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COMUNE DI GRADO PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO PER L ACCESSO AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NELLE MODALITA DEL BUONO DI SERVIZIO Adottato con deliberazione consiliare N.48 dd. 29.11.2004

Premessa I Comuni compresi nell ambito territoriale del Servizio Sociale dei Comuni 2.2 Basso Isontino, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. 33/88, L.R. 12/94 e 49/96, hanno sottoscritto una convenzione per l esercizio in forma associata delle funzioni del Servizio Sociale dei Comuni stesso, da ultimo rinnovata per il periodo 01.01.2002-31.12.2004, con la quale hanno affidato al Comune di Monfalcone la referenza amministrativa e contabile del Servizio Sociale dei Comuni medesimo mediante un coordinamento tecnico amministrativo disciplinato dall art. 7 della convenzione stessa. La convenzione citata ha disciplinato l affidamento al comune capofila della gestione del servizio di assistenza domiciliare rivolto alle persone anziane con limitazioni nell autonomia personale sole o prive di un nucleo di riferimento e, comunque, non in grado di scegliere autonomamente il fornitore accreditato dei servizi nell eventualità dell introduzione di modalità generalizzate di accreditamento (art. 6 lett. f) ed ha, altresì, impegnato il medesimo comune referente all introduzione anche in via sperimentale di procedure sperimentali di accreditamento di soggetti privati al fine di promuovere la pluralità dell offerta il miglioramento della qualità e l innovazione dei servizi. L ente gestore ha recepito, con decorrenza 01.04.2002, la decisione dell Assemblea dei Sindaci di distretto di introdurre il progetto sperimentale di accreditamento di fornitori privati del servizio di assistenza domiciliare con validità di anni uno rinnovabile. Nel corso del 2004, l Ente gestore, visti i risultati della sperimentazione, ha previsto di proseguire nella strada intrapresa. L introduzione di tale modalità di gestione ha comportato la facoltà di scelta del fornitore privato da parte di persone destinatarie del servizio con rete familiare/amicale adeguata o sole ma capaci di autodeterminazione, con il concorso nell onere economico delle prestazioni da parte del Comune di residenza mediante la modalità del buono di servizio. Per quanto attiene alle persone destinatarie del servizio sole o prive di un nucleo di riferimento e comunque non in grado di scegliere autonomamente il fornitore accreditato dei servizi le prestazioni vengono erogate direttamente dal Servizio Sociale dei Comuni per tutti i Comuni compresi nell ambito territoriale mediante affidamento in appalto del servizio medesimo. La disciplina del servizio di assistenza domiciliare rivolto a tale tipologia di utenti viene definita in separato e specifico atto regolamentare adottato dal Comune ente gestore su conforme decisione dell Assemblea dei Sindaci di distretto ed efficace per tutti i comuni della medesima area territoriale. Si rende ora necessario individuare in tutti i comuni dell ambito territoriale modalità omogenee di organizzazione del servizio di assistenza domiciliare nelle modalità gestionali dell accreditamento e disciplinare le modalità di commisurazione del buono di servizio da parte del Comune in favore delle persone destinatarie del servizio. Tutto ciò premesso si approva il seguente regolamento per l accesso al servizio di assistenza domiciliare nelle modalità del buono di servizio. 1

