REPUBBLICA ITALIANA. Sezione centrale del controllo. sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato. Collegio II * * *



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Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione centrale del controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato Collegio II nell adunanza del 16 novembre 2005 * * * Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; vista la deliberazione n. 1/05/G del 20 dicembre 2004 della Sezione del controllo in adunanza generale; vista la relazione in data 29 agosto 2005 nella quale i competenti consiglieri istruttori presso l ufficio di controllo sulla gestione dei ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali hanno riferito sulle risultanze dell indagine riguardante i servizi di assistenza culturale e d ospitalità per il pubblico negli istituti e luoghi di cultura dello Stato; vista l ordinanza in data 24 ottobre 2005 con la quale il Presidente della Sezione centrale di controllo sulle gestioni delle amministrazioni dello stato ha convocato la sezione del controllo II collegio per addivenire alla pronuncia sui risultati del controllo successivo sulla predetta gestione; vista la nota n. 569/05/G del 25 ottobre 2005 con la quale la segreteria della Sezione centrale di controllo ha convocato l amministrazione e trasmesso la relazione al ministero per i beni e le attività culturali (gabinetto, dipartimento per la ricerca, l innovazione e l organizzazione, dipartimento dei beni culturali e paesaggistici, dipartimento per i beni archivistici e

librari), al ministero dell economia e delle finanze (gabinetto e dipartimento della ragioneria generale dello Stato); visto l art. 3 della legge n. 20 del 1994, in base al quale la Corte dei conti, nell esercizio del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, verifica la rispondenza dei risultati dell attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell azione amministrativa e formulando le proprie osservazioni all amministrazione interessata; visto l art. 3, comma 6, della legge medesima, ai termini del quale la Corte dei conti riferisce al Parlamento sull esito del controllo eseguito; uditi i relatori Cons. Luigi Gallucci e Cons. Valeria Chiarotti; intervenuti i rappresentanti del ministero per i beni e le attività culturali; DELIBERA di approvare, ai sensi dell art. 3, comma 4, della legge 20/94, l unita relazione. ORDINA che la presente deliberazione e l allegata relazione siano trasmesse, ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 6 della legge n. 20/94: - alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; - alla Presidenza del Consiglio dei ministri; - al ministero per i beni e le attività culturali (gabinetto, dipartimento per la ricerca, l innovazione e l organizzazione, dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, dipartimento per i beni archivistici e librari); - al ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica (gabinetto e dipartimento ragioneria generale dello Stato). Il Presidente (Dott. Tullio Lazzaro)

I Relatori (Cons. Luigi Gallucci) (Cons. Valeria Chiarotti) Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2005

Corte dei conti Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato Indagine sulla gestione sui servizi d assistenza culturale e d ospitalità per il pubblico negli istituti e luoghi di cultura dello Stato. Relatori: Cons. Luigi Gallucci Cons. Valeria Chiarotti

Premessa.... 1 1. Il quadro normativo generale...... 4 1.1 Il contesto generale di riferimento.... 4 1.2 La disciplina dei servizi aggiuntivi... 5 1.3 La disciplina dell uso individuale e dell uso strumentale e precario di beni culturali.... 7 1.4 L affidamento in concessione dei biglietti d ingresso ai musei ed agli altri luoghi di cultura...... 8 1.5 La disciplina dell incasso e del riparto dei proventi derivanti dall esternalizzazione dei servizi.... 10 2. Lo stato d attuazione dei servizi aggiuntivi. 12 2.1 La tipologia dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.. 12 2.2 I servizi aggiuntivi istituiti presso i luoghi d arte.... 12 2.2.1 I servizi aggiuntivi nelle Soprintendenze autonome e nei poli museali.... 18 2.2.2 I servizi aggiuntivi istituiti presso gli Archivi di Stato e le Biblioteche statali 22 3. Le modalità per l'esternalizzazione dei servizi aggiuntivi.... 26 3.1 L'esternalizzazione mediante accordi... 26 3.1.1 La clausola del "finanziariamente conveniente"..... 29 3.2 Le modalità di scelta del contraente.... 30 3.2.1 La durata, le proroghe, i rinnovi..... 31 3.2.2 L'estensione del contratto originario.... 31 3.3 L'attività di vigilanza sulla gestione e di controllo di qualità dei servizi esternalizzati... 32 4. L accesso ai luoghi d arte e cultura e l affidamento in concessione dei servizi connessi alla vendita dei biglietti.... 34 5. I profili finanziari..... 40 6. Conclusioni... 46 6.1 Gli aspetti istituzionali.... 46 6.2 Gli aspetti finanziari... 53 6.3 Le prospettive. 54 Allegati Soprintendenze archeologiche, paesaggistiche artistiche e storiche.. Archivi di Stato... Biblioteche dello Stato.. I II III

