OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ACCORDO CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO



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Transcript:

CORPO POLIZIA LOCALE Servizio Segnaletica Stradale OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ACCORDO CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO IL SINDACO Considerato che il miglioramento della qualità dell aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile dell iniziativa della Provincia di Milano e dei Comuni ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell ambiente; Rilevato che nonostante i significativi risultati conseguiti negli ultimi anni in termini di riduzione dei principali inquinanti, con particolare riferimento a benzene, CO, SO2, persistono significative criticità relativamente al particolato fine e agli ossidi di azoto; Rilevato che pur essendo le emissioni di PM10 e di NO2, calcolate sia «pro-capite» che «pro-pil inferiori alla media UE, anche rispetto ai 15 Paesi pre-allargamento, le concentrazioni in atmosfera di questi inquinanti permangono al di sopra dei livelli fissati dalle direttive europee vigenti, a causa delle peculiari condizioni orografiche e meteo-climatiche del bacino padano e della densità delle attività antropiche che caratterizzano il territorio della Provincia di Milano, determinando una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell aria; Considerato che, al fine di garantire il miglioramento della qualità dell aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, la Provincia di Milano, il Comune di Milano e Comuni ricadenti nel territorio provinciale si sono attivati garantendo il coordinamento e la condivisione delle iniziative di propria competenza adottate; Considerato che, a seguito di tale coordinamento è stato sottoscritto un protocollo di azioni per il miglioramento della qualità dell aria da parte di gran parte dei Comuni della Provincia di Milano quale strumento attuativo, capace di facilitare l immediata attuazione di strategie comuni intese a implementare le politiche di miglioramento continuo ed ulteriore della qualità dell aria, sia rispetto all applicazione uniforme su tutto il territorio provinciale delle misure adottate, sia rispetto alla verifica concreta e statisticamente attendibile dei risultati conseguiti dalle predette misure; Considerato che, al fine di monitorare l attuazione sinergica, da parte di tutti i Comuni, delle azioni contenute nel citato protocollo e di proporre, al verificarsi di situazioni di emergenza, ulteriori azioni per i miglioramento della qualità dell aria, è anche costituita una Cabina di Regia per la qualità dell aria costituita dai rappresentati di un numero ristretto di Comuni della provincia di Milano, del Comune di Milano, della Provincia di Milano, di Regione Lombardia, dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente, delle Università, di Enti di Ricerca e delle Associazioni di Categoria; Considerato che è attribuita priorità assoluta alle politiche di riduzione dell inquinamento atmosferico locale con particolare riguardo al particolato fine, allo scopo di assicurare la tutela della salute dei cittadini, attraverso l adozione automatica in tutti i Comuni della Provincia di Milano di misure condivise e coordinate, al verificarsi di determinate condizioni di criticità. Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n 285 e s.m.i.; Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n 24 " Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell ambiente";

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa. Visto l art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; ORDINA che dal 23 gennaio 2012, giorno successivo all acquisizione ufficiale dell avvenuta condizione di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 rilevati da ARPA Lombardia, quale media aritmetica dei valori rilevati dalla totalità delle centraline posizionate sul territorio provinciale (Arese, Cassano d Adda, Limito di Pioltello, Magenta, Milano Città Studi, Milano Senato, Milano Verziere, Robecchetto, Trezzo d Adda, Turbigo), per la durata di 10 giorni consecutivi entreranno in vigore le seguenti misure: a) in aggiunta al divieto delle azioni previste dalla DGR n. 7635 dell 11 luglio 2008 e dalla DGR n. 9958 del 29 luglio 2009 1, si dispone il divieto di circolazione ai veicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie: blocco veicoli privati dalle 8.30 alle 18.00 blocco veicoli commerciali dalle 7.30 alle 10.00 b) Riduzione del valore massimo delle temperature dell aria nelle unità immobiliari di cui all art. 4,c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 di 1 grado centigrado. c) Riduzione di due ore della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale di cui all art. 9, c. 2, del D.P.R. 412/1993. Per quanto concerne le disposizioni di cui ai punti b) e c) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate: E. 1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive; E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido. d) Potenziamento dei controlli, relativamente alle fonti di inquinamento di origine veicolare in relazione a: verifica del rispetto del divieto di circolazione dei veicoli, secondo i criteri stabiliti dalle D.G.R. 11 luglio 2008, n.7635; 1) 1 LE DGR n. 7635 dell 11 luglio 2008 e dalla DGR n. 9958 del 29 luglio 2009 prevedono modalità di limitazione della circolazione: AUTOVEICOLI: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 non possono circolare: gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre Euro 1); gli autoveicoli diesel (cioè alimentato a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE). CICLOMOTORI: per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0, i provvedimenti di limitazione progressiva applicati negli scorsi anni si estendono a tutta la Regione pertanto, a partire dal 15 ottobre 2011, vigerà il fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00; AUTOBUS M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL): fermo permanente degli autobus M3 di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel a partire dal 15 ottobre 2011, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale. TRASPORTI SPECIFICI: dallo scorso inverno, è in vigore il divieto di circolazione anche per la classe Euro 2 diesel dei veicoli per trasporti specifici e per uso speciale (di cui all'art. 54, comma 1, lettere f) e g) del DLGS n. 285/1992 ed elencati all'art. 203 del DPR attuativo n. 495 del 1992).