Articolo 1- Finalità 1. Il Presente regolamento si pone quale finalità quella di realizzare un sistema omogeneo su base territoriale di accesso al servizio di assistenza domiciliare nelle sue diverse modalità di erogazione coordinate e/o gestite dal Servizio Sociale dei Comuni dell Ambito 2.2 Basso Isontino, nonché nella definizione delle modalità di concorso economico all onere economico del servizio sostenuto dai cittadini che ne usufruiscono, da parte del Comune di residenza. 2. Il Servizio di assistenza domiciliare viene individuato come uno dei servizi che ricadono nella fattispecie definita dal Regolamento generale in materia di applicazione dell Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in quanto è collegato nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche dei richiedenti il servizio stesso. Articolo 2- Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina il servizio di assistenza domiciliare afferente al regime gestionale dell accreditamento di fornitori del servizio cui il cittadino si rivolge direttamente per ottenere la prestazione di assistenza domiciliare ed il cui onere viene parzialmente sostenuto dal comune di residenza nelle modalità meglio specificate ai successivi articoli. 2. Ai destinatari del servizio di assistenza domiciliare di cui all art. 4 comma 4 le prestazioni vengono erogate direttamente dal Servizio sociale dei Comuni che mantiene la tutela sociale dell utente in quanto soggetto non autonomo ad accedere a servizi accreditati. Articolo 3- Caratteristiche del Servizio di assistenza domiciliare 1. Richiamate le finalità generali e gli obiettivi del Servizio Sociale, obiettivi specifici del servizio di assistenza domiciliare sono: - la promozione delle autonomie individuali, soprattutto riferite ai bisogni personali e domiciliari, il recupero e la promozione del benessere psicofisico; - la tutela delle condizioni fisiche, attraverso un attenzione particolare alle autonomie motorie, alle capacità sensoriali e agli stati delle patologie degenerative; - la permanenza nel proprio tessuto sociale ed ambiente di vita, evitando o ritardando l istituzionalizzazione; - la prevenzione dell isolamento sociale e degli stati di emarginazione, anche attraverso la cura delle relazioni sociali e affettive, lo stimolo alla socializzazione ed alla soddisfazione, mediante interventi mirati, degli interessi professionali, culturali e di tempo libero, nell interazione e nel coinvolgimento con le possibili risorse del territorio. 2. Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio assistenziale, rivolte agli anziani, agli invalidi, agli adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari con bambini e/o con componenti a rischio di emarginazione o in situazioni di temporanea difficoltà, al fine di permettere la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione. 2

3. Le prestazioni del servizio devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarità e sussidiarietà. Devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi. Il servizio può, infatti, integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari, senza porsi nell ottica della sostituzione. 4. Il servizio ricerca e favorisce la collaborazione con il volontariato ed il vicinato, sostenendo le funzioni da questi svolte, purché compatibili ed idonee rispetto alla situazione assistenziale dell utente. Articolo 4 - Destinatari del servizio 1. Sono destinatari del servizio i cittadini italiani o appartenenti ad uno stato della UE o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno residenti nel Comune nonché le persone dimoranti nel territorio comunale, quest ultime per quanto attiene agli interventi urgenti e non differibili. 2. In relazione alla disponibilità delle risorse ed a parità di bisogno, il concorso economico all onere del servizio viene erogato prioritariamente a: - anziani, invalidi, adulti, che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza e/o in situazioni di temporanea difficoltà, nonché a nuclei familiari con bambini e/o con componenti a rischio di emarginazione. 3. I destinatari vengono individuati nelle seguenti categorie: - Persone in stato di disagio a causa di condizioni sociali, sanitarie, economiche e/o con limitazioni all autonomia personale, con rete familiare/amicale adeguata. - Persone in stato di disagio a causa di condizioni sociali, sanitarie, economiche e/o con limitazioni all autonomia personale, privi di rete familiare, ma capaci di autodeterminazione. 4. Rimane esclusa dalla disciplina del presente regolamento l erogazione del servizio di assistenza domiciliare che viene mantenuto nella diretta responsabilità del Servizio Sociale dei Comuni e rivolto a Persone in stato di disagio a causa di condizioni sociali, sanitarie, economiche e/o con forti limitazioni all autonomia personale, soli che, seppur non giuridicamente interdetti, abbiano ridotte autonomie o pur avendo un nucleo familiare di riferimento quest ultimo non sia nelle condizioni di poter autonomamente scegliere il fornitore dei servizi. 5. A questa categoria appartengono tutti le persone nei confronti delle quali il Servizio Sociale comunale esercita, di fatto, un ruolo di vigilanza e/o di tutela. 6. La scelta del fornitore viene liberamente compiuta dal cittadino attraverso il sistema dei fornitori accreditati in atto presso tutti i comuni dell Ambito 2.2 del Basso Isontino. Articolo 5 - Prestazioni 1.Le prestazioni riguardanti il servizio di aiuto domiciliare possono essere relative alle seguenti tipologie: 3

