27 Feb Prot. N. 2232/40710

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27 Feb. 1998 Prot. N. 2232/40710 Norme attuattive della L.R. 25/97, art. 3, in materia di pianificazione forestale e di utilizzazioni boschive. Note applicative relative alla D.G.R. 30dicembre 1997, n. 4808.- Ai Servizi Forestali Regionali Alle Comunità Montane Ai Comuni del Veneto Ai titolari di Piani di riassetto forestale Ai Tecnici assestatori Con DGR 30.12.1997 n. 4808, di prossima pubblicazione sul BUR, sono state approvate le disposizioni esecutive di attuazione della L.R. 25/97. Per quanto concerne, in particolare, l applicazione dell articolo 23 della L.R. 52/78, cosi come modificato dall art. 3 della L.R. 25/97, si forniscono le seguenti indicazioni al fine di dare una certa omogeneità comportamentale all operato sia dei Servizi Forestali Regionali che degli altri Enti e soggetti interessati, con l intento di chiarire ulteriormente le procedure da seguire per una corretta applicazione della nuova normativa di riferimento. La presente nota può essere suddivisa in tre parti: 1. - La prima riprende ed evidenzia alcuni aspetti di carattere generale che possono essere assunti come guida all interpretazione corretta delle procedure per la realizzazione dei tagli e per la corretta predisposizione dei vari strumenti pianificatori. 2. - La seconda descrive le procedure che regolano i vari tagli boschivi ponendo come riferimento la modulistica allegata, 3. - La terza descrive le procedure che regolano i vari tagli boschivi ponendo come riferimento i vari soggetti interessati (Privati, Enti, Comunità Montane, ecc.); PARTE PRIMA CONSIDERAZIONI Dl CARATTERE GENERALE Snellimento delle procedure di spesa inerenti agli interventi di pianificazione forestale. - I lavori di campagna, connessi alla redazione dei piani di riassetto forestale, possono avere inizio anche prima del sopralluogo per la consegna del Piano all assestatore, purché la tipologia dei rilievi intrapresi, rientrando tra quelle standard previste dalle normative in vigore, non sia oggetto di possibili direttive particolari da definirsi in sede di consegna. Per questo motivo, qualora l assestatore intenda avviare i lavori di campagna prima della consegna, deve darne preventiva comunicazione, specificandone la tipologia, alla Direzione Foreste, che si riserva ogni valutazione di merito. - Per quanto concerne il contributo concesso per la redazione dei piani di cui all articolo 23 della L.R. 13.9.1978, n. 52, al fine di procedere ad un fattivo snellimento delle procedure di spesa, l erogazione del saldo erogabile, qualora non sussistano particolari motivi ostativi, può essere effettuata dopo l adozione del provvedimento di approvazione del Piano.

Integrazioni al paragrafo relativo alla registrazione delle utilizzazioni boschive previste dai piani di riassetto forestale. Nella relazione generale dei piani di riordino forestale, nel paragrafo relativo alla registrazione delle utilizzazioni, possono trovare spazio anche valutazioni inerenti alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al Dlgs 19 settembre 1994, n. 626, in modo da fornire al proprietario del bosco pianificato uno strumento moderno ed efficace di tutela e di valorizzazione della proprietà. L impegno ad introdurre questi approfondimenti innovativi può essere considerato come un fattore di priorità sia per l affidamento dell incarico, sia, in sede istruttoria da parte degli uffici regionali, per l accesso ai benefici contributivi, costituendo un elemento di valutazione per la definizione dell aliquota contributiva e per lo sconto revisione. Integrazioni al paragrafo relativo al piano dei tagli nell ambito dei piani di riassetto forestale. Ogni utilizzazione boschiva programmata nell ambito dei piani di riassetto forestale deve riportare, nei nuovi piani di assestamento, l indicazione relativa alla figura professionale chiamata ad eseguire la martellata. Per i tagli di entità inferiore ai limiti di legge il piano di riassetto forestale deve indicare le procedure di taglio da seguire con riferimento a situazioni di fragilità strutturale o fisica del soprassuolo o a particolari caratteristiche selvicolturali del bosco (boschi ricompresi nella classe funzionale di protezione, boschi degradati, boschi d alta quota, cedui invecchiati), specificando se si debba procedere alla stesura di una semplice relazione di taglio oppure, in virtù della delicatezza degli interventi, se si debba comunque redigere una relazione speciale, a cura di un tecnico qualificato laureato, da approvarsi da parte del Servizio forestale Regionale competente. Per i piani che non posseggono questo tipo di indicazione sarà cura del Servizio forestale regionale competente indicare se l utilizzazione ( di qualsiasi