione svizzera in Europa, maggiore offerta di film in Svizzera. Stato delle trattative: Il 19 settembre 2013 il Consiglio federale ha approvato il mandato di negoziazione, mentre quello dell UE è ancora in sospeso. In seguito ai risultati del 9 febbraio 2014 i colloqui informali sono stati sospesi dalla Commissione europea, ma sono stati ripresi dopo il 30 aprile 2014. Il 7 marzo 2014 il Consiglio federale ha approvato una soluzione transitoria per il 2014. 24

Ambiente Partecipazione della Svizzera all Agenzia europea dell ambiente (AEA) L AEA è incaricata di raccogliere e analizzare dati relativi all ambiente e provvede affinché tali dati vengano raccolti sulla base di criteri vincolanti, dispone di una rete d informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet) e svolge presso la Commissione europea un ruolo di consulenza in materia ambientale. Accesso alla banca dati europea sull'ambiente con il suo ampio ventaglio di informazioni. Coinvolgimento nell orientamento di progetti e attività di ricerca. Migliore comparabilità e armonizzazione delle proprie attività con quelle degli Stati confinanti grazie a un intenso scambio di informazioni. Entrata in vigore: 1 aprile 2006 25

Statistica L accordo permette di adeguare il rilevamento di dati statistici della Svizzera agli standard dell Ufficio statistico dell Unione europea (Eurostat). Consente di accedere a una base europea di dati comparabili su questioni economiche, politiche e sociali. Dati statistici eurocompatibili, e quindi comparabili, sono indispensabili per prendere decisioni avvedute in ambito economico e politico. Rafforzamento della posizione negoziale: nell ambito di trattative internazionali la Svizzera può fare affidamento su statistiche riconosciute sulla base delle norme europee. Entrata in vigore: 1 gennaio 2007 26

Pensioni Abolisce la doppia imposizione per gli ex funzionari delle istituzioni europee, domiciliati in Svizzera. Questa disposizione interessa unicamente gli ex funzionari degli organi dell UE (Parlamento europeo, Commissione europea, Consiglio dell UE, Corte di giustizia dell Unione europea) domiciliati in Svizzera. Entrata in vigore: 31 maggio 2005 27

Educazione, formazione professionale, gioventù Partecipazione della Svizzera a programmi dell UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. «Erasmus+»: nuova generazione del programma 2014-2020 Aumenta l offerta e la mobilità della formazione e della formazione continua, ne incrementa la qualità e migliora le opportunità sul mercato del lavoro. Annualmente circa 6000 studenti approfittano delle opportunità di scambio Svizzera-UE (circa metà CH UE / metà UE CH). Stato delle trattative: Vi erano delle trattative in corso, interrotte dalla Commissione europea dopo il 9 febbraio 2014. Il 16 aprile 2014 il Consiglio federale ha approvato una soluzione transitoria per il 2014, prolungata di due anni il 19.9.2014. 28

Europol Accordo della Svizzera con Europol, l Ufficio di polizia dell UE. Migliora la cooperazione tra le forze di polizia nella prevenzione e nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata internazionale nonché il terrorismo. Facilita lo scambio di informazioni e la cooperazione nella loro analisi. Permette la trasmissione di conoscenze specializzate, la partecipazione ad attività di formazione nonché la consulenza e l assistenza reciproca nell ambito di inchieste. Lo scambio di informazioni aumenta in modo costante e attualmente si concretizza in circa 500 comunicazioni operative al mese. Entrata in vigore: 1.3.2006; Estensione del campo d applicazione: 1.1.2008 29

Eurojust Accordo della Svizzera con Eurojust, l Unità di cooperazione giudiziaria dell UE. Rafforza la cooperazione internazionale nella lotta contro le forme gravi di criminalità. Coordina le inchieste e i procedimenti penali dei vari Stati membri e contribuisce a chiarire le questioni concernenti la competenza giurisdizionale. Promuove lo scambio di informazioni e agevola l attuazione dell assistenza giudiziaria internazionale nonché l esecuzione delle richieste di estradizione. Il numero dei casi deferiti a Eurojust ha conosciuto un aumento costante (2013: 1 576, +2,8 % rispetto al 2012). Entrata in vigore: 22 luglio 2011 30

Collaborazione con l'aed Accordo giuridicamente non vincolante tra la Svizzera e l Agenzia europea per la difesa (AED) sulla cooperazione in materia di armamenti. Permette alla Svizzera di identificare tempestivamente gli sviluppi nel campo della politica degli armamenti, consentendole l accesso alla cooperazione multilaterale in materia di armamenti in Europa, soprattutto nei settori ricerca e sviluppo, nell acquisto e nella manutenzione. La Svizzera continuerà a decidere autonomamente quali informazioni scambiare e a quali progetti e programmi concreti desidera partecipare. L accordo consolida il ruolo della Svizzera come forza economica, centro di ricerca e piazza tecnologica. Entrata in vigore: 6 marzo 2012 31

Collaborazione delle autorità garanti della concorrenza Accordo di cooperazione con l UE per condurre una lotta efficiente contro le restrizioni transfrontaliere della concorrenza. Dovrebbe consentire lo scambio di informazioni riservate e la cooperazione tra le autorità in materia di concorrenza per evitare la replica di iniziative. Importante a causa dello stretto legame economico della Svizzera con l UE. Dovrebbe garantire maggiore coerenza nelle decisioni che hanno per oggetto la medesima fattispecie. Dovrebbe rafforzare l efficacia della Commissione della concorrenza (COMCO) permettendole di avere accesso alle informazioni pertinenti di cui dispone la Commissione europea. Entrata in vigore: 1 dicembre 2014 32

Navigazione satellitare (Galileo, EGNOS) Partecipazione della Svizzera ai programmi di navigazione satellitare Galileo e EGNOS con determinati diritti di consultazione. Galileo: sistema di navigazione satellitare preciso e affidabile EGNOS: sistema di navigazione regionale che migliora la precisione e l affidabilità dei segnali satellitari globali. Galileo ed EGNOS permettono di incrementare l autonomia dai segnali GPS degli USA. Miglioramento della situazione per l industria spaziale e del settore dei servizi svizzeri nell aggiudicazione delle commesse. Disponibilità di dati in tempo di pace e di conflitti Ratifica: 18 dicembre 2013 33

Ufficio europeo di sostegno per l asilo (UESA) Partecipazione della Svizzera a attività dell UESA UESA sostiene a livello operativo gli Stati membri il cui sistema di asilo e di accoglienza è sottoposto a particolari pressioni UESA facilita, coordina e promuove la cooperazione tra Stati in materia di asilo Espressione della solidarietà della Svizzera Potenziamento del sistema di Dublino e contributo a un sistema d asilo più equo ed efficiente tra gli Stati membri Sfruttamento delle conoscenze degli esperti di altri Paesi europei Firma: 16 giugno 2014 (ratificazione in attesa) 34