Premessa Premessa Con deliberazione n. 1/2005/G la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, nell ambito delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, ha programmato un indagine con la quale s intende analizzare, nei suoi profili organizzativi e finanziari, lo stato d attuazione della normativa che prevede l attivazione presso gli istituti e luoghi di cultura dei c.d. servizi aggiuntivi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. Si tratta di un complesso di norme di particolare rilievo nel quadro delle attività di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali dello Stato, presenti, con caratteristiche di organicità, nell ordinamento di settore da oltre dieci anni e recepite, senza modificazioni di particolare rilievo, dapprima nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) ed, oggi, nel codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). La necessità di pervenire ad un livello di qualità sempre migliore nell offerta dei servizi al pubblico 1 è, d altronde, obiettivo da sempre perseguito dal Ministero per i beni culturali e figura espressamente tra le priorità politiche fissate dal Ministro nella direttiva generale sull azione amministrativa (n. 5684 in data 28 febbraio 2005), nell ambito del potenziamento degli interventi finalizzati ad una maggiore acquisizione di risorse da destinare al settore dei beni e delle attività culturali, è disposta l adozione di iniziative volte ad affidare alla gestione privata i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. Assumono, d altro lato, rilevanza per questa indagine, non soltanto i profili istituzionali, ma anche quelli di natura finanziaria in quanto l attività dei servizi aggiuntivi, siano essi gestiti in forma diretta o indiretta, si traduce in maggiori introiti per l Amministrazione. L indagine è stata ritenuta di particolare interesse anche per il Parlamento che, recentemente (presso la 7^ Commissione permanente del Senato), ha svolto un indagine conoscitiva sui nuovi modelli operativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, affrontando, tra l altro, i temi concernenti i servizi aggiuntivi. Per quanto attiene ai profili metodologici di conduzione del report, sono stati elaborati, nella prima fase istruttoria, alcuni questionari di richiesta di dati e informazioni su quelli che sono parsi gli aspetti più significativi, sia dal punto di vista istituzionale che finanziario, dell esperienza compiuta dall Amministrazione nel settore. 1 Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 10 maggio 2001 (in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2001, n. 2444), è stato adottato, in esecuzione dell art. 150 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, un atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei. Quanto all offerta dei servizi al pubblico, l atto di indirizzo precisa come tale ambito di attività sia altrettanto centrale nella definizione delle finalità e delle responsabilità del museo: statuto e/o regolamento (ndr: di disciplina dell organizzazione e della gestione finanziaria degli istituti in questione) devono indicare almeno i principali servizi di cui il museo è dotato o intende dotarsi; i criteri generali di apertura al pubblico del museo e di accesso alle collezioni e ai servizi museali. 1

Premessa Le schede d'acquisizione dei dati sono state suddivise in tre tipologie. La prima, ha riguardo agli istituti (musei, zone archeologiche, monumenti ecc.) presso i quali risulti attivato uno, almeno, dei servizi aggiuntivi previsti dalla legge. Al fine di consentire una compiuta valutazione del fenomeno è stato ritenuto importante che i questionari fossero corredati dalla seguente documentazione: 1) contratti d'affidamento dei servizi e loro proroghe; 2) verifiche effettuate dall'amministrazione sui servizi resi. Particolare rilevanza assumono i controlli di cui al punto 2) con riguardo alle concessioni del servizio di biglietteria, ciò in quanto in tale ipotesi la norma impone (art. 2, comma 9, regolamento-d.m. 11 dicembre 1997, n. 507) i controlli dell'amministrazione sull'attività di riscossione del concessionario (che, comunque, ha l obbligo di resa del conto giudiziale alla Corte dei conti). Per quanto, in particolare, attiene all affidamento dei servizi di vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti di cultura, si chiarisce come anche a tali servizi (pur non configurandosi, in senso proprio, quali servizi aggiuntivi) è esteso l ambito d interesse dell indagine, in considerazione della sostanziale analogia, nelle finalità e nelle modalità di gestione, di queste attività, ove esse siano affidate in forma indiretta, cioè a soggetti estranei all Amministrazione. I questionari della seconda tipologia, si riferiscono ai servizi istituiti presso le biblioteche e gli archivi dello Stato. S è ritenuto di predisporre un autonomo questionario in considerazione della particolare tipologia di tali servizi che, per comune esperienza, sono attivati presso gli istituti in questione; servizi per lo più diretti a migliorare la qualità di un'offerta a favore di una ristretta e maggiormente qualificata categoria di visitatori. Con il questionario della terza tipologia, si è inteso analizzare un'attività dai contorni più generali. E' quella indicata dall'art. 117, lett. g del codice (già art. 112, lett. g del t.u.), secondo cui possono essere affidati in concessione l organizzazione di mostre, manifestazioni culturali e iniziative promozionali. Uno specifico settore del questionario è dedicato alle concessioni in uso dei beni culturali ed all uso strumentale e precario e riproduzione degli stessi (tipologie d attività, queste, rispetto alle quali valgono le medesime considerazioni già formulate per i servizi di biglietteria). In considerazione della specifica valenza dei servizi in questione, si è ritenuto limitare l'ambito della rilevazione ai soli poli museali di Roma, Firenze, Napoli e Venezia ed alle Soprintendenze archeologiche di Roma e di Pompei. Per quanto attiene ai profili più propriamente istituzionali, si pone l accento, sin d ora, su come l indagine intenda, anche, costituire l occasione per un analisi degli effetti dell impianto normativo che, dagli anni novanta, ha perseguito la finalità di una migliore gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Dapprima, attraverso l esternalizzazione dei soli servizi d assistenza e ospitalità (disciplinati organicamente, per la prima volta, della legge Ronchey 2 ) e, poi, con la previsione di forme più articolate, quali la possibilità di conferire beni 2 D.l. 14 novembre 1992, n. 433, conv. dalla l. 14 gennaio 1993, n. 4. 2

