Rio Marina Comune elbano AVVISO PUBBLICO OGGETTO : Avviso di gara di licitazione privata per l affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti. Si rende noto che con con determinazione dirigenziale, n^39/am del 08.02.2011 n^62/rg del 08.02.2011 è stato approvato il Capitolato per l affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti. Il servizio verrà affidato a Cooperativa Sociale di tipo A, regolarmente iscritta all Albo Regionale istituito con L.R.24.11.1997 n 87, in attuazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia. Il servizio sarà appaltato per un importo annuo stimato in euro 33.000,00 (trentatremila//00 - I.V.A. esclusa). Saranno accettate offerte sia in rialzo che in ribasso (max. 10%) e comunque secondo i criteri fissati dall art.10 della L.R.87/97, assumendo come principio di aggiudicazione quello dell offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico e che comunque garantisca la qualità del servizio offerto. Il servizio dovrà essere effettuato nel completo rispetto dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Regionale Toscano con deliberazione n 351 del 25.7.1994, pubblicata sul B.U.R.T. n 61 del 14.9.1994. Dovrà essere inoltre effettuato sotto la direzione di questo Ente e la verifica dei Servizi Sociali dell Azienda U.S.L. 6 Zona Elba. Il servizio di che trattasi sarà appaltato per un anno a partire dal 1^ marzo 2011 e fino al 1^ marzo 2012, prorogabile per altri tre, salvo diverso atto deliberativo. Le domande di partecipazione, redatte in carta legale ed indirizzate al Comune di Rio Marina Servizio 2, dovranno pervenire entro MARTEDI 22 FEBBRAIO 2011 solo tramite Ente Poste Italiane in plico raccomandato recante all esterno l indicazione Offerta per lo svolgimento del Servizio Domiciliare Anziani. L offerta dovrà essere corredate da: 1) dichiarazione di iscrizione all Albo Regionale di cui alla L.R.24.11.1997 n 87; 2) descrizione dell intervento proposto con indicazione dell impegno orario; 3) indicazione di eventuali attrezzature impiegate a qualsiasi titolo nel servizio; 4) indicazione del costo netto per ogni ora di servizio prestato; 5) indicazione del costo netto complessivo dell offerta risultante dal prodotto del costo unitario per il totale annuo delle ore del servizio; 6) copia dello Statuto della Cooperativa e certificato di iscrizione al Registro della Prefettura competente; 7) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che non sussistono le condizioni di cui all art.11 comma 1^ - del D.Lgs 24.07.1992 n 358; 8) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di adempimento alle disposizioni della L.R.T. n 87/1997 e di assenza di provvedimento definitivo di esclusione o decadenza dall apposito Albo Regionale;
9) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa all elenco dei servizi analoghi prestati nell ultimo triennio, con relativo importo, data e destinatario. La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e per la presentazione dell offerta, o la mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti comporta l esclusione dell offerta. Il Comune si riserva la facoltà di procedere all aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga un unica offerta valida. In base alla vigente normativa, non può essere richiesta la revisione dei prezzi per l intero anno 2011; pertanto i prezzi offerti s intendono fisso e non riferiti ad alcuna variabile. Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per il Comune di Rio Marina. Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio 2 tel: 0565-925550. Rio Marina, 08 febbraio 2011 Il Responsabile del Servizio 2 (Rag. Mario Allori)
Rio Marina Comune elbano CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Art. 1 L appalto ha per oggetto la prosecuzione del progetto di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti per l anno 2011, così come specificato nel Regolamento comunale per l accesso alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 14 del 29 marzo 2002 e successive modificazioni. Il servizio sarà affidato ad una Cooperativa Sociale di tipo A, come disposto dalla normativa vigente. Art. 2 L appalto viene giudicato con il sistema della licitazione privata per l anno 2011. Art. 3 L aggiudicazione avverrà in base al criterio della miglior offerta presentata. Art. 4 - Il contratto potrà essere rinnovato per i tre anni successivi al primo tramite apposito atto deliberativo, fino ad un massimo di ulteriori tre anni, salvo disdetta di una delle parti da trasmettere tramite raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza dell appalto. Art. 5 Il prezzo dell appalto è stabilito in euro 33.000,00 (trentatremila//00) - I.V.A. esclusa - per un tetto massimo annuo di ore 1.300 (milletrecento) su base annua. Qualora nel territorio comunale vi siano cittadini che, a causa del loro reddito, non vengano ammessi ad usufruire del servizio ma risultino comunque nelle condizioni previste dal Regolamento, la Cooperativa fornirà loro il servizio di assistenza domiciliare agli stessi costi praticati all Amministrazione, riscuotendo il compenso dovuto direttamente dai fruitori e senza che l Amministrazione Comunale sia in nessun modo coinvolta nel rapporto intercorrente. Art. 6 L utilizzo del personale specializzato per le varie attività di sostegno e collaborazione deve essere corredato, in sede di presentazione dell offerta, dai titoli di studio ed attestati professionali comprovanti le professionalità dichiarate. Art. 7 Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante semplice preavviso di due mesi da comunicarsi all appaltatore tramite raccomandata A / R nel caso intendesse organizzare la gestione del servizio in proprio senza che l appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi, rimborsi, indennizzi o qualsiasi altro tipo di risarcimento. L appaltatore si impegna altresì ad accettare qualsiasi modifica che venisse richiesta dal Comune qualora un diverso assetto organico comportasse la necessità di riduzione dell impegno del personale impiegato dallo stesso appaltatore.