natura essa sia) debba effettuarsi sulla base di una relazione di taglio o se, al contrario, le caratteristiche dei popolamenti forestali e la complessità del taglio richiesto non consiglino l intervento di un tecnico laureato che compilerà la relazione speciale di taglio. Nei casi in cui i piani di riassetto forestale non diano alcuna indicazione in merito, prima di procedere alla redazione di una relazione di taglio, si dovrà sempre appurare presso il S.F.R. se l intervento programmato esula dai casi in cui è richiesta la predisposizione della relazione speciale di taglio. Norme per l applicazione del settimo comma dell articolo 23 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25, concernente l erogazione di contributi regionali per la redazione dei Progetti di taglio. Al Servizio Forestale competente pervengono, per l istruttoria, le domande di contributo già dotate della prevalutazione del punteggio come previsto dalla DGR 4808/97 - allegato B.3. La compilazione della scheda di autovalutazione rappresenta un sussidio attraverso il quale può essere facilitata la fase istruttoria di competenza del Servizio Forestale Regionale. Per quanto concerne il punteggio calcolato in base alla applicazione della DGR 3164 del 12.7.1994, ultimo punto della scheda di autovalutazione, si deve fare riferimento, per completezza, anche a quanto stabilito dalla DGR 1508 del 6 aprile 1994 pubblicata sul BUR 31 maggio 1994, n. 45 e a quanto riportato nella nota direzionale n. 5261/710 del 28.07.1994. Competenze esclusive della Amministrazione forestale regionale. Le competenze proprie ed esclusive dell Amministrazione forestale regionale vengono ricondotte, oltre che al controllo tecnico-amministrativo delle Dichiarazioni di taglio e delle Richieste di taglio, anche alla approvazione del Progetto di taglio, della Relazione di taglio anche nella parte speciale, e nel collaudo delle utilizzazioni nel caso di Enti. Tali competenze sono demandate agli Enti Parco solo nel caso la legge istitutiva degli stessi lo preveda (Qualora le prescrizioni degli specifici Piani Ambientali prevedano norme particolari di riferimento, sia la modulistica proposta con la presente nota, che le procedure standard dovranno essere compatibili con i Piani stessi).

Delega alle Comunità Montane delle operazioni tecniche connesse alla gestione forestale. Nel caso in cui l Ente interessato intenda avvalersi della Comunità Montana attiva la seguente procedura: L Ente comunica alla Comunità Montana di competenza la volontà di avvalersi della stessa per l effettuazione delle operazioni tecniche connesse alla gestione forestale, come previsto dalla L.R. 8/85, specificando se per le utilizzazioni che non prevedono l intervento di un tecnico qualificato lo stesso Ente è in grado di provvedere direttamente sia alla redazione degli atti connessi all utilizzazione vera e propria, sia alle operazioni di natura commerciale connesse alla applicazione del Capitolato tecnico per le utilizzazioni forestali (consegna, misurazione, rilievo danni). La Comunità Montana qualora intenda procedere direttamente alle operazioni tecniche connesse alla gestione forestale trasmette direttamente all Ente interessato una nota con cui assume a proprio carico queste operazioni. In alternativa comunica all Ente interessato ed al S.F.R. competente l intenzione di avvalersi di quest ultimo per le operazioni in parola, specificando altresi in questa ipotesi che i rapporti saranno diretti tra Ente proprietario e Servizio Forestale Regionale. In qualsiasi caso gli atti connessi alle utilizzazioni devono essere trasmessi al S.F.R. per i compiti di istituto di approvazione, controllo e sorveglianza, fatte salve diverse disposizione di legge (es. Leggi istitutive di Parchi). Esecuzione delle martellate nel caso di Enti. La possibilità di effettuare le martellate nella accezione più ampia del termine resta una opportunità in capo all Autorità forestale che la svolgerà in via residuale nel caso che l Ente interessato, qualora intenda avvalersi della Comunità Montana, riceva da quest ultima esplicito mandato ad intrattenere rapporti diretti con i Servizi Forestali Regionali stessi, nell ambito dell attivazione dell istituto dell avvallimento. L incarico al Servizio Forestale Regionale non avverrà più per singola operazione di taglio, ma potrà essere attivato dalle Comunità Montane comunicando annualmente ai Comuni, che hanno chiesto alla Comunità stessa la redazione del verbale di martellata, l intenzione di avvalersi in modo continuativo e sistematico del S.F.R.. In tale ipotesi, pertanto, il Comune o altro Ente è autorizzato a intrattenere rapporti diretti con il S.F.R., che curerà il resoconto periodico, anche a scadenza annuale, di tutte le utilizzazioni effettuate nell