Premessa singoli o complessi di beni culturali ad associazioni, fondazioni o società, secondo il disegno tracciato dal d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni. Sotto tale profilo, quel che può osservarsi è come a parte l istituzione, in moltissimi luoghi d arte e cultura statali, di servizi aggiuntivi gestiti da privati assai pochi, e tutti molto recenti, siano i casi nei quali il Ministero per i beni culturali abbia costituito o partecipato alla costituzione di fondazioni o società chiamate a gestire beni culturali, ovvero li abbia affidati in concessione a soggetti diversi da quelli statali. Né, d altra parte, miglior esito hanno avuto le disposizioni dell art. 150 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che demandavano ad una commissione paritetica 3 il compito di individuare i musei o gli altri beni culturali statali, la cui gestione dovesse rimanere allo Stato e quelli per i quali essa dovesse essere trasferita secondo il principio di sussidiarietà alle regioni, alle province o ai comuni. 3 Il d.lgs.n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali) è stato adottato in attuazione della legge n. 59/1997. La commissione, presieduta dal Ministro per i beni culturali, e composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata (art. 150, commi 1 e 2). 3

Il quadro normativo generale 1. Il quadro normativo generale 1.1 Il contesto generale di riferimento. Occorre, in primo luogo, delimitare l ambito dei riferimenti normativi che assumono rilievo in quest indagine. A tal fine sono d ausilio le definizioni contenute (e per la prima volta introdotte nell ordinamento) nell art. 148 del d.lgs n. 112/1998 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali - che distinguono le attività che si riferiscono ai beni culturali tra tutela, gestione, valorizzazione e promozione. E tutela ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali; gestione le attività dirette ad assicurare la fruizione dei medesimi beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione; valorizzazione, le attività che migliorando le condizioni di conoscenza dei beni culturali ne incrementano la fruizione; promozione quelle dirette a suscitare e sostenere le attività culturali. Le disposizioni del d.lgs 112, ancorché abrogate dal codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 (art. 184), sono sostanzialmente accolte dallo stesso codice e coordinate in un contesto maggiormente organico e razionale, che tiene conto, in primo luogo, del nuovo assetto della ripartizione di competenze tra Stato e regioni quale discende dalla riforma del Titolo quinto - parte seconda della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che, all art. 117, comma secondo, affida alla competenza esclusiva dello Stato la materia della tutela dell ambiente e dei beni culturali ed, al comma terzo, attribuisce alla legislazione concorrente le materie della valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali. L art. 7 del codice stabilisce, in particolare, che le disposizioni in esso contenute fissano i principi fondamentali nella materia della valorizzazione, nel cui rispetto le regioni esercitano la propria attività legislativa. Valorizzazione, che racchiude in sé le funzioni e le attività per la migliore fruizione del patrimonio culturale e per la promozione ed il sostegno della sua conservazione (art. 6). Le iniziali incertezze circa gli ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di legislazione concorrente della valorizzazione dei beni culturali sono state risolte dalla Corte costituzionale (sentenza n. 26/2004). Con tale pronuncia la Corte, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 33 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 4, sollevata da alcune regioni per lesione degli artt. 117, 118 e 119 Costituzione, ha chiarito come il criterio di ripartizione di competenze tra Stato e regioni nelle materie della valorizzazione e gestione dei beni culturali debba essere interpretato nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità. 4 La legge 448 (l. finanziaria 2002), modifica l art. 10 del d.lgs. 368 del 1998 di disciplina dell affidamento in outsourcing della gestione dei beni culturali. 4

Il quadro normativo generale Con l ausilio di tali chiarimenti interpretativi va, dunque, letto, oggi, l art. 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio (collocato nel titolo II, Fruizione e valorizzazione, capo II, Principi della valorizzazione dei beni culturali) che prevede la possibilità che presso tutti gli istituti e luoghi di cultura 5 vengano istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico: i c.d. servizi aggiuntivi, secondo la locuzione riportata nella stessa rubrica dell articolo. Il particolare profilo della valorizzazione dei beni culturali assume rilievo, sia perché in grado di contribuire ad assicurare le migliori condizioni d utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale, sia perché ha rappresentato e rappresenta l esperienza con il maggior grado di consolidamento di esternalizzazione di attività pubbliche nel settore dei beni culturali. 1.2 La disciplina dei servizi aggiuntivi. L art. 115 del codice, che disciplina le forme di gestione della valorizzazione dei beni culturali pubblici, rappresenta, infatti, la conclusione di un percorso che nasce nel 1992 con la legge c.d. Ronchey, dal nome dell allora Ministro per i beni culturali che di tale legge fu il proponente. Con il d.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, venne, infatti, previsto (art. 4) che presso musei, biblioteche ed archivi di Stato fossero istituiti (rectius, potessero essere istituiti) i seguenti servizi aggiuntivi, da offrire al pubblico a pagamento: a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo; b) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito, nell ambito del prestito bibliotecario; c) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale. La gestione di tali servizi era disposto fosse affidata in concessione a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperative, con contratti di durata quadriennale, rinnovabili alle condizioni di legge. Era, inoltre, previsto che i canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione della legge affluissero ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e destinati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle Soprintendenze e agli altri istituti di provenienza. L ambito dei servizi affidabili in concessione è stato, poi, ampliato in modo sensibile dall art. 47 quater del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, in una duplice direzione: sotto il profilo soggettivo (cioè dei soggetti cui possono essere affidate in concessione le attività), e sotto il profilo oggettivo (cioè della tipologia dei servizi da affidare). In tal senso, da una parte era previsto che concessionari dei servizi aggiuntivi 5 L art. 101 del codice dispone che a chiunque appartengano - sono istituti e luoghi di cultura i musei, le biblioteche, gli archivi le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 5

