IL DIRIGENTE DETERMINAZIONE N.
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- Gerardo Tommasi
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1 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO -VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI DETERMINAZIONE N. del Oggetto: Ordinanza ingiunzione ai sensi dell art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti del Sig. Marchetti Michelangelo per violazione dell art. 193 del D.Lgs. 152/2006. Reg. Sanz. 283/2012 IL DIRIGENTE Premesso che: - in data , la Sezione Polizia Stradale di Napoli in Giugliano in Campania accertava che il Sig. Marchetti Michelangelo < conducente proprietario del veicolo targato LU effettuava un trasporto di rifiuti, consistenti in materiale da risulta pietre mattonelle mattoni ferro plastica non pericoloso ma privo del prescritto formulario di identificazione trasporto da Giugliano a Castel Volturno - peso accertato Ql. 52 >; - nel suddetto verbale, risulta la seguente dichiarazione del trasgressore: mi sono dimenticato di scrivere il formulario>; - pertanto, la Sezione Polizia Stradale di Napoli provvedeva ad elevare il verbale di accertamento e di contestazione n del a carico del Sig. Marchetti Michelangelo, conducente - proprietario del veicolo tramite il quale trasportava rifiuti non pericolosi senza il prescritto formulario di identificazione, in violazione dell art. 193 del D.Lgs. 152/2006, con applicazione dell art. 258 comma 4 del medesimo testo normativo; - il suddetto verbale n del è stato notificato alla parte; Piazza Matteotti, Napoli telefono ; pec: cittametropolitana.na@pec.it
2 - avverso il citato verbale del , non risultano prodotti, agli atti di questo ufficio, scritti difensivi di parte né richiesta di audizione ai sensi di legge; Valutata la documentazione acquisita agli atti del procedimento; Rilevato che: - per l addebito contestato, non è stato effettuato il pagamento della somma dovuta in misura ridotta, previsto dall art. 16 della L. 689/81; Tenuto conto dei criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; Visti: - la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); - il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali); - il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); - il decreto del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, n. 148 (Regolamento recante la definizione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); - il decreto del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, n. 145 (Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); - la circolare del Ministero dell ambiente e del Ministero dell industria del commercio e dell artigianato 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98; - l art. 262 d.lgs. 152/2006, che attribuisce alla Provincia nel cui territorio sia stata commessa la violazione la competenza ad irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria; - l art. 1 comma 16 legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede il subentro delle Città Metropolitane alle Province omonime; - la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 164 del avente ad oggetto Ridefinizione dell organigramma della Città Metropolitana di Napoli ; - il decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del con cui è stato conferito all ing. Maria Teresa Anna Celano l incarico di dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Pagina 2
3 Territorio, Sanzioni dell Area Pianificazione Territoriale Urbanistica, Sviluppo Valorizzazione e Tutela Ambientale; Dato atto: - che l istruttoria preordinata all emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; - dell assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell atto; ORDINA al Sig. Marchetti Michelangelo, nato a Napoli il , di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 258 comma 4 del D.Lgs.152/06, nella misura complessiva di Euro 3111,00 (Euro tremilacentoundici/00) comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad 11,00), per i seguenti MOTIVI Preliminarmente, va evidenziato che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza consolidata, fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (Cass. Civ. Sez. II, 28/04/2006, n. 9919). Orbene, è necessario rappresentare quanto segue: - l art. 193 del D.Lgs. 152/2006 prescrive, al comma 1, che 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione ; al comma 2 che il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore ; - l art. 258 comma 4 del D.Lgs.152/2006 sanziona chiunque effettui il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all articolo 193. Pagina 3