ambito del rapporto di delega. I Servizi Forestali Regionali comunicheranno alla scrivente Direzione i Comuni per i quali sono chiamati ad effettuare le operazioni connesse alle martellate. Esecuzione delle martellate nel caso di privati. Resta in capo all Autorità forestale regionale la facoltà, compatibilmente con altri impegni d istituto, di procedere alla effettuazione delle martellate anche per i boschi privati. Al riguardo valgono le stesse indicazioni comportamentali già richiamate nella precedente nota di questa Direzione n. 5422/40710 del 4 giugno 1997. Consegna - Misurazione - Rilievo danni. Si ribadisce quanto già previsto con la DGR 69/97 che le operazioni di natura commerciale (consegna e misurazione dei lotti boschivi) e quelle connesse al rispetto del Capitolato tecnico per l altofusto (redazione del prospetto rilievo danni) sono eseguite dal Direttore delle operazioni di taglio di cui agli articoli n. 6 e 23 del Capitolato tecnico in vigore la cui individuazione spetta all Ente. Tale figura può anche non coincidere con chi ha effettuato la martellata, ma può essere ricondotta ad altre figure professionali (guardia boschiva, libero professionista, ecc.).

PARTE SECONDA DIRETTIVE PER L UTILIZZO DEI VARI MODELLI PRESTAMPATI Dichiarazione di taglio (Mod. 1/A) La dichiarazione di taglio viene redatta nel caso di utilizzazioni sotto i 100 mc. in fustaia ed i 2,5 ha. nel ceduo, effettuate in boschi non soggetti a piani di assestamento forestale. Alla dichiarazione di taglio sono tenuti quasi esclusivamente i soggetti privati. Per gli Enti la dichiarazione può essere effettuata (tramite deliberazione o altro atto) anche in difformità dal modello proposto, purché non venga mutata la natura delle informazioni richieste. Il presupposto autorizzativo per le utilizzazioni per le quali è richiesta la dichiarazione di taglio deriva dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale a cui ci si deve attenere per l esecuzione del taglio. Procedure L interessato invia la Dichiarazione di taglio al S.F.R. che entro 60 giorni può rispondere dettando le proprie prescrizioni per l utilizzazione. Vale il silenzio assenso. E facoltà del S.F.R., qualora riscontri, in base ai dati riportati nella dichiarazione di taglio, o in virtù di uno specifico sopralluogo, o per conoscenza diretta del bosco da tagliare, particolari condizioni di vulnerabilità selvicolturale, richiedere, previa integrazione dei dati relativi alla stazione forestale, la predisposizione di un Progetto speciale di taglio (Mod. 3/A) da redigersi secondo le prescrizioni opportunamente impartite. La predisposizione di un Progetto speciale di taglio può essere richiesta anche per la effettuazione di utilizzazioni in ditformità dalle PMPF, nei limiti dell articolo n. 32 delle medesime. Richiesta di taglio (Mod. 2/A). La richiesta di taglio viene redatta per l utilizzazione di boschi non soggetti a pianificazione nei seguenti casi: - Tagli maggiori o uguali ai 100 mc in fustaia ed ai 2,5 ha. nel ceduo, eseguiti nel rispetto delle PMPF (Progetto di taglio), - Tagli inferiori ai 100 mc in fustala ed ai 2,5 ha. nel ceduo, eseguiti in boschi sensibili dal punto di vista selvicolturale (Progetto speciale di taglio); - Tagli da effettuarsi in difformità dalle PMPF di qualsiasi dimensione (Progetto speciale di taglio); La Richiesta di taglio si compila prima della redazione dei Progetti di taglio o dei Progetti speciali di taglio che si dovranno adeguare alle prescrizioni impartite dal S.F.R. Procedure. L interessato invia la Richiesta di taglio (Mod. 2/A) al S.F.R. competente (sono fatte salve le disposizioni di legge istitutive dei Parchi), che entro 60 giorni deve comunicare le proprie determinazioni al fine di poter successivamente procedere alla redazione del Progetto di taglio (Mod. 3/A) anche speciale. La richiesta di taglio è sottoscritta dall interessato, e, per la parte tecnica di natura specificatamente forestale, deve essere compilata e firmata da un tecnico qualificato. E facoltà del S.F.R. accettare richieste di taglio anche non compilate nella parte forestale (quindi sottoscritta dal solo proprietario). In questo caso la richiesta di taglio assume anche il significato di richiesta di operazioni tecniche di assegno al taglio da parte del S.F.R. stesso. Il S.F.R. può assumersi l onere diretto di procedere all assegno, qualora questioni di natura organizzativa permettano di svolgere tale servizio in tempi rapidi nell interesse del cittadino utente. Valgono le considerazioni già esposte nella nota di questa Direzione n. 5422/40710 del 4giugno 1997. L utilizzazione potrà essere effettuata solo a seguito della approvazione del Progetto di taglio (anche speciale) da parte del S.F.R., fatte salve altre disposizioni di legge.