Il quadro normativo generale potessero essere anche fondazioni culturali e bancarie, società o consorzi, costituiti a tale fine. Dall altra, alle fattispecie considerate dalla Ronchey si aggiungevano altri servizi di natura anche molto diversa gli uni dagli altri - quali quelli d accoglienza, d informazione, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, nonché la possibilità di affidamento in concessione dei servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre. E interessante, inoltre, rilevare come, con la legge del 1995, è introdotto un criterio secondo cui l affidamento all esterno della gestione dei servizi in parola resta subordinato all accertamento della convenienza finanziaria per l Amministrazione. Criterio, questo, ribadito nel regolamento recante norme sugli indirizzi, criteri e modalità di istituzione e gestione dei servizi aggiuntivi (d.m. 24 marzo 1997, n. 139) in forza del quale (art. 2, comma 2) [S]ono finanziariamente convenienti le attività ed i servizi che, da soli ovvero abbinati ad altri, producono all Amministrazione concedente aumenti di proventi o minori costi. E, inoltre, previsto che, [I]n caso di servizi integrati, la verifica della convenienza finanziaria è effettuata con riferimento ad ogni servizio e per ogni sede, anche avvalendosi degli Uffici tecnici esistenti presso l Amministrazione centrale e presso gli organi periferici. La verifica è nuovamente compiuta trascorsi tre anni dall affidamento e, comunque, al termine del quadriennio, ai fini dell eventuale rinnovo. La previsione della previa verifica della convenienza finanziaria ha trovato conferma nell art. 113 del testo unico del 1999, secondo il quale i servizi aggiuntivi possono essere affidati in concessione ai privati, qualora risulti finanziariamente conveniente ed i servizi medesimi non possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell Amministrazione. Lo stesso testo unico, poi, quanto alla durata delle concessioni, prevedeva (art. 113, comma 4) che esse avessero durata quadriennale e potessero essere rinnovate per non più di due volte, esclusa ogni rinnovazione tacita. Se questa è la situazione normativa nel cui ambito, prevalentemente, si collocano le informazioni ed i dati acquisiti in quest indagine, deve essere posto in evidenza come il codice dei beni culturali del 2004, nel disciplinare ex novo la materia dei servizi aggiuntivi, sostituisce al criterio della convenienza finanziaria un concetto di gran lunga più generale e, è da aggiungere, più adeguato all evoluzione della normativa tesa a favorire forme di sussidiarietà orizzontale nella gestione del patrimonio culturale pubblico, secondo il quale (art. 115) le attività di valorizzazione dei beni culturali sono gestite in forma diretta o indiretta. La gestione in forma indiretta, a sua volta, può essere attuata: a) mediante affidamento diretto a soggetti (associazioni, fondazioni, società di capitali) costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall Amministrazione; b) mediante concessione a terzi. La scelta tra le due forme di gestione (diretta o indiretta) è attuata mediante valutazione comparativa in termini di efficienza ed 6

Il quadro normativo generale efficacia degli obiettivi che si intendono perseguire. Qualora l affidamento avvenga in concessione, alla stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica. In buona sostanza, sembra potersi sostenere che il codice recepisce, pur senza abrogarlo, l art. 10 del d.lgs. n. 368/1998 che, con le modifiche più volte apportate tra il 2000 e il 2002, regolamenta modalità e condizioni dell affidamento a soggetti terzi (siano essi privati od organismi partecipati dal Ministero) della gestione dei servizi concernenti i beni culturali. In definitiva la disciplina dei servizi aggiuntivi - prima tappa di un percorso di esternalizzazione della gestione dei beni culturali che, dal 1992 ad oggi, almeno nella regolamentazione positiva, ha trovato uno sviluppo sempre maggiore, arrivando sino a poter comprendere l affidamento del bene culturale nella sua unitarietà (ferma restando la competenza dello Stato per quanto attiene alle forme di tutela) non assume più una propria, autonoma qualificazione, ma rappresenta soltanto una delle modalità attraverso le quali si realizzano le forme di gestione dei beni in questione. Il codice introduce, rispetto al quadro normativo prima vigente, un altro elemento di per i contratti di concessione non è più fissata una durata massima (nel testo unico, come si è detto, le convenzioni non potevano avere una durata superiore ai quattro anni ed essere rinnovati per più di due volte). La durata dei contratti resta, perciò, rimessa all accordo tra le parti e, più in generale, i contratti medesimi sono sottoposti alla disciplina comune in materia di appalti pubblici di servizi. A legislazione vigente, le convenzioni restano, inoltre, soggette alla disciplina dettata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed, in particolare alle condizioni stabilite dall art. 6, comma 2, che esclude, per i contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche Amministrazioni, la facoltà del rinnovo tacito e stabilisce l obbligo per l Amministrazione di accertare, entro tre mesi dalla scadenza dei contratti medesimi, il permanere delle ragioni di convenienza e di interesse pubblico al fine di procedere, in caso della verifica della loro sussistenza, al rinnovo espresso degli atti negoziali. Disposizione, quest ultima, peraltro, abrogata dall art. 23 della l. 18 aprile 2005, n. 62, che, al comma 2, stabilisce il principio per cui i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica, a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni (che decorrono, sempre, dalla data di entrata in vigore della stessa legge). 1.3 La disciplina dell uso individuale e dell uso strumentale e precario di beni culturali. L art. 114 del testo unico dei beni culturali (norma d uguale contenuto è, oggi, nell art. 106 del codice), nel riprendere una disposizione della legge Ronchey, dispone che il Ministero per i beni culturali può, a titolo oneroso, concedere l uso dei beni che abbia in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione culturale. Non si tratta, peraltro, di disposizione innovativa in quanto un tratto del regime proprio del demanio pubblico è la possibilità 7

