GLI INTERVENTI DI LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE IN ITALIA. Avv. Michelina Suriano Foro di Bologna

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GLI INTERVENTI DI LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE IN ITALIA Avv. Michelina Suriano Foro di Bologna

EVOLUZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE IN ITALIA CODICE CIVILE del 1942 Art. 2059 c.c. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

CODICE CIVILE del 1942 Danno non patrimoniale = danno morale soggettivo Turbamento dello stato d animo del danneggiato, patema d animo, derivato dall offesa ricevuta

CODICE CIVILE del 1942 Casi determinati dalla legge = art. 185 c.p. Risarcimento solo con la prova di tutti gli elementi costitutivi del reato Legame esclusivo tra risarcimento e capacità del soggetto leso di produrre reddito

Trib. Genova sentenza del 25.05.1974 Tripartizione della responsabilità civile: 1. Danno Patrimoniale = art. 2043 c.c. 2. Danno non Patrimoniale = danno morale soggettivo 3. Danno biologico = tertium genus risarcibilità a prescindere dalla capacità di produrre reddito

Corte Cost. sentenza n. 88 del 26.07.1979 L'espressione «danno non patrimoniale», adottata dal legislatore, è ampia e generale si estende fino a ricomprendere ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, compreso quello alla salute la indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti sull'attitudine a produrre reddito ma deve comprendere anche gli effetti della lesione al diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza

Corte Cost. sentenza n. 184 del 14.7.1986 Danno non patrimoniale Danno morale soggettivo Danno biologico risarcibile mediante il combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 32Cost.

Corte Cost. sentenze n. 372 del 27.10.1994 e n. 293 del 22.07.1996 Art. 2059 c.c. danno morale soggettivo danno alla salute

Art. 5 L. 57/2001 Definizione di danno biologico lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato. 2 comma: il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente; b) a titolo di danno biologico temporaneo... 4 comma: Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.

D.M. 3.07.2003 Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità Viene predisposta la tabella prevista dall art. 5 L. 57/2001 il danno alla persona si fonda sul concetto di danno biologico, che consiste nella menomazione temporanea e/o permanente all integrità psico-fisica della persona, la quale esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito

Cass. Civ., Sez. III, sentenze n. 8827 e 8828 del 31.05.2003 Estensione della tutela e del risarcimento ex art. 2059 c.c. a tutti i diritti costituzionalmente garantiti Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2 Cost., riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona I danni a tutti i diritti costituzionalmente garantiti sono risarcibili ex art. 2059 c.c.

Corte Cost. sentenza n. 233 del 11.07.2003 conferma l orientamento l orientamento giurisprudenziale delle sentenze del 31.05.2003 e fornisce una interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 2059 c.c. Tripartizione interna all art. 2059 c.c.: 1. Danno morale soggettivo: inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima ; 2. Danno biologico in senso stretto: inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.) ; 3. Danno esistenziale: lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

Definizione Danno esistenziale l alterazione delle proprie abitudini di vita relazionale, tramite la forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative fonte di compiacimento o di benessere per il danneggiato. Consiste in ogni pregiudizio areddituale del soggetto, che alteri le abitudini di vita e gli assetti relazionali dello stesso, inducendo a scelte di vita diverse quanto all espressione ed alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno in dottrina: cd. scuola triestina, prof. Cendon ed alla prof.ssa Ziviz. In giurisprudenza Cass. n.7713/2000; Cass. n.1516/2001; n.4881/2001, n.6507/2001, n.9009/2001, n.15449/2002, n.12124/2003, n.16716/2003, n.16946/2003, n.6732/2005, n.19345/2005, n.13546/2006 e n. 2311/2007.

Danno esistenziale Differenze con il danno biologico, danno morale e patrimoniale A differenza del biologico, il danno esistenziale sussiste indipendentemente da una lesione fisica o psichica suscettibile di accertamento e valutazione medicolegale (cfr. art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 e art. 5 L. n. 57/2001); rispetto al morale, inteso come transeunte turbamento dello stato d animo della vittima, non consiste in una sofferenza od in un dolore, ma nella rinuncia ad un attività concreta ed in un peggioramento della qualità della vita; diversamente dal patrimoniale, prescinde da una diminuzione della capacità reddituale (Cass. n. 13546/2006, Cass. Sez. Un. n. 6572/2006, Cass. n. 8827/2003, Cass. n. 8828/2003). Problematica del danno esistenziale Quesito: il danno esistenziale è un autonoma categoria giuridico-sistematica, relativa ad una specifica tipologia di danno ontologicamente diversa dal danno morale e dal danno biologico (tesi propugnata dai cosiddetti esistenzialisti); ovvero una categoria meramente descrittiva di danni comunque già meritevoli di risarcimento (tesi dei cosiddetti non esistenzialisti)?

Danno esistenziale Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite da parte della Terza Sezione 1. E lecito individuare a fianco del danno biologico e del danno morale, un danno esistenziale? 2. Il danno esistenziale si configura nella gravità dell offesa o nella gravità delle conseguenze dannose derivanti dal comportamento illecito? 3. È sostenibile la tesi per cui il sistema del danno non patrimoniale sarebbe retto dalla atipicità, mentre il sistema del danno non patrimoniale dalla tipicità? 4. Il danno esistenziale è riconosciuto solo nei rapporti contrattuali o anche nell illecito aquiliano? 5. Quali sono gli interessi meritevoli di una richiesta risarcitoria a titolo di danno esistenziale? 6. Quali sono i criteri da seguire per liquidare il danno esistenziale senza incorrere in duplicazioni di risarcimenti? 7. E possibile riconoscere il danno tanatologico o da morte immediata? 8. Qual è l onere della prova in capo al danneggiato che chiede un risarcimento a titolo di danno esistenziale? L intervento nomofilattico delle SS.UU. si avrà con le 4 sentenze gemelle del 2008.

Codice delle Assicurazione Private (D.Lgs. 209/2005) Art. 138 Danno biologico per lesioni di non lieve entità Definizione danno biologico (differenze con L. 57/2001): la lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Tabella unica nazionale fondata sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità, riguardante: - le menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra dieci e cento punti; - il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso; Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale puo' essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato

Codice delle Assicurazione Private (D.Lgs. 209/2005) Art. 139 Danno biologico per lesioni di lieve entità Risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura piu' che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidita'; tale importo e' calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita' del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e' pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso di inabilita' temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno L'ammontare del danno biologico puo' essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato

ESTENSIONE DELL ART. 139 CdA AI CASI DI RESPONSABILITA MEDICA Pur essendo sancito expressis verbis dalla disposizione (per i sinistri conseguenti alla circolazione..) i parametri di liquidazione stabiliti dall art.139 CdA in tema di micropermanenti trovano applicazione anche al di fuori dell infortunistica stradale. IN MATERIA DI RESPONSABILITA MEDICA: DECRETO BALDUZZI - art. 3, comma 3 ha esteso l applicazione delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del CdA anche al risarcimento da danno biologico conseguente all attività dell esercente della professione sanitaria. GIURSPRUDENZA DIVISA SUL PUNTO -applicazione analogica di tale disciplina (Trib. di Modena 10.05.2011) e utilizzo della stessa come criterio di equità; - non applicazione al di fuori dell ambito assicurativo (App. di Milano 397/2011) tenendo conto del caso concreto ed entità del danno (Cass. 15029/2008) ritenendo idonei per i postumi di lieve entità non connessi ai sinistri stradali i criteri di liquidazione ordinari adottati dai Tribunali (Cass. 12408/2011 - infra).

D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 Modifica art. 139 D.Lgs. 209/2005 Art. 32, comma 3ter: Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto il legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di ACCERTAMENTO CLINICO STRUMENTALE OBIETTIVO, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente».

D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 Art. 32, comma 3quater: Il danno alla persona per lesioni di lieve entita' di cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo a seguito di RISCONTRO MEDICO LEGALE DA CUI RISULTI VISIVAMENTE O STRUMENTALMENTE accertata l'esistenza della lesione.

Questione di legittimità dell art. 139 D. Lgs. n. 209/2005 Corte Cost. sentenza n. 235 del 16.10.2014 Non vi è disparità di trattamento, in presenza di identiche lievi lesioni, tra le vittime di incidenti stradali e i danneggiati in conseguenza di eventi diversi. Il danno morale non può essere liquidato autonomamente in quanto rientra nell area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente, fatta salva la facoltà del Giudice di avvalersi della possibilità di incremento dell ammontare del danno biologico, nei limiti previsti dal comma 3 dell art. 139. Piena retroattività della disciplina normativa anche ai sinistri occorsi prima della entrata in vigore della legge.

Corte Cass., Sez. III, sentenza n. 18773 del 26.09.2016 La risarcibilità del danno da lieve entità deve essere riconosciuta anche in assenza di accertamento strumentale Conforme: 1. Trib. Padova sent. n. 4707 del 6.11.2014 2. Trib. Bologna sent. n. 192 del 8.01.2015 Difforme: 1. Corte cost. sent. n. 235 del 16 ottobre 2014 2. Corte cost. ord. n. 242 del 26 novembre 2015

Cass. Civ., Sez. Unite, sentenze n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 11.11.2008 Unitarietà del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D. Lgs. n. 209/2005. Si evita la duplicazione del risarcimento del danno biologico e morale, quest ultimo di sovente liquidato in percentuale del primo. Il turbamento d animo, il dolore intimo sofferto rientrano nel danno biologico del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Stessa sorte per il danno esistenziale non ammissibile a seguito di un comportamento illecito. Si evita la duplicazione del risarcimento del danno biologico e morale, quest ultimo sovente liquidato in percentuale del primo essi possono costituire solamente voci del danno biologico. PROBLEMATICHE: Concetto di personalizzazione del risarcimento che può essere compiuta dal Giudice in sede di valutazione dei danni subiti dal soggetto leso Requisiti risarcimento danno non patrimoniale Cass. Civ. III Sez. sent. N. 12885/2009: 1. Ingiustizia costituzionalmente qualificata; 2. Gravità della lesione; 3. Serietà del danno.

Cass. Civ., Sez. III, sentenze n. 4033 del 19.02.2013 e n. 1361 del 23.01.2014 Discostamento dall orientamento fornito dalle SS.UU. con le sentenze del 11.11.2008 Tripartizione del danno non patrimoniale: 1. danno morale 2. danno esistenziale 3. danno biologico

Trib. Grosseto sentenza n. 115/2015 Costa Concordia Conformandosi all orientamento della Cassazione Civile, Sez. III, sentenze n. 4033/2013 e 1361/2014 Riconosce a tutte le persone che si trovavano sulla Costa Concordia il risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno morale subiettivo

TABELLE Funzione della Tabella: uniformare i criteri di liquidazione del danno, ma la stessa non deve essere applicata automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle cd. condizioni personalizzanti, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno (in questo senso Cass. Civ., Sez. III sent. n. 24451 del 18.11.2005, Cass. Civ., Sez. III sent. n. 12247 del 25.05.2007 e Cass. Civ., Sez. III sent. n. 392 del 11.01.2007) PRIMA DELLE SS.UU. del 11.11.2008 Le Tabelle dei vari Tribunali (tra cui Milano e Roma) si riferivano alla liquidazione del danno biologico, con la previsione di una liquidazione del danno morale in percentuale sul biologico. Con la L. n. 57/2001 la Tabella di Roma venne presa come riferimento.