Progetto di taglio e Progetto speciale di taglio (Mod. 3/A) I Progetti di taglio o i Progetti speciali di taglio vengono redatti per utilizzare boschi non assestati, nei seguenti casi: - Tagli maggiori o uguali ai 100 mc in fustaia ed ai 2,5 ha. nel ceduo, eseguiti nel rispetto delle PMPF (Progetto di taglio), - Tagli inferiori ai 100 mc in fustaia ed ai 2,5 ha. nel ceduo, eseguiti in boschi sensibili dal punto di vista selvicolturale (Progetto speciale di taglio); - Tagli da effettuarsi in difformità dalle PMPF, di qualsiasi dimensione (Progetto speciale di taglio); Tali progetti devono sempre essere eseguiti sulla base delle prescrizioni impartite dal S.F.R. a fronte della preventiva Richiesta di taglio, ovvero, nel caso il S.F.R. ritenga non sufficiente una eventuale Dichiarazione di taglio (per utilizzazioni in zone sensibili dal punto di vista selvicolturale o in difformità alle PMPF) a fronte di un approfondimento delle conoscenze selvicolturali della stazione. Alla predisposizione del Progetto di taglio sono tenuti, pertanto, quasi esclusivamente i soggetti privati. Procedure. Il Progetto di taglio o il Progetto speciale di taglio vengono presentati al S.F.R. successivamente alla Richiesta di taglio, una volta che il Servizio competente ha provveduto a dare riscontro alla Richiesta stessa, dettando le proprie determinazioni. Prima di procedere all utilizzazione il Progetto di taglio deve essere approvato dal S.F.R. competente a cui spetta, nel caso di Enti, anche l approvazione del Capitolato tecnico per le utilizzazioni forestali. Progetto di taglio ordinario (Mod. 4/A) Il Progetto di taglio ordinario viene redatto per utilizzazioni superiori od uguali ai 100 mc. in fustaia ed ai 2,5 ha. nel ceduo, eseguite nei boschi provvisti di piano di assestamento forestale. Nel caso di boschi sottoposti a regolare pianificazione assestamentale il Progetto di taglio ordinario riveste significato analogo al Progetto di taglio, salvo una maggiore semplificazione nella compilazione, che trova origine dal fatto che in questo caso tutte le informazioni necessarie per una corretta esecuzione delle utilizzazioni sono già riportate nel piano di riassetto forestale. In questo caso, a differenza dei Progetti di taglio e dei Progetti speciali di taglio, non occorre la preventiva Richiesta di taglio in quanto è il piano di riassetto forestale ad indicare i tempi e le modalità con cui effettuare le utilizzazioni. Procedure Il Progetto di taglio ordinario viene presentato direttamente al S.F.R. competente che lo approva dettando eventuali prescrizioni per garantirne l omogeneità con le indicazioni di piano. Il Progetto di taglio ordinario perviene direttamente al S.F.R. per l approvazione nei casi in cui il Servizio forestale non sia chiamato ad operare direttamente (mancata attivazione del principio di avvallimento da parte delle Comunità Montane o incarico diretto da parte di Enti a liberi professionisti o a proprio personale qualificato). Diversamente il S.F.R. può procedere autonomamente, in accordo con l Ente proprietario, nel caso di attivazione del principio di avvallimento da parte delle Comunità Montane. Prima di procedere all utilizzazione, il Progetto di taglio ordinario deve essere approvato dal S.F.R., a cui spetta, nel caso di Enti, anche l approvazione del Capitolato tecnico per le utilizzazioni forestali. Nel caso di Piani scaduti e oltre il limite del piano dei tagli sommario, i Progetti di taglio ordinari devono essere suffragati dalla presentazione di una nota in cui saranno posti in rilievo tutti i dati salienti della particella forestale oggetto dell intervento, giustificando ulteriormente i motivi dell utilizzazione.