Il quadro normativo generale dell affidamento in concessione ai privati 6. Nel caso di specie si ha riguardo all uso individuale - come ulteriormente chiarito dall art. 106 del codice, che fa appunto riferimento all uso da parte di singoli richiedenti - e permanente del bene; qualificazione, quest ultima, che vale a distinguere la fattispecie in questione da quella, regolamentata dall art. 115 del testo unico (107 del codice), dell uso strumentale e precario e della riproduzione dei beni culturali. La possibilità di riprodurre i beni culturali è di antica disciplina (r.d. 23 marzo 1923, n. 798, l. 30 marzo 1965, n. 340), rimasta, peraltro, nel tempo sostanzialmente immutata: nessun canone è dovuto per le riproduzioni per uso personale o per motivi di studio; negli altri casi il corrispettivo è rimesso ad un provvedimento dell Amministrazione concedente, chiamata a determinare gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi, sia per quanto attiene all uso, che alla riproduzione dei beni (art. 108, comma 6 del codice). Lo stesso art. 108 (che riproduce senza modificazioni d ordine sostanziale l art. 115 del testo unico del 1999) detta la disciplina dei criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l uso (permanente o strumentale e precario) dei beni culturali, tenendo conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente. E da osservare, peraltro, per quanto attiene alle riproduzioni (fotografiche, cinematografiche, diapositive ecc.) ed all uso strumentale e precario dei beni, che il tariffario oggi in vigore è ancora quello stabilito con d.m. 8 aprile 1994 (in Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1994, n. 104) e ciò nonostante che, già con il regolamento n. 139/1997 (di attuazione della legge Ronchey ), si disponesse (art. 8, comma 6) la transitoria vigenza di quel tariffario, fino all adozione di un nuovo provvedimento. Per quanto attiene, invece, alla disciplina dei canoni per la concessione in uso permanente, non risulta che da parte dell Amministrazione siano stati ancora fissati i criteri di determinazione dei corrispettivi minimi da corrispondere. Ed, invero, un tale onere, che sembra discendere dal citato art. 108 del codice, non era in precedenza imposto dal testo unico che, in materia, si limitava soltanto a disporre l obbligo per il Capo dell istituto interessato di determinare, di volta in volta, il canone dovuto e d adottare il relativo provvedimento. 1.4 L affidamento in concessione dei biglietti d ingresso ai musei ed agli altri luoghi di cultura. Occorre premettere che la legge 25 marzo 1997, n. 78, nel sopprimere la tassa di ingresso ai musei statali, l ha sostituita con un semplice biglietto di ingresso; strumento, questo, di più agevole gestione amministrativa, sia sotto il profilo della riscossione, sia sotto il profilo dei sistemi di emissione, di distribuzione e di vendita (alla legge ha dato esecuzione il 6 In tal senso G. Corso, Commento all art. 114, in La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali, a cura di M. Cammelli, Bologna, Il Mulino, 2000 8

Il quadro normativo generale d.m. 11 dicembre 1997, n. 507 Regolamento recante norme per l istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato 7 ). Le disposizioni in questione sono state trasfuse, con poche modificazioni d ordine sostanziale, dapprima, nell art. 100 del testo unico del 1999 e, ora, negli artt. 103 e 110 del codice 8 ; questa ultima norma (commi 2 e 3) conferma, in particolare la natura di entrate di scopo degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti da destinare alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi, nonché all espropriazione ed all acquisto di beni culturali. Il citato regolamento 507/1997, oltre a prevedere il libero ingresso a quegli istituti d arte e cultura i cui introiti siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti e indiretti sostenuti dall Amministrazione nell anno precedente (art. 4, comma 1), e a disciplinare con regole confermate nelle loro linee generali dal codice le modalità di emissione, distribuzione e vendita dei biglietti, ha disposto, quanto alla distribuzione ed alla vendita, la possibilità dell affidamento in concessione a soggetti pubblici e privati (comma 3). E, inoltre, prevista (comma 4) la possibilità della corresponsione da parte del concessionario di un corrispettivo globale per il servizio di vendita, il cui importo, fissato sulla base degli introiti realizzati nell anno precedente, non può essere inferiore all 85 per cento degli importi medesimi, da adeguare annualmente alla variazione degli incassi verificatisi nel periodo medesimo. Modalità d affidamento, quest ultima, peraltro, mai attivata dall Amministrazione. Con circolare n. 103/2000, l Amministrazione ha fissato i criteri generali che devono regolare le convenzioni stipulate per la distribuzione e la vendita dei biglietti. Tra le prescrizioni di maggior interesse vi è quella che fissa al 15 per cento la misura massima del corrispettivo a favore del concessionario a remunerazione del servizio prestato. E, inoltre, precisato come i concessionari, avendo maneggio di denaro pubblico, assumono la veste giuridica di agenti contabili dello Stato (fatta salva l ipotesi peraltro, come si è detto, mai attivata - in cui la convenzione preveda la vendita degli incassi da parte dell Amministrazione, ai sensi dell art. 2, comma 4 del regolamento del 1997 9 ) e come tali sono soggetti agli obblighi di rendicontazione e sottoposti alla vigilanza ed al controllo dei ministeri per i beni culturali e dell economia e finanze. La stessa circolare determina le modalità per la compilazione del conto giudiziale da inviare, per il tramite degli Uffici del bilancio, alla Corte dei conti. 7 Il decreto ministeriale 507 è stato di recente modificato dal decreto 28 settembre 2005, n. 122 e su di esso si dice nel cap. 6 della relazione. 8 Tra le modifiche di maggior rilievo, merita di essere segnalata quella contenuta nel comma 1 dell art. 103 del codice, secondo la quale [L ]accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento, mentre in precedenza era stabilito che l ingresso fosse consentito di regola, dietro pagamento di un biglietto (art. 100, comma 1 del testo unico). 9 In tal caso è lo stesso regolamento a disporre (art. 2, comma 7) la non applicabilità ai concessionari delle norme in materia di conti giudiziali. 9

