COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Piazza Libertà n. 1 24036 Ponte San Pietro (Bg) tel. n. 035 6228411 Rep. atti n. 2448 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO E LA PER L ATTUAZIONE DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI 6-16 ANNI ANNO 2014 L anno duemilaquattordici, il giorno 11 del mese di luglio, in Ponte San Pietro nella Residenza comunale, fra i signori: - CRIPPA dott.ssa Patrizia, nata a Bergamo il 05.12.1962, Dirigente Settore 1 Servizi staff e politiche sociali, domiciliata per la carica presso la sede comunale, sita in Piazza Libertà n. 1, che interviene nel presente atto in esecuzione di quanto prevede il decreto n. 9 in data 09.12.2013 e della deliberazione G.C. n. 46 del 24.03.2014, in rappresentanza e per conto del Comune di Ponte San Pietro P.I. 00250450160; - PARIS don Luigi, nato a Suisio (Bg) il 06.05.1965, in rappresentanza della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, con sede in Ponte San Pietro Via don Todeschini n. 1, che interviene alla stipula del presente atto in nome e per conto della medesima P.I. 02132930161; che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto. PREMESSO CHE a) la Parrocchia, mediante il suo Oratorio, nell ambito della propria attività pastorale, da tempo organizza, per parte dei mesi di giugno e luglio, attività di 1
intrattenimento, formazione, educazione, gioco, escursione, dedicate ai ragazzi tra i 6 e 16 anni di età (fino ai 18 per i ragazzi con disabilità), con un iniziativa denominata Centro Ricreativo Estivo (C.R.E.), di riconosciuta rilevanza anche sociale ed educativa; b) per lo svolgimento di detta attività la Parrocchia, mediante l Oratorio, si avvale delle proprie strutture e della collaborazione volontaria di ragazzi e genitori; c) che il Comune, anche alla luce del proprio statuto, afferma l interesse e l obiettivo dell Amministrazione di realizzare servizi a sostegno dei ragazzi e della gioventù, per contrastare il disagio giovanile, la devianza minorile e per garantire uno sviluppo armonico della personalità del giovane. Tali obiettivi possono essere perseguiti con propri interventi e servizi specifici che si affiancano a quelli promossi dal privato sociale, e in particolare dalle Parrocchie tramite gli Oratori; d) la forte domanda da parte del genitori e dei ragazzi del territorio di Ponte San Pietro sollecita il Comune ad una risposta positiva e di sostegno di detta attività; e) il Comune ritiene che la citata attività risulti proficuo complemento alla formazione scolastica e alla educazione giovanile consentendo la creazione di una rete di sostegno e di promozione dell evoluzione giovanile; f) la legge 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all articolo 1, comma 4, statuisce che gli enti locali, le regioni e Io Stato, nell ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di 2
promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali Io Stato ha stipulato patti o accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ; g) la legge regionale 23 novembre 2001 n. 22 Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle Parrocchie mediante gli Oratori, all articolo 1 comma 1, afferma che La Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie mediante l oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani che vi accedono spontaneamente ; h) la successiva legge 1 agosto 2003 n. 206 Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli Oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, all articolo 1, comma 1, ha confermato, a livello nazionale, che In conformità ai principi generali di cui al capo I della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997 n. 285, Io Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali Io Stato 3
ha stipulato un intesa ai sensi deii art. 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia ; Preso atto che: i) l Oratorio della Parrocchia organizza per i ragazzi del proprio territorio il Centro Ricreativo Estivo (C.R.E.) nel periodo dal 23 giugno al 18 luglio 2014 l) le sedi delle attività del C.R.E. saranno le seguenti: Oratorio del quartiere del Villaggio Santa Maria a Ponte San Pietro Scuola primaria del quartiere del Villaggio Santa Maria m) direttore del C.R.E. è don Luigi Paris; n) il servizio è definito unità di offerta sociale ai sensi della DGR n. 8/7437 del 13/06/2008; o) la Parrocchia per l attività del C.R.E. intende avvalersi della tematica educativa e delle proposte pedagogiche fornite dall Ufficio per la Pastorale dell Età Evolutiva della Diocesi di Bergamo, senza che ciò costituisca attribuzione di responsabilità alcuna alla Diocesi di Bergamo nella gestione del C.R.E. TUTTO QUANTO PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 2. Il Comune e la Parrocchia cooperano per favorire la realizzazione del C.R.E. di cui in premessa. 3. La titolarità del servizio è della Parrocchia, in qualità di Ente Gestore. Il 4
