Corso di Aggiornamento per Coordinatori in fase di esecuzione e progettazione. La Formazione e gli Accordi Stato Regioni

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Corso di Aggiornamento per Coordinatori in fase di esecuzione e progettazione La Formazione e gli Accordi Stato Regioni

Accordi Stato-Regioni Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 (Formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti) Conferenza Stato Regioni n.223 del 21/12/2011 (Formazione dei Datori di Lavoro) Conferenza Stato Regioni n.53 del 22/02/2012 (Formazione per uso delle attrezzature)

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n.221 del 21 Dicembre 2011 pubblicata: 11 Gennaio 2012 entrata in vigore: 26 Gennaio 2012 Il Presente accordo disciplina, ai sensi dell art.37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione, nonché dell aggiornamento, dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti...

art.37 - Formazione dei Lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il Datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda

art.37 - Formazione dei Lavoratori e dei loro Rappresentanti La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1) sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano... entro il termine di 12 mesi dall entrata in vigore del presente Decreto Legislativo Conferenza STATO - REGIONI n. 221 del 21 Dicembre 2011

Premessa - classi di rischio Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 BASSO MEDIO ALTO Esempi: commercio, carrozzerie, lavanderie, parrucchieri, alberghi, ristoranti, assicurazioni, immobiliari, informatica, associazioni ricreative... Esempi: agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, assistenza sociale non residenziale, pubblica amministrazione, istruzione... Esempi: estrazioni minerali, costruzioni, industrie alimentari, tessili, abbigliamento, legno, carta, editoria, stampa, produzione e lavorazioni metalli, sanità, raffinerie, autoveicoli, smaltimento rifiuti...

Premessa - enti bilaterali Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 In coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs n 81/08 i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, e agli organismi paritetici, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale о dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali о agli organismi paritetici. Ove la richiesta non riceva riscontro dall'ente bilaterale о dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

1. Requisiti dei Docenti Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (...) ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni о esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento о professionale in materia di salute e Sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

2. Organizzazione della formazione Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 Per ciascun corso si dovrà prevedere: a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; b) un responsabile del progetto formativo. il quale può essere il docente stesso; c) i nominativi dei docenti: d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità; e) il registro di presenza dei partecipanti; f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste, q) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza dì un mediatore interculturale o di un traduttore;

3. Metodologia di Insegnamento Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini è opportuno: a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi dì valutazione e comunicazione legati alla prevenzione; c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche; d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e- Leaming e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze dì vita personale dei discenti e dei docenti.

3. Metodologia di Insegnamento Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 Utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning è consentito per; la formazione generale per i lavoratori; la formazione dei dirigenti; I corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo; la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue: progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.

4. Articolazione del Percorso Formativo Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 Formazione Generale Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Contenuti: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione. organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Durata Minima 4 ore per tutti i settori

4. Articolazione del Percorso Formativo Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 Formazione Specifica Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alla lettore a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell' articolo 28.

4. Articolazione del Percorso Formativo Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 Formazione Specifica Contenuti: 1 Rischi infortuni, 2 Meccanici generali, 3 Elettrici generali, 4 Macchine, 5 Attrezzature, 6 Cadute dall'alto. 7 Rischi da esplosione, 8 Rischi chimici, 9 Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, 10 Etichettatura, 11Rischi cancerogeni, 12Rischi biologici, 13Rischi fisici, 14 Rumore, 15 Vibrazione, 16 Radiazioni, 17Microclima e illuminazione, 18 Videoterminali, 19DPI Organizzazione del lavoro, 20Ambienti di lavoro, 21Stress lavoro -correlato, 22Movimentazione manuale carichi, 23 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto). 24 Segnaletica, 25 Emergenze, 26 Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, 27Procedure esodo e incendi, 28Procedure organizzative per il primo soccorso, 29Incidenti e infortuni mancati, 30Altri Rischi.

4. Articolazione del Percorso Formativo Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 Classe di rischio Formazione generale Formazione Specifica Totale ore formazione basso 4 4 8 medio 4 8 12 alto 4 12 16

4. Articolazione del Percorso Formativo Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 Condizioni particolari I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "16ore-MICS", delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale dell'edilizia, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti.

5. Formazione particolare aggiuntiva per il Preposto Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 La formazione del preposto, così come definito dall art.2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore

5. Formazione particolare aggiuntiva per il Preposto Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 I contenuti della formazione per il preposto Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; Definizione e individuazione dei fattori di rischio; Incidenti e infortuni mancati; Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione per i lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; Valutazione dei rischi dell azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; Modalità di esercizio della funzione di controllo dell osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

6. Formazione dei dirigenti Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 La formazione dei dirigenti, così come definito dall art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 81/08, in riferimento a quanto previsto all art 37, comma 7, del D.Lgs. n.81/08 e in relazione agli obblighi previsiti all articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli. La durata minima del modulo per preposti è di 16 ore

6. Formazione dei dirigenti Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 I contenuti della formazione per i dirigenti Modulo 1 - GIURIDICO-NORMATIVO Modulo II - GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA Modulo III - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI Modulo IV - COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

8. Crediti Formativi Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti) costituisce credito formativo permanente. Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi: a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente: qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dallo stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore; qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale: la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alta Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.