Il quadro normativo generale 1.4 La disciplina dell incasso e del riparto dei proventi derivante dall esternalizzazione dei servizi. L art. 110 del codice contiene la disciplina generale della gestione dei proventi siano essi derivanti dai servizi aggiuntivi, dall uso permanente o transitorio dei beni, dalle riproduzioni o dalla distribuzione e vendita dei biglietti d ingresso (la materia era, invece, regolata nel testo unico in due diversi articoli: il 100 ed il 117). E previsto (comma 2) che i proventi in parola siano versati alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi, l'istituto bancario è tenuto a provvedere, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze assegna, quindi, le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali. Un criterio parzialmente diverso era previsto, in precedenza, per gli introiti che derivavano all Erario dal pagamento di canoni e corrispettivi conseguenti all attivazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità (artt. 112-117 t.u. 490/1999). L art. 117, comma 2 del t.u. 490/1999 disponeva, infatti, che i canoni e i corrispettivi conseguenti alla concessione dei servizi ai privati, all uso dei beni culturali ed alla riproduzione dei medesimi, affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell entrata per essere riassegnati alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero e destinati, in misura non inferiore al 50 % del loro ammontare, agli istituti di provenienza. Costituisce eccezione alla regola generale fissata dal codice, la disciplina dettata per la Soprintendenza di Pompei (art. 9, legge 8 ottobre 1997, n. 352), dove è previsto che gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e quelli provenienti dai biglietti d ingresso agli scavi ed altre aree e complessi archeologici della Soprintendenza affluiscano, tutti, al bilancio di quell istituto per essere destinati ad interventi di adeguamento strutturale e funzionale, ai restauri, al recupero archeologico, alle attività di promozione culturale e di godimento dei beni. E, questa, una disposizione collegata al riconoscimento alla Soprintendenza di Pompei dell autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria ed il cui buon risultato [l 82% circa delle entrate proprie della Soprintendenza (con esclusione, cioè, dei trasferimenti dal centro che, nel 2004, si attestano, circa, al 16 % del totale delle entrate) è costituito dal corrispettivo dei biglietti d ingresso e dei servizi aggiuntivi (. 20.506.772, nel 2004)] è alla base dell estensione di tale regime amministrativo-contabile ad altri istituti con competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico in applicazione dell art. 8 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e dell art. 19 del d.p.r. 10 giugno 2004, n. 173. Si tratta delle Soprintendenze speciali per i poli museali di Firenze, Roma, Napoli e Venezia (d.m. 11 dicembre 2001) e della Soprintendenza autonoma di Roma (dm. 22 maggio 10

Il quadro normativo generale 2001); provvedimenti, questi, richiamati dal d.m. 24 settembre 2004 (in Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2004, n. 271) di articolazione della struttura centrale e periferica del Ministero. Con regolamento approvato con il d.p.r. 29 maggio 2003, n. 240 è, infatti, previsto per tali istituti un regime d autonomia analogo, quanto alla gestione delle entrate, a quello già in atto per la Soprintendenza di Pompei. Al fine di consentire un riequilibrio finanziario nell ambito delle medesime Soprintendenze il regolamento dispone, altresì, che il Ministro per i beni culturali possa, annualmente, disporre che una quota non superiore al 30 per cento delle entrate proprie di ogni istituto sia versata in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnata dal Tesoro al Ministero, per essere ripartita tra le Soprintendenze interessate in relazione alle rispettive esigenze finanziarie. E da considerare come il regime delle Soprintendenze speciali determini, soprattutto per effetto degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti, una serie di conseguenze, i cui effetti sono in seguito approfonditi, sulla entità delle entrate di scopo di cui il Ministero per i beni culturali poteva disporre per far fronte alle esigenze di ordine generale. Non può, infatti, essere trascurato come l autonomia finanziaria e contabile sia stata riconosciuta proprio a quegli istituti dove notevolmente più significativi sono i proventi derivanti dall esternalizzazione dei servizi. I primi dati disponibili, relativi l anno 2004 (tab. 1), dimostrano che, a fronte di un introito totale dell Amministrazione pari a circa 100 milioni di euro, ben 62 milioni (pari ad oltre il 60%) sono state introitati direttamente da sole tre Soprintendenze speciali (peraltro, il polo di Firenze e la Soprintendenza archeologica di Roma, rispettivamente, per soli 10 e 6 mesi). tab. 1 Introiti versati in tesoreria Introiti affluiti direttamente nei bilanci dei rispettivi istituti Soprintendenza Archeologica Soprintendenza Archeologica Soprintendenza per il polo di Pompei di Roma museale fiorentino 38.789.123,48 10 20.506.770,00 21.295.100,97 20.858.197,17 Introiti totali 101.449.191,62 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall Amministrazione 10 Il dato è relativo al complesso dei versamenti riferiti al 2004 (competenza + residui). 11