verifica del rispetto delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, secondo i criteri di cui alla D.G.R. 2 agosto 2007, n. 5276; verifica delle emissioni di particolato dai veicoli diesel, ai sensi dell art. 17, comma 6, della l.r. 24/06, attraverso l utilizzo degli opacimetri. INVITA a non fare uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all art.3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguentemente a mantenere chiuse le porte; AVVERTE CHE l inosservanza delle misure di cui al punto a) sarà punita ai sensi dell art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 155 ad Euro 624; l inosservanza dei punti b) e c) sarà punita ai sensi dell art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di Euro 500 con applicazione dell art. 16 della Legge 689/1981; i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Cormano la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada). AVVISA CHE Le misure adottate sono sospese dal giorno successivo all acquisizione ufficiale dell avvenuta condizione di assestamento dei valori sotto soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 rilevati da ARPA Lombardia per 3 giorni consecutivi. DISPONE CHE Sono esclusi e derogati dalla limitazione alla circolazione di cui al presente provvedimento i veicoli già esclusi e derogati dall allegato 1 alla DGR n 7635 dell 11 luglio 2008 e dall allegato 1 alla DGR n 9958 del 29 luglio 2009. Di non applicare il divieto di circolazione sulle vie: Dei Giovi, Borromeo, Nenni, Europa (parcheggio), Fermi (tratto compreso tra via Nenni e l'ingresso della Milano-Meda), Filzi, N. Sauro, Brodolini e Cadorna tratto compreso tra via Valassina e via Brodolini per consentire l'accesso alle autostrade; Di non applicare altresì il divieto di circolazione: Agli autoveicoli delle forze di Polizia, delle FF.AA, dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale; Agli autoveicoli di pronto soccorso; Ai mezzi di pubblico trasporto; Ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente; Agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno o certificazione medica; Alle autovetture targate CD e CC; Agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburante e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi mensa); Agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori; Agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; Agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;

Agli autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro; Agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; Ai veicoli dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell attività lavorativa giornaliera; Ai veicoli degli operatori dell informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento; Ai veicoli utilizzati dalle società sportive o dai singoli iscritti aderenti alle società stesse, appartenenti a federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte delle medesime Società sportive; Agli autoveicoli di persone che partecipano a cerimonie religiose programmate (matrimoni, battesimi); Ai veicoli storici in possesso dell attestato di storicità o del certificato di idoneità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte dell Ente organizzatore. Agli autoveicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione. Ai veicoli con targa estera. Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazione. La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione. Il Comando Polizia Locale ed il Servizio Lavori Pubblici provvederanno a dare esecuzione alla presente ordinanza. Il Servizio Lavori pubblici è incaricato di posizionare i cavalletti con gli appositi cartelli di divieto di transito a tutti gli ingressi del territorio comunale; Sono incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all Art. 12 del D.L.vo 30/4/1992 n 285 organizzando i necessari servizi di controllo; SI AVVERTE: Che, a norma dell articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano. In relazione al disposto dell art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all art. 74 del regolamento, emanato con DPR n. 495/1992. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada. Responsabile del procedimento : Comandante P.L. Dott. Angelo Sallemi Responsabile dell istruttoria : Commissario Agg. Giovanni Peduto IL SINDACO Dott. Roberto Cornelli CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO COMUNALE N...del Reg. Data... Il sottoscritto Messo comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo pretorio tenuto dal Messo comunale C E R T I F I C A che la presente ordinanza è stata pubblicata all Albo pretorio comunale dal giorno... al giorno...

Visto: Il Segretario - Direttore Generale Il Messo Comunale