Comune ne riconosce la funzione educativa e sociale, e compartecipa ai relativi costi di gestione. ARTICOLO 2 PRESTAZIONI DELLA 1. La Parrocchia s impegna a svolgere il C.R.E. nel rispetto della normativa regionale di settore, e in particolare si attiene alle indicazioni contenute nel Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia n. 1254 del 15.02.2010 ( Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d offerta sociali ) e nella DGR. n. 8/11496 del 17.03.2010 ( Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale centro ricreativo diurno per minori. (prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l espressione del parere da parte della competente commissione consiliare, ai sensi dell art. 1 commi 24 e 26 della l.r. n. 3/2001) ). 2. L organizzazione, le strutture e i programmi saranno quelli indicati nella comunicazione preventiva per l esercizio dell unità d offerta sociale presentata all Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca Bassa Val San Martino di Bonate Sotto. Copia della documentazione inoltrata costituisce parte integrante della presente convenzione. 3. La Parrocchia s impegna a garantire la copertura assicurativa per tutto il personale impegnato nel C.R.E. e per i frequentatori, nonché le norme di prevenzione sugli infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). 4. È inoltre compito della Parrocchia raccogliere le iscrizioni e incassare le quote, da parte delle famiglie, nei valori di seguito indicati. Per queste operazioni verranno svolte nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/2003, circa la riservatezza del dati. 5. Sono a carico della Parrocchia tutte le spese del personale e di gestione: 5
mensa e merenda pomeridiana, le forniture di acqua, gas, elettricità, servizi generali, pulizia dei locali, materiale di consumo, ammortamento delle attrezzature fisse e mobili, nonché dei locali e delle corti, i servizi esterni, i trasferimenti per gite e per raggiungere le piscine. 6. La Parrocchia presenterà al Comune, entro 30 giorni dalla chiusura del C.R.E., una relazione sintetica sullo svolgimento dell attività, sul numero degli iscritti (suddiviso tra residenti e non) e il bilancio finanziario conclusivo dal quale risulti che il contributo del Comune è stato effettivamente impegnato per detta attività. Il bilancio dovrà essere corredato da documenti giustificativi, fiscalmente validi, sulle spese effettivamente sostenute. 7. Nella pubblicizzazione del C.R.E., la Parrocchia informerà la popolazione che l attività è realizzata con il contributo finanziario del Comune. ARTICOLO 3 PRESTAZIONI DEL COMUNE 1. A sostegno del C.R.E., il Comune erogherà alla Parrocchia un contributo sulla base dei seguenti parametri: tipo di spesa contributo per ogni 50 iscritti (indipendentemente dalla frequenza media) contributo per bambino con disabilità (*) (con certificazione NPI) contributo straordinario per il trasporto (solo per la Parrocchia del Capoluogo) quantificazione contributo 1.200,00 disabilità lieve 335,00 disabilità media 655,00 disabilità grave 1.295,00 50% della spesa (*) Il contributo si intende per una frequenza di quattro settimane; nel caso di frequenza per un minor numero di settimane, il contributo sarà ridotto in proporzione. 3. L erogazione del contributo comunale avverrà in due rate: un primo acconto, pari all 80% del contributo erogato nell anno precedente, entro una settimana dalla sottoscrizione della presente convenzione; il saldo a conclusione del C.R.E., entro 30 giorni dalla presentazione della relazione di cui al punto 6 dell art. 2. 6