a. area assistenza alla persona: cura ed igiene della persona: alzata dal letto, vestizione, bagno, rimessa a letto, riassetto del letto; prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, che comportano attività quali: massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, mobilizzazione dell utente, aiuto per una corretta deambulazione, aiuto nel movimento di arti invalidi, supporto ad operatori infermieristici, ecc. Alcune prestazioni possono essere erogate sotto il diretto controllo del medico di base (effettuazione di piccole medicazioni, controllo nell assunzione di farmaci, ecc.); soddisfacimento alle necessità inerenti al ricovero qualora l utente sia temporaneamente degente presso l ospedale, istituti di ricovero, centri di riabilitazione, quando non ci siano familiari che possano provvedere a tali necessità; interventi di emergenza attivando i presidi sanitari proposti. b. area cura della casa: Lavaggio, stiratura e rammendo di biancheria e vestiario personali dell utente, da effettuarsi presso il domicilio dello stesso se in possesso della strumentazione necessaria o presso il servizio lavanderia diretto del Comune e/o con questi convenzionato e/o presso una lavanderia scelta dall utente, acquisto di generi alimentari; medicinali e di altro se necessario. c. area disbrigo pratiche accompagnamenti: Accompagnamento per il disbrigo di pratiche burocratiche, riscossione pensioni, visite mediche, disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pagamento bollette, varie); accompagnamento dal medico e/o presso altri servizi o per altre specifiche necessità personali; attività di segretariato. d. area assistenza vittuaria: preparazione presso il domicilio e/o aiuto nell assunzione dei pasti, consegna pasti preconfezionati. Le modalità di erogazione delle prestazioni, le procedure per l accesso, il costo del servizio e la compartecipazione alla spesa relative all assistenza vittuaria costituiscono oggetto di specifica e distinta regolamentazione. e. area vita di relazione e varie Sostegno alla vita di relazione anche tramite accompagnamenti presso contesti socializzanti. f. servizi integrativi: altri interventi possono essere proposti, ove possibile e compatibilmente con le disponibilità del comune/ambito, ad integrazione e completamento del servizio di assistenza domiciliare. Tra queste opportunità si evidenziano: - le attività di tipo ricreativo, culturale e di socializzazione; - le manutenzioni e piccole riparazioni domestiche; - la collaborazione ad interventi di educazione alla salute; - l utilizzo di centri diurni, centri sociali. - servizio di trasporto 2. Per quanto riguarda l articolazione di dettaglio delle prestazioni comprese nel servizio di assistenza domiciliare si rinvia a quanto descritto nel progetto sperimentale di accreditamento adottato dal Servizio Sociale dei Comuni e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 6- Procedure per l accesso 1. L accesso alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare e le eventuali deroghe procedurali, vengono regolate,con successive determinazioni di natura operativa di competenza del Responsabile del servizio sociale dei Comuni, nel rispetto dei seguenti principi generali e modalità: 4

A) Istruttoria L accesso prevede comunque la presentazione di un istanza scritta e l istruttoria della stessa da parte dell Assistente sociale responsabile del caso (ASRC) che di norma coincide con l operatore addetto al servizio sociale nell area territoriale di residenza della persona. L istruttoria prevede il coinvolgimento diretto dell interessato ed il confronto costante con il nucleo familiare di riferimento dello stesso ove esistente. B) Predisposizione del Progetto Assistenziale individualizzato (PAI) Il P.A.I predisposto anche sulla base di eventuali consulenze specialistiche e/o l attivazione di strumenti di valutazione integrata del bisogno, tiene conto in modo globale dei fattori sociali, assistenziali, relazionali e sanitari e deve garantire la massima coerenza alle necessità globali di cura. Lo stesso deve essere condiviso con la persona ed il nucleo familiare di riferimento e deve contenere: Il problema, i fattori di rischio/vincoli e le risorse della persona e del suo sistema di riferimento; Gli obiettivi da perseguire; Le azioni attivabili con il processo di aiuto; Strategie ed indicatori del risultato atteso; Tempi e modi delle verifiche. C) Scelta del fornitore L interessato ovvero il nucleo familiare di riferimento effettua liberamente la scelta del fornitore del servizio attraverso l albo dei fornitori accreditati presso tutti i comuni dell Ambito 2.2 del Basso Isontino. 2. Alle procedure per l accesso è possibile derogare da parte dell ASRC in caso di interventi urgenti su persone in situazioni di gravità e rischio. Articolo 7 - Buono di servizio 1. Il buono di servizio è lo strumento attraverso il quale il Comune, riconosce la necessità di intervento assistenziale personalizzato e si impegna con il cittadino-utente autorizzato, a sostenere una parte dell onere finanziario, in caso di effettiva fruizione dell intervento stesso. 2. In termini economici il buono è titolo valido per l acquisto di interventi socio-assistenziali e può essere speso solo presso fornitori legittimati tramite l accreditamento. 3. Il buono di servizio ha una durata massima consecutiva di 6 (sei) mesi ed è rinnovabile qualora il progetto assistenziale e gli interventi programmati siano formalmente confermati dal servizio. 4. Il buono di servizio si compone di due parti: nella prima parte vengono indicati analiticamente interventi/servizi autorizzati riconosciuti necessari all anziano con il loro prezzo specifico; nella seconda parte viene precisata la quota di prezzo che resta a carico del cittadino e la quota che sostiene l Ente erogatore/comune, il quale assume impegno ad erogare il relativo beneficio in relazione alla fruizione specifica ed analitica dei singoli interventi autorizzati, ed effettivamente ricevuti dal beneficiano-utente. 5