TABELLE DOPO LE SS.UU. del 11.11.2008 Tabella di Milano Criterio del cd. punto pesante : liquidazione congiunta del danno biologico, morale ed esistenziale Criticità: compressione del potere equitativo del giudice con funzione marginale della personalizzazione Tabella di Roma Punto di invalidità limitato al solo danno biologico, rimandando al potere equitativo del Giudice la personalizzazione e, soprattutto, la liquidazione del danno morale Ratio: comprendere il danno morale nel punto tabellare comporta due problemi: 1. Sistematico: il danno biologico è permanente, mentre quello morale è transitorio; 2. Pratico: essendo comunque prevista la personalizzazione del Giudice è inutile includere nel punto tabella il danno morale

Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 12408 del 7.06.2011 Tabelle del Tribunale di Milano quale valore di riferimento per la liquidazione del danno alla persona costituiranno d ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l entità. Ai danni alla salute che abbiano causato soltanto postumi temporanei, ovvero postumi permanenti pari o inferiori al 9% si applica, in via analogica, l art. 139 del CDA dettato per il ristoro dei danni alla persona causati da sinistri stradali?. La Corte considera preclusive di applicazione analogica: - per i postumi di lieve entità, non connessi alla circolazione, si prescinderà dalla gravità dei postumi; - per i postumi di lieve entità derivati invece da lesioni verificatesi per sinistri stardali, l art. 139 CDA va applicato

Segue Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 12408 del 7.06.2011 Ai danni alla salute che abbiano causato soltanto postumi temporanei, ovvero postumi permanenti pari o inferiori al 9% si applica, in via analogica, l art. 139 del CDA dettato per il ristoro dei danni alla persona causati da sinistri stradali?. La Corte considera preclusive di applicazione analogica, per cui: - per i postumi di lieve entità, non connessi alla circolazione, si prescinderà dalla gravità dei postumi; - per i postumi di lieve entità derivati invece da lesioni verificatesi per sinistri stradali, l art. 139 CDA va applicato in linea con i principi applicati dalle SS.UU. del 2008 secondo cui: 1) costituisce componente del danno biologico ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca 2) duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso come turbamento dell animo e dolore intimo; 3) il giudice che si avvalga delle tabelle dovrà procedere ad un adeguata personalizzazione del risarcimento al fine di indennizzare le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso.

Disegno di legge n. 1063-A Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale Approvato nella seduta del 21.03.2017 Introduzione nelle «disposizioni per l attuazione del codice civile» dell art. 84-bis (Liquidazione del danno non patrimoniale) Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica e il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare sono liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, in base alle tabelle di cui agli allegati A e B alle presenti disposizioni per l attuazione del codice L ammontare del danno liquidato può essere aumentato dal giudice in misura non superiore al 50% con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato

Legge n. 124 del 4.08.2017 Art. 1 comma 17 Nuovo art. 138 D.Lgs. n.209/2005: «Danno non patrimoniale per le lesioni di non lieve entità» tabella unica su tutto il territorio della Repubblica riguardante: Menomazioni all integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti; Valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all età del soggetto leso Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ; Introdotta con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità ( richiamo implicito alle Tabelle di Milano).

Legge n. 124 del 4.08.2017 Art. 1 comma 17 Definizione danno biologico: lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Valore economico del punto: la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell età e del grado di invalidità - funzione crescente della percentuale di invalidità; - funzione decrescente dell età del soggetto. Art. 1 comma 18 La tabella unica nazionale si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Legge n. 124 del 4.08.2017 Art. 1 comma 19 Nuovo art. 139 D.Lgs. n.209/2005 «Danno non patrimoniale per le lesioni di lieve entità» Risarcimento del danno biologico derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti Aumento del valore del primo punto di invalidità, da 674,78 (D. Lgs. 209/2005) a 795,91. Invariata la personalizzazione del Giudice: l ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20%. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

...concludo con un pensiero di ottimismo verso il futuro.. Oltre e dietro i numeri, le espressioni matematiche applicate alle preoccupanti limitazioni del risarcimento del danno che il legislatore e gli assicuratori vorranno far diventare tabelle nazionali e legge, non si dovrà mai dimenticare che esisteranno persone UMANE titolari dei diritti umani inviolabili alla dignità, alla vita e alla integrità psicofisica protetti, oggi e ieri dalla Costituzione Italiana, dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione Europea.