Art. 8 Per i primi tre mesi l appalto s intende conferito a titolo di prova al fine di consentire al Comune una valutazione complessiva del servizio affidato e quindi del rapporto. Durante tale periodo l Ente potrà, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di dieci giorni. In tale eventualità all appaltatore spetterà il solo corrispettivo per il lavoro già eseguito, esclusa ogni altra competenza aggiuntiva, rimborso, indennità o risarcimento di qualsiasi titolo ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi natura. Art. 9 L appaltatore sarà sottoposto ad una penale, variabile dall uno al cinque per cento dell importo d appalto valutato su base mensile per inadempienza agli obblighi contrattuali che fosse riscontrata e contestata. La misura della penale, nei limiti delle percentuali suddette, sarà stabilita in relazione all entità delle infrazioni rilevate ed alla loro frequenza. La penale sarà applicata con semplice provvedimento amministrativo e senza particolari formalità. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso di contestazione o gravame. Dopo il verificarsi della quinta inadempienza il Comune ha la facoltà di considerare il contratto risoluto di diritto per colpa dell appaltatore, rispetto a quello convenuto, salva l azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Art.10 Costituisce motivo di risoluzione del contratto il mancato rispetto, da parte della Cooperativa, della normativa vigente per il settore. E vietato, pena la risoluzione del contratto, il subappalto e/o la cessione del contratto. Art.11 Nel caso che l appaltatore sospendesse arbitrariamente i lavori anche per un solo giorno, il Comune avrà facoltà di ritenere il contratto risoluto di diritto per colpa dello stesso e, conseguentemente, di adottare con semplice provvedimento amministrativo, le misure indicate nel precedente art.9, salva sempre ogni azione prevista nello stesso. Art.12 L appaltatore è responsabile dell opera del proprio personale e dovrà ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti, a sua esclusiva cura, spesa e responsabilità. Art.13 Nell esecuzione dei lavori la Cooperativa dovrà adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone ed alle cose. Art.14 Nel caso di infortunio la Cooperativa assumerà a suo carico le indennità cui dovesse sottostare a favore di chiunque avente diritto e dichiara fin d ora il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità. Art.15 - Nell eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni alle cose del Comune e si accertasse la responsabilità del personale della Cooperativa, l appaltatore medesimo rispon-derà direttamente del risarcimento del danno nella misura che sarà stabilita dal Comune. Qualsiasi danno arrecato, durante l esecuzione delle prestazioni o per cause comunque ad esse connesse, alle persone o alle cose dipendenti del Comune, degli ospiti, del pubblico o di chiunque altro terzo, dovrà essere riparato e risarcito direttamente dalla Cooperativa, che sin d ora esonera il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo. Art.16 La Cooperativa, qualora non abbia sede nel Comune di Rio Marina, dovrà nominare un proprio rappresentante il loco munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto. Art.17 Il pagamento dell importo mensile dovuto per l esecuzione delle prestazioni sarà disposto dal Comune in via posticipata entro sessanta giorni dalla data di presentazione di regolare fattura. A tale importo sarà operata la detrazione degli eventuali importi dovuti dal Comune a titolo penale per inadempienze, ovvero per ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattuale previsto. In caso di
ritardo del pagamento, il Comune riconosce all appaltatore interessi moratori pari al tasso legale di interesse. Art.18 La Cooperativa potrà richiedere la revisione del prezzo di appalto ai sensi dell art.1664 del Codice Civile solo quando l onerosità raggiunta dal costo del lavoro superi il 10% del corrispettivo pattuito e per la sola parte eccedente tale percentuale. Durante l anno di stipula del contratto non può essere richiesta la revisione dei prezzi. Nel caso di rinnovo del contratto per gli anni successivi, il corrispettivo potrà essere aggiornato con le modalità e le forme previste dalla normativa vigente. Art.19 Agli effetti dell esecuzione del contratto di appalto la Cooperativa aggiudicataria deve, per la durata dello stesso, eleggere domicilio nel Comune di Rio Marina. Art.20 Per tutte le controversie relative al presente appalto è competente il Foro di Livorno. Art.21 Sono a carico della Cooperativa le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto, comprese quelle di registrazione ed ogni altro eventuale onere fiscale. Art.22 Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento, in quanto applicabile, alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché nelle leggi e nei regolamenti emanati in materia dalla Regione Toscana. Il presente Capitolato si compone di n^22 (ventidue) articoli. Rio Marina, 08 febbraio 2011 Il Responsabile del Servizio 2 (Rag. Mario Allori)