Relazione di taglio e Relazione speciale di taglio (Mod. 5/A) La Relazione di taglio viene redatta per utilizzazioni, inferiori ai 100 mc. in fustaia ed ai 2,5 ha. nel ceduo, eseguite nei boschi provvisti di piano di assestamento forestale. La Relazione speciale di taglio viene redatta per utilizzazioni, inferiori ai 100 mc. in fustaia ed ai 2,5 ha. nel ceduo, nel caso di tagli eseguiti in boschi sensibili dal punto di vista forestale (la relazione speciale di taglio èdi esclusiva competenza del laureato in scienze forestali o titolo equipollente), a fronte di un piano di riassetto forestale vigente. Anche in tutti questi casi non occorre la preventiva domanda di taglio in quanto è il piano di riassetto forestale ad indicare i tempi e le modalità con cui effettuare le utilizzazioni. Per i piani non ancora adeguati alla nuova normativa, per i quali il S.F.R. è tenuto a precisare le modalità con cui procedere all utilizzazione, è necessario, prima di approntare la relazione di taglio, accertarsi, presso il S.F.R., che il taglio non interessi aree sensibili dal punto di vista forestale, nel qual caso dovrà essere predisposta una Relazione speciale di taglio. Gli atti in parola vengono presentati direttamente al S.F.R. competente che li approva dettando eventuali prescrizioni per garantirne l omogeneità con le indicazioni di piano. Spetta al S.F.R. approvare anche il Capitolato tecnico per le utilizzazioni obbligatorio per gli Enti. Procedure La Relazione o Relazione speciale di taglio perviene direttamente al S.F.R. per l approvazione nei casi in cui il Servizio forestale non sia chiamato ad operare direttamente (mancata attivazione del principio di avvallimento da parte delle Comunità Montane o incarico diretto da parte di Enti a liberi professionisti o a proprio personale qualificato), altrimenti il S.F.R. può procedere autonomamente, in accordo con l Ente proprietario, nel caso di attivazione del principio di avvallimento da parte delle Comunità Montane. Prima di procedere all utilizzazione, la Relazione di taglio (anche speciale) deve essere approvata dal S.F.R., a cui spetta, nel caso di Enti, anche l approvazione del Capitolato tecnico per le utilizzazioni forestali. Nel caso di Piani scaduti e oltre il limite del piano dei tagli sommario le Relazioni e Relazioni speciali di taglio dovranno essere suffragate dalla presentazione di una nota in cui saranno posti in rilievo tutti i dati salienti della particella forestale oggetto dell intervento giustificando ulteriormente i motivi dell utilizzazione. Oltre alla modellistica attinente alla fase antecedente le operazioni di taglio è stata predisposta anche una coerente nuova serie di modelli per le operazioni successive che riguardano le seguenti fasi: - Consegna (Mod. 6/A) - Misurazione (Mod 7/A) - Rilievo danni (Mod. 8/A) - Verbale di Collaudo <Mod. 9/A) - Dichiarazione liberatoria (Mod. 10/A). I nuovi modelli non presentano novità di rilievo, salvo una maggiore semplificazione, in quanto sono stati eliminati tutti i dati non significativi, e si è proceduto ad una adeguamento formale alla nuova terminologia adottata. Si allegano alla presente tutti i modelli descritti precedentemente.

