Scheda FLC CGIL su Tutor e contrattazione apprendistato ACCORDI INTERCONFEDERALI

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Scheda FLC CGIL su Tutor e contrattazione apprendistato Confindustria e Cgil, Cisl, Uil 18 aprile 2012 Agci, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil 19 aprile 2012 ACCORDI INTERCONFEDERALI Accordo Tutor Capacità formativa dell impresa Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l apprendista, in possesso di adeguata professionalità Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l apprendista, in possesso di adeguata professionalità Confapi, Cgil, Cisl,Uil 20 aprile 2012 Confservizi, Cgil, Cisl, Uil 24 aprile 2012 CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l apprendista, in possesso di adeguata professionalità Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l apprendista, in possesso di adeguata professionalità Nessuna indicazione 3 maggio 2012 www.flcgil.it 1

24 aprile 2012 ACCORDI DI SETTORE Accordo Tutor Capacità formativa dell impresa ALIMENTARE Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell organizzazione dell'impresa, quale figura Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, di riferimento per l apprendista, in possesso di adeguata Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarne, professionalità Assolatte, Assodistil, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Una, Unionzucchero (con la partecipazione di Federalimentare), Fai CISL, Flai CGIL, Uila UIL INDUSTRIA CALZATURIERA A.n.c.i., Femca Cisl, Filtctem Cgil, Uilta Uil 19 aprile 2012 CCNL COOPERATIVE SOCIALI AGCI SOLIDARlETA, FEDERSOLIDARIETA CONFCOOPERATIVE, LEGACOOPSOCIALI e FP CGIL, FPS CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL Roma 16 dicembre 2011 Viene precisato che il tutore previsto dal CCNL deve essere presente in tutte le dimensioni d azienda e deve essere in possesso di adeguata professionalità R) Tutor aziendale 1. All apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale. 2. Il tutor ha il compito di affiancare l apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all apprendista le competenze necessarie all esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all azienda e l apprendimento sul luogo di lavoro. www.flcgil.it 2

CREDITO Abi, Dircredito-Fd, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl credito Uilca 24 aprile 2012 3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l intero programma formativo. 4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall apprendista ai fini dell attestazione dell avvenuta formazione da parte del datore di lavoro. 5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell art. 2, comma 1 lett d) del D.Lgs. n. 167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo. 9. Nel rispetto delle competenze delle Regioni stabilite dall'art. 4, comma 3, D. Lgs. n. 167/2011 si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione degli apprendisti: a) nei confronti di ciascun apprendista l impresa è tenuta ad erogare una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale al fini contrattuali prevista per ciascuno degli standard professionali, individuati nell allegato A. La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all interno dell impresa interessata, presso altra impresa del gruppo o presso altra struttura di riferimento, anche ricorrendo ai finanziamenti di FBA ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 167/2011. Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità e-learning od on the job; Al fini dell erogazione della formazione agli apprendisti, l impresa ha la "capacità formativa interna" necessaria, anche ai fini della formazione di base e trasversale, qualora vi siano: - risorse umane idonee a trasferire competenze; - tutori con formazione e competenze adeguate; - locali idonei in relazione agli obiettivi formativi. www.flcgil.it 3

b) il percorso formative complessivo sarà declinato nel "piano formativo individuale. Per l intera durata del "piano formativo individuale" dovrà essere garantita - ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 167/2011 - la presenza di un tutore aziendale, con formazione e competenze adeguate secondo quanto previsto nell allegato B, ove sono anche indicati i requisiti condivisi per riconoscere la "capacità formativa interna" di un impresa; IL TUTORE AZIENDALE Il tutore aziendale ha il compito di affiancare l apprendista durante il periodo dl apprendistato, per la durata del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l inserimento all interno dell impresa. Nel caso in cui la formazione sia impartita all apprendista attraverso strumenti di e-learning, anche l attività di accompagnamento svolta dal tutore potrà essere effettuata con modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall impresa. Il lavoratore designato dall impresa deve: - avere formazione e competenze adeguate; - possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato; - svolgere una attività lavorativa coerente con quella dell apprendista; - esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall apprendista ai fini dell attestazione da parte dell impresa. www.flcgil.it 4

