Provvedimento PI6415 - SOJASUN-BURGER DI SOIA tipo Chiusura istruttoria numero 17959 data 31/01/2008 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 4/2008 Procedimento collegato (esito) - Non violazione Testo Provvedimento PI6415 - SOJASUN-BURGER DI SOIA Provvedimento n. 17959 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2008; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, sostituito dal Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell Autorità pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007; VISTO il proprio provvedimento del 20 settembre 2007, con il quale è stata rigettata l istanza di sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. RICHIESTA DI INTERVENTO Con richiesta di intervento pervenuta in data 24 agosto 2007, una associazione di consumatori ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario veicolato mediante la confezione di Sojasun Burger di soia gusto Classico, in vendita nel mese di agosto 2007, presso il supermercato Esselunga sito in Milano. L associazione di consumatori ha segnalato, in sintesi, la presunta ingannevolezza del
messaggio in quanto, tramite l indicazione riportata sulla confezione senza glutine, si prospetterebbe il prodotto come indicato anche nella dieta di soggetti che soffrono di celiachia, ma non verrebbero fornite né indicazioni circa la composizione analitica centesimale né gli estremi del provvedimento di autorizzazione, potendo, quindi, ingenerare confusione nei consumatori sulla riconducibilità del prodotto alla categoria alimento di largo consumo ovvero alimento indicato per alimentazione particolare. Inoltre, essendo presente, fra le componenti del prodotto, anche la fibra di frumento, la confezione non contiene indicazioni atte a fugare il potenziale pericolo che nella lavorazione di questa (naturalmente priva di glutine) non vi siano state contaminazioni del seme di crusca (contenente glutine), potendo, pertanto, essere eventualmente idoneo a porre in pericolo la sicurezza e la salute dei consumatori affetti da celiachia. II. MESSAGGIO Il messaggio segnalato, veicolato tramite confezione del prodotto, è volto a promuovere il Burger di Soia gusto Classico della linea Sojasun. Sulla parte frontale della confezione è riportato, a caratteri particolarmente visibili, il claim Il benessere 100% vegetale sotto il quale è presente il logo che identifica il marchio. Viene inoltre specificato 2 Burger di Soia Gusto Classico ; Deliziosamente sano e leggero. In calce, un riquadro, di modeste dimensioni, presenta le seguenti caratteristiche del prodotto pronto in 5 minuti ; 100% vegetale fonte di fibre e proteine vegetali ; senza glutine. Sul retro vengono descritte in modo più particolareggiato le caratteristiche: LEGGERO E POCO CALORICO [ ] con poche calorie (soltanto 104 Kcal) i burger Sojasun costituiscono la base di un pasto leggero ed equilibrato. Sono inoltre particolarmente graditi ad adulti e bambini alla ricerca di un piatto sano ed appetitoso NATURALMENTE PRIVO DI COLESTEROLO consapevoli dei rischi legati ad un alimentazione troppo spesso abbondante, molti adulti sorvegliano il proprio tasso di colesterolo FONTE DI PROTEINE VEGETALI Di origine 100% vegetale. In alto a destra compare un elenco sintetico delle proprietà che connotano il prodotto: 100% vegetale Senza colesterolo ; Fonte di fibre e proteine vegetali ; Con soltanto 140 Kcal per burger ; Senza glutine ; Garantito non OGM. In calce è presente la seguente dicitura Per saperne di più su i benefici della Soia, conoscere i punti vendita ed ottenere tante buone ricette, iscrivetevi gratuitamente scrivendo a : Club Sojasun, Via Bondi, 28-43100 Parma [ ] www.sojasun.com. Sul lato vengono riportati gli ingredienti : Ingredienti Burger: succo di Soja (acqua, semi) proteine di soia, cipolle, concentrato di pomodoro, olio di girasole, sale, zucchero, fibre di frumento, succo concentrato di cipolle, gelificante: metilcellulosa. A sinistra è presente un riquadro con l indicazione dei Valori Nutrizionali Medi per 100 grammi di prodotto. III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI In data 6 settembre 2007 è stato comunicato al segnalante ed alla società Triballat Italia S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, l avvio di un procedimento, precisando che l eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20, 21, lettera a), e dell articolo 24 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007 n. 145 e n. 146, rispetto alle effettive caratteristiche del prodotto pubblicizzato con particolare riferimento all indicazione della formula senza glutine, nonché alla sua eventuale idoneità a porre in pericolo la sicurezza e la salute di una categoria di consumatori, inducendoli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Triballat Italia S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, di fornire informazioni e relativa documentazione (anche a diffusione interna) riguardanti: precisazioni e chiarimenti in ordine alla natura del prodotto Sojasun ; riconducibilità dello stesso alla categoria prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare (regolati da Decreto Legislativo n. 11 del
