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L review Periodico di informazione lavoristica e previdenziale TeamSystem Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro Poste Italiane S.p.A. n. 194 IN QUESTO NUMERO Labour review Pag 2 Minimali e massimali Inps anno 2014 12 Contrattazione collettiva: rinnovi contrattuali dicembre 2013 - gennaio 2014 17 Giurisprudenza 28 Opinioni e commenti: Lavoro straordinario fuori busta e sanzioni 29 Scadenziario: principali scadenze aprile 2014

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Novità normative - Minimali e massimali Inps anno 2014-2 Contrattazione collettiva - Rinnovi contrattuali dicembre 2013 - gennaio 2014 12 Giurisprudenza - Licenziamento individuale - nota - - Costituzione del rapporto - - Trattamento retributivo - - Libertà ed attività sindacale - - Svolgimento del rapporto - - Licenziamento disciplinare e per giusta causa- 17 18 19 20 22 24 Opinioni e commenti - Lavoro straordinario fuori busta e sanzioni - 28 Scadenziario - Principali scadenze aprile 2014-29 TeamSystem Labour Review 194/2014 1

MINIMALI E MASSIMALI INPS PER L ANNO 2014 Circolare Inps n. 20 del 06.02.2014 L Inps con la Circolare n. 20 del 06.02.2014 ha reso noti per il 2014, come di consueto, i valori relativi ai massimali ed ai minimali di retribuzione giornaliera, nonché l aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione previdenziale e retribuzione minima imponibile Come è noto, la contribuzione previdenziale per la generalità dei lavoratori non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. In particolare, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. L articolo 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella Legge 7.12.1989, n. 389, sancisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, in forza della norma predetta, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si intendono quelli derivanti dai vari istituti contrattuali, incidenti sulla misura della retribuzione. Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che pertanto, ai sensi dell articolo ai sensi dell articolo 1, comma 1 del D.L. n. 402/1981 debbono essere rivalutati ogni anno in relazione all aumento dell indice medio del costo della vita calcolato dall Istat. PARTE I - DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA CONTRIBUTIVA MENSILE UNIEMENS Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori Il Legislatore ha previsto per i diversi settori i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi che devono essere rivalutati annualmente in relazione all aumento dell indice medio del costo della vita (D.L. 29.07.1981, n. 402 convertito nella Legge 26.09.1981, n. 537). L Istat ha accertato che nell anno 2013-2014 la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 1,1%; sulla base di tale valore la circolare dell Istituto indica nelle tabelle allegate i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 2014 a seguito dell applicazione di tale aliquota. L Istituto rammenta, inoltre, che tali limiti debbono essere ragguagliati, qualora dovessero essere di importo inferiore, ad Euro 47,58 (9,5% dell importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore all 01.01.2014, pari ad Euro 500,88 mensili). ANNO 2014 EURO Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld 500,88 Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 47,58 TeamSystem Labour Review 194/2014 2

Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30.04.1970, n. 602 A decorrere dal 1 gennaio 2007 (come prevede la circolare Inps del 06.02.2007, n. 34), la retribuzione imponibile ai fini del versamento delle contribuzioni dei soci delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, dovrà essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997 e articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella Legge n. 389/1989). La circolare fa, dunque, rinvio alle disposizioni indicate per la generalità dei lavoratori sopra descritte. Cooperative sociali Come illustrato nella circolare Inps n. 56 del 09.03.2007, per tali organismi l articolo 1, comma 787 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007) ha previsto per il triennio 2007-2009 un sistema di graduale allineamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative, per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell articolo 35 del D.P.R. n. 797/1955 (TU sugli assegni familiari), finalizzato alla equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei predetti lavoratori a quella della generalità dei lavoratori dipendenti da impresa. In particolare, la norma in esame prevede che la retribuzione giornaliera imponibile debba essere, a partire dall anno 2007, aumentata nella misura percentuale stabilita per ciascun anno di riferimento. Pertanto, essendosi concluso il periodo di allineamento, a partire dal 01.01.2010 anche per tale categoria di lavoratori trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la generalità dei lavoratori. La disposizione normativa si applica ai lavoratori soci delle seguenti tipologie di cooperative: - lavoratori soci delle cooperative sociali di cui all articolo 1, lettera a) della Legge n. 381/1991; - lavoratori soci delle cooperative operanti nell area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi; - lavoratori soci di altre cooperative in settori ed ambiti territoriali per le quali siano stati adottati ai sensi dell articolo 35 del TUAF, i decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale. Per l anno 2014 il minimale di retribuzione giornaliera è fissato pari ad Euro 47,58. Anno 2014: Cooperative sociali EURO Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld 500,88 Minimale di Retribuzione giornaliera (9,5%) 47,58 Minimale di retribuzione per il personale dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo) Quanto al minimale di retribuzione per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), la circolare, nel rammentare che la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto è determinata, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo le modalità indicate all articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 164/1997 e all articolo 12, della Legge n. 153/1969 e successive modifiche e integrazioni, ribadisce che la stessa, ai sensi dell articolo 1, comma 10 del medesimo Decreto Legislativo, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori, che, per l anno 2014, è pari ad Euro 47,58. Infatti, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. TeamSystem Labour Review 194/2014 3