CREDITO COOPERATIVO Federcasse, Dircredito-FD, Fabi, Fiba - Cisl, Fisac -Cgil,Sincra-Ugl Credito, Uilca 4 maggio 2012 Nel rispetto delle competenze delle Regioni stabilite dall'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 167 del 2011, in tema di formazione di base e trasversale, si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione degli apprendisti: a) nei confronti di ciascun apprendista l impresa è tenuta ad erogare una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale al fini contrattuali prevista per ciascuno degli standard professionali, individuati nell allegato H. La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all interno dell impresa interessata, presso altro Organismo interno alla categoria del Credito Cooperativo o presso altra struttura di riferimento, anche ricorrendo ai finanziamenti di Fon.Coop. ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 167 del 2011. La presente intesa ha valore di accordo nazionale per l accesso ai suddetti finanziamenti. Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità a distanza (e-learning) o in affiancamento sul lavoro (on the job); b) il percorso formative complessivo sarà declinato nel "piano formativo individuale. Per l intera durata del "piano formativo individuale" dovrà essere garantita - ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 167 del 2011 - la presenza di un tutore aziendale, con formazione e competenze adeguate secondo quanto previsto nell allegato H, ove sono anche indicati i requisiti condivisi per riconoscere la "capacità formativa interna" di un azienda IL TUTORE AZIENDALE Il tutore aziendale, ferma la normativa in materia, ha il compito di affiancare l apprendista durante il periodo dl apprendistato, per la durata del piano formativo individuale, al fine di Al fini dell erogazione della formazione agli apprendisti, l impresa ha la "capacità formativa interna" necessaria, anche ai fini della formazione di base e trasversale, qualora, ferma la normativa in materia, vi siano: - risorse umane idonee a trasferire competenze; - tutori con formazione e competenze adeguate secondo quanto stabilito dal presente documento; - locali idonei in relazione agli obiettivi formativi. www.flcgil.it 5

agevolarne l inserimento all interno dell Azienda. Nel caso in cui la formazione sia impartita all apprendista attraverso strumenti di e-learning, anche l attività di accompagnamento svolta dal tutore potrà essere effettuata con modalità virtualizzata e attraverso strumenti dl tele affiancamento o video-comunicazione. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall impresa. Il lavoratore designato dall impresa deve: - avere formazione e competenze adeguate, tra cui un approfondita conoscenza dei caratteri distintivi del credito cooperativo nei suoi diversi profili valoriali, storici, normativi, economici e organizzativi; - possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato; - svolgere una attività lavorativa coerente con quella dell apprendista; - esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall apprendista ai fini dell attestazione da parte dell Azienda. I tutori aziendali, nel corso del primo anno, devono partecipare ad una specifica attività formativa destinata agli stessi, di durata non inferiore a 8 ore e comunque nel rispetto delle eventuali discipline regionali, finalizzati a rafforzare principalmente le seguenti competenze: - conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza - conoscere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di www.flcgil.it 6

GOMMA PLASTICA Federazione Gomma Plastica, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uilcem Uil 12 aprile 2012 LEGNO Federlegnoarredo, Fenal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil formazione; - gestire l accoglienza e l inserimento degli apprendisti in azienda; - gestire le eventuali relazioni con i soggetti esterni all Azienda coinvolti nel percorso formativo dell apprendista; - pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa; - valutare i progressi e i risultati dell apprendimento. Tale attività formativa nei confronti dei tutori aziendali potrà essere svolta all interno o all esterno dell Azienda. Il tutore della formazione ha le seguenti caratteristiche: a) deve possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; b) deve svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell apprendista; c) almeno tre anni di esperienza lavorativa (requisito non applicabile qualora non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica). Al fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione formale 120 ore medie annue retribuite di cui 40 trasversali e 80 specifiche. Per completare l addestramento dell apprendista in possesso di titolo di studio post - obbligo Per lo svolgimento della formazione all interno dell impresa, o presso altra impresa del gruppo, è necessaria la presenza, oltre che di uno o più tutori in possesso delle caratteristiche di cui sopra, di: personale con adeguate capacità comunicative che favoriscano la graduale acquisizione di competenze da parte dell apprendista; locali non prevalentemente dedicati alla produzione; attrezzature idonee, in relazione agli obiettivi dei piani formativi individuali. La formazione forale professionalizzante e quella trasversale potranno essere svolte all'interno dell azienda da parte delle imprese formative che presentino, pertanto: www.flcgil.it 7

