REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN PROSSIMITA DI CENTRI ABITATI E DI ABITAZIONI

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COMUNE DI NOGAREDO Provincia di Trento REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN PROSSIMITA DI CENTRI ABITATI E DI ABITAZIONI Approvato con consiliare n. 39 dd. 31 maggio 2012.-

Norme di comportamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità di centri abitati e di abitazioni Articolo 1 - Definizioni - 1. Con centro abitato si intende l insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. 2. Con strada si intende quella parte di suolo destinata alla circolazione dei veicoli (come definiti dall'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., di seguito denominato per brevità Codice della Strada) e dei pedoni. Le strade vengono così classificate: A. strade pubbliche a servizio delle aree agricole; B. Strada Statale, Strada Provinciale; C. la viabilità comunale principale, alla quale sono assimilate anche le strade di collegamento specificate nell allegato parte integrante del presente regolamento. 3. Con percorso pedonale e ciclabile si intende la parte della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei pedoni e dei velocipedi. Articolo 2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari - 1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in particolare in prossimità di centri abitati e di abitazioni, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità, per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose nonché per non disturbare la quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne. 2. Viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali e per la tutela dell'ambiente dagli inquinanti. Articolo 3 - Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari - 1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola, all'aperto o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune. 2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

3. E raccomandato il calcolo preventivo della quantità di miscela da somministrare in funzione della concentrazione, dell estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua. 4. Il livello di riempimento dell attrezzatura utilizzata è effettuato in modo che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi. 5. I dispositivi "carica botte" sono utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine irroratrici con tali dispositivi e nell'area circostante. E' altresì vietato la miscelazione dei prodotti fitosanitari in prossimità del "carica botte", sorgenti, corsi d'acqua, pozzi, fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti. Articolo 4 - Prescrizioni per garantire la corretta effettuazione dei trattamenti fitosanitari - 1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari e di tutti i trattamenti sulle colture con le macchine irroratrici, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti in assenza di vento, rispettando, con l uso delle macchine irroratrici, le seguenti distanze minime: a. in prossimità di edifici pubblici e privati, pertinenti orti e giardini, parchi, aree ricreative e di svago, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri: - 30 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo inferiore o uguale a 4 metri; - 50 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo superiore a 4 metri; a condizione che le macchine irroratrici siano dotate di dispostivi per il contenimento della deriva, quali convogliatori a basso volume d'aria (es. torretta, tubi flessibili, ecc.), deflettori, collettori, ugelli antideriva o sistemi a tunnel, le distanze minime da rispettare sono le seguenti: - 10 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo inferiore o uguale a 4 metri; - 30 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo superiore a 4 metri; b. in prossimità di scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni, case di riposo: - 30 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo inferiore o uguale a 4 metri; - 50 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo superiore a 4 metri; a condizione che le macchine irroratrici siano dotate di dispostivi per il contenimento della deriva, quali convogliatori a basso volume d'aria (es. torretta, tubi flessibili, ecc.), deflettori, collettori, ugelli antideriva o sistemi a tunnel, le distanze minime da rispettare sono le seguenti: - 10 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo inferiore o uguale a 4 metri; - 30 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo superiore a 4 metri; c. in prossimità delle strade di tipo B e C come previste dall articolo 1, comma 2 ed in prossimità di percorsi pedonali e ciclabili come individuate all articolo 1, comma 3: - 10 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo inferiore o uguale a 4 metri; - 20 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo superiore a 4 metri; a condizione che le macchine irroratrici siano dotate di dispostivi per il contenimento della deriva, quali convogliatori a basso volume d'aria (es. torretta, tubi flessibili, ecc.),

deflettori, collettori, ugelli antideriva o sistemi a tunnel, le distanze minime da rispettare sono le seguenti: - 5 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo inferiore o uguale a 4 metri; - 10 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo superiore a 4 metri; a distanze inferiori a quelle specificatamente sopra individuate è consentito esclusivamente l'utilizzo delle lance azionate a mano, a pressione moderata o sistemi a tunnel. 2. La dotazione aziendale di macchine irroratrici con sistema di convogliatori a basso volume d'aria (es. torretta, tubi flessibili, ecc.), deflettori, collettori, ugelli antideriva o sistemi a tunnel deve essere comprovata da idonea certificazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche. 3. Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1, lettera a) del presente articolo l effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata dalle ore 6.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00. 4. Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1, lettera b) del presente articolo l effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata dalle ore 6.00 alle ore 7.30 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00. 5. L'obbligo del rispetto degli orari di cui ai commi precedenti viene meno, ad esclusione del comma 4 del presente articolo, in particolari condizioni meteorologiche, che possono creare gravi danni alle piantagioni. Tali situazioni sono segnalate dal personale del Centro trasferimento tecnologico FEM - Istituto agrario di San Michele all'adige. 6. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento: a. in generale, e in particolare in prossimità di scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni, ospedali, case di riposo, residenze protette e altri edifici pubblici presso i quali le persone dimorano permanentemente, di adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio dell'effetto "deriva"; b. di porre la massima attenzione, affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone o animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso; c. di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso dell'aria, affinché investa, con le gocce erogate, solo la vegetazione; d. di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade; e. di evitare il trattamento in presenza di vento o in condizioni di temperature elevate. Articolo 5 - Manutenzione delle attrezzature - 1. Allo scopo di migliorare l efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e conseguentemente ridurre gli effetti negativi sull ambiente sono raccomandati periodici controlli e tarature delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci. 2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l utilizzatore periodicamente controlla lo stato delle attrezzature e delle conduttore (rubinetti, giunti ecc.).