Lo stato di attuazione dei servizi aggiuntivi 2. Lo stato d attuazione dei servizi aggiuntivi (i profili istituzionali) 2.1 La tipologia dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. E opportuno premettere che la tipologia dei servizi aggiuntivi che possono essere istituiti negli istituti e nei luoghi della cultura non ha subito modificazione nel passaggio dalla disciplina del testo unico del 1999 a quella del codice del 2004 (rispettivamente, art. 112 e art. 117). Presso i musei, i monumenti, i siti archeologici, le biblioteche statali e gli archivi dello Stato, i servizi aggiuntivi hanno riferimento - l elencazione della norma è da ritenersi non tassativa - in particolare: a) al servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo e le riproduzioni di beni culturali; b) ai servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; c) alla gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d) alla gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) ai servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; f) ai servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; g) all'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali. I predetti servizi possono essere gestiti individualmente ovvero in forma integrata, anche insieme con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Appare subito evidente come la tipologia di servizi aggiuntivi previsti dalla legge, oltre a poter interessare tutti i diversi settori di Amministrazione dei beni culturali (storico-artistici, archeologici, archivistici e librari), sia difficilmente riconducibile ad unità, avendo a riferimento sia attività strettamente connesse con l esercizio dell attività istituzionale (ad es. la fornitura di riproduzioni per i servizi riguardanti beni librari ed archivistici; i servizi di pulizia e di vigilanza; l organizzazione di mostre), sia attività, in senso proprio, aggiuntive (book shop; servizi di ristorazione), che, ove affidate all esterno, possono tradursi in convenzioni sia attive, sia passive, sia miste (contraddistinte, cioè, parte da entrate, parte da spese). 2.2 I servizi aggiuntivi istituiti presso i luoghi d arte. La fase di avvio delle disposizioni della legge Ronchey sui servizi aggiuntivi non è stata esente da difficoltà di attuazione. Per quasi un quadriennio (dal 1993 al 1997), l unica convenzione per la attivazione dei servizi in concessione (biglietteria e bookshop) è stata quella in essere presso la Galleria nazionale di arte moderna di Roma (GNAM) 11. Nel 1997, anche grazie all adozione di un nuovo regolamento d attuazione della legge, che ha comportato il sensibile snellimento delle procedure di affidamento dei servizi in 11 Antecedentemente alle disposizioni della legge Ronchey, presso alcune istituzioni museali erano, comunque, presenti punti di vendita, soprattutto di libri d arte e cataloghi, gestiti in concessione dall Istituto poligrafico e zecca dello Stato o da suoi subconcessionari. 12

Lo stato di attuazione dei servizi aggiuntivi concessione (d.m. n. 139/1997), la situazione ha subito una positiva evoluzione. In quell anno, infatti, in sei Soprintendenze (per un totale di tredici luoghi d arte) si è dato il via all affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, di vendita di libri e gadgets, di audioguide, di ristorazione (quest ultimo, attivato presso il solo museo di Valle Giulia in Roma). I prospetti che seguono (tabb. 2 e 3), danno conto dell andamento dei servizi per l assistenza e per l ospitalità al pubblico nel periodo 1997-2004, sia in assoluto e nel loro rapporto percentuale con il numero complessivo di luoghi d arte (tab. 2), sia suddivisi per tipologia (tab 3). anno servizi attivati siti interessati dai servizi tab 2 siti aperti al pubblico 1997 39 13 (3%) 377 1998 78 36 (9%) 386 1999 137 64 (16%) 403 2000 206 82 (19%) 421 2001 258 110 (25%) 435 2002 300 117 (26%) 444 2003 309 124 (27%) 454 2004 306 120 (26%) 458 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SISTAN. tab 3 Servizi attivi nel periodo 1997/2004 Tipologia servizio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Audioguide 6 7 12 26 30 36 40 41 Bookshop - vendita gadget 12 33 53 69 88 103 108 103 Caffetteria 2 6 8 14 17 26 25 26 Prenotazione - prevendita 8 17 30 39 46 46 47 48 Ristorante self-service - 1 1 3 3 5 6 6 Visite guidate 11 14 33 55 74 84 83 82 Totale 39 78 137 206 258 300 309 306 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SISTAN. Si assiste, dunque, ad una significativa espansione dei servizi attivati tra gli anni 1998 e 2000. In questo ultimo anno, i nuovi servizi aggiuntivi sono ben sessantanove, per un totale di duecentosei servizi attivati in ottantadue siti culturali. Dal 2001, invece, il numero relativo delle attivazioni mostra una progressiva, costante diminuzione, subendo un drastico calo nel 2003, anno in cui sono soltanto nove le nuove istituzioni. Almeno due fattori determinano una tale situazione. Il primo è dovuto a cause oggettive riconducibili alla convenienza finanziaria ad istituire servizi al pubblico in siti in cui poco elevato 13

