REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA

Documenti analoghi
Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

per l'annullamento, previa sospensiva,

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia

Cittadini stranieri e nulla osta lavorativo

POLIZIA MUNICIPALE. Polizia. Argomento

Sentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

TRIBUNALE CIVILE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA EX ART. 15 DEL D.LGS. N. 150/2011 PER

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 204 BIS DEL CODICE DELLA STRADA PER

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

contro nei confronti di e con l'intervento di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Costituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C.

Autore: sentenza In: Magistratura amministrativa REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI QUINTA SEZIONE

a) in primo luogo, la velocità effettivamente tenuta dal trasgressore e rilevata dall'apparecchiatura;

I provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Sentenza n del 13 ottobre Atto amministrativo-autorizzazioni e concessioni -Servizio pubblico consorzi

E' illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor non consentendo tale apparecchio l' applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PRINCIPI GENERALI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

Guida in stato di ebbrezza PROVVEDIMENTI PREFETTIZI IN VIA CAUTELARE

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione. ha pronunciato la seguente DECISIONE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

La sentenza in commento conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato circa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

contro nei confronti di per l'annullamento

Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981

GROUP PLC /03/ /2016 R.G.).

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

R.G. N 4022/10 CONTRO *** *** *** Il Giudice. Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

Ric. n.255/2007 Sent.n. 780/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE

L. M. nato a S. F. di P. (FG) nel 1940 residente a S.F. di P. (FG) via P. n. 12

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna. Presidente. Consigliere. Primo Ref. est SENTENZA

-

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO. Nella Causa Civile Promossa da: Il. e residente in. Codice Fiscale. e domiciliato/a presso l Avvocato. Contro.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

INDICE INDICE. Prefazione...p. XVII

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FORLI Nel procedimento n. 75/07 R.G. promosso da XXXXXXXX XXXXXX (n. XX.X.XXXX Marocco) rappresentato e difeso dall

ha pronunciato la presente

GIUDICE DI PACE DI... Opposizione ad ordinanza prefettizia ex art. 22, legge 24 novembre 1981, n.689. Il sig., C.F. nato a il e

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

TAR di Bari. Difformità fra il progetto definitivo di un parco eolico e quello sottoposto a verifica di assoggettabilità

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE. ... Pag. 1. Capitolo I GENESI STORICA DELLA RIFORMA

Questo il principio promosso dal Giudice di Pace di Ginosa nel giudizio di opposizione avverso il verbale per infrazione rilevata a mezzo Autovelox.

Ric. n. 578/2004 Sent. n. 2426/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

GIURISTA AMBIENTALE naturagiuridica.com Blog: naturagiuridica.blogspot.com

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede Napoli, Sezione quarta, SENTENZA

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al N.71/12 R.G., avente ad oggetto opposizione ex L.689/81, promossa DA G.F., nato a Misilmeri l 1.11.1961, residente in Misilmeri, Via G. Carlino n.17, CF:GGLFNC61S01F246F, elettivamente domiciliato in Misilmeri, Via Principe di Cattolica n.23 presso lo studio del1 Avv. Massimo Sidoti che lo rappresenta e difende unitamente all Avv. Giorgio Bisagna per mandato a margine del ricorso; OPPONENTE CONTRO MINISTERO DEGLI 1NTERNI U.T.G.DI PALERMO In persona del Ministro pro tempore e per esso i1 Prefetto di Palermo CONCLUSIONI OPPOSTO PER L OPPONENTE: In via cautelare, si chiede la sospensione dell Ordinanza impugnata, ricorrendo i presupposti di fumus boni juris, cosi come esposto in narrativa e di periculum in mora, poiché, come esposto nell istanza depositata presso la Prefettura e che qui si intende integralmente riportata, lo stesso lavora nella città di Palermo e, raggiungere il luogo di lavoro quotidianamente vista la distanza é particolarmente gravoso.

Nel merito, per tutti i motivi sinora esposti, voglia il Giudice di Pace adito, fissare l udienza fissata per la trattazione del ricorso e disposta la notifica del relativo decreto al Prefetto di Palermo, dichiarare nulla o inefficace l ordinanza impugnata e per l effetto ordinare la restituzione della patente al ricorrente; Condannare la resistente al pagamento delle spese del presente procedimento. PER IL MINISTERO DEGLI INTERNI e per esso il PREFETTO DI PALERMO: Nulla. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria in data 29.02.12 Guagliardo Francesco ha proposto opposizione, ai sensi della L.689/81, avverso l ordinanza di sospensione della patente N./AREA 3 quater emessa dal Prefetto di Palermo in data 25.01.2012 e notificata a mani del ricorrente in data 08.02.2012. I1 provvedimento di fissazione di udienza veniva regolarmente notificato ma la Prefettura di non Palermo non faceva pervenire le proprie controdeduzioni. All udienza fissata compariva i1 legale del ricorrente che, pur in assenza del rappresentante della Prefettura, precisava 1e conclusioni ed il giudizio veniva assunto per la decisione. Il ricorrente ha fondato la sua opposizione sostenendo l illegittimità dell accertamento per inesistenza della condotta contestata, per difetto di rnotivazione dell ordinanza Prefettizia sotto diversi profili, omessa audizione dell interessato e mancata partecipazione del destinatario al procedimento amministrativo ed infine per mancato rispetto dei termini di cui al1 art.218 C.d.S. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il ricorso é ritenuto tempestivo ed ammissibile. Sempre in Via preliminare si dichiara la contumacia della P.A., non dichiarata in istruttoria, in quanto la P.A. opposta non si e costituita ritualmente in giudizio né ha fatto pervenire documentazione e/0 controdeduzioni. Nel merito il ricorso é fondato e deve essere accolto.