3. E' vietato il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità dei corsi d'acqua, sorgenti, pozzi, fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti. La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi ed evitando la formazione di pozzanghere. Articolo 6 - Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori - 1. Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani, ma devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti. Articolo 7 - Controlli e sanzioni - 1. Spetta ai comuni prevedere adeguate forme di controllo in ordine al rispetto delle normative regolamentari adottate, anche con riferimento alle deroghe concesse ai precedenti commi, individuando idoneo personale adeguatamente formato, cui affidare i compiti di vigilanza. 2. Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi di settore, chiunque viola le disposizioni previste dal presente regolamento è soggetto, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi della legge 689/81, corrisponde a Euro 100,00. 3. Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 689/81 e ss.mm. e del regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative. Articolo 8 - Promozione e sensibilizzazione - L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie competenze e in relazione a quanto previsto dal presente regolamento, sostiene e promuove la conoscenza e il monitoraggio dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul proprio territorio, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti che si occupano a vario titolo della materia. L'Amministrazione comunale, in relazione alle materie trattate nel presente regolamento, incentiva politiche di sensibilizzazione, anche in relazione alle pianificazione urbanistica e territoriale volte a favorire primariamente l urbanizzazione di terreni già ricompresi nei centri abitati e, qualora si prevedano nuove zone di urbanizzazione in aree con destinazione urbanistica originaria agricola, a promuovere, a carico delle ditte/imprese lottizzanti, l utilizzo di opportune opere di mitigazione paesaggistica (ad esempio la creazione di barriere vegetali, nel rispetto delle normative vigenti ). Allegati: A) Classificazione strade.

ALLEGATO A CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE A - strade pubbliche a servizio delle aree agricole p.f. DESCRIZIONE NOTE 585/1 Brancolino-Nogaredo partenza dalla p.f. 594 fino a via Pille 394 Dalla S.P. casa Marchiori a casa Salvadori su via S.Biagio 593/1 Dalla S.P. distillerie alla casa Salvadori su via S.Biagio Pille Brunoni Campestrini Le Canal Capitel del Pero Brancolino al Dos Matalon rio Bordala Dal cavalcavia autostradale ai servizi Da Noarna casa Frapporti verso Doss Agù (parte con acciottolato Dalla località Masere a Belvedere Scalzavacca fino alla curva dopo il distributore S.P. 20 Scalzavacca fino alla strada per Sasso, lottizzazione Toniatti Strada del Doss Pelà Stradela da bivio con acciottolato fino all innesto per Cavazzino Sottovia Da Sottovia Maso Galvagni a Spagnolli Luigi Suore fino al confine con Isera strada Valsecca Erta dei Friuli parte in alto fino ad innesto con strada per Patone Da Maso Sasso alla Strada comunale per Patone B STRADE PROVINCIALI p.f. DESCRIZIONE NOTE S.P. 90 (della Destra Adige) S.P. 20 C viabilità comunale principale. p.f. DESCRIZIONE NOTE Via S.Biagio Via Zandonai Vai delle Zuccate Viale dei Tigli Via Verdi Via Cesure Via Vittoria Via Lavine Via Giorgio de Giorgi

Via dei Colli Via S.Leonardo Via Lodron Via Silvestri Via Salita del Dosso Via Carbonera Via del Ponte Via Strada Romana (inizio) Via Dante Via Scuole Via Castelnuovo Via Cavazzino Via Travai Via Doss Agù (inizio) Via Belvedere (inizio) Via S. Matteo Via dei Pivi Via Tre Novembre Via dei Dossi (inizio) Via Erta dei Friuli 284 da Brancolino al centro sportivo 283 Da Nogaredo, via Verdi, al centro sportivo 302 Via del Ponte a Brancolino