19 aprile 2012 MARITTIMO Federagenti, Filt cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti 23 aprile 2012 REVISIONE LEGALE Asseprim, Assirevi, Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, Uiltucs-Uil 19 aprile 2012 SOMMINISTRAZIONE Assolavoro e Felsa Cisl, Uil tem.p 5 aprile 2012 idoneo rispetto all attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, comprensive delle ore destinate alla formazione sulla sicurezza. ( ) II tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Il tutor dovrà possedere i requisiti di cui al DM 28/02/2000. Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un tutor (L apprendistato professionalizzante è finalizzato all'acquisizione della qualifica di addetto alla revisione legale, n.d.r.) È garantita inoltre la figura di un tutore o referente aziendale che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. Art. 3 Tutor 1. Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore somministrato dovrà rapportarsi con due tutor, uno nominato dall Agenzia per il Lavoro ed uno indicato dall'impresa - Risorse umane idonee a trasferire competenze - Tutor con formazione e competenze tecnico professionali adeguate formalmente e concretamente acquisite - Locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione in relazione alla tipologia della formazione stessa. www.flcgil.it 8

utilizzatrice. 2. L'Agenzia per il Lavoro, prima di inviare in missione un apprendista, nomina il Tutor e richiede lo svolgimento di analogo adempimento all'utilizzatore. 3. Il Tutor nominato dall'utilizzatore deve essere scelto tra soggetti che ricoprono una qualifica professionale non inferiore a quella individuata nel piano formativo individuale e che possiedono competenze adeguate ed un livello d inquadramento pari o superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. 4. Il Tutor di Agenzia (TDA), individuato nel piano formativo, è un dipendente o un consulente dell'agenzia per il lavoro che, a seguito di comunicazione della stessa, viene iscritto nell'apposito Albo istituito presso FormaTemp. Il TDA possiede adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali. I previsti requisiti possono essere successivamente verificati da Forma.Temp che, in caso carenza, può disporre la cancellazione dall Albo del tutor. 5. Nelle ipotesi dl apprendistato con unico utilizzatore, per ogni Tutor dl Agenzia, si prevede un limite di 25 apprendisti, qualora gli stessi svolgano il percorso formativo presso la stessa azienda e di 20 apprendisti negli altri casi. www.flcgil.it 9

STUDI PROFESSIONALI Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil 29 novembre 2011 6. Nelle ipotesi dl apprendistato con più utilizzatori, per ogni Tutor di Agenzia si prevede un limite di 18 apprendisti qualora tutti svolgano il percorso formativo presso la stessa azienda, e di 10 apprendisti negli altri casi. Tutor È necessaria la presenza di un tutor interno per l apprendistato, che dovrà essere individuato all avvio dell attività formativa ed avrà il compito di seguire l attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato, nel rispetto delle previsione contenute nel presente accordo. Il tutor per l apprendistato, il nominativo del quale dovrà essere indicato nel contratto di apprendistato può essere il titolare dello studio professionale, un altro professionista della struttura professionale oppure una persona diversa dalle prime ma a tal fine delegata. In quest ultimo caso, il tutor sarà necessariamente un soggetto che ricopre la qualifica professionale individuata nel piano formativo e che possiede competenze adeguate ed un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. Alla fine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra il tutor e l apprendista per verificare l attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le difficoltà eventualmente incontrate nell esecuzione del contratto di apprendistato, eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato. Requisiti e capacità formativa Le parti riconoscono che qualora tutor dell'apprendista sia il professionista questo è già in possesso delle necessarie competenze professionali, poiché soggetto abilitato per legge all'esercizio di una Professione ed obbligato alla formazione professionale continua. Per tutte le tipologie di apprendistato, lo studio professionale e/o l impresa di servizi potranno altresì avvalersi per l'erogazione della formazione, trasversale di base o professionalizzante di strutture esterne accreditate per la formazione continua, secondo la normativa regionale vigente, presso la Regione Provincia autonoma in cui si svolge l'attività formativa, oppure di strutture riconosciute da parte dell Ente bilaterale E.BI.PRO. o da Fondoprofessioni. www.flcgil.it 10

SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE, SERVIZI Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil 28 marzo 2012 TERZIARIO Confcommercio-Imprese per l Italia e Filcams- Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil 24 marzo 2012 Art. 9 - Referente per l apprendistato Ai sensi di quanto previsto dall art. 2, lett. d), D. Lgs. n. 167/2011, l attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e delle previsioni contenute nel presente accordo, è seguita dal referente per l apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all avvio dell attività formativa. Il referente interno per l apprendistato, ove diverso dal titolare dell impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall impresa nel piano formativo e che ove dipendente dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. Per l apprendistato professionalizzante in caso l azienda intenda avvalersi, per l erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l apprendistato provvisto di adeguate competenze. Art. 9 - Referente per l apprendistato Ai sensi di quanto previsto dall art. 2, lett. d), D. Lgs. n. 167/2011, l attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e delle previsioni contenute nel presente accordo, è seguita dal referente per l apprendistato, Art. 20 - Modalità di erogazione della formazione Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 14, lett. d) e 19 in relazione all orario di svolgimento dell attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o videocomunicazione da remoto. Qualora l attività formativa venga svolta esclusivamente all interno dell azienda, l azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo. www.flcgil.it 11

interno od esterno, che dovrà essere individuato all avvio dell attività formativa. Il referente interno per l apprendistato, ove diverso dal titolare dell impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. Per l apprendistato professionalizzante in caso l azienda intenda avvalersi, per l erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l apprendistato provvisto di adeguate competenze. TRASPORTI Aite, Aiti, Ansep-Unitam, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi (assistite da Confetra), Asstri, Claai, Fai, Federlogistica, Federtraslochi, Fiap L, Unitai (assistite dalla Conftrasporto), Confartigianato Trasporti, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Legacoop Servizi, Agci Servizi, Anita, Cna Fita, Sna-Casartigiani, Trasportounito Fiap e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti 5) La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura dl riferimento. La formazione pub essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e Strumenti di e-learning. 24 aprile 2012 www.flcgil.it 12

TRASPORTI Confimpreseitalia, Confimprese Trasporti, A.C.S. e C.S.E. Piano formativo individuale e tutor Il piano formativo individuale è un documento allegato al contratto di apprendistato in cui vanno indicati, sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione dell apprendista, nonché la ripartizione di impegno tra formazione cd. aziendale o extra aziendale Il piano formativo sarà seguito da un piano individuale di dettaglio elaborato con l ausilio del tutor nel quale le parti indicheranno con maggiore precisione il percorso dell apprendista. Il Piano Formativo Individuale potrà essere elaborato entro 30 gg. dall assunzione e modificato in corso di rapporto di lavoro solo su concorde valutazione dell apprendista, dell impresa, nonché del tutor e dovrà contenere: il percorso, le competenze possedute e quelle da acquisire; l indicazione del tutor quale responsabile del percorso formativo. Il profilo formativo, quindi, è costituito dall insieme degli obiettivi formativi degli standard minimi di competenza da conseguire nel corso del contratto attraverso il percorso formativo esterno od interno all impresa, formale e non formale sul luogo di lavoro Il tutor aziendale è il soggetto che supporta l apprendista nell intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale che lo stesso tutor contribuisce a definire. La formazione sarà realizzata mediante la presenza di un tutor in possesso delle competenze c delle funzioni previste dal D.M. 28/02/2000e s.m.i., nonché dalle discipline nazionale c Requisiti per la capacita formativa interna Il riconoscimento della capacità formativa intera è legato al possesso, da parte del datore, di determinati requisiti quali: l utilizzo di docenti, anche propri dipendenti, idonei a trasmettere conoscenze e competenze con tre anni di esperienza professionale nelle medesime attività qualificanti che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore. La docenza potrà essere svolta anche dai datori che abbiano maturato almeno 4 anni di esperienza in materia o nel settore. Qualora in azienda non siano presenti reperibili le suddette professionalità, il datore potrà fruire della docenza svolata da personale esterno appartenente ad altre aziende, purché esperto del settore produttivo interessato. L attività formativa dovrà preferibilmente svolgersi nei locali dell impresa, o in locali diversi, ma comunque in regola con le vigenti norme poste a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Dovrà essere garantita, altresì, la presenza di tutor aziendali con almeno 16 ore di formazione effettuata presso enti accreditati. www.flcgil.it 13