8. Crediti Formativi Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi: è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione. c. formazione precedente all'assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a.

9. Aggiornamento Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 Tipologia di Formazione Periodicità Durata Formazione generale lavoratori non si aggiorna Formazione specifica lavoratori 5 anni 6 ore Formazione Preposti 5 anni 6 ore Formazione dirigenti 5 anni 6 ore

10. Disposizioni transitorie Conferenza Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. (11 Giugno 2013) Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n.223 del 21 Dicembre 2011 pubblicata: 11 Gennaio 2012 entrata in vigore: 26 Gennaio 2012 Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 81/08), i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

1. I Soggetti Formatori Conferenza Stato Regioni n.223 del 21/12/2011 Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano; l Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; L INAIL Il corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; La scuola superiore della Pubblica Amministrazione; Altre scuole superiori delle singole Amministrazioni; Le associazioni Sindacali dei datori di Lavoro o dei lavoratori; Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici I fondi interprofessionali di settore; Gli ordini e i collegi professionali del settore specifico di riferimento

2. Requisiti dei Docenti Conferenza Stato Regioni n.223 del 21/12/2011 In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'art. 6, comma 8, lettera m- bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Organizzazione dei corsi Conferenza Stato Regioni n.223 del 21/12/2011 In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti: a) individuazione di un responsabile del progetto formativo, che può essere anche il docente; b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35; c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, che può essere anche il docente; d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

4. Metodologia di Insegnamento Conferenza Stato Regioni n.223 del 21/12/2011 Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di apprendimento, occorre privilegiare le metodologie interattive, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento. A tali fini è necessario: a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione; c) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti. Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning è consentito per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO 2 (GESTIONALE) di cui al punto 5 che segue e per l'aggiornamento.

5. Articolazione del Percorso Formativo Conferenza Stato Regioni n.223 del 21/12/2011 I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio: BASSO MEDIO ALTO 16 ore 32 ore 48 ore I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli: MODULO 1: NORMATIVO - GIURIDICO MODULO II: GESTIONALE - Gestione ed organizzazione della sicurezza MODULO III: TECNICO - Individuazione e valutazione dei rischi MODULO IV: RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori

6. Valutazione e certificazione Conferenza Stato Regioni n.223 del 21/12/2011 Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali

7. Aggiornamento Conferenza Stato Regioni n.223 del 21/12/2011 L aggiornamento ha una periodicità quinquennale, ha durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio prima individuati, così come segue: BASSO MEDIO ALTO 6 ore 10 ore 14 ore L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.

9. Crediti Formativi Conferenza Stato Regioni n.223 del 21/12/2011 Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione... coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell'articolo 34, è previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro.

10. Obblighi in caso di esercizio di nuova attività Conferenza Stato Regioni n.223 del 21/12/2011 Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

11. Disposizioni Transitorie Conferenza Stato Regioni n.223 del 21/12/2011 In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n.53 del 22 Febbraio 2012 pubblicata: 12 Marzo 2012 entrata in vigore: 12 Marzo 2013 Il presente accordo costituisce attuazione dell'articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l individuazione delle attrezzature di lavoro per te quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori...

1. Individuazione delle attrezzature di lavoro Piattaforme di lavoro mobili elevabili Gru Gru a torre Gru mobile Gru per autocarro Carrelli Carrelli elevatori semoventi con conducente a borso Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli industriali semoventi Carrelli\Sollevatori\Elevatori semoventi telescopici rotativi Trattori Agricoli o forestali Macchine movimento terra Escavatori idraulici Escavatori a fune Pale Caricatrici frontali Terne Autoribaltabile a cingoli Pompa per calcestruzzo Conferenza Stato Regioni n.53 del 22/02/2012 Allegato A

1. Individuazione dei soggetti formatori Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro; l INAIL; Allegato B le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui ai presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate; gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra; le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma... i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma... i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma... gli enti bilaterali, quali definiti all articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nei settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione; le scuole edili costituite nell ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i). Conferenza Stato Regioni n.53 del 22/02/2012

2. Individuazione e requisiti dei docenti Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f), in possesso dei requisiti sopra richiamati. Per le attività pratiche il rapporto istruttore\allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi) Conferenza Stato Regioni n.53 del 22/02/2012

3. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi Organizzazione Conferenza Stato Regioni n.53 del 22/02/2012 individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente; tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso; numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità; per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi); Le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, come previsto in allegato I, al fine di movimentare/utilizzare l attrezzatura di che trattasi in modo adeguato; assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo.

Articolazione del percorso formativo Conferenza Stato Regioni n.53 del 22/02/2012

6. Durata della validità dell abilitazione e dell aggiornamento Conferenza Stato Regioni n.53 del 22/02/2012 L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici,

8. Documentazione Conferenza Stato Regioni n.53 del 22/02/2012 Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il Fascicolo del corso contenente: dati anagrafici del partecipante, registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, modelli di valutazione complessiva finale di ogni partecipante.

9. Riconoscimento della formazione pregressa Conferenza Stato Regioni n.53 del 22/02/2012 Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti: corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell apprendimento; corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo; corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell apprendimento.

12. Norma transitoria Conferenza Stato Regioni n.53 del 22/02/2012 I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall entrata in vigore del presente accordo.