Invero il ricorrente svolge, in ricorso, una premessa fondamentale esponendo i fatti da cui trae origine i1 provvedimento impugnato che scaturisce dalla violazione dell obb1igo di soccorso in caso di sinistro stradale di cui all art.189 C.d.S. Tuttavia gli eventi presupposti costituiti da un sinistro con feriti e dall omissione di soccorso non sono stati accertati dai verbalizzanti, ma solamente riferiti dall unica persona che si é ritenuta danneggiata dalla condotta di guida del ricorrente G. A fronte delle richieste o denunce dell asserito danneggiante la interpellata Polizia Stradale di Lercara Friddi, avrebbe dovuto svolgere un minimo di accertamenti al fine di Verificare la Veridicità e ciò a prescindere dalla circostanza che i fatti sarebbero avvenuti in luogo ben distante dalla sede di tale distaccamento di Polizia Stradale. Invero non solo la Polizia Stradale non ha interpellato il G. per le necessarie verifiche, ma non ha neanche delegato ad altri organi di Polizia alcuna attività di verifica, per come sembra emergere dagli atti. I1 provvedimento Prefettizio, poi, é stato emesso sulla scorta del non verificato rapporto della Polizia Stradale ed anch esso é carente sia della fase istruttoria che di una adeguata e specifica motivazione. Invero, trattandosi di una violazione cosi grave come la omissione di soccorso con una conseguenza altrettanto grave costituita dalla sospensione della patente, peraltro per anni 1 e mesi 6, anche il provvedimento Prefettizio avrebbe dovuto indicare i fatti e le circostanze posti a fondamento, nonché la gravita delle lesioni riportate dall asserito danneggiante, 1 esistenza di un eventuale procedimento penale, di un referto medico e ogni altro elemento utile a consentire 1 esercizio del diritto alla difesa Costituzionalmente garantito da1l art.24 Cost.

Nulla di tutto ciò é stato verificato dalla P.A. che si e limitata ad emettere un provvedimento secondo lo stampato standardizzato che, però, presuppone dei fondamenti più concreti che non la semplice dichiarazione di un soggetto privato ( a prescindere dalla sua animosità o dai sentimenti che possano animarlo). Ne discende che il provvedimento opposto é carente di motivazione adeguata al particolare caso concreto. Ne discende che il provvedimento opposto è carente di motivazione adeguata al particolare caso concreto Né la natura cautelare del provvedimento di sospensione della patente di guida può esimere la P.A dallo svolgere un istruttoria, seppure sommaria. Infine si osserva che anche l eccezione relativa alla mancata audizione del ricorrente in sede amministrativa appare plausibilmente fondata, ritenuto l iter procedurale seguito e tuttavia, in assenza di costituzione e/o deposito di documentazione non si può fondare la decisione su tale omissione. Infine si osserva che é senz a1tro da ritenere fondato anche il motivo di opposizione fondato sul mancato rispetto del termine di cui al1 art.218 C.d.S. in quanto, ove fosse ritenuto che i1 ricorrente ha effettivamente tenuto la condotta contestata, lo stesso ha diritto al rispetto dei termini di cui a1l art.21 C.d.S. al fine di non vedersi prorogare immotivatamente la sospensione della patente di guida con una conseguente dilatazione della sanzione in violazione delle norme esistenti. Per tutte le superiori ragioni, ed a prescindere dalla realizzazione o meno della condotta trasgressiva, la cui verifica sarà rimessa alla competente Autorità Giudiziaria penale, si ritiene che il provvedimento Prefettizio di sospensione della patente di guida a seguito di Violazione dell art.189 C.d.S. sia stato immotivatamente emesso con conseguente illegittimità dello stesso e pertanto se ne dispone l annullamento. In conseguenza della sostanziale soccombenza della P.A. opposta che, malgrado la gravita del caso, é rimasta contumace, si condanna la P.A. al pagamento delle spese processuali come da liquidazione in dispositivo.

P.Q.M. Visti gli artt.23 e segg. della L.689/81; Definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in opposizione proposto da G.F., nato a Misilmeri l 01.11.l961, residente in M. per l illegittimità del procedimento sanzionatorio e annulla l ordinanza di sospensione della patente N./AREA 3 quater emessa dal Prefetto di Palermo in data 25.01.2012 e notificata a mani del ricorrente in data 08.02.2012. Condanna la P.A. al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi.300,00.- Misilmeri, lì 03.05.2012 IL GIUDICE DI PACE