4. La mancata o parziale attivazione del C.R.E. nelle forme previste dalla presente convenzione, e del progetto di gestione presentato dalla Parrocchia, comporta la totale restituzione del contributo comunale erogato in conto anticipo e la sospensione del saldo di cui al comma precedente. 5. Previo gradimento del Direttore del C.R.E. sulle persone individuate, per favorire l inserimento di bambini con disabilità segnalati dai servizi sociali territoriali, il Comune si riserva la facoltà, a proprie spese di affiancare l attività degli educatori della Parrocchia con altri propri operatori (assistenti educatori, tirocinanti/stagisti, volontari, ecc.). ARTICOLO 4 STANDARD GESTIONALI 1. Per la realizzazione dell iniziativa in oggetto, Comune e Parrocchia concordano i seguenti standard gestionali a garanzia della qualità, della efficacia e dell efficienza del servizio: a) destinatari del servizio: i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 16 anni di età (fino ai 18 per i ragazzi con disabilità); b) rapporto di 1 educatore ogni 20 bambini. Gli educatori dovranno essere maggiorenni, fisicamente idonei e caratterialmente portati, e non devono aver riportato condanne penali o procedimenti penali pendenti; c) orari di funzionamento: almeno 5 ore al giorno (su base media settimanale); d) giorni di funzionamento: 5 volte la settimana, da lunedì a venerdì; e) periodo di funzionamento: 4 settimane consecutive, dal 23 giugno al 18 luglio 2014; f) attivazione servizio mensa: Sì Il servizio mensa andrà attivato in tutti i giorni di funzionamento dei C.R.E., 7
secondo la normativa vigente in materia di ristorazione collettiva. ARTICOLO 5 TARIFFE DI ACCESSO AL SERVIZIO 1. L iniziativa è aperta a tutti i bambini delle fasce di età sopra descritte, senza alcuna discriminazione. 2. Le quote di iscrizione (settimanali) al C.R.E. e al relativo servizio mensa sono così determinate: residenti non residenti per 1 minore 20,00 25,00 per 2 fratelli 25,00 30,00 per 3 fratelli 30,00 35,00 per 4 fratelli 35,00 40,00 per gli adolescenti 15,00 15,00 per servizio mensa 16,00 16,00 3. Tutti i proventi derivanti dall introito delle tariffe di accesso al servizio spettano alla Parrocchia. 4. Per situazioni di grave disagio socioeconomico, la Parrocchia potrà derogare in tutto o in parte il pagamento delle tariffe sopra stabilite, senza ulteriori oneri per il Comune. 5. Si dà atto che il sistema tariffario sopra delineato è uguale per tutti i Centri Ricreativi Estivi convenzionati con il Comune. ARTICOLO 6 STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE 1. Per lo svolgimento del C.R.E., il Comune, previa autorizzazione dell Istituto Comprensivo di Ponte San Pietro, metterà a disposizione i seguenti edifici scolastici: spazi scuola elementare del Villaggio Santa Maria. 2. Le spese per l energia elettrica, acqua e manutenzione ordinaria degli ambienti scolastici utilizzati per il C.R.E. sono a totale carico del Comune. La custodia e la pulizia degli stessi sono di competenza della Parrocchia. 8
3. La Parrocchia si impegna al buon uso degli edifici scolastici messi a sua disposizione dal Comune per l attuazione del C.R.E. La Parrocchia ha l obbligo di segnalare al Comune ogni fatto o deterioramento di dette strutture, che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio. Salvo il normale deperimento dovuto all uso corretto di cui alla presente convenzione, ogni danno accertato comporta per la Parrocchia l obbligo del risarcimento dello stesso. L utilizzo delle strutture scolastiche, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività oggetto della presente convenzione. La Parrocchia risponde di tutte le violazioni che dovessero essere contestate. ARTICOLO 7 DURATA DELLA CONVENZIONE 1. La presente convenzione ha la durata dalla data della sottoscrizione della stessa fino alla data di conclusione del C.R.E. 2. È escluso ogni tacito rinnovo della convenzione. ARTICOLO 8 NORME FINALI 1. La Parrocchia non può concedere a terzi in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, senza previo accordo con il Comune. 2. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni di legge in vigore (e loro eventuali modificazioni) che si intendono qui integralmente trascritte. 3. Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto. 4. Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro gravame fiscale inerenti al presente accordo sono a totale ed esclusivo carico della Parrocchia. 9
5. La presente scrittura privata non è soggetta all obbligo della registrazione, ai sensi dell art. 1, parte II, tabella del DPR 26/04/1986, n. 131. Questo atto, scritto con il trattamento testi in videoscrittura, consta di nove facciate e cinque righe, escluse le firme. Letto, confermato e sottoscritto. COMUNE DI PONTE SAN PIETRO CRIPPA dott.ssa Patrizia IL RAPPRESENTANTE PARIS don Luigi Imposta di bollo assolta ai sensi dell art. 5 comma 2 DPR n. 642 del 26.10.1972 10