regionale. Egli dovrà aver acquisito una formazione di almeno 16 ore presso gli enti accreditati ed essere un lavoratore qualificalo di livello superiore o pari a quello in cui l apprendista sarà inquadrato al termine del contratto La formazione dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente CCNL e deve, comunque, finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze e conoscenze: - conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza - gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione - l accoglienza e l inserimento degli apprendisti in azienda - le relazioni con i soggetti esterni all impresa coinvolti nel percorso formativo dell apprendista; - la definizione del piano formativo individuale, pianificazione ed accompagnamento di percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa; - la valutazione dei progressi ed i risultati dell apprendistato. Il tutor segue ed indirizza il percorso formativo, valuta le competenze acquisite dall apprendista nel corso del tirocinio, compila la scheda di rilevazione dell attività correlata che sarà firmato anche dall apprendista medesimo. www.flcgil.it 14

TURISMO Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil 17 aprile 2012 a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui all articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 167 del 2011, in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale. Il referente interno per l apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. In caso l azienda intenda avvalersi, per l erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l apprendistato provvisto di adeguate competenze. (5) L azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto di quanto previsto dall art. 59 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010. Tale certificazione andrà inviata all Ente bilaterale del turismo competente per territorio (o all EBNT per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenze dei seguenti requisiti: a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui all articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 167 del 2011, in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale. Il referente interno per l apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. In caso l azienda intenda avvalersi, per l erogazione della www.flcgil.it 15

TURISMO Federturismo Confindustria, Confindustria Aica, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil 14 maggio 2012 Articolo 1 Disciplina generale 10. Il tutor aziendale, individuato nel piano formativo individuale, per l apprendistato ha il compito di seguire l apprendista durante il periodo dii apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all esercizio delle attività lavorative e di favorire l integrazione tre le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione sul luogo di lavoro. Il tutor contribuisce all attuazione del piano formativo individuale e segnala, ai fini dell attestazione, il percorso stesso riscontrando l effettivo svolgimento dell attività formativa. Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall azienda o, nel caso di aziende con memo di 15 dipendenti, dal datore di lavoro stesso. Nei formazione, di una struttura esterna, quest ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l apprendistato provvisto di adeguate competenze; b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati nel CCNL Turismo 20 febbraio 2010 ed eventuale esplicitazione delle aree tematiche su cui verte la formazione; c) compilazione del libretto formativo del cittadino di cui all art. 2 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276; in assenza del libretto formativo, lo svolgimento della formazione potrà essere attestato compilando la scheda formativa allegata al presente CCNL Turismo 20 febbraio 2010. Articolo 3 - FORMAZIONE 3. L azienda dispone di capacita formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti: - presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grade di trasferire competenze; - presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la figura dei tutor; - disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. www.flcgil.it 16

SETTORE DELLA PANIFICAZIONE Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini, Assopanificatori aderente a Fiesa-Confesercenti, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL 4 maggio 2012 confronti del tutor aziendale è prevista una formazione pari a 8 ore. Il lavoratore designato dall impresa per le funzioni di tutor deve possedere una categoria di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e svolgere o aver svolto attività lavorative coerenti con quelle dell apprendista per un periodo non inferiore a 2 anni. Ciascun tutor può affiancare non più di cinque (5) apprendisti contemporaneamente. Tutor/Referente per l apprendistato Nel contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente per l apprendistato interno od esterno, che dovrà essere individuato all avvio dell attività formativa ed avrà il compito di seguire l attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato. Il tutor/referente per l apprendistato, il cui nominativo dovrà risultare dal piano formativo, ove diverso dal titolare dell impresa, da un socio della stessa o da un familiare coadiuvante, dovrà necessariamente possedere competenze adeguate e, se dipendente, un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. Il tutor/referente interno per l apprendistato dovrà inoltre possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa, a meno che l impresa difetti di lavoratori in presenza di tali requisiti. Per l apprendistato professionalizzante in caso l azienda intenda avvalersi, per l erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest ultima dovrà mettere a disposizione un Formazione: contenuti Qualora l attività formativa venga svolta esclusivamente all interno dell azienda o di consorzi di aziende, questi dovranno essere in possesso di ambienti e di risorse umane idonei e coerenti con gli impegni assunti con il piano formativo. La formazione professionalizzante sarà integrata dall offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 art. 4 D. Lgs. n 167/2011. www.flcgil.it 17