PARTE TERZA A) - Gestione tecnica del patrimonio forestale ai sensi dell articolo 23 della L.R. 52/78 e del Capitolato Tecnico. Ambito di applicazione Le presenti direttive riguardano gli Enti soggetti al Capitolato tecnico per le utilizzazioni forestali inclusi o meno nelle Comunità Montane. Si possono verificare le seguenti fattispecie: Enti dotati di un piano di riassetto forestale inclusi in Comunità Montane. Le utilizzazioni di questi Enti presuppongono la redazione dei seguenti atti: - La Relazione di taglio, anche speciale, ed il Progetto di taglio ordinario che devono essere prodotti unitamente al Capitolato tecnico. In questi casi, avendo a monte uno strumento pianificatorio a supporto delle operazioni di taglio, non è necessario avanzare alcuna preventiva richiesta al S.F.R., salvo chiarire preventivamente, per i piani non ancora adeguati alla nuova normativa, nel caso di utilizzazioni inferiori ai limiti di legge, se il taglio interessi o meno aree sensibili dal punto di vista forestale, nel qual caso dovrà essere predisposta la Relazione speciale di taglio. Gli atti in parola dovranno essere trasmessi con le seguenti modalità: - Direttamente al S.F.R. per l approvazione, previo l accertamento della eventuale necessità di una Relazione speciale di taglio, qualora l Ente si avvalga di proprio personale, di liberi professionisti o della Comunità Montana come meglio specificato successivamente; - L Ente chiede alla Comunità Montana di avvalersi della stessa per la redazione degli atti in parola. La Comunità Montana può procedere direttamente o avvalersi del Servizio forestale competente. Nel primo caso la Comunità Montana trasmette direttamente gli atti in parola S.F.R. per le eventuali prescrizioni e la successiva approvazione. Nel secondo caso il S.F.R. provvede direttamente alla redazione delle martellate a fronte della esplicita richiesta o segnalazione da parte dell Ente interessato. Al S.F.R spetta l approvazione della Relazione di taglio, anche speciale, del Progetto di taglio ordinario, del relativo Capitolato tecnico forestale ed il collaudo dell utilizzazione. Enti dotati di un piano di riassetto forestale non inclusi in Comunità Montane. Le utilizzazioni di questi Enti presuppongono la redazione dei seguenti atti: La Relazione di taglio, anche speciale, ed il Progetto di taglio ordinario che devono essere trasmessi, unitamente al Capitolato tecnico, direttamente al S.F.R., per la relativa approvazione, fatte salve altre disposizioni di legge (es. leggi istitutive di Parchi). Gli atti in parola possono essere redatti da personale tecnico appartenente all Ente proprietario, da liberi professionisti o dal S.F.R. competente. In particolare è di competenza del laureato in scienze forestali o titolo equipollente la compilazione della Relazione speciale di taglio e del Progetto di taglio ordinario. Al S.F.R spetta l approvazione del relativo Capitolato tecnico forestale ed il collaudo dell utilizzazione. Enti non dotati di un piano di riassetto forestale non inclusi in Comunità Montana. Trattasi di casi estremamente rari, ma che per completezza di trattazione meritano di essere presi nella dovuta considerazione. Le utilizzazioni di questi Enti presuppongono la redazione della Dichiarazione di taglio o della Richiesta di taglio. Tali atti devono essere trasmessi direttamente al S.F.R., salva altra disposizione di legge (es. Leggi istitutive di Parchi), il quale provvederà ad impartire le disposizioni sia per la successiva esecuzione delle operazioni di taglio, nel caso della Dichiarazione, sia per la successiva redazione del Progetto di taglio (anche speciale) qualora ne ricorrano gli estremi.

Gli atti in parola possono essere redatti da personale tecnico appartenente all Ente proprietario, da liberi professionisti o dal S.F.R. competente. In particolare è di competenza del laureato in scienze forestali o titolo equipollente la compilazione della sezione forestale della Richiesta di taglio, la redazione del Progetto di taglio e del Progetto speciale di taglio. Al S.F.R spetta l approvazione dei Progetti di taglio anche speciali, del relativo Capitolato tecnico forestale ed il collaudo dell utilizzazione. Enti non dotati di un piano di riassetto forestale inclusi in Comunità Montane. Le utilizzazioni di questi Enti devono prevedere la redazione della Dichiarazione di taglio o della Richiesta di taglio che devono essere trasmessi con le seguenti modalità: - Direttamente al S.F.R. il quale provvederà ad impartire le disposizioni sia per la successiva esecuzione delle operazioni di taglio, nel caso della