Prot. n. 26680 Cagliari, 29/10/2012 > Ai Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL della Sardegna > Ai Direttori dei Servizi veterinari Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle ASL della Sardegna LORO SEDI Oggetto: procedure di riconoscimento condizionato e definitivo e di registrazione degli operatori del settore mangimi (OSM) ai sensi del Regolamento CE n. 183/2005. Il Regolamento CE n. 183/2005, che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi, prevede l obbligo di riconoscimento (articolo 10) e di notifica ai fini della registrazione (articolo 9), a seconda delle attività svolte, a carico degli operatori del settore mangimi (OSM). Con la presente circolare s intendono fornire le indicazioni operative riguardo alle procedure da seguire per soddisfare l obbligo di riconoscimento e di notifica ai fini della registrazione. Riconoscimento degli OSM (articolo 10 Regolamento CE n. 183/2005) Sono soggetti a riconoscimento gli operatori del settore mangimi che svolgono le attività di cui all articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CE n. 183/2005, e di cui all articolo 10, paragrafo 3, così come implementato dal Regolamento UE n. 225/2012. L istanza di riconoscimento per gli operatori di cui all articolo 10, lettera a), per quanto concerne la sola attività di fabbricazione, deve essere inviata al Ministero della Salute, secondo le procedure definite nelle linee guida all applicazione del Regolamento CE n. 183/2005 (nota Ministero della Salute prot. n. 45950-p del 28/12/2005). I restanti operatori del settore mangimi di cui all articolo 10 paragrafo 1, lettere a), b) e c) e articolo 10, paragrafo 3, che svolgono le attività specificate nell allegato 1, devono presentare apposita istanza al SUAP di competenza, secondo le procedure definite con la circolare interassessoriale n. 9191 del 23/6/2009 e con la presente circolare, nei seguenti casi: Via Roma 223 09123 Cagliari - tel +39 070 654155 fax +39 070 6065299 - sanita@regione.sardegna.it 1/7
1) avvio di nuovi stabilimenti, 2) modifiche strutturali e/o impiantistiche o di attività, tali da comportare un aggiornamento del riconoscimento, 3) variazione di titolarità o di ragione sociale/denominazione. Nei primi due casi, il procedimento si svolge in Conferenza di Servizi, nel terzo caso si ha l immediato avvio, fatte salve le verifiche successive da parte dell autorità competente e gli adempimenti correlati. 4) cessazione dell attività. Caso 1 avvio di nuove attività - procedura di riconoscimento condizionato (articolo 13 del Regolamento CE n. 183/2005) Il procedimento è avviato su istanza del legale rappresentante dell impresa del settore mangimi ed è disciplinato secondo le indicazioni e la tempistica riportate nella circolare interassessoriale n. 9191 del 23/6/2009, in particolare: - il rappresentante legale dell impresa del settore dei mangimi presenta al SUAP del Comune dove è situato lo stabilimento, la DUAAP (dichiarazione unica autocertificativa di attività produttiva) e gli allegati pertinenti, comprensivi di: planimetria dell impianto (in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, con misure, destinazioni d uso e layout delle attrezzature; relazione tecnica da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali, funzionali e procedurali dell impianto correlati alla produzione effettuata; - il SUAP, verificata la correttezza formale dell istanza e degli allegati, trasmette la documentazione, secondo la tempistica definita, agli Enti coinvolti nel procedimento, tra i quali, in ogni caso, il Dipartimento di prevenzione della ASL ed il regionale; - il Servizio veterinario della ASL, ricevuta la DUAAP e la documentazione a corredo, effettua una ispezione in loco per verificare che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature, ivi compreso il requisito concernente la predisposizione di procedure basate sui principi del sistema HACCP, adeguate rispetto all attività svolta, e, se del caso, la predisposizione del piano di monitoraggio delle diossine ai sensi del Regolamento UE n. 225/2012 ; (i pertinenti requisiti sono previsti nell allegato II al Regolamento CE n. 183/2005, così come modificato dal Regolamento UE n. 225/2012); 2/7