27 gennaio 1992, articolo 1) ovvero alla categoria prodotto di uso corrente adatto ad una alimentazione particolare (regolati da Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 1992, articolo 3, comma 2) ovvero alla categoria prodotto di largo consumo ; nel caso il prodotto sia configurabile all interno della prima delle suddette categorie, indicazioni circa la composizione analitica centesimale nonché gli estremi del provvedimento di autorizzazione; nel caso il prodotto sia configurabile all interno della seconda delle suddette categorie, indicazioni e certificazioni, oggettive, ufficiali e di carattere scientifico, circa l assenza di glutine nelle materie prime utilizzate nel prodotto, negli additivi e nei coadiuvanti; indicazione di tutte le sostanze che compongono il prodotto e delle relative concentrazioni; documentazione, oggettiva e ufficiale, idonea a dimostrare che il processo di lavorazione del prodotto e delle materie prime garantisca l assenza di contaminazione della fibra di frumento con il seme (endosperma) del frumento, e che gli stabilimenti di produzione siano idonei a consentire tale precauzione nel procedimento. Inoltre, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione del messaggio segnalato, è stato richiesto all operatore pubblicitario di fornire informazioni in merito: alla programmazione pubblicitaria del messaggio oggetto della richiesta di intervento, precisando il mezzo di diffusione nonché le relative date ed alla programmazione della campagna pubblicitaria a cui il messaggio segnalato è riconducibile, comprensiva di copia di ciascuna tipologia di messaggio e delle indicazioni circa la testata o l emittente interessata, le date e orari di apparizione (per i messaggi a mezzo stampa, televisivi o radiofonici), il luogo, la durata, la numerosità delle affissioni (nel caso di pubblicità esterna). Con memorie pervenute in data 8 ottobre 2007 e in data 16 gennaio 2008, la società Triballat Italia S.r.l. ha rappresentato, in sintesi, quanto segue: il prodotto Sojasun Burger di soia gusto Classico, è un alimento prodotto in Francia per la Triballat Italia S.r.l. dall azienda Triballat Noyal, sita a Chateaugiron in Bretagna. Lo stabilimento è estremamente moderno nonché sottoposto ad audit ispettivo da parte di enti indipendenti per conto d importanti gruppi della GDO italiana; la Triballat produce esclusivamente prodotti 100% vegetali, nei quali la soia costituisce l elemento caratterizzante. Nel suddetto stabilimento non vengono prodotti cibi contenenti glutine, né si utilizzano ingredienti che ne contengono; la società produce quantitativi considerevoli di burger nonché vasetti di dessert. A fronte di tali quantità elevate elaborate, non si sono mai riscontrati problemi di alcun genere, segnalazioni et similia; il prodotto è configurabile nella categoria di prodotti di largo consumo; non esiste alcun pericolo per la sicurezza e la salute del consumatore, derivante dal consumo del prodotto. In allegato alle memorie, l operatore ha fornito i seguenti documenti: scheda tecnica con descrizione dei componenti della fibra di frumento utilizzata per la produzione del burger di soia, dalla quale si evince l assenza di glutine, dove alla Voce Gluten corrisponde l indicatore négatif; tale scheda tecnica, rilasciata dal produttore o dall azienda che commercializza l ingrediente, è stata richiesta dalla società Triballat per prendere visione delle caratteristiche tecniche dell ingrediente; scheda tecnica inerente il flusso con cui teoricamente il produttore spiega i meccanismi, attraverso i quali dalla materia grezza si arriva al prodotto finito, cioè la fibra di frumento. In funzione dell analisi di questo documento, si possono determinare i controlli da effettuare sull ingrediente; dichiarazione gluten-free del produttore di fibra di frumento, dalla quale si evince che il prodotto rispetta il Codex alimentarius nonché la direttiva CE del 2003 sugli allergeni (direttiva recepita dallo Stato Italiano nel 2005), attraverso la quale il legislatore comunitario fissa dei limiti soglia in funzione dei quali si parla di assenza o presenza di glutine. Per tale sostanza, infatti, il limite è fissato in 20 mg/k. Tramite questa dichiarazione, il fornitore si impegna a fornire alla società Triballat della fibra di frumento priva di glutine; examination report, vale a dire un analisi effettuate dal laboratorio Institut Dr. Ermann (sito nella città di Wiedenbruck in Germania) della materia prima, fibra di frumento, impiegata nella ricetta del burger di soia. Da tale analisi si evince che il quantitativo di glutine presente nella fibra di frumento impiegata è inferiore ai 10 mg/kg; scheda descrittiva della fibra di frumento utilizzata fornita dall ALBA. L ALBA è una banca dati sita nella capitale dei Paesi Bassi, che raccoglie le informazioni sulle sostanze che possono dare origine a intolleranza alimentare. ALBA rende disponibili tali informazioni ai consumatori, in
