AL SIG. GIUDICE DI PACE di PALERMO RICORSO in opposizione ai sensi dell art. 204-bis del D.l.vo n. 285/92 e successive modifiche Per il sig./ra, nato/a a il, C.F., residente in via n., AVVERSO Il verbale di contestazione, redatto da (indicare organo accertatore) Polizia Municipale di Palermo, notificato a mezzo del servizio postale, in data, con cui è stata contestata al ricorrente la violazione dell art. 157 comma 6 C.d.S., senza contestazione immediata, ed irrogata la sanzione pecuniaria, in misura ridotta, di FATTO La Polizia municipale di Palermo, con il verbale indicato in epigrafe, notificato a mezzo del servizio postale, in data, contestava al ricorrente che il giorno, alle ore, in via, il veicolo targato, marca, di proprietà dello stesso, avrebbe violato l art. 157 comma 6 del C.d.S., per aver sostato in zona a pagamento senza l esposizione del relativo tagliando. Non si procedeva a contestazione immediata per l assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. 1
Il verbale impugnato è illegittimo e deve essere annullato per i seguenti MOTIVI 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL ART. 157 COMMA 6 DEL D.lgs. 30.04.1992 N. 285 Nel verbale di contestazione dell asserita violazione di norme del C.d.S, viene comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui in epigrafe per l omessa esposizione del titolo di pagamento durante la sosta del veicolo di proprietà del ricorrente, in zona destinata al parcheggio a pagamento. Detta sanzione risulta irrogata in conseguenza della violazione dell art. 157 comma 6 C.d.S. La norma stabilisce che nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione. Dalla lettera della norma si evince l obbligo di rispettare il limite temporale di sosta, ove imposto. Tale obbligo si estrinseca nelle uniche due condotte prescritte, consistenti nell attivare il dispositivo di controllo di durata della sosta ovvero nell indicare l orario in cui la sosta medesima ha avuto inizio. Orbene, nella specie, l organo accertatore ha elevato una contravvenzione addebitando al ricorrente un fatto non riconducibile alla norma che si assume sia stata violata. Infatti, la violazione contestata consiste nel non aver esposto sul cruscotto 2
del veicolo il tagliando di pagamento del posteggio. A ben vedere, si tratta di una condotta diversa da quelle prescritte dalla norma di cui in oggetto, non contemplata né sanzionata dalla stessa. Sussiste, pertanto, la violazione e falsa applicazione di una norma di legge che inficia la validità del verbale di accertamento impugnato e ne determina l annullabilità. 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL ART. 7, COMMA 1 LETT. F) E COMMI 6 E 8, E DELL ART. 3 DEL C.D.S L impugnato verbale deve essere annullato per la sussistenza di un ulteriore vizio strettamente connesso alla già lamentata violazione dell art. 157 comma 6 C.d.S. Invero, tale norma presuppone e va coordinata con quanto prescritto dall art. 7 dello stesso C.d.S. il quale stabilisce che con ordinanza del sindaco, previa deliberazione della giunta, siano individuate le aree destinate a parcheggio con custodia o controllo del tempo di sosta. Detto potere dell ente locale incontra i limiti sanciti dallo stesso art. 7 C.d.S. ai commi 6 e 8. In particolare, la norma stabilisce che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata. A mente del successivo comma 8, su parte della stessa area destinata a parcheggio a pagamento o su altra parte nelle immediate vicinanze, il Comune deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di 3
durata della sosta. Peraltro, giova precisare che l art. 3 del C.d.S., definisce parcheggio l area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli. Dalla lettura delle superiori disposizioni normative si evince l illegittimità delle ordinanze comunali che individuano gli spazi destinati alla sosta dei veicoli in violazione dei limiti di legge. Orbene, nella specie, è evidente, anche a mezzo di documentazione fotografica che si versa in atti, che le aree destinate a parcheggio pubblico sono state realizzate all interno della carreggiata con notevole restringimento della stessa e, peraltro, in assenza di una zona, nelle immediate vicinanze, destinata al libero parcheggio. Il restringimento della carreggiata e la mancata previsione di aree destinate al libero parcheggio, come riconosciuto per costante orientamento della giurisprudenza, determina l invalidità del verbale di accertamento della violazione (Cass. civ., 16.11.2006-09.01.2007, n. 116; Giudice di Pace di Roma, sez. VI, 12.12.2005-14.03.2006; Giudice di Pace di Roma, 18.03.2004 n. 14338; Giudice di Pace di Roma, sez. II, 11.06.2003 n. 27015). Invero, occorre precisare che l individuazione, mediante provvedimento comunale, di aree di posteggio a pagamento in violazione di quanto normativamente previsto determina l invalidità dello stesso provvedimento ed inficia, altresì, la validità del consequenziale processo verbale di 4
contravvenzione, secondo i ben noti principi in materia di procedimenti amministrativi, ove ogni atto è legittimato da quello precedente e legittima quello successivo, di modo che l invalidità di un atto presupposto travolge la validità di quelli successivi. Peraltro, alla luce di quanto sancito per legge ed avallato dalla costante giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative, non si pone alcun dubbio circa il potere del Giudice di Pace di disapplicare il provvedimento presupposto, integrativo della norma in base alla quale si è irrogata la sanzione, con riferimento alla sua legittimità e con esclusione del merito (Giudice di Pace di Roma, sez. I, 31.03.2003 n. 16353; Giudice di Pace di Roma, sez. III, 26.05.2000). Con il presente ricorso si contesta la legittimità della delibera, con la quale sono stati predisposti dal Comune di Palermo le aree di parcheggio a pagamento ove è stata accertata l asserita violazione, chiedendone la disapplicazione, nonché del conseguente verbale di accertamento qui impugnato, di cui si chiede dichiararsi l annullamento, per violazione degli artt. 3 e 7, commi 6 e 8 del C.d.S., con conseguente estinzione dell obbligo di pagamento della sanzione irrogata. 3) VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12 C.D.S E 17, COMMI 132 E 133 DELLA LEGGE 15.05.1997 N. 127. Il verbale di accertamento impugnato è stato elevato in assoluta carenza di potere dell organo accertatore. Al riguardo, l art. 12 C.d.S. individua i soggetti abilitati ad espletare servizi 5
di polizia stradale, tra i quali è, innanzitutto, ricompressa l attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Tra i soggetti individuati dalla norma di cui sopra figurano, tra gli altri, la Polizia di Stato, l Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, i Corpi ed i servizi di polizia provinciale e municipale, nell ambito del territorio di competenza. La tassatività della suddetta elencazione risulta ad oggi superata dalla previsione normativa di cui all art. 17, commi 132 e 133, della legge 127 del 1997, a norma del quale i Comuni possono, con provvedimento del Sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. Orbene le funzioni di prevenzione e di accertamento fanno capo agli ausiliari del traffico solo all interno delle aree tecnicamente qualificabili come parcheggi. Dette aree, per espressa previsione legislativa, devono essere individuate al di fuori della carreggiata. Nella specie, al contrario, è stata elevata la contravvenzione in una zona non qualificabile giuridicamente come parcheggio e, pertanto, in assoluta carenza di potere dell organo accertatore. Per quanto sopra esposto, ritenuto che le spese seguono la soccombenza, si chiede che 6
VOGLIA IL GIUDICE DI PACE DI PALERMO 1) Previa sospensione, inaudita altera parte, dell esecuzione della sanzione pecuniaria, come previsto ex lege, in accoglimento del presente ricorso, disapplicare la deliberazione comunale con cui sono state individuati gli spazi di parcheggio a pagamento, in virtù della quale è stato elevato il verbale impugnato; 2)Conseguentemente, con qualsiasi statuizione annullare l impugnato verbale; 3) Come mezzo al fine, in via istruttoria, ordinare a controparte, ai sensi dell art. 210 e 213 c.p.c., di esibire e/o depositare il provvedimento con cui è stata individuata l area da adibire a parcheggio a pagamento; 4) Condannare controparte alle spese tutte del presente giudizio nonché al risarcimento ex art. 1226 cpc per il disturbo provocato dalla necessità di instaurare la presente lite giudiziaria. Si deposita copia del verbale di accertamento e n. fotografie. Palermo, lì Firma 7