- Il Servizio Veterinario trasmette la check list - comprensiva del giudizio complessivo sulla sussistenza dei requisiti igienico - strutturali ed il parere favorevole o sfavorevole al rilascio del riconoscimento condizionato - al Servizio Prevenzione regionale. I suddetti pareri dovranno essere inviati in tempo utile affinché il regionale possa esprimersi in sede di Conferenza di Servizi; - il SUAP, in caso di esito positivo della Conferenza di Servizi, trasmette il relativo verbale al regionale e al Dipartimento di prevenzione della ASL oppure, in caso di esito negativo, trasmette il provvedimento di diniego; - il regionale, acquisito il verbale della Conferenza provvede, con atto formale, ad attribuire il numero di riconoscimento allo stabilimento, e ad iscriverlo provvisoriamente nell apposito elenco ufficiale con riconoscimento condizionato, ai sensi dell articolo 19 del Regolamento CE n. 183/2005; tale atto dovrà essere inviato al SUAP. Si precisa che il provvedimento di riconoscimento condizionato ha una validità di 3 mesi, prorogabile per altri 3 mesi alle condizioni specificate al punto 2 della procedura di riconoscimento definitivo. - il SUAP emana il provvedimento unico finale al quale sarà allegata la determinazione regionale, e provvede quindi a notificarlo, oltre che al titolare dello stabilimento, al regionale e al Dipartimento di prevenzione della ASL. Caso 1) avvio di nuovi stabilimenti procedura di riconoscimento definitivo (articolo 13 del Regolamento CE n. 183/2005) Il procedimento è avviato d ufficio e non è disciplinato secondo le disposizioni del procedimento unico di cui alla L.R. n. 3/2008 e della circolare n. 9191 del 23/6/2009; esso si svolge nel modo seguente: - entro 3 mesi dal rilascio del riconoscimento condizionato il servizio veterinario della ASL effettua un sopralluogo presso lo stabilimento o impianto al fine di verificare la sussistenza di tutti i pertinenti requisiti del Regolamento CE n. 183/2005; - il sopralluogo presso lo stabilimento può dare origine ad uno dei seguenti casi: 3/7
1) il Servizio veterinario verifica la sussistenza di tutti i pertinenti requisiti del Regolamento CE n. 183/2005, ed esprime il proprio parere favorevole al rilascio del riconoscimento definitivo; in tal caso il Servizio veterinario trasmette al regionale la check list comprensiva del giudizio complessivo sullo stabilimento e del parere favorevole al riconoscimento definitivo. Il regionale emana la determinazione di riconoscimento definitivo e provvede all aggiornamento dell elenco ufficiale; 2) il Servizio veterinario verifica che lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i pertinenti requisiti del Regolamento CE n. 183/2005; qualora siano stati comunque compiuti progressi evidenti, concede la proroga del riconoscimento condizionato, di durata non superiore a 3 mesi e provvederà, contestualmente, ad impartire le opportune prescrizioni al titolare dello stabilimento. L atto di concessione della proroga da parte della ASL determina il verificarsi della condizione per la proroga della validità del provvedimento di riconoscimento condizionato emanato dal regionale. Il riconoscimento condizionato non potrà in ogni caso superare la durata totale di 6 mesi. La check list e l atto di concessione della proroga sono quindi trasmessi al regionale. 3) il Servizio veterinario verifica la mancanza di uno o più requisiti tali per cui non è possibile concedere proroghe e, pertanto, dispone la chiusura dell attività. Il riconoscimento condizionato decade e l impresa deve cessare di operare, così come previsto dall articolo 11 lettera b) del Regolamento CE n. 183/2005. Il Servizio veterinario invierà quindi l esito del sopralluogo con la disposizione di chiusura al regionale che provvederà ad emettere la determinazione di revoca del riconoscimento condizionato ed alla cancellazione dello stabilimento dagli elenchi ufficiali. Caso 2) - modifiche strutturali e/o impiantistiche o di attività, tali da comportare un aggiornamento del riconoscimento. La medesima procedura più sopra descritta, tramite conferenza di servizi, disciplinata con la circolare interassessoriale n. 9191 del 23/6/2009, si applica anche in caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche o di attività tali da comportare un aggiornamento del riconoscimento. Caso 3) variazione di titolarità o di ragione sociale/denominazione. 4/7
Nel caso di cambio titolarità o di ragione sociale/denominazione dello stabilimento già riconosciuto il procedimento, gestito dal SUAP, si svolge in immediato avvio, fatte salve le verifiche successive e l aggiornamento degli elenchi ufficiali degli stabilimenti riconosciuti, attraverso l emissione di apposita determinazione da parte dell Assessorato dell Igiene e sanità e dell Assistenza sociale. Caso 4) Chiusura temporanea o definitiva degli stabilimenti riconosciuti. Per quanto attiene ai casi di chiusura temporanea o definitiva degli stabilimenti riconosciuti, è necessario distinguere tra sospensione/cessazione volontaria dell attività e sospensione o revoca del riconoscimento ai sensi degli articoli 14 e 15 del Regolamento CE n. 183/2005: 1) la sospensione/cessazione volontaria dell attività è comunicata a cura del rappresentante legale dello stabilimento, al SUAP competente, attraverso la compilazione della modulistica pertinente; successivamente il SUAP provvederà ad inoltrare la documentazione al Servizio veterinario della ASL e al regionale per gli adempimenti di rispettiva competenza; in caso di richiesta di sospensione volontaria dell attività si precisa che lo stabilimento potrà essere riavviato solo previo parere favorevole del Servizio veterinario della ASL a seguito di sopralluogo ispettivo. 