collaborazione con il Centro di Nutrizione dei Paesi Bassi. Da tale documento, rilasciato alla società Triballat, si evince che, nonostante la materia prima impiegata per la produzione della fibra di frumento contenga glutine, il prodotto che si ottiene, attraverso il processo di estrazione, non ne contiene affatto; ricetta del prodotto, con l indicazione delle quantità, espresse in chilogrammi, specifiche per la produzione di burger; risultati del campionamento effettuato per la società Triballat dal laboratorio Neotron di Modena, dai quali si evince che il prodotto Burger di Soia, gusto classico, non contiene glutine (valore strumentale di 5 mg/kg), dunque al di sotto dei limiti imposti dal legislatore comunitario. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE Preliminarmente, si rileva che la valutazione della fattispecie in esame è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146. La comunicazione pubblicitaria in oggetto è volta a promuovere il prodotto Sojasun Burger di Soia gusto Classico in vendita presso la grande distribuzione, attraverso affermazioni quali il benessere 100% vegetale deliziosamente leggero e sano Pronto in cinque minuti Fonte di fibre e proteine vegetali Senza glutine Leggero 140Kcal e Senza colesterolo. I profili di ingannevolezza oggetto di valutazione riguardano l idoneità del messaggio a confondere i consumatori sulla natura del prodotto, con particolare riferimento all indicazione senza glutine riportata sulla confezione e la sua eventuale idoneità a porre in pericolo la sicurezza e la salute di una categoria di consumatori, inducendoli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. In premessa, giova osservare che il prodotto pubblicizzato, come riferito dall operatore pubblicitario nelle proprie memorie difensive, è configurabile come un prodotto di largo consumo ovvero ad uso corrente e non rientra, pertanto, nel novero dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, soggetti ad una particolare procedura di autorizzazione del Ministero della Salute né di quelli ad uso corrente adatti ad una alimentazione particolare [Come noto, il Decreto Legislativo 111 del 27 gennaio 1992, di attuazione della Direttiva comunitaria 89/398/CEE, sotto l articolo 1, definisce i prodotti alimentari destinati ad una alimentari particolare come prodotti che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, presentano caratteristiche quali a) si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo corrente; b) sono adatti all obiettivo nutrizionale indicato; c) vengono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo. Tali prodotti devono corrispondere alle esigenze nutrizionali particolari di alcune categorie di persone ed in particolare, le persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato. Solo questi prodotti possono essere caratterizzati dall indicazione dietetico o di regime. I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, tra i quali sono annoverati gli alimenti senza glutine, sono soggetti ad una particolare procedura di autorizzazione, regolata dal Regolamento recante norme di attuazione del Decreto citato il cui elenco è pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero della Salute L articolo 3 del Decreto Legislativo 111/92, rubricato Alimenti di uso corrente stabilisce al comma 1 che: nell etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumo corrente è vietato impiegare: a) la qualifica di dietetico o di regime sia da sola che insieme ad altri termini; b) ogni altra espressione o qualsiasi presentazione che possa far credere che si tratti di uno dei prodotti di cui all articolo 1. Al comma 2, stabilisce poi, che il Ministero della Sanità (rectius della Salute), con decreto da adottarsi di concerto con il Ministero dell Industria, del commercio e dell artigianato, indica in attuazione di disposizioni comunitarie, i prodotti alimentari di consumo corrente adatti ad una alimentazione particolare per i quali è consentito menzionare tali proprietà e le relative modalità di indicazione. In proposito, il Ministero della Salute, ha adottato unicamente due note del 10 dicembre 2002 (prot. 600.12/AG32/725) e del 2 ottobre 2003 (prot. 600.12/AG32/2861) con le quali, al fine di favorire una precisa informazione sull assenza di glutine anche in alimenti di uso corrente, a beneficio di quella fascia di popolazione che lo deve escludere dalla dieta, ha riconosciuto la possibilità di riportare sulle etichette dei prodotti a base di carne e dei gelati preconfezionati la dizione Non contiene fonti di glutine alla condizione di assicurare comunque l assenza della sostanza nel prodotto finito adeguando in tal senso il piano di autocontrollo.]