Retribuzioni convenzionali in genere Ai fini dell individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali, si deve tenere presente il disposto di cui all articolo 1, del D.L. 29.07.1981, n. 402, convertito nella Legge 26.09.1981, n. 537, che stabilisce, per tutte le contribuzioni dovute in materia di assistenza sociale e di previdenza, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di Euro 5,16. La misura giornaliera dei salari medi convenzionali è rivalutabile Istat ai sensi dell articolo 22 della Legge 03.06.1975, n. 160. Pertanto, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali, è fissata per l anno 2014 in Euro 26,44. ANNO 2014 EURO Retribuzioni Convenzionali in genere (art. 1, D.L. n. 402/1981) 5,16 Retribuzione giornaliera minima 26,44 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi della pesca (Legge n. 413/1984) Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla Legge 26.07.1984, n. 413, la circolare fa rinvio alle istruzioni di cui alla Circolare n. 66 del 27.03.2007 e n. 179/2013. Retribuzioni convenzionali per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (Legge n. 250/1958) Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, di cui alla Legge 13.03.1958, n. 250, la Circolare n. 20/2014 stabilisce che la retribuzione convenzionale mensile è fissata, per l anno 2014, in Euro 661,00 mensili (Euro 26,44 x 25 gg.). ANNO 2014: soci delle cooperative della piccola pesca EURO Retribuzione convenzionale mensile 661,00 Lavoratori a domicilio Il limite minimo di retribuzione giornaliera per la categoria dei lavoratori a domicilio è variabile in base all andamento dell indice medio del costo della vita, in applicazione dell articolo 22, della Legge 3.06.1975, n. 160. Pertanto, considerato che l indice in questione risulta fissato per l anno 2013-2014 al 1,1%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio risulta per l anno in corso pari ad Euro 26,44. Tale limite deve essere, comunque, ragguagliato ad Euro 47,58. Anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione l articolo 1, comma 1 della Legge n. 389/1989 in materia di minimo contrattuale. Rapporti di lavoro a tempo parziale Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, si applica l articolo 1, comma 1, della Legge n. 389/1989, per il quale la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. TeamSystem Labour Review 194/2014 4

Rimane ferma, in ogni caso, la nozione di retribuzione imponibile data dall articolo 6, del D.Lgs. 02.09.1997, n. 314; la retribuzione così determinata, deve essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall articolo 1, comma 4 della Legge n. 389/1989, confermato dall articolo 9 del D.Lgs. 25.02.2000, n. 61. La circolare rammenta, inoltre, che l articolo 1, comma 4, del Decreto Legge n. 389/1989, come sopra confermato, fissa il limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dal 1 gennaio 1989. In generale, nell ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento di calcolo è il seguente: 47,58 x 6 / 40 = 7,14 Quota di retribuzione soggetta nell anno 2014 all aliquota aggiuntiva di un punto percentuale Per effetto delle disposizioni di cui all articolo 3-ter della Legge 14.11.1992, n. 438, a partire dal 1 gennaio 1993, è dovuta un aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%. La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata fissata per l anno 2014 in Euro 46.031,00. A decorrere dal 1 gennaio 2014, l aliquota aggiuntiva dell 1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di Euro 46.031,00, che rapportato a dodici mesi è pari ad Euro 3.835,91, da arrotondare in Euro 3.836,00. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve applicarsi il criterio della mensilizzazione. ANNO 2014 EURO Prima fascia retribuzione pensionabile annua 46.031,00 Importo mensilizzato 3.836,00 Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall articolo 2, comma 18, della Legge n. 335 del 08.08.1995, per i nuovi iscritti dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,1%, per l anno 2014 è pari ad Euro 100.123,27, che arrotondato all unità di Euro, è pari a Euro 100.123,00. La circolare rammenta che a decorrere dal 01.01.2003 è stata disposta la soppressione del massimale contributivo previsto per i dirigenti di aziende industriali (articolo 3, comma 7, D.Lgs. 24.04.1997, n. 181). ANNO 2014 EURO Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 100.123,00 Limite per l accredito dei contributi obbligatori e figurativi Il limite di retribuzione per l accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione, in vigore al 1 gennaio dell anno di riferimento. Tale parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di Euro 500,88, per l anno 2014 è corrispondente ad una retribuzione settimanale di Euro 200,35. TeamSystem Labour Review 194/2014 5