2) la sospensione o la revoca del riconoscimento ai sensi degli articoli 14 e 15 del Regolamento CE n. 183/2005 sono adottati dal regionale su impulso del Servizio veterinario della ASL e non prevedono il coinvolgimento del SUAP. I provvedimenti di sospensione, revoca del riconoscimento o la cessazione volontaria dell attività comportano l aggiornamento dell elenco ufficiale, ai sensi dell articolo 19 del Regolamento CE n. 183/2005. Procedura di riconoscimento degli intermediari che non detengono i prodotti nei loro locali. Le imprese del settore dei mangimi che effettuano esclusivamente attività di intermediazione ai sensi dell articolo 17 del Regolamento CE n. 183/2005 (non detengono i prodotti nei loro locali), non sono soggette a preventiva ispezione in loco da parte del competente Servizio veterinario della ASL ai fini del rilascio del riconoscimento. 5/7
Il procedimento è avviato su istanza del legale rappresentante dell impresa del settore mangimi che presenta al SUAP del Comune dove ha sede legale l attività: - la DUAPP (dichiarazione unica autocertificativa di attività produttiva) e gli allegati pertinenti tra i quali: a) l autocertificazione con la quale dichiara di non detenere i prodotti nei propri locali e che i prodotti che intende mettere in commercio soddisfano i requisiti del Regolamento CE n. 183/2005. La predetta documentazione dovrà essere immediatamente notificata al Dipartimento di prevenzione della ASL e al regionale per gli adempimenti di rispettiva competenza. Detti intermediari potranno svolgere l attività solo previa acquisizione del numero di riconoscimento attribuito con atto formale dal regionale e notificato all operatore del settore mangimi tramite il SUAP competente (articolo 11 lettera b) del Regolamento CE n. 183/2005). Notifica ai fini della registrazione (Articolo 9 del Regolamento CE n. 183/2003) Sono soggetti a registrazione ai sensi dell articolo 9 paragrafo 2 del Regolamento CE n. 183/2005 gli operatori del settore mangimi che svolgono le attività di cui all articolo 5 paragrafo 1 e articolo 5 paragrafo 2 del medesimo Regolamento, attività che sono elencate nell allegato 2 alla presente circolare (elenco non esaustivo). Ai fini della registrazione l operatore presenta una notifica presso il SUAP del Comune in cui ha sede l attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento), comprensiva della seguente documentazione: - DUAPP (dichiarazione unica autocertificativa di attività produttiva) e documenti pertinenti tra i quali: a) autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di cui all allegato I al Regolamento CE n. 183/2005 (se trattasi di operatore che svolge una o più attività di cui all articolo 5 paragrafo 1 del medesimo Regolamento); b) autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di cui all allegato II al Regolamento CE n. 183/2005 e l adozione di procedure basate sui principi HACCP, (se trattasi di 6/7
operatore esercente una delle attività di cui all articolo 5 paragrafo 2 del medesimo Regolamento); c) autocertificazione concernente il rispetto dei requisiti di cui all allegato III del Regolamento CE n. 183/2005 (buona pratica di alimentazione degli animali), se del caso. La notifica ai fini della registrazione deve essere effettuata nei seguenti casi: a. inizio attività; b. variazione di titolarità o di tipologia di attività; c. chiusura attività. La procedura di registrazione si svolge in immediato avvio, pertanto l operatore può iniziare l attività successivamente all avvenuta notifica. La notifica deve essere trasmessa immediatamente dal SUAP competente, sia al Servizio prevenzione regionale, per l iscrizione nell apposito elenco ufficiale degli operatori registrati previsto dall articolo 19 del Regolamento CE n. 183/2005, sia al Servizio veterinario della ASL competente per gli adempimenti correlati al Controllo Ufficiale. E escluso il coinvolgimento del SUAP per quanto concerne l attribuzione del numero di identificazione, ai sensi dell articolo 17 del Regolamento CE n. 767/2009, agli operatori del settore mangimi (OSM) già registrati che ne facciano richiesta. Tale procedimento è disciplinato dall Intesa Stato - Regioni del 23 settembre 2010 (rep. Atti n. 155/CSR), recepita con determinazione n. 1287 del 5 ottobre 2012. S informa infine che sarà cura dello scrivente Servizio contattare il Coordinamento regionale SUAP ai fini dell aggiornamento della modulistica pertinente. Il Direttore del Servizio Dott.ssa Donatella Campus PRT/resp. 4.5 7/7