. Ciò posto, rispetto al primo profilo, si rileva che il messaggio in esame, mediante claim quali Burger di Soia Il benessere 100% vegetale deliziosamente leggero e sano Leggero 140 Kcal senza colesterolo appare diretto a promuovere il prodotto come una alternativa agli alimenti a base di carne senza attribuire particolare enfasi all assenza di glutine che, nel contesto della comunicazione, è presentata come una delle diverse proprietà che contraddistinguono l alimento. La nota senza glutine, infatti, è riportata sulla parte frontale e sul retro della confezione nell ambito di un elenco più ampio di proprietà che connotano il prodotto, senza essere accompagnata da ulteriori indicazioni descrittive così come, invece, avviene per altre
caratteristiche (quali Leggero e poco calorico Naturalmente senza colesterolo Fonte di proteine vegetali ) o da espressioni che lascino intendere che il prodotto sia destinato ad un target specifico di soggetti il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato. Il messaggio, pertanto, per la struttura, la grafica utilizzata e per le affermazioni in esso contenute, diversamente da quanto lamentato dall associazione segnalante, non appare idoneo a generare confusione nel pubblico dei destinatari sulla natura del prodotto, ed in particolare, ad accreditare nel pubblico dei destinatari l idea che l alimento sia annoverabile tra i prodotti destinati ad una alimentazione particolare e come tale soggetto ad autorizzazione ministeriale, ma come un prodotto ad uso corrente, che tra le proprie caratteristiche annovera l assenza di glutine. Per quanto riguarda il secondo profilo, si osserva che dalle risultanze istruttorie si evince che il prodotto commercializzato presenta un valore di glutine inferiore al valore massimo di tolleranza pari a 20 parti su un milione (20mg/Kg), ammesso a livello nazionale per gli stessi prodotti destinati ad una alimentazione particolare [Con la nota del 2 ottobre 2003 (prot. 600.12/AG32/2861) il Ministero della Salute, a seguito del parere espresso dalla Commissione consultiva, per quanto concerne il settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, ha ribadito che nella produzione di prodotti dietetici senza glutine è ammesso il solo impiego di materie prime non contenenti all origine tale costituente, ed ha evidenziato che, considerata l impossibilità di ottenere prodotti totalmente privi di glutine, in attesa di una definitiva presa di posizione del CODEX o dell UE è stato individuato in 20 parti per milione, in via transitoria, il valore massimo di tolleranza in fase di controllo analitico considerato come compromesso più garantista sul piano sanitario in base alla situazione attuale ed alle evidenze scientifiche disponibili. A livello Comunitario, il Codex Standard for Gluten Free Foods stabilisce che cibi privi di glutine derivanti da ingredienti naturalmente privi di glutine, non devono contenere più di 20 parti per milione di glutine; mentre per cibi privi di glutine derivanti da cereali con glutine il limite massimo è fissato in 200 parti per milione.]. La documentazione prodotta dall'operatore pubblicitario, infatti, evidenzia che la fibra di frumento impiegata nella produzione dei Burger, priva per sua natura di glutine, proviene da uno stabilimento dove non vengono prodotti cibi contenente glutine e presenta un valore di glutine minore di 10mg/Kg e dunque inferiore di circa la metà della soglia consentita, mentre dai test effettuati sul prodotto finito si evince che lo stesso ne contiene una quantità pari a 5 mg/kg, valore di molto inferiore rispetto alla soglia predetta. Il messaggio, pertanto, non appare in contrasto con l articolo 24 secondo cui è considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in esame non è idoneo a indurre in errore i destinatari con specifico riguardo alle caratteristiche ed alla natura del prodotto e non appare idoneo ad indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza ai sensi degli articoli 21 lettera a), e 24 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146; DELIBERA che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Triballat Italia S.r.l., non costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, 21, lettera a), e 24 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146. Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di
centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà