Registro infortuni: facciamo il punto sulle sanzioni e sugli obblighi

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Registro infortuni: facciamo il punto sulle sanzioni e sugli obblighi Sono decorsi i sei mesi per l applicazione del decreto che istituisce il SINP, ecco come cambiano le sanzioni e gli obblighi per i datori di lavoro e i dirigenti Articolo aggiornato il 21 aprile 2017 Alcune delle novità contenute in uno dei decreti correlati all attuazione delle deleghe del Jobs Act (legge 10 dicembre 2014, n. 183) riguardano il registro infortuni, il documento riepilogativo finalizzato a fornire dati sull andamento del fenomeno infortunistico all interno delle imprese. Un registro che ha lo scopo di fornire ai dirigenti ed ai preposti delle aziende le indicazioni necessarie alla prevenzione degli infortuni. E, soprattutto, di dare agli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza uno strumento di controllo, per valutare la frequenza, la gravità e le cause degli infortuni nell azienda e di guida per indirizzare l attività di vigilanza. Il D.Lgs. 81/2008, in relazione alla documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali, aveva già previsto nel 2008 una sua

abrogazione (art. 53). L abrogazione sarebbe avvenuta a seguito dell istituzione del SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali (istituito appunto dall art. 8 del Testo Unico), un importante strumento nato per fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori. L interpello n. 9/2014, aveva chiarito che in attesa dell emanazione del nuovo decreto interministeriale (art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008) istitutivo del SINP che disciplinando le modalità di comunicazione degli infortuni avrebbe fatto venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie le aziende che ricadevano nella sfera di applicazione del registro erano soggette alla tenuta del registro infortuni. E questo mentre molte Regioni in questi anni, ad esempio la Regione Lombardia e la Regione Veneto, avevano soppresso l obbligo di vidimazione del registro infortuni. In questa situazione, complicata dall impaludamento e dai ritardi del decreto di istituzione del SINP, era intervenuto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Con il D.Lgs. 151/2015 si prevedeva la soppressione del riferimento al registro infortuni nell articolo 53 del D.Lgs. 81/2008 e in coordinamento con quanto previsto all articolo 21, comma 4 l abolizione dell obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all entrata in vigore del decreto 151/2015, entrato in vigore

il 24 settembre 2015. Abolizione dell obbligo di tenuta del registro infortuni dunque effettiva dal 23 dicembre 2015. Per quanto riguarda, invece, la soppressione del registro infortuni, quanto previsto dall art. 53, d.lgs. n. 81/08 è divenuto realtà con la pubblicazione nella G.U. (n.226 del 27-9-2016; Suppl. Ordinario n. 42) del Decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183 che regola il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), entrato in vigore il 12 ottobre 2016. Quanto ai contenuti del Decreto, il D. Interministeriale n.183/2016 definisce: a) il funzionamento del SINP; b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni; c) i dati del SINP e i relativi standard; d) le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP; e) le regole per il trattamento dei dati; f) le misure di sicurezza e le responsabilità. Gli allegati al D.IM. n.183/2016 riguardano: allegato A) «schema dati SINP», contenente la descrizione puntuale dei dati; allegato B) «sistemi di classificazione», contenente tabelle ausiliarie utilizzate per assegnare i valori ad alcuni dei campi contenuti nell allegato A); allegato C) «formati di trasmissione dei dati del sistema informativo SINP»; allegato D) «servizi di cooperazione applicativa del SINP»; allegato E) «Enti fruitori», contenente l indicazione dei soggetti legittimati ad accedere ai dati di cui all allegato A), in base alle specifiche funzioni in concreto rivestite, anche in relazione alla rispettiva

competenza territoriale e, per ciascun soggetto, le macrocategorie di dati di cui all articolo 8, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, le fonti normative, le rilevanti finalità di interesse pubblico, le tipologie di dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e le operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari; allegato F) «Enti fornitori», contenente per ciascuna macrocategoria di cui all articolo 8, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, le categorie dei dati di cui all allegato A), le fonti informative di provenienza per competenza e ruoli degli enti fornitori, le tipologie di dati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e le operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari. Attenzione. L Istituzione del SINP ha determinato per il datore di lavoro l obbligo di comunicare all INAIL, dal 12 aprile 2017 ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un assenza dal lavoro di almeno un giorno, ai sensi dell art. 18, c.1 lett. r) del D.lgs. 81/2008. Il D.lgs. 151/2015 aveva infatti anticipato la soppressione dell obbligo di tenuta del registro infortuni, già stabilita dall articolo 53, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 e inizialmente connessa alla emanazione del decreto ministeriale di cui all articolo 8, comma 4, del citato del T.U. sicurezza, istitutivo del SINP. Poiché detto decreto, che doveva essere adottato entro 180 giorni dall entrata in vigore del T.U. sicurezza, tardava ad essere emanato, il legislatore aveva provveduto ad anticipare i tempi, prevedendo l abrogazione del registro infortuni 90 giorni dopo il D.lgs. 151/2015, avvenuta il 23 dicembre 2015. L abolizione del citato registro non aveva però modificato l obbligo di denunciare gli infortuni che comportano

un assenza superiore a 3 giorni. Oltre a queste denunce, il T.U. sicurezza ha previsto che il datore di lavoro comunichi all INAIL, a fini puramente statistici, anche gli infortuni che comportano almeno un giorno di assenza. Quest obbligo, secondo le intenzioni del legislatore, è collegato all istituzione del SINP, e ai sensi dell art. 1-bis dell art. 18 del T.U. sicurezza, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall adozione del citato decreto. Poiché il SINP, come detto sopra, è stato istituito dal D. IM. 183/2016 entrato in vigore il 12 ottobre 2016, il datore di lavoro, dal 12 aprile 2017 (6 mesi dopo l entrata in vigore del decreto), è obbligato ad effettuare la comunicazione degli infortuni di almeno un giorno, escluso quello dell evento. Deve, tuttavia, segnalarsi che per effetto della L. 27 febbraio 2017, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l esercizio di deleghe legislative G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017 Suppl. Ordinario n. 14), entrata in vigore il 1 marzo 2017 è stato prorogato di sei mesi (dunque al 12 ottobre 2017) anche il termine di decorrenza dell obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, di comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l assenza dal lavoro di almeno un giorno (prevista dall articolo 18 comma 1-bis del TU sicurezza lavoro) sempre rispetto al decreto SINP. La comunicazione dovrebbe avvenire in via telematica all INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Si tratta degli infortuni esclusi dall obbligo della denuncia di infortunio standard prevista dall articolo 53 del DPR 1124/1965 a causa della loro ridotta durata (da 1 a 3 giorni escluso l evento).

Riflessi sul piano sanzionatorio In definitiva, a decorrere dal 23 dicembre 2015, non è più applicabile la sanzione amministrativa da 2.580 a 15.490 euro prevista dall art. 89, comma 3 del DLgs. 626/1994 che punisce il datore di lavoro e il dirigente, in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni. Di contro, invece, sarà semplicemente sanzionata la mancata comunicazione telematica degli infortuni con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro (minimo 1.096 euro, ridotto 1.644 euro), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni; mentre, dal 12 aprile 2017, è scattata la sanzione da 548 a 1.972,80 euro (minimo 548 euro, ridotto 657,60 euro) per la mancata comunicazione degli infortuni superiori ad un giorno, legata all attuazione del SINP. Copyright - Riproduzione riservata