Lo stato di attuazione dei servizi aggiuntivi è l afflusso di visitatori. Il secondo fattore è costituito dalla sempre maggiore difficoltà ad individuare, all esterno dell Amministrazione, soggetti che trovino convenienza finanziaria alla gestione dei servizi aggiuntivi. In tal senso, deve essere sottolineato come nel 2004 siano venuti meno a seguito di mancato interesse al rinnovo da parte del contraente privato ben nove servizi, già attivati anche presso istituti culturali di notevole importanza (si pensi alla Galleria nazionale d arte moderna in Roma dove non è più presente il servizio di bookshop). Per quanto attiene all attivazione dei servizi integrati, includendo in tale tipologia una pluralità di servizi (ivi compresi, in linea teorica, quelli di pulizia, vigilanza e biglietteria) affidati con un unica convenzione, il loro numero pur in progressivo aumento (v. grafico A), mostra un percorso analogo a quello testè analizzato per gli altri servizi aggiuntivi: sensibile incremento nell anno 2000 e progressiva riduzione negli anni successivi. Quanto alla tipologia, essa comprende l affidamento del servizio di biglietteria e, sinora, mai, invece, i servizi di vigilanza e di pulizia (in allegato - all. I - l elenco degli istituti che hanno usufruito di tale opportunità e la composizione dei relativi servizi). E da aggiungere, a completezza del quadro, che quasi l 83 per cento dei siti culturali ove sono attivi singoli servizi aggiuntivi, ha integrato gli stessi con il servizio di biglietteria. Andamento attivazioni servizi integrati con la biglietteria grafico A 100 80 60 40 20 +69% +10% +32% +22% +10% +6% +14% 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 grafico elaborato su dati forniti dall Amministrazione Si è detto come all origine delle innovazioni normative che hanno provveduto a disciplinare i servizi di assistenza e ospitalità presso i luoghi della cultura vi sia l esigenza di garantire una migliore valorizzazione e fruizione dei beni culturali. Non può, in proposito, non essere ricordato l insegnamento di M.S. Giannini secondo cui [I]l bene culturale è pubblico non in quanto bene di appartenenza ma in quanto bene di fruizione 12, citazione, questa, nella quale la più attenta dottrina ha visto la vocazione comunitaria del bene culturale, che non va 12 M.S. Giannini I beni culturali in Riv.Trim.dir.pubbl., 1976 14

Lo stato di attuazione dei servizi aggiuntivi soltanto tutelato, ma deve essere, altresì, posto a disposizione della comunità, per alimentarne lo sviluppo intellettuale 13. Va, poi, considerata la necessità di adeguare, in primo luogo, il settore museale pubblico alle richieste sempre più esigenti e complesse del mercato dei consumi culturali in un ottica di managerialità; esigenza, questa, che, sin dagli anni ottanta, aveva raggiunto piena maturità concettuale, allorché al settore dei beni culturali venne riconosciuto in sede CIPE un ruolo importante come generatore di benefici economici e sociali, a fronte di investimenti che sino ad allora venivano destinati esclusivamente a settori ritenuti di maggiore rilevanza sociale e produttività, quali la sanità, l istruzione, le comunicazioni. I servizi aggiuntivi, pertanto, devono svolgere una duplice funzione: da una parte, migliorare la qualità del godimento dei beni, dall altra, contribuire al suo incremento. Per quanto attiene a tale ultimo profilo, l indice di più immediata percezione è rappresentato dall andamento dei visitatori presso i musei, monumenti e siti archeologici presso i quali siano stati attivati i servizi in parola. Naturalmente il suo valore è soltanto indicativo, sia in quanto sono molti e diversi i fattori che possono influire sulle quantità dei fruitori dei luoghi d arte, sia perché non si dispone di parametri confrontabili tra gli istituti che dispongono di servizi aggiuntivi e quelli che, invece, ne sono sprovvisti (dei dati relativi all andamento dei visitatori, si dà, comunque, conto nelle tabelle 15 e 16). Maggiormente significative, appaiono le informazioni circa l andamento finanziario dei proventi incassati dall Amministrazione (a titolo di canone o di royalties) per effetto dell attivazione dei servizi per l assistenza e l ospitalità. A tal riguardo, le tabelle che seguono, danno, rispettivamente, conto delle somme incassate al lordo dei proventi per l Amministrazione (a titolo di canone e/o di royalties) tab. 4 - e degli importi a questa ultima, a vario titolo, spettanti e versati sugli appositi capitoli dell entrata del bilancio dello Stato (tab. 5). tab. 4 Incassi derivanti dai servizi aggiuntivi (al lordo dei proventi spettanti all Amministrazione) Tipologia servizio 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Audioguide 639.516,70 852.943,55 1.499.149,91 1.764.562,00 2.079.458,19 2.056.971,61 2.303.484,34 Bookshop e vendita gadget 9.040.923,40 13.001.997,82 15.927.854,57 17.584.283,91 17.662.180,90 19.284.171,53 20.191.393,96 Caffetteria 2.127.819,30 2.710.008,22 3.612.070,67 4.336.852,10 4.321.615,24 4.682.789,20 4.829.125,84 Prenotazione e prevendita Ristorante self service 722.667,55 1.313.847,76 2.134.269,24 2.996.076,97 3.004.895,07 4.378.691,07 5.165.211,93 784.388,59 638.444,24 917.429,69 984.450,60 977.735,46 910.106,86 1.378.672,19 Visite guidate 725.234,19 995.140,66 1.656.432,15 1.930.882,59 2.091.410,61 2.392.008,42 2.526.058,67 Totale 14.040.549,72 19.512.382,24 25.749.206,24 29.599.109,62 30.139.297,47 33.706.741,69 36.393.946,93 Fonte: dati SISTAN. 13 In tal senso, M. Ainis Lo stato giuridico dei musei in Riv. Trim.dir.pubbl., 1998. 15