tutor/referente per l apprendistato provvisto di adeguate competenze. Il tutor/referente per l apprendistato può affiancare un numero massimo di giovani pari a 5 e nel caso di formazione a distanza, l attività di accompagnamento può svolgersi con modalità virtualizzata. Alla fine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra il tutor/referente per l apprendistato e l apprendista per verificare l attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le difficoltà eventualmente incontrate nell esecuzione del contratto di apprendistato, eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato. DISTRIBUZIONE COOPERATIVA Ancc Legaccop, Fnccd Confcooperative, Agci - Agrital e Filcams-Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil 13 giugno 2012 Art. 5 Tutor e referente aziendale 1. Al momento dell avvio dell attività formativa è individuato dall impresa un tutor ovvero un referente aziendale, sia esso interno che esterno, con il compito di seguire l attuazione del programma formativo degli apprendisti allo stesso affidati. 2. Il tutor o referente aziendale sono i soggetti che ricoprono la funzione aziendale individuata dall impresa nel piano formativo e dovranno possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato ed essere provvisti di adeguate competenze. 3. Per l apprendistato professionalizzante qualora l azienda intenda avvalersi, per l erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest ultima metterà a disposizione un tutor o referente per l apprendistato provvisti di adeguate competenze. www.flcgil.it 18

DIPENDENTI DELLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA Unipass, Fisac Cgil, Fiba Cisl,Uilca e Fna 28 giugno 2012 DIPENDENTI DELLE FARMACIE FEDERFARMA e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL 14 giugno 2012 Art. 12 Tutore 1. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnanti in qualità di tutore. 2. Dovrà essere nominato un tutore fino a tre dipendenti in apprendistato, due tutori da quattro a sei dipendenti, e così via. Tutor D) Nel piano formativo individuale (PFI) sarà indicato un tutore/referente aziendale quale figura di riferimento per l apprendista, in possesso di una professionalità adeguata. Formazione F) Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI la formazione per l acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Tale formazione sarà coerente sia con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire sia con il contenuto relativo a tale formazione che è quello previsto nella parte speciale che segue. G) Tale formazione (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011) non inferiore a 66 ore medie annue per il Farmacista Collaboratore, 46 ore medie annue per il Magazziniere e Contabile d ordine, 56 ore medie annue per il Commesso e potrà essere svolta anche in modalità FAD (formazione a distanza), on the job ed in affiancamento. A tale www.flcgil.it 19

DIPENDENTI E CONSORZI CONCESSIONARI DI AUTOSTRADE E TRAFORI FEDERRETI, FISE ACAP e FILCT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SLA CISAL, UGL TRASPORTI 24 luglio 2012 Tutor 35. L'attivazione del contratto di apprendistato richiede da parte dell'azienda la designazione di un tutor/referente, scelto all'interno dell'azienda, che costituisce per l'apprendista la figura aziendale di riferimento. Egli segue l'attuazione del Piano formativo individuale e attesta il percorso formativo dell'apprendista compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa, che viene firmata anche all'apprendista stesso per presa visione. Lo stesso deve possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello dell'apprendista e deve svolgere un'attività lavorativa coerente con quella dell'apprendista e avere almeno cinque anni di anzianità aziendale. 36. la funzione di tutor può essere svolta da un unico referente formativo aziendale per non più di 5 apprendisti. formazione tecnico-professionale e specialistica, si aggiunge la formazione avente ad oggetto le competenze di base e trasversali di cui all art. 4, comma 3, D. Lgs. 167/2011, così come prevista dalle normative regionali. Capacità formativa 26. Tutte le materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda; fermo restando che per erogare la formazione, in tutto o in parte, all'interna l'azienda deve disporre di capacità formativa come di seguito specificato. 27. La capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di lavoro all'atto dell'assunzione 28. La capacità formativa interna dell'azienda è espressa oltre che dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutor/referente aziendale dalla capacità dell'azienda stessa di erogare direttamente interventi formativi o organizzarne l'erogazione, avvalendosi anche di docenza esterna. Tale capacità deve essere attestata a) quanto alla formazione teorica, dalla www.flcgil.it 20