Articolo 8 - Costo del servizio 1. Annualmente la Giunta municipale con proprio atto assunto sulla base degli indirizzi dell Assemblea dei Sindaci di distretto e nelle modalità previste dal regolamento applicativo dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determina la spesa massima unitaria ammissibile rispetto alle tariffe praticate dai fornitori accreditati in base alla quale si commisura l entità del buono servizio da parte del Comune in favore dell utente. Articolo 9 - Determinazione dell ammontare del buono di servizio. 1. L individuazione della quota a carico dell ente erogatore sarà effettuata in base alla seguente tabella: ISEE pari o inferiore all ammontare annuo dell assegno di invalidità civile Dall ammontare annuo dell assegno di invalidità civile a 2 volte l ammontare annuo dell assegno di invalidità civile Dall ammontare annuo di due volte + 1 l assegno di invalidità civile a tre volte l ammontare annuo dell assegno di invalidità civile Dall ammontare annuo di tre volte + 1 l assegno di invalidità civile a quattro volte l ammontare annuo dell assegno di invalidità civile Dall ammontare annuo di quattro volte l assegno di invalidità civile + 1 a cinque volte l ammontare annuo dell assegno di invalidità civile Sopra l ammontare annuo di cinque volte + 1 l assegno di invalidità civile non vi è compartecipazione da parte dell ente erogatore Copertura dell intera tariffa 80% della tariffa 60% della tariffa 40% della tariffa 20% della tariffa Non vi è compartecipazione da parte del Comune di residenza Articolo 10 - Criteri aggiuntivi per l individuazione della fascia di compartecipazione alla spesa/assegnazione buono servizio 1. 1.Qualora il nucleo familiare benefici di redditi esenti IRPEF di importo annuo superiore alla soglia prevista per l accesso al servizio a titolo gratuito (importo annuo pari all ammontare annuo dell assegno di invalidità civile) la tariffa applicata a detto nucleo, sarà quella appartenente alla fascia immediatamente superiore a quella individuata applicando il calcolo ISE. 6

2. Nell ipotesi di insussistenza di reddito da parte di tutti i componenti del nucleo familiare nel caso in cui l ISEE del nucleo familiare sia pari a O, il richiedente, è tenuto a presentare un autocertificazione relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare. 3. Nel caso in cui un componente del nucleo familiare risulti essere ricoverato presso una struttura residenziale, ai fini della determinazione della fascia ISEE di compartecipazione al costo del servizio, si provvederà ad estrarre dal nucleo il reddito del ricoverato. 4. Al cittadino, detratta la quota di compartecipazione al costo del servizio, deve essere salvaguardata la fruizione della soglia minima per l accesso al servizio a titolo gratuito fissata dal presente regolamento. Articolo 11 Norme transitorie e finali 1. In relazione all obiettivo generale dell applicazione omogenea sul territorio dell intero ambito Basso Isontino delle modalità di erogazione e fruizione del servizio di assistenza domiciliare nelle diverse modalità di gestione dell Accreditamento e della gestione diretta e della parità di trattamento di tutti i cittadini che ne abbiano necessità, la risoluzione di eventuali aspetti di contraddittorietà e di necessità di armonizzazione tra le diverse modalità gestionali viene demandata all Assemblea dei Sindaci di Distretto. 7