PARTE SPECIALE B PARTE SPECIALE REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

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PARTE SPECIALE B PARTE SPECIALE I REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

2 INDICE Testo integrale delle norme incriminatrici ex D. Lgs. n. 231/2001 - Reati di corruzione tra privati pag. 3 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) pag. 4 L applicazione alla fattispecie di GENERAL COM S.p.A. pag. 5 Premessa pag. 5 Potenziali aree di attività a rischio pag. 5 Possibili condotte illecite pag. 5 Principi procedurali e regole di comportamento per la prevenzione del rischio specifico in relazione alla realtà aziendale di GENERAL COM S.p.A. Presidi di controllo e flussi informativi verso l Organismo di Vigilanza pag. 6 pag. 9

3 TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI Corruzione tra privati (art. 2635, terzo comma, c.c.)

4 CORRUZIONE TRA PRIVATI Art. 2635 c.c. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

5 L APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE DI GENERAL COM S.P.A. Premessa La Società ha conformato lo svolgimento della propria attività al rispetto dei valori e dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, nella convinzione che la conduzione degli affari non possa distaccarsi dall etica. A tal proposito, la Società evita e condanna in particolare il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti - pratiche corruttive, in ogni forma - allo scopo di raggiungere i propri obiettivi economici. Potenziali aree di attività a rischio Il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati contemplato nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi): 1. Rapporti con clienti (c.d. ciclo attivo) o fornitori (c.d. ciclo passivo). 2. Selezione e assunzione del personale. 3. Rapporti con banche/finanziarie/creditori. Possibili condotte illecite Con riferimento al punto sub 1), all interno del ciclo attivo, il reato di corruzione tra privati potrebbe essere commesso da parte di un membro del C.d.A. (apicali) e/o di Responsabili della Funzione interessata (sottoposti), nonché da sottoposti alla direzione e alla vigilanza di tali soggetti (sottoposti): i) nella vendita di beni ad altra società, con lo scopo di ottenere dal cliente la conclusione di un contratto;

ii) nell esecuzione di prestazioni di servizi ad altra società, al fine di corrompere un concorrente durante la partecipazione a una gara privata affinché lo stesso presenti condizioni peggiori. Nel ciclo passivo, invece, il reato di corruzione potrebbe essere integrato nei confronti dei fornitori della Società per ottenere beni/servizi a migliori condizioni e/o a prezzi più favorevoli. Per quanto riguarda, invece, il punto sub 2), la corruzione potrebbe essere commessa mediante l assunzione da parte della Società di persone a conoscenza di segreti industriali di Società concorrenti al fine di ottenere la rivelazione di tali segreti. Con riferimento, infine, al punto sub 3), il reato potrebbe essere commesso, da un lato, nei rapporti con le banche, mediante la corruzione di funzionari per ottenere benefici economici, dall altro, nei rapporti con le finanziarie, tramite la corruzione di un dipendente al fine di evitare che la Società sia segnalata alla U.I.F.. Da ultimo, il reato di corruzione potrebbe integrarsi nei rapporti con i creditori con lo scopo di concludere transazioni più vantaggiose per la Società ovvero al fine di ritardare l azione esecutiva. 6 Principi procedurali e regole di comportamento per la prevenzione del rischio specifico in relazione alla realtà aziendale di GENERAL COM S.p.A. Preliminarmente, si evidenzia da un lato che il Modello 231 della Società ha una sezione dedicata ai rapporti illeciti con la P.A. (al cui interno hanno un ruolo preminente i reati di corruzione), dall altro che GENERAL COM adotta e persegue politiche aziendali finalizzate alla prevenzione dei reati di corruttela espresse nel Codice Etico vigente.

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle Parti Speciali A e C del Modello 231 di GENERAL COM S.p.A. sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione: la procedura di selezione del personale, la procedura di gestione degli omaggi, la procedura di gestione della tesoreria, e la formalizzazione di un sistema di deleghe e procure per la gestione dei rapporti con le banche (per citare le principali). Occorre, altresì, prevedere un apposita procedura concernente la selezione dei fornitori (già suggerita nella Parte Speciale C del Modello), e un altra avente ad oggetto la gestione dei rapporti con i creditori, nonché, infine, occorre prevedere una procedura finalizzata alla regolamentazione dei rapporti con gli enti certificatori. Al fine, poi, di garantire il più possibile la prevenzione (rectius la riduzione massima) del compimento da parte dei Destinatari del Modello di azioni che possono concretizzare la fattispecie contemplata nella presente Parte Speciale, la Società deve adottare e predisporre una serie di principi generali di comportamento, fermo restando il rigoroso rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure sopra suggerite. In particolare, ai destinatari è fatto divieto di: ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, o a, un soggetto privato e/o l ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che: i) eccedano un modico valore e il limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque, ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il predetto soggetto e/o l ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell interesse o del vantaggio della Società; 7

corrispondere facilitation payments, ovvero i pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l effettuazione di un attività di routine o comunque prevista nell ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona; utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l applicazione dei contenuti della Presente Parte Speciale; sottoscrivere contratti superiori al valore soglia indicato nella procura specifica, ove non autorizzati per iscritto dai vertici. Inoltre, ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra indicate, deve essere accuratamente e regolarmente riflessa nei documenti contabili. È, infatti, responsabilità della Società di redigere documenti contabili che riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire e eseguire controlli adeguati al fine di garantire che: le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un autorizzazione del management; le operazioni siano registrate al fine di permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili di riferimento; il valore dei beni inserito a bilancio sia riscontrato, con una certa periodicità, con gli inventari e siano adottate appropriate misure in riferimento alle differenze riscontrate. Nessuna pratica qualificabile come di natura corruttiva, inclusi i facilitation payments, può essere giustificata o tollerata per il fatto che essa è consuetudinaria nel settore di business o nel Paese nel quale l attività è svolta. Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa può essere realizzata, solamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice Etico o violando le procedure del Modello applicabili e le normative. 8

9 Presidi di controllo e flussi informativi verso l Organismo di Vigilanza L attività dell Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili delle Aree interessate alla presente Parte Speciale. Pertanto, dovranno essere previsti flussi informativi costanti tra tali soggetti e l OdV al fine di ottimizzare le attività di verifica. I controlli effettuati dall OdV sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.