disponibilità in azienda, o in aziende collegate, di locali idonei. Di norma, sono ritenuti idonei i locali distinti da quelli prevalentemente destinati allo svolgimento dell'attività lavorativa e dotati di strumenti adeguati alla modalità di formazione da erogare; b) dalla presenza in azienda o in aziende collegate, di lavoratori con esperienza o titolo di studi adeguati, in grado di trasferire competenze inerenti la formazione da erogare; c) da tutori con formazione e competenza adeguate. SETTORE AGRICOLO CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA e FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL, CONFEDERDIA 30 luglio 2012 Tutor Il piano formativo individuale deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula del contratto e deve contenere anche l'indicazione del tutore o referente aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare coadiuvante. www.flcgil.it 21

AGRICOLTURA CONTOTERZISTI UNIMA e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL 21 giugno 2012 Tutor Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore Formazione Il monte ore di formazione, interna o esterna all azienda, per l acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari a 40 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 30 ore nel caso in cui l apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire. ( ) Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell impresa, devono consentire all apprendista l acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d aula, anche esternamente all impresa, modalità e-learning, comunque privilegiando le modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. www.flcgil.it 22

ASSICURAZIONI AMMINISTRATIVI ANIA, e FIBA-CISL, FISAC-CGIL, FNA, SNFIA, UILCA 14 giugno 2012 Tutor Per l erogazione della formazione degli apprendisti è richiesta la presenza di tutor/referenti aziendali adeguatamente formati e competenti. Formazione - L Impresa è tenuta ad erogare una formazione adeguata, orientata al conseguimento della qualifica professionale ai fini contrattuali ( ); - La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, direttamente dall Impresa o presso altra Impresa del Gruppo se trattasi di un Gruppo di Imprese o presso altra struttura di riferimento, anche attraverso i finanziamenti del Fondo Banche Assicurazioni ( ); - Le attività formative possono essere svolte prevalentemente in aula, attraverso modalità a distanza (elearning, FAD), nonché attraverso affiancamento on the job; - Il percorso formativo dell apprendista sarà declinato nel piano formativo individuale, che sarà definito contestualmente alla stipula del contratto di apprendistato. www.flcgil.it 23

AUTOSCUOLE UNASCA, e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI 25 giugno 2012 Formazione 4) Nei confronti di ciascun apprendista l azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione interna o esterna pari a 80 ore medie annue retribuite, computate a tutti gli effetti nell'orario di lavoro (ivi compresa la formazione teorica iniziale prevista dall Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) per l acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; tale formazione sarà integrata dall offerta formativa pubblica, laddove esistente, prevista dalle Regioni per l acquisizione di competenze di base e trasversali (art.4, comma 3 del D. Lgs. n.167/2011). ( ) 5) La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all interno dell azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento. La formazione può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning. www.flcgil.it 24

CERAMICA Confindustria ceramica e ugl chimici, fialc cisal, failc conf.a.i.l., fesica conf.sal. 17 luglio 2012 Tutor aziendale Il tutor aziendale ha il compito di: - partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale dell apprendista - facilitare l apprendista nelle fasi di apprendimento e presidiare l andamento del processo di apprendimento nelle sue diverse fasi (nella formazione formale e non formale) - facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell approfondimento e di valutazione finale delle competenze - assicurare la congruenza dell attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel piano formativo individuale - facilitare l inserimento dell apprendista all interno del contesto organizzativo aziendale - al raggiungimento dei primi 24 mesi di durata dell apprendistato, su richiesta del lavoratore, effettuare una verifica sullo stato di avanzamento del progetto. Il tutor designato dall impresa partecipa all attività formativa realizzata direttamente dalle Parti o ad altra attività formativa realizzata anche a livello aziendale, che sia comunque coerente con le linee guida in materia definite dalle Parti. In attesa della definizione delle linee guida, in via transitoria, il tutor potrà essere il datore di lavoro o un lavoratore con inquadramento superiore rispetto a quello di destinazione dell apprendista. Impresa formativa L impresa formativa è quell impresa che in relazione alle proprie risorse è in grado di esprimere una capacità formativa interna. Per essere considerata tale dovrà quindi disporre di locali idonei alla finalità formativa, essere in condizione di erogare formazione e avere risorse umane idonee a trasferire competenze. In relazione a ciò risulta determinante la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate che sarà riferimento e supporto per l apprendista. www.flcgil.it 25

ORTOFRUTTICOLO Fruitimprese, e fisascat cisl, uiltucs uil 4 luglio 2012 PANIFICATORI assipan, e flai-cgil, fai-cisl, uila-uil 14 giugno 2012 Referente per l apprendistato Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. d), D. Lgs. n. 167/2011, l attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e delle previsioni contenute nel presente accordo, è seguita dal Referente per l apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all avvio dell attività formative. Il Referente interno per l apprendistato, ove diverso dal titolare dell impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. Per l apprendistato professionalizzante in caso l'azienda intenda avvalersi, per l erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l apprendistato provvisto di adeguate competenze. Tutor/ Referente per 1 apprendistato Nel contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente per l apprendistato interno od esterno, che dovrà essere individuato all avvio dell attività formativa ed avrà il compito di seguire l attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato. Il tutor/referente per l apprendistato, il cui nominativo dovrà risultare dal piano formativo, ove diverso dal titolare dell impresa, da un socio della stessa o da un familiare Modalità di erogazione della formazione ( ) la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o videocomunicazione da remoto. Qualora l attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda, l'azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze. Formazione: contenuti Per formazione formale si intende l esito di un percorso di istruzione/apprendimento con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, secondo percorsi di formazione strutturati on the job ed in affiancamento, o esterna presso struttura accreditate, finalizzato all acquisizione www.flcgil.it 26

TURISMO assoturismo, asshotel, assocamping, assoviaggi, fiba, fiepet, Confesercenti, e filcams cgil, fisascat cisl, uiltucs uil. coadiuvante, dovrà necessariamente possedere competenze adeguate e, se dipendente, un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. Il tutor/referente interno per l apprendistato dovrà inoltre possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa, a memo che l impresa difetti di lavoratori in presenza di tali requisiti. Per l apprendistato professionalizzante in caso l azienda intenda avvalersi, per l erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest ultima dovrà mettere a disposizione un tutor/ referente per l apprendistato provvisto di adeguate competenze. Il tutor/referente per l apprendistato può affiancare un numero massimo di giovani pari a 5 e nel caso di formazione a distanza", l attività di accompagnamento può svolgersi con modalità virtualizzata. Alla fine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra il tutor/referente per l apprendistato e l apprendista per verificare l attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le difficoltà eventualmente incontrate nell esecuzione del contratto di apprendistato, eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato. Referente per la formazione Il referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui all articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 167 del 2011, (deve essere) in possesso di titolo di studio secondario oppure di idonea posizione aziendale e di documentata esperienza professionale coerente con le dell insieme delle corrispondenti competenze. L obbligo di formazione per l apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning. Qualora l attività formativa venga svolta esclusivamente all interno dell azienda o di consorzi di aziende, questi dovranno essere in possesso di ambienti e di risorse umane idonei e coerenti con gli impegni assunti con il piano formativo. Capacità formativa (5) L'azienda autocertificherà la propria capacita formativa e il rispetto di quanto previsto dal CCNL Turismo 4 marzo 2010. Tale certificazione andrà inviata all'ente bilaterale del turismo competente per www.flcgil.it 27

20 aprile 2012 competenze indicate nel piano formativo individuale. Il referente interno per l apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall impresa nel piano formative; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. ln caso l azienda intenda avvalersi, per l erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l apprendistato provvisto di adeguate competenze. territorio (o all'ebn per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti: a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui all articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 167 del 2011, b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati nel CCNL Turismo 4 marzo 2010 ed eventuale esplicitazione delle aree tematiche su cui verte la formazione; c) compilazione del libretto formativo del cittadino di cui all articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; in assenza del libretto formativo, lo svolgimento della formazione potrà essere attestato compilando la scheda formativa allegata al presente accordo. www.flcgil.it 28