4 La ratio degli artt. 193 e 258 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 si concreta nel consentire, sostanzialmente, agli organi di controllo di verificare costantemente quali rifiuti siano oggetto di trasporto ed il loro regolare smaltimento: pertanto, la mancata esibizione del formulario al momento dell accertamento equivale, necessariamente, alla mancata tenuta dello stesso documento di trasporto dei rifiuti. Il formulario è un documento che accompagna i rifiuti durante il trasporto per consentirne l identificazione e per fornire alle autorità competenti uno strumento necessario a seguire i flussi dei medesimi, in particolare nella delicata fase del trasporto. Stando al chiaro tenore letterale della norma ed in considerazione della funzione da essa assegnata al formulario, detto documento deve essere prontamente esibito all organo accertatore, onde consentire un immediata verifica dei dati in esso riportati e la conseguente ricostruzione della movimentazione dei rifiuti. Dunque, la normativa di riferimento prescrive chiaramente l obbligo, in capo a chiunque trasporti rifiuti, di tenere presso di sé, durante il viaggio, il formulario di identificazione. E evidente, dunque, la fondatezza dell illecito amministrativo contestato dalla Sezione Polizia Stradale di Napoli a carico del Sig. Michelangelo Marchetti che, all atto dell accertamento, trasportava, di fatto, un carico di rifiuti non pericolosi sprovvisto del prescritto formulario di identificazione. Dunque, è palese che la parte non possa invocare, quale esimente della propria colpevolezza, la mera dimenticanza <di scrivere il formulario> in cui era incorsa. Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito che, ai fini dell esclusione della colpa, occorre tenere presente la posizione soggettiva di colui che, essendo professionalmente dedito ad uno specifico campo di attività, regolata dalla legge e da norme sanzionatorie, è tenuto non solo all obbligo generico di conoscenza ed informazione gravante su ogni cittadino, ma ha un dovere di informazione più incisivo e specifico circa le norme che disciplinano la sua attività (Cass. Civ. Sez. II, 13 settembre 2006 n ). Nella fattispecie in esame, il Sig. Michelangelo Marchetti, conducente di un veicolo di sua proprietà trasportante rifiuti, era tenuto all obbligo di conoscenza ed informazione delle norme che disciplinano tale attività professionale. Pagina 4
5 Invero, tale circostanza non vale ad escludere l illecito amministrativo contestato al Sig. Marchetti Michelangelo che, all atto dell accertamento, trasportava rifiuti non pericolosi, privo del documento di trasporto. Alla luce di quanto esposto, il procedimento in oggetto è sicuramente da ricondursi sotto l egida degli artt. 193 e 258 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, riscontrata l infrazione contestata dagli agenti accertatori con il verbale n del , concretantesi in un trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato senza il prescritto formulario di identificazione. Con riferimento alla quantificazione della sanzione prevista dall art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/06, si ritiene congruo irrogare la sanzione in misura pari ad un terzo del massimo edittale previsto, per complessivi Euro 3111,00 (tremilacentoundici/00) comprensivi di 11,00 per spese di notifica, (cfr. Cass. Civ. Sez. I n del ). Pertanto, INGIUNGE al medesimo di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Il pagamento potrà essere eseguito mediante versamento sul c/c postale n , oppure tramite bonifico con le seguenti modalità: Beneficiario: Città Metropolitana di Napoli Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni IBAN: IT 13 A Causale : Sanzioni amministrative in materia ambientale Reg. Sanz. 283/2012 Copia dell attestato del versamento effettuato dovrà inoltre essere inviata, via , al seguente indirizzo: cittametropolitana.na@pec.it, indicando come destinataria del pagamento la Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni. Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell art. 27, comma 1, Legge 689/81. Pagina 5
6 Si rammenta, inoltre, che l interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, con apposito modello, all autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa ai sensi dell art. 26 della legge 24 novembre 1981, n Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art.18, comma 7, della l. 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi e con le modalità previste dall art. 22 della medesima legge e dagli artt. 6 e segg. del d. lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il Funzionario Dott.ssa Graziella Russo Il Dirigente Ing. Maria Teresa Anna Celano Pagina 6
DETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE
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