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COMUNE DI MONCESTINO (Provincia di Alessandria) REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Art. 1 Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, l applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e di contribuire nei limiti stabiliti, a far rispettare le leggi e i Regolamenti promulgati dallo Stato e da altri enti pubblici nell interesse dell agricoltura. E diretto dal Sindaco e svolto dagli Agenti di Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di polizia Giudiziaria di cui all art. 57 del C.P.P. nell ambito delle rispettive mansioni. Art. 2 Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da Leggi e Regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni della vigente Legge Comunale e Provinciale e riportate all art. 21e seguenti. Art. 3 Gli aventi diritto al passaggio su fondi altrui, per Legge, per servitù legittimamente acquistata in forza di un permesso temporaneo del proprietario, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi. In ogni caso l esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla Legge, dalla servitù o dal permesso temporaneo. Art. 4 Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai fondi privati. Art. 5 E vietato far fuoco nei campi alle stoppie, alle siepi o a residuati agricoli nella stagione dei raccolti e ad una distanza minore di 100 (cento) metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da depositi di paglia, fieno, foraggi ed ogni altro deposito di materie infiammabili o combustibili, e ad una distanza inferiore a metri 50 (cinquanta) dalle linee ferroviarie, autostrade e strade, anche comunali, ai sensi dell art. 59 T.U.L.P.S. Quando è acceso il fuoco nei tempi e nei modi suindicati, l interessato o addetto deve assistere di persona, adottando tutte le cautele necessarie per evitare la diffusione dell incendio, finché lo stesso non sia completamente spento. E comunque vietato far fuoco nei campi nei giorni di vento di rilevante intensità. Art. 6 E fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta Campo o prato avvelenato, nel rispetto della normativa vigente. Le operazioni di diserbo e lotta ai parassiti con irrorazione o nebulizzazione sono proibite nei giorni di vento. In prossimità dei confini con altri fondi, comunque coltivati, dovranno adottarsi sempre idonee cautele ad impedire che le sostanze diserbanti si propaghino nei fondi confinanti. Qualora le coltivazioni che si trovano in prossimità di abitazioni necessitino di trattamenti con presidi sanitari, si dà obbligo agli agricoltori di avvertire i proprietari delle stesse al fine di consentire le opportune precauzioni. Inoltre per i trattamenti con presidi sanitari in prossimità di orti, giardini, cortili e fabbricati privati, dovrà essere rispettata una distanza di m. 20 dai confini. - 2 -

Art. 7 Il letame può essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. Nelle ore diurne i carichi di letame che percorrono le vie del centro abitato debbono essere coperti con teloni. I cumuli temporanei di letame sui campi devono essere distribuiti sul terreno ed interrati a scopo agricolo entro 24 ore dal deposito. Lo spurgo dei pozzi neri e vasche settiche può essere effettuato solo tramite ditta autorizzata ed inoltre lo smaltimento dei reflui derivanti dalle operazioni di spurgo devono avvenire presso pubblici impianti di depurazione siti in territorio piemontese come previsto dal D.G.R.17.03.1992 n. 106-13534 Disposizioni transitorie ai sensi del 2 comma art. 12 della L.R. 26.03.1990 n. 13 concernente lo smaltimento dei reflui derivanti dalle operazioni di spurgo. Art. 8 I fossi di scolo debbono essere spurgati ogni anno, e, in caso di necessità, anche ad intervalli di tempo minori, in modo da permettere il libero deflusso delle acque piovane e sorgive. I fossi di scolo la cui manutenzione non rientra nei compiti del Comune o di consorzi, debbono essere spurgati a cura e spese dei proprietari dei fondi attraversati dai fossi stessi. In caso di inadempienza dei proprietari provvede il Comune a spese di questi ultimi, addebitando agli inadempienti anche le spese di direzione ed amministrazione. E vietato gettare nei fossi di scolo di qualsiasi ordine, terra, radici od altro materiale che li possa ingombrare o che ne restringa la sezione. Devono essere evitati tutti i ristagni di acqua privi di interesse economico od ornamentale, al fine di impedire la colonizzazione degli stessi da parte di larve di zanzare. Art. 9 E vietato depositare anche temporaneamente sulla piattaforma delle strade di qualsiasi ordine, terra, radici, erbe od altro materiale. E pure vietato percorrere le strade suddette con mezzi portati da ruote costruite in modo che possano danneggiare il piano viabile, oppure con carichi superiori alla portata delle opere stradali. Art. 10 E vietato servirsi della strada per operare inversioni di marcia nel corso delle lavorazioni con aratri o con altri mezzi trainati da motori animati o inanimati. I fondi confinanti con la strada pubblica devono avere, parallelamente alla stessa, una capezzagna destinata al rivolgimento dell aratro, degli animali da tiro e delle macchine, in modo da non recare danno alle ripe, ai fossi ed alla strada stessa. Art. 11 Gli agenti di Polizia Municipale debbono accertare se le persone che compiono operazioni di qualsiasi genere inerenti ai canali di irrigazione o alle relative opere siano regolarmente autorizzate a farlo. Art. 12 E vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, nei fossi e sulle scarpate delle medesime e sugli argini. - 3 -