dichiarazione, sia per la successiva redazione del Progetto di taglio (anche speciale) qualora ne ricorrano gli estremi, nel caso l Ente si avvalga di proprio personale o di liberi professionisti o della Comunità Montana come meglio specificato successivamente; - L Ente chiede alla Comunità Montana di avvalersi della stessa per la redazione degli atti in parola. La Comunità Montana può procedere direttamente o avvalersi del Servizio forestale competente. Nel primo caso la Comunità Montana trasmette direttamente gli atti in parola S.F.R. per le eventuali prescrizioni e la successiva approvazione di Progetti di taglio e del Capitolato tecnico forestale. Nel secondo caso il S.F.R. provvederà direttamente alla redazione delle martellate a fronte della esplicita richiesta o segnalazione da parte dell Ente interessato. Al S.F.R spetta l approvazione dei Progetti di taglio anche speciali, del relativo Capitolato tecnico forestale ed il collaudo dell utilizzazione. B) - Gestione tecnica del patrimonio forestale ai sensi dell articolo 23 della L.R. 52/78 da parte di privati Boschi non soggetti a pianificazione assestamentale. Le utilizzazioni in questi casi presuppongono la redazione dei seguenti atti: - Per i tagli inferiori ai 100 mc. in fustaia e ai 2,5 ha. nel ceduo eseguiti nel rispetto delle PMPF si compila la Dichiarazione di taglio; - Per i tagli superiori o uguali ai 100 mc. in fustaia e ai 2,5 ha. nel ceduo eseguiti nel rispetto delle PMPF si redige il Progetto di taglio previa compilazione della Richiesta di taglio; - Per i tagli inferiori ai 100 mc. in fustaia e ai 2,5 ha. nel ceduo eseguiti nel rispetto delle PMPF da effettuarsi in boschi sensibili dal punto di vista selvicolturale si redige il Progetto speciale di taglio previa Richiesta di taglio; - Per i tagli da effettuarsi in difformità dalle PMPF, di qualsiasi dimensione, si redige il Progetto speciale di taglio previa Richiesta di taglio; I soggetti titolati ad operare sono i liberi professionisti o il S.F.R. nei limiti già indicati della precedente nota direzionale n. 5422/40710 del 4 giugno 1997.

Boschi soggetti a pianificazione assestamentale. Le utilizzazioni in questi casi presuppongono la redazione dei seguenti atti: - Per i tagli inferiori ai 100 mc. in fustaia e ai 2,5 ha. nel ceduo si redige la Relazione di taglio previo accertamento della sussistenza di condizioni particolari per le quali non sia richiesta la predisposizione di una Relazione speciale di taglio (accertamento che può essere fatto consultando il piano di riassetto forestale o presso il S.F.R. competente che al riguardo ha facoltà di dettare norme specifiche); - Per i tagli superiori o uguali ai 100 mc. in fustaia e ai 2,5 ha. nel ceduo si redige il Progetto di taglio ordinario; - Per i tagli inferiori ai 100 mc. in fustaia e ai 2,5 ha. nel ceduo, da effettuarsi in boschi sensibili dal punto di vista selvicolturale si adotta la Relazione speciale di taglio; Per i tagli da effettuarsi nell ambito di un Piano scaduto anche oltre il piano dei tagli sommario gli atti in parola devono essere suffragati dalla presentazione di una nota in cui sono posti in rilievo tutti i dati salienti della particella forestale oggetto dell intervento giustificando ulteriormente i motivi dell utilizzazione. La presente nota e la DGR 4808/97 riportano, per chiarezza espositiva, le terminologie descrittive delle grandezze in gioco usando la terminologia classica ampiamente diffusa presso gli operatori del settore. Alfine di dare compimento alla direttiva (CEE) 80/181 relativa alle unità di misura, a cui è stata data attuazione con DPR 12 agosto 1982, n. 802 (pubblicato sulla G.U. 3 novembre 1982, n. 302), si riportano, di seguito, le unità di misura legali per esprimere le grandezze considerate nell ambito della normativa di settore: Grandezza Nome Simbolo Terminologia usata Equivalenza Massa Kilogrammo kg Oli 100 kg Volume litri mc. 10001 Superficie ara a ha. 100 a Tempo giorno d anno 365 g Lunghezza metro m m 1 m Nella speranza che la presente nota, pur a fronte dell ampia casistica di riferimento, sia sufficientemente chiara ed esaustiva si evidenzia la possibilità, come esplicitamente richiamato nella DGR 4808/97, di procedere alla applicazione delle nuove norme, nel loro sostanziale rispetto, con la dovuta gradualità, anche al fine assecondare le prioritarie esigenze del cittadino utente che desidera avere dalla Pubblica Amministrazione risposte chiare, coerenti ed esaustive. Disponibili per ogni ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti. IL DIRIGENTE REGIONALE (Dr. Guido Munari) GC/