DETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE

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1 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI DETERMINAZIONE N. DEL OGGETTO: Ordinanza - ingiunzione ai sensi dell art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti di ZITO Alfonso, in solido con il consorzio GEMA per violazione dell art. 193 d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ( trasporto di rifiuti non pericolosi con formulario di identificazione incompleto) Reg. Sanz. 139/2012 IL DIRIGENTE Premesso che in data , operatori della Polizia Provinciale di Napoli effettuavano un sopralluogo presso un area di parcheggio sita nel Comune di San Giorgio a Cremano, in via G. Mazzini 84, ove si trovavano alcuni automezzi compattatori del Consorzio GEMA; nel corso del sopralluogo veniva effettuato un controllo a campione dei formulari di identificazione rifiuti in possesso del Consorzio GEMA dal quale emergevano alcune irregolarità; in particolare veniva accertato che sul formulario n. RFY /11 del , relativo al trasporto di rifiuti non pericolosi (codice CER ) prodotti dal Comune di San Giorgio a Cremano, effettuato in data dal Consorzio GEMA verso l impianto di recupero gestito dalla società LANGELLA MARIO s.r.l. in Volla (NA), non era stato riportato il peso in partenza del carico trasportato; in conseguenza l organo accertatore, con verbale n. 68/12/SAE del , immediatamente notificato, contestava al sig. Zito Alfonso, presidente del Consorzio GEMA, in solido con esso, la violazione dell art. 193 d.lgs. 3 aprlie 2006, n. 152, sanzionata dal successivo art. 258 comma 4; Piazza Matteotti, Napoli telefono ; indirizzo pec: cittametropolitana.na@pec.it

2 con nota del Comando della Polizia Provinciale di Napoli prot n. 3183/COM del veniva trasmesso all Ufficio Sanzioni il verbale di contestazione n. 68/12/SAE del unitamente a copia del formulario di identificazione n. RFY /11 del ; con memorie difensive acquisite al protocollo della Provincia di Napoli in data , con n , l avv. Luca Tozzi, in nome e per conto del sig. Zito Alfonso, in qualità di presidente del Consorzio GEMA, eccepiva l erroneità e/o illegittimità del verbale di contestazione in ragione del fatto che il Consorzio GEMA effettuava il trasporto contestato in qualità di soggetto gestore del servizio pubblico e dunque beneficiava dell esonero dall obbligo di accompagnamento con formulario di identificazione ai sensi del comma 4 dell art. 193 d.lgs. 152/2006; Valutata la documentazione acquisita agli atti del procedimento; Rilevato che per l addebito contestato non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 legge 689/1981; Visti: - la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); - il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali); - il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); - il decreto del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, n. 145 (Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); - la circolare del Ministero dell ambiente e del Ministero dell industria del commercio e dell artigianato 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98; - l art. 262 d.lgs. 152/2006, che attribuisce alla Provincia nel cui territorio sia stata commessa la violazione la competenza ad irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria; - l art. 1 comma 16 legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede il subentro delle Città Metropolitane alle Province omonime; Pagina 2 di 5

3 - la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 164 del avente ad oggetto Ridefinizione dell organigramma della Città Metropolitana di Napoli ; - il decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del con cui è stato conferito all ing. Maria Teresa Anna Celano l incarico di dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzione dell Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo Valorizzazione e Tutela Ambientale; Dato atto: che l istruttoria preordinata all emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del d. lgs. 267/2000; dell assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell atto ORDINA al sig. Zito Alfonso, nato a Pagani (SA) il , in solido con il Consorzio GEMA, codice fiscale , con sede legale a Pagani (SA), via Perone 14, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 258 comma 4 d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nella misura complessiva di euro 1.611,00 (euro milleseicentoundici/00) comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad euro 11,00), per i seguenti MOTIVI La contestazione di cui al verbale della Polizia Provinciale di Napoli n. 68/12/SAE del è fondata. Preliminarmente va delineata la disciplina normativa applicabile alla fattispecie. L'art. 193 del d. lgs. 152/06, prevede che il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese sia accompagnato da un formulario compilato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Detto documento deve recare le informazioni previste dal D.M. n. 145 del 1 aprile 1998, cui il citato articolo, al comma 6 lett. a), rinvia per la definizione di contenuto e modello uniforme del formulario di identificazione rifiuti. L'allegato C del citato D.M. 145/98 stabilisce, al punto V, che nella terza sezione del formulario, alla casella (6), sia riportata la quantità di rifiuti trasportati espressa in Kg. o in litri. Tanto dato, occorre in primo luogo stabilire se, per il trasporto contestato, operasse la condizione di esonero dall obbligo di accompagnamento con formulario di identificazione prevista dal comma 4 Pagina 3 di 5

4 dell art. 193 d.lgs. 152/06, relativa al trasporto di rifiuti urbani eseguito dal soggetto gestore del servizio pubblico. In proposito la circolare del Ministero dell ambiente e del Ministero dell industria del commercio e dell artigianato 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 al punto 1) lett. n), specifica che l esenzione dall obbligo del formulario riguarda il trasporto dei rifiuti urbani effettuato < dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta > Dagli atti del procedimento emerge che il trasporto contestato era stato effettuato dal Consorzio GEMA, gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di San Giorgio a Cremano, al di fuori del territorio del Comune committente, essendo diretto ad un impianto di recupero sito nel Comune di Volla (NA). In ragione di ciò, stando alla citata circolare, l impianto di destinazione del rifiuto (sito al di fuori del territorio del Comune per il quale il Consorzio GEMA gestiva il servizio di raccolta dei rifiuti urbani) avrebbe dovuto essere indicato nell atto di affidamento del servizio. Della sussistenza di tale condizione la parte interessata non ha fornito prova nel corso del procedimento pur incombendo su di essa il relativo onere, trattandosi di deroga all ordinario regime dell obbligo di accompagnamento con formulario di identificazione. Si deve pertanto ritenere, diversamente da quanto sostenuto in sede difensiva, che il trasporto oggetto del presente procedimento soggiacesse all obbligo di accompagnamento con formulario di identificazione. Ne consegue che l accertata omissione dell indicazione del peso in partenza sul formulario n. RFY /11 del controfirmato dal Consorzio GEMA come soggetto trasportatore integra la contestata violazione del disposto di cui all art. 193 d.lgs. 152/2006. Trattandosi di incompletezza, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 258 comma 4 d.lgs. 152/2006 va applicata in misura pari al minimo edittale. Pagina 4 di 5

5 INGIUNGE ai medesimi di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Il pagamento, che effettuato dall obbligato in solido ha efficacia liberatoria nei confronti degli obbligati in via principale ai sensi dell art codice civile, potrà essere eseguito mediante versamento su conto corrente postale n , oppure tramite bonifico con le seguenti modalità: Beneficiario: Sanzioni Città Metropolitana di Napoli - Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, IBAN: IT 13 A Causale: "Sanzioni amministrative in materia ambientale. Reg. sanz. 139/2012" Copia dell attestato del versamento effettuato dovrà inoltre essere inviata, via , al seguente indirizzo: cittametropolitana.na@pec.it, indicando come destinataria del pagamento la Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni. Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell art. 27, comma 1, l. 689/81. Si rammenta, inoltre, che l interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, con apposito modello, all autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa ai sensi dell art. 26 della legge 24 novembre 1981, n Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art.18, comma 7, della l. 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi e con le modalità previste dall art. 22 della medesima legge e dagli artt. 6 e segg. del d. lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. IL FUNZIONARIO dott. Francesco Tanda IL DIRIGENTE Ing. Maria Teresa Anna Celano Pagina 5 di 5

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