Art. 13 Gli Agenti di Polizia Municipale debbono catturare il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, e trattenerlo fino a che non sia stato rintracciato il proprietario. Art. 14 E fatto obbligo ai detentori di bestiame di denunciare immediatamente al Sindaco ogni caso di morte dei propri animali, nonché ogni macellazione d urgenza che dovesse essere eseguita, che dovrà inoltre essere segnalata al Servizio Veterinario dell ASL competente, come previsto dalla normativa vigente. Art. 15 Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà non latistante le strade e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono nel fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli artt. 892 e segg. Codice Civile. In difformità di quanto sopra, debbono osservarsi, nei casi sottoelencati, le disposizioni che seguono: 1. Per il piantamento di alberi di alto fusto ivi comprese le piante di noce e ciliegio, limitatamente a tutto il territorio pianeggiante del Comune, sui confini di proprietà la distanza dovrà essere non inferiore a 9 (nove) metri. Per zona pianeggiante si intende la regione di pianura denominata ghiaia, che si estende dal confine di Verrua Savoia al confine di Gabiano. Sul confine di zona la distanza tra proprietà per il piantamento di piante di alto fusto, ivi comprese le piante di noce e di ciliegio è di 3 (tre) metri. 2. Nel raggio di metri cento (100) dalle case, per il piantamento di pioppi deve essere rispettato il limite di metri 30 (trenta) dal confine di proprietà (non sono ammesse deroghe). 3. Per il piantamento di pioppi e di piante di alto fusto deve osservarsi la distanza di metri 5 (cinque) dalle strade comunali in collina e zona pianeggiante (tutto il territorio comunale) e di metri 3 (tre) dai fossi e canali. 4. Il fondo intercluso tra altri due fondi coltivati a pioppo o a piante di alto fusto può coltivare pioppi od altre piante di alto fusto mettendole a dimora sulla linea di mezzeria del proprio fondo Restano salvi gli accordi scritti fra privati proprietari di fondi contigui nella applicazione di misure inferiori a quelle stabilite nel presente articolo. Qualsiasi modifica delle distanze stabilite nel presente articolo sarà deliberata dal Consiglio comunale previo parere consultivo della Commissione per l agricoltura. Art. 16 E vietato piantare alberi e siepi lateralmente alla strada asfaltata esterna agli abitati, a distanze minori delle seguenti, così come sancito dall art. 16 del Nuovo C.d.S.: a) alberi ad alto fusto, per esempio i pioppi, la distanza non potrà essere inferiore a metri 20. b) alberi, distanza pari al massimo dell altezza che l esemplare potrà raggiungere a completamento del ciclo vegetativo con un minimo di metri 6 misurati dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata, se la strada è in rilievo o ciglio della scarpata, se la strada è in trincea). c) siepi di altezza non superiore a m. 1 devono distare almeno m. 1 dal confine stradale, mentre le siepi e le colture più alte di m. 1 devono essere tenute a distanza non minore di m. 3 dal confine della strada. - 4 -

Per le strade bianche siano esse comunali che vicinali ad uso pubblico le distanze da osservare sono le: a) gli alberi ad alto fusto, per esempio i pioppi, la distanza non potrà essere inferiore a metri 20. b) gli alberi a basso fusto metri 3. c) le siepi metri 1. Art. 17 I tutoli ed i materiali residui delle colture di granoturco, ove non siano già raccolti e asportati dal campo, debbono essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno. Art. 18 E vietato il commercio ambulante delle sementi nonché di piante e parti di piante destinate alla manipolazione. La vendita di tali mezzi di riproduzione è ammessa sui pubblici mercati, sempre che il venditore abbia previamente ottenuto espressa autorizzazione dall Autorità competente. Art. 19 Le falci, le seghe, i ferri e tutti gli altri utensili taglienti o acuminati, atti potenzialmente a ledere, devono essere trasportati sempre in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone e alle cose. Art. 20 Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano più grave reato, saranno accertate e perseguite in via amministrativa, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Ogni trasgressione darà luogo ad una sanzione pecuniaria da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 Art. 21 Per le trasgressioni previste nell articolo precedente, il trasgressore è ammesso a pagare, all atto della contestazione, una somma fissa nelle mani dell Agente o del Funzionario che ha accertato l infrazione. La misura della somma che deve essere pagata in via breve è fissa nel triplo del minimo. Ad ogni pagamento in via breve, verrà rilasciata apposita ricevuta. L oblazione non è ammessa quando l infrazione abbia arrecato danno a terzi o al Comune. Art. 22 In ogni caso in cui, a termine del presente regolamento, è resa obbligatoria ai privati un operazione o un adempimento, l Autorità Comunale prescrive con regolare notifica a mezzo del Messo comunale, un termine perentorio entro il quale l operazione stessa o l adempimento debbono essere eseguiti. In caso di inosservanza della prescrizione, l operazione o l adempimento possono essere eseguiti d ufficio dal Comune, con le relative spese a carico dell inadempiente, senza pregiudizio dell eventuale azione penale a carico dello stesso. Art. 23 Il ricavo delle sanzioni pecuniarie per infrazioni al presente regolamento, è devoluto al Comune. Art. 24 Il presente regolamento è obbligatorio, a norma di legge, nell ambito di tutto il territorio comunale. - 5 -

Art. 25 Per l osservanza e l esecuzione del presente regolamento, il Sindaco esercita la Polizia Rurale sopra le materie in esso indicate, a mezzo degli Agenti Municipali. Art. 26 Nei casi e nelle materie attinenti la Polizia Rurale non previsti nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed il Sindaco provvede, in virtù e conformità dei poteri che gli sono dalle leggi stesse conferiti. Art. 27 Dal giorno dell entrata in vigore del presente regolamento, restano abrogati il Regolamento anteriore e le consuetudini contrarie al presente regolamento, se derivanti dal regolamento abrogato. Art. 28 Un esemplare del presente Regolamento starà sempre esposto nella sala del palazzo comunale, a disposizione di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto alla distribuzione di una copia del presente regolamento ad ogni persona residente nel Comune, che ne faccia richiesta. Art. 29 Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina la seconda pubblicazione prescritta dallo Statuto Comunale abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 08 del 28/3/2003 IL SINDACO BRUSA Adriano IL SEGRETARIO SCAGLIOTTI Dr.Pierangelo - 6 -