La circolare rammenta che, in base a quanto disposto dall articolo 43, comma 3 della Legge 29.12.2001, n. 448, le disposizioni in materia di minimale di retribuzione giornaliera non sono applicabili, a partire dal 1.01.1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla Legge 13.03.1958, n. 250. ANNO 2014 EURO Trattamento minimo di pensione 500,88 Limite settimanale per l accredito contributi (40%) 200,35 Limite annuale per l accredito contributi arrotondato unità di Euro 10.418,00 Importi che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente La Circolare illustra gli importi che per l anno in corso non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, precisando che si tratta dei medesimi importi fissati dal D.Lgs. n. 314/1997 e rinviando per la materia alla circolare n. 263 del 24.12.1997. Per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive di mensa rimanda alla Circolare n. 104 del 14.05.1998 e alla Circolare n. 1 del 3.01.2007, mentre per l azionariato dei dipendenti alla Circolare n. 11 del 22.01.2001 e alla circolare n. 123 del 11.12.2009. ANNO 2014 EURO Valore prestazioni e indennità sostitutive di mensa 5,29 Fringe benefit (tetto annuale) 258,23 Indennità di trasferta intera Italia (giornaliero) 46,48 Indennità di trasferta 2/3 Italia (giornaliero) 30,99 Indennità di trasferta 1/3 Italia (giornaliero) 15,49 Indennità di trasferta intera Estero (giornaliero) 77,47 Indennità di trasferta 2/3 Estero (giornaliero) 51,65 Indennità di trasferta 1/3 Estero (giornaliero) 25,82 Indennità di trasferimento Italia (tetto annuale) 1.549,37 Indennità di trasferimento Estero (tetto annuale) 4.648,11 Azioni offerte ai dipendenti (tetto annuale) 2.065,83 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo Il massimale giornaliero, di cui all articolo 6, comma 15 del D.L. 30.12.1987, n. 536, convertito nella Legge 29.02.1988, n. 48, per i lavoratori dello spettacolo, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, da tenere in considerazione ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei medesimi lavoratori, è confermato, anche per l anno 2014, in Euro 67,14. ANNO 2014 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato EURO 67,14 TeamSystem Labour Review 194/2014 6

Rivalutazione dell importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità L Inps comunica che l importo dell indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall articolo 78, del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151, già stabilito per l anno 2013 in Euro 2.059,43, è pari per l anno 2014 ad Euro 2.082,08. L importo dell indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia UnimEmens, nell elemento DenunciaIndividuale di DatiRetributivi, Maternità, MatACredito, IndMat1Fascia ; la parte eccedente l importo in IndMat2Fascia. ANNO 2014 EURO Importo a carico del bilancio dello Stato 2.082,08 Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2014 Le aziende che, per gli adempimenti contributivi relativi al mese di gennaio 2014, non hanno potuto tenere conto, per ovvie ragioni, delle disposizioni di cui alla circolare in esame, potranno regolarizzare la propria posizione mediante il Modello UniEmens fino al 16 maggio 2014. Le regolarizzazioni debbono essere effettuate, infatti, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in commento, ai sensi di quanto previsto nella delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell Istituto del 26.03.1993. a) Regolarizzazione minimali contributivi La circolare precisa che, ai fini della compilazione della denuncia UniEmens le aziende debbono seguire i seguenti accorgimenti: - i datori di lavoro devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 01.01.2014 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; - le differenze così determinate debbono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell elemento Imponibile di Dati Retributivi di Denuncia Individuale, calcolando i contributi dovuti sui totali così ottenuti. b) Regolarizzazione relativa al massimale contributivo L importo della differenza contributiva a credito dell azienda, da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia UniEmens, nell elemento DatiRetributivi, ContribuzioneAggiuntiva, Regolarizz1Per Cento, RecuperoAggRegolarizz. PARTE II - DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA MENSILE ANALITICA UNIEMENS LISTA POSPA (GESTIONE EX INPDAP) Minimale di retribuzione giornaliera L articolo 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella Legge 7.12.1989, n. 389 ha disposto la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Il Legislatore ha previsto per il diversi settori i valori minimi della retribuzione giornaliera ai fini contributivi; tali valori debbono essere rivalutati annualmente in relazione all aumento dell indice medio del costo della vita pubblicato dall Istat. TeamSystem Labour Review 194/2014 7

Tali valori debbono essere ragguagliati, qualora dovessero essere di importo inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera pari ad Euro 47,58. Rapporti di lavoro a tempo parziale Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, si applica l articolo 1, comma 1, della Legge n. 389/1989, per il quale la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo; pertanto qualora risulti inferiore la stessa dovrà essere ragguagliata al minimale. In linea generale nell ipotesi di orario normale di 36 ore settimanali, con orario calcolato su 5 giorni il procedimento per il calcolo della retribuzione minima oraria è il seguente: Euro 47,58 x 5 / 6 = Euro 6,61 In generale, nell ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento di calcolo è il seguente: 47,58 x 6 / 40 = 7,14 Minimale contributivo ex art. 1 D.L. 09.10.1989, n. 338, convertito nella Legge 07.12.1989, n. 389 Il limite di retribuzione per l accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio dell anno di riferimento. Poiché è stato accertato dall Istat che per l anno 2013-2014 la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni ammonta nella misura del 1,1%, il minimale contributivo, arrotondato all unità di Euro, è pari ad Euro 10.418,00. ANNO 2014 EURO Trattamento minimo di pensione 500,88 Limite settimanale per l accredito contributi (40%) 200,35 Limite annuale per l accredito contributi arrotondato unità di Euro 10.418,00 Aliquota contributiva aggiuntiva dell 1% a carico dell iscritto ai sensi dell articolo 3-ter della Legge 14.11.1992, n. 438 (D.L. 19.09.1992, n. 384) e dell articolo 1 comma 241 della Legge n. 62/1996 A decorrere dal 01.01.1993 è stabilita a favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati, che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, un aliquota aggiuntiva nella misura di 1% sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Il tetto retributivo, oltre il quale è prevista l aliquota aggiuntiva dell 1% a carico dell iscritto, rivalutato Istat del 1,1%, arrotondato all unità di Euro, è pari ad Euro 46.031,00. Ai fini del calcolo del contributo va osservato il criterio della mensilizzazione del limite della retribuzione corrispondente ad Euro 3.836,00. Inoltre, sia in ipotesi di rapporti di lavoro dipendente successivi che in caso di rapporti di lavoro dipendente simultanei, tutte le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile (sistema di comunicazione). Contribuiscono al superamento della prima fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente, anche se afferiscono a gestioni pensionistiche differenti. TeamSystem Labour Review 194/2014 8

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall articolo 2, comma 18 della Legge 08.08.1995, n. 335 per i nuovi iscritti dal 01.01.1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per il sistema contributivo della pensione Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall articolo 2, comma 18 della Legge 08.08.1995, n. 335 per i nuovi iscritti dal 01.01.1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all indice dei prezzi al consumo per e famiglie, operai ed impiegati, nella misura del 1,1%, arrotondato all unità di Euro, è pari per l anno 2014, ad Euro 100.123,00. Il massimale trova applicazione per la contribuzione dovuta ai fini pensionistici ed ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Massimale contributivo previsto dall articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 24.04.1997, n. 181 per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all articolo 3-bis, comma 11 del D.Lgs. 19.06.1999 n. 229 Secondo quanto previsto dall articolo 3-bis, comma 11 del D.Lgs. 19.06.1999 n. 229, la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto. L aspettativa è concessa entro 60 giorni dalla richiesta ed è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Nelle ipotesi in esame si realizza una obbligazione solidale tra l Ente di appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui svolge l incarico. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare la denuncia ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi di quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 24.04.1997, n. 181 - non solo ai fini pensionistici, ma anche del Tfs - valorizzando la sezione altro ente versante dell elemento E0, nel caso in cui sia l Ente di appartenenza ad effettuare il versamento. L importo del massimale contributivo in questione, previsto dal citato articolo 3, comma 7, rivalutato secondo l indice Istat del 1,1%, arrotondato all unità di Euro, è pari ad Euro 182.509,00. Il massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, della contribuzione per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed ai fini della contribuzione previdenziale per i trattamenti di fine servizio (T.f.s./ T.f.r.). Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all articolo 42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 L articolo 42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati, di fruire, entro 60 giorni dalla richiesta, del congedo di cui all articolo 4, comma 2 della Legge 08.03.2000, n. 53, per assistenza a persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell articolo 4, comma 1 della Legge 05.02.1992, n. 104. In particolare, l articolo 5-ter prevede che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dal 2011, sulla base della variazione calcolata dall Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operi ed impiegati. A tale riguardo la circolare comunica che per tutti gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua lorda concedibile, riferita al congedo straordinario in questione, non può eccedere per l anno 2014 l importo, arrotondato all unità di Euro, pari ad Euro 47.351,00. TeamSystem Labour Review 194/2014 9

PARTE III - DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA MENSILE UNIFICATA UNIEMENS LISTA POSSPORTSPET (GESTIONE EX ENPALS) Lavoratori dello spettacolo Massimale annuo della base contributiva e pensionabile e massimale di retribuzione giornaliera imponibile Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall articolo 2, comma 18, della Legge 08.08.1995, n. 335, rivalutato in base all indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'istat nella misura del 1,1%, è pari, per l anno 2014, ad Euro 100.123,00. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad Euro 729,90. Pertanto, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati: ANNO 2014 Fasce di retribuzione giornaliera Massimale di retribuz. giornaliera imponibile Giorni di accredito Da euro Ad euro Euro Contribuzione 729,91 1.459,80 729,90 1 1.459,81 3.649,50 1.459,80 2 3.649,81 5.839,20 2.189,70 3 5.839,21 8.028,90 2.919,60 4 8.028,91 10.218,60 3.649,50 5 10.218,61 13.138,20 4.739,40 6 13.138,21 16.057,80 5.109,30 7 16.057,81 In poi 5.839,20 8 Contributo di solidarietà Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il contributo di solidarietà ai sensi dell articoli 1, commi 8 e 14 del D.Lgs n. 182/1997, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l anno 2014, ad Euro 100.123,00. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera. Si rammenta che, in entrambe le ipotesi, il contributo di solidarietà ai sensi dell articolo 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. 30.04.1997, n. 182, si applica nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore. Aliquota aggiuntiva 1% Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, l aliquota aggiuntiva (1%) a carico del lavoratore, di cui all articolo 3-ter, del D.L. 19.09.1992, n. 384, convertito nella Legge 14.11.1992, n. 438, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l anno 2014, l importo di Euro 46.031,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile, pari a Euro 100.123,00. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali TeamSystem Labour Review 194/2014 10

obbligatorie, l aliquota aggiuntiva (1%) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l anno 2014, l importo di Euro 147,54 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera sopra illustrate. Sportivi professionisti Massimale annuo della base contributiva e pensionabile e massimale di retribuzione giornaliera imponibile Per gli sportivi professionisti iscritti all Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall articolo 2, comma 18, della Legge 08.08.1995, n. 335, rivalutato in base all indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'istat nella misura del 1,1%, per l anno 2013, è pari ad Euro 100.123,00. Per gli sportivi professionisti già iscritti all Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad Euro 320,91. Contributo di solidarietà Il contributo di solidarietà introdotto dall articolo 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. 30.04.1997, n. 166, è dovuto: - sulla parte di retribuzione annua eccedente l importo di Euro 100.123,00 e fino all importo annuo di Euro 729.902,00 per gli sportivi professionisti iscritti all Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie; - sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente per l anno 2014 l importo di Euro 320,91 e fino all importo giornaliero di Euro 2.339,43 per gli sportivi professionisti già iscritti all Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie. Si rammenta che il contributo di solidarietà è dovuto nella misura dell 1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore. Aliquota aggiuntiva 1% Per gli sportivi professionisti iscritti all Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, l aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore), di cui all articolo 3-ter, D.L. n. 384/1992, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l anno 2014, l importo di Euro 46.031,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di Euro 100.123,00. Per gli sportivi professionisti già iscritti all Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, l aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l anno 2014, l importo di Euro 147,54 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a Euro 320,91. Assunzioni agevolate Per quanto riguarda la contribuzione Ivs, che deve essere versata dal datore di lavoro che abbia instaurato rapporti di lavoro agevolati, la cui normativa di riferimento prevede che i contributi da versare siano corrispondenti a quelli previsti per gli apprendisti, fermo restando quanto dovuto per la quota a carico del lavoratore, la circolare precisa che l aliquota rimane fissata al 10%. Commenti a cura dell avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 194/2014 11

RINNOVI CONTRATTUALI DICEMBRE 2013- GENNAIO 2014 Trasporto a fune - Ipotesi di accordo 10.12.2013 In data 10.12.2013, tra le Parti Anef, da una parte, e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Savt, dall altra, è stata sottoscritta l ipotesi di accordo per il rinnovo del trattamento economico complessivo dei dipendenti da aziende esercenti impianti di trasporto a fune. L accordo avrà decorrenza dal 01.12.2013 al 30.04.2016 per la parte economica e normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono: - Minimi tabellari (dicembre 2013; maggio 2014; gennaio 2015; maggio 2015; gennaio 2016). A seguito degli aumenti stabiliti dall accordo con decorrenza dicembre 2013, maggio 2014, gennaio 2015, maggio 2015 e gennaio 2016 i valori della retribuzione oraria sono così determinati: Livelli Dal 01.12.2013 Dal 01.05.2014 Dal 01.01.2015 Dal 01.05.2015 Dal 01.01.2016 1SQ 1.643,40 1.665,12 1.701,33 1.730,29 1.769,40 1S 1.643,40 1.665,12 1.701,33 1.730,29 1.769,40 1Q 1.526,12 1.546,29 1.579,91 1.606,81 1.643,12 1 1.526,12 1.546,29 1.579,91 1.606,81 1.643,12 2 1.377,66 1.395,86 1.426,21 1.450,48 1.483,26 3 1.252,11 1.268,66 1.296,25 1.318,32 1.348,11 4 1.134,59 1.149,59 1.174,59 1.194,59 1.221,59 5 1.017,57 1.031,02 1.053,43 1.071,36 1.095,57 6 939,32 951,74 972,43 988,98 1.011,32 7 782,81 793,16 810,40 824,19 842,81 Gli importi sopra indicati vengono ricavati riparametrando i valori di aumento stabiliti nell accordo per il 4 livello (rispettivamente 20.00, 15.00, 25.00, 20.00 ed 27.00. Per ciascun biennio di servizio prestato presso la medesima azienda e nel medesimo livello di appartenenza - fino ad un massimo di 5 - ogni lavoratore ha diritto ai seguenti aumenti fissi: Livelli Importi 1S 81,00 1 75,00 2 68,00 3 62,00 4 56,00 5 50,00 6 47,00 7 39,00 Per i lavoratori già in servizio alla data del 30 novembre 2013, restano fermi l anzianità e gli scatti maturati alla stessa data, il cui importo è quantificato in cifra fissa senza ulteriore indicizzazione ne rivalutazione, fino alla concorrenza del massimo di 5 bienni. TeamSystem Labour Review 194/2014 12

L aumento decorre dal primo giorno del mese successivo e quello in cui si compie il biennio; in caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva il numero di aumenti periodici già acquisiti nel livello di provenienza, nonché la frazione di biennio già maturata. Per quanto concerne l orario di lavoro la durata dell orario normale potrà risultare anche da una media plurisettimanale nell arco di 17 settimane con i limiti massimi di 48 ore settimanali e con una durata minima di 32 ore settimanali. La retribuzione resta invariata sia nei periodi di superamento che di diminuzione, ma per le prestazioni eccedenti l orario normale settimanali spetta una maggiorazione del 10% della retribuzione ordinaria. Nel caso in cui al termine delle 17 settimane le ore lavorate eccedano l orario normale settimanale, le ore eccedenti saranno retribuite come straordinario. Qualora si verifiche una interruzione dell attività di trasporto per cause di forza maggiore (ad esempio nel caso di condizioni meteorologiche avverse o di interruzione della fornitura energetica) al lavoratore compete il pagamento della retribuzione relativa all orario normale. Il 75% delle ore non lavorate viene recuperato utilizzando i permessi di riduzione di orario; il giorno di sospensione può essere imputato come giorno di riposo settimanale, in sostituzione di quello previsto. In caso di sospensione per più giorni interi, dovuta a cause di forza maggiore, l azienda è tenuta a retribuire il personale per i primi 4 giorni, con facoltà di procedere al recupero delle ore di lavoro non lavorate, utilizzando i permessi da riduzione di orario. Tutte le ore non lavorate possono essere recuperate fino ad un massimo di 32 ore. In assenza di disponibilità totale o parziale di permessi da riduzione di orario, le ore non lavorate saranno recuperate - con una decurtazione a favore del lavoratore di 30 minuti ogni 4 ore e di 60 minuti ogni 8 ore - entro 45 giorni nel limite massimo di 1 ora e 30 minuti al giorno. In caso di necessità il giorno destinato a riposo settimanale può essere spostato nell ambito dei 6 giorni successivi, con un preavviso di 24 ore. Lo spostamento del riposo feriale ad altro giorno feriale o festivo non dà luogo a maggiorazione della retribuzione. Lo spostamento del riposo festivo ad un giorno feriale dà luogo ad una maggiorazione del 20% della retribuzione ordinaria. Lo spostamento dovrà comunque essere fruito entro il 14esimo giorno. Oltre alle 4 settimane al lavoratore spetta un ulteriore giorno di ferie oltre il 2 anno di effettivo servizio ed un ulteriore giorno oltre il 4 anno di effettivo servizio. L assunzione di nuovi lavoratori con contratti di apprendistato non è ammessa se l azienda, al momento dell assunzione, non ha confermato in servizio almeno il 60% degli apprendisti in cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti. Tale regola non si applica alle aziende con più di 3 dipendenti. A tal fine non si computano i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine dell apprendistato, abbiano rifiutato di rimanere in servizio a tempo indeterminato. La durata massima dell apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi è così determinata: Livello di destinazione finale Durata complessiva I Periodo (mesi) II Periodo (mesi) III Periodo (mesi) 1S 36 12 12 12 1 36 12 12 12 2 36 12 12 12 3 36 12 12 12 4 36 10 16 10 5 36 6 12 18 6 36 6 12 18 TeamSystem Labour Review 194/2014 13

Il periodo di apprendistato è utile ai fini della maturazione dell anzianità aziendale, anche ai fini degli scatti di anzianità aziendale, che saranno corrisposti nelle misure previste per il livello di appartenenza. All apprendista vengono corrisposte la tredicesima e la quattordicesima mensilità, alle scadenze previste per i qualificati, frazionate per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all anno. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero. Le ferie maturano pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato. In ipotesi di malattia l azienda corrisponde la normale retribuzione per un massimo di 6 mesi per ogni anno; in caso di infortunio, l azienda integra il trattamento Inail fino al 100% della retribuzione normale dal 1 giorno e fino alla cessazione dell indennità di invalidità. Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono l attività formativa ed il preavviso nell apprendistato, nonché l apprendistato in cicli stagionali. Gomma e plastica - Ipotesi di accordo 08.01.2014 In data 08.01.2014, tra le Parti Federazione Gomma Plastica, Associazione Italiana ricostruttori pneumatici, da una parte, e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, dall altra, è stata sottoscritta l ipotesi di accordo per il rinnovo del trattamento economico complessivo dei dipendenti da aziende industriali della gomma, del cavi elettici ed affini e delle materie plastiche. L accordo avrà decorrenza dal 08.01.2014 al 31.12.2015 per la parte economica e normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono: - Minimi tabellari (gennaio 2014; ottobre 2014; gennaio 2015); - Una tantum (febbraio 2014; febbraio 2015). Al personale in forza alla data del 1 gennaio 2014 viene corrisposto un importo forfetario una tantum di Euro 558,00 non utile ai fini dei vari istituti contrattuali e legali, diretti ed indiretti, incluso il TFR, con le seguenti modalità : - Euro 279,00 con le competenze di febbraio 2014; - Euro 279,00 con le competenze di febbraio 2015. Tale importo è divisibile in quote mensili in ragione dei mesi di servizio prestati nel periodo 1 gennaio 2013-31 dicembre 2013; la frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero. In caso di cessazione del rapporto nel periodo febbraio 2014-ottobre 2015, la seconda quota deve essere erogata con le competenze di fine rapporto. Per effetto degli aumenti con decorrenza gennaio 2014, ottobre 2014, gennaio 2015, i nuovi minimi contrattuali sono fissati nei seguenti importi: Livelli Dal 01.01.2014 Dal 01.10.2014 Dal 01.01.2015 Q 1.991,26 2.008,99 2.066,93 A 1.873,75 1.890,57 1.945,53 B 1.763,52 1.779,84 1.833,14 C 1.742,16 1.758,07 1.810,05 D 1.721,24 1.736,85 1.787,84 E 1.649,97 1.664,87 1.714,54 F 1.605,18 1.620,18 1.669,18 G 1.501,46 1.514,84 1.558,54 TeamSystem Labour Review 194/2014 14

H 1.436,43 1.448,70 1.448,76 I 1.299,67 1.309,81 1.342,91 In caso di crisi, con accordo aziendale, l incremento di gennaio 2015 può essere posticipato fino ad un massimo di tre mesi. Per quanto concerne l orario di lavoro, in attuazione dell articolo 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media è calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi. In caso di attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, l orario annuo è pari al seguente numero di giornate lavorative: Addetti a 3 turni avvicendati giornalieri Attività su 17 turni settimanali Attività su 18 o più turni settimanali Attività su 21 turni settimanali Giornate lavorative annue 2013 Giornate lavorative annue 2014 Giornate lavorative annue 2015 219,00 217,00 220,00 216,50 214,50 217,50 214,50 212,50 215,50 Per i lavoratori addetti a 3 turni avvicendati giornalieri, con attività da 15 a 21 turni settimanali, viene anticipata una giornata lavorativa nel biennio 2014-2015; l anticipazione viene effettuata nel 2014 e qualora ciò non fosse possibile, nel 2015 con possibilità di recupero entro il 31 dicembre 2015. Le assenze per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali nel limite massimo di 10 mesi. Nelle aziende con oltre 50 dipendenti, il lavoratore può chiedere una seconda anticipazione del TRF maturato per le causali di legge e nel limite massimo del 70% della propria giacenza in azienda. Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono i diritti sindacali, l assistenza e la previdenza integrativa, il lavoro a tempo parziale. Gas e acqua - Ipotesi di accordo 08.01.2014 In data 14.01.2014, tra le Parti Anfida, Assogas, Confindustria Energia, Federestrattiva, Federutility, da una parte, e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, dall altra, è stata sottoscritta l ipotesi di accordo per il rinnovo del trattamento economico complessivo dei dipendenti da aziende del settore del gas-acqua. L accordo avrà decorrenza dal 01.01.2013 al 31.12.2015 per la parte economica e normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono: - Minimi tabellari (gennaio 2014; gennaio 2015; luglio 2015); - Una tantum; - Scatti di anzianità (dicembre 2015). L accordo prevede che sulla retribuzione del mese di aprile 2014, in assenza di opposizione del lavoratore, le aziende effettuino una trattenuta a titolo di quota rinnovo contrattuale, il cui importo sarà indicato dalle OO.SS.. TeamSystem Labour Review 194/2014 15

Entro il 31 dicembre 2014, le Parti si son prefisse il compito di definire un nuovo sistema classificatorio che dovrà unificare l intera materia gas-acqua, con entrata in vigore dal 1 luglio 2015. Al personale in forza alla data del 14 gennaio 2014 ed in servizio alla data di erogazione, viene corrisposto un importo forfetario una tantum di per l anno 2013 non utile ai fini dei vari istituti contrattuali e legali, diretti ed indiretti, incluso il TFR, nei seguenti importi : Livello Importi Q 473,30 8 417,40 7 378,27 6 339,14 5 300,00 4 275,78 3 251,56 2 218,02 1 186,34 Tale importo viene corrisposto con la prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva sulla ipotesi di accordo. In caso di assunzione nel corso del 2013 e con riferimento ai giorni di assenza non retribuita nel periodo, l importo è erogato per quattordicesimi in base i mesi interi di servizio prestato, computando anche le frazioni pari o superiori a 15 giorni. In caso di passaggio di livello nel corso dell anno 2013, l importo va riferito pro quota al livello di appartenenza. In caso di assenza di retribuzione ridotta nell anno 2013, l importo viene corrisposto con la stessa percentuale di riduzione. Nel caso di prestazioni part-time svolte nel corso dell anno 2013, l importo viene riproporzionato. L indennità una tantum viene quantificata considerando gli istituti diretti ed indiretti, legali e contrattuali ed è esclusa dalla base di calcolo del TFR. A seguito degli aumenti stabiliti con decorrenza gennaio 2014, gennaio 2015 e luglio 2015, i nuovi minimi tabellari sono determinati nei seguenti importi: Livelli Dal 01.01.2014 Dal 01.01.2015 Dal 01.07.2015 Q 2.194,67 2.257,76 2.868,82 8 1.935,46 1.991,10 2.590,73 7 1.735,86 1.804,29 2.393,68 6 1.572,25 1.617,46 2.196,41 5 1.391,19 1.431,19 2.000,09 4 1.278,93 1.315,69 1.878,05 3 1.166,66 1.200,19 1.757,03 2 1.010,92 1.039,98 1.588,37 1 864,00 888,84 1.429,09 Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono l indennità di contingenza, l orario di lavoro, il premio di risultato, la reperibilità e l apprendistato. A cura dell Avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 194/2014 16

Licenziamento individuale Licenziamento successivo al matrimonio e nullità Cass. Sez. Lav., 3 dicembre 2013, n. 27055 Il divieto di licenziamento della lavoratrice che si sposa vale per l intero anno dalla data delle nozze, anche nel caso in cui l azienda dalla quale la dipende entri in fase di riorganizzazione esternando alcuni servizi, compresi quelli cui è addetta la lavoratrice appena sposata. Con la sentenza in commento la Suprema Corte si è pronunciata sulla legittimità del licenziamento della lavoratrice entro l intero anno successivo alla data delle nozze, anche nel caso in cui l azienda alla quale la dipendente appartiene entri in una fase di riorganizzazione, esternalizzando alcuni servizi, compresi quelli in cui la lavoratrice è addetta. Nel caso di specie, una lavoratrice addetta al centralino di un azienda veniva licenziata entro un anno dalla data della celebrazione del matrimonio. La lavoratrice impugnava il licenziamento che veniva annullato dal Tribunale con conseguente condanna della società al pagamento delle retribuzioni non percepite fino alla reintegrazione della dipendente nel servizio. Anche la Corte di Appello confermava la decisione osservando che il recesso doveva ritenersi effettuato entro l anno in quanto era stato disposto entro questo termine, anche se differito per l esecuzione del termine del preavviso. La Società ha impugnato il licenziamento in cassazione che ha confermato la decisione di merito, ribadendo il principio che soltanto la cessazione integrale dell attività può legittimare il licenziamento della lavoratrice entro l anno dalla data del matrimonio, non essendo, viceversa, sufficiente la soppressione del posto di lavoro nell ambito di una, seppure effettiva, riorganizzazione aziendale. La Suprema Corte, investita della questione, ribadisce il principio indicato dall articolo 1, della Legge n. 7/1963 secondo il quale sono nulli i licenziamenti attuati per causa del matrimonio ; in base a tale principio si presume che il licenziamento sia stato effettuato per tale motivazione quando avvenga nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni del matrimonio ad un anno dopo la avvenuta celebrazione (così dispone il comma 3 del medesimo articolo di legge). Secondo la Suprema Corte il termine disposto utilizzato dal Legislatore nella citata norma di legge non lascia spazio e dubbi di sorta, nel senso che la presunzione di nullità riguarda ogni tipo di recesso che sia stato deciso nell arco temporale in questione, indipendentemente dal momento in cui venga effettivamente attuato (quindi anche se attuato in un momento successivo). Una diversa interpretazione porterebbe a soluzioni in contrasto, non soltanto con la formulazione letterale della norma, ma anche con la ratio della disciplina, finendo con il consentire abusi e l aggiramento della normativa in parola. La Suprema Corte precisa che non sussiste alcuna diversità di ratio rispetto alla disciplina di cui alla Legge n. 1204/1971, in materia di tutela della lavoratrice madre interpretata dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 1526/1998 (richiamata peraltro nella sentenza in argomento), nel senso dell irrilevanza del momento di operatività del recesso (e quindi del periodo di preavviso), essendo prevalente la data in cui il recesso è stato deliberato del datore di lavoro. La Suprema Corte ha, pertanto, ribadito, che nel caso si tratta di provvedimenti legislativi che hanno come obiettivo quelli di rafforzare la tutela della lavoratrice nei momenti particolarmente importanti della sua vita, come appunto quelli relativi alla celebrazione del matrimonio e implicanti una modificazione della sua esistenza, che possono essere salvaguardati soltanto attraverso una rigorosa disciplina dei licenziamenti e l introduzione di presunzioni appositamente finalizzate a rendere particolarmente difficile l onere probatorio posto a carico del datore di lavoro, che ha appunto l onere di provare e documentare l esistenza di una legittima causa di scioglimento del rapporto di lavoro. TeamSystem Labour Review 194/2014 17

La Suprema Corte, quindi, conclude ribadendo che si può escludere la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo ex articolo 3 della Legge n. 604/1966, per rendere legittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice entro l anno dalle nozze, per cui non basta la ristrutturazione aziendale o dell unità di appartenenza, o la chiusura di un reparto o un licenziamento collettivo per riduzione di personale, come ribadito in numerose pronunce della Suprema Corte (Cass. n. 343/1990, n. 1334/11992, n. 6236/1986). Costituzione del rapporto Patto di prova e mansioni Cass. Sez. Lav., 18 luglio 2013, n. 17713 Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a non dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l oggetto, la quale può essere operata anche per relationem alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico. Mancata iscrizione all albo Cass. Sez. Lav., 17 aprile 2013, n. 9339 L iscrizione nell elenco dei pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di praticantato giornalistico, e, pertanto, non può sopperire alla mancanza di una regolare iscrizione nel registro dei giornalisti professionisti, richiesta dall articolo 45 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69. L esercizio di fatto di attività giornalistica professionistica, da parte di un soggetto iscritto nell elenco dei pubblicisti, è dunque invalido, rimanendo però produttivo di effetti, ai sensi dell articolo 2126 c.c., per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Tuttavia, tra gli effetti fatti salvi dall articolo 2126 c.c., non rientra il diritto di continuare a svolgere la prestazione, né il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. Reintegrazione del lavoratore e accordo aziendale Cass. Sez. Lav., 3 aprile 2013, n. 8124 Per risarcire il lavoratore da reintegrare deve aversi riguardo al trattamento economico che avrebbe ottenuto se avesse continuato a svolgere le sue consuete prestazioni e, dunque, alla retribuzione globale di fatto che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento illegittimo. Patto di prova Tribunale di Udine, 27 giugno 2013 La stipulazione del patto di prova in forma scritta deve essere anteriore o quanto meno contestuale all inizio del rapporto di lavoro; la mancanza di questo requisito comporta la nullità del patto di prova e la conseguente automatica assunzione del lavoratore, con la conseguenza che egli non può essere licenziato, se non per giusta causa o giustificato motivo